Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott.ssa Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2817/2022 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive e impugnativa di licenziamento vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. CARDILLO ORESTE E MASI Parte_1
FRANCESCO, elett.te dom.ta c/o il difensore, in via S. Lucia n. 29, Napoli RICORRENTE E
L' in persona in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp. e dif. dall' Avv. CASTIGLIONE GENNARO, elett.te dom.to c/o il difensore in via Napoli n. 48, Casalnuovo di Napoli
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/05/2022, la ricorrente in epigrafe premetteva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 26.06.2019 e fino al 04.11.2021, data in cui riceveva comunicazione di licenziamento per giusta causa;
di essere stata assunta con contratto part-time a tempo indeterminato e di essere stata inquadrata nel livello III del Ccnl Artigiani barbieri, parrucchieri ed estetica;
di aver sempre svolto mansioni di estetista occupandosi di eseguire trattamenti estetici di varia natura
(manicure, pedicure, massaggi, pressoterapia, etc.); di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito ed articolato su cinque giorni settimanali,
19:00; di aver fruito di quindici giorni di ferie all'anno nel mese di agosto.
Tutto ciò premesso, la ricorrente lamentava di non aver percepito la giusta retribuzione alla luce delle mansioni svolte e della quantità di lavoro prestato, oltre alla retribuzione maturata nel mese di ottobre 2021 ed infine le competenze dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ed in particolare il TFR e pertanto agiva nei confronti della società convenuta per la condanna in proprio favore al pagamento della somma di € 29.812,39 a titolo di competenze retributive maturate e non corrisposte, nonché per la condanna della stessa al risarcimento del danno per l'illegittimità del licenziamento intimato stante l'omessa preventiva contestazione disciplinare.
Costituitasi in giudizio, la società resistente deduceva che la ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze dal 26.06.2019 al 04.11.2021; di aver assunto la stessa con contratto part-time al 50% a tempo indeterminato, per venti ore settimanali, con inquadramento nel livello III del Ccnl Barbieri e Parrucchieri, Estetista e con mansioni di estetista;
che l'orario lavorativo osservato era articolato dal lunedì al giovedì per tre ore al giorno, alternativamente dalle ore 09:00 alle ore 12:00 o dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e dal venerdì al sabato per quattro ore al giorno, alternativamente dalle ore 09:00 alle ore
13:00 o dalle ore 16:00 alle ore 20:00; che la ricorrente, nel mese di ottobre 2021, non aveva espletato alcuna attività lavorativa perché in stato di malattia e che la stessa non aveva mai svolto attività lavorativa diversa e/o superiore in termini di orario rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
che la ricorrente veniva licenziata per giusta causa all'esito di regolare procedura disciplinare;
infine di aver corrisposto alla ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro ed alla cessazione dello stesso, quanto maturato a titolo di retribuzione e di ogni altro istituto contrattuale e, in particolare, di aver provveduto al pagamento in favore della stessa delle spettanze retributive di ottobre
2021, delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
Tanto premesso, la società eccepiva l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza dello stesso chiedendone il rigetto ed avanzando altresì domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Esperito invano il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'udienza dell'11-3-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Oggetto del presente giudizio è innanzitutto l'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto lavorativo secondo l'articolazione oraria prevista al momento dell'assunzione e corrispondente ad un part time al 50% dunque per 20 ore lavorative a settimana, avendo parte ricorrente dedotto di avere lavorato per 5 giorni a settimana dalle ore 9 alle ore 19 (a luglio per 6 giorni a settimana con lo stesso orario).
Ebbene, la domanda de qua è infondata e deve essere respinta alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria che di seguito si riportano. Il teste , all'udienza del 17.10.2023, ha dichiarato: “Adr: sono stata Tes_1 cliente del centro resistente nel 2019-2021. Adr: la ricorrente lavorava come estetista ed era sempre presente sia che io andassi di mattina che di pomeriggio. Adr: il periodo in cui ho frequentato più assiduamente il centro è stato il 2020 e sino a marzo 2021 che ho partorito e sono continuata ad andare anche dopo aver partorito, anche se meno assiduamente. Adr: quando chiamavo per fare appuntamento chiedevo espressamente di lei. Ad: non ricordo che ci fosse un giorno di chiusura. Adr: io in genere preferivo di andare di pomeriggio, dopo aver lavorato e l'orario che capitava più spesso facessi appuntamento era dalle 5 meno un quarto, 5 in poi. Adr: nulla so riferire in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo. Adr: nel 2019 feci una seduta di laser con la ricorrente poi dovetti interrompere perché scoprii di essere incinta. Adr: preciso che ho sempre avuto almeno un appuntamento mensile presso il centro con la ricorrente e poteva poi capitare un appuntamento extra per un ritocco. Adr: quando andavo non mi trattenevo il tempo necessario per il trattamento, ma mi trattenevo anche per un paio
d'ore in quanto mi fermavo a fare una chiacchiera o fumare una sigaretta con la signora che è la mamma della titolare . Adr: nel mese di luglio il centro CP_2 Pt_2 era sempre aperto. Tanto so anche perché lavoro nei paraggi e ci passo davanti tutti i giorni”.
Il teste , all'udienza del 20.02.2024, ha a sua volta Testimone_2 dichiarato: “Adr: Sono zio dell'amministratrice della società . Adr: Io Testimone_3 sono geometra in un'azienda. Adr: vado quasi tutti i giorni presso il centro estetico.
Adr: ho l'ufficio molto vicino al centro estetico, in via Trento, e ho delle case di mia proprietà nella stessa strada a 300 mt dal centro. Adr: vado anche perché mio fratello, padre della è finito il 25-3-2020 quindi le sono molto vicino. Adr: quando Tes_2 vado mi trattengo anche un paio d'ore, di mattina o di pomeriggio o sia di mattina che di pomeriggio. Adr: mi prendo un caffè, mi faccio la pulizia del viso quando vado. Adr:
Conosco i dipendenti che ha avuto mia nipote, poi ci lavora mia cognata, la moglie di mio nipote. Adr: la sig. ha lavorato da metà 2019 al 2021, o di mattina o di Pt_1 pomeriggio. Adr: tanto so perché vado anche tre volte al giorno tutt'oggi. Adr: l'estate era chiuso dalla seconda settimana di agosto a fine mese perché poi mia nipote va a
Termoli dalla nonna materna. Adr: La ricorrente faceva l'estetista. Adr: So che nel
2021 successe qualcosa e la ricorrente se ne andava lei. Adr: nel medesimo periodo della ricorrente c'era la cognata di mia nipote non ricordo il nome anzi e Per_1 un'altra ragazza bassina di Pomigliano di cui non ricordo il nome, ma che era full time.
Adr: la società presso cui lavoro è di mia moglie, in qualità di geometra giro per i cantieri e ne ho molti proprio in via Aurora, via Gorizia, comunque tutti a Pomigliano”. Il teste , all'udienza del 14.05.2024, ha poi dichiarato: “Adr: Testimone_4
Abito vicino al centro l' , che frequentavo due volte a settimana Controparte_1 sia per fare i capelli che per l'estetica sia per me che per mia madre. Adr: ho iniziato a frequentare il centro a inizio 2019 e così ho conosciuto la ricorrente, che serviva sia me che mia madre. Adr: Ciò dal 2019 al 2021. Lo ricordo bene in quanto il 4.1.2019 mio marito è finito. Adr: inoltre poiché mi era di passaggio a volte mi fermavo a prendere il caffè anche quando ci passavo davanti per andare altrove. Adr: io andavo di mattina o di pomeriggio come mi era comodo, la ricorrente lavorava come estetista ed era sempre presente sia che io andassi di mattina che di pomeriggio. Adr: per prenotare lo facevo di persona quando ci passavo e in questi casi chiedevo di fare appuntamento con lei.
Adr: Mi veniva detto dalla proprietaria di cui al momento non ricordo il nome che tanto lei c'era sempre. Adr: so che il giorno di chiusura era il lunedì. Adr: non mi ricordo di preciso quando ma un giorno passai chiedendo di lei e mi fu detto che non lavorava più.
