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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 92/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 92/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15
gennaio 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
, , e CP Parte_1 Parte_2
bancario, cassetta di
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Porzio e dell'avv. CP_3
sicurezza, apertura di Laura Cattaneo credito bancario) APPELLANTI
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Laura Botti Parte_3
APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. Laura Botti Controparte_4
APPELLATA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 1° dicembre
2021, n. 2222/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“…IN VIA PRELIMINARE: sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la
provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Bergamo, Giudice
dott.ssa Francesca Bresciani, n. 2222/2021 - n. 599/2018 R.G. - rep. n.
4545/2021 del 01.12.2021 - emessa in data 01.12.2021 e pubblicata nella
medesima data, notificata il 17.12.2021, per i gravi e fondati motivi di cui in
atti;
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta
ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di non dover sospendere la provvisoria
esecutività della sentenza come sopra richiesto, sospendere la provvisoria
esecutività della sentenza medesima quantomeno nella parte relativa alla
condanna alla rifusione delle spese di lite;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutte le
ragioni dedotte in narrativa, l'illegittimità dell'intervento svolto nel giudizio
di primo grado ai sensi dell'art. 111 c.p.c. da e, per essa, Controparte_4
dalla mandataria e/o in ogni caso Controparte_5
l'inammissibilità e/o l'infondatezza, con rigetto di tutte le domande dalla
medesima svolte nel giudizio di primo grado e con l'adozione di ogni
provvedimento conseguente;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: revocarsi, annullarsi e comunque
2 rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 4807/2017 - R.G.
9650/2017 - del 15.11.2017 emesso in modalità telematica dal Tribunale di
Bergamo, ed assolversi di conseguenza gli opponenti da ogni domanda nei
loro confronti svolta, per i motivi tutti di cui alla presente narrativa e agli
atti, condannando e/o per essa Parte_3 Controparte_4
al risarcimento di ogni relativo danno, da Controparte_5
determinarsi anche in via equitativa;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'invalidità e/o comunque l'inapplicabilità e l'inefficacia,
per le ragioni di cui alla presente narrativa e agli atti, delle clausole e delle
condizioni delle garanzie fideiussorie prestate dai sigg.ri , CP
, e e mandare assolti i Parte_1 Parte_2 Parte_4
medesimi da qualsivoglia domanda formulata nei loro confronti da
[...]
e da e/o per essa Parte_3 Controparte_4 [...]
condannando queste ultime al risarcimento di ogni Controparte_5
relativo danno da determinarsi anche in via equitativa;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: accertarsi e dichiararsi la nullità,
l'invalidità e l'inefficacia delle clausole e delle condizioni di cui al contratto
di mutuo n. 01885782 del 19.03.2012 per i motivi di cui in Parte_3
narrativa e agli atti e per l'effetto accertare l'invalidità delle garanzie
fideiussorie prestate con ogni conseguente eventuale ed ulteriore pronuncia,
mandando assolti gli odierni opponenti da qualsivoglia domanda formulata
nei loro confronti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannare Parte_3
3 /o per essa per tutti Controparte_4 Controparte_5
i motivi indicati in narrativa e agli atti, al risarcimento del danno ex artt.
1218 e segg. c.c., ovvero ex art. 1338 c.c., ovvero ex artt. 2043 e segg. c.c.,
ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore degli odierni opponenti nella
loro qualità di fideiussori della debitrice poi fallita, Controparte_6
in misura da determinarsi anche in via equitativa;
IN SUBORDINE: si chiede che la sentenza de qua venga modificata con la
disposizione dell'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
IN ULTERIORE SUBORDINE: si chiede che la sopra citata modifica
comporti quantomeno la riduzione delle spese legali liquidate in favore di
e/o per essa della mandataria Controparte_4 Controparte_5
sulla base dei criteri e delle ragioni esposte;
IN VIA ISTRUTTORIA : previa remissione della causa in fase istruttoria, si
chiede che l'Ecc.ma Corte anche in accoglimento delle motivazioni tutte
negli atti del giudizio di primo grado e nel presente, alla luce delle
considerazioni effettuate sotto il profilo tecnico, voglia disporre nuova CTU,
eventualmente anche riconvocando il medesimo Consulente Tecnico
d'Ufficio nominato in prime cure, per non avere il medesimo adeguatamente
risposto alle osservazioni del CTP attoreo rag. anche in Per_1
contraddittorio con i rispettivi tecnici di parte;
IN OGNI CASO: spese, compensi, oneri e accessori di entrambi i gradi di
giudizio come per legge interamente rifusi ai difensori antistatari ex art. 93
c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata Controparte_7
4 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa
domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via pregiudiziale e/o preliminare:
accerti e dichiari l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 cod.
proc. civ. stante la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e, per l'effetto,
confermi la sentenza impugnata.
In via principale:
- confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2222 dell'1
dicembre 2021, respingendo tutti i motivi di impugnazione e tutte le domande
anche istruttorie proposte nei confronti di da Parte_3
, , , CP Parte_1 Parte_2 Pt_4
perché radicalmente inammissibili, precluse ed infondate in fatto
[...]
ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 4807/2017
emesso in data 15.11.2017 dal Tribunale di Bergamo;
In ogni caso:
- respinga tutte le domande anche istruttorie proposte nei confronti di
da , , Parte_3 CP Parte_1
, perché radicalmente inammissibili, Parte_2 Parte_4
precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del
decreto ingiuntivo n. 4807/2017 emesso in data 15.11.2017 dal Tribunale di
5 Bergamo;
- condanni , , CP Parte_1 Parte_2
a pagare in via tra loro solidale tra loro, in
[...] Parte_4
favore di costituita con la mandataria Controparte_4 [...]
in ragione della titolarità del credito acquisita con la Controparte_5
documentata cessione, ovvero in subordine in favore di Parte_3
qualora per qualsivoglia ragione ritenuta non efficace la citata cessione, la
somma di € 906.453,64, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso
contrattuale sulle rate scadute e impagate alle singole scadenze di
pagamento al saldo e su € 692.839,33 dal 30.06.2017 al saldo, nonché le
spese della procedura d'ingiunzione liquidate in € 5.000,00 per compenso
professionale, € 870,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese
generali come per legge o, in stretto subordine, quelle somme diverse che
dovessero risultare dovute in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al
saldo; - in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che la
documentata cessione a fosse ritenuta inefficace e CP_4 Parte_3
fosse condannata al pagamento di somme a qualunque titolo a favore
[...]
degli appellanti, compensi tali importi con il credito vantato da
[...]
nei loro confronti, con condanna degli appellanti al pagamento Parte_3
del residuo;
- in via istruttoria rigetti tutte le richieste ex adverso proposte perché
inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. Per il caso di reiterazione
del disconoscimento delle copie di fideiussioni in atti prudenzialmente si
6 reitera la istanza di verificazione ex art. 216 ss. c.p.c. con richiesta ove
ritenuto di CTU e riserva di esibizione degli originali e deposito in custodia
della cancelleria.
Spese e compensi di lite interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata Controparte_4
“Voglia… così giudicare:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via pregiudiziale e/o preliminare:
accerti e dichiari l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 cod.
proc. civ. stante la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e, per l'effetto,
confermi la sentenza impugnata.
In via principale:
- confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2222 dell'1
dicembre 2021, respingendo tutti i motivi di impugnazione e tutte le domande
anche istruttorie proposte nei confronti di costituita Controparte_4
con la mandataria (già Controparte_8 [...]
seguito della variazione della denominazione Controparte_5
sociale per atto Notaio di Milano del 29.9.2021 rep. n Persona_2
12210/6559) da , , CP Parte_1 Parte_2
e perché radicalmente inammissibili, precluse ed
[...] Parte_4
infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto
7 ingiuntivo n. 4807/2017 emesso in data 15.11.2017 dal Tribunale di
Bergamo;
In ogni caso:
- respinga tutte le domande anche istruttorie proposte nei confronti di
da , , Controparte_4 CP Parte_1
e perché radicalmente Parte_2 Parte_4
inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente
conferma del decreto ingiuntivo n. 4807/2017 emesso in data 15.11.2017 dal
Tribunale di Bergamo;
- condanni , , CP Parte_1 Parte_2
e a pagare, in via tra loro solidale, in favore di
[...] Parte_4
in ragione della titolarità del credito acquisita con Controparte_4
la documentata cessione, la somma di € 906.453,64, oltre agli interessi
maturati e maturandi al tasso contrattuale sulle rate scadute e impagate alle
singole scadenze di pagamento al saldo e su € 692.839,33 dal 30.06.2017 al
saldo, nonché le spese della procedura d'ingiunzione liquidate in € 5.000,00
per compenso professionale, € 870,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso
spese generali come per legge o, in stretto subordine, quelle somme diverse
che dovessero risultare dovute in corso di causa, oltre interessi dal dovuto
al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che CP_4
fosse condannata al pagamento di somme a qualunque titolo a favore
[...]
degli appellanti, compensi tali importi con il credito vantato da CP_4
8 nei loro confronti, con condanna degli appellanti al pagamento CP_4
del residuo;
- in via istruttoria rigetti tutte le richieste ex adverso proposte perché
inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. Per il caso di reiterazione
del disconoscimento delle copie di fideiussioni in atti prudenzialmente si
reitera la istanza di verificazione ex art. 216 ss. c.p.c. con richiesta ove
ritenuto di CTU e riserva di esibizione degli originali e deposito in custodia
della cancelleria.
Spese e compensi di lite interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e avevano proposto CP Pt_1 Parte_2 Parte_4
opposizione avverso il decreto ingiuntivo di € 90.000,00 emesso nei loro confronti da (già in forza di Parte_3 Controparte_9
fideiussione da essi prestata nel marzo 2012 per garantire il mutuo stipulato da con la banca. Essi lamentavano l'illegittimità tanto del Controparte_10
mutuo quanto della garanzia prestata, oltre che delle condotte tenute dalla banca nella gestione dei rapporti, e chiedevano, quindi, la revoca del decreto,
la reiezione di ogni avversa pretesa ed il risarcimento dei danni patiti.
1.1. Dal canto proprio, costituendosi, la opposta chiedeva il rigetto delle pretese avversarie, la conferma del decreto opposto ed in subordine la condanna degli opponenti al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
1.2. Nell'imminenza della udienza di precisazione delle conclusioni è
9 intervenuta la ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ. quale Controparte_4
cessionaria del credito richiamando domande e difese svolte dalla opposta.
1.3. Con sentenza n. 2222/2021 pubblicata in data 1° dicembre 2021, il
Tribunale di Bergamo ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido, al pagamento sia in favore della banca sia della terza intervenuta delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna in € 21.387,00.
1.3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto provato il credito, non potendosi ravvisare in specie un'ipotesi di insufficienza documentale, come preteso dagli opponenti, e, per converso, ha ritenuto indimostrati fatti estintivi,
modificativi o impeditivi che era onere di questi ultimi provare.
1.4. Circa l'eccepita impossibilità di riconoscere valore probatorio alla copia del contratto di fideiussione prodotto dalla banca per mancanza di autenticazione di conformità all'originale, il Tribunale ha osservato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia ai sensi dell'art. 2719 c.c. non può essere svolta con <
e generiche>>, occorrendo che sia svolta in modo <
circostanziato>>, indicando specificamente il documento che si intende contestare, e gli aspetti per i quali esso differirebbe dall'originale, allegazione assente nel caso di specie, con rigetto dell'eccezione.
1.5. Circa l'eccepita nullità della garanzia prestata per conformità allo schema ABI, il Tribunale ha rigettato l'eccezione, affermando che, in caso di presenza nel contratto delle clausole pretese illegittime, al più, si potrebbe
10 parlare di nullità parziale e non integrale del negozio, tuttavia, in specie, dette clausole non hanno trovato applicazione.
1.6. In merito alla lamentata nullità dell'obbligazione principale, dovuta all'indeterminatezza dei tassi di interesse previsti nel mutuo, del piano di ammortamento, dell'indebita applicazione dell'anatocismo e di interessi usurari, il Tribunale, accertata la natura accessoria della garanzia prestata,
trattandosi di fideiussione a prima richiesta, ed esclusa la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, ha ritenuto ammissibili tutte le eccezioni formulate dai garanti ma le ha comunque respinte, perché infondate.
1.7. In particolare, in merito alla lamentata erronea indicazione del TAEG, in quanto indicato nel documento di sintesi in misura difforme rispetto a quella prevista in contratto, il Tribunale ha ritenuto che l'omessa o erronea indicazione di tale voce non incida sulla validità del contratto, nemmeno ai sensi dell'art. 117 TUB e che, in ogni caso, la sua mancanza, qualora siano stati indicai i costi e gli oneri a carico del cliente, non ha pregiudicato la conoscenza da parte di quest'ultimo del proprio impegno economico derivante dall'obbligazione assunta.
1.8. In ordine alle doglianze relative all'ammortamento alla francese applicato al mutuo, che secondo gli opponenti avrebbe prodotto anatocismo occulto in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., il Tribunale ha osservato che nei mutui ad ammortamento come quello alla francese la formazione delle rate di rimborso, comprensive di capitale e interessi, riguarda semplicemente le modalità di adempimento delle obbligazioni gravanti sul
11 mutuatario, relative alla restituzione della somma mutuata e alla corresponsione degli interessi per il godimento di tale importo, le quali rispondono a finalità diverse. Ha, quindi escluso, in thesi, che il piano di ammortamento alla francese possa determinare anatocismo occulto,
dovendosi ciò verificare in concreto, previa specifica allegazione carente nel caso di specie attesa la mancata indicazione per ogni rata delle somme richieste in eccedenza e le modalità di determinazione di tale eccedenza, ed il mero richiamo alla perizia di parte che ha quantificato in € 88.150,33 la somma addebitata a titolo di anatocismo occulto, senza specificare le modalità di calcolo di tale somma né individuare le presunte illegittimità.
1.9. Sulla questione dell'usura, a fronte della dedotta discrasia tra il tasso soglia vigente all'atto della stipulazione, pari al 10,913%, e quello in concreto applicato, composto dal tasso moratorio dell'8,326% e dal TAEG del
7,562%, dunque superiore alla soglia, il Tribunale, in esito alla CTU
espletata, ha rilevato che il tasso soglia all'atto della stipula era pari all'8,2875%, che il TAEG fosse inferiore e che la valutazione di usurarietà
del tasso moratorio fosse irrilevante, essendo richiede l'incremento del 2,1%
come indicato nei d.m. (Cass. Sez. un. N. 19597/2020) escludendo,
comunque che sia possibile, ai fini della verifica del superamento della soglia usura, sommare TAEG e tasso moratorio.
Ha, quindi, ritenuto infondate le doglianze in punto di usura.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e CP Pt_1 [...]
e sulla scorta di cinque motivi. Parte_2 Parte_4
12 3. Si sono costituite in giudizio sia sia Parte_3 CP_4
chiedendo entrambe il rigetto del gravame.
[...]
4. All'udienza del 13 luglio 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 15 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che l'esame del secondo motivo, per questioni di ordine logico, verrà esaminato per ultimo, attenendo al tema delle spese di giudizio.
2. Con il primo motivo gli appellanti contestano la ritenuta legittimità
dell'intervento di per mezzo di Controparte_4 Controparte_5
che deducono essere carente di legittimazione e della titolarità del
[...]
credito oggetto di causa.
Le domande svolte dall'intervenuta sarebbero inammissibili e infondate,
oltre che per le ragioni già esposte nel precedente grado, anche a fronte della mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito di cui è causa e,
dunque, della titolarità delle pretese dedotte in giudizio, in quanto il meccanismo pubblicitario di cessione avvenuto mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione non sarebbe idoneo a costituire evidenza della cessione di uno specifico rapporto, recando esso solo criteri generali e/o rinvii ad altre banche dati;
in specie, il riferimento al cd. “NDG” sarebbe inidoneo a dimostrare
13 l'avvenuta cessione. Anche la dichiarazione della cedente dell'avvenuta cessione ne potrebbe darne idonea dimostrazione.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. L'intervento della . S.r.l. è avvenuto ai sensi dell'art. 111 CP_4
cod.proc.civ.: <
per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie…. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altri parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui>>.
2.3. Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass., sez. VI civ., n.
24798/2020).
La cessionaria ha documentato fin dal proprio intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385
del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
14 che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> (Cass. n. 4277/2023).
è intervenuta nel giudizio di prime cure, già instaurato Controparte_4
dalla banca originaria titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 4 e 7.1 L.
n. 130/1999, in cui si legge che “La società . nell'ambito Controparte_11
di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da … in forza di un contratto di Parte_3
cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso
in data 28 dicembre 2018, ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o
chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti
bancari, sconfinamenti di conto corrente, e altri rapporti finanziari di
diversa natura e forma tecnica concessi, a inter alia, privati, associazioni,
15 società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il
2018 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'AL n. 272/2008… e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della circolare della Banca d'AL n. 139/1991…”. Nella
Gazzetta Ufficiale viene dato atto che i crediti ceduti sono specificatamente individuati “come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con
riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto
da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai cedenti nei confronti
del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio
[...]
, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio 5238 e Per_3
Raccolta 2921 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul
seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ fino alla loro
estinzione”.
In effetti, nella lista richiamata in Gazzetta Ufficiale a pag. 330 è riportato il numero “NDG” indicato dalla cessionaria e riferito al mutuo intercorso tra e di cui gli appellanti sono garanti, ossia Controparte_6 Pt_3 CP_7
il n. 12868482, codice identico a quello indicato nel piano di ammortamento prodotto (doc. 6).
2.4. Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
16 Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema
Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'AL>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 26 luglio 2018 sono stati ceduti “…tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o
chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti
bancari, sconfinamenti di conto corrente, e altri rapporti finanziari di
diversa natura e forma tecnica concessi, a inter alia, privati, associazioni,
17 società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il
2018”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale; è pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia fideiussoria prestata dall'appellante, era nella titolarità di Parte_3
il rapporto è sussumibile nella categoria “finanziamenti chirografari” e si inscrive nel periodo tra il 1960 e il 2018, in quanto il contratto di conto corrente è stato acceso dalla società il 23 marzo 2012.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione e la conseguente ammissibilità
dell'intervento di Controparte_4
Alla luce delle considerazioni svolte, la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'intervento di non merita censure. Controparte_4
3. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la statuizione di rigetto delle eccezioni proposte in primo grado.
Circa l'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte, deducono che, nonostante il Tribunale abbia ritenuto che la banca avesse provato l'esistenza di un credito di “oltre un milione di euro”,
essi avrebbero tempestivamente prodotto in primo grado documentazione che dimostrerebbe che tale credito non supererebbe il milione.
Controparte non avrebbe provato il credito vantato, e, pur rendendosi disponibile a produrre documenti a tal fine, non avrebbe mai adempiuto al proprio onere.
18 Per quanto riguarda le garanzie prestate, deducono la violazione dell'art. 1939, in quanto la “clausola di reviviscenza” sarebbe incompatibile con la fideiussione, stante sua la natura accessoria rispetto all'obbligazione principale garantita, che se venisse dichiarata nulla, determinerebbe la caducazione anche della garanzia prestata a suo favore, pena, altrimenti,
un'abusiva escussione del credito nei confronti del garante.
Deducono, inoltre, la violazione dell'art. 1957 c.c., oltre che la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto. Il decreto ingiuntivo dovrebbe, infatti, essere revocato a fronte delle irregolarità
commesse dalla banca in merito al rapporto garantito e al debito insorto, con conseguente nullità delle clausole contrattuali e dovrebbe essere riconosciuto ai fideiussori il diritto ad opporre al creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale.
Gli appellanti contestano il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità
delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust e della conseguente domanda risarcitoria. In particolare, deducono la conformità
degli artt. 2, 6 e 8 delle garanzie prestate agli artt. 2, 6 e 8 ritenuti illegittimi da Banca d'AL e ciò avrebbe dovuto comportare la declaratoria di nullità
delle fideiussioni e non una nullità parziale, non essendovi interessi rilevanti meritevoli di tutela al mantenimento delle garanzie prestate.
Circa il respingimento dell'eccezione di nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse e del piano di ammortamento, gli appellanti espongono che l'indeterminatezza del tasso di interesse sarebbe stata documentalmente dimostrata dagli opponenti, oltre che dall'espletata
19 CTU secondo cui “…il valore del parametro Euribor indicato in contratto
(1,076 p.p.) non è conforme alla media del mese precedente, Febbraio 2012”.
Inoltre, alle osservazioni mosse dal ct di parte sul punto il CTU ha risposto che “il tasso di interesse contrattualmente pattuito risulta determinabile”,
essendo indicata in contratto la formula matematica per calcolarlo, tuttavia,
essa utilizza il valore del parametro Euribor errato. Tale dedotta illegittimità
andrebbe censurata con la nullità ex art. 117 TUB.
Gli appellanti espongono che la mancata indicazione di alcuni elementi contrattuali e l'applicazione di un tasso di interesse corrispettivo composto avrebbero determinato l'indeterminatezza della clausola che lo prevede e la nullità ex artt. 1246, 1418 e 1419 c.c. avendo precluso al cliente di comprendere il reale costo dell'operazione.
Sul tema dell'anatocismo occulto, deducono il mancato esame degli atti difensivi di primo grado, avendo essi: indicato nell'atto di citazione in opposizione le formule ed il meccanismo che avrebbero determinato l'anatocismo occulto, oltre che le risultanze dei calcoli, richiamando la perizia di parte per fornire dettagli tecnici;
richiamato nella prima memoria
ex art. 183 co. 6 c.p.c. il contenuto dell'opposizione e specificato,
esplicitando rata per rata l'effetto anatocistico riscontrato.
In merito al tema dell'usura, deducono di aver contestato le risultanze della
CTU in occasione della comparsa conclusionale di primo grado, ribadendo che l'ammontare del TAEG sarebbe pari al 7,6288%, dunque superiore a quello pattuito in contratto, pari al 7,4234% e tale valore si otterrebbe, perché
nel contratto sarebbe previsto che il tasso di mora venga applicato
20 sull'importo complessivamente dovuto e scaduto, dunque sulla quota capitale e sulla quota interessi e spese di incasso rata. Per effetto di tale meccanismo il tasso di mora non riguarda la sola quota di capitale scaduta.
Richiamano, poi, la pronuncia della Suprema Corte n. 17447/2019, in base alla quale, in caso di concreta applicazione degli interessi moratori, ai fini del calcolo sull'usura va computata anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, essendo il mutuatario obbligato al pagamento degli interessi moratori sia sulla quota capitale che sulla quota di interessi incorporata in ciascuna delle rate scadute.
Evidenziano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia si debba aver riguardo al d.m. di riferimento, e qualora questo indichi il tasso di mora medio applicato dagli operatori, esso andrebbe considerato nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori. Qualora il
D.M. non indichi la maggiorazione media dei moratori, per l'individuazione del tasso soglia si dovrebbe considerare il TEGM così come rilevato.
3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
3.2. Circa la dedotta mancata prova del credito da parte della banca, il motivo
è inammissibile, in quanto le argomentazioni esposte dagli appellanti non scalfiscono la statuizione sul punto resa dal Tribunale: <
depositato agli atti sia il contratto di mutuo sia il contratto di fideiussione sopra indicati… che attestano la sussistenza di un credito ben superiore a quello azionato in questa sede (pari a oltre un milione di euro). Devesi tra l'altro evidenziare che, sin dalla fase monitoria, erano stati depositati tali documenti… In presenza di tale documentazione, attestante, giova ripeterlo,
21 la sussistenza di un debito ben maggiore di titolarità di parte convenuta
(attrice in senso sostanziale), ai sensi del dettato normativo dell'articolo 2697
del codice civile era ed è onere degli attori di mostrare la presenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa di controparte al fine di dimostrare l'insussistenza la minore entità del dovuto… la documentazione depositata dalla convenuta assolutamente sufficiente a ritenere assolto l'onus probandi incombente sulla convenuta medesima;
dunque l'asserita insufficienza della documentazione sopraindicata non è tale>>.
Rileva il Collegio che, trattandosi di debito insorto da un contratto di mutuo,
di cui è incontestata l'erogazione, era onere degli opponenti, qui appellanti,
dar prova dei fatti estintivi della obbligazione restitutoria;
a fronte del rilievo da parte del Tribunale della mancata prova di tali fatti, la deduzione degli appellanti circa la produzione di ricevute di pagamento dei ratei è generica,
in quanto non vi è illustrazione alcuna degli elementi per i quali si debba ritenere che si tratti di pagamenti da considerare in riduzione alla somma ingiunta.
Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
22 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U.
27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
3.3. Premesso che, come emergerà dall'esame degli ulteriori motivi, alcuna nullità dell'obbligazione principale si prospetta, rileva il Collegio che l'eccezione ex art. 1957, eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. 1851/2025), non è stata tempestivamente sollevata in primo grado,
ed è quindi inammissibile, mentre, l'art. 1939 c.c. è certamente derogabile dalle parti.
3.4. Venendo al tema della violazione della normativa antitrust, va evidenziato come la fideiussione rilasciata (doc. 4) da CP Pt_1 [...]
e il 19 marzo 2012 sia espressamente qualificata Parte_2 CP_3
come “Fideiussione specifica” e quindi sia al di fuori della categoria di contratti presa in esame dall'indagine svolta relativamente al fenomeno delle intese anticoncorrenziali, atteso che il provvedimento della Banca d'AL n.
55/2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, ossia relative a tutte le obbligazioni presenti e future che verranno assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc.
Si tratta quindi di una garanzia ben diversa da quella di cui al presente procedimento.
23 Peraltro, il fatto che la problematica suddetta abbia investito la sola categoria delle fideiussioni omnibus risulta confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.1851/2025), secondo cui <
d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare>>.
Inoltre, il motivo non si confronta con la statuizione del Tribunale per cui alcuna delle clausole contenute nel modello ABI trovi applicazione nel caso di specie.
3.5. Sulle questioni dell'indeterminatezza del tasso di interesse e del piano di ammortamento, della discrasia tra condizioni convenute e concretamente applicate e sull'anatocismo occulto derivante dal piano di ammortamento del mutuo, il Collegio osserva quanto segue.
3.5.1.Quanto alla discrasia tra TAEG previsto in contratto e quello in concreto applicato la Corte, rileva che in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13146/2023
e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, il TAEG/ISC
esso è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9 prevede che <
per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono
24 obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'AL medesima>>; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante <> e la rubrica dell'art. 9 è
<>.
Pertanto, l' non ha alcuna funzione essenziale né incide sul piano Pt_5
della validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n. 24690:
<<…pur dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé non è
oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass.
26/06/2019, n. 16907)>> né sul contenuto della prestazione a carico del cliente. La stessa Cassazione (n. 13146/2023) precisa altresì che << la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_5
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, dell'appena menzionato D.Lgs. ... prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità
della clausola non comporta la nullità del contratto>>.
L'art. 117 TUB prevede al comma 4 che <
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e al comma 6 che
25 <
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>, mentre al comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, prevede l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei BOT emessi dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del
TAEG/ISC, in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Quanto al valore del parametro EURIBOR indicato in contratto che, in base a quanto emerso dalla espletata CTU, non è conforme alla media del mese precedente rileva il Collegio che:
ove il tasso sia indicizzato e variabile nel tempo, esso rimane comunque un tasso determinabile ciò avviene con riferimento al parametro EURIBOR, che
è l'indicatore del tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro
tra le principali banche Europee e che è valido criterio di determinazione degli interessi mediante rinvio ad un sistema di rilevazione esterno che non incide sulla determinatezza dell'oggetto del contratto;
il valore dell'1,076% che risulta dal testo contrattuale, rappresenta l'indice di riferimento iniziale del contratto convenzionalmente pattuito dai
26 contraenti;
infatti, nel testo contrattuale il tasso dell'1,076% è indicato quale attuale valore del parametro di riferimento l'indicazione del quale è rimessa all'autonomia contrattuale e non assumono dunque rilievo eventuali discostamenti da parametri ufficiali (peraltro minimi, posto che il consulente d'ufficio riferisce di un tasso Euribor pari al 1,063% nel mese di febbraio),
rilevanti ai fini della successiva indicizzazione
3.5.2. Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi secondo il regime della c.d. capitalizzazione composta;
esso non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota
27 capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.
Si tratta, quindi, di una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi;
tale ultima quota è
sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale tipologia di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente,
configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante. Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non sugli interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
Tali considerazioni sono state confermate nella pronuncia a Sezioni Unite n.
15130/2024, per cui in <
rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
28 contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>>. Deve dunque escludersi, prosegue la Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità
dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore
«prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi».
Il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese»
rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del
TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato,
con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b. La decisione però chiarisce che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più
elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore
29 ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il
maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla Francese
<
degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente>>.
La Suprema Corte ha successivamente affrontato il tema in questione con specifico riferimento ai mutui a tasso variabile, come nel caso di specie: <
tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi
30 la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto,
potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione,
dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire>> (Cass.
7382/2025).
Pertanto, non merita alcuna censura la statuizione con cui il Tribunale,
accertato che tutti i costi dell'operazione sono stati indicati in modo dettagliato, ha escluso che il piano di ammortamento alla francese produca un effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 cod.civ.
3.6. Inoltre, all'argomentazione per cui interessi corrispettivi e interessi di mora si cumulerebbero, perché il tasso di mora viene applicato sull'intera rata, va replicato che l'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, emesso in attuazione del disposto del II comma dell'art.120 T.U.B., introdotto dall'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999, ha stabilito che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento;
in contratto vi è tale previsione e, quindi,
valida applicazione della citata delibera che tale conseguenza prevede appunto come fisiologicamente conseguente alla morosità nel rimborso.
Pertanto, non può ravvisarsi alcun cumulo di interessi corrispettivi e
31 moratoria nella prevista applicazione dell'interesse moratorio sull'intera rata scaduta e non riscossa.
4. Con il quarto motivo gli appellanti lamentano la mancata adeguata considerazione, da parte del Giudice, delle prove e degli argomenti sollevati in primo grado, oltre che delle osservazioni critiche mosse circa l'erroneità
della CTU, senza motivare in merito.
Richiamando in questa sede le osservazioni svolte dal proprio ct in primo grado, cui il CTU avrebbe opposto unicamente la correttezza dei propri calcoli, senza fornire ulteriori spiegazioni, ribadiscono la non condivisibilità
delle soluzioni cui il CTU in primo grado è pervenuto, specie in tema di capitalizzazione.
4.1. A fronte delle argomentazioni che precedono, il motivo è assorbito attesa la infondatezza delle argomentazioni su cui si fondano i motivi di gravame;
non vi è ragione per il compimento di ulteriore attività istruttoria o per la riconvocazione del consulente d'ufficio.
Va, peraltro rilevato che il consulente d'ufficio ha adeguatamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte nella propria relazione;
gli appellanti ritengono che tali conclusioni non siano condivisibili e che il consulente d'ufficio dovrebbe essere richiamato per esplicare la ragione per cui la perizia di parte sia erronea.
In realtà sono gli appellanti che avrebbero dovuto esplicitare in modo specifico le ragioni per cui le valutazioni del consulente d'ufficio non siano condivisibili e fornire elementi obiettivi al Collegio per discostarsene.
32 5. Con l'ultimo motivo gli appellanti contestano il mancato accoglimento della domanda risarcitoria e ripropongono tale domanda in questa sede, a fronte del contegno tenuto dalla banca contrario a buona fede.
A fronte delle argomentazioni esposte nei motivi di gravame, sarebbero stati provati sia l'an che il quantum del pregiudizio subito;
sarebbero innegabili il danno emergente relativo alle spese di perizia ed il lucro cessante determinato dall'impossibilità di normale accesso al credito;
sarebbe stato dimostrato il nesso di causalità sussistente tra le irregolarità commesse dalla banca e i danni predetti.
Gli appellanti, inoltre, deducono che solamente grazie alla redazione delle perizie essi avrebbero avuto contezza delle irregolarità subite e dunque a ciò
dovrebbe conseguire un loro diritto alla rifusione delle spese del consulente di parte.
5.1. Il motivo è, per un verso, assorbito dalle considerazioni già svolte, in quanto, non essendo state riscontrante le illegittimità denunciante dagli appellanti, non vi è spazio per poter accogliere la pretesa risarcitoria, mentre,
per altro verso, è inammissibile.
Gli appellanti non hanno fornito al Collegio adeguate ragioni per accogliere la richiesta risarcitoria formulata, dal momento che non sono stati specificamente allegati né l'an né il quantum di detta domanda, né precisato in che modo la banca, con il proprio contegno, avrebbe violato il dovere di buona fede.
6. Va, infine esaminato il secondo motivo con cui gli appellanti impugnano il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, in
33 quanto frutto dell'erronea ricostruzione dei fatti, dell'errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e inficiato da carente di motivazione.
Le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della banca o, per lo meno,
compensate in caso di loro soccombenza, a fronte della questione controversa della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust,
oggetto di dibattito giurisprudenziale, che avrebbe quindi giustificato un diverso criterio di liquidazione.
In merito alla rifusione delle spese legali in favore dell'intervenuta, qualora si ritenesse legittimo il suo intervento, gli appellanti criticano la statuizione di condanna nonché l'avvenuta liquidazione delle spese legali in egual misura rispetto a quelle liquidate in favore della banca. che CP_12
non era obbligata ad intervenire, lo ha fatto solo nella fase CP_4
decisionale del giudizio, svolgendo un'attività difensiva ridotta e senza svolgere specifiche difese e richiamando quelle svolte dalla banca,
depositando poi una comparsa conclusionale sovrapponibile a quella della cedente, avvalendosi dei medesimi difensori della cedente. In specie, avrebbe dovuto, se del caso, trovare applicazione l'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014, in base al quale le spese in favore di avrebbero dovuto essere pari al CP_4
massimo al 30% di quelle liquidate in favore della banca e solo per la fase decisoria e ciò anche a fronte del principio giurisprudenziale per cui all'avvocato che difende più parti aventi medesima posizione processuale in giudizio va liquidato un unico onorario. Ma nel caso in esame contestano che vi siano i presupposti per l'applicazione di tale aumento e deducono che la intervenuta non avrebbe diritto alla rifusione delle spese legali.
34 6.1. Il motivo è solo in parte fondato.
6.2. Del tutto irrilevanti, e dunque infondate, sono le considerazioni svolte in merito all'applicazione del criterio della soccombenza operato dal Tribunale
nei confronti della banca, posto che gli odierni appellanti sono risultati integralmente soccombenti in esito al giudizio di primo grado e, pertanto,
correttamente condannati al pagamento integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La questione relativa alla nullità delle clausole relative al modello ABI della fideiussione omnibus è stata posta (e riproposta anche in appello) malgrado nel caso di specie siano state rese fideiussioni specifiche;
in ogni caso si è trattato di una delle varie domande riguardo alle quali gli opponenti, qui appellanti, sono risultati del tutto soccombenti.
6.3. Per quanto riguarda, invece, la condanna alle spese in favore della terza intervenuta in primo grado, rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato il proprio intervento quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. svolgendo le medesime difese e precisando le medesime conclusioni della banca cedente convenuta.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non potevano,
quindi, essere poste a carico degli opponenti, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria.
Pertanto, la censura svolta nei confronti di tale statuizione di condanna è
fondata, sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese e sul punto, dunque, la sentenza del Tribunale, va riformata.
35 Tale statuizione va ribadita anche in esito al presente grado, dovendosi provvedere in ordine alle spese, avendo riguardo all'esito complessivo del giudizio;
tenuto conto che è risultato infondato il motivo inerente la legittimazione della cessionaria all'intervento e fondato quello inerente alle spese liquidate in favore della stessa, si ravvisano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra dette parti le spese di entrambi i gradi.
7. Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata va parzialmente riformata unicamente in ordine alla statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della intervenuta, mentre va, per il resto, sia pure in parte con diversa motivazione, confermata.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, ferma la statuizione già
adottata quanto alle spese tra gli appellanti e la società Controparte_4
gli appellanti vanno condannati, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, al pagamento delle spese del grado in favore di Parte_3
che si liquidano in conformità alla nota in quanto conforme ai
[...]
parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP
, e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_4
Tribunale di Bergamo n. 599/2018 dichiara compensate le spese relative al
36 giudizio di primo grado tra di essi e Controparte_4
2. rigetta nel resto l'appello;
3. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Parte_3
delle spese del grado, che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”,
[...]
€ 3.318,00 per la “fase introduttiva”, ed € 9.487,00 per la “fase decisionale”;
4. dichiara compensate le spese del grado tra gli appellanti e la CP_4
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
37
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 92/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 92/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15
gennaio 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
, , e CP Parte_1 Parte_2
bancario, cassetta di
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Porzio e dell'avv. CP_3
sicurezza, apertura di Laura Cattaneo credito bancario) APPELLANTI
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Laura Botti Parte_3
APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. Laura Botti Controparte_4
APPELLATA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 1° dicembre
2021, n. 2222/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“…IN VIA PRELIMINARE: sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la
provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Bergamo, Giudice
dott.ssa Francesca Bresciani, n. 2222/2021 - n. 599/2018 R.G. - rep. n.
4545/2021 del 01.12.2021 - emessa in data 01.12.2021 e pubblicata nella
medesima data, notificata il 17.12.2021, per i gravi e fondati motivi di cui in
atti;
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta
ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di non dover sospendere la provvisoria
esecutività della sentenza come sopra richiesto, sospendere la provvisoria
esecutività della sentenza medesima quantomeno nella parte relativa alla
condanna alla rifusione delle spese di lite;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutte le
ragioni dedotte in narrativa, l'illegittimità dell'intervento svolto nel giudizio
di primo grado ai sensi dell'art. 111 c.p.c. da e, per essa, Controparte_4
dalla mandataria e/o in ogni caso Controparte_5
l'inammissibilità e/o l'infondatezza, con rigetto di tutte le domande dalla
medesima svolte nel giudizio di primo grado e con l'adozione di ogni
provvedimento conseguente;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: revocarsi, annullarsi e comunque
2 rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 4807/2017 - R.G.
9650/2017 - del 15.11.2017 emesso in modalità telematica dal Tribunale di
Bergamo, ed assolversi di conseguenza gli opponenti da ogni domanda nei
loro confronti svolta, per i motivi tutti di cui alla presente narrativa e agli
atti, condannando e/o per essa Parte_3 Controparte_4
al risarcimento di ogni relativo danno, da Controparte_5
determinarsi anche in via equitativa;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'invalidità e/o comunque l'inapplicabilità e l'inefficacia,
per le ragioni di cui alla presente narrativa e agli atti, delle clausole e delle
condizioni delle garanzie fideiussorie prestate dai sigg.ri , CP
, e e mandare assolti i Parte_1 Parte_2 Parte_4
medesimi da qualsivoglia domanda formulata nei loro confronti da
[...]
e da e/o per essa Parte_3 Controparte_4 [...]
condannando queste ultime al risarcimento di ogni Controparte_5
relativo danno da determinarsi anche in via equitativa;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: accertarsi e dichiararsi la nullità,
l'invalidità e l'inefficacia delle clausole e delle condizioni di cui al contratto
di mutuo n. 01885782 del 19.03.2012 per i motivi di cui in Parte_3
narrativa e agli atti e per l'effetto accertare l'invalidità delle garanzie
fideiussorie prestate con ogni conseguente eventuale ed ulteriore pronuncia,
mandando assolti gli odierni opponenti da qualsivoglia domanda formulata
nei loro confronti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannare Parte_3
3 /o per essa per tutti Controparte_4 Controparte_5
i motivi indicati in narrativa e agli atti, al risarcimento del danno ex artt.
1218 e segg. c.c., ovvero ex art. 1338 c.c., ovvero ex artt. 2043 e segg. c.c.,
ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore degli odierni opponenti nella
loro qualità di fideiussori della debitrice poi fallita, Controparte_6
in misura da determinarsi anche in via equitativa;
IN SUBORDINE: si chiede che la sentenza de qua venga modificata con la
disposizione dell'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
IN ULTERIORE SUBORDINE: si chiede che la sopra citata modifica
comporti quantomeno la riduzione delle spese legali liquidate in favore di
e/o per essa della mandataria Controparte_4 Controparte_5
sulla base dei criteri e delle ragioni esposte;
IN VIA ISTRUTTORIA : previa remissione della causa in fase istruttoria, si
chiede che l'Ecc.ma Corte anche in accoglimento delle motivazioni tutte
negli atti del giudizio di primo grado e nel presente, alla luce delle
considerazioni effettuate sotto il profilo tecnico, voglia disporre nuova CTU,
eventualmente anche riconvocando il medesimo Consulente Tecnico
d'Ufficio nominato in prime cure, per non avere il medesimo adeguatamente
risposto alle osservazioni del CTP attoreo rag. anche in Per_1
contraddittorio con i rispettivi tecnici di parte;
IN OGNI CASO: spese, compensi, oneri e accessori di entrambi i gradi di
giudizio come per legge interamente rifusi ai difensori antistatari ex art. 93
c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata Controparte_7
4 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa
domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via pregiudiziale e/o preliminare:
accerti e dichiari l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 cod.
proc. civ. stante la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e, per l'effetto,
confermi la sentenza impugnata.
In via principale:
- confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2222 dell'1
dicembre 2021, respingendo tutti i motivi di impugnazione e tutte le domande
anche istruttorie proposte nei confronti di da Parte_3
, , , CP Parte_1 Parte_2 Pt_4
perché radicalmente inammissibili, precluse ed infondate in fatto
[...]
ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 4807/2017
emesso in data 15.11.2017 dal Tribunale di Bergamo;
In ogni caso:
- respinga tutte le domande anche istruttorie proposte nei confronti di
da , , Parte_3 CP Parte_1
, perché radicalmente inammissibili, Parte_2 Parte_4
precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del
decreto ingiuntivo n. 4807/2017 emesso in data 15.11.2017 dal Tribunale di
5 Bergamo;
- condanni , , CP Parte_1 Parte_2
a pagare in via tra loro solidale tra loro, in
[...] Parte_4
favore di costituita con la mandataria Controparte_4 [...]
in ragione della titolarità del credito acquisita con la Controparte_5
documentata cessione, ovvero in subordine in favore di Parte_3
qualora per qualsivoglia ragione ritenuta non efficace la citata cessione, la
somma di € 906.453,64, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso
contrattuale sulle rate scadute e impagate alle singole scadenze di
pagamento al saldo e su € 692.839,33 dal 30.06.2017 al saldo, nonché le
spese della procedura d'ingiunzione liquidate in € 5.000,00 per compenso
professionale, € 870,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese
generali come per legge o, in stretto subordine, quelle somme diverse che
dovessero risultare dovute in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al
saldo; - in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che la
documentata cessione a fosse ritenuta inefficace e CP_4 Parte_3
fosse condannata al pagamento di somme a qualunque titolo a favore
[...]
degli appellanti, compensi tali importi con il credito vantato da
[...]
nei loro confronti, con condanna degli appellanti al pagamento Parte_3
del residuo;
- in via istruttoria rigetti tutte le richieste ex adverso proposte perché
inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. Per il caso di reiterazione
del disconoscimento delle copie di fideiussioni in atti prudenzialmente si
6 reitera la istanza di verificazione ex art. 216 ss. c.p.c. con richiesta ove
ritenuto di CTU e riserva di esibizione degli originali e deposito in custodia
della cancelleria.
Spese e compensi di lite interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata Controparte_4
“Voglia… così giudicare:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via pregiudiziale e/o preliminare:
accerti e dichiari l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 cod.
proc. civ. stante la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e, per l'effetto,
confermi la sentenza impugnata.
In via principale:
- confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2222 dell'1
dicembre 2021, respingendo tutti i motivi di impugnazione e tutte le domande
anche istruttorie proposte nei confronti di costituita Controparte_4
con la mandataria (già Controparte_8 [...]
seguito della variazione della denominazione Controparte_5
sociale per atto Notaio di Milano del 29.9.2021 rep. n Persona_2
12210/6559) da , , CP Parte_1 Parte_2
e perché radicalmente inammissibili, precluse ed
[...] Parte_4
infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto
7 ingiuntivo n. 4807/2017 emesso in data 15.11.2017 dal Tribunale di
Bergamo;
In ogni caso:
- respinga tutte le domande anche istruttorie proposte nei confronti di
da , , Controparte_4 CP Parte_1
e perché radicalmente Parte_2 Parte_4
inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente
conferma del decreto ingiuntivo n. 4807/2017 emesso in data 15.11.2017 dal
Tribunale di Bergamo;
- condanni , , CP Parte_1 Parte_2
e a pagare, in via tra loro solidale, in favore di
[...] Parte_4
in ragione della titolarità del credito acquisita con Controparte_4
la documentata cessione, la somma di € 906.453,64, oltre agli interessi
maturati e maturandi al tasso contrattuale sulle rate scadute e impagate alle
singole scadenze di pagamento al saldo e su € 692.839,33 dal 30.06.2017 al
saldo, nonché le spese della procedura d'ingiunzione liquidate in € 5.000,00
per compenso professionale, € 870,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso
spese generali come per legge o, in stretto subordine, quelle somme diverse
che dovessero risultare dovute in corso di causa, oltre interessi dal dovuto
al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che CP_4
fosse condannata al pagamento di somme a qualunque titolo a favore
[...]
degli appellanti, compensi tali importi con il credito vantato da CP_4
8 nei loro confronti, con condanna degli appellanti al pagamento CP_4
del residuo;
- in via istruttoria rigetti tutte le richieste ex adverso proposte perché
inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. Per il caso di reiterazione
del disconoscimento delle copie di fideiussioni in atti prudenzialmente si
reitera la istanza di verificazione ex art. 216 ss. c.p.c. con richiesta ove
ritenuto di CTU e riserva di esibizione degli originali e deposito in custodia
della cancelleria.
Spese e compensi di lite interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e avevano proposto CP Pt_1 Parte_2 Parte_4
opposizione avverso il decreto ingiuntivo di € 90.000,00 emesso nei loro confronti da (già in forza di Parte_3 Controparte_9
fideiussione da essi prestata nel marzo 2012 per garantire il mutuo stipulato da con la banca. Essi lamentavano l'illegittimità tanto del Controparte_10
mutuo quanto della garanzia prestata, oltre che delle condotte tenute dalla banca nella gestione dei rapporti, e chiedevano, quindi, la revoca del decreto,
la reiezione di ogni avversa pretesa ed il risarcimento dei danni patiti.
1.1. Dal canto proprio, costituendosi, la opposta chiedeva il rigetto delle pretese avversarie, la conferma del decreto opposto ed in subordine la condanna degli opponenti al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
1.2. Nell'imminenza della udienza di precisazione delle conclusioni è
9 intervenuta la ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ. quale Controparte_4
cessionaria del credito richiamando domande e difese svolte dalla opposta.
1.3. Con sentenza n. 2222/2021 pubblicata in data 1° dicembre 2021, il
Tribunale di Bergamo ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido, al pagamento sia in favore della banca sia della terza intervenuta delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna in € 21.387,00.
1.3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto provato il credito, non potendosi ravvisare in specie un'ipotesi di insufficienza documentale, come preteso dagli opponenti, e, per converso, ha ritenuto indimostrati fatti estintivi,
modificativi o impeditivi che era onere di questi ultimi provare.
1.4. Circa l'eccepita impossibilità di riconoscere valore probatorio alla copia del contratto di fideiussione prodotto dalla banca per mancanza di autenticazione di conformità all'originale, il Tribunale ha osservato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia ai sensi dell'art. 2719 c.c. non può essere svolta con <
e generiche>>, occorrendo che sia svolta in modo <
circostanziato>>, indicando specificamente il documento che si intende contestare, e gli aspetti per i quali esso differirebbe dall'originale, allegazione assente nel caso di specie, con rigetto dell'eccezione.
1.5. Circa l'eccepita nullità della garanzia prestata per conformità allo schema ABI, il Tribunale ha rigettato l'eccezione, affermando che, in caso di presenza nel contratto delle clausole pretese illegittime, al più, si potrebbe
10 parlare di nullità parziale e non integrale del negozio, tuttavia, in specie, dette clausole non hanno trovato applicazione.
1.6. In merito alla lamentata nullità dell'obbligazione principale, dovuta all'indeterminatezza dei tassi di interesse previsti nel mutuo, del piano di ammortamento, dell'indebita applicazione dell'anatocismo e di interessi usurari, il Tribunale, accertata la natura accessoria della garanzia prestata,
trattandosi di fideiussione a prima richiesta, ed esclusa la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, ha ritenuto ammissibili tutte le eccezioni formulate dai garanti ma le ha comunque respinte, perché infondate.
1.7. In particolare, in merito alla lamentata erronea indicazione del TAEG, in quanto indicato nel documento di sintesi in misura difforme rispetto a quella prevista in contratto, il Tribunale ha ritenuto che l'omessa o erronea indicazione di tale voce non incida sulla validità del contratto, nemmeno ai sensi dell'art. 117 TUB e che, in ogni caso, la sua mancanza, qualora siano stati indicai i costi e gli oneri a carico del cliente, non ha pregiudicato la conoscenza da parte di quest'ultimo del proprio impegno economico derivante dall'obbligazione assunta.
1.8. In ordine alle doglianze relative all'ammortamento alla francese applicato al mutuo, che secondo gli opponenti avrebbe prodotto anatocismo occulto in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., il Tribunale ha osservato che nei mutui ad ammortamento come quello alla francese la formazione delle rate di rimborso, comprensive di capitale e interessi, riguarda semplicemente le modalità di adempimento delle obbligazioni gravanti sul
11 mutuatario, relative alla restituzione della somma mutuata e alla corresponsione degli interessi per il godimento di tale importo, le quali rispondono a finalità diverse. Ha, quindi escluso, in thesi, che il piano di ammortamento alla francese possa determinare anatocismo occulto,
dovendosi ciò verificare in concreto, previa specifica allegazione carente nel caso di specie attesa la mancata indicazione per ogni rata delle somme richieste in eccedenza e le modalità di determinazione di tale eccedenza, ed il mero richiamo alla perizia di parte che ha quantificato in € 88.150,33 la somma addebitata a titolo di anatocismo occulto, senza specificare le modalità di calcolo di tale somma né individuare le presunte illegittimità.
1.9. Sulla questione dell'usura, a fronte della dedotta discrasia tra il tasso soglia vigente all'atto della stipulazione, pari al 10,913%, e quello in concreto applicato, composto dal tasso moratorio dell'8,326% e dal TAEG del
7,562%, dunque superiore alla soglia, il Tribunale, in esito alla CTU
espletata, ha rilevato che il tasso soglia all'atto della stipula era pari all'8,2875%, che il TAEG fosse inferiore e che la valutazione di usurarietà
del tasso moratorio fosse irrilevante, essendo richiede l'incremento del 2,1%
come indicato nei d.m. (Cass. Sez. un. N. 19597/2020) escludendo,
comunque che sia possibile, ai fini della verifica del superamento della soglia usura, sommare TAEG e tasso moratorio.
Ha, quindi, ritenuto infondate le doglianze in punto di usura.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e CP Pt_1 [...]
e sulla scorta di cinque motivi. Parte_2 Parte_4
12 3. Si sono costituite in giudizio sia sia Parte_3 CP_4
chiedendo entrambe il rigetto del gravame.
[...]
4. All'udienza del 13 luglio 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 15 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che l'esame del secondo motivo, per questioni di ordine logico, verrà esaminato per ultimo, attenendo al tema delle spese di giudizio.
2. Con il primo motivo gli appellanti contestano la ritenuta legittimità
dell'intervento di per mezzo di Controparte_4 Controparte_5
che deducono essere carente di legittimazione e della titolarità del
[...]
credito oggetto di causa.
Le domande svolte dall'intervenuta sarebbero inammissibili e infondate,
oltre che per le ragioni già esposte nel precedente grado, anche a fronte della mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito di cui è causa e,
dunque, della titolarità delle pretese dedotte in giudizio, in quanto il meccanismo pubblicitario di cessione avvenuto mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione non sarebbe idoneo a costituire evidenza della cessione di uno specifico rapporto, recando esso solo criteri generali e/o rinvii ad altre banche dati;
in specie, il riferimento al cd. “NDG” sarebbe inidoneo a dimostrare
13 l'avvenuta cessione. Anche la dichiarazione della cedente dell'avvenuta cessione ne potrebbe darne idonea dimostrazione.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. L'intervento della . S.r.l. è avvenuto ai sensi dell'art. 111 CP_4
cod.proc.civ.: <
per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie…. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altri parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui>>.
2.3. Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass., sez. VI civ., n.
24798/2020).
La cessionaria ha documentato fin dal proprio intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385
del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
14 che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> (Cass. n. 4277/2023).
è intervenuta nel giudizio di prime cure, già instaurato Controparte_4
dalla banca originaria titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 4 e 7.1 L.
n. 130/1999, in cui si legge che “La società . nell'ambito Controparte_11
di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da … in forza di un contratto di Parte_3
cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso
in data 28 dicembre 2018, ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o
chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti
bancari, sconfinamenti di conto corrente, e altri rapporti finanziari di
diversa natura e forma tecnica concessi, a inter alia, privati, associazioni,
15 società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il
2018 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'AL n. 272/2008… e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della circolare della Banca d'AL n. 139/1991…”. Nella
Gazzetta Ufficiale viene dato atto che i crediti ceduti sono specificatamente individuati “come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con
riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto
da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai cedenti nei confronti
del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio
[...]
, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio 5238 e Per_3
Raccolta 2921 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul
seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ fino alla loro
estinzione”.
In effetti, nella lista richiamata in Gazzetta Ufficiale a pag. 330 è riportato il numero “NDG” indicato dalla cessionaria e riferito al mutuo intercorso tra e di cui gli appellanti sono garanti, ossia Controparte_6 Pt_3 CP_7
il n. 12868482, codice identico a quello indicato nel piano di ammortamento prodotto (doc. 6).
2.4. Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
16 Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema
Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'AL>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 26 luglio 2018 sono stati ceduti “…tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o
chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti
bancari, sconfinamenti di conto corrente, e altri rapporti finanziari di
diversa natura e forma tecnica concessi, a inter alia, privati, associazioni,
17 società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il
2018”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale; è pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia fideiussoria prestata dall'appellante, era nella titolarità di Parte_3
il rapporto è sussumibile nella categoria “finanziamenti chirografari” e si inscrive nel periodo tra il 1960 e il 2018, in quanto il contratto di conto corrente è stato acceso dalla società il 23 marzo 2012.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione e la conseguente ammissibilità
dell'intervento di Controparte_4
Alla luce delle considerazioni svolte, la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'intervento di non merita censure. Controparte_4
3. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la statuizione di rigetto delle eccezioni proposte in primo grado.
Circa l'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte, deducono che, nonostante il Tribunale abbia ritenuto che la banca avesse provato l'esistenza di un credito di “oltre un milione di euro”,
essi avrebbero tempestivamente prodotto in primo grado documentazione che dimostrerebbe che tale credito non supererebbe il milione.
Controparte non avrebbe provato il credito vantato, e, pur rendendosi disponibile a produrre documenti a tal fine, non avrebbe mai adempiuto al proprio onere.
18 Per quanto riguarda le garanzie prestate, deducono la violazione dell'art. 1939, in quanto la “clausola di reviviscenza” sarebbe incompatibile con la fideiussione, stante sua la natura accessoria rispetto all'obbligazione principale garantita, che se venisse dichiarata nulla, determinerebbe la caducazione anche della garanzia prestata a suo favore, pena, altrimenti,
un'abusiva escussione del credito nei confronti del garante.
Deducono, inoltre, la violazione dell'art. 1957 c.c., oltre che la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto. Il decreto ingiuntivo dovrebbe, infatti, essere revocato a fronte delle irregolarità
commesse dalla banca in merito al rapporto garantito e al debito insorto, con conseguente nullità delle clausole contrattuali e dovrebbe essere riconosciuto ai fideiussori il diritto ad opporre al creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale.
Gli appellanti contestano il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità
delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust e della conseguente domanda risarcitoria. In particolare, deducono la conformità
degli artt. 2, 6 e 8 delle garanzie prestate agli artt. 2, 6 e 8 ritenuti illegittimi da Banca d'AL e ciò avrebbe dovuto comportare la declaratoria di nullità
delle fideiussioni e non una nullità parziale, non essendovi interessi rilevanti meritevoli di tutela al mantenimento delle garanzie prestate.
Circa il respingimento dell'eccezione di nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse e del piano di ammortamento, gli appellanti espongono che l'indeterminatezza del tasso di interesse sarebbe stata documentalmente dimostrata dagli opponenti, oltre che dall'espletata
19 CTU secondo cui “…il valore del parametro Euribor indicato in contratto
(1,076 p.p.) non è conforme alla media del mese precedente, Febbraio 2012”.
Inoltre, alle osservazioni mosse dal ct di parte sul punto il CTU ha risposto che “il tasso di interesse contrattualmente pattuito risulta determinabile”,
essendo indicata in contratto la formula matematica per calcolarlo, tuttavia,
essa utilizza il valore del parametro Euribor errato. Tale dedotta illegittimità
andrebbe censurata con la nullità ex art. 117 TUB.
Gli appellanti espongono che la mancata indicazione di alcuni elementi contrattuali e l'applicazione di un tasso di interesse corrispettivo composto avrebbero determinato l'indeterminatezza della clausola che lo prevede e la nullità ex artt. 1246, 1418 e 1419 c.c. avendo precluso al cliente di comprendere il reale costo dell'operazione.
Sul tema dell'anatocismo occulto, deducono il mancato esame degli atti difensivi di primo grado, avendo essi: indicato nell'atto di citazione in opposizione le formule ed il meccanismo che avrebbero determinato l'anatocismo occulto, oltre che le risultanze dei calcoli, richiamando la perizia di parte per fornire dettagli tecnici;
richiamato nella prima memoria
ex art. 183 co. 6 c.p.c. il contenuto dell'opposizione e specificato,
esplicitando rata per rata l'effetto anatocistico riscontrato.
In merito al tema dell'usura, deducono di aver contestato le risultanze della
CTU in occasione della comparsa conclusionale di primo grado, ribadendo che l'ammontare del TAEG sarebbe pari al 7,6288%, dunque superiore a quello pattuito in contratto, pari al 7,4234% e tale valore si otterrebbe, perché
nel contratto sarebbe previsto che il tasso di mora venga applicato
20 sull'importo complessivamente dovuto e scaduto, dunque sulla quota capitale e sulla quota interessi e spese di incasso rata. Per effetto di tale meccanismo il tasso di mora non riguarda la sola quota di capitale scaduta.
Richiamano, poi, la pronuncia della Suprema Corte n. 17447/2019, in base alla quale, in caso di concreta applicazione degli interessi moratori, ai fini del calcolo sull'usura va computata anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, essendo il mutuatario obbligato al pagamento degli interessi moratori sia sulla quota capitale che sulla quota di interessi incorporata in ciascuna delle rate scadute.
Evidenziano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia si debba aver riguardo al d.m. di riferimento, e qualora questo indichi il tasso di mora medio applicato dagli operatori, esso andrebbe considerato nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori. Qualora il
D.M. non indichi la maggiorazione media dei moratori, per l'individuazione del tasso soglia si dovrebbe considerare il TEGM così come rilevato.
3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
3.2. Circa la dedotta mancata prova del credito da parte della banca, il motivo
è inammissibile, in quanto le argomentazioni esposte dagli appellanti non scalfiscono la statuizione sul punto resa dal Tribunale: <
depositato agli atti sia il contratto di mutuo sia il contratto di fideiussione sopra indicati… che attestano la sussistenza di un credito ben superiore a quello azionato in questa sede (pari a oltre un milione di euro). Devesi tra l'altro evidenziare che, sin dalla fase monitoria, erano stati depositati tali documenti… In presenza di tale documentazione, attestante, giova ripeterlo,
21 la sussistenza di un debito ben maggiore di titolarità di parte convenuta
(attrice in senso sostanziale), ai sensi del dettato normativo dell'articolo 2697
del codice civile era ed è onere degli attori di mostrare la presenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa di controparte al fine di dimostrare l'insussistenza la minore entità del dovuto… la documentazione depositata dalla convenuta assolutamente sufficiente a ritenere assolto l'onus probandi incombente sulla convenuta medesima;
dunque l'asserita insufficienza della documentazione sopraindicata non è tale>>.
Rileva il Collegio che, trattandosi di debito insorto da un contratto di mutuo,
di cui è incontestata l'erogazione, era onere degli opponenti, qui appellanti,
dar prova dei fatti estintivi della obbligazione restitutoria;
a fronte del rilievo da parte del Tribunale della mancata prova di tali fatti, la deduzione degli appellanti circa la produzione di ricevute di pagamento dei ratei è generica,
in quanto non vi è illustrazione alcuna degli elementi per i quali si debba ritenere che si tratti di pagamenti da considerare in riduzione alla somma ingiunta.
Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
22 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U.
27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
3.3. Premesso che, come emergerà dall'esame degli ulteriori motivi, alcuna nullità dell'obbligazione principale si prospetta, rileva il Collegio che l'eccezione ex art. 1957, eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. 1851/2025), non è stata tempestivamente sollevata in primo grado,
ed è quindi inammissibile, mentre, l'art. 1939 c.c. è certamente derogabile dalle parti.
3.4. Venendo al tema della violazione della normativa antitrust, va evidenziato come la fideiussione rilasciata (doc. 4) da CP Pt_1 [...]
e il 19 marzo 2012 sia espressamente qualificata Parte_2 CP_3
come “Fideiussione specifica” e quindi sia al di fuori della categoria di contratti presa in esame dall'indagine svolta relativamente al fenomeno delle intese anticoncorrenziali, atteso che il provvedimento della Banca d'AL n.
55/2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, ossia relative a tutte le obbligazioni presenti e future che verranno assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc.
Si tratta quindi di una garanzia ben diversa da quella di cui al presente procedimento.
23 Peraltro, il fatto che la problematica suddetta abbia investito la sola categoria delle fideiussioni omnibus risulta confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.1851/2025), secondo cui <
d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare>>.
Inoltre, il motivo non si confronta con la statuizione del Tribunale per cui alcuna delle clausole contenute nel modello ABI trovi applicazione nel caso di specie.
3.5. Sulle questioni dell'indeterminatezza del tasso di interesse e del piano di ammortamento, della discrasia tra condizioni convenute e concretamente applicate e sull'anatocismo occulto derivante dal piano di ammortamento del mutuo, il Collegio osserva quanto segue.
3.5.1.Quanto alla discrasia tra TAEG previsto in contratto e quello in concreto applicato la Corte, rileva che in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13146/2023
e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, il TAEG/ISC
esso è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9 prevede che <
per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono
24 obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'AL medesima>>; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante <> e la rubrica dell'art. 9 è
<>.
Pertanto, l' non ha alcuna funzione essenziale né incide sul piano Pt_5
della validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n. 24690:
<<…pur dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé non è
oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass.
26/06/2019, n. 16907)>> né sul contenuto della prestazione a carico del cliente. La stessa Cassazione (n. 13146/2023) precisa altresì che << la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_5
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, dell'appena menzionato D.Lgs. ... prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità
della clausola non comporta la nullità del contratto>>.
L'art. 117 TUB prevede al comma 4 che <
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e al comma 6 che
25 <
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>, mentre al comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, prevede l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei BOT emessi dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del
TAEG/ISC, in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Quanto al valore del parametro EURIBOR indicato in contratto che, in base a quanto emerso dalla espletata CTU, non è conforme alla media del mese precedente rileva il Collegio che:
ove il tasso sia indicizzato e variabile nel tempo, esso rimane comunque un tasso determinabile ciò avviene con riferimento al parametro EURIBOR, che
è l'indicatore del tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro
tra le principali banche Europee e che è valido criterio di determinazione degli interessi mediante rinvio ad un sistema di rilevazione esterno che non incide sulla determinatezza dell'oggetto del contratto;
il valore dell'1,076% che risulta dal testo contrattuale, rappresenta l'indice di riferimento iniziale del contratto convenzionalmente pattuito dai
26 contraenti;
infatti, nel testo contrattuale il tasso dell'1,076% è indicato quale attuale valore del parametro di riferimento l'indicazione del quale è rimessa all'autonomia contrattuale e non assumono dunque rilievo eventuali discostamenti da parametri ufficiali (peraltro minimi, posto che il consulente d'ufficio riferisce di un tasso Euribor pari al 1,063% nel mese di febbraio),
rilevanti ai fini della successiva indicizzazione
3.5.2. Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi secondo il regime della c.d. capitalizzazione composta;
esso non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota
27 capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.
Si tratta, quindi, di una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi;
tale ultima quota è
sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale tipologia di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente,
configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante. Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non sugli interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
Tali considerazioni sono state confermate nella pronuncia a Sezioni Unite n.
15130/2024, per cui in <
rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
28 contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>>. Deve dunque escludersi, prosegue la Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità
dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore
«prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi».
Il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese»
rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del
TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato,
con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b. La decisione però chiarisce che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più
elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore
29 ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il
maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla Francese
<
degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente>>.
La Suprema Corte ha successivamente affrontato il tema in questione con specifico riferimento ai mutui a tasso variabile, come nel caso di specie: <
tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi
30 la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto,
potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione,
dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire>> (Cass.
7382/2025).
Pertanto, non merita alcuna censura la statuizione con cui il Tribunale,
accertato che tutti i costi dell'operazione sono stati indicati in modo dettagliato, ha escluso che il piano di ammortamento alla francese produca un effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 cod.civ.
3.6. Inoltre, all'argomentazione per cui interessi corrispettivi e interessi di mora si cumulerebbero, perché il tasso di mora viene applicato sull'intera rata, va replicato che l'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, emesso in attuazione del disposto del II comma dell'art.120 T.U.B., introdotto dall'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999, ha stabilito che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento;
in contratto vi è tale previsione e, quindi,
valida applicazione della citata delibera che tale conseguenza prevede appunto come fisiologicamente conseguente alla morosità nel rimborso.
Pertanto, non può ravvisarsi alcun cumulo di interessi corrispettivi e
31 moratoria nella prevista applicazione dell'interesse moratorio sull'intera rata scaduta e non riscossa.
4. Con il quarto motivo gli appellanti lamentano la mancata adeguata considerazione, da parte del Giudice, delle prove e degli argomenti sollevati in primo grado, oltre che delle osservazioni critiche mosse circa l'erroneità
della CTU, senza motivare in merito.
Richiamando in questa sede le osservazioni svolte dal proprio ct in primo grado, cui il CTU avrebbe opposto unicamente la correttezza dei propri calcoli, senza fornire ulteriori spiegazioni, ribadiscono la non condivisibilità
delle soluzioni cui il CTU in primo grado è pervenuto, specie in tema di capitalizzazione.
4.1. A fronte delle argomentazioni che precedono, il motivo è assorbito attesa la infondatezza delle argomentazioni su cui si fondano i motivi di gravame;
non vi è ragione per il compimento di ulteriore attività istruttoria o per la riconvocazione del consulente d'ufficio.
Va, peraltro rilevato che il consulente d'ufficio ha adeguatamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte nella propria relazione;
gli appellanti ritengono che tali conclusioni non siano condivisibili e che il consulente d'ufficio dovrebbe essere richiamato per esplicare la ragione per cui la perizia di parte sia erronea.
In realtà sono gli appellanti che avrebbero dovuto esplicitare in modo specifico le ragioni per cui le valutazioni del consulente d'ufficio non siano condivisibili e fornire elementi obiettivi al Collegio per discostarsene.
32 5. Con l'ultimo motivo gli appellanti contestano il mancato accoglimento della domanda risarcitoria e ripropongono tale domanda in questa sede, a fronte del contegno tenuto dalla banca contrario a buona fede.
A fronte delle argomentazioni esposte nei motivi di gravame, sarebbero stati provati sia l'an che il quantum del pregiudizio subito;
sarebbero innegabili il danno emergente relativo alle spese di perizia ed il lucro cessante determinato dall'impossibilità di normale accesso al credito;
sarebbe stato dimostrato il nesso di causalità sussistente tra le irregolarità commesse dalla banca e i danni predetti.
Gli appellanti, inoltre, deducono che solamente grazie alla redazione delle perizie essi avrebbero avuto contezza delle irregolarità subite e dunque a ciò
dovrebbe conseguire un loro diritto alla rifusione delle spese del consulente di parte.
5.1. Il motivo è, per un verso, assorbito dalle considerazioni già svolte, in quanto, non essendo state riscontrante le illegittimità denunciante dagli appellanti, non vi è spazio per poter accogliere la pretesa risarcitoria, mentre,
per altro verso, è inammissibile.
Gli appellanti non hanno fornito al Collegio adeguate ragioni per accogliere la richiesta risarcitoria formulata, dal momento che non sono stati specificamente allegati né l'an né il quantum di detta domanda, né precisato in che modo la banca, con il proprio contegno, avrebbe violato il dovere di buona fede.
6. Va, infine esaminato il secondo motivo con cui gli appellanti impugnano il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, in
33 quanto frutto dell'erronea ricostruzione dei fatti, dell'errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e inficiato da carente di motivazione.
Le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della banca o, per lo meno,
compensate in caso di loro soccombenza, a fronte della questione controversa della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust,
oggetto di dibattito giurisprudenziale, che avrebbe quindi giustificato un diverso criterio di liquidazione.
In merito alla rifusione delle spese legali in favore dell'intervenuta, qualora si ritenesse legittimo il suo intervento, gli appellanti criticano la statuizione di condanna nonché l'avvenuta liquidazione delle spese legali in egual misura rispetto a quelle liquidate in favore della banca. che CP_12
non era obbligata ad intervenire, lo ha fatto solo nella fase CP_4
decisionale del giudizio, svolgendo un'attività difensiva ridotta e senza svolgere specifiche difese e richiamando quelle svolte dalla banca,
depositando poi una comparsa conclusionale sovrapponibile a quella della cedente, avvalendosi dei medesimi difensori della cedente. In specie, avrebbe dovuto, se del caso, trovare applicazione l'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014, in base al quale le spese in favore di avrebbero dovuto essere pari al CP_4
massimo al 30% di quelle liquidate in favore della banca e solo per la fase decisoria e ciò anche a fronte del principio giurisprudenziale per cui all'avvocato che difende più parti aventi medesima posizione processuale in giudizio va liquidato un unico onorario. Ma nel caso in esame contestano che vi siano i presupposti per l'applicazione di tale aumento e deducono che la intervenuta non avrebbe diritto alla rifusione delle spese legali.
34 6.1. Il motivo è solo in parte fondato.
6.2. Del tutto irrilevanti, e dunque infondate, sono le considerazioni svolte in merito all'applicazione del criterio della soccombenza operato dal Tribunale
nei confronti della banca, posto che gli odierni appellanti sono risultati integralmente soccombenti in esito al giudizio di primo grado e, pertanto,
correttamente condannati al pagamento integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La questione relativa alla nullità delle clausole relative al modello ABI della fideiussione omnibus è stata posta (e riproposta anche in appello) malgrado nel caso di specie siano state rese fideiussioni specifiche;
in ogni caso si è trattato di una delle varie domande riguardo alle quali gli opponenti, qui appellanti, sono risultati del tutto soccombenti.
6.3. Per quanto riguarda, invece, la condanna alle spese in favore della terza intervenuta in primo grado, rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato il proprio intervento quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. svolgendo le medesime difese e precisando le medesime conclusioni della banca cedente convenuta.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non potevano,
quindi, essere poste a carico degli opponenti, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria.
Pertanto, la censura svolta nei confronti di tale statuizione di condanna è
fondata, sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese e sul punto, dunque, la sentenza del Tribunale, va riformata.
35 Tale statuizione va ribadita anche in esito al presente grado, dovendosi provvedere in ordine alle spese, avendo riguardo all'esito complessivo del giudizio;
tenuto conto che è risultato infondato il motivo inerente la legittimazione della cessionaria all'intervento e fondato quello inerente alle spese liquidate in favore della stessa, si ravvisano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra dette parti le spese di entrambi i gradi.
7. Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata va parzialmente riformata unicamente in ordine alla statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della intervenuta, mentre va, per il resto, sia pure in parte con diversa motivazione, confermata.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, ferma la statuizione già
adottata quanto alle spese tra gli appellanti e la società Controparte_4
gli appellanti vanno condannati, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, al pagamento delle spese del grado in favore di Parte_3
che si liquidano in conformità alla nota in quanto conforme ai
[...]
parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP
, e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_4
Tribunale di Bergamo n. 599/2018 dichiara compensate le spese relative al
36 giudizio di primo grado tra di essi e Controparte_4
2. rigetta nel resto l'appello;
3. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Parte_3
delle spese del grado, che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”,
[...]
€ 3.318,00 per la “fase introduttiva”, ed € 9.487,00 per la “fase decisionale”;
4. dichiara compensate le spese del grado tra gli appellanti e la CP_4
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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