Articolo 16 della Legge 11 aprile 2000, n. 83
Articolo 15
Versione
26 aprile 2000
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Versione
12 luglio 2001
Art. 16. 1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999,
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese. ((1)) 4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "limitatamente alle parole 'con compensazione delle spese'".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma".
Entrata in vigore il 12 luglio 2001
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