Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 agosto 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 giugno 1999 |
Commentari • 62
- 1. Le Società a partecipazione pubblica e la responsabilità degli amministratoriSimona Peluso · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Fondazioni bancarie e compatibilità con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di StatoAntonio Clemente · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Introduzione – 2. L'influsso del diritto dell'Unione europea sul ridimensionamento del ruolo dello Stato nell'economia – 3. La privatizzazione del settore bancario e la problematica della compatibilità delle fondazioni bancarie con il divieto di aiuti di Stato – 4. Conclusioni 1. Introduzione Nell'ambito della disciplina antitrust, contenuta nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, la materia degli aiuti di Stato presenta enormi difficoltà applicative. Essa è stata originariamente concepita come strumento per la realizzazione del mercato unico, assieme al riconoscimento delle altre quattro libertà (libera circolazione dei beni, persone, servizi e capitali)[1]. Da …
Leggi di più… - 3. Fondazioni bancarie fra impresa e non profit (1)https://www.fiscooggi.it/
- 4. L’acquisto del legato da parte di persone giuridiche: l’abolizione dell’autorizzazione governativa.Dott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/
Le persone giuridiche non necessitano più di un'apposita autorizzazione governativa per l'acquisto del legato. Ai sensi dell'art. 649, comma 1 c.c., il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Il diritto (reale o di credito) viene acquistato dal legatario ipso iure nel senso che non è necessaria, come per l'eredità, l'accettazione: coincidendo, dunque, nel legato, vocazione, delazione e acquisto, anche quando al legato sia apposta una condizione sospensiva, con cui si formerà un'aspettativa di diritto. Dal principio di automaticità dell'acquisto dovrebbe discendere l'inutilità dell'accettazione del legato, ma la Corte di Cassazione[1]ne ha …
Leggi di più… - 5. Il caso ENI, INI e IRA: la privatizzazione degli enti pubbliciPasquale La Selva · https://www.iusinitinere.it/
A cura di Pasquale La Selva Per definizione nel nostro ordinamento, un ente pubblico è un ente riconosciuto con norme di legge, gestito da una pubblica amministrazione per il perseguimento di un interesse pubblico. Purtroppo, dalla sua nascita ad oggi, l'apparato amministrativo è vittima di un progressivo sovraccarico di compiti e mansioni che hanno portato alla creazione di numerose complessità, snaturando così l'efficienza degli enti. Gli anni '90 sono stati teatro di un incalzante aumento del debito pubblico, motivo per cui si è dovuto correre ai ripari. In un primo momento si optò per una abolizione delle Province, soluzione appoggiata dalla dottrina, ma che non prese mai vita in …
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Giurisprudenza • 301
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2016, n. 5069Provvedimento: 5069/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 10181/2009 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.5069 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Primo Pres.te f.f. Ud. 12/05/2015 - Est. Pres. Sezione PU Dott. MARIO CICALA - 70940 - Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF NOTIZIE Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere C.U. Dott. PIETRO CURZIO Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere - Rel. Consigliere Dott. ANTONINO DI BLASI Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10181-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 3228Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 25.3.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 18164 /2023 R.G. TRA , ) rappresentato e difeso dal Prof. Avv. NAPPI Parte_1 C.F._1 SEVERIN , presso il cui studio elettivamente domicilia RICORRENTE E e Controparte_1 Controparte_2 (GIÀ [...] Controparte_3 , in persona dei rispettivi legali rappresentanti [...] pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. …Leggi di più...
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- 4. Trib. Cassino, sentenza 08/03/2025, n. 260Provvedimento: n.R.G. 674/2020 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza iscritta al n.r.g. 674/2020 promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Parte_1 POZZAGLIA e Luca MIRANDA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cervaro, Via Airella n. 12 - parte opponente CONTRO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Fusioni, trasformazioni e conferimenti 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all' articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda (( ovvero di rami di essa )) , effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio. - Articolo 2Art. 2. Modalita' di attuazione 1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme dirette a:
a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in piu' fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attivita' residue. Le societa' per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra societa', nelle attivita' svolte dall'ente conferente o trasformato;
b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilita' delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facolta' del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le societa' per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell' articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 ; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potra' essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Le assemblee delle societa' di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;
c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovra' prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalita' originarie dell'ente. Lo statuto dovra' inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle societa' per azioni risultanti dai conferimenti dovra' essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della societa' conferitaria. Lo statuto potra', infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;
d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle societa' per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacita' competitiva, per finalita' di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potra' consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:
1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;
2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;
3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruita' applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 )) .
3. All' articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attivita' creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di societa' per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto.
La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati". - Art. 3. Rapporti di lavoro 1. Ai dipendenti delle societa' per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.
2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all' articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55 . A tal fine le disposizioni delegate dovranno:
a) fissare procedure e modalita' dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovra' essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovra' essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovra' essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;
b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette societa' o enti;
c) stabilire procedure e modalita' con le quali i fondi pensione delle societa' od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attivita'
patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuita', mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalita' giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) favorire eventuali mobilita' interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
Note all' art. 3:
- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro". Dell'allegato T all'art. 39, concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:
"Art. 11. - A cominciare dal 1 gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilita' e di aspettativa e le indennita' di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.
Gli impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme attualmente vigenti, avranno al 1 gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purche' presentino l'istanza pel collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.
Sara' del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.
Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorita' nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sara' determinata sulla base delle norme attualmente vigenti pel tempo passato in servizio anteriormente al 1 gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1 del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servzio utili alla pensione al 1 gennaio 1896.
Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorita' a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varra', agli effetti della pensione, per anno compiuto.
Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni e' estesa la giurisdizione della corte dei conti.
Nel decreto reale da emanarsi a' termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".
- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti".