CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1291/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GUSELLA ELISABETTA e dell'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PEZZINO MICHELE e dell'avv. PEZZINO LUISA
APPELLATO avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Forli n. 312/2019 pubblicata il
11/04/2019 r.g.n. 101139/2013 notificata il 29/4/2019
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documenti del processo, così ha deciso. conclusioni per l'appellante rassegnate con la precisazione delle conclusioni:
pagina 1 di 16 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reiette e disattese, pronunciate le più opportune declaratorie,
RIFORMARE la sentenza appellata per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
In particolare: ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi che le derivavano dalle disposizioni contenute nella sentenza n. 432/12 del Tribunale di Cesena, perdurato per oltre sette anni, anche successivamente all'instaurazione da parte dell'esponente della causa di primo grado che si è conclusa con la sentenza qui impugnata e della conseguente causa di appello, per tutte le ragioni esposte nella narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE che nella causa di primo grado non sussisteva il litisconsorzio necessario dei due istituti di credito in relazione ai quali il Giudice Istruttore aveva ordinato
l'integrazione del contraddittorio, in ragione di tutte le argomentazioni esposte nell'istanza di modifica/ revoca di ordinanza ex art. 177 c.p.c. depositata dall'attore in data 08.03.2018, e che, in ogni caso, l'ordine della loro chiamata è stata determinata da una condotta negligente della convenuta, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Quindi: CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni determinati dal prolungato inadempimento di un provvedimento giudiziario
e cagionati all'attore impedendogli di poter dare esecuzione alle disposizioni contenute nella sentenza sopra indicata e, conseguentemente, di poter trascrivere a proprio favore la piena e libera proprietà dell'immobile a lui assegnato, nella misura che si chiede venga quantificata ai sensi dell'art. 1226 c.c.; da conguagliare o portare in detrazione dalla somma imputata a differenza di valore tra i due immobili;
CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. da liquidarsi secondo giustizia, per avere preteso, affinché liberasse l'immobile de quo dal gravame ipotecario, che l'attore assumesse dei debiti non dovuti e adempisse a delle obbligazioni cui non era obbligato;
da conguagliare o portare in detrazione dalla somma imputata a differenza di valore tra i due immobili;
CONDANNARE la convenuta a rifondere integralmente le spese legali liquidate in primo grado all'istituto di credito costituito;
In ogni caso: CONDANNARE la convenuta alla rifusione delle competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre Spese Generali, Cpa e Iva come per Legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. conclusioni per l'appellante rassegnate con l'atto di appello:
Riformare la sentenza appellata per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in particolare:
pagina 2 di 16
1. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi che le derivano dalle disposizioni contenute nella sentenza n. 432/12 del Tribunale di Cesena, per tutte le ragioni esposte nella narrativa;
2. accertare e dichiarare la convenuta obbligata a provvedere alla immediata cancellazione delle due ipoteche, peraltro scadute nel 2017, tuttora iscritte sull'immobile assegnato all'attore così da consentire a quest'ultimo di poter godere della piena proprietà dell'immobile che gli è stato assegnato, libero da gravami, così come previsto dal provvedimento stesso;
3. accertare e dichiarare che nella causa di primo grado non sussisteva il litisconsorzio necessario dei due istituti di credito in relazione ai quali il giudice istruttore aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio, in ragione di tutte le argomentazioni esposte nell'istanza di modifica/revoca di ordinanza ex art. 177 C.p.c. depositata dall'attore in data 08.03.2018, e che, in ogni caso, l'ordine della loro chiamata è stata determinata da una condotta negligente della convenuta, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Quindi:
4. condannare la convenuta a provvedere alla immediata cancellazione delle due ipoteche iscritte sull'immobile sito in Capannaguzzo assegnato al Pt_1
5. condannare la convenuta al risarcimento dei danni determinati dall'inadempimento di un provvedimento giudiziario e cagionati all'attore impedendogli di poter dare esecuzione alle disposizioni contenute nella sentenza sopra indicata e, conseguentemente, di poter trascrivere a proprio favore la piena e libera proprietà dell'immobile a lui assegnato, nella misura che si chiede venga liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; da conguagliare o portare in detrazione dalla somma imputata a differenza di valore tra i due immobili;
6. condannare la convenuta al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. da liquidarsi secondo giustizia, per avere preteso, affinché liberasse l'immobile de quo dal gravame ipotecario, che l'attore assumesse dei debiti non dovuti e adempisse a delle obbligazioni cui non era obbligato;
da conguagliare o portare in detrazione dalla somma imputata a differenza di valore tra i due immobili;
7. condannare la convenuta a rifondere integralmente le spese legali liquidate in primo grado all'istituto di credito costituito;
In ogni caso:
8. condannare la convenuta alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di causa, oltre le spese generali, cpa e iva come per legge”
pagina 3 di 16 conclusioni per l'appellata:
1. respingere e disattendere tutti i motivi di appello e lagnanze escogitate e formulate dall'appellante , siccome infondati, defatigatori ed in insanabile contrasto con i Parte_1 documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado, come evidenziato e specificato da questa difesa, sia in primo grado che nel presente grado,
2. in accoglimento dello spiegato appello incidentale come sopra esposto e motivato, relativamente al punto in cui la sentenza ha deciso la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
, e solo parzialmente accolta dal giudice di prime cure, in riforma del detto punto del
[...] decisum, condannare l'appellante a pagare alla , la somma di Parte_1 Controparte_1
€. 49.500,00=, (anziché la minor somma di €. 30.250,00= riconosciuta dalla sentenza qui impugnata), a titolo di corresponsione della indennità (già ridotta al 50%) di occupazione dei due immobili di comune proprietà, per il periodo dal 01/08/2007 al gennaio 2015, come è dimostrato dai documenti di causa, ed in special modo dai doc. 57 (comunicazione ex art. 608 c.p.c. – verbale di rilascio del 19/01/2015).
3. nel merito, fatto salvo l'accoglimento del ns. appello incidentale come sopra, dato anche atto che nel frattempo la sig.ra , a proprie spese, ha proceduto alla formalità di Controparte_1 cancellazione della puramente formale “iscrizione” ipotecaria sul 50% dell'immobile di proprietà
, sito in Capannaguzzo di Cesena, respinto ogni motivo di lagnanza formulato da Parte_1 esso con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, voglia l'ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Bologna, in accoglimento di tutte le istanze formulate dalla appellata CP_1
, confermare in tutte le restanti parti, l'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì nr.
[...]
312/2019 emessa il 11/04/2019, col favore anche delle ulteriori spese e compensi, oltre spese, spese generali, c.p.a. ed iva come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 20-22 maggio 2013, citava in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Forlì chiedendo: Controparte_1
1. accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta agli obblighi derivanti dalla sentenza
n. 432/12 del 16 ottobre 2012 del Tribunale di Forlì sezione distaccata di Cesena, passata in giudicato, che, provvedendo sulla comune domanda di divisione, aveva assegnato a
[...]
l'immobile sito in SA AU LI Via Mare Blu n. 5 e a l'immobile CP_2 Controparte_3 pagina 4 di 16 sito Cesena, località Capannaguzzo Via Capannaguzzo 6824, condannandolo a pagare alla prima euro 57.087,50 a titolo di conguaglio, rigettando la domanda di liquidazione della indennità di occupazione proposta dalla convenuta poiché tardiva,
2. accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a provvedere alla cancellazione delle due ipoteche iscritte sull'immobile assegnato all'attore così da consentire all'attore la trascrizione della piena proprietà dell'immobile assegnatogli,
3. condannarla al risarcimento dei danni per inadempimento di provvedimento giudiziario e per avere preteso che l'attore assumesse debiti non dovuti per la liberazione dell'immobile dai gravami in questione.
L'attore allegava che la convenuta aveva concesso ipoteca volontaria, iscritta il 04.01.2008, sulla propria quota pari al 50% del diritto di proprietà dei due immobili – l'uno nel Comune di
SA AU LI e l'altro in Cesena, località Capannaguzzo - iscrizione avvenuta un mese dopo la notifica dell'atto di citazione avente ad oggetto la domanda di divisione fra le parti.
L'attore non avrebbe, quindi, potuto trascrivere a proprio favore la successiva sentenza che gli assegnava la libera e piena proprietà dell'immobile a lui spettante all'esito della divisione, dolendosi dei danni conseguenti.
L'attore sosteneva di aver chiesto alla convenuta la cancellazione delle ipoteche, ma la convenuta avrebbe subordinato tale cancellazione alla pretesa che l'attore pagasse le indennità di occupazione degli immobili oggetto di divisione, domanda disattesa in quella sede per tardività, e sosteneva di aver offerto a l'immobile a lei assegnato dal 1 marzo 2012.
La convenuta si costituiva tempestivamente chiedendo rigettarsi la domanda attorea e, in via riconvenzionale, condannarsi l'attore a:
1. pagare euro 41.250,00, pari al 50% dei frutti della locazione dei due immobili, oltre a quelli ulteriori fino alla consegna del cespite di SA AU Mare, a lei assegnato in sede di divisione,
2. pagare euro 16.152,00 a titolo di canoni da lei pagati a causa del rifiuto dell'attore di consegnare uno dei due immobili di comune proprietà,
3. pagare euro 1.101,27 per oneri dell'abitazione di SA AU Mare, occupata da Pt_1
4. consegnare i mobili della casa di SA AU Mare o pagarne il controvalore di euro 5.000,00.
La causa è stata istruita documentalmente.
Parte convenuta produceva, tra gli altri documenti, il decreto ingiuntivo in favore di di Banca di Credito cooperativo di Ronta di Parte_2
Cesena e nei confronti di e dei garanti tra i quali il e la Parte_3 Parte_1 CP_1
pagina 5 di 16 , ispezione ipotecaria e copia delle rinunce alle esecuzioni immobiliari intraprese, CP_1 depositate il 27.12.2007 da Credito cooperativo romagnolo BCC e il Controparte_4
28.12.2008 da Controparte_5
Il Giudice, dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito di difese conclusive, rimetteva la causa sul ruolo e, con decreto del 10.1.2018, disponeva di acquisire entro il 20.01.18 visura ipocatastale storica e aggiornata di entrambi gli immobili assegnati alle parti con sentenza nr.
432/12, nonché dichiarazione degli istituti di credito ipotecari in ordine all'attuale stato di eventuali finanziamenti, a garanzia dei quali risultano o risultavano iscritte ipoteche.
L'attore il 15.1.2018 produceva le note di iscrizione e le visure storiche.
La convenuta il 19.1.2018 produceva la medesima documentazione ipotecaria, nonché
- la nota di iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento dell'assegno divorzile a carico del e a favore della Pt_1 CP_1
- la nota di trascrizione della sentenza di divisione,
- la nota di iscrizione di ipoteca per il mancato pagamento del conguaglio liquidato,
- documentazione storica ipotecaria inerente iscrizioni di ipoteche giudiziali e trascrizione di pignoramento contro entrambe le parti e a favore dei predetti istituti di credito in forza di decreti ingiuntivi contro e tra gli altri, quali garanti, e Parte_3 Parte_1 CP_1
,
[...]
- dichiarazione del 16.1.2018 del Credito cooperativo romagnolo BCC di Cesena e TE e dichiarazione del 17.1.2018 di già Controparte_6 Parte_2
inerenti la iscrizione di ipoteche volontarie a carico della sola e sul solo
[...] CP_1 immobile in SA AU LI Via Mare Blu assegnatole e indicazione del residuo da lei dovuto.
Con provvedimento in data 14.2.18 il Giudice, per provvedere sulla domanda dell'attore di cancellazione delle ipoteche, disponeva a carico dell'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due istituti di credito.
Si costituiva il ando atto Controparte_7 della propria disponibilità a sottoscrivere, senza alcun onere o spesa a proprio carico, atto traslativo delle ipoteche, iscritte per la quota di un mezzo sia sull'immobile di Capannaguzzo sia sull'immobile di SA AU LI, con richiesta di rifusione delle spese di lite.
Si costituiva dichiarando di nulla Controparte_8 opporre in ordine al trasferimento della ipoteca accesa a proprio favore dal bene sito in pagina 6 di 16 Capannaguzzo al bene sito in SA AU LI, prestando il proprio consenso alle formalità richieste.
Il Tribunale fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per memorie difensive, decideva la causa con sentenza in data 11.4.2019, notificata il 29.4.2019, come segue:
1. Rigetta le domande tutte di parte attrice Parte_1
2. In accoglimento parziale della relativa domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento a favore di della somma di 30.250,00 euro, da maggiorarsi di Controparte_1 interessi di legge e rivalutazione dalle singole scadenze (dal 1° di ogni mese) al saldo, a titolo di indennità per il godimento esclusivo degli immobili comuni, per il periodo dal 1 agosto 2007 al 1 marzo 2012;
3. In accoglimento parziale della relativa domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento a favore di della somma di euro 1.101,27, oltre interessi di legge Controparte_1 dalla domanda giudiziale al saldo;
4. Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali della convenuta CP_1
5. Condanna alla integrale refusione a parte convenuta delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.011,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
6. condanna alla integrale refusione a Parte_1 Controparte_7 delle spese di lite che liquida in euro 1.383,50.
[...]
In data 27.5.2019, il impugnava tempestivamente la sentenza e il 18.9.2019 si Pt_1 costituiva la resistendo, proponendo tempestivo appello incidentale e producendo CP_1 documenti tra i quali l'annotamento in data 16.8.2019 della comunicazione n. 1675 del 14.8.2019 inerente la cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla sola quota di sua proprietà pari al 50% e a favore della per Controparte_9 estinzione totale.
La causa perveniva quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
a. in ordine al rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'attore - errata attribuzione all'attore della violazione del principio di buona fede e correttezza nella esecuzione delle prestazioni, avendo egli legittimamente omesso pagare il conguaglio dovuto in mancanza del consenso della convenuta alla cancellazione delle ipoteche, atto dovuto in base alla sentenza, –
pagina 7 di 16 errata valutazione delle prove avendo prodotto sub. doc 10-11 due missive con offerta di due assegni circolari che sarebbero stati consegnati al notaio in occasione dell'atto di consenso alla cancellazione delle ipoteche sul bene a lui assegnato,
b. in ordine alla condanna al pagamento della indennità di occupazione per il periodo dal 2007 al 2013 – errata condanna a risarcimento del danno a carico dell'attore in mancanza di prova della richiesta della convenuta di accedere agli immobili o di averne le chiavi pur in presenza della relazione del c.t.u. che attesta che risultano disabitati e stipati di materiale di vario genere,
c. in ordine al calcolo della liquidazione del danno per indennità di occupazione, dovuto dal agosto 2007 al marzo 2012, determinato in euro 550 mensili per 55 mensilità 30.250,00 euro oltre interessi e rivalutazione – omessa valutazione della presenza di ipoteche sui beni oggetto di domanda di divisione – errato calcolo vista la sentenza che ha natura dichiarativa e effetto retroattivo alla data della domanda, iscritta a ruolo il 14.11.2007, poiché dal 2007 al 1.3.2012
l'indennità che sarebbe stata dovuta è solo quella inerente l'immobile assegnato alla convenuta e non la metà della somma delle due indennità accertate per i due immobili posto che uno dei due era sin dall'inizio di proprietà dell'attore, tale calcolo porta al risultato di euro 25.150,00
(550/mese metà della indennità per entrambi gli immobili per quattro mesi dal 1 agosto 2007 al novembre 2007 poi euro 450/mese indennità per il solo immobile in SA AU Mare per 51 mesi dal dicembre 2007 al 1.3.201) non euro 30.250,00,
d. in ordine alla condanna rimborso alla convenuta degli oneri condominiali dovuti dall'attore dal 1 agosto 2007 al 1 marzo 2012 – errata condanna a carico dell'attore che ne aveva offerto le chiavi sin dal 1 marzo 2012 e la convenuta ha prodotto bonifico attestante pagamento di oneri dovuti dal 1.12.2012 al 30.11.2013 per l'immobile in SA AU Mare, pur avendo il giudice di primo grado limitato il diritto al rimborso al periodo tra il 1 agosto 2007 al 1 marzo 2012 avendo egli offerto la consegna dell'immobile sin dal 1 marzo 2012
e. condanna alla refusione delle spese di lite al Credito cooperativo – errato onere di refusione a carico dell'attore invece della compensazione - omessa considerazione della soccombenza parziale della convenuta, si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponeva appello CP_10 incidentale per i seguenti motivi:
a. l'appellante era stato convocato dalla appellata avanti al notaio più volte e per iscritto, da ultimo, con racc. a.r. il 18.10.13 per il 7.11.13, doc. 51 fascicolo, comparendo lui ma non il suo legale e omettendo poi di comparire avanti al notaio,
pagina 8 di 16 b. le ipoteche erano state iscritte a garanzia di finanziamenti chiesti dalle due parti per evitare il fallimento dell'impresa di cui erano entrambi garanti, e quindi erano gravati da ipoteche iscritte da due Banche (Banca Sviluppo- Credito Coop. Romagnolo) per un credito verso la Parte_4
della quale erano garanti sia che , tanto Controparte_11 Parte_1 Controparte_1 che la rinegozio' le due posizioni in sofferenza, con la garanzia della sola per Pt_4 CP_1 fare ciò, la CP_1
- ha dovuto offrire garanzia ipotecaria sul proprio 50% nei due immobili;
- ha cancellato le due vecchie ipoteche, “liberandoli”;
- il 50% del rimase libero in entrambi gli immobili, Persona_1
- le due ipoteche sono state iscritte una a garanzia del finanziamento erogato dalle banche,
- l'appellata ha pagato le spese di trascrizione voltura registrazione della sentenza di primo grado,
- l'appellata, inoltre, chiedeva darsi atto che nel frattempo la sig.ra , a proprie Controparte_1 spese, ha proceduto alla formalità di cancellazione della puramente formale “iscrizione” ipotecaria sul 50% dell'immobile di proprietà , sito in Capannaguzzo di Cesena, Parte_1 respinto ogni motivo di lagnanza formulato da esso con l'atto di citazione Parte_1 introduttivo del presente giudizio,
- l'appellata non avendo ricevuto il conguaglio avrebbe patito grave crisi economica che l'aveva portata a sostenere i costi di una locazione,
c. l'appellante avrebbe sottoposto la consegna delle chiavi dell'appartamento assegnato alla appellata alla rinuncia al conguaglio,
d. pagamento delle spese condominiali - come risulta dai documenti sopra menzionati (doc.
53-54-55-56-57), fino al gennaio 2015 entrambi i due immobili erano nell'esclusivo possesso di esso il fatto era ben noto al suo difensore Avv. Gusella, il quale, si ripete, aveva Pt_1 comunicato all'Avv. M. Pezzino, che non era intenzione del cliente consegnare le chiavi,
e. la richiesta di condannare l'appellante a pagare alla , la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 49.500,00=, (anziché la minor somma di €. 30.250,00= riconosciuta dalla sentenza qui impugnata), a titolo di corresponsione della indennità (già ridotta al 50%) di occupazione dei due immobili di comune proprietà, per il periodo dal 01/08/2007 al gennaio 2015, sarebbe dimostrato dai documenti di causa, ed in special modo dal doc. 57 (comunicazione ex art. 608
c.p.c. – verbale di rilascio del 19/01/2015),
f. il documento 33 (sentenza Tribunale di Forlì Sent. 291/2008 del 28.8.2008 che ha liquidato pagina 9 di 16 a carico di e a favore di l'indennità di occupazione da luglio 1997 a luglio 2007 Pt_1 CP_1 in euro 66.925,00), prova che nel luglio 1997 l'appellante abbandonò la famiglia e portò con sé le chiavi dei due immobili,
g. la convenuta ha quindi chiesto analoga “indennità” da agosto 2007 al 31/01/2015 (data di entrata in possesso dell'appartamento a mezzo Uff. Giudiziario), come risulta dai documenti depositati telematicamente in data 27/09/2017:
-. doc. 53- comunicazione data restituzione chiavi;
-. doc. 54- Avv. Gusella chiede “rinvio”;
-. doc. 55- comunicazione data restituzione chiavi;
-. doc. 56- rifiutano di presentarsi;
Persona_2
-. doc. 57- intervento Uff. Giud. e messa in possesso. visto il possesso, durato dal luglio 1997 al 19/01/2015 su entrambi gli immobili, il Pt_1 doveva corrispondere l'indennità per tutto il periodo, da agosto 2007 al 19.1.2015 non fino al
1/03/2012, relativa all'intero periodo di esclusiva detenzione dei due fabbricati, dal 1/08/07 al
19/01/15, per il complessivo importo di €. 49.500,00= (mesi 90 x 550,00= mensili tenendo conto del valore locativo dell'immobile a lei assegnato in sede di divisione) e non, come liquidato in sentenza qui impugnata, pari ad €. 30.250,00,
- la convenuta appellata ha quindi proposto per tale motivo appello incidentale.
I motivi di impugnazione proposti dall'appellante e quelli proposti dalla appellante incidentale vanno esaminati congiuntamente.
Trattasi, infatti di controversia tra le parti sorta a seguito della sentenza di divisione pronunciata tra le parti e attinente l'adempimento di obbligazioni sorte in conseguenza del rapporto di comunione e del relativo scioglimento che andavano adempiute anche tenendo conto dei provvedimenti contenuti nella sentenza.
Occorre ricordare il principio per cui la divisione assume natura dichiarativa e retroattiva, sì che ciascuno dei condividenti consegue solo ciò che è già suo, senza che intervenga alcuna alienazione (crf., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 17061 del 05/08/2011; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 13948 del 30/06/2005).
L'art. 2825 c.c. stabilisce, in caso di concessione di ipoteca volontaria da parte di uno dei condividenti sulla propria indivisa, che essa produce effetto per quei beni o porzioni di beni assegnati al condividente nella divisione.
pagina 10 di 16 Pertanto “ove il bene indiviso, gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione, sia stato assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso l'ipoteca, lo stesso - al di fuori delle eccezioni previste dall'art 2825 cod. civ. – deve pervenire all'assegnatario libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, è risultato privo della facoltà di disporli, attesa la natura dichiarativa e l'effetto retroattivo della divisione” (Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 1062 del 17/02/1979). Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19550 del 10 settembre 2009 “La trascrizione della domanda giudiziale di divisione non rende inefficace
l'ipoteca iscritta successivamente sul bene dal creditore di uno dei comunisti, ma esime i comproprietari dall'onere di chiamare in giudizio il creditore, affinché lo scioglimento della comunione abbia effetto nei suoi confronti, anche se l'approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione avvenga dopo l'iscrizione dell'ipoteca, avuto riguardo all'effetto di prenotazione che si riconnette alla trascrizione della domanda di divisione.”
Rileva comunque, nel nostro caso il disposto degli artt. 1208, 1209 c.c. e dell'art. 1216 c.c..
Il ottenuta l'assegnazione dell'immobile avrebbe, quindi, dovuto formulare offerta Pt_1 reale ai sensi dell'art. 1209 e 1216 c.c. di pagamento del conguaglio dovuto in base alla sentenza di divisione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1208 c.c., l'offerta per essere valida avrebbe dovuto comprendere il pagamento dei frutti, dovuti in conseguenza della detenzione e godimento esclusivo dei due immobili, come già accertato con precedente sentenza tra le parti, pronunciata prima del giudizio di divisione, e nella misura pari alla indennità determinata dal c.t.u. nella causa di divisione, ove non si era provveduto a liquidarla solo per tardività della domanda e non per infondatezza.
Adempimenti di agevole esecuzione secondo l'ordinaria diligenza e la buona fede, e solo dopo eseguiti i quali egli avrebbe potuto ritenersi liberato e pretendere il trasferimento delle ipoteche.
Il poi, avrebbe potuto subordinare l'offerta di pagamento alla liberazione del bene Pt_1 dalle garanzie reali che ne avessero limitato la disponibilità, solo qualora sussistenti.
L'appellante, invece, ha proposto l'impugnazione, lamentando che il giudice di primo grado non avesse accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta in ordine alla obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene a lui assegnato in sede di divisione libero da formalità pregiudizievoli e chiedendo per tal motivo la riforma della sentenza e la conseguente condanna al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità, somme da portare in detrazione al conguaglio dovuto per la differenza di valore tra i due immobili oggetto di divisione e con pagina 11 di 16 ulteriore domanda ha chiesto di condannare la convenuta al risarcimento del danno per fatto illecito fondato sul medesimo fatto costitutivo per aver ella preteso il pagamento di debiti non dovuti anche qui con liquidazione da portare in detrazione al conguaglio dovuto e liquidato nella causa di divisione.
Oltre a tali domande ha chiesto di condannare la appellata a rifondere le spese liquidate a suo carico per la chiamata in causa dell'istituto di credito che ne aveva chiesto la rifusione.
Il tutto con la conseguente riforma sul punto dell'onere delle spese del doppio grado di giudizio da porre a carico della appellata.
Costei ha chiesto, invece, il rigetto dell'impugnazione e la riforma della sentenza impugnata con una nuova liquidazione dell'indennità per l'occupazione dell'immobile a lei attributo e detenuto dall'appellante sino al gennaio 2015, data del rilascio forzoso in luogo di quella disposta solo fino al 1 marzo 2012 data dell'offerta informale di consegna dell'immobile alla convenuta.
Si osserva che entrambe le domande dell'appellante inerenti la liquidazione a carico dell'appellata e in suo favore di somme a titolo di danno con compensazione con le somme da lui dovute a titolo di conguaglio sono infondate in fatto e diritto.
La norma di cui all'art. 2825 c.c. dispone infatti, al primo comma che l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione, il comma due prevede che l'ipoteca si trasferisce su tali beni assegnati al debitore la cui quota sia stata gravata da ipoteca anche qualora nella divisone siano a lui assegnati beni diverso da quelli da lui ipotecati.
Ebbene, nel nostro caso. le due ipoteche volontarie di cui si lamenta l'attore appellante sono state iscritte su richiesta della convenuta a favore delle due banche poi chiamate in causa per ordine del giudice e sui due beni oggetto di comunione il 4 gennaio 2008, quindi dopo l'avvio della causa di divisione e ben cinque anni prima dell'avvio del presente giudizio, introdotto il 20 maggio 2013, ma le ipoteche sono state iscritte sulle sole quote di proprietà della convenuta.
Quindi mai alcuna iscrizione è stata presa a carico dell'attore.
Tanto risulta dalle note di iscrizione di ipoteca prodotte dallo stesso attore con i documenti nn. 2 e 3 del fascicolo di primo grado.
Orbene la norma di cui all'art. 2825 c.c. prevede il trasferimento di tale ipoteca sui beni della convenuta, ma, in assenza di domanda di trasferimento di entrambe le parti, il giudice della divisone non ha verosimilmente per tale motivo disposto a riguardo.
pagina 12 di 16 Era necessario, quindi, che le parti si recassero da notaio per eseguire tale formalità con il consenso dei creditori.
Sul punto si osserva che l'appellata ha invitato a tale adempimento l'appellante con missive inviate il 3.5.2013 (doc.28), il 12.6.2013 (doc. 32), l'11.7.2013 (doc. 39) il 18.10.2013 (doc. 51), richieste disattese dall'appellante perché la convenuta chiedeva in tale occasione di pagare il conguaglio, dovuto in base alla sentenza, e i frutti, dovuti in base all'art. 1208 cc. e agevolmente determinabili in base alla relazione del c.t.u. nominato per la stima dei beni da dividere.
Peraltro, come emerso dall'istruttoria descritta nella sentenza impugnata le ipoteche volontarie erano state iscritte dalla sola e sulla sola sua quota per ottenere il rinnovo di CP_1 finanziamenti in precedenza chiesti dalle due parti per fare fronte ai debiti dell'impresa della quale erano entrambi garanti, e, quindi, in precedenza entrambi erano gravati da ipoteche giudiziali iscritte da due Banche (Banca Sviluppo- Credito Coop. Romagnolo) per un credito verso la e verso sia che Parte_4 Controparte_11 Pt_1 CP_1
Part A seguito di pignoramento immobiliare avviato dai due istituti di credito, la ha rinegoziato le due posizioni in sofferenza, con la garanzia sulla quota della sola che ha CP_1 offerto garanzia ipotecaria sul proprio 50% dei due immobili e cancellando le due ipoteche giudiziali.
Si trattava, quindi, di ipoteche iscritte a garanzia di finanziamenti chiesti dalla convenuta ad estinzione di preesistenti posizioni debitorie a carico della stessa e dell'attore, ove va dato atto e considerato, con le ovvie conseguenze in punto di soccombenza, che l'appellata si è adoperata per estinguerle, obiettivo raggiunto come dimostrato dalla nota prodotta costituendosi in questo grado, produzione da ritenersi ammissibile perché trattasi di fatto verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
L'appellante, invece, è rimasto sul punto inerte anche lamentandosi dei gravami iscritti, con una condotta di assoluta mancanza di leale cooperazione nella estinzione di obbligazioni solidali che va ritenuta, per i predetti motivi, contraria a buona fede e correttezza contrattuale.
Buona fede e correttezza nella esecuzione delle prestazioni previste dall'art. 1175 c.c., sono, infatti, costitutive di un autonomo dovere giuridico ed espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che si concretizza nel dovere di ciascuna parte di collaborare con l'altra parte per la realizzazione dei reciproci interessi (crf. Cass. 09/5348, 04/20399).
La convenuta inoltre fondatamente eccepiva che in sede di trascrizione della sentenza di divisione si sarebbe provveduto al trasferimento del gravame dall'immobile di Capannaguzzo
pagina 13 di 16 all'immobile di SA AU LI, essendovi peraltro già la disponibilità delle Banche ipotecarie di consentire la liberatoria, sicché la cancellazione sarebbe stata consentita ad entrambe le parti trattandosi di una pura formalità, ma, l'attore avrebbe rifiutato di corrispondere il conguaglio previsto dalla sentenza, nonché di trascrivere e volturare la sentenza e di consegnare alla sig.ra l'immobile di SA AU, anzi restando nel possesso esclusivo di entrambi gli immobili CP_1 anche successivamente al luglio 2007.
Inoltre, la convenuta aveva sostenuto la spesa di euro 1.101,27, che sarebbe stata a carico dell'attore, per spese condominiali.
Tale rifiuto dell'attore a comparire avanti a notaio per dare corso agli adempimenti dovuti va quindi ritenuto ingiustificato e la domanda di risarcimento del danno e compensazione è, quindi, priva di fondamento.
Parimenti circa la pretesa di risarcimento per aver la convenuta preteso il pagamento di somme, laddove le domande principali, di consegna del bene assegnato, di pagamento dell'indennità di occupazione e di rimborso di oneri condominiali erano invece fondate, come poi riconosciuto dalla sentenza.
La pretesa di risarcimento del danno, inoltre, nulla deduce in punto di fatto in ordine al patito danno ed è quindi da ritenersi non solo infondata, ma anche defatigatoria.
L'appellante, invece, va ritenuto in mora nella consegna dell'immobile assegnato alla convenuta poiché non ha mai dato corso al procedimento per offerta reale, né ha provato di aver pagato le somme liquidate con la sentenza impugnata e quindi va rigetta la domanda di riforma della sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimo il rifiuto di pagare il conguaglio dovuto.
Quanto alla richiesta riforma sul punto della condanna alla rifusione delle spese per la banca chiamata a Banca aveva Controparte_7 ribadito la propria disponibilità a dare assenso all'atto traslativo delle ipoteche e visto che anche tale adempimento sarebbe stato eseguito presso il notaio, ove l'appellante non era, invece, comparso benché invitato per, i soprastanti motivi, va quindi rigettata anche tale domanda.
Quanto, poi, alla richiesta riforma della sentenza per errato calcolo dell'indennità dovuta, formulata nell'atto di appello, ma non nelle relative conclusioni e poi non nelle note di precisazione delle conclusioni finali la stessa va ritenuta abbandonata.
L'appello va quindi rigettato per i predetti motivi con conseguente soccombenza sulle spese.
In ordine alla impugnazione incidentale anche la stessa è infondata.
pagina 14 di 16 Infatti l'appellata si duole che il giudice di primo grado abbia ritenuto di limitare il riconoscimento della indennità al periodo dal 1.8.2007 sino al 1.3.2012, indennità da quantificarsi con i criteri già richiamati nella sentenza allegata (doc. 33 fascicolo parte convenuta) e secondo il valore stimato dal CTU nella perizia in atti (doc. 34 fascicolo parte convenuta), invece che fino al rilascio avvenuto ai sensi dell'art. 608 c.p.c. a mezzo di ufficiale giudiziario il 19.1.2015.
Ebbene tale documentazione in possesso delle parti sin dal rilascio è stata tardivamente e inammissibilmente prodotta al momento della precisazione delle conclusioni il 27.9.2017, e non va considerata, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
La sentenza impugnata va quindi confermata, con rigetto dell'impugnazione.
Per quanto concerne, le spese di lite, l'appellante dovrà rifondere le spese di lite alla appellata, in ragione della soccombenza, che si ritiene solo parzialmente reciproca, con conseguente parziale compensazione delle spese di lite da porsi a carico dell'appellante per due terzi e dell'appellata per un terzo, tenendo conto della complessiva condotta processuale delle parti, della copiosa documentazione prodotta che si è reso necessario esaminare, del numero di domande proposte nel procedimento.
Le spese seguono quindi la soccombenza come sopra motivato e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come successivamente aggiornati, scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, valori medi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e l'appello incidentale confermando la impugnata sentenza,
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, in misura di due terzi di quelle liquidate per l'intero in Euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre pagina 15 di 16 rimborso spese generali forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge,
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1291/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GUSELLA ELISABETTA e dell'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PEZZINO MICHELE e dell'avv. PEZZINO LUISA
APPELLATO avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Forli n. 312/2019 pubblicata il
11/04/2019 r.g.n. 101139/2013 notificata il 29/4/2019
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documenti del processo, così ha deciso. conclusioni per l'appellante rassegnate con la precisazione delle conclusioni:
pagina 1 di 16 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reiette e disattese, pronunciate le più opportune declaratorie,
RIFORMARE la sentenza appellata per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
In particolare: ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi che le derivavano dalle disposizioni contenute nella sentenza n. 432/12 del Tribunale di Cesena, perdurato per oltre sette anni, anche successivamente all'instaurazione da parte dell'esponente della causa di primo grado che si è conclusa con la sentenza qui impugnata e della conseguente causa di appello, per tutte le ragioni esposte nella narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE che nella causa di primo grado non sussisteva il litisconsorzio necessario dei due istituti di credito in relazione ai quali il Giudice Istruttore aveva ordinato
l'integrazione del contraddittorio, in ragione di tutte le argomentazioni esposte nell'istanza di modifica/ revoca di ordinanza ex art. 177 c.p.c. depositata dall'attore in data 08.03.2018, e che, in ogni caso, l'ordine della loro chiamata è stata determinata da una condotta negligente della convenuta, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Quindi: CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni determinati dal prolungato inadempimento di un provvedimento giudiziario
e cagionati all'attore impedendogli di poter dare esecuzione alle disposizioni contenute nella sentenza sopra indicata e, conseguentemente, di poter trascrivere a proprio favore la piena e libera proprietà dell'immobile a lui assegnato, nella misura che si chiede venga quantificata ai sensi dell'art. 1226 c.c.; da conguagliare o portare in detrazione dalla somma imputata a differenza di valore tra i due immobili;
CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. da liquidarsi secondo giustizia, per avere preteso, affinché liberasse l'immobile de quo dal gravame ipotecario, che l'attore assumesse dei debiti non dovuti e adempisse a delle obbligazioni cui non era obbligato;
da conguagliare o portare in detrazione dalla somma imputata a differenza di valore tra i due immobili;
CONDANNARE la convenuta a rifondere integralmente le spese legali liquidate in primo grado all'istituto di credito costituito;
In ogni caso: CONDANNARE la convenuta alla rifusione delle competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre Spese Generali, Cpa e Iva come per Legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. conclusioni per l'appellante rassegnate con l'atto di appello:
Riformare la sentenza appellata per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in particolare:
pagina 2 di 16
1. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi che le derivano dalle disposizioni contenute nella sentenza n. 432/12 del Tribunale di Cesena, per tutte le ragioni esposte nella narrativa;
2. accertare e dichiarare la convenuta obbligata a provvedere alla immediata cancellazione delle due ipoteche, peraltro scadute nel 2017, tuttora iscritte sull'immobile assegnato all'attore così da consentire a quest'ultimo di poter godere della piena proprietà dell'immobile che gli è stato assegnato, libero da gravami, così come previsto dal provvedimento stesso;
3. accertare e dichiarare che nella causa di primo grado non sussisteva il litisconsorzio necessario dei due istituti di credito in relazione ai quali il giudice istruttore aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio, in ragione di tutte le argomentazioni esposte nell'istanza di modifica/revoca di ordinanza ex art. 177 C.p.c. depositata dall'attore in data 08.03.2018, e che, in ogni caso, l'ordine della loro chiamata è stata determinata da una condotta negligente della convenuta, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Quindi:
4. condannare la convenuta a provvedere alla immediata cancellazione delle due ipoteche iscritte sull'immobile sito in Capannaguzzo assegnato al Pt_1
5. condannare la convenuta al risarcimento dei danni determinati dall'inadempimento di un provvedimento giudiziario e cagionati all'attore impedendogli di poter dare esecuzione alle disposizioni contenute nella sentenza sopra indicata e, conseguentemente, di poter trascrivere a proprio favore la piena e libera proprietà dell'immobile a lui assegnato, nella misura che si chiede venga liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; da conguagliare o portare in detrazione dalla somma imputata a differenza di valore tra i due immobili;
6. condannare la convenuta al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. da liquidarsi secondo giustizia, per avere preteso, affinché liberasse l'immobile de quo dal gravame ipotecario, che l'attore assumesse dei debiti non dovuti e adempisse a delle obbligazioni cui non era obbligato;
da conguagliare o portare in detrazione dalla somma imputata a differenza di valore tra i due immobili;
7. condannare la convenuta a rifondere integralmente le spese legali liquidate in primo grado all'istituto di credito costituito;
In ogni caso:
8. condannare la convenuta alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di causa, oltre le spese generali, cpa e iva come per legge”
pagina 3 di 16 conclusioni per l'appellata:
1. respingere e disattendere tutti i motivi di appello e lagnanze escogitate e formulate dall'appellante , siccome infondati, defatigatori ed in insanabile contrasto con i Parte_1 documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado, come evidenziato e specificato da questa difesa, sia in primo grado che nel presente grado,
2. in accoglimento dello spiegato appello incidentale come sopra esposto e motivato, relativamente al punto in cui la sentenza ha deciso la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
, e solo parzialmente accolta dal giudice di prime cure, in riforma del detto punto del
[...] decisum, condannare l'appellante a pagare alla , la somma di Parte_1 Controparte_1
€. 49.500,00=, (anziché la minor somma di €. 30.250,00= riconosciuta dalla sentenza qui impugnata), a titolo di corresponsione della indennità (già ridotta al 50%) di occupazione dei due immobili di comune proprietà, per il periodo dal 01/08/2007 al gennaio 2015, come è dimostrato dai documenti di causa, ed in special modo dai doc. 57 (comunicazione ex art. 608 c.p.c. – verbale di rilascio del 19/01/2015).
3. nel merito, fatto salvo l'accoglimento del ns. appello incidentale come sopra, dato anche atto che nel frattempo la sig.ra , a proprie spese, ha proceduto alla formalità di Controparte_1 cancellazione della puramente formale “iscrizione” ipotecaria sul 50% dell'immobile di proprietà
, sito in Capannaguzzo di Cesena, respinto ogni motivo di lagnanza formulato da Parte_1 esso con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, voglia l'ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Bologna, in accoglimento di tutte le istanze formulate dalla appellata CP_1
, confermare in tutte le restanti parti, l'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì nr.
[...]
312/2019 emessa il 11/04/2019, col favore anche delle ulteriori spese e compensi, oltre spese, spese generali, c.p.a. ed iva come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 20-22 maggio 2013, citava in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Forlì chiedendo: Controparte_1
1. accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta agli obblighi derivanti dalla sentenza
n. 432/12 del 16 ottobre 2012 del Tribunale di Forlì sezione distaccata di Cesena, passata in giudicato, che, provvedendo sulla comune domanda di divisione, aveva assegnato a
[...]
l'immobile sito in SA AU LI Via Mare Blu n. 5 e a l'immobile CP_2 Controparte_3 pagina 4 di 16 sito Cesena, località Capannaguzzo Via Capannaguzzo 6824, condannandolo a pagare alla prima euro 57.087,50 a titolo di conguaglio, rigettando la domanda di liquidazione della indennità di occupazione proposta dalla convenuta poiché tardiva,
2. accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a provvedere alla cancellazione delle due ipoteche iscritte sull'immobile assegnato all'attore così da consentire all'attore la trascrizione della piena proprietà dell'immobile assegnatogli,
3. condannarla al risarcimento dei danni per inadempimento di provvedimento giudiziario e per avere preteso che l'attore assumesse debiti non dovuti per la liberazione dell'immobile dai gravami in questione.
L'attore allegava che la convenuta aveva concesso ipoteca volontaria, iscritta il 04.01.2008, sulla propria quota pari al 50% del diritto di proprietà dei due immobili – l'uno nel Comune di
SA AU LI e l'altro in Cesena, località Capannaguzzo - iscrizione avvenuta un mese dopo la notifica dell'atto di citazione avente ad oggetto la domanda di divisione fra le parti.
L'attore non avrebbe, quindi, potuto trascrivere a proprio favore la successiva sentenza che gli assegnava la libera e piena proprietà dell'immobile a lui spettante all'esito della divisione, dolendosi dei danni conseguenti.
L'attore sosteneva di aver chiesto alla convenuta la cancellazione delle ipoteche, ma la convenuta avrebbe subordinato tale cancellazione alla pretesa che l'attore pagasse le indennità di occupazione degli immobili oggetto di divisione, domanda disattesa in quella sede per tardività, e sosteneva di aver offerto a l'immobile a lei assegnato dal 1 marzo 2012.
La convenuta si costituiva tempestivamente chiedendo rigettarsi la domanda attorea e, in via riconvenzionale, condannarsi l'attore a:
1. pagare euro 41.250,00, pari al 50% dei frutti della locazione dei due immobili, oltre a quelli ulteriori fino alla consegna del cespite di SA AU Mare, a lei assegnato in sede di divisione,
2. pagare euro 16.152,00 a titolo di canoni da lei pagati a causa del rifiuto dell'attore di consegnare uno dei due immobili di comune proprietà,
3. pagare euro 1.101,27 per oneri dell'abitazione di SA AU Mare, occupata da Pt_1
4. consegnare i mobili della casa di SA AU Mare o pagarne il controvalore di euro 5.000,00.
La causa è stata istruita documentalmente.
Parte convenuta produceva, tra gli altri documenti, il decreto ingiuntivo in favore di di Banca di Credito cooperativo di Ronta di Parte_2
Cesena e nei confronti di e dei garanti tra i quali il e la Parte_3 Parte_1 CP_1
pagina 5 di 16 , ispezione ipotecaria e copia delle rinunce alle esecuzioni immobiliari intraprese, CP_1 depositate il 27.12.2007 da Credito cooperativo romagnolo BCC e il Controparte_4
28.12.2008 da Controparte_5
Il Giudice, dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito di difese conclusive, rimetteva la causa sul ruolo e, con decreto del 10.1.2018, disponeva di acquisire entro il 20.01.18 visura ipocatastale storica e aggiornata di entrambi gli immobili assegnati alle parti con sentenza nr.
432/12, nonché dichiarazione degli istituti di credito ipotecari in ordine all'attuale stato di eventuali finanziamenti, a garanzia dei quali risultano o risultavano iscritte ipoteche.
L'attore il 15.1.2018 produceva le note di iscrizione e le visure storiche.
La convenuta il 19.1.2018 produceva la medesima documentazione ipotecaria, nonché
- la nota di iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento dell'assegno divorzile a carico del e a favore della Pt_1 CP_1
- la nota di trascrizione della sentenza di divisione,
- la nota di iscrizione di ipoteca per il mancato pagamento del conguaglio liquidato,
- documentazione storica ipotecaria inerente iscrizioni di ipoteche giudiziali e trascrizione di pignoramento contro entrambe le parti e a favore dei predetti istituti di credito in forza di decreti ingiuntivi contro e tra gli altri, quali garanti, e Parte_3 Parte_1 CP_1
,
[...]
- dichiarazione del 16.1.2018 del Credito cooperativo romagnolo BCC di Cesena e TE e dichiarazione del 17.1.2018 di già Controparte_6 Parte_2
inerenti la iscrizione di ipoteche volontarie a carico della sola e sul solo
[...] CP_1 immobile in SA AU LI Via Mare Blu assegnatole e indicazione del residuo da lei dovuto.
Con provvedimento in data 14.2.18 il Giudice, per provvedere sulla domanda dell'attore di cancellazione delle ipoteche, disponeva a carico dell'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due istituti di credito.
Si costituiva il ando atto Controparte_7 della propria disponibilità a sottoscrivere, senza alcun onere o spesa a proprio carico, atto traslativo delle ipoteche, iscritte per la quota di un mezzo sia sull'immobile di Capannaguzzo sia sull'immobile di SA AU LI, con richiesta di rifusione delle spese di lite.
Si costituiva dichiarando di nulla Controparte_8 opporre in ordine al trasferimento della ipoteca accesa a proprio favore dal bene sito in pagina 6 di 16 Capannaguzzo al bene sito in SA AU LI, prestando il proprio consenso alle formalità richieste.
Il Tribunale fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per memorie difensive, decideva la causa con sentenza in data 11.4.2019, notificata il 29.4.2019, come segue:
1. Rigetta le domande tutte di parte attrice Parte_1
2. In accoglimento parziale della relativa domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento a favore di della somma di 30.250,00 euro, da maggiorarsi di Controparte_1 interessi di legge e rivalutazione dalle singole scadenze (dal 1° di ogni mese) al saldo, a titolo di indennità per il godimento esclusivo degli immobili comuni, per il periodo dal 1 agosto 2007 al 1 marzo 2012;
3. In accoglimento parziale della relativa domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento a favore di della somma di euro 1.101,27, oltre interessi di legge Controparte_1 dalla domanda giudiziale al saldo;
4. Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali della convenuta CP_1
5. Condanna alla integrale refusione a parte convenuta delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.011,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
6. condanna alla integrale refusione a Parte_1 Controparte_7 delle spese di lite che liquida in euro 1.383,50.
[...]
In data 27.5.2019, il impugnava tempestivamente la sentenza e il 18.9.2019 si Pt_1 costituiva la resistendo, proponendo tempestivo appello incidentale e producendo CP_1 documenti tra i quali l'annotamento in data 16.8.2019 della comunicazione n. 1675 del 14.8.2019 inerente la cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla sola quota di sua proprietà pari al 50% e a favore della per Controparte_9 estinzione totale.
La causa perveniva quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
a. in ordine al rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'attore - errata attribuzione all'attore della violazione del principio di buona fede e correttezza nella esecuzione delle prestazioni, avendo egli legittimamente omesso pagare il conguaglio dovuto in mancanza del consenso della convenuta alla cancellazione delle ipoteche, atto dovuto in base alla sentenza, –
pagina 7 di 16 errata valutazione delle prove avendo prodotto sub. doc 10-11 due missive con offerta di due assegni circolari che sarebbero stati consegnati al notaio in occasione dell'atto di consenso alla cancellazione delle ipoteche sul bene a lui assegnato,
b. in ordine alla condanna al pagamento della indennità di occupazione per il periodo dal 2007 al 2013 – errata condanna a risarcimento del danno a carico dell'attore in mancanza di prova della richiesta della convenuta di accedere agli immobili o di averne le chiavi pur in presenza della relazione del c.t.u. che attesta che risultano disabitati e stipati di materiale di vario genere,
c. in ordine al calcolo della liquidazione del danno per indennità di occupazione, dovuto dal agosto 2007 al marzo 2012, determinato in euro 550 mensili per 55 mensilità 30.250,00 euro oltre interessi e rivalutazione – omessa valutazione della presenza di ipoteche sui beni oggetto di domanda di divisione – errato calcolo vista la sentenza che ha natura dichiarativa e effetto retroattivo alla data della domanda, iscritta a ruolo il 14.11.2007, poiché dal 2007 al 1.3.2012
l'indennità che sarebbe stata dovuta è solo quella inerente l'immobile assegnato alla convenuta e non la metà della somma delle due indennità accertate per i due immobili posto che uno dei due era sin dall'inizio di proprietà dell'attore, tale calcolo porta al risultato di euro 25.150,00
(550/mese metà della indennità per entrambi gli immobili per quattro mesi dal 1 agosto 2007 al novembre 2007 poi euro 450/mese indennità per il solo immobile in SA AU Mare per 51 mesi dal dicembre 2007 al 1.3.201) non euro 30.250,00,
d. in ordine alla condanna rimborso alla convenuta degli oneri condominiali dovuti dall'attore dal 1 agosto 2007 al 1 marzo 2012 – errata condanna a carico dell'attore che ne aveva offerto le chiavi sin dal 1 marzo 2012 e la convenuta ha prodotto bonifico attestante pagamento di oneri dovuti dal 1.12.2012 al 30.11.2013 per l'immobile in SA AU Mare, pur avendo il giudice di primo grado limitato il diritto al rimborso al periodo tra il 1 agosto 2007 al 1 marzo 2012 avendo egli offerto la consegna dell'immobile sin dal 1 marzo 2012
e. condanna alla refusione delle spese di lite al Credito cooperativo – errato onere di refusione a carico dell'attore invece della compensazione - omessa considerazione della soccombenza parziale della convenuta, si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponeva appello CP_10 incidentale per i seguenti motivi:
a. l'appellante era stato convocato dalla appellata avanti al notaio più volte e per iscritto, da ultimo, con racc. a.r. il 18.10.13 per il 7.11.13, doc. 51 fascicolo, comparendo lui ma non il suo legale e omettendo poi di comparire avanti al notaio,
pagina 8 di 16 b. le ipoteche erano state iscritte a garanzia di finanziamenti chiesti dalle due parti per evitare il fallimento dell'impresa di cui erano entrambi garanti, e quindi erano gravati da ipoteche iscritte da due Banche (Banca Sviluppo- Credito Coop. Romagnolo) per un credito verso la Parte_4
della quale erano garanti sia che , tanto Controparte_11 Parte_1 Controparte_1 che la rinegozio' le due posizioni in sofferenza, con la garanzia della sola per Pt_4 CP_1 fare ciò, la CP_1
- ha dovuto offrire garanzia ipotecaria sul proprio 50% nei due immobili;
- ha cancellato le due vecchie ipoteche, “liberandoli”;
- il 50% del rimase libero in entrambi gli immobili, Persona_1
- le due ipoteche sono state iscritte una a garanzia del finanziamento erogato dalle banche,
- l'appellata ha pagato le spese di trascrizione voltura registrazione della sentenza di primo grado,
- l'appellata, inoltre, chiedeva darsi atto che nel frattempo la sig.ra , a proprie Controparte_1 spese, ha proceduto alla formalità di cancellazione della puramente formale “iscrizione” ipotecaria sul 50% dell'immobile di proprietà , sito in Capannaguzzo di Cesena, Parte_1 respinto ogni motivo di lagnanza formulato da esso con l'atto di citazione Parte_1 introduttivo del presente giudizio,
- l'appellata non avendo ricevuto il conguaglio avrebbe patito grave crisi economica che l'aveva portata a sostenere i costi di una locazione,
c. l'appellante avrebbe sottoposto la consegna delle chiavi dell'appartamento assegnato alla appellata alla rinuncia al conguaglio,
d. pagamento delle spese condominiali - come risulta dai documenti sopra menzionati (doc.
53-54-55-56-57), fino al gennaio 2015 entrambi i due immobili erano nell'esclusivo possesso di esso il fatto era ben noto al suo difensore Avv. Gusella, il quale, si ripete, aveva Pt_1 comunicato all'Avv. M. Pezzino, che non era intenzione del cliente consegnare le chiavi,
e. la richiesta di condannare l'appellante a pagare alla , la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 49.500,00=, (anziché la minor somma di €. 30.250,00= riconosciuta dalla sentenza qui impugnata), a titolo di corresponsione della indennità (già ridotta al 50%) di occupazione dei due immobili di comune proprietà, per il periodo dal 01/08/2007 al gennaio 2015, sarebbe dimostrato dai documenti di causa, ed in special modo dal doc. 57 (comunicazione ex art. 608
c.p.c. – verbale di rilascio del 19/01/2015),
f. il documento 33 (sentenza Tribunale di Forlì Sent. 291/2008 del 28.8.2008 che ha liquidato pagina 9 di 16 a carico di e a favore di l'indennità di occupazione da luglio 1997 a luglio 2007 Pt_1 CP_1 in euro 66.925,00), prova che nel luglio 1997 l'appellante abbandonò la famiglia e portò con sé le chiavi dei due immobili,
g. la convenuta ha quindi chiesto analoga “indennità” da agosto 2007 al 31/01/2015 (data di entrata in possesso dell'appartamento a mezzo Uff. Giudiziario), come risulta dai documenti depositati telematicamente in data 27/09/2017:
-. doc. 53- comunicazione data restituzione chiavi;
-. doc. 54- Avv. Gusella chiede “rinvio”;
-. doc. 55- comunicazione data restituzione chiavi;
-. doc. 56- rifiutano di presentarsi;
Persona_2
-. doc. 57- intervento Uff. Giud. e messa in possesso. visto il possesso, durato dal luglio 1997 al 19/01/2015 su entrambi gli immobili, il Pt_1 doveva corrispondere l'indennità per tutto il periodo, da agosto 2007 al 19.1.2015 non fino al
1/03/2012, relativa all'intero periodo di esclusiva detenzione dei due fabbricati, dal 1/08/07 al
19/01/15, per il complessivo importo di €. 49.500,00= (mesi 90 x 550,00= mensili tenendo conto del valore locativo dell'immobile a lei assegnato in sede di divisione) e non, come liquidato in sentenza qui impugnata, pari ad €. 30.250,00,
- la convenuta appellata ha quindi proposto per tale motivo appello incidentale.
I motivi di impugnazione proposti dall'appellante e quelli proposti dalla appellante incidentale vanno esaminati congiuntamente.
Trattasi, infatti di controversia tra le parti sorta a seguito della sentenza di divisione pronunciata tra le parti e attinente l'adempimento di obbligazioni sorte in conseguenza del rapporto di comunione e del relativo scioglimento che andavano adempiute anche tenendo conto dei provvedimenti contenuti nella sentenza.
Occorre ricordare il principio per cui la divisione assume natura dichiarativa e retroattiva, sì che ciascuno dei condividenti consegue solo ciò che è già suo, senza che intervenga alcuna alienazione (crf., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 17061 del 05/08/2011; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 13948 del 30/06/2005).
L'art. 2825 c.c. stabilisce, in caso di concessione di ipoteca volontaria da parte di uno dei condividenti sulla propria indivisa, che essa produce effetto per quei beni o porzioni di beni assegnati al condividente nella divisione.
pagina 10 di 16 Pertanto “ove il bene indiviso, gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione, sia stato assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso l'ipoteca, lo stesso - al di fuori delle eccezioni previste dall'art 2825 cod. civ. – deve pervenire all'assegnatario libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, è risultato privo della facoltà di disporli, attesa la natura dichiarativa e l'effetto retroattivo della divisione” (Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 1062 del 17/02/1979). Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19550 del 10 settembre 2009 “La trascrizione della domanda giudiziale di divisione non rende inefficace
l'ipoteca iscritta successivamente sul bene dal creditore di uno dei comunisti, ma esime i comproprietari dall'onere di chiamare in giudizio il creditore, affinché lo scioglimento della comunione abbia effetto nei suoi confronti, anche se l'approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione avvenga dopo l'iscrizione dell'ipoteca, avuto riguardo all'effetto di prenotazione che si riconnette alla trascrizione della domanda di divisione.”
Rileva comunque, nel nostro caso il disposto degli artt. 1208, 1209 c.c. e dell'art. 1216 c.c..
Il ottenuta l'assegnazione dell'immobile avrebbe, quindi, dovuto formulare offerta Pt_1 reale ai sensi dell'art. 1209 e 1216 c.c. di pagamento del conguaglio dovuto in base alla sentenza di divisione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1208 c.c., l'offerta per essere valida avrebbe dovuto comprendere il pagamento dei frutti, dovuti in conseguenza della detenzione e godimento esclusivo dei due immobili, come già accertato con precedente sentenza tra le parti, pronunciata prima del giudizio di divisione, e nella misura pari alla indennità determinata dal c.t.u. nella causa di divisione, ove non si era provveduto a liquidarla solo per tardività della domanda e non per infondatezza.
Adempimenti di agevole esecuzione secondo l'ordinaria diligenza e la buona fede, e solo dopo eseguiti i quali egli avrebbe potuto ritenersi liberato e pretendere il trasferimento delle ipoteche.
Il poi, avrebbe potuto subordinare l'offerta di pagamento alla liberazione del bene Pt_1 dalle garanzie reali che ne avessero limitato la disponibilità, solo qualora sussistenti.
L'appellante, invece, ha proposto l'impugnazione, lamentando che il giudice di primo grado non avesse accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta in ordine alla obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene a lui assegnato in sede di divisione libero da formalità pregiudizievoli e chiedendo per tal motivo la riforma della sentenza e la conseguente condanna al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità, somme da portare in detrazione al conguaglio dovuto per la differenza di valore tra i due immobili oggetto di divisione e con pagina 11 di 16 ulteriore domanda ha chiesto di condannare la convenuta al risarcimento del danno per fatto illecito fondato sul medesimo fatto costitutivo per aver ella preteso il pagamento di debiti non dovuti anche qui con liquidazione da portare in detrazione al conguaglio dovuto e liquidato nella causa di divisione.
Oltre a tali domande ha chiesto di condannare la appellata a rifondere le spese liquidate a suo carico per la chiamata in causa dell'istituto di credito che ne aveva chiesto la rifusione.
Il tutto con la conseguente riforma sul punto dell'onere delle spese del doppio grado di giudizio da porre a carico della appellata.
Costei ha chiesto, invece, il rigetto dell'impugnazione e la riforma della sentenza impugnata con una nuova liquidazione dell'indennità per l'occupazione dell'immobile a lei attributo e detenuto dall'appellante sino al gennaio 2015, data del rilascio forzoso in luogo di quella disposta solo fino al 1 marzo 2012 data dell'offerta informale di consegna dell'immobile alla convenuta.
Si osserva che entrambe le domande dell'appellante inerenti la liquidazione a carico dell'appellata e in suo favore di somme a titolo di danno con compensazione con le somme da lui dovute a titolo di conguaglio sono infondate in fatto e diritto.
La norma di cui all'art. 2825 c.c. dispone infatti, al primo comma che l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione, il comma due prevede che l'ipoteca si trasferisce su tali beni assegnati al debitore la cui quota sia stata gravata da ipoteca anche qualora nella divisone siano a lui assegnati beni diverso da quelli da lui ipotecati.
Ebbene, nel nostro caso. le due ipoteche volontarie di cui si lamenta l'attore appellante sono state iscritte su richiesta della convenuta a favore delle due banche poi chiamate in causa per ordine del giudice e sui due beni oggetto di comunione il 4 gennaio 2008, quindi dopo l'avvio della causa di divisione e ben cinque anni prima dell'avvio del presente giudizio, introdotto il 20 maggio 2013, ma le ipoteche sono state iscritte sulle sole quote di proprietà della convenuta.
Quindi mai alcuna iscrizione è stata presa a carico dell'attore.
Tanto risulta dalle note di iscrizione di ipoteca prodotte dallo stesso attore con i documenti nn. 2 e 3 del fascicolo di primo grado.
Orbene la norma di cui all'art. 2825 c.c. prevede il trasferimento di tale ipoteca sui beni della convenuta, ma, in assenza di domanda di trasferimento di entrambe le parti, il giudice della divisone non ha verosimilmente per tale motivo disposto a riguardo.
pagina 12 di 16 Era necessario, quindi, che le parti si recassero da notaio per eseguire tale formalità con il consenso dei creditori.
Sul punto si osserva che l'appellata ha invitato a tale adempimento l'appellante con missive inviate il 3.5.2013 (doc.28), il 12.6.2013 (doc. 32), l'11.7.2013 (doc. 39) il 18.10.2013 (doc. 51), richieste disattese dall'appellante perché la convenuta chiedeva in tale occasione di pagare il conguaglio, dovuto in base alla sentenza, e i frutti, dovuti in base all'art. 1208 cc. e agevolmente determinabili in base alla relazione del c.t.u. nominato per la stima dei beni da dividere.
Peraltro, come emerso dall'istruttoria descritta nella sentenza impugnata le ipoteche volontarie erano state iscritte dalla sola e sulla sola sua quota per ottenere il rinnovo di CP_1 finanziamenti in precedenza chiesti dalle due parti per fare fronte ai debiti dell'impresa della quale erano entrambi garanti, e, quindi, in precedenza entrambi erano gravati da ipoteche giudiziali iscritte da due Banche (Banca Sviluppo- Credito Coop. Romagnolo) per un credito verso la e verso sia che Parte_4 Controparte_11 Pt_1 CP_1
Part A seguito di pignoramento immobiliare avviato dai due istituti di credito, la ha rinegoziato le due posizioni in sofferenza, con la garanzia sulla quota della sola che ha CP_1 offerto garanzia ipotecaria sul proprio 50% dei due immobili e cancellando le due ipoteche giudiziali.
Si trattava, quindi, di ipoteche iscritte a garanzia di finanziamenti chiesti dalla convenuta ad estinzione di preesistenti posizioni debitorie a carico della stessa e dell'attore, ove va dato atto e considerato, con le ovvie conseguenze in punto di soccombenza, che l'appellata si è adoperata per estinguerle, obiettivo raggiunto come dimostrato dalla nota prodotta costituendosi in questo grado, produzione da ritenersi ammissibile perché trattasi di fatto verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
L'appellante, invece, è rimasto sul punto inerte anche lamentandosi dei gravami iscritti, con una condotta di assoluta mancanza di leale cooperazione nella estinzione di obbligazioni solidali che va ritenuta, per i predetti motivi, contraria a buona fede e correttezza contrattuale.
Buona fede e correttezza nella esecuzione delle prestazioni previste dall'art. 1175 c.c., sono, infatti, costitutive di un autonomo dovere giuridico ed espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che si concretizza nel dovere di ciascuna parte di collaborare con l'altra parte per la realizzazione dei reciproci interessi (crf. Cass. 09/5348, 04/20399).
La convenuta inoltre fondatamente eccepiva che in sede di trascrizione della sentenza di divisione si sarebbe provveduto al trasferimento del gravame dall'immobile di Capannaguzzo
pagina 13 di 16 all'immobile di SA AU LI, essendovi peraltro già la disponibilità delle Banche ipotecarie di consentire la liberatoria, sicché la cancellazione sarebbe stata consentita ad entrambe le parti trattandosi di una pura formalità, ma, l'attore avrebbe rifiutato di corrispondere il conguaglio previsto dalla sentenza, nonché di trascrivere e volturare la sentenza e di consegnare alla sig.ra l'immobile di SA AU, anzi restando nel possesso esclusivo di entrambi gli immobili CP_1 anche successivamente al luglio 2007.
Inoltre, la convenuta aveva sostenuto la spesa di euro 1.101,27, che sarebbe stata a carico dell'attore, per spese condominiali.
Tale rifiuto dell'attore a comparire avanti a notaio per dare corso agli adempimenti dovuti va quindi ritenuto ingiustificato e la domanda di risarcimento del danno e compensazione è, quindi, priva di fondamento.
Parimenti circa la pretesa di risarcimento per aver la convenuta preteso il pagamento di somme, laddove le domande principali, di consegna del bene assegnato, di pagamento dell'indennità di occupazione e di rimborso di oneri condominiali erano invece fondate, come poi riconosciuto dalla sentenza.
La pretesa di risarcimento del danno, inoltre, nulla deduce in punto di fatto in ordine al patito danno ed è quindi da ritenersi non solo infondata, ma anche defatigatoria.
L'appellante, invece, va ritenuto in mora nella consegna dell'immobile assegnato alla convenuta poiché non ha mai dato corso al procedimento per offerta reale, né ha provato di aver pagato le somme liquidate con la sentenza impugnata e quindi va rigetta la domanda di riforma della sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimo il rifiuto di pagare il conguaglio dovuto.
Quanto alla richiesta riforma sul punto della condanna alla rifusione delle spese per la banca chiamata a Banca aveva Controparte_7 ribadito la propria disponibilità a dare assenso all'atto traslativo delle ipoteche e visto che anche tale adempimento sarebbe stato eseguito presso il notaio, ove l'appellante non era, invece, comparso benché invitato per, i soprastanti motivi, va quindi rigettata anche tale domanda.
Quanto, poi, alla richiesta riforma della sentenza per errato calcolo dell'indennità dovuta, formulata nell'atto di appello, ma non nelle relative conclusioni e poi non nelle note di precisazione delle conclusioni finali la stessa va ritenuta abbandonata.
L'appello va quindi rigettato per i predetti motivi con conseguente soccombenza sulle spese.
In ordine alla impugnazione incidentale anche la stessa è infondata.
pagina 14 di 16 Infatti l'appellata si duole che il giudice di primo grado abbia ritenuto di limitare il riconoscimento della indennità al periodo dal 1.8.2007 sino al 1.3.2012, indennità da quantificarsi con i criteri già richiamati nella sentenza allegata (doc. 33 fascicolo parte convenuta) e secondo il valore stimato dal CTU nella perizia in atti (doc. 34 fascicolo parte convenuta), invece che fino al rilascio avvenuto ai sensi dell'art. 608 c.p.c. a mezzo di ufficiale giudiziario il 19.1.2015.
Ebbene tale documentazione in possesso delle parti sin dal rilascio è stata tardivamente e inammissibilmente prodotta al momento della precisazione delle conclusioni il 27.9.2017, e non va considerata, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
La sentenza impugnata va quindi confermata, con rigetto dell'impugnazione.
Per quanto concerne, le spese di lite, l'appellante dovrà rifondere le spese di lite alla appellata, in ragione della soccombenza, che si ritiene solo parzialmente reciproca, con conseguente parziale compensazione delle spese di lite da porsi a carico dell'appellante per due terzi e dell'appellata per un terzo, tenendo conto della complessiva condotta processuale delle parti, della copiosa documentazione prodotta che si è reso necessario esaminare, del numero di domande proposte nel procedimento.
Le spese seguono quindi la soccombenza come sopra motivato e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come successivamente aggiornati, scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, valori medi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e l'appello incidentale confermando la impugnata sentenza,
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, in misura di due terzi di quelle liquidate per l'intero in Euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre pagina 15 di 16 rimborso spese generali forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge,
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 16 di 16