Adr: a quel punto al centro non sono più andata perché non c'era lei. Adr: la ho contattata telefonicamente in seguito facendomi dare il numero da un'altra cliente e lei mi disse che la avevano licenziata ma altro non so. Adr: nel mese di luglio il centro era sempre aperto. Tanto so anche perché passavo davanti tutti i venerdì andando al cimitero. Adr: L'orario del centro che io sappia era dalle 8,30 e non c'era orario di chiusura dipendendo dal flusso di clientela, né chiudeva a pranzo. Tanto so per avermelo detto le ragazze e la ricorrente stessa. Adr: l'orario a cui andavo era di tarda mattina o prima pomeriggio per me e di pomeriggio dopo le 16 per mamma. Adr: facevamo con la ricorrente manicure, pedicure ed io la ceretta. Adr: preciso che nello stesso centro c'è sia l'estetica che il parrucchiere e che io andavo a fare i capelli il mercoledì ed il sabato. Adr: alla titolare davo del voi, perciò non ricordo il nome, anche se credo fosse più o meno della mia età”. Contr La teste sentita all'udienza dell'1-10-2024 ha infine riferito “ Testimone_5
Lavoro per la resistente da giugno 2021 sono inquadrata come estetista e lavoro part time. ADR Ho conosciuto la ricorrente con cui ho lavorato da giugno 21 fino ad agosto perché poi andammo in ferie e lei9 in seguito non ha più lavorato. ADR la ricorrente lavorava dal martedì al sabato 3 ore al giorno di mattina o di pomeriggio a seconda degli appuntamenti. ADR era estetista. ADR Ho sentito delle discussioni tra la ricorrente e la titolare ma non mi sono intromessa. ADR era l'ultimo periodo Pt_2 prima della chiusura estiva ed avevano ad oggetto questioni lavorative. ADR io venivo pagata con bonifico non so la ricorrente. ADR eravamo tre dipendenti più la titolare.
ADR l'altra dipendente era e facevamo tutte dei turni di tre ore al Persona_2 giorno o dalle 9 alle 12 o dalle 16 alle 19.adr il centro dalle 12 alle 16 chiudeva”.
Va in primo luogo rammentato come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ipotesi alla quale è equiparabile quella in cui richieda il compenso per lavoro supplementare, ha l'onere di dimostrare in maniera rigorosa di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (v. tra le tante ad es. Cass., sent. n. 4076 del 2018). Ciò premesso, si osserva che dalle sopratrascritte dichiarazioni testimoniali non è possibile derivare la precisa durata della prestazione lavorativa della ricorrente nell'arco della giornata e della complessiva settimana, essendo confermata esclusivamente la presenza della stessa nei locali aziendali sia di mattina che di pomeriggio, ma non anche che ciò accadesse quotidianamente e nell'arco della medesima giornata ed in ogni caso in assenza di alcuno specifico riferimento idoneo a consentire la ricostruzione dell'orario lavorativo svolto, tanto più se si pone mente al fatto che la stessa parte resistente ha dedotto un orario di lavoro che si collocava alternativamente di mattina o di pomeriggio, di talché quanto riferito dai testi è in astratto compatibile con entrambe le tesi avverse.
Non può invero ignorarsi come entrambe le testi e fossero delle clienti Tes_4 Tes_1 del centro, dunque soggetti la cui frequentazione dello stesso era sporadica ed occasionale (per la bimensile e per la bisettimanale) ed il cui tempo di Tes_1 Tes_4 permanenza verosimilmente parametrato alla durata dei trattamenti estetici, elementi che rendono le dichiarazioni rese inidonee a integrare la prova dell'orario lavorativo della anche in termini di pause intermedie, con il rigore preteso dalla Corte di Pt_1
Cassazione.
A tali considerazioni, va ad aggiungersi quale ulteriore ragione di dubbio il tenore delle dichiarazioni rese dai testi e che pur dovendo essere valutate con Tes_5 Tes_2 rigore sul piano dell'attendibilità, trattandosi per la prima di soggetto tutt'ora dipendente del centro e per il secondo legato da vincolo di parentela all'amministratrice, hanno riferito, in maniera chiara e scevra da contraddizioni, di un orario lavorativo corrispondente a quello descritto in memoria di costituzione.
Ne deriva che, incombendo l'onere di fornire la prova di avere lavorato per il surplus di ore dedotto in ricorso su parte ricorrente a mente dell'art. 2697 c.c. e che tale prova non appare raggiunta, la domanda va in parte qua respinta.
Venendo alle ulteriori rivendicazioni retributive aventi a oggetto le competenze di fine rapporto, tra cui il TFR, e la mensilità di ottobre 2021, si osserva che a fronte della documentazione depositata da parte resistente (buste paga del mese di ottobre e novembre 2021 e relativi bonifici) dimostrativa del pagamento di importi imputati a tale titolo, parte ricorrente nulla ha controdedotto per assumerne una diversa imputazione neppure allorquando la stessa compariva in sede di prima udienza per rendere il libero interrogatorio. Deve pertanto riconoscersi al pagamento degli importi documentato dalla società effetto estintivo delle relative pretese creditorie per cui la domanda va anche in parte qua respinta.
Per il resto, il ricorso non chiarisce quali siano le ulteriori voci retributive pretese, limitandosi a rinviare ai conteggi, per cui, pure ritenendo che questi ultimi siano parte integrante dell'atto introduttivo, non può non rilevarsi la assoluta genericità del ricorso che osta all'operatività del principio di non contestazione, che per insegnamento della
Suprema Corte presuppone la specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati;
né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. n.
22055/2017). Venendo all'impugnativa di licenziamento, il ricorso è fondato e deve essere accolto sotto il profilo della violazione procedurale di cui all'art. 7 St. Lav. essendo pacifica la natura di licenziamento per giusta causa dello stesso.
Ed invero, la società nel costituirsi in giudizio pur avendo genericamente dedotto il rispetto della procedura disciplinare nulla ha provato a tal riguardo, avendo omesso di depositare documentazione dimostrativa dell'invio alla lavoratrice della lettera di contestazione disciplinare.
Ne deriva per tabulas la violazione del procedimento previsto dalla legge che richiede la previa contestazione dell'addebito al lavoratore, la concessione allo stesso di un termine a difesa di 5 giorni, la sua audizione ed infine la eventuale irrogazione della sanzione, che produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato (art. 7 L 300/1970).
In ordine alle conseguenze, trattandosi di lavoratore assunto il 26-6-2019, a norma dell'art. 4 D.lvo 23/2015, è prevista la estinzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento ed il pagamento di una indennità parametrata tra 2 e 12 mensilità, dimezzata per le imprese che non hanno il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 L.
300/70. E' noto poi che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 150 del 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del d. lgs. n. 23 del 2015 là dove fissava l'ammontare dell'indennità in un importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Nel caso di specie, dovendosi ritenere pacificamente insussistente il requisito dimensionale, in considerazione della anzianità della lavoratrice (il rapporto lavorativo aveva durata pari a poco più di 2 anni), delle dimensioni dell'impresa (cfr. visura camerale da cui risultano n. 5 addetti al 31-12-21) e della evidenza della violazione procedurale da parte della società, la stessa va condannata al pagamento di un'indennità pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori come in motivazione.
In ordine al quantum, alla luce delle busta paga versate in atti (cfr. in particolare busta paga del settembre 2021) l'indennità deve essere parametrata alla retribuzione utile a fini TFR pari ad euro 618,92 oltre accessori come in motivazione e non al maggiore importo assunto da parte ricorrente e corrispondente a quanto le sarebbe spettato in ragione del maggiore orario lavorativo che avrebbe svolto.
In considerazione della soccombenza reciproca le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accerta l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, dichiara risolto il rapporto e condanna la società al pagamento in favore di di Parte_1 un'indennità pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 618,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 11-3-2025
IL GIUDICE
dott. ssa Francesca Fucci