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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 05/02/2026, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1756/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
TATO' GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16138/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DACT n. TK3 200714-2023 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13396/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 29/10/2024, la società ricorrente - Ricorrente_1- ha, previa sospensiva, impugnato il Diniego della definizione agevolata della controversia tributaria n. TK3
200714/2023, notificato il 07/08/2024, contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma.
Parte attrice ha rappresentato che:
- in data 07/08/2024 è stato notificato il diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria presentata telematicamente il 29/09/2023 con protocollo n. 23092915273110502 e acquisita dall'Ufficio con numero TK3 200714/2023 in relazione alla controversia pendente presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma RGR 11072/2023;
- la domanda di definizione presentata ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TK3036502002 (anno
2010) che con sentenza n. 10372 depositata in data 14/12/2020 era sfavorevole alla contribuente ma a seguito di sopraggiunti documenti, in parte dissequestrati ed in parte ancora sotto sequestro da parte della
Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica di Firenze, veniva presentato ricorso per revocazione in data 29/09/2023 avverso tale sentenza;
- alla luce della sopraggiunta possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie, la società presentava domanda di definizione sul 100% della controversia suddivise in n. 54 rate di circa € 28.000,00 cadauna ed attualmente in corso di regolare pagamento, ritenendo in essere la controversia alla luce della revocazione presentata;
- secondo l'Ufficio invece, la domanda non era regolare in quanto al 01/01/2023 la sentenza n. 10372 del
2020 risultava passata in giudicato ed il ricorso per revocazione non era stato ancora presentato;
- i motivi di revocazione con sentenza 8124/2024 depositata il 19/06/2024, venivano accolti dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, ed in virtù della domanda di definizione agevolata dichiarava cessata la materia del contendere.
2. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma si è costituita con memoria con la quale ha dedotto che:
- a seguito di istruttoria, ha notificato in data 07.08.2024 il diniego della domanda di definizione agevolata n. TK3 200714/2023 presentata dalla società Ricorrente_1 S.r.l., con la seguente motivazione
“al 01.01.2023 la sentenza n.10372 del 2020 risultava passata in giudicato ed il ricorso per revocazione non era ancora stato presentato.”;
- dopo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza, in data 28.09.2023, la società Ricorrente_1 S.r.l. aveva proposto ricorso per revocazione straordinaria avverso la sentenza n. 10372/38/2020, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3 per il reperimento di documentazione che la parte non aveva potuto produrre per cause di forza maggiore (sequestro) e n. 4: per errore di fatto essendo “la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando
è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Il giorno successivo la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi
186-203 della legge n. 197 del 2022, in relazione all'avviso di accertamento n. TK3036502002-2018 (anno
2010); - Il 10.04.2024 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha emesso sentenza n. 8124/35/2024 - depositata in data 19.06.2024 - di estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge n.
197 del 2022;
- In conseguenza del provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria n.
TK3 200714/2023, notificato il 07/08/2024, lo scrivente Ufficio, in data 26 agosto u.s., ha presentato istanza di revocazione della sentenza n. 8124/35/2024 - depositata in data 19.06.2024 in modo da permettere la prosecuzione del giudizio di revocazione straordinaria intrapreso contro la sentenza della CTP di Roma n.
10372/38/2020.
3. A conclusione dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 27 del d.l. 137/2020, il ricorso è passato in decisone sulla base degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Giova richiamare l'articolo 1, commi da 186, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia
è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Ciò posto in diritto, in fatto si reputa che la fattispecie in esame di revocazione di una sentenza possa rientrare, ai fini della definizione agevolata, nell'ambito oggettivo delle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria” della norma richiamata.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
2.Per la particolarità della questione trattata, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17.12.2025 Il Relatore Il Presidente
IU Di TO TA ZI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
TATO' GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16138/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DACT n. TK3 200714-2023 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13396/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 29/10/2024, la società ricorrente - Ricorrente_1- ha, previa sospensiva, impugnato il Diniego della definizione agevolata della controversia tributaria n. TK3
200714/2023, notificato il 07/08/2024, contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma.
Parte attrice ha rappresentato che:
- in data 07/08/2024 è stato notificato il diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria presentata telematicamente il 29/09/2023 con protocollo n. 23092915273110502 e acquisita dall'Ufficio con numero TK3 200714/2023 in relazione alla controversia pendente presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma RGR 11072/2023;
- la domanda di definizione presentata ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TK3036502002 (anno
2010) che con sentenza n. 10372 depositata in data 14/12/2020 era sfavorevole alla contribuente ma a seguito di sopraggiunti documenti, in parte dissequestrati ed in parte ancora sotto sequestro da parte della
Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica di Firenze, veniva presentato ricorso per revocazione in data 29/09/2023 avverso tale sentenza;
- alla luce della sopraggiunta possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie, la società presentava domanda di definizione sul 100% della controversia suddivise in n. 54 rate di circa € 28.000,00 cadauna ed attualmente in corso di regolare pagamento, ritenendo in essere la controversia alla luce della revocazione presentata;
- secondo l'Ufficio invece, la domanda non era regolare in quanto al 01/01/2023 la sentenza n. 10372 del
2020 risultava passata in giudicato ed il ricorso per revocazione non era stato ancora presentato;
- i motivi di revocazione con sentenza 8124/2024 depositata il 19/06/2024, venivano accolti dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, ed in virtù della domanda di definizione agevolata dichiarava cessata la materia del contendere.
2. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma si è costituita con memoria con la quale ha dedotto che:
- a seguito di istruttoria, ha notificato in data 07.08.2024 il diniego della domanda di definizione agevolata n. TK3 200714/2023 presentata dalla società Ricorrente_1 S.r.l., con la seguente motivazione
“al 01.01.2023 la sentenza n.10372 del 2020 risultava passata in giudicato ed il ricorso per revocazione non era ancora stato presentato.”;
- dopo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza, in data 28.09.2023, la società Ricorrente_1 S.r.l. aveva proposto ricorso per revocazione straordinaria avverso la sentenza n. 10372/38/2020, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3 per il reperimento di documentazione che la parte non aveva potuto produrre per cause di forza maggiore (sequestro) e n. 4: per errore di fatto essendo “la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando
è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Il giorno successivo la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi
186-203 della legge n. 197 del 2022, in relazione all'avviso di accertamento n. TK3036502002-2018 (anno
2010); - Il 10.04.2024 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha emesso sentenza n. 8124/35/2024 - depositata in data 19.06.2024 - di estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge n.
197 del 2022;
- In conseguenza del provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria n.
TK3 200714/2023, notificato il 07/08/2024, lo scrivente Ufficio, in data 26 agosto u.s., ha presentato istanza di revocazione della sentenza n. 8124/35/2024 - depositata in data 19.06.2024 in modo da permettere la prosecuzione del giudizio di revocazione straordinaria intrapreso contro la sentenza della CTP di Roma n.
10372/38/2020.
3. A conclusione dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 27 del d.l. 137/2020, il ricorso è passato in decisone sulla base degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Giova richiamare l'articolo 1, commi da 186, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia
è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Ciò posto in diritto, in fatto si reputa che la fattispecie in esame di revocazione di una sentenza possa rientrare, ai fini della definizione agevolata, nell'ambito oggettivo delle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria” della norma richiamata.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
2.Per la particolarità della questione trattata, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17.12.2025 Il Relatore Il Presidente
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