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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/06/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 782/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) nata in FIVIZZANO (MS) il Parte_1 C.F._1
21/07/1972, e (COD. FISC. ) nato in LA Parte_2 C.F._2
SPEZIA (SP) il 09/01/1970, elettivamente domiciliati presso i difensori in VIALE REGINA
MARGHERITA 28 - 20122 MILANO (MI), rappresentati e difesi dagli Avv.ti SAMMICHELI
GIANNA e DEFILIPPI CLAUDIO appellanti nei confronti di
IN QUALITA' DI MANDATARIA DI Controparte_1 Controparte_2
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to
[...] P.IVA_1
Giovanni Brichetto in P.ZZA CORVETTO 2/9A - 16122 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv.to FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_3
appellata
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2
di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa sospensione della sentenza impugnata, in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello:
1 IN VIA PRINCIPALE 1. annullare/revocare il decreto ingiuntivo n. 699/2021 emesso il
25.10.2021 dal Tribunale di Massa, per la somma di euro 26.702,41, oltre spese ed accessori di legge per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA 2. ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma di giustizia. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Ai sensi degli artt. 350 – 356 c.p.c. si chiede ammettere i mezzi di prova formulati nella memoria n. 2) ex art. 183/6° comma c.p.c. che si richiamano integralmente e non ammessi in primo grado. Pertanto insiste in tutte le eccezioni ed istanze formulate, anche preliminari e di natura istruttoria, e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnato per tutti i motivi esposti, come anche già riportato nelle note di trattazione del 11/2/25. In subordine chiede termini ex art 190 cpc.”.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1
contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, in ogni caso, rilevare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dello stesso, stante l'assenza di ragionevole probabilità di essere accolto;
● dichiarare in ogni caso l'inammissibilità dei motivi d'appello avversari in ordine all'asserito anatocismo ed all'abusività delle clausole contrattuali, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, comunque, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
● rigettare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, mancando i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
● respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
Nel merito, in subordine:
● Nella denegata, e non creduta, ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, condannare comunque gli appellanti al pagamento, in solido tra di loro, in favore di dell'importo di € 26.702,41, oltre interessi di Controparte_2
mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto sino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
2 Nel merito, in via ulteriormente subordinata
● Nella denegata, e non creduta, ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dagli appellanti, condannare comunque gli appellanti al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 26.702,41, oltre interessi di mora da calcolarsi al Controparte_2
tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto sino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
● Nella denegata, e non creduta, ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dagli appellanti, condannare gli opponenti, in solido tra di loro, ovvero il solo sig. Pt_2
, al pagamento, in favore dell'appellata, della residua somma dovuta in linea
[...] capitale, al netto delle rate già pagate, pari ad € 6.696,17, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB.
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, così come previsto dal D.M. 147/2022.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 80/2024 del 30/01/2024, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da e Parte_1
, nei confronti di , al fine di sentir revocare Parte_2 Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 699/2021 con cui il Tribunale di Massa ordinava di pagare a favore di la somma di euro 26.702,41, oltre interessi e spese, quale saldo insoluto CP_1
scaturente dal contratto di credito al consumo n. 3739661 stipulato con MONTE DEI
PASCHI DI SIENA e poi ceduto a e, infine, a . Il Tribunale CP_4 CP_1
così decideva: «RESPINGE la domanda di opposizione perché infondata in fatto e diritto,
CONFERMANDO in toto il decreto ingiuntivo n. 699/2021, emesso il 25.10.2021 dall'Ill.mo
Tribunale di Massa, per la somma di euro 26.702,41. CONDANNA le parti opponenti
(C.F. e (C.f. Parte_2 C.F._2 Parte_1
) in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta C.F._1 [...]
(CF. ) le spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1 P.IVA_1
7.616,00 oltre 15% spese forfettarie e accessori di legge».
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte Parte_1
e , che con atto notificato in data 30/07/2024 chiedevano
[...] Parte_2 anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3 Con comparsa si costituiva IN QUALITA' DI MANDATARIA DI Controparte_1
, la quale instava per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza di Controparte_2
sospensione ex art. 283 c.p.c.
Con ordinanza in data 17/02/2025 la Corte – ritenuto di non provvedere sull'istanza di sospensione non avendo parte appellante insistito nelle note di trattazione in relazione alla prima udienza – invitava le parti a precisare le conclusioni. Quindi, con ordinanza del
24/03/2025 il Collegio rinviava all'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del
18/06/2025, assegnando termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO E DEVE ESSERE ACCOLTO.
1) PRIMO MOTIVO - VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 5 - 5 BIS E 8 DEL
D. LEG.
4.3.2010 N. 28 ASSENZA DI VALIDA PROCURA NELLA MEDIAZIONE E
CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO – Gli appellanti sostengono:
«Circa la illegittimità della mediazione si ribadisce che la parte non interveniva personalmente in mediazione, ma a mezzo di legale che indicava di essere in sostituzione.
Non intervenendo personalmente, né risultando alcuna procura notarile ad hoc, ovvero avente ad oggetto sia la partecipazione alla procedura di mediazione, sia il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto all'avvocato in sostituzione
(c.d. procura sostanziale) è inevitabile l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto come previsto dall'art. 5 bis del D. Lgs. n. 28/2010».
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Poiché, “la necessità della comparizione personale della parte non comporta che si tratti di attività non delegabile” (Cass. Civ. 8473/2019), allo stato il procedimento di mediazione risulta essere sia stato correttamente introdotto dalla parte opposta a sua volta legittimamente rappresentata.
Parte opposta ha versato in atti la procura sostanziale conferita dalla Dott.ssa Per_1
CP_ procuratrice di (cfr. doc. 4 di parte opposta), all'Avv. Davide Zuanni per rappresentanza sostanziale, nonché copia del verbale di mediazione (cfr. doc. 15 e 16).
In ordine all'autentica notarile ritiene il Tribunale che, nell'evidente vuoto normativo lasciato anche dalla recente riforma introdotta dal D. Lgs. n. 149/2022, atteso che manca una norma che indichi in maniera chiara ed espressa la necessità di tale requisito, possa darsi seguito a un'interpretazione estensiva dell'istituto in modo da consentire una maggiore adesione alle finalità dallo stesso perseguite.
4 Anche recentemente la Corte di Cassazione non ha specificamente affermato che sia necessaria un'autenticazione notarile, ma piuttosto che siano conferiti tramite apposito atto, avente natura sostanziale, poteri rappresentativi nella specifica procedura di mediazione. (27/03/2019 n. 8473). D' altro canto occorre rammentare che l'art. 185 c.p.c., nell'ambito della conciliazione giudiziale prevede che “se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte”.
Ebbene, se è consentito davanti al giudice la possibilità che lo stesso difensore autentichi la procura conferita ai fini della conciliazione, non si comprendono i motivi ostativi al perché tale possibilità venga riconosciuta anche in un ambito, quale quello stragiudiziale, ove non vigono tutte le stringenti regole presenti sul piano processuale. Cioè, in altri termini, se è consentito che il difensore nel processo possa procedere all'autenticazione della procura, a maggior ragione tale possibilità deve essere riconosciuta davanti al mediatore. … Occorre da ultimo rammentare come le parti non abbiano sollevato l'eccezione davanti al mediatore, convalidando, così la regolarità delle deleghe.
La mediazione ha avuto esito negativo e l'eccezione di parte opponente dovrà trovare reiezione».
II) Verbale di Mediazione:
II) Si veda il testo della procura a mediare rilasciata da Parte_3
5 III) Contrariamente a ciò che sostiene parte appellata: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e
6 autenticata da quest'ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, per l'altro, non era stato neppure redatto un verbale negativo).” (Cass. Sez. 3, 27/03/2019, n. 8473,
Rv. 653270 - 01),
La Suprema Corte con la sentenza citata - chiamata a risolvere la questione giuridica in esame, ovvero se nel procedimento di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del d.ls. n. 28 del 2010
(introdotto dall'art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto - ha statuito che «il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare
(alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c, sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v.
Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso
7 oralmente e personalmente, in base all'art. 231 cod. proc. civ.. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista … Sia l'argomento letterale - il testo dell'art. 8
- che l'argomento sistematico - la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale - depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può
8 liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione. In questo senso depongono sia la struttura del procedimento, disciplinata dall'art. 8 e suddivisa in un primo incontro preliminare davanti al mediatore ("Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le 12 modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.") e in uno o più incontri successivi di effettivo svolgimento della mediazione. Solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare (all'esito della quale sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore). Non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell'esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione. Di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come prevede il comma 4 bis dell'art. 8 ("Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."). Se anche il convenuto compare ed è l'attore che dichiara di non intendere impegnarsi nella mediazione deve ritenersi che il mediatore debba prenderne atto e che l'attività si concluda anche in questo caso al termine dell'incontro preliminare, che la mediazione sia stata esperita e che abbia dato esito negativo, e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta. Quindi, è richiesta l'attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte;
è richiesta comparizione personale davanti al mediatore
(con le possibilità alternative sopra enunciate) e la partecipazione al primo incontro, nel corso del quale la parte riottosa può liberamente convincersi di provare effettivamente e fino in fondo la strada della soluzione alternativa alla controversia. Non può ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio. Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l'altra parte ed avere concordemente escluso la
9 possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l'onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro».
In conclusione, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
2. nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
3. la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
IV) Sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si richiamano precedenti di questa
Corte di cui alla Sentenza n. 287/2024 pubbl. il 27/02/2024 e di cui alla sentenza 178/2025 pubbl. il 10/2/2025
V) Con particolare riferimento ai procedimenti di opposizione a d.i. è stato affermato che
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. (Cass. Sez. U., 18/09/2020, n. 19596, Rv. 658634 - 01).
VI) Deve pertanto essere revocato il d.i. opposto e dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata
2) L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento delle altre censure formulate dall'appellante.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
ACCOLTO.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 -
10 L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare una diminuzione i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
SECONDO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1
in riforma della impugnata sentenza pronunciata inter partes in data 30/01/2024 dal
Tribunale di Massa, in composizione monocratica,
11 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara l'improcedibilità della domanda formulata da IN QUALITA' DI MANDATARIA DI Controparte_1 Controparte_2
[...]
2) Condanna parte appellata a rifondere, in favore della parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 7.616,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Genova, 18/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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