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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle causa iscritta al n. 15356 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Alessandro Fallica
opponente
E
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Donatella Romagnolo
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme ordinarie ( art 645 cpv c.p.c. ); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione, e sulle eccezioni proposte ex adverso.
1 Nella specie ha agito Controparte_1
in via monitoria per ottenere dal Parte_1
l'adempimento della prestazione di pagamento dell'importo di € 10.356,85 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) gravante su detto ente a titolo di esposizione debitoria maturata in relazione al periodo febbraio 2014 – maggio
2015 quale fruitore di servizio di somministrazione idrica integrata fornita dall' suindicata, giuste fatture come da registri IVA allegati alla domanda CP_1
d'ingiunzione.
Ciò premesso, va evidenziato che, in ragione del criterio della ragione più liquida, il decreto ingiuntivo opposto possa essere revocato sulla base di una questione di merito assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminarne previamente altre aventi natura preliminare, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette ( cfr. Cass. civ. n. 11356/06 ).
Ora, rilevato come nella specie non risultino esser state prodotte la fatture a poste a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e osservato che la fattura è ad ogni modo titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto ( v. Cass. civ.
n. 5915/11 ), a fronte della contestazione mossa da parte opponente in punto di carenza di prova del quantum ingiunto sia con riguardo consumi rilevato sia per ciò che attiene alla conformità dei medesimi ai consumi effettivi, va osservato come l' coatta amministrativa non abbia fornito Controparte_1
la prova, che su esso incombeva, di aver effettivamente fornito alla utenza di cui risulta intestatario il l'acqua nella Parte_1
quantità e per gli importi di cui alle fatture indicate nei registri IVA posti a
2 fondamento della domanda d'ingiunzione mediante la produzione di dati oggettivi attestanti il consumo.
Ciò che avrebbe dovuto, dunque, dimostrare la società opposta è l'effettiva erogazione dell'acqua nel quantitativo richiesto e non già attraverso lo strumento di contabilizzazione che non può essere l'unico in base al quale risalire al consumo idrico, bensì attraverso altri elementi di prova da cui dedurre l'effettiva fornitura idrica nella quantità di cui si pretende il pagamento.
Deve, pertanto, ritenersi non dovuta la pretesa creditoria nel complessivo importo di cui alla documentazione contabile allegata in sede monitoria ( in difetto, altresì, di prova gravante sulla società opponente circa l'effettiva misura della fornitura erogata e, pertanto, di ricalcolo delle somme dovute ) e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo, risultando assorbita ogni altra questione.
in liquidazione coatta amministrativa va condannata a Controparte_1
rifondere al condominio opponente le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico di parte opposta che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
con atto di citazione notificato in data 2.12.23, revoca il decreto
[...]
ingiuntivo n. 3932/23 emesso, su ricorso di A.T.O. 1 Palermo in liquidazione coatta amministrativa, dal Tribunale di Palermo in data 13.10.23;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'ente opponente delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in
3 complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico di parte opposta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 20.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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