TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/07/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3023/2023 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 2484/2021)
TRA
, nella qualità di erede di nata il [...] e deceduta il Parte_1 Persona_1
09.07.2024, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Maria Del Prete presso il cui studio elett. dom. in Portico alla via Piccirillo n. 24
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.05.2023 la ricorrente ha convenuto dinanzi a questo Persona_1
Giudice l' esponendo che in data 31.07.2020 aveva presentato domanda per ottenere il CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era concluso con esito infruttuoso, evidenziato di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2484/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione
Nel corso del giudizio decedeva e si costituiva l'erede . Persona_1 Parte_1 Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 22.03.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 19.04.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.05.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, parte ricorrente contesta che il CTU non avrebbe correttamente valutato le patologie dalle quali la de cuius era affetta né motivato sulla incidenza di tali patologie sulla Persona_1 capacità della ricorrente di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiani.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Invitato a rendere chiarimenti alla luce della nuova documentazione versata in atti dalla ricorrente, successiva alla data della visita peritale, il nominato consulente, esaminata tale documentazione, nella relazione integrativa scritta depositata il 06.07.2025, ha accertato ed evidenziato che l'originaria ricorrente doveva ritenersi soggetto incapace di attendere agli atti Persona_1 quotidiani della vita a far data dal maggio 2023.
Al riguardo, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo anche a quanto emerso dalla documentazione sanitaria in atti, ha acquisito quelle caratteristiche di permanenza, gravità ed irreversibilità, tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. Va, invece, disattesa la consulenza depositata in fase di accertamento tecnico preventivo in quanto non suffragata da adeguata motivazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato CP_1 che la de cuius era inabile al 100% ed incapace di compiere autonomamente gli atti Persona_1 quotidiani della vita a far data dal maggio 2023.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n.
7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la de cuius inabile al 100%, con Persona_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita a far data dal maggio 2023 (sino al 09.07.2024, data del decesso);
b) compensa le spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3023/2023 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 2484/2021)
TRA
, nella qualità di erede di nata il [...] e deceduta il Parte_1 Persona_1
09.07.2024, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Maria Del Prete presso il cui studio elett. dom. in Portico alla via Piccirillo n. 24
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.05.2023 la ricorrente ha convenuto dinanzi a questo Persona_1
Giudice l' esponendo che in data 31.07.2020 aveva presentato domanda per ottenere il CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era concluso con esito infruttuoso, evidenziato di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2484/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione
Nel corso del giudizio decedeva e si costituiva l'erede . Persona_1 Parte_1 Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 22.03.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 19.04.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.05.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, parte ricorrente contesta che il CTU non avrebbe correttamente valutato le patologie dalle quali la de cuius era affetta né motivato sulla incidenza di tali patologie sulla Persona_1 capacità della ricorrente di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiani.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Invitato a rendere chiarimenti alla luce della nuova documentazione versata in atti dalla ricorrente, successiva alla data della visita peritale, il nominato consulente, esaminata tale documentazione, nella relazione integrativa scritta depositata il 06.07.2025, ha accertato ed evidenziato che l'originaria ricorrente doveva ritenersi soggetto incapace di attendere agli atti Persona_1 quotidiani della vita a far data dal maggio 2023.
Al riguardo, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo anche a quanto emerso dalla documentazione sanitaria in atti, ha acquisito quelle caratteristiche di permanenza, gravità ed irreversibilità, tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. Va, invece, disattesa la consulenza depositata in fase di accertamento tecnico preventivo in quanto non suffragata da adeguata motivazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato CP_1 che la de cuius era inabile al 100% ed incapace di compiere autonomamente gli atti Persona_1 quotidiani della vita a far data dal maggio 2023.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n.
7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la de cuius inabile al 100%, con Persona_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita a far data dal maggio 2023 (sino al 09.07.2024, data del decesso);
b) compensa le spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni