Improcedibile
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/08/2025, n. 7151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7151 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07151/2025REG.PROV.COLL.
N. 04687/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4687 del 2022, proposto da Cidap s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per l’Area dello Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI), in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Prata di Principato Ultra, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 942/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio ASI di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Cidap s.r.l. presentava in data 27.12.2012 una domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione di un deposito per officina, con annesso impianto fotovoltaico. Con nota del 14.03.2013, n. 2068, l’Ente intimato comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Con nota, sempre del 14.03.2013, n. 647, lo stesso formalizzava il rigetto dell’istanza.
La società proponeva ricorso avverso i suddetti atti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiedendone l’annullamento.
La ricorrente lamentava la sostanziale conformità urbanistica del manufatto, invocando, peraltro, la mancanza di un carico urbanistico dei pannelli fotovoltaici, considerandoli un mero impianto tecnologico non impattante sull’assetto territoriale. La società evidenziava inoltre che l’intero lotto era qualificato come zona di localizzazione industriale e, pertanto, non risultavano più sussistenti i vincoli assunti dall’Amministrazione. Secondo l’esponente, l’ordinanza demolitoria, invocata dal Comune nell’atto gravato, era stata paralizzata nella sua efficacia dall’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con la sentenza n. 942 del 2022, dichiarava il gravame in parte inammissibile e, in parte, infondato.
In particolare, il Collegio riteneva il gravame inammissibile nella parte in cui la società ricorrente aveva impugnato la nota del 14.03.2013, n. 2068, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, in ragione della sua natura endoprocedimentale, e quindi non autonomamente e immediatamente impugnabile. Nel resto, inter alia, il ricorso andava respinto in quanto il provvedimento n. 647 del 14.3.2013 era stato emesso correttamente dall’Amministrazione, pertanto il diniego impugnato era legittimo.
3. La società Cidap s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sulla base delle seguenti censure: “ I. Error in iudicando. Omessa cognizione e rilevanza della DIA a sanatoria; II. Error in iudicando. Carenza di istruttoria; III. Violazione art. 3 L. 241/90. Carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, n. 1 della legge n. 1150/1942. Contraddittorietà. Erroneità dei presupposti ”.
4. Il Consorzio per l’Area dello Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI) si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. In data 3 maggio 2025, la società Cidap s.r.l. ha depositato formale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso in appello.
6. Il Consorzio per l’Area dello Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI), con memoria, ha preso atto della suddetta dichiarazione, prestando la propria adesione.
7. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale comunicata dalla società Cidap s.r.l. con memoria del 3 maggio 2025, a cui ha prestato formale adesione il Consorzio appellato.
La ricorrente ha spiegato che il nuovo piano regolatore generale (PUC) del Comune di Prata Principato Ultra ha modificato le previsioni urbanistiche prima vigenti (Delibera del Consiglio n. 32 del 27.12.2023). A seguito di tale atto, l’appellante, in data 2 ottobre 2024, ha chiesto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Pianificazione ed Uso del Territorio Edilizio Privato del Comune un certificato di destinazione urbanistica nel quale, in data 13.9.2024, in merito ai ‘vincoli’ che avevano formato oggetto esclusivo dell’interpellanza certificativa, si è accertato, in via esclusiva, la sola esistenza del vincolo per fascia fluviale.
L’appellante ha precisato che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in data 13.9.2024, ha attestato in relazione alla particella n. 872 del foglio di mappa n. 14, riportato all’interno della tavola n. 22b/3 del PUC, approvato con delibera di C.C. n. 32 del 27.12.2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 19.2.2024, che nella stessa tavola (n. 22B/3 del PUC) ‘ non si riscontra la presenza dei vincoli citati nella richiesta prot. 6788 del 19.9.2024: vincoli a verde e vincolo per destinazioni di viabilità ’.
La società esponente ha pertanto concluso che, in ragione delle circostanze sopravvenute, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
9. Il Collegio, dato atto di quanto sopra, dichiara l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse.
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, come nella specie, il verificarsi di una situazione di fatto, o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, n. 5402 del 2009; id. n. 5355 del 2007).
10. Le spese di lite, tenuto conto della formale adesione del Consorzio ASI di Avellino alla richiesta espressa dall’appellante, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità dell’appello, come in epigrafe proposto, per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO