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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3674 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674 del 2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Corso Lanci Parte_1
Lauretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in IN (LT), Via Oberdan n.
63, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...], il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Maria Martellucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi
(LT), Vico I Santorre di Santarosa n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente esplicate in sede di ricorso introduttivo: “CHIEDE / Che
l'Ill.mo IG. Presidente del Tribunale di IN, convocate le parti innanzi a sé per i provvedimenti di rito, voglia rimettere le parti innanzi al G.I. affinché voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e senza addebito di colpa, alle seguenti condizioni: / Parte_1 Controparte_1
1) Assegnare alla moglie la casa coniugale in Fondi (LT) Via Genuardo n. 10; / 2) Disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore che sarà collocata presso la madre, con Persona_1
facoltà del padre di tenerla con sé un pomeriggio alla settimana (mercoledì), prelevandola alle ore
Pagina 1 16,30 presso l'abitazione della madre dove la riporterà alle ore 20,30; ogni quindici giorni potrà prenderla e tenerla con sé, con pernotto, dalle ore 19,30 del sabato sino alle ore 20 della domenica;
ad anni alterni durante le feste natalizie il giorno 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
potrà tenerla con sé continuativamente con pernotto per una settimana durante il periodo estivo ed una settimana durante il periodo invernale. / 4) Stabilire la somma di mantenimento in
Euro 500,00 mensili di cui Euro 300,00 per il mantenimento della figlia ed Euro 200,00 ER per la moglie, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie per la figlia.”;
Conclusioni di parte resistente rassegnate in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “… si riporta alla comparsa conclusionale già in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.”;conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale depositata dopo la prima rimessione al Collegio in data 19 febbraio 2024: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
senza addebito di colpa alle seguenti condizioni: - Assegnare alla SI.ra
[...] Parte_2
la casa coniugale in Fondi Via Genuardo n.10; - Disporre l'affidamento condiviso della
[...]
figlia minore che sarà collocata presso la madre, con facoltà del padre di tenerla Persona_1 con sé un pomeriggio alla settimana, prelevandola alle ore 16,30 presso l'abitazione della madre dove la riporterà alle ore 20,30; ogni quindici giorni potrà prenderla e tenerla con sé, con pernotto, dalle ore 19,30 del sabato sino alle ore 20 della domenica;
ad anni alterni durante le feste natalizie il giorno 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio;
1 settimana continuativa nel periodo invernale ed 1 settimana nel periodo estivo;
- Stabilire a carico del una somma ER
di mantenimento per la minore nella misura di euro 800,00 e di euro 700,00 a titolo di mantenimento per la moglie oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie per la figlia. - -In subordine confermare i provvedimenti emessi in sede di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di IN. - Con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio” Conclusioni in memoria di costituzione: “Chiede che il Presidente, nell'assumere i provvedimenti urgenti ed indifferibili riguardo i coniugi e la prole ed il Tribunale nel confermarli in sentenza, tenga conto delle seguenti condizioni. Sin dal mese di aprile dell'anno 2019 i coniugi vivono separati, avendo il IG. abbandonato la casa coniugale trasferendosi a Fondi alla Via ER
Sorgente Vetruvio presso la sua famiglia di origine. La IG.ra vive insieme con la piccola Pt_2
nella casa coniugale di Via Genuardo in Fondi. La resistente nel superiore Persona_2 interesse della minore, chiede che il Tribunale nel pronunciare l'affido condiviso con collocazione presso la madre, stabilisca una permanenza paritaria presso ciascun coniuge. La casa coniugale acquistata da entrambe con mutuo ventennale onorato da con una rata mensile di euro ER
690,00, venga assegnata alla IG.ra . Il oltre a svolgere attività di fisioterapista Pt_2 ER
Pagina 2 presso l'istituto Fisioterapico di Riabilitazione “Clara Franceschini” in Sabaudia loc. Selvapiana, con uno stipendio mensile di euro 1.600,00 mensili, lavora privatamente presso il suo studio sito in
Fondi alla Via Gioberti, n. 50 con un guadagno di circa 2.500,00 /3.000,00 euro mensili. La IG.ra
percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 800,00, somma che viene interamente Pt_2 impiegata per l'acquisto di medicinali oltre che per le attività fisioterapiche riabilitative che svolge
a casa privatamente oltre che presso una struttura privata sita a Genzano. Si chiede pertanto disporsi la somma di euro 800,00 per il mantenimento della minore ed euro 700,00 per la moglie, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie per la figlia.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Va rilevato che la causa era stata già trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 2 luglio 2024, rilevato che “ad un riesame di tutti gli atti di causa, si evince che non si rinviene in atti in calce al ricorso originale cartaceo depositato né in copia la procura alle liti di parte ricorrente”, sicché, ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.c., veniva assegnato un termine perentorio a parte ricorrente per depositare idonea procura alle liti al difensore.
Depositata da parte del procuratore di parte ricorrente la copia del ricorso notificato con allegata la procura alle liti, la causa, istruita tramite istruttoria orale, c.t.u. sulle competenze genitoriali delle parti e monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di Fondi, è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Si dà atto che parte ricorrente, nella pendenza del presente giudizio, ha depositato un'istanza per una modifica urgente dei provvedimenti provvisori con cui ha chiesto di ottenere il collocamento temporaneo presso la propria abitazione della figlia minore , nel frattempo rimasta nella ER
casa coniugale accudita dagli zii, sino al momento delle dimissioni della madre della minore ricoverata presso una struttura riabilitativa, che ha originato l'apertura del sub-procedimento n. r.g.
3674-1/2019, definito con provvedimento di non luogo a provvedere, non essendo comparsa nessuna delle parti all'udienza fissata e vista la relazione depositata il 24 dicembre 2021 dal
Servizio Sociale del Comune di Fondi, incaricato dal G.I., con il decreto del 21 dicembre 2021,“In via di urgenza, a tutela della minore” di verificare “se ” fosse “ricoverata Controparte_1
presso la struttura ospedaliera Santa Lucia di Roma con Direttore Sanitario il dott. CP_2
”, e prevedendo, ove fosse stato verificato che la era ancora ricoverata, “in modifica
[...] Pt_2
dei provvedimenti provvisori, sentite le parti, la minore e il ctu che” stava “predisponendo la consulenza peritale”, che “il Servizio Sociale” fosse “delegato a disporre la collocazione
Pagina 3 provvisoria della minore presso il padre” ove ciò risultasse “corrispondente al benessere psicofisico della minore, relazionando immediatamente al Tribunale”.
Con la suddetta relazione, infatti, il Servizio Sociale del Comune di Fondi aveva dato atto del rientro della presso la propria abitazione e, pertanto, del venir meno del presupposto per un Pt_2
temporaneo collocamento della minore presso il padre.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, parte resistente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio religioso in Fondi (LT), in data 4 agosto 2012 matrimonio trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 59, parte II, serie A, anno 2012, in regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLA
FIGLIA MINORE.
Dal matrimonio è nata una figlia, , nata a [...] il [...], come Persona_3
da documentazione anagrafica allegata al ricorso introduttivo.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente della minore presso la madre e il diritto per il genitore non collocatario di avere con sé la figlia minore “nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, nelle modalità di cui al ricorso” ossia “un pomeriggio alla settimana (mercoledì), prelevandola alle ore 16,30 presso
l'abitazione della madre dove la riporterà alle ore 20,30; ogni quindici giorni potrà prenderla e tenerla con sé, con pernotto, dalle ore 19,30 del sabato sino alle ore 20 della domenica;
ad anni alterni durante le feste natalizie il giorno 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
potrà tenerla con sé continuativamente con pernotto per una settimana durante il periodo estivo ed una settimana durante il periodo invernale.”.
Successivamente, il G.I., alla luce della relazione del Servizio Sociale del Comune di Fondi, incaricato del monitoraggio sul nucleo familiare e sul benessere psicofisico della minore nelle
Pagina 4 frequentazione dei genitori, con cui si dava atto della conflittualità della coppia genitoriale e dell'alleanza madre-figlia a discapito della relazione padre-figlia e dalla cui lettura si evinceva che la minore, in simbiosi con la madre, che non appariva in grado di preservare la figlia dal suo astio e risentimento verso il marito che aveva deciso la separazione e si era allontanato dalla casa coniugale, si era mostrata fortemente oppositiva con il padre, con ordinanza depositata il 4 maggio
2021, ha modificato d'ufficio i provvedimenti provvisori vigenti “nel senso che ove la minore si rifiuti di vedere il padre secondo quanto disposto dal Presidente dr. De Cinti, il Servizio Sociale del
Comune di Fondi garantisca al padre incontri con la minore in spazio neutro, che può anche essere uno spazio esterno al Servizio Sociale e dallo stesso ritenuto adeguato, alla presenza di uno psicologo o comunque di una figura professionale del Servizio Sociale del Comune di Fondi con idonee competenze che agevoli la ripresa del rapporto padre – figlia”, disponendo “che il Servizio
Sociale del Comune di Fondi apra un P.U.A. con l' nelle sue varie articolazioni Parte_3
competenti (TSMREE; Consultorio Familiare, CSM, etc) predisponendo un progetto integrato di sostegno anche psicologico per la minore, al fine di agevolare la ripresa del rapporto con il padre,
e, ove vi sia il consenso delle parti, di sostegno alla genitorialità delle parti, nonché di supporto psicologico, con obbligo di relazionare al Tribunale ogni tre mesi dell'intervento effettuato”; inoltre ha disposto una c.t.u. sulle competenze genitoriali.
Con successivo provvedimento in calce a verbale di udienza del 18 ottobre 2022, il G.I., a seguito delle dichiarazioni della madre che si dichiarava disponibile all'introduzione del pernotto della minore presso il padre purché, nella fase iniziale, in assenza della campagna del padre, stante il rifiuto palesato della minore nei suoi confronti, in modifica dei provvedimenti provvisori, ha disposto che “la minore possa pernottare con il padre, allo stato, in assenza della compagna, previo accordo con la madre” e, infine, con provvedimento reso all'udienza del 22 novembre 2022, constatata la mancata introduzione del pernotto e il dissenso del padre al pernotto della minore con esclusione della presenza della sua compagna, il G.I. ha proposto alle parti di “modificare i provvedimenti provvisori sul pernotto nel senso che la minore, nei fine settimana alternati che trascorre con il padre pernotti con lo stesso nella casa dove convive con la compagna anche ove la stessa pernotti ugualmente presso la casa, ove la minore frapponga un rifiuto, il padre si impegnerà per quanto possibile a garantire i pernotti (nei suddetti fine settimana suindicati) esclusivi con la minore senza la presenza della compagna.” e “Qualora nel fine settimana in cui la minore sta con il padre, ques'ultimo abbia impegni lavorativi improcrastinabili per cui non può tenere con sé la bambina una parte della domenica, la minore starà con i nonni paterni e ove gli stessi non possano tenere la bambina gli stessi la riaccompagneranno dalla mamma la domenica
Pagina 5 mattina. Ove ci sia l'indisponibilità dei nonni, il padre, previo congruo preavviso riporterà la bambina dalla mamma il sabato sera, dopo cena” e le parti si sono dichiarate d'accordo.
Ebbene, dalle relazioni del Servizio Sociale del Comune di Fondi in atti risulta che gli incontri padre-figlia in Spazio neutro hanno avuto un andamento positivo e migliorativo della relazione della minore con il padre, tanto da permettere agli stessi di trascorrere insieme i pomeriggi di martedì e giovedì e, saltuariamente, anche qualche fine settimana, seppur senza pernotto la cui introduzione è stata, pertanto, suggerita, anche in considerazione della necessità della madre di sottoporsi, ove necessario, a lunghe terapie ospedaliere, come già successo in passato (v. relazione depositata il 9 agosto 2021 e relazione depositata il 19 settembre 2022).
Il c.t.u., poi, ha così concluso la relazione peritale: “Entrambi i genitori appaiono buoni genitori: la SI.ra , essendosi sempre occupata della minore ha esercitato il ruolo ed affinato le Pt_2
caratteristiche del buon genitore;
sa rapportarsi con la figlia, risponde ai suoi bisogni anche immateriali ascoltandola e cogliendone l'emotività. Il SI. è meno “pratico” essendosi ER occupato meno in passato dell'accudimento della figlia, ma è desideroso di migliorarsi e sta potenziando le proprie competenze, anche empatiche, lo ritengo quindi adeguato al ruolo. Oggi pare che entrambi comprendano l'importanza della frequentazione dell'altro genitore, devono lavorare però sulla fiducia tra loro, evitando di scivolare in accuse reciproche dannose per la minore oltre che improduttive. Indispensabile vigilanza e accompagnamento nel processo di crescita della coppia genitoriale a cura dei servizi sociali competenti. (…) da quanto ER emerge dagli incontri è una bambina cognitivamente adeguata all'età cronologica, ben educata e molto amata. Da un punto di vista emotivo, anche a quanto riferiscono le maestre non si evidenziano tratti di sofferenza, il tono dell'umore appare adeguato. Risulta molto legata alla madre che ha la tendenza a proteggere e si preoccupa per lei. Pare avere risorse adeguate di problem-solving, buone abilità sociali e una ottima autostima (test QUEVA). Pare soffrire la relazione conflittuale tra i genitori, e andare in protezione della mamma. Sta bene con il papà anche se ha da poco ricominciato a frequentarlo e ci sono i presupposti per un'evoluzione positiva.
Si ritiene funzionale un affidamento condiviso. Per il collocamento si ritiene funzionale che la minore sia collocata a casa della mamma così com'è attualmente con la possibilità di pernotto dal padre quando si sentirà pronta. In relazione al diritto di visita si ritiene indispensabile continuare con gli incontri bisettimanali presso il servizio del comune di Fondi “Spazio Neutro” tra la minore
e il padre, stimolando contemporaneamente incontri in autonomia tra i due con frequentazione della famiglia del padre e quando la minore si sentirà pronta anche con il pernotto dal padre. L'obiettivo è quello di addivenire ad una libera frequentazione della minore con il padre e i familiari da parte paterna secondo le eSIenze e
Pagina 6 desideri di . Indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo è una maggiore ER
collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori per cui ritengo indispensabile un percorso di sostegno alla genitorialità da attuare a cura dei servizi territoriali.
In sede di comparsa conclusionale, il ricorrente ha dato atto del consolidarsi del rapporto padre – figlia e del fatto che anche la resistente stia mostrando disponibilità e attenzione a tale rapporto, ad. es. coinvolgendo il ricorrente nella cura della figlia quando è impegnata.
Tanto premesso, alla luce di quanto complessivamente in atti e delle conclusioni del c.t.u. che appaiano condivisibili perché coerenti e logiche con gli accertamenti effettuati e con la valutazione psicodiagnostica delle parti rispetto agli esiti dei test psicologici effettuati, il Collegio ritiene che non sia emerso alcun elemento per poter derogare al modello legale dell'affido condiviso, apparendo, il regime di affido più idoneo all'interesse della minore e a garantire che quest'ultima mantenga un rapporto SInificativo con entrambi i genitori e i rami parentali, circostanza importantissima per un sano sviluppo psicofisico della minore.
Si ritiene poi, di confermare il collocamento prevalente della minore presso la madre, che, malgrado la grave malattia da cui è affetta, anche grazie al supporto della propria famiglia di origine, non ha difficoltà ad accudire e gestire la figlia, con diritto di visita del padre, nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica quando, alle 21,00, dopo cena, riporterà la minore alla madre, con impegno del padre, ove la minori si rifiuti di pernottare anche con la compagna del padre, di garantire per quanto possibile i pernotti (nei suddetti fine settimana suindicati) esclusivi con la minore senza la presenza della compagna;
con diritto del padre di vedere altresì la minore il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 21,00, quando, dopo cena, la riporterà alla madre.
Qualora nel fine settimana in cui la minore sta con il padre, quest'ultimo abbia impegni lavorativi improcrastinabili per cui non può tenere con sé la bambina una parte della domenica, la minore starà con i nonni paterni e ove gli stessi non possano tenere la bambina gli stessi la riaccompagneranno dalla mamma la domenica mattina. Ove ci sia l'indisponibilità dei nonni, il padre, previo congruo preavviso riporterà, la bambina dalla mamma il sabato sera, dopo cena, entro le ore 21,00. La minore trascorrerà, sempre salvo diverso accordo, nell'alternanza dei genitori negli anni, il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'uno e il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, considerata l'età attuale della minore, durante il periodo estivo avrà diritto a tenere con sé la figlia minore per due settimane, non consecutive, con pernotto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la madre trascorrerà con la minore la prima
Pagina 7 settimana di luglio e la seconda settimana di agosto mentre il padre trascorrerà con la minore la seconda settimana di luglio e la prima settimana di agosto.
Si ritiene, inoltre, alla luce della conflittualità, che pare, in qualche misura, ancora in essere tra i genitori, a tutela della minore, di disporre che prosegua per almeno sei mesi il monitoraggio del
Servizio Sociale del Comune di Fondi (LT) sul nucleo familiare con obbligo di relazionare al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di IN, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza e, immediatamente, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma ove vengano ravvisati elementi di pregiudizio per la minore.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MINORE.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali eSIenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha posto a carico a carico del padre, genitore non collocatario, un assegno a titolo di mantenimento della prole di €
400,00 mensili oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di IN (ha previsto, altresì, a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 300,00 mensili).
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, si osserva quanto segue.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha allegato di lavorare come fisioterapista presso l'Istituto
Fisioterapico di Riabilitazione “Clara Franceschini” in Sabaudia loc. Selvapiana, con uno stipendio mensile di circa € 1.600,00 mensili. In sede di udienza presidenziale del 24 settembre 2020 ha ammesso di esercitare attività privata, ricavandone circa 8.000,00/9.000,00 annuali.
Ha prodotto, per quel che più rileva, in allegato al ricorso introduttivo, il modello Persone fisiche
2017 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2016, ha dichiarato un reddito imponibile di €
21.692,00 con imposta netta di € 1.247,00 e modello Persone fisiche 2018 da cui risulta che,
Pagina 8 nell'anno di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di € 22.912,00 con imposta netta di
€ 1.729,00.
Su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 18 giugno 2021, modello Persone fisiche 2019 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 23.683,00 con imposta netta di € 2.009,00 e modello Persone fisiche 2021 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 22.048,00 con imposta netta di € 1.791,00; non ha, tuttavia, prodotto la dichiarazione dei redditi 2020 inerente al periodo di imposta 2019. Nel modello Persone Fisiche 2018 ha dichiarato € 7.522,00 per compensi da lavoratore autonomo, nel modello Persone Fisiche 2019 ha dichiarato € 3.611,00 per compensi da lavoratore autonomo;
nel modello Persone Fisiche 2021 ha dichiarato € 1.991,00 per compensi da lavoratore autonomo.
Quanto alle spese mensili, il ricorrente ha dedotto di essere gravato dalle rate del mutuo per la casa coniugale, acquistata in comproprietà con la moglie, di € 690,00 mensili e ha prodotto contratto di compravendita della casa coniugale e contratto di mutuo del 18 settembre 2012, da cui risulta che le parti hanno assunto un finanziamento per l'importo di € 140.000,00 da rimborsare in ventiquattro anni (v. ricorso introduttivo e allegati allo stesso). Anche parte resistente in sede di memoria di costituzione, pag. 2, ha confermato l'importo della rata mensile di € 690,00 e il fatto che è pagata dal ricorrente.
In allegato alla nota di deposito del 18 giugno 2021 il ricorrente ha depositato l'offerta di Fiditalia datata 8 aprile 2019 e indirizzata alla , quale debitore – cliente e con coobbligato il Pt_2 ricorrente medesimo, per un finanziamento di € 13.500,00 da rimborsare con sessanta rate d'importo mensile di € 271,00, che dagli estratti depositati risultano essere state pagate dal ricorrente. Trattasi di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura intestata alla resistente, tuttavia, ad oggi, essendo trascorsi più di cinque anni da tale proposta, deve ritenersi che tale obbligazione sia venuto meno.
Nella nota scritta in sostituzione della prima udienza davanti al G.I., il ricorrente ha dedotto di pagare le utenze per la casa coniugale, essendosi rifiutata la resistente di provvedere alle relative volture, circostanza che è stata confermata dalla resistente che, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha dedotto di non aver provveduto alla voltura perché non economicamente in grado di far fronte al loro pagamento.
Su ordine di esibizione del G.I. ha prodotto, infine, gli estratti del c.c. acceso presso Intesa Sanpaolo
a lui intestato, con saldo al 31 dicembre 2020 di € 25.886,34, dal cui esame risultano, per quel che più rileva, gli accrediti degli stipendi, operazioni di versamenti su conto corrente (si veda il versamento di € 1.666,50 in data 7 gennaio 2020 e il versamento di € 1.650,00 in data 29 dicembre
Pagina 9 2020), i pagamenti delle rate del mutuo, delle utenze, delle rate del finanziamento contratto per l'acquisto dell'automobile per la resistente e i pagamenti mensili a titolo di mantenimento della figlia e della moglie.
Deve osservarsi, tuttavia, che il ricorrente non ha ottemperato correttamente all'ordine di esibizione avendo omesso di depositare gli estratti conto relativi al primo e al quarto trimestre 2019, al secondo trimestre 2020 (del quarto trimestre 2019 e del secondo trimestre 2020 ha prodotto una mera lista movimenti) e ai primi due trimestri 2021 (o, almeno, sino alla data dell'ordine di esibizione che è del 4 maggio 2021), nonché, come già rilevato, la dichiarazione dei redditi 2020 inerente al periodo di imposta 2019, sicché la lacunosità della documentazione prodotta in relazione all'ordine di esibizione, unitamente al fatto che gli importi dei compensi dichiarati come percepiti per l'attività da lavoratore autonomo nei modelli persone fisiche sopra indicati sono molto contenuti, anche rispetto all'attività di due pomeriggi a settimana confessata in sede di interrogatorio formale (mentre la resistente deduce un impegno molto maggiore nell'attività privata), inducono il Tribunale a ritenere, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., che il ricorrente benefici di redditi maggiori di quelli dichiarati.
La resistente, invece, sin dalla memoria di costituzione, ha rappresentato di essere affetta da sclerosi multipla dal 2011, anno in cui le è stata diagnosticata la malattia, e di percepire una pensione di invalidità di € 800,00 che impiega interamente per l'acquisto di medicinali oltre che per le attività fisioterapiche riabilitative che svolge a casa privatamente e presso una struttura privata.
Ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 1° giugno 2016 da cui risulta che è stata dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e alcuni giustificativi di spese mediche sostenute.
Ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione del G.I., ha prodotto gli estratti conto inerenti al
2019, gli estratto conto inerenti al 2020, ad eccezione del trimestre ottobre – dicembre 2021, nonché
l'estratto del primo trimestre 2021, con lista movimenti dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021, del c.c. Intesa Sanpaolo a lei intestato con saldo al 31 maggio 2021 di € 6.381,30, dal cui esame risultano, per quel che maggiormente rileva, gli accrediti della pensione INPS, gli accrediti a titolo di mantenimento da parte del coniuge e i pagamenti in favore di di € 61,00 Controparte_3
(v. allegati alle note di deposito del 18 giugno 2021).
Non è, invece, utilizzabile ai fini della decisione il documento prodotto in allegato alla nota di deposito del 21 novembre 2022 dal difensore di parte resistente, che il difensore ha dedotto di non aver depositato unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per mero errore in quanto,
Pagina 10 depositato oltre le preclusioni istruttorie. Peraltro, trattasi di documento privo di SInificato probatorio, privo di data certa e non sottoscritto.
Tutto ciò premesso, alla luce delle condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle maggiori disponibilità economiche del ricorrente, del periodo di frequentazione padre-figlia rispetto a quello in cui la minore è collocata dalla madre, delle eSIenze della minore connesse all'età, del fatto che il ricorrente paghi in via esclusiva il mutuo della casa coniugale assegnata al resistente, abbia pagato le rate per il finanziamento dell'autovettura intestata alla resistente (tuttavia, ormai, da ritenersi estinto, come sopra esposto) e anche le bollette relative alla casa coniugale, il Collegio reputa congruo confermare a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia minore l'importo di € 400,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di IN, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
IN e dal Presidente del C.O.A. di IN, il quale prevede che debbano essere intese: “A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto
Pagina 11 per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se conSIliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e CP_4
visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva
o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo
l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.”.
4. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Pagina 12 Il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Va assegnata la casa coniugale alla resistente, genitore presso cui è prevalentemente collocata la figlia minore delle parti.
5. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DALLA RESISTENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della resistente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Ritiene il Tribunale che la resistente abbia dimostrato di non avere redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'entità della pensione percepita alla luce del suo stato di salute in rapporto ai redditi e all'attività lavorativa espletata dal ricorrente e considerato che, dall'istruttoria effettuata e dalla documentazione in atti, si evince come, durante il matrimonio, la resistente abbia senz'altro beneficiato del supporto economico del marito, sicché si reputa congruo confermare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della moglie pari ad € 300,00.
6. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 13 Il Tribunale di IN, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3674 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio religioso in Fondi (LT), in data 4 agosto 2012 matrimonio trascritto al
Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 59, parte II, serie A, anno 2012, in regime di separazione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fondi (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Affida la figlia minore delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
4. Dispone il monitoraggio per almeno sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza da parte del Servizio Sociale del Comune di Fondi (LT), che dovrà, al termine dei sei mesi di monitoraggio, relazionare al G.T. presso il Tribunale di IN e, immediatamente, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ove vengano ravvisati elementi di pregiudizio per la minore.
5. Dispone che il ricorrente, entro il 5 di ogni mese, versi alla resistente a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di € 400,00, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e che siano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia come indicate in parte motiva.
6. Assegna la casa coniugale a parte resistente.
7. Dispone che il ricorrente, entro il 5 di ogni mese, versi alla resistente un assegno di mantenimento di € 300,00 con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione secondo gli indici Istat
a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza.
8. Compensa integralmente le spese di lite.
9. Pone a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo ciascuno le spese di c.t.u. come liquidate con contestuale decreto.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla cancelleria di Volontaria Giurisdizione per l'apertura della vigilanza presso il G.T. del Tribunale di IN.
Così deciso nella camera di conSIlio del 30 maggio 2025.
SI COMUNICHI ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI FONDI (LT).
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Pagina 14 Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674 del 2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Corso Lanci Parte_1
Lauretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in IN (LT), Via Oberdan n.
63, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...], il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Maria Martellucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi
(LT), Vico I Santorre di Santarosa n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente esplicate in sede di ricorso introduttivo: “CHIEDE / Che
l'Ill.mo IG. Presidente del Tribunale di IN, convocate le parti innanzi a sé per i provvedimenti di rito, voglia rimettere le parti innanzi al G.I. affinché voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e senza addebito di colpa, alle seguenti condizioni: / Parte_1 Controparte_1
1) Assegnare alla moglie la casa coniugale in Fondi (LT) Via Genuardo n. 10; / 2) Disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore che sarà collocata presso la madre, con Persona_1
facoltà del padre di tenerla con sé un pomeriggio alla settimana (mercoledì), prelevandola alle ore
Pagina 1 16,30 presso l'abitazione della madre dove la riporterà alle ore 20,30; ogni quindici giorni potrà prenderla e tenerla con sé, con pernotto, dalle ore 19,30 del sabato sino alle ore 20 della domenica;
ad anni alterni durante le feste natalizie il giorno 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
potrà tenerla con sé continuativamente con pernotto per una settimana durante il periodo estivo ed una settimana durante il periodo invernale. / 4) Stabilire la somma di mantenimento in
Euro 500,00 mensili di cui Euro 300,00 per il mantenimento della figlia ed Euro 200,00 ER per la moglie, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie per la figlia.”;
Conclusioni di parte resistente rassegnate in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “… si riporta alla comparsa conclusionale già in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.”;conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale depositata dopo la prima rimessione al Collegio in data 19 febbraio 2024: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
senza addebito di colpa alle seguenti condizioni: - Assegnare alla SI.ra
[...] Parte_2
la casa coniugale in Fondi Via Genuardo n.10; - Disporre l'affidamento condiviso della
[...]
figlia minore che sarà collocata presso la madre, con facoltà del padre di tenerla Persona_1 con sé un pomeriggio alla settimana, prelevandola alle ore 16,30 presso l'abitazione della madre dove la riporterà alle ore 20,30; ogni quindici giorni potrà prenderla e tenerla con sé, con pernotto, dalle ore 19,30 del sabato sino alle ore 20 della domenica;
ad anni alterni durante le feste natalizie il giorno 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio;
1 settimana continuativa nel periodo invernale ed 1 settimana nel periodo estivo;
- Stabilire a carico del una somma ER
di mantenimento per la minore nella misura di euro 800,00 e di euro 700,00 a titolo di mantenimento per la moglie oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie per la figlia. - -In subordine confermare i provvedimenti emessi in sede di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di IN. - Con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio” Conclusioni in memoria di costituzione: “Chiede che il Presidente, nell'assumere i provvedimenti urgenti ed indifferibili riguardo i coniugi e la prole ed il Tribunale nel confermarli in sentenza, tenga conto delle seguenti condizioni. Sin dal mese di aprile dell'anno 2019 i coniugi vivono separati, avendo il IG. abbandonato la casa coniugale trasferendosi a Fondi alla Via ER
Sorgente Vetruvio presso la sua famiglia di origine. La IG.ra vive insieme con la piccola Pt_2
nella casa coniugale di Via Genuardo in Fondi. La resistente nel superiore Persona_2 interesse della minore, chiede che il Tribunale nel pronunciare l'affido condiviso con collocazione presso la madre, stabilisca una permanenza paritaria presso ciascun coniuge. La casa coniugale acquistata da entrambe con mutuo ventennale onorato da con una rata mensile di euro ER
690,00, venga assegnata alla IG.ra . Il oltre a svolgere attività di fisioterapista Pt_2 ER
Pagina 2 presso l'istituto Fisioterapico di Riabilitazione “Clara Franceschini” in Sabaudia loc. Selvapiana, con uno stipendio mensile di euro 1.600,00 mensili, lavora privatamente presso il suo studio sito in
Fondi alla Via Gioberti, n. 50 con un guadagno di circa 2.500,00 /3.000,00 euro mensili. La IG.ra
percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 800,00, somma che viene interamente Pt_2 impiegata per l'acquisto di medicinali oltre che per le attività fisioterapiche riabilitative che svolge
a casa privatamente oltre che presso una struttura privata sita a Genzano. Si chiede pertanto disporsi la somma di euro 800,00 per il mantenimento della minore ed euro 700,00 per la moglie, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie per la figlia.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Va rilevato che la causa era stata già trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 2 luglio 2024, rilevato che “ad un riesame di tutti gli atti di causa, si evince che non si rinviene in atti in calce al ricorso originale cartaceo depositato né in copia la procura alle liti di parte ricorrente”, sicché, ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.c., veniva assegnato un termine perentorio a parte ricorrente per depositare idonea procura alle liti al difensore.
Depositata da parte del procuratore di parte ricorrente la copia del ricorso notificato con allegata la procura alle liti, la causa, istruita tramite istruttoria orale, c.t.u. sulle competenze genitoriali delle parti e monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di Fondi, è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Si dà atto che parte ricorrente, nella pendenza del presente giudizio, ha depositato un'istanza per una modifica urgente dei provvedimenti provvisori con cui ha chiesto di ottenere il collocamento temporaneo presso la propria abitazione della figlia minore , nel frattempo rimasta nella ER
casa coniugale accudita dagli zii, sino al momento delle dimissioni della madre della minore ricoverata presso una struttura riabilitativa, che ha originato l'apertura del sub-procedimento n. r.g.
3674-1/2019, definito con provvedimento di non luogo a provvedere, non essendo comparsa nessuna delle parti all'udienza fissata e vista la relazione depositata il 24 dicembre 2021 dal
Servizio Sociale del Comune di Fondi, incaricato dal G.I., con il decreto del 21 dicembre 2021,“In via di urgenza, a tutela della minore” di verificare “se ” fosse “ricoverata Controparte_1
presso la struttura ospedaliera Santa Lucia di Roma con Direttore Sanitario il dott. CP_2
”, e prevedendo, ove fosse stato verificato che la era ancora ricoverata, “in modifica
[...] Pt_2
dei provvedimenti provvisori, sentite le parti, la minore e il ctu che” stava “predisponendo la consulenza peritale”, che “il Servizio Sociale” fosse “delegato a disporre la collocazione
Pagina 3 provvisoria della minore presso il padre” ove ciò risultasse “corrispondente al benessere psicofisico della minore, relazionando immediatamente al Tribunale”.
Con la suddetta relazione, infatti, il Servizio Sociale del Comune di Fondi aveva dato atto del rientro della presso la propria abitazione e, pertanto, del venir meno del presupposto per un Pt_2
temporaneo collocamento della minore presso il padre.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, parte resistente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio religioso in Fondi (LT), in data 4 agosto 2012 matrimonio trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 59, parte II, serie A, anno 2012, in regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLA
FIGLIA MINORE.
Dal matrimonio è nata una figlia, , nata a [...] il [...], come Persona_3
da documentazione anagrafica allegata al ricorso introduttivo.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente della minore presso la madre e il diritto per il genitore non collocatario di avere con sé la figlia minore “nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, nelle modalità di cui al ricorso” ossia “un pomeriggio alla settimana (mercoledì), prelevandola alle ore 16,30 presso
l'abitazione della madre dove la riporterà alle ore 20,30; ogni quindici giorni potrà prenderla e tenerla con sé, con pernotto, dalle ore 19,30 del sabato sino alle ore 20 della domenica;
ad anni alterni durante le feste natalizie il giorno 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
potrà tenerla con sé continuativamente con pernotto per una settimana durante il periodo estivo ed una settimana durante il periodo invernale.”.
Successivamente, il G.I., alla luce della relazione del Servizio Sociale del Comune di Fondi, incaricato del monitoraggio sul nucleo familiare e sul benessere psicofisico della minore nelle
Pagina 4 frequentazione dei genitori, con cui si dava atto della conflittualità della coppia genitoriale e dell'alleanza madre-figlia a discapito della relazione padre-figlia e dalla cui lettura si evinceva che la minore, in simbiosi con la madre, che non appariva in grado di preservare la figlia dal suo astio e risentimento verso il marito che aveva deciso la separazione e si era allontanato dalla casa coniugale, si era mostrata fortemente oppositiva con il padre, con ordinanza depositata il 4 maggio
2021, ha modificato d'ufficio i provvedimenti provvisori vigenti “nel senso che ove la minore si rifiuti di vedere il padre secondo quanto disposto dal Presidente dr. De Cinti, il Servizio Sociale del
Comune di Fondi garantisca al padre incontri con la minore in spazio neutro, che può anche essere uno spazio esterno al Servizio Sociale e dallo stesso ritenuto adeguato, alla presenza di uno psicologo o comunque di una figura professionale del Servizio Sociale del Comune di Fondi con idonee competenze che agevoli la ripresa del rapporto padre – figlia”, disponendo “che il Servizio
Sociale del Comune di Fondi apra un P.U.A. con l' nelle sue varie articolazioni Parte_3
competenti (TSMREE; Consultorio Familiare, CSM, etc) predisponendo un progetto integrato di sostegno anche psicologico per la minore, al fine di agevolare la ripresa del rapporto con il padre,
e, ove vi sia il consenso delle parti, di sostegno alla genitorialità delle parti, nonché di supporto psicologico, con obbligo di relazionare al Tribunale ogni tre mesi dell'intervento effettuato”; inoltre ha disposto una c.t.u. sulle competenze genitoriali.
Con successivo provvedimento in calce a verbale di udienza del 18 ottobre 2022, il G.I., a seguito delle dichiarazioni della madre che si dichiarava disponibile all'introduzione del pernotto della minore presso il padre purché, nella fase iniziale, in assenza della campagna del padre, stante il rifiuto palesato della minore nei suoi confronti, in modifica dei provvedimenti provvisori, ha disposto che “la minore possa pernottare con il padre, allo stato, in assenza della compagna, previo accordo con la madre” e, infine, con provvedimento reso all'udienza del 22 novembre 2022, constatata la mancata introduzione del pernotto e il dissenso del padre al pernotto della minore con esclusione della presenza della sua compagna, il G.I. ha proposto alle parti di “modificare i provvedimenti provvisori sul pernotto nel senso che la minore, nei fine settimana alternati che trascorre con il padre pernotti con lo stesso nella casa dove convive con la compagna anche ove la stessa pernotti ugualmente presso la casa, ove la minore frapponga un rifiuto, il padre si impegnerà per quanto possibile a garantire i pernotti (nei suddetti fine settimana suindicati) esclusivi con la minore senza la presenza della compagna.” e “Qualora nel fine settimana in cui la minore sta con il padre, ques'ultimo abbia impegni lavorativi improcrastinabili per cui non può tenere con sé la bambina una parte della domenica, la minore starà con i nonni paterni e ove gli stessi non possano tenere la bambina gli stessi la riaccompagneranno dalla mamma la domenica
Pagina 5 mattina. Ove ci sia l'indisponibilità dei nonni, il padre, previo congruo preavviso riporterà la bambina dalla mamma il sabato sera, dopo cena” e le parti si sono dichiarate d'accordo.
Ebbene, dalle relazioni del Servizio Sociale del Comune di Fondi in atti risulta che gli incontri padre-figlia in Spazio neutro hanno avuto un andamento positivo e migliorativo della relazione della minore con il padre, tanto da permettere agli stessi di trascorrere insieme i pomeriggi di martedì e giovedì e, saltuariamente, anche qualche fine settimana, seppur senza pernotto la cui introduzione è stata, pertanto, suggerita, anche in considerazione della necessità della madre di sottoporsi, ove necessario, a lunghe terapie ospedaliere, come già successo in passato (v. relazione depositata il 9 agosto 2021 e relazione depositata il 19 settembre 2022).
Il c.t.u., poi, ha così concluso la relazione peritale: “Entrambi i genitori appaiono buoni genitori: la SI.ra , essendosi sempre occupata della minore ha esercitato il ruolo ed affinato le Pt_2
caratteristiche del buon genitore;
sa rapportarsi con la figlia, risponde ai suoi bisogni anche immateriali ascoltandola e cogliendone l'emotività. Il SI. è meno “pratico” essendosi ER occupato meno in passato dell'accudimento della figlia, ma è desideroso di migliorarsi e sta potenziando le proprie competenze, anche empatiche, lo ritengo quindi adeguato al ruolo. Oggi pare che entrambi comprendano l'importanza della frequentazione dell'altro genitore, devono lavorare però sulla fiducia tra loro, evitando di scivolare in accuse reciproche dannose per la minore oltre che improduttive. Indispensabile vigilanza e accompagnamento nel processo di crescita della coppia genitoriale a cura dei servizi sociali competenti. (…) da quanto ER emerge dagli incontri è una bambina cognitivamente adeguata all'età cronologica, ben educata e molto amata. Da un punto di vista emotivo, anche a quanto riferiscono le maestre non si evidenziano tratti di sofferenza, il tono dell'umore appare adeguato. Risulta molto legata alla madre che ha la tendenza a proteggere e si preoccupa per lei. Pare avere risorse adeguate di problem-solving, buone abilità sociali e una ottima autostima (test QUEVA). Pare soffrire la relazione conflittuale tra i genitori, e andare in protezione della mamma. Sta bene con il papà anche se ha da poco ricominciato a frequentarlo e ci sono i presupposti per un'evoluzione positiva.
Si ritiene funzionale un affidamento condiviso. Per il collocamento si ritiene funzionale che la minore sia collocata a casa della mamma così com'è attualmente con la possibilità di pernotto dal padre quando si sentirà pronta. In relazione al diritto di visita si ritiene indispensabile continuare con gli incontri bisettimanali presso il servizio del comune di Fondi “Spazio Neutro” tra la minore
e il padre, stimolando contemporaneamente incontri in autonomia tra i due con frequentazione della famiglia del padre e quando la minore si sentirà pronta anche con il pernotto dal padre. L'obiettivo è quello di addivenire ad una libera frequentazione della minore con il padre e i familiari da parte paterna secondo le eSIenze e
Pagina 6 desideri di . Indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo è una maggiore ER
collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori per cui ritengo indispensabile un percorso di sostegno alla genitorialità da attuare a cura dei servizi territoriali.
In sede di comparsa conclusionale, il ricorrente ha dato atto del consolidarsi del rapporto padre – figlia e del fatto che anche la resistente stia mostrando disponibilità e attenzione a tale rapporto, ad. es. coinvolgendo il ricorrente nella cura della figlia quando è impegnata.
Tanto premesso, alla luce di quanto complessivamente in atti e delle conclusioni del c.t.u. che appaiano condivisibili perché coerenti e logiche con gli accertamenti effettuati e con la valutazione psicodiagnostica delle parti rispetto agli esiti dei test psicologici effettuati, il Collegio ritiene che non sia emerso alcun elemento per poter derogare al modello legale dell'affido condiviso, apparendo, il regime di affido più idoneo all'interesse della minore e a garantire che quest'ultima mantenga un rapporto SInificativo con entrambi i genitori e i rami parentali, circostanza importantissima per un sano sviluppo psicofisico della minore.
Si ritiene poi, di confermare il collocamento prevalente della minore presso la madre, che, malgrado la grave malattia da cui è affetta, anche grazie al supporto della propria famiglia di origine, non ha difficoltà ad accudire e gestire la figlia, con diritto di visita del padre, nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica quando, alle 21,00, dopo cena, riporterà la minore alla madre, con impegno del padre, ove la minori si rifiuti di pernottare anche con la compagna del padre, di garantire per quanto possibile i pernotti (nei suddetti fine settimana suindicati) esclusivi con la minore senza la presenza della compagna;
con diritto del padre di vedere altresì la minore il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola alle ore 21