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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dr.ssa Rosaria Papa Presidente est.
dr.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
dr.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2292/2021 R.G., riservata in decisione, con ordinanza comunicata alle parti in data 19 settembre 2024, all'udienza del 18 settembre 2024 celebrata in modalità cartolare, previa assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele C.F._2
Solano (c.f. ), presso il cui studio, sito in Poggiomarino (NA), alla C.F._3
Piazza De Marinis n. 12, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luisa Belcuore (c.f. ), C.F._4
elettivamente domiciliati presso la sede comunale in Poggiomarino (NA), Piazza De Marinis
n. 2 ;
RGn°2292/2021 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATO-
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(c.f. , in persona del l.r.p.t., quale Impresa Designata Controparte_3 P.IVA_2
per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Renato Magaldi (c.f.
), presso il cui studio, sito in Napoli (NA) alla Piazza Carità n.32, è C.F._5
elettivamente domiciliata;
APPELLATA-
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 C.F._6 CP_5
), in proprio e nella qualità di eredi del defunto C.F._7 Persona_1
(nato il [...] e deceduto il 24.11.2015), rappresentati e difesi, giusta procura
[...]
allegata alla comparsa di costituzione, dall' avv. Anna De Vivo (c.f. ) C.F._8
presso il cui studio, sito in Ottaviano (NA) alla via D. Beneventano n.8, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI-
APPELLANTI INCIDENTALI
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. dr. Controparte_6 P.IVA_3
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, CP_7 dall'avv. Achille Cipullo (c.f. ), presso il cui studio, sito in Santa Maria C.F._9
Capua Vetere (CE) al Corso Aldo Moro n. 228, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E
, residente in [...] ; CP_8
APPELLATO NON COSTITUITO
Conclusioni : con le note scritte telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
18.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi .
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 700/2021, pubblicata in data 29 marzo 2021, il Tribunale di Torre
Annunziata, pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Controparte_4 [...]
, genitori di deceduto all'età di 22 anni nel sinistro stradale CP_5 Persona_1
verificatosi in data 24 novembre 2015 alle ore 23,00 circa in Poggiomarino (NA), nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e Parte_2 Parte_1 nei confronti dell'altro convenuto, , così provvedeva : CP_8
a) accertava la corresponsabilità di e , il primo in misura CP_8 Parte_1 dell'80% ed il secondo in misura del 20%, in ordine al sinistro oggetto di lite, e per l'effetto condannava quale Impresa Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Controparte_3
Strada e , in solido tra loro, a corrispondere a ciascun genitore del defunto CP_8 la somma di € 265.536,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data Persona_1 dell'evento al soddisfo, nonché , e Parte_2 Parte_1 Controparte_6
, in solido tra loro, a corrispondere a ciascun genitore del defunto la somma di €
[...]
66.384,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del figlio;
b) condannava le medesime parti a rimborsare agli attori le spese funerarie, liquidate in €
3.000,00, in proporzione delle rispettive responsabilità ;
c) rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti del;
Controparte_1
d) condannava nella qualità di Impresa Designata per il Fondo Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada, e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da CP_8
(danni alla vettura), liquidati in Euro 13.188,56, e da Parte_2 Parte_1
(lesioni personali), liquidati in Euro 600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo,;
e) condannava nella predetta qualità, e al pagamento Controparte_3 CP_8
dei 4/5 delle spese di lite e di Ctu in favore degli attori;
f) condannava , e al Parte_2 Parte_1 Controparte_6
pagamento della quota di 1/5 delle spese di lite e di Ctu in favore degli attori;
g) compensava le spese nel rapporto processuale tra la parte attrice ed il
[...]
e nel rapporto processuale relativo alla domanda riconvenzionale . CP_1
Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze istruttorie, procedeva anzitutto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente in termini parzialmente diversi da quelli esposti in citazione, affermando che l'auto Fiat Punto priva di copertura
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
assicurativa, di proprietà e condotta da , sulla quale era trasportato CP_8
proveniva dalla strada laterale denominata via Macedonio Melloni e, Persona_1 giunta all'incrocio con la più ampia direttrice via Filippo Turati, l'aveva impegnata senza rispettare il segnale di stop e si era posizionata in senso perpendicolare, tagliando la strada alla Audi Q3 condotta dal , che percorreva la via Turati provenendo dalla direzione Parte_1
del Comune di San Giuseppe Vesuviano. Sul punto, precisava il primo giudice che, come emerso dall'istruttoria, l'Audi Q3 proveniva dalla direzione del Parte_3
, e non da via Piano del Principe come allegato in citazione, e quindi dalla destra
[...]
del . Quest'ultimo, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, incurante del segnale di stop, CP_8
si era immesso repentinamente nel flusso della circolazione di cui alla strada principale, tagliando la strada al che, con la parte anteriore del suo veicolo, aveva impattato la Parte_1
parte laterale destra della Fiat Punto, sulla quale viaggiava . Persona_1
Tale essendo la dinamica del sinistro, il primo giudice acclarava “l'innegabile responsabilità del che non rispettava il segnale di stop e impegnava l'incrocio senza verificare se dalla CP_8 sua destra sopraggiungesse qualche veicolo”, quantificata in misura dell' 80%, e la corresponsabilità del per la quota residua, addebitandogli di aver mantenuto una Parte_1
velocità superiore ai 50 km. orari e di non aver adeguato la sua condotta di guida alle regole di prudenza ed adeguatezza;
sul punto, il Tribunale evidenziava che il manto stradale era bagnato per la precedente pioggia e che tuttavia le caratteristiche della via Turati, sulla quale non vi era alcuna segnalazione circa il limite di velocità, non inducevano l'utente a ritenere che si trattasse di una strada rientrante in un centro abitato. Sotto altro profilo, richiamava i consolidati principi giurisprudenziali , secondo i quali l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non esime il giudicante dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, e pertanto concludeva che, nel caso di specie, la condotta del era CP_8
“decisamente principale nella causazione dell'evento (provenienza da strada laterale, immissione repentina su strada principale, incuranza del segnale di stop)” e doveva essere determinata nella percentuale dell'80%, e che sussisteva la colpa concorrente del Parte_1
nella percentuale residua perché la situazione di affidamento determinata dal percorrere una strada con diritto di precedenza non faceva venire meno l'obbligo di diligenza.
La domanda proposta dagli attori nei confronti del veniva, invece, Controparte_1
rigettata perché la strada in cui si era verificato il sinistro non rientrava nel territorio comunale.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto alla domanda riconvenzionale c.d. trasversale avanzata da e Parte_2
nei confronti di e di nella predetta Parte_1 CP_8 Controparte_3
qualità, il giudice di prime cure riconosceva la sussistenza dei danni tenendo conto della percentuale di responsabilità addebitata ai convenuti, e liquidava in favore della Parte_2
l'importo di Euro 13.188,56 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprietà, ed Euro 600,00 in favore di a titolo di ristoro per le lesioni Parte_1
personali riportate .
2. Per la parziale riforma di tale sentenza, non notificata, hanno proposto appello Parte_2
e con atto di citazione notificato il 17 maggio 2021, articolando a
[...] Parte_1
sostegno un unico motivo, con il quale hanno censurato la disciplina delle spese processuali dettata dal Tribunale in merito alla domanda riconvenzionale .
Gli impugnanti hanno contestato la compensazione totale delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado ritenendo tale statuizione errata ed ingiusta, oltre che priva di motivazione, ed hanno chiesto farsi luogo alla compensazione in misura del 50% in considerazione dell'esito della lite e dell'apporto determinante, ai fini della ricostruzione del sinistro, da essi offerta mediante la produzione degli atti del procedimento penale .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22 luglio 2021, si è costituito in giudizio il , che ha resistito al gravame principale ed ha spiegato appello Controparte_1
incidentale protestando la violazione dell'art. 91 c.p.c., per aver il Tribunale compensato le spese di lite nonostante la reiezione della domanda proposta nei confronti dell'ente. Ha rimarcato che, in maniera illogica e contradditoria, il primo giudice ha ritenuto che la citazione in giudizio del sia stata frutto di “un errore scusabile” , senza considerare la copiosa CP_1 attività difensiva svolta dall'ente per tutta la durata del giudizio e la richiesta di accertare la propria estraneità alla lite avanzata sin dal primo atto difensivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 settembre 2021, si è costituita in giudizio in qualità di Impresa Designata per il F.G.V.S., che ha resistito Controparte_3
al gravame principale ed ha spiegato appello incidentale affidato ad un unico motivo, con il quale ha chiesto riformarsi la decisione di primo grado nella parte in cui ha accertato in misura del 20% la corresponsabilità di nella causazione del sinistro, affermando Parte_1
la responsabilità del medesimo in misura non inferiore al 50% , con conseguente riduzione del “quantum” posto a carico della compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno.
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Con comparsa di costituzione depositata il 20 settembre 2021 si sono costituiti in giudizio e , spiegando appello incidentale, affidato ad un unico Controparte_4 CP_5
motivo, con il quale hanno censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto in loro favore il ristoro del danno patrimoniale futuro subito in conseguenza della prematura morte del figlio, integrato dalla perdita del contributo economico che il medesimo avrebbe apportato al nucleo familiare .
3.Alla prima udienza di trattazione, il Collegio ha disposto la notifica degli appelli incidentali ai contumaci e differendo la causa in prosieguo CP_8 Controparte_6
di prima udienza.
Quindi con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 marzo 2022 si è costituita in giudizio la predetta compagnia assicuratrice, resistendo agli appelli incidentali promossi rispettivamente da e da e con Controparte_3 Controparte_4 CP_5
vittoria delle spese del grado .
Acquisito il fascicolo cartaceo di primo grado, all'udienza del 18 settembre 2024, celebrata in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha assunto la causa in decisione, assegnando termini ridotti (gg. 40+20, a decorrere dal 19 settembre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza) per il deposito degli scritti difensivi finali .
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica (quelle redatte nell'interesse dei coniugi e di sono state Controparte_9 Controparte_6
depositate quando era già decorso il termine assegnato) .
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con citazione notificata in data 17 maggio 2021, risultando osservato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. che decorre dal 29 marzo
2021, data di pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata .
Risultano, del pari, tempestivi gli appelli incidentali, proposti nel rispetto del termine interno di cui all'art. 343 c.p.c. (l'udienza fissata nell'atto di citazione in appello è quella dell'11 ottobre 2021) ed altresì del termine perentorio semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. .
5. Ragioni di antecedenza logico-giuridica impongono di esaminare con priorità il gravame proposto in via incidentale da nella qualità di Impresa Designata per il Controparte_3
Fondo Garanzia Vittime della Strada, affidato ad un unico articolato motivo con il quale la società ha censurato l' accertamento circa la corresponsabilità di nella Parte_1
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causazione del sinistro “solo” nella misura del 20% ed ha sostenuto che il grado di colpa del
è pari almeno al 50% , non potendo ritenersi superata la presunzione di pari colpa Parte_1 di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. .
L'impugnante lamenta l'erroneità della statuizione di primo grado osservando che la stessa non è coerente con gli accertamenti istruttori svolti sia nel procedimento penale che in quello civile;
segnatamente, deduce che il Tribunale, pur avendo inteso avvalersi della consulenza svolta nel giudizio penale, non ha tenuto conto di tale elaborato peritale nella sua Per_2 interezza giacchè ha tralasciato di considerare, che, secondo l'ing. la eccessiva Per_2 velocità dell'auto Audi Q3, condotta dal , è stata la causa determinante del decesso Parte_1
di trasportato sul veicolo antagonista condotto dal;
dopo aver Persona_1 CP_8
richiamato alcuni passi della consulenza, l'impugnante deduce che, dall'accertamento espletato dall'ing. è emerso che “indipendentemente dalla condotta di guida” del Per_2
, il sinistro non si sarebbe verificato se la vettura condotta dal avesse rispettato CP_8 Parte_1
i limiti di velocità . Rimarca che tali circostanze sono state avvalorate dalla Ctu del p.a.
espletata nel giudizio civile di primo grado, che ha concluso per la pari CP_10 responsabilità dei due conducenti considerando l'elevata velocità del , non consona Parte_1 ai luoghi e non adeguata in presenza di manto stradale bagnato e dell'intersezione, avvalorata anche dalla contravvenzione elevata nei confronti dello stesso per superamento dei limiti di velocità . Osserva che, alla luce di quanto esposto, non può ritenersi superata la presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. perché è stato accertato che la condotta di guida del conducente dell'Audi non è stata conforme al C.d.S. e che il segnale di stop posto sulla via Melloni in direzione di marcia del veicolo condotto dal non era visibile per CP_8
CP_1 assenza di illuminazione e perché coperto da vegetazione e da un palo di sostegno .
Le censure così articolate non meritano accoglimento .
Mette conto ricordare che il Tribunale, richiamando le risultanze istruttorie specificamente indicate in sentenza, ha ricostruito le modalità del sinistro (peraltro secondo modalità parzialmente diverse da quelle prospettate in citazione) accertando che la Fiat Punto condotta da , sulla quale viaggiava procedendo lungo la via CP_8 Persona_1
Macedonio Melloni, strada laterale, giungeva all'incrocio con la più ampia direttrice di via
Filippo Turati e la impegnava senza arrestarsi allo stop e senza verificare se dalla sua destra sopraggiungesse qualche veicolo, e si immetteva repentinamente nel flusso della circolazione
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di cui alla strada principale tagliando la strada all'Audi Q3 condotta dal , che la Parte_1 percorreva provenendo dalla destra;
secondo l'accertamento del Tribunale, il , sotto CP_8
l'effetto di sostanze stupefacenti, tagliava improvvisamente la strada al conducente dell'Audi
Q3, che, con la parte anteriore del veicolo, impattava la parte laterale destra della Fiat Punto.
Una volta accertata la responsabilità del in conseguenza delle gravi violazioni del codice CP_8
della strada innanzi delineate, il Tribunale ha indagato la condotta di guida del , Parte_1
facendo corretta applicazione del consolidato principio (di cui ha dato conto con ampi riferimenti di giurisprudenza) secondo il quale, in prossimità di un'intersezione, anche il conducente che goda del diritto di precedenza ha l'obbligo di adeguare la sua condotta di guida alle generali regole di prudenza e di regolare la sua velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ( art. 141 c.d.s.). Muovendo dal dato, tratto dalla consulenza svolta dal consulente della Procura ing. secondo cui la velocità Per_2 del era superiore ai 50 km. all'ora, e considerando che il manto stradale era bagnato Parte_1
per la recente pioggia, il primo giudice ha evidenziato come, all'epoca del fatto, sulla via
Turati non vi fosse alcuna segnalazione circa il limite di velocità, apposta solo successivamente al sinistro, ed ancora ha osservato che le caratteristiche della strada, evincibili dalle fotografie acquisite agli atti, non potessero “affatto” indurre l'utente a ritenere che si trattava di una strada rientrante in un centro abitato . Poste tali premesse, ha affermato che il non fosse esente da colpa “non tanto e non solo” per aver “mantenuto una Parte_1
velocità superiore ai 50 km./h” ma anche per non aver tenuto una condotta di guida consona alle circostanze dei luoghi e dei tempi .
Valutata la diversa gravità delle violazioni addebitate ad entrambi i conducenti, il Tribunale ha concluso affermando la responsabilità “decisamente principale” del per non aver CP_8
rispettato il segnale di stop ed essersi immesso repentinamente sulla strada principale provenendo da strada laterale, e quella minore del per aver violato la norma Parte_1
cautelare di “carattere secondario” che “…impone di prevedere che altri possano trasgredire alle cautele cui sono tenuti”, evidenziando esplicitamente come sotto il profilo del “quantum” delle rispettive colpe le violazioni ascritte a ciascun conducente non potessero essere equiparate (“…tuttavia la norma cautelare che impone di prevedere che altri possano trasgredire alle cautele cui sono tenuti ha ovviamente un carattere secondario rispetto a queste ultime;
il che comporta che non si possono equiparare, sotto il profilo del quantum di responsabilità, le violazioni di tali diverse regole cautelari nella produzione di un incidente”).
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All'articolato percorso argomentativo della sentenza impugnata, riassunto nei termini innanzi esposti, l'appellante incidentale ha contrapposto unicamente la relazione Controparte_3
tecnica svolta dal consulente del P.M. ing. secondo cui la elevata velocità del Per_2
è stata la causa determinante del sinistro, ed ha altresì rimarcato che la presunzione Parte_1 di pari colpa dei conducenti, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., non può ritenersi superata, dal momento che è stato accertato che la condotta di guida del non è stata conforme Parte_1
alle norme del C.d.s. ed ancora che il segnale di stop posto sulla via Melloni non era visibile per mancanza di illuminazione e per essere coperto dalla vegetazione .
Si tratta di obiezioni infondate, che non valgono a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Invero, diversamente da quanto prospettato dall'impugnante, nel caso di specie la presunzione di pari colpa dei conducenti di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che costituisce un criterio meramente sussidiario destinato ad operare solo se non sia possibile, in concreto, accertare le rispettive responsabilità, non può trovare applicazione perchè le risultanze istruttorie, “in primis” la comunicazione della notizia di reato redatta dai C.C. di CP_1 nell'immediatezza del fatto, hanno consentito al giudice di primo grado di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini innanzi esposti e di accertare il diverso grado di responsabilità dei conducenti . La ricostruzione del fatto, non attinta dal motivo di impugnazione, evidenzia con immediatezza la grave colpa del , il quale, sotto l'effetto CP_8
di sostanze stupefacenti, si immise sulla strada principale, provenendo dalla strada laterale, senza rispettare il segnale di stop e senza verificare se dalla sua destra sopraggiungesse qualche veicolo;
è appena il caso di rilevare che dalla comunicazione della notizia di reato dei C.C. si evince che entrambe le strade erano illuminate dalla luce artificiale e che sulla strada principale via Filippo Turati la visibilità era “buona” mentre sulla strada laterale via
Macedonio Melloni era “scarsa”, e che nessuna risultanza istruttoria avvalora la circostanza, asserita dall'impugnante, secondo cui la segnaletica di stop non era visibile .
Mette conto ricordare che il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra di veicoli (Cass. 4055/2009); si tratta di una violazione delle norme del C.d.s. di particolare gravità, resa ancora più grave, nel caso di specie, dalle minorate condizioni del , dovute all'uso di sostanze stupefacenti. CP_8
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Come si è esposto, la sentenza di primo grado non ha limitato la sua indagine alla condotta di guida del ma ha anche verificato quella del conducente del veicolo antagonista, CP_8
addebitandogli la violazione del precetto generale di prudenza secondo cui, in prossimità di un incrocio, anche il conducente “favorito” ha un obbligo di particolare attenzione e di regolare la sua andatura alla situazione dei luoghi;
sul punto, il Tribunale ha considerato che il fondo stradale era bagnato (così come accertato dai C.C. nella comunicazione della notizia di reato), che su via Turati non vi era alcun segnale che indicasse un limite di velocità (apposto successivamente al sinistro) e che l'utente della strada, per le caratteristiche evincibili dalle fotografie in atti, “non poteva affatto” ritenere che si trattasse di una via rientrante in un centro Pe abitato;
inoltre, valorizzando le risultanze della perizia svolta dal consulente P.M. ing.
[...]
ha considerato che l'auto Audi procedeva ad una velocità superiore a 50 km. all'ora. Per_2
L'accertamento circa la velocità dell'Audi, desunta dalla perizia non giustifica la Per_2
censura di parte appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto condividere l'intero elaborato peritale e dunque anche l'affermazione del tecnico secondo cui l'elevata velocità del conducente dell'Audi sarebbe stata la causa determinante dell'incidente perché il sinistro non si sarebbe verificato se il avesse rispettato i limiti di velocità . Si tratta di una Parte_1
valutazione che non è stata condivisa dal giudice penale ( il quale ha definito la posizione del
Forte pronunciando la sentenza di c.d. patteggiamento ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. muovendo dall'esplicita premessa secondo cui le risultanze istruttorie avvaloravano
“sufficienti elementi di responsabilità a carico dell'imputato che impediscono una pronuncia di proscioglimento nel merito”), e che, nel giudizio penale, è stata oggetto di severa critica da parte del perito del (cfr. la consulenza di parte, prodotta in primo grado dagli attori) Parte_1
e dalla parte attrice;
soprattutto, la valutazione oggi enfatizzata dall'appellante è stata posta in dubbio dallo stesso ing. in dibattimento (cfr. la comparsa conclusionale Per_2
depositata dagli attori di primo grado, nella quale sono riportate le contraddittorie dichiarazioni rese dal tecnico in dibattimento), senza che l'odierno appellante si sia fatto carico di avvalorare con altre risultanze o con altri argomenti la effettiva validità del passo dell'elaborato posto a fondamento del gravame.
Deve inoltre evidenziarsi che, come emerge dalla sentenza resa in grado d'appello dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 29.9.2021 (di cui non è noto né il passaggio in giudicato, né la pendenza di impugnazione), il verbale redatto dai Carabinieri di in data 30.11.2015, con il quale era stata elevata contravvenzione a carico del CP_1
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per violazione dell'art. 141 comma 1 C.d.s. è stato annullato, avendo il giudice Parte_1
accertato che non vi era prova della eccessiva velocità tenuta dal e che sulla strada Parte_1
da lui percorsa non vi era alcuna segnalazione né per presegnalare l'incrocio né per la diminuzione di velocità .
Sotto altro profilo, giova rimarcare che condivisibilmente il giudice di primo grado ha disatteso la consulenza tecnica cinematica espletata “sugli atti” dal p.a. , che è CP_10
pervenuto alla conclusione della pari responsabilità dei conducenti senza svolgere alcuna indagine tecnica né alcun calcolo idoneo a quantificare la velocità dei veicoli, tralasciando di considerare la repentinità dell'attraversamento dell'incrocio da parte della Fiat Punto condotta dal e la conseguente imprevedibilità di tale manovra . CP_8
Pertanto, l'appello in esame va disatteso, con conseguente conferma della responsabilità di entrambi i conducenti nella diversa percentuale accertata dal primo giudice .
6.Non merita miglior sorte l'appello incidentale proposto da e Controparte_4 [...]
, che involge il “quantum” della posta risarcitoria liquidata dal Tribunale e mira ad CP_5
ottenere il ristoro del danno patrimoniale futuro asseritamente patito dai genitori della vittima in conseguenza del sinistro .
Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli attori non avessero dimostrato che il figlio svolgesse attività lavorativa e destinasse ai genitori parte del suo Persona_1
reddito mensile, negando credibilità ai testi escussi in istruttoria;
gli appellanti hanno protestato che la statuizione non è sorretta da alcuna motivazione ed hanno invocato “il più recente orientamento giurisprudenziale” secondo il quale, soprattutto nei casi di danno alla persona con postumi permanenti o di morte, l'illecito può incidere sulla capacità di reddito del danneggiato, osservando che nel caso di specie è stato provato a mezzo dei testimoni che all'epoca dei fatti di anni 22, conviveva con i genitori e percepiva un Persona_1
reddito annuo di circa Euro 9.600,00 con cui contribuiva al mantenimento dell'intero nucleo familiare;
hanno concluso che, considerando un'aspettativa di convivenza del figlio con i genitori sino all'età di 30/32 anni, hanno diritto alla liquidazione del danno patrimoniale subito in conseguenza della morte del figlio, da liquidarsi nell'importo di Euro 38.400,00 per ciascun genitore, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma determinata dalla Corte distrettuale .
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Le censure così articolate sono infondate .
Invero, il riesame del quadro probatorio sollecitato con il gravame induce a confermare la statuizione di rigetto perché la pretesa degli appellanti incidentali è rimasta indimostrata .
Affinchè i genitori di una persona di giovane età, deceduta in conseguenza del fatto illecito altrui, possano conseguire il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio, economicamente autosufficiente, avrebbe loro verosimilmente elargito, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima e aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente avuto bisogno dell'aiuto economico del figlio. Secondo l'insegnamento della
Corte di legittimità, nel caso di morte del congiunto in giovane età, allorquando non prestava attività lavorativa, compete ai prossimi congiunti il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si presenti come effettivamente probabile secondo parametri di regolarità causale (Cass. 5099/2020 ; 4791/2007; 8546/2008; 24435/2009).
Nel caso di specie, pur evincendosi dalle certificazioni anagrafiche che il giovane Persona_1
conviveva, all'epoca del sinistro, con i genitori, non è stata raggiunta la prova che,
[...]
quando si verificò l'incidente, il ragazzo, che aveva 22 anni, svolgesse una stabile attività lavorativa e fosse titolare di un reddito con il quale contribuiva costantemente ai bisogni della famiglia, destinandolo in parte ai genitori, né sono stati offerti elementi presuntivi sui quali fondare la prognosi che, anche in futuro, il figlio avrebbe continuato a versare ai genitori una parte dei suoi guadagni.
Invero, l'unico mezzo di prova addotto dai coniugi è costituito dalla Controparte_9
prova testimoniale, la cui scarsa solidità è già stata evidenziata dal giudice di primo grado;
entrambi i testimoni hanno riferito, in modo generico ed approssimativo, che il ragazzo effettuava lavori di falegnameria, tinteggiatura e traslochi, ed hanno confermato di aver assistito ai versamenti “del ricavato del suo lavoro”, di importo variabile tra 700 e 1000 Euro al mese, eseguiti in favore dei genitori (teste , ovvero, secondo la Testimone_1
deposizione del teste , “dei soldi del lavoro … trattenendo delle somme Testimone_2
per le sue spese personali quali sigarette e telefonino”.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si tratta, all'evidenza, di deposizioni poco convincenti che, quanto alla circostanza relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa ed alla percezione del reddito, non hanno trovato quel riscontro documentale necessario in presenza di un'attività che, secondo le dichiarazioni dei testi, si connotava di stabilità; quanto all'asserita contribuzione in favore dei genitori, i testimoni non spiegano le ragioni per cui i versamenti avessero luogo sempre in presenza di estranei (cfr. in particolare la deposizione della teste che ha dichiarato Testimone_1 di aver assistito ai versamenti “tutte le volte” che si era trovata a casa dei coniugi e di recarsi a casa degli stessi “tutte le settimane”), né indicano la fonte Controparte_9 di conoscenza dell'ammontare del reddito mensile percepito da . Persona_1
Non può dunque ritenersi che gli appellanti incidentali abbiano assolto l'onere probatorio posto a loro carico, non essendovi alcuna certezza né dell'attività svolta dalla vittima del sinistro, né del reddito percepito, né della contribuzione effettuata in vita in favore dei genitori.
L'appello in esame va perciò disatteso .
7. Restano, infine da esaminare i gravami proposti da e Parte_2 Parte_1
e dal in merito alle spese del giudizio di primo grado . Controparte_1
Con l'appello principale, la ed il hanno criticato la integrale Parte_2 Parte_1
compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale c.d. trasversale da essi proposta, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver il giudice di primo grado ignorato la prevalente soccombenza del e delle CP_8
ed il rilevante apporto alla decisione della causa da essi fornito attraverso la CP_3
produzione di atti relativi agli accertamenti svolti in sede penale;
sotto altro profilo, hanno protestato il difetto di motivazione della sentenza ed hanno invocato la parziale compensazione delle spese in misura del 20% e la condanna delle controparti al pagamento della residua quota dell'80% .
Osserva il Collegio che effettivamente il Tribunale non ha reso una esplicita motivazione in merito alla compensazione delle spese di lite relative alla domanda riconvenzionale proposta dalla e dal nei confronti del convenuto contumace e Parte_2 Parte_1 CP_8
delle quale impresa designata per il F.G.V.S., e che il riesame della statuizione, CP_3
sollecitato con il gravame, giustifica la parziale compensazione delle spese del giudizio di
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
primo grado in considerazione dell'esito della domanda riconvenzionale, che ha visto la ed il parzialmente vincitori. Secondo il condivisibile criterio adottato dal Parte_2 Parte_1
primo giudice ai fini della disciplina delle spese nel rapporto processuale tra gli attori ed i convenuti, che tiene conto della percentuale di responsabilità ascritta a ciascun convenuto, la compensazione può essere disposta nella misura di un quinto, mentre la quota residua, pari a
4/5, va posta a carico dei soccombenti, e nella qualità, CP_8 Controparte_3
e va liquidata secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 (terzo scaglione, in considerazione del modesto valore della causa riconvenzionale), riconoscendo la maggiorazione del 30% per la pluralità di parti . Deve essere disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Solano, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. .
In accoglimento per quanto di ragione del gravame in esame, il capo g) della sentenza impugnata va perciò riformato .
Merita, invece, conferma la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale nel rapporto processuale tra gli attori ed il , sussistendo quelle “gravi Controparte_1
ed eccezionali ragioni” che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione in vigore dal 2014 come integrata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.2018), giustificano la deroga al principio generale della soccombenza, da intendersi quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice. Nella specie, l'impostazione del
Tribunale, secondo cui si tratterebbe di un errore scusabile, appare condivisibile perché, se è vero che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che la strada in cui ebbe luogo il sinistro non ricade nel territorio del Comune di ma in quello del CP_1 [...]
, così come eccepito dall'ente pubblico sin dalla costituzione in Parte_3 giudizio, è altresì vero che dalla nota dell' prot. 19078 del 13.7.2017, prodotta CP_12 dall'ente, si evince che l'incrocio tra la via Melloni e la via Turati si trova a ridosso del confine del territorio del appellante. CP_1
L'appello del va perciò respinto . CP_1
8. In applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., in favore degli appellanti principali risultati vittoriosi va disposto il rimborso delle spese del grado a carico degli
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
appellati e nella qualità, nella misura liquidata in CP_8 Controparte_3
dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, secondo scaglione, tenuto conto del valore del “disputatum” in appello (limitato al profilo delle spese processuali del giudizio di primo grado), con la maggiorazione del 30% per la pluralità di parti e con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Solano ex art. 93 c.p.c. .
Nel rapporto processuale tra gli appellanti incidentali può farsi luogo alla compensazione delle spese del grado in considerazione della reciproca soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 700/2021, così provvede:
a) accoglie l'appello principale proposto da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, in parziale riforma del capo g) della sentenza impugnata, compensa le spese relative alla causa riconvenzionale in misura di 1/5 e condanna Parte_4
nella qualità di Impresa Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di e di , della quota residua, liquidata in Euro Parte_1 Parte_2
5.200,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali forfettarie, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Solano;
b) rigetta gli appelli incidentali proposti da nella qualità di Impresa Controparte_3
Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, da e Controparte_4 [...]
, e dal;
CP_5 Controparte_1
c) condanna nella qualità di Impresa Designata per il Parte_4
Fondo Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in solido delle spese del grado in favore di e , liquidate in Euro 3.789,50 con attribuzione in Parte_1 Parte_2 favore dell'avv. Raffaele Solano, anticipatario;
d) compensa, nel resto, le spese del grado;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 a carico degli appellanti incidentali .
Così deciso in Napoli, il 18 dicembre 2024
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il Presidente est. dott.ssa Rosaria Papa
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- 16 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dr.ssa Rosaria Papa Presidente est.
dr.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
dr.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2292/2021 R.G., riservata in decisione, con ordinanza comunicata alle parti in data 19 settembre 2024, all'udienza del 18 settembre 2024 celebrata in modalità cartolare, previa assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele C.F._2
Solano (c.f. ), presso il cui studio, sito in Poggiomarino (NA), alla C.F._3
Piazza De Marinis n. 12, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luisa Belcuore (c.f. ), C.F._4
elettivamente domiciliati presso la sede comunale in Poggiomarino (NA), Piazza De Marinis
n. 2 ;
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATO-
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(c.f. , in persona del l.r.p.t., quale Impresa Designata Controparte_3 P.IVA_2
per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Renato Magaldi (c.f.
), presso il cui studio, sito in Napoli (NA) alla Piazza Carità n.32, è C.F._5
elettivamente domiciliata;
APPELLATA-
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 C.F._6 CP_5
), in proprio e nella qualità di eredi del defunto C.F._7 Persona_1
(nato il [...] e deceduto il 24.11.2015), rappresentati e difesi, giusta procura
[...]
allegata alla comparsa di costituzione, dall' avv. Anna De Vivo (c.f. ) C.F._8
presso il cui studio, sito in Ottaviano (NA) alla via D. Beneventano n.8, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI-
APPELLANTI INCIDENTALI
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. dr. Controparte_6 P.IVA_3
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, CP_7 dall'avv. Achille Cipullo (c.f. ), presso il cui studio, sito in Santa Maria C.F._9
Capua Vetere (CE) al Corso Aldo Moro n. 228, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E
, residente in [...] ; CP_8
APPELLATO NON COSTITUITO
Conclusioni : con le note scritte telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
18.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi .
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 700/2021, pubblicata in data 29 marzo 2021, il Tribunale di Torre
Annunziata, pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Controparte_4 [...]
, genitori di deceduto all'età di 22 anni nel sinistro stradale CP_5 Persona_1
verificatosi in data 24 novembre 2015 alle ore 23,00 circa in Poggiomarino (NA), nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e Parte_2 Parte_1 nei confronti dell'altro convenuto, , così provvedeva : CP_8
a) accertava la corresponsabilità di e , il primo in misura CP_8 Parte_1 dell'80% ed il secondo in misura del 20%, in ordine al sinistro oggetto di lite, e per l'effetto condannava quale Impresa Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Controparte_3
Strada e , in solido tra loro, a corrispondere a ciascun genitore del defunto CP_8 la somma di € 265.536,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data Persona_1 dell'evento al soddisfo, nonché , e Parte_2 Parte_1 Controparte_6
, in solido tra loro, a corrispondere a ciascun genitore del defunto la somma di €
[...]
66.384,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del figlio;
b) condannava le medesime parti a rimborsare agli attori le spese funerarie, liquidate in €
3.000,00, in proporzione delle rispettive responsabilità ;
c) rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti del;
Controparte_1
d) condannava nella qualità di Impresa Designata per il Fondo Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada, e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da CP_8
(danni alla vettura), liquidati in Euro 13.188,56, e da Parte_2 Parte_1
(lesioni personali), liquidati in Euro 600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo,;
e) condannava nella predetta qualità, e al pagamento Controparte_3 CP_8
dei 4/5 delle spese di lite e di Ctu in favore degli attori;
f) condannava , e al Parte_2 Parte_1 Controparte_6
pagamento della quota di 1/5 delle spese di lite e di Ctu in favore degli attori;
g) compensava le spese nel rapporto processuale tra la parte attrice ed il
[...]
e nel rapporto processuale relativo alla domanda riconvenzionale . CP_1
Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze istruttorie, procedeva anzitutto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente in termini parzialmente diversi da quelli esposti in citazione, affermando che l'auto Fiat Punto priva di copertura
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
assicurativa, di proprietà e condotta da , sulla quale era trasportato CP_8
proveniva dalla strada laterale denominata via Macedonio Melloni e, Persona_1 giunta all'incrocio con la più ampia direttrice via Filippo Turati, l'aveva impegnata senza rispettare il segnale di stop e si era posizionata in senso perpendicolare, tagliando la strada alla Audi Q3 condotta dal , che percorreva la via Turati provenendo dalla direzione Parte_1
del Comune di San Giuseppe Vesuviano. Sul punto, precisava il primo giudice che, come emerso dall'istruttoria, l'Audi Q3 proveniva dalla direzione del Parte_3
, e non da via Piano del Principe come allegato in citazione, e quindi dalla destra
[...]
del . Quest'ultimo, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, incurante del segnale di stop, CP_8
si era immesso repentinamente nel flusso della circolazione di cui alla strada principale, tagliando la strada al che, con la parte anteriore del suo veicolo, aveva impattato la Parte_1
parte laterale destra della Fiat Punto, sulla quale viaggiava . Persona_1
Tale essendo la dinamica del sinistro, il primo giudice acclarava “l'innegabile responsabilità del che non rispettava il segnale di stop e impegnava l'incrocio senza verificare se dalla CP_8 sua destra sopraggiungesse qualche veicolo”, quantificata in misura dell' 80%, e la corresponsabilità del per la quota residua, addebitandogli di aver mantenuto una Parte_1
velocità superiore ai 50 km. orari e di non aver adeguato la sua condotta di guida alle regole di prudenza ed adeguatezza;
sul punto, il Tribunale evidenziava che il manto stradale era bagnato per la precedente pioggia e che tuttavia le caratteristiche della via Turati, sulla quale non vi era alcuna segnalazione circa il limite di velocità, non inducevano l'utente a ritenere che si trattasse di una strada rientrante in un centro abitato. Sotto altro profilo, richiamava i consolidati principi giurisprudenziali , secondo i quali l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non esime il giudicante dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, e pertanto concludeva che, nel caso di specie, la condotta del era CP_8
“decisamente principale nella causazione dell'evento (provenienza da strada laterale, immissione repentina su strada principale, incuranza del segnale di stop)” e doveva essere determinata nella percentuale dell'80%, e che sussisteva la colpa concorrente del Parte_1
nella percentuale residua perché la situazione di affidamento determinata dal percorrere una strada con diritto di precedenza non faceva venire meno l'obbligo di diligenza.
La domanda proposta dagli attori nei confronti del veniva, invece, Controparte_1
rigettata perché la strada in cui si era verificato il sinistro non rientrava nel territorio comunale.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto alla domanda riconvenzionale c.d. trasversale avanzata da e Parte_2
nei confronti di e di nella predetta Parte_1 CP_8 Controparte_3
qualità, il giudice di prime cure riconosceva la sussistenza dei danni tenendo conto della percentuale di responsabilità addebitata ai convenuti, e liquidava in favore della Parte_2
l'importo di Euro 13.188,56 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprietà, ed Euro 600,00 in favore di a titolo di ristoro per le lesioni Parte_1
personali riportate .
2. Per la parziale riforma di tale sentenza, non notificata, hanno proposto appello Parte_2
e con atto di citazione notificato il 17 maggio 2021, articolando a
[...] Parte_1
sostegno un unico motivo, con il quale hanno censurato la disciplina delle spese processuali dettata dal Tribunale in merito alla domanda riconvenzionale .
Gli impugnanti hanno contestato la compensazione totale delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado ritenendo tale statuizione errata ed ingiusta, oltre che priva di motivazione, ed hanno chiesto farsi luogo alla compensazione in misura del 50% in considerazione dell'esito della lite e dell'apporto determinante, ai fini della ricostruzione del sinistro, da essi offerta mediante la produzione degli atti del procedimento penale .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22 luglio 2021, si è costituito in giudizio il , che ha resistito al gravame principale ed ha spiegato appello Controparte_1
incidentale protestando la violazione dell'art. 91 c.p.c., per aver il Tribunale compensato le spese di lite nonostante la reiezione della domanda proposta nei confronti dell'ente. Ha rimarcato che, in maniera illogica e contradditoria, il primo giudice ha ritenuto che la citazione in giudizio del sia stata frutto di “un errore scusabile” , senza considerare la copiosa CP_1 attività difensiva svolta dall'ente per tutta la durata del giudizio e la richiesta di accertare la propria estraneità alla lite avanzata sin dal primo atto difensivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 settembre 2021, si è costituita in giudizio in qualità di Impresa Designata per il F.G.V.S., che ha resistito Controparte_3
al gravame principale ed ha spiegato appello incidentale affidato ad un unico motivo, con il quale ha chiesto riformarsi la decisione di primo grado nella parte in cui ha accertato in misura del 20% la corresponsabilità di nella causazione del sinistro, affermando Parte_1
la responsabilità del medesimo in misura non inferiore al 50% , con conseguente riduzione del “quantum” posto a carico della compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Con comparsa di costituzione depositata il 20 settembre 2021 si sono costituiti in giudizio e , spiegando appello incidentale, affidato ad un unico Controparte_4 CP_5
motivo, con il quale hanno censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto in loro favore il ristoro del danno patrimoniale futuro subito in conseguenza della prematura morte del figlio, integrato dalla perdita del contributo economico che il medesimo avrebbe apportato al nucleo familiare .
3.Alla prima udienza di trattazione, il Collegio ha disposto la notifica degli appelli incidentali ai contumaci e differendo la causa in prosieguo CP_8 Controparte_6
di prima udienza.
Quindi con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 marzo 2022 si è costituita in giudizio la predetta compagnia assicuratrice, resistendo agli appelli incidentali promossi rispettivamente da e da e con Controparte_3 Controparte_4 CP_5
vittoria delle spese del grado .
Acquisito il fascicolo cartaceo di primo grado, all'udienza del 18 settembre 2024, celebrata in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha assunto la causa in decisione, assegnando termini ridotti (gg. 40+20, a decorrere dal 19 settembre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza) per il deposito degli scritti difensivi finali .
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica (quelle redatte nell'interesse dei coniugi e di sono state Controparte_9 Controparte_6
depositate quando era già decorso il termine assegnato) .
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con citazione notificata in data 17 maggio 2021, risultando osservato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. che decorre dal 29 marzo
2021, data di pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata .
Risultano, del pari, tempestivi gli appelli incidentali, proposti nel rispetto del termine interno di cui all'art. 343 c.p.c. (l'udienza fissata nell'atto di citazione in appello è quella dell'11 ottobre 2021) ed altresì del termine perentorio semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. .
5. Ragioni di antecedenza logico-giuridica impongono di esaminare con priorità il gravame proposto in via incidentale da nella qualità di Impresa Designata per il Controparte_3
Fondo Garanzia Vittime della Strada, affidato ad un unico articolato motivo con il quale la società ha censurato l' accertamento circa la corresponsabilità di nella Parte_1
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
causazione del sinistro “solo” nella misura del 20% ed ha sostenuto che il grado di colpa del
è pari almeno al 50% , non potendo ritenersi superata la presunzione di pari colpa Parte_1 di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. .
L'impugnante lamenta l'erroneità della statuizione di primo grado osservando che la stessa non è coerente con gli accertamenti istruttori svolti sia nel procedimento penale che in quello civile;
segnatamente, deduce che il Tribunale, pur avendo inteso avvalersi della consulenza svolta nel giudizio penale, non ha tenuto conto di tale elaborato peritale nella sua Per_2 interezza giacchè ha tralasciato di considerare, che, secondo l'ing. la eccessiva Per_2 velocità dell'auto Audi Q3, condotta dal , è stata la causa determinante del decesso Parte_1
di trasportato sul veicolo antagonista condotto dal;
dopo aver Persona_1 CP_8
richiamato alcuni passi della consulenza, l'impugnante deduce che, dall'accertamento espletato dall'ing. è emerso che “indipendentemente dalla condotta di guida” del Per_2
, il sinistro non si sarebbe verificato se la vettura condotta dal avesse rispettato CP_8 Parte_1
i limiti di velocità . Rimarca che tali circostanze sono state avvalorate dalla Ctu del p.a.
espletata nel giudizio civile di primo grado, che ha concluso per la pari CP_10 responsabilità dei due conducenti considerando l'elevata velocità del , non consona Parte_1 ai luoghi e non adeguata in presenza di manto stradale bagnato e dell'intersezione, avvalorata anche dalla contravvenzione elevata nei confronti dello stesso per superamento dei limiti di velocità . Osserva che, alla luce di quanto esposto, non può ritenersi superata la presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. perché è stato accertato che la condotta di guida del conducente dell'Audi non è stata conforme al C.d.S. e che il segnale di stop posto sulla via Melloni in direzione di marcia del veicolo condotto dal non era visibile per CP_8
CP_1 assenza di illuminazione e perché coperto da vegetazione e da un palo di sostegno .
Le censure così articolate non meritano accoglimento .
Mette conto ricordare che il Tribunale, richiamando le risultanze istruttorie specificamente indicate in sentenza, ha ricostruito le modalità del sinistro (peraltro secondo modalità parzialmente diverse da quelle prospettate in citazione) accertando che la Fiat Punto condotta da , sulla quale viaggiava procedendo lungo la via CP_8 Persona_1
Macedonio Melloni, strada laterale, giungeva all'incrocio con la più ampia direttrice di via
Filippo Turati e la impegnava senza arrestarsi allo stop e senza verificare se dalla sua destra sopraggiungesse qualche veicolo, e si immetteva repentinamente nel flusso della circolazione
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
di cui alla strada principale tagliando la strada all'Audi Q3 condotta dal , che la Parte_1 percorreva provenendo dalla destra;
secondo l'accertamento del Tribunale, il , sotto CP_8
l'effetto di sostanze stupefacenti, tagliava improvvisamente la strada al conducente dell'Audi
Q3, che, con la parte anteriore del veicolo, impattava la parte laterale destra della Fiat Punto.
Una volta accertata la responsabilità del in conseguenza delle gravi violazioni del codice CP_8
della strada innanzi delineate, il Tribunale ha indagato la condotta di guida del , Parte_1
facendo corretta applicazione del consolidato principio (di cui ha dato conto con ampi riferimenti di giurisprudenza) secondo il quale, in prossimità di un'intersezione, anche il conducente che goda del diritto di precedenza ha l'obbligo di adeguare la sua condotta di guida alle generali regole di prudenza e di regolare la sua velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ( art. 141 c.d.s.). Muovendo dal dato, tratto dalla consulenza svolta dal consulente della Procura ing. secondo cui la velocità Per_2 del era superiore ai 50 km. all'ora, e considerando che il manto stradale era bagnato Parte_1
per la recente pioggia, il primo giudice ha evidenziato come, all'epoca del fatto, sulla via
Turati non vi fosse alcuna segnalazione circa il limite di velocità, apposta solo successivamente al sinistro, ed ancora ha osservato che le caratteristiche della strada, evincibili dalle fotografie acquisite agli atti, non potessero “affatto” indurre l'utente a ritenere che si trattava di una strada rientrante in un centro abitato . Poste tali premesse, ha affermato che il non fosse esente da colpa “non tanto e non solo” per aver “mantenuto una Parte_1
velocità superiore ai 50 km./h” ma anche per non aver tenuto una condotta di guida consona alle circostanze dei luoghi e dei tempi .
Valutata la diversa gravità delle violazioni addebitate ad entrambi i conducenti, il Tribunale ha concluso affermando la responsabilità “decisamente principale” del per non aver CP_8
rispettato il segnale di stop ed essersi immesso repentinamente sulla strada principale provenendo da strada laterale, e quella minore del per aver violato la norma Parte_1
cautelare di “carattere secondario” che “…impone di prevedere che altri possano trasgredire alle cautele cui sono tenuti”, evidenziando esplicitamente come sotto il profilo del “quantum” delle rispettive colpe le violazioni ascritte a ciascun conducente non potessero essere equiparate (“…tuttavia la norma cautelare che impone di prevedere che altri possano trasgredire alle cautele cui sono tenuti ha ovviamente un carattere secondario rispetto a queste ultime;
il che comporta che non si possono equiparare, sotto il profilo del quantum di responsabilità, le violazioni di tali diverse regole cautelari nella produzione di un incidente”).
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
All'articolato percorso argomentativo della sentenza impugnata, riassunto nei termini innanzi esposti, l'appellante incidentale ha contrapposto unicamente la relazione Controparte_3
tecnica svolta dal consulente del P.M. ing. secondo cui la elevata velocità del Per_2
è stata la causa determinante del sinistro, ed ha altresì rimarcato che la presunzione Parte_1 di pari colpa dei conducenti, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., non può ritenersi superata, dal momento che è stato accertato che la condotta di guida del non è stata conforme Parte_1
alle norme del C.d.s. ed ancora che il segnale di stop posto sulla via Melloni non era visibile per mancanza di illuminazione e per essere coperto dalla vegetazione .
Si tratta di obiezioni infondate, che non valgono a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Invero, diversamente da quanto prospettato dall'impugnante, nel caso di specie la presunzione di pari colpa dei conducenti di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che costituisce un criterio meramente sussidiario destinato ad operare solo se non sia possibile, in concreto, accertare le rispettive responsabilità, non può trovare applicazione perchè le risultanze istruttorie, “in primis” la comunicazione della notizia di reato redatta dai C.C. di CP_1 nell'immediatezza del fatto, hanno consentito al giudice di primo grado di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini innanzi esposti e di accertare il diverso grado di responsabilità dei conducenti . La ricostruzione del fatto, non attinta dal motivo di impugnazione, evidenzia con immediatezza la grave colpa del , il quale, sotto l'effetto CP_8
di sostanze stupefacenti, si immise sulla strada principale, provenendo dalla strada laterale, senza rispettare il segnale di stop e senza verificare se dalla sua destra sopraggiungesse qualche veicolo;
è appena il caso di rilevare che dalla comunicazione della notizia di reato dei C.C. si evince che entrambe le strade erano illuminate dalla luce artificiale e che sulla strada principale via Filippo Turati la visibilità era “buona” mentre sulla strada laterale via
Macedonio Melloni era “scarsa”, e che nessuna risultanza istruttoria avvalora la circostanza, asserita dall'impugnante, secondo cui la segnaletica di stop non era visibile .
Mette conto ricordare che il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra di veicoli (Cass. 4055/2009); si tratta di una violazione delle norme del C.d.s. di particolare gravità, resa ancora più grave, nel caso di specie, dalle minorate condizioni del , dovute all'uso di sostanze stupefacenti. CP_8
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Come si è esposto, la sentenza di primo grado non ha limitato la sua indagine alla condotta di guida del ma ha anche verificato quella del conducente del veicolo antagonista, CP_8
addebitandogli la violazione del precetto generale di prudenza secondo cui, in prossimità di un incrocio, anche il conducente “favorito” ha un obbligo di particolare attenzione e di regolare la sua andatura alla situazione dei luoghi;
sul punto, il Tribunale ha considerato che il fondo stradale era bagnato (così come accertato dai C.C. nella comunicazione della notizia di reato), che su via Turati non vi era alcun segnale che indicasse un limite di velocità (apposto successivamente al sinistro) e che l'utente della strada, per le caratteristiche evincibili dalle fotografie in atti, “non poteva affatto” ritenere che si trattasse di una via rientrante in un centro Pe abitato;
inoltre, valorizzando le risultanze della perizia svolta dal consulente P.M. ing.
[...]
ha considerato che l'auto Audi procedeva ad una velocità superiore a 50 km. all'ora. Per_2
L'accertamento circa la velocità dell'Audi, desunta dalla perizia non giustifica la Per_2
censura di parte appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto condividere l'intero elaborato peritale e dunque anche l'affermazione del tecnico secondo cui l'elevata velocità del conducente dell'Audi sarebbe stata la causa determinante dell'incidente perché il sinistro non si sarebbe verificato se il avesse rispettato i limiti di velocità . Si tratta di una Parte_1
valutazione che non è stata condivisa dal giudice penale ( il quale ha definito la posizione del
Forte pronunciando la sentenza di c.d. patteggiamento ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. muovendo dall'esplicita premessa secondo cui le risultanze istruttorie avvaloravano
“sufficienti elementi di responsabilità a carico dell'imputato che impediscono una pronuncia di proscioglimento nel merito”), e che, nel giudizio penale, è stata oggetto di severa critica da parte del perito del (cfr. la consulenza di parte, prodotta in primo grado dagli attori) Parte_1
e dalla parte attrice;
soprattutto, la valutazione oggi enfatizzata dall'appellante è stata posta in dubbio dallo stesso ing. in dibattimento (cfr. la comparsa conclusionale Per_2
depositata dagli attori di primo grado, nella quale sono riportate le contraddittorie dichiarazioni rese dal tecnico in dibattimento), senza che l'odierno appellante si sia fatto carico di avvalorare con altre risultanze o con altri argomenti la effettiva validità del passo dell'elaborato posto a fondamento del gravame.
Deve inoltre evidenziarsi che, come emerge dalla sentenza resa in grado d'appello dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 29.9.2021 (di cui non è noto né il passaggio in giudicato, né la pendenza di impugnazione), il verbale redatto dai Carabinieri di in data 30.11.2015, con il quale era stata elevata contravvenzione a carico del CP_1
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per violazione dell'art. 141 comma 1 C.d.s. è stato annullato, avendo il giudice Parte_1
accertato che non vi era prova della eccessiva velocità tenuta dal e che sulla strada Parte_1
da lui percorsa non vi era alcuna segnalazione né per presegnalare l'incrocio né per la diminuzione di velocità .
Sotto altro profilo, giova rimarcare che condivisibilmente il giudice di primo grado ha disatteso la consulenza tecnica cinematica espletata “sugli atti” dal p.a. , che è CP_10
pervenuto alla conclusione della pari responsabilità dei conducenti senza svolgere alcuna indagine tecnica né alcun calcolo idoneo a quantificare la velocità dei veicoli, tralasciando di considerare la repentinità dell'attraversamento dell'incrocio da parte della Fiat Punto condotta dal e la conseguente imprevedibilità di tale manovra . CP_8
Pertanto, l'appello in esame va disatteso, con conseguente conferma della responsabilità di entrambi i conducenti nella diversa percentuale accertata dal primo giudice .
6.Non merita miglior sorte l'appello incidentale proposto da e Controparte_4 [...]
, che involge il “quantum” della posta risarcitoria liquidata dal Tribunale e mira ad CP_5
ottenere il ristoro del danno patrimoniale futuro asseritamente patito dai genitori della vittima in conseguenza del sinistro .
Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli attori non avessero dimostrato che il figlio svolgesse attività lavorativa e destinasse ai genitori parte del suo Persona_1
reddito mensile, negando credibilità ai testi escussi in istruttoria;
gli appellanti hanno protestato che la statuizione non è sorretta da alcuna motivazione ed hanno invocato “il più recente orientamento giurisprudenziale” secondo il quale, soprattutto nei casi di danno alla persona con postumi permanenti o di morte, l'illecito può incidere sulla capacità di reddito del danneggiato, osservando che nel caso di specie è stato provato a mezzo dei testimoni che all'epoca dei fatti di anni 22, conviveva con i genitori e percepiva un Persona_1
reddito annuo di circa Euro 9.600,00 con cui contribuiva al mantenimento dell'intero nucleo familiare;
hanno concluso che, considerando un'aspettativa di convivenza del figlio con i genitori sino all'età di 30/32 anni, hanno diritto alla liquidazione del danno patrimoniale subito in conseguenza della morte del figlio, da liquidarsi nell'importo di Euro 38.400,00 per ciascun genitore, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma determinata dalla Corte distrettuale .
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Le censure così articolate sono infondate .
Invero, il riesame del quadro probatorio sollecitato con il gravame induce a confermare la statuizione di rigetto perché la pretesa degli appellanti incidentali è rimasta indimostrata .
Affinchè i genitori di una persona di giovane età, deceduta in conseguenza del fatto illecito altrui, possano conseguire il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio, economicamente autosufficiente, avrebbe loro verosimilmente elargito, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima e aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente avuto bisogno dell'aiuto economico del figlio. Secondo l'insegnamento della
Corte di legittimità, nel caso di morte del congiunto in giovane età, allorquando non prestava attività lavorativa, compete ai prossimi congiunti il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si presenti come effettivamente probabile secondo parametri di regolarità causale (Cass. 5099/2020 ; 4791/2007; 8546/2008; 24435/2009).
Nel caso di specie, pur evincendosi dalle certificazioni anagrafiche che il giovane Persona_1
conviveva, all'epoca del sinistro, con i genitori, non è stata raggiunta la prova che,
[...]
quando si verificò l'incidente, il ragazzo, che aveva 22 anni, svolgesse una stabile attività lavorativa e fosse titolare di un reddito con il quale contribuiva costantemente ai bisogni della famiglia, destinandolo in parte ai genitori, né sono stati offerti elementi presuntivi sui quali fondare la prognosi che, anche in futuro, il figlio avrebbe continuato a versare ai genitori una parte dei suoi guadagni.
Invero, l'unico mezzo di prova addotto dai coniugi è costituito dalla Controparte_9
prova testimoniale, la cui scarsa solidità è già stata evidenziata dal giudice di primo grado;
entrambi i testimoni hanno riferito, in modo generico ed approssimativo, che il ragazzo effettuava lavori di falegnameria, tinteggiatura e traslochi, ed hanno confermato di aver assistito ai versamenti “del ricavato del suo lavoro”, di importo variabile tra 700 e 1000 Euro al mese, eseguiti in favore dei genitori (teste , ovvero, secondo la Testimone_1
deposizione del teste , “dei soldi del lavoro … trattenendo delle somme Testimone_2
per le sue spese personali quali sigarette e telefonino”.
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Si tratta, all'evidenza, di deposizioni poco convincenti che, quanto alla circostanza relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa ed alla percezione del reddito, non hanno trovato quel riscontro documentale necessario in presenza di un'attività che, secondo le dichiarazioni dei testi, si connotava di stabilità; quanto all'asserita contribuzione in favore dei genitori, i testimoni non spiegano le ragioni per cui i versamenti avessero luogo sempre in presenza di estranei (cfr. in particolare la deposizione della teste che ha dichiarato Testimone_1 di aver assistito ai versamenti “tutte le volte” che si era trovata a casa dei coniugi e di recarsi a casa degli stessi “tutte le settimane”), né indicano la fonte Controparte_9 di conoscenza dell'ammontare del reddito mensile percepito da . Persona_1
Non può dunque ritenersi che gli appellanti incidentali abbiano assolto l'onere probatorio posto a loro carico, non essendovi alcuna certezza né dell'attività svolta dalla vittima del sinistro, né del reddito percepito, né della contribuzione effettuata in vita in favore dei genitori.
L'appello in esame va perciò disatteso .
7. Restano, infine da esaminare i gravami proposti da e Parte_2 Parte_1
e dal in merito alle spese del giudizio di primo grado . Controparte_1
Con l'appello principale, la ed il hanno criticato la integrale Parte_2 Parte_1
compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale c.d. trasversale da essi proposta, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver il giudice di primo grado ignorato la prevalente soccombenza del e delle CP_8
ed il rilevante apporto alla decisione della causa da essi fornito attraverso la CP_3
produzione di atti relativi agli accertamenti svolti in sede penale;
sotto altro profilo, hanno protestato il difetto di motivazione della sentenza ed hanno invocato la parziale compensazione delle spese in misura del 20% e la condanna delle controparti al pagamento della residua quota dell'80% .
Osserva il Collegio che effettivamente il Tribunale non ha reso una esplicita motivazione in merito alla compensazione delle spese di lite relative alla domanda riconvenzionale proposta dalla e dal nei confronti del convenuto contumace e Parte_2 Parte_1 CP_8
delle quale impresa designata per il F.G.V.S., e che il riesame della statuizione, CP_3
sollecitato con il gravame, giustifica la parziale compensazione delle spese del giudizio di
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primo grado in considerazione dell'esito della domanda riconvenzionale, che ha visto la ed il parzialmente vincitori. Secondo il condivisibile criterio adottato dal Parte_2 Parte_1
primo giudice ai fini della disciplina delle spese nel rapporto processuale tra gli attori ed i convenuti, che tiene conto della percentuale di responsabilità ascritta a ciascun convenuto, la compensazione può essere disposta nella misura di un quinto, mentre la quota residua, pari a
4/5, va posta a carico dei soccombenti, e nella qualità, CP_8 Controparte_3
e va liquidata secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 (terzo scaglione, in considerazione del modesto valore della causa riconvenzionale), riconoscendo la maggiorazione del 30% per la pluralità di parti . Deve essere disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Solano, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. .
In accoglimento per quanto di ragione del gravame in esame, il capo g) della sentenza impugnata va perciò riformato .
Merita, invece, conferma la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale nel rapporto processuale tra gli attori ed il , sussistendo quelle “gravi Controparte_1
ed eccezionali ragioni” che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione in vigore dal 2014 come integrata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.2018), giustificano la deroga al principio generale della soccombenza, da intendersi quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice. Nella specie, l'impostazione del
Tribunale, secondo cui si tratterebbe di un errore scusabile, appare condivisibile perché, se è vero che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che la strada in cui ebbe luogo il sinistro non ricade nel territorio del Comune di ma in quello del CP_1 [...]
, così come eccepito dall'ente pubblico sin dalla costituzione in Parte_3 giudizio, è altresì vero che dalla nota dell' prot. 19078 del 13.7.2017, prodotta CP_12 dall'ente, si evince che l'incrocio tra la via Melloni e la via Turati si trova a ridosso del confine del territorio del appellante. CP_1
L'appello del va perciò respinto . CP_1
8. In applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., in favore degli appellanti principali risultati vittoriosi va disposto il rimborso delle spese del grado a carico degli
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appellati e nella qualità, nella misura liquidata in CP_8 Controparte_3
dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, secondo scaglione, tenuto conto del valore del “disputatum” in appello (limitato al profilo delle spese processuali del giudizio di primo grado), con la maggiorazione del 30% per la pluralità di parti e con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Solano ex art. 93 c.p.c. .
Nel rapporto processuale tra gli appellanti incidentali può farsi luogo alla compensazione delle spese del grado in considerazione della reciproca soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 700/2021, così provvede:
a) accoglie l'appello principale proposto da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, in parziale riforma del capo g) della sentenza impugnata, compensa le spese relative alla causa riconvenzionale in misura di 1/5 e condanna Parte_4
nella qualità di Impresa Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di e di , della quota residua, liquidata in Euro Parte_1 Parte_2
5.200,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali forfettarie, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Solano;
b) rigetta gli appelli incidentali proposti da nella qualità di Impresa Controparte_3
Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, da e Controparte_4 [...]
, e dal;
CP_5 Controparte_1
c) condanna nella qualità di Impresa Designata per il Parte_4
Fondo Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in solido delle spese del grado in favore di e , liquidate in Euro 3.789,50 con attribuzione in Parte_1 Parte_2 favore dell'avv. Raffaele Solano, anticipatario;
d) compensa, nel resto, le spese del grado;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 a carico degli appellanti incidentali .
Così deciso in Napoli, il 18 dicembre 2024
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Il Presidente est. dott.ssa Rosaria Papa
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