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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn.872/2023 e 906/2023 R.G., rispettivamente promosse in grado di appello
D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo.
- Appellante -
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi CP_1
Serino.
- Appellato -
E D A
rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi CP_1
Serino.
- Appellante -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo.
- Appellato –
All'udienza del 30.01.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2020 innanzi al Tribunale di Palermo, CP_1
- premesso di essere stato interessato quale lavoratore LSU ai processi di
[...] stabilizzazione avviati sulla base del D.lgs. n.81/2000 e di essere stato assunto a tempo indeterminato, con contratto part-time a decorrere dall'1.09.2018, in forza di una procedura selettiva pubblica disposta con legge n.205/2017 - chiedeva condannarsi il
(all'epoca ) a riconoscergli Controparte_2 Parte_1 previa qualificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati con il sin dall'17.01.2001, come contratti di lavoro subordinato a tempo Parte_1 determinato per la qualifica di assistente amministrativo, le differenze retributive tra quanto dallo stesso percepito e quanto gli sarebbe spettato ove fosse stato correttamente inquadrato con la suddetta qualifica, ivi compresi gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio così maturata;
chiedeva, inoltre, condannarsi il a Parte_1 risarcirgli tutti i danni sofferti per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine da quantificare ai sensi dell'art.36, comma 5, D.lgs. 165/2001. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il
[...]
aveva chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la Controparte_3 fondatezza ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione delle pretese retributive.
Con sentenza n.787/2023, pubblicata il 9.03.2023, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, condannava il al pagamento, Parte_1 nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dall'8.04.2020, in favore del ricorrente, della differenza tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL del Comparto Scuola,
e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre interessi, nonché “al risarcimento in favore del ricorrente del danno comunitario commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”. Avverso detta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 21.08.2023, il , dolendosi dell'ingiustificato accoglimento Controparte_2 dell'istanza risarcitoria per non avere considerato il decidente che la sopravvenuta stabilizzazione del lavoratore avrebbe dovuto essere considerata effetto diretto di uno specifico piano di assunzione volto a superare la precarizzazione.
Con separato ricorso, depositato il 3.09.2023, ha proposto appello avverso la medesima sentenza lamentando l'omessa pronuncia in merito al CP_1 riconoscimento del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai contratti a tempo determinato succedutisi dall'1.07.2001 al 31.08.2018 e dolendosi dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Riuniti i due giudizi, all'udienza del 30.11.2024, omessa ogni attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe le cause sono state decise come da dispositivo, in atti.
***
L'appello del è fondato. Parte_1
Come è noto, al principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione, enunciato dalla Corte di Cassazione in riferimento ai precari della scuola (sentenze del 18 ottobre
2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557) in relazione alla legge 13 luglio 2015, n.107, è stata riconosciuta, dalla giurisprudenza successiva e alle condizioni di cui infra, generale valenza riparatoria in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico (Cass. n. 16336/17), sebbene non vi sia automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine. Infatti, la Corte di Cassazione (sent.17 luglio 2020, n.15353) ha chiarito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale. Non basta, dunque, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata «agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine, ma occorre una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061,
29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020). Ed è stato quindi precisato che “la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cc tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)” (Cass.
14815/21). Calando tali condivisi principi al caso di specie, va puntualizzato che è pacifico che il lavoratore sia stata immesso in ruolo con decorrenza 1.09.2018 alle dipendenze del per avere partecipato alla procedura selettiva pubblica di Parte_1 stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione continuata e coordinata per l'espletamento di compiti propri del personale ATA, disposta con la legge
27 dicembre 2017 n.205 e indetta con Decreto Direttoriale n.209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo della Scuola. In particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619-621 prevede, che “al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro Controparte_3 il 28 febbraio 2018, una procedura selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” stabilendo, altresì, che “i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019” (la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è stata poi disposta con l'art. 1, comma 738 l.n. 145/2018 a tenore del quale: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”). Nella specie, essendo ormai pacifico – non costituendo motivo di impugnazione della relativa statuizione del Tribunale, coperta, dunque, da giudicato - che i contratti a termine sottoscritti dal ricorrente sono iniziati nel 2001 e sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi (sino al 31.08.2018), talché si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i noti principi delineati dalla Corte di Cassazione (sent. n.5072/2016), ritiene questo collegio che la stabilizzazione intervenuta all'esito della procedura di speciale reclutamento di cui alla L. n. 205/2017 abbia prodotto effetti pienamente satisfattivi anche della domanda risarcitoria, costituendo essa stessa misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a cancellare le conseguenze della asserita violazione del diritto dell'UE, in quanto ha consentito al lavoratore di conseguire il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio.
Sussistono, infatti, nella fattispecie plurimi elementi che consentono di ritenere integrata quella relazione causale “diretta ed immediata” tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione che consente di attribuire alla definitiva assunzione valenza totalmente riparatoria del danno da precarizzazione.
Si legge nel citato decreto direttoriale n. 209/2018 (sottoscritto dal Direttore Generale del appellante) – intitolato PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI Parte_1
E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART.ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL
PERSONALE TITOLARE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E DI FUNZIONI
ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI – (v. documento depositato il 22.11.2024), a pag. 3: “considerato che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre
2017 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto”; ed ancora che (v. pag. 4) “considerato che la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio 2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche”; esprime, altresì, l'amministrazione (pag.4) la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619-621 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021” le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008; nonché l'esigenza (v. pag. 5) di porre in essere “tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 20”. In coerenza con tali premesse l'art.1 del decreto (Indizione della procedura selettiva) precisa: “1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre
2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.
3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018”. L'Art. 2 del medesimo decreto – (Requisiti di generali di partecipazione) riserva la partecipazione alla procedura selettiva a “:a) coloro i quali risultano al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado”; richiedendo ai candidati il possesso dei “requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”. Da tali previsioni emerge con cristallina chiarezza che la procedura concorsuale ex art.619, L. 205/2017 è stata indetta “per la stabilizzazione del personale precario” ossia proprio di quel personale – come - in servizio presso gli istituti scolastici CP_1 dipendenti dal convenuto, con contratto di collaborazione a tempo determinato Parte_1 oggetto di proroga, in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall'art.1 commi 619-621 della citata L.n.205/2017. Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una “selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione” tramite concorso riservato ai soli lavoratori già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuata che fossero ancora in servizio al 31.08.2018; rispetto a tale selezione, dunque, la precarizzazione del rapporto riveste efficacia causale determinante, integrando di fatto una condicio sine qua non dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. La selezione, inoltre, si è svolta mediante valutazione dei titoli ed in un colloquio consistente “nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si concorre”, tale, pertanto, da non rappresentare un effettivo criterio selettivo;
esso appare, piuttosto, previsto allo scopo di garantire il rispetto dell'art. 97 Cost., vista la mancanza, “a monte” di tali rapporti, di una qualsivoglia procedura concorsuale;
si è trattato, all'evidenza, di una mera “blanda verifica” delle conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi già svolti da diversi anni che essi, proprio per tale ragione, non avrebbero potuto fallire. I punteggi da attribuire ai titoli ed all'esito del colloquio erano, inoltre, finalizzati alla stesura di una graduatoria che, tuttavia, come appare chiaro dal testo del Decreto Direttoriale sopra citato (art. 8), non era finalizzata ad escludere taluni dei candidati quanto piuttosto a fissare un criterio di scelta per le eventuali preferenze negli incarichi o per l'attribuzione di ore di servizio aggiuntive. Non pare, di contro, idonea ad attribuire diversa efficacia alla selezione in argomento la precisazione (pure contenuta nel citato decreto direttoriale) che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute nel limite dei posti dell'organico di diritto, e ciò a fronte della precisazione che trattavasi di posti già “accantonati” per la procedura stessa, posti già peraltro ricoperti dai collaboratori ammessi alla procedura;
non v'è motivo di ritenere, pertanto, che i posti disponibili non fossero esattamente corrispondenti al numero dei candidati. Non si è trattato quindi di un concorso “riservato” nel quale i precedenti rapporti a termine abbiano rilevato come mero fatto facilitante, ma di un percorso espressamente ed esclusivamente dedicato alla stabilizzazione di siffatti lavoratori precari;
soltanto l'illecito del datore di lavoro, infatti, ha consentito alla ed ai tutti i suoi omologhi colleghi, CP_4 di partecipare ad una procedura selettiva “blanda” e riservata, tale da assicurargli una ragionevole certezza di assunzione, ed ottenere un vantaggio professionale ed economico
(pubblico impiego), certamente di gran lunga superiore alle dodici mensilità cui avrebbe avuto diritto a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario.
Il percorso prescelto dunque offriva già ex ante la ragionevole certezza della stabilizzazione perché la procedura di reclutamento è stata espressamente rivolta al superamento del precariato e proprio per tale ragione sono stati messi a disposizioni tanti posti quanti erano i lavoratori da stabilizzare, curando che ognuno di loro mantenesse la qualifica/categoria già ricoperta;
talché può fondatamente affermarsi che il reclutamento speciale si è posto in diretta correlazione ai precedenti rapporti con un nesso consequenziale. In parziale accoglimento dell'impugnata sentenza deve essere, dunque, rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art.36 d.lgs. 165/2001.
Non può trovare, invece, accoglimento l'appello proposto da . CP_1
Il primo motivo coinvolge una domanda nuova [Accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla percezione del TFR maturato dal primo (01/07/2001) all'ultimo (31/08/2018) contratto co.co.co., e per l'effetto condannare il Controparte_2
al pagamento del TFR], mai proposta nel precedente grado del giudizio.
[...]
Basti a tal fine riprendere testualmente le conclusioni trascritte in calce al ricorso di prime cure nelle quali non vi alcun accenno al TFR: “1) accertare e dichiarare che fra il ricorrente ed il si è costituito un Parte_1 rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (27.7.2001 e fino al 31.8.2018) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto a tempo determinato intervenuto con il ricorrente, in violazione di norme di legge e contrattuali, come ampiamente evidenziato nel corpo del presente atto;
per l'effetto, quale misura sanzionatoria:
3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.tep.t., a risarcire il danno subito dal ricorrente, da quantificarsi nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepite dai dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
4) in ogni caso e comunque: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali, maturate dalla data del 27.07.2001 e fino al 31.8.2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia) e comunque fino alla ricostituzione del rapporto di lavoro da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere al ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”.
5) determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;
6) adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica del ricorrente.
7) Con espressa riserva di agire in successivo giudizio per eventuale accertamento di ulteriori differenze retributive dovute e non corrisposte”.
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello. Premesso che, com'è pacifico in atti, i crediti di cui si discute hanno natura retributiva dovendosi pertanto ad essi applicare il termine quinquennale di cui all'art.2948 n. 4 c.c., va senz'altro condiviso ed applicato nella fattispecie il principio affermato dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n.575/2003, e successivamente ribadito a più riprese (v., in particolare Cass. n.10219 del 28/05/2020, che l'ha confermato, pronunciando nell'interesse della legge ex art.363, comma 3 c.p.c.; v. anche Cass. n.20918/2019; Cass. n.8996/2018; Cass. n.14827/2018; Cass. n.12161/2017; Cass. n.22146/2014), secondo il quale “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”. Tale principio di diritto, affermato dalla Sezioni Unite con riferimento all'impiego privato, scaturiva sostanzialmente dalla considerazione che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 63/1966) motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, “presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale”. Tali ragioni vanno adeguatamente rimodulate con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato, operando per esso il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che, in quest'ambito, “anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte
Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti»”. Del resto proprio la Corte Costituzionale ha più volte enunciato il medesimo principio. Chiamata a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63/1966, ha, infatti, evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego, anche per le assunzioni temporanee, non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché
l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969). Ancora, con la sentenza n. 115/1975, la Consulta ha ribadito l'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privati, in quanto, laddove il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di «cause precise e determinate». In definitiva, afferma la Corte di legittimità, “ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato” (Cass. n. 10219 del 28/05/2020 cit.). Non ignora la Corte, che con ordinanza interlocutoria n. 6051/2023 sono stati sollevati dubbi con riguardo a tale consolidata ricostruzione sistematica della materia e la questione, ritenuta integrare una questione di massima di particolare importanza, è stata rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c.. Sezioni Unite che, medio tempore, con sentenze n.36197/2023 del 28.12.2023, hanno affermato l'importante principio per il quale “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. In particolare la Suprema Corte, con specifico riferimento al metus legato al mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, ha osservato che contrariamente al metus derivante da un potenziale licenziamento, “che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile, il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Giova, infatti, richiamare, proseguono le Sezioni Unite, “la radicale negazione dell'esistenza del metus quale delineato dal giudice costituzionale (come chiarito da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575, in motivazione sub p.ti 3.1, 4. e 4.1), per il riconoscimento ai rapporti a termine, in caso di illegittimità del recesso, di una piena tutela attraverso la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e il risarcimento del danno”. Nonostante, dunque, “l'evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, bene evidenziati con perspicua sensibilità dall'ordinanza interlocutoria, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio
2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, Ritiene, pertanto, questo collegio di aderire con convinzione al percorso giurisprudenziale del tutto consolidato sopra ricordato, le cui premesse, argomentazioni e conclusioni non si ritengono allo stato validamente superate dalle riflessioni esplicitate dall'appellante. Considerato dunque che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato ad iniziativa di all'amministrazione appellata l'8.04.2020, ben CP_1 ha fatto il Tribunale di prime cure a ritenere prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data della predetta costituzione in mora. L'esito complessivo della lite induce a compensare fra le parti le spese di lite dell'appello.
Si segnala che, nel dispositivo letto in udienza, per mero errore materiale, è stato scritto “in parziale riforma della sentenza n.947/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo il 20 marzo 2023, rigetta la domanda di di risarcimento dei CP_5 danni”, anziché, come correttamente, “in parziale riforma della sentenza n.787/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo il 9 marzo 2023, rigetta la domanda di CP_1
di risarcimento dei danni”.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.947/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo il 20 marzo 2023, rigetta la domanda di di risarcimento dei danni. CP_5
Conferma nel resto la sentenza.
Compensa le spese dell'appello. Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco