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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.158/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nato Catania il 22/10/1971, nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Massimino come da procura in Persona_1 atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) in persona della procuratrice (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) elettivamente domiciliata in Catania via Pietro Toselli, 23 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Dario Sanfilippo rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_3 dall'avv. Giulia Rocco come da procura in atti;
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania viale XX Settembre, 29 Parte_4 P.IVA_4 presso lo studio dell'avv. Salvatore Castrogiovanni che la rappresenta e difende come da procura in atti;
1 APPELLATE
All'udienza del 23.5.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2826/2023, pubblicata il 29.6.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione agli atti esecutivi avanzata da avverso il Persona_1 decreto di trasferimento n.393/2019 emesso nella procedura esecutiva iscritta al n.461/2015 R.G.E.
e lo condannava a pagare le spese di lite oltre la condanna ai sensi dell'art.96, 3° comma, c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 29.1.2024, e , quali Parte_1 Parte_2 coeredi di proponevano appello avverso la predetta decisione che censuravano Persona_1 per i motivi esposti e ne chiedevano l'integrale riforma con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi o in subordine con la compensazione integrale.
Si costituiva per eccepire l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 617 e Parte_4
618 c.p.c. ed in subordine l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del grado.
Si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile il Parte_3 gravame in quanto in violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. e comunque infondato con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Infine si costituiva e per essa la procuratrice per eccepire Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. e nel merito l'infondatezza con richiesta di rigetto e vittoria di spese e compensi.
Il proposto gravame va dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.
1) In primo luogo ai sensi dell'art. 618 c.p.c., trattandosi di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come esplicitamente qualificato dal giudice di prime cure, peraltro del tutto correttamente, vertendosi in tema di opposizione avverso il decreto di trasferimento degli immobili pignorati e venduti in sede esecutiva (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. III, 09/05/2022,
n.14542).
Come ormai è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9670) "Ai fini della delibazione sull'ammissibilità del ricorso va applicato l'orientamento, oramai univocamente seguito da questa Corte, per il quale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data
2 dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26294; Cass., sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., sez. 3,
01/02/2010, n. 2261; Cass., sez. U, 11/01/2011, n. 390; Cass., sez. 6 -3, 11/01/2012, n. 171; Cass., sez. U, 09/05/2011, n. 10073; Cass., sez. U, 25/02/2011, n. 4617; Cass. sez. 6 - 3, 06/12/2021, n.
38587; Cass., sez. 6 -3, 24/06/2021, n. 18182; Cass., sez. 2, 05/10/2018, n. 24515). “
Va aggiunto che, “qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né
l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso” (Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, n.5712).
2) In secondo luogo l'appello è inammissibile per violazione dell'art.327 c.p.c.
considerato che
la sentenza gravata n. 2826/2023, emessa del Tribunale di Catania, è stata pubblicata il
29.6.2023 e in assenza della sua notificazione trova applicazione il termine lungo di decadenza per proporre appello di 6 mesi, ai sensi dell'art.327 c.p.c., come novellato per i procedimenti iscritti a ruolo in primo grado dopo il 2009, termine già decorso alla data della notificazione del gravame eseguita a tutte le parti il 29.1.2024 a mezzo p.e.c. inviate ai difensori non trovando applicazione nei giudizi in materia di opposizione al processo esecutivo la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge n. 742 del 1969, e 92 dell'ordinamento giudiziario.
Considerato che l'appello non può essere proposto decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, trattandosi di termine perentorio, previsto a pena di decadenza e come tale insanabile per effetto della costituzione della controparte, oltre che rilevabile d'ufficio dal giudice essendo tale previsione correlata alla tutela di interessi di carattere generale, la sua inosservanza determina l'inammissibilità del gravame (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. I, 11/11/2009,
n.23907; ibidem sez. III, 22/06/2007, n.14591; sez. un., 05/04/2005, n. 6983).
3 Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in favore di ciascuna parte appellata, secondo i parametri previsti dal D.M. 13.8.2022 n.147, tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi stante la definizione della controversia in rito, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
158/2024 R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 quali coeredi di con atto di citazione notificato il 29.1.2024, avverso la Persona_1 sentenza n.2826/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 29.6.2023; condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna in €.9.256,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20/06/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.158/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nato Catania il 22/10/1971, nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Massimino come da procura in Persona_1 atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) in persona della procuratrice (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) elettivamente domiciliata in Catania via Pietro Toselli, 23 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Dario Sanfilippo rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_3 dall'avv. Giulia Rocco come da procura in atti;
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania viale XX Settembre, 29 Parte_4 P.IVA_4 presso lo studio dell'avv. Salvatore Castrogiovanni che la rappresenta e difende come da procura in atti;
1 APPELLATE
All'udienza del 23.5.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2826/2023, pubblicata il 29.6.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione agli atti esecutivi avanzata da avverso il Persona_1 decreto di trasferimento n.393/2019 emesso nella procedura esecutiva iscritta al n.461/2015 R.G.E.
e lo condannava a pagare le spese di lite oltre la condanna ai sensi dell'art.96, 3° comma, c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 29.1.2024, e , quali Parte_1 Parte_2 coeredi di proponevano appello avverso la predetta decisione che censuravano Persona_1 per i motivi esposti e ne chiedevano l'integrale riforma con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi o in subordine con la compensazione integrale.
Si costituiva per eccepire l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 617 e Parte_4
618 c.p.c. ed in subordine l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del grado.
Si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile il Parte_3 gravame in quanto in violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. e comunque infondato con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Infine si costituiva e per essa la procuratrice per eccepire Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. e nel merito l'infondatezza con richiesta di rigetto e vittoria di spese e compensi.
Il proposto gravame va dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.
1) In primo luogo ai sensi dell'art. 618 c.p.c., trattandosi di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come esplicitamente qualificato dal giudice di prime cure, peraltro del tutto correttamente, vertendosi in tema di opposizione avverso il decreto di trasferimento degli immobili pignorati e venduti in sede esecutiva (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. III, 09/05/2022,
n.14542).
Come ormai è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9670) "Ai fini della delibazione sull'ammissibilità del ricorso va applicato l'orientamento, oramai univocamente seguito da questa Corte, per il quale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data
2 dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26294; Cass., sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., sez. 3,
01/02/2010, n. 2261; Cass., sez. U, 11/01/2011, n. 390; Cass., sez. 6 -3, 11/01/2012, n. 171; Cass., sez. U, 09/05/2011, n. 10073; Cass., sez. U, 25/02/2011, n. 4617; Cass. sez. 6 - 3, 06/12/2021, n.
38587; Cass., sez. 6 -3, 24/06/2021, n. 18182; Cass., sez. 2, 05/10/2018, n. 24515). “
Va aggiunto che, “qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né
l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso” (Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, n.5712).
2) In secondo luogo l'appello è inammissibile per violazione dell'art.327 c.p.c.
considerato che
la sentenza gravata n. 2826/2023, emessa del Tribunale di Catania, è stata pubblicata il
29.6.2023 e in assenza della sua notificazione trova applicazione il termine lungo di decadenza per proporre appello di 6 mesi, ai sensi dell'art.327 c.p.c., come novellato per i procedimenti iscritti a ruolo in primo grado dopo il 2009, termine già decorso alla data della notificazione del gravame eseguita a tutte le parti il 29.1.2024 a mezzo p.e.c. inviate ai difensori non trovando applicazione nei giudizi in materia di opposizione al processo esecutivo la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge n. 742 del 1969, e 92 dell'ordinamento giudiziario.
Considerato che l'appello non può essere proposto decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, trattandosi di termine perentorio, previsto a pena di decadenza e come tale insanabile per effetto della costituzione della controparte, oltre che rilevabile d'ufficio dal giudice essendo tale previsione correlata alla tutela di interessi di carattere generale, la sua inosservanza determina l'inammissibilità del gravame (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. I, 11/11/2009,
n.23907; ibidem sez. III, 22/06/2007, n.14591; sez. un., 05/04/2005, n. 6983).
3 Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in favore di ciascuna parte appellata, secondo i parametri previsti dal D.M. 13.8.2022 n.147, tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi stante la definizione della controversia in rito, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
158/2024 R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 quali coeredi di con atto di citazione notificato il 29.1.2024, avverso la Persona_1 sentenza n.2826/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 29.6.2023; condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna in €.9.256,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20/06/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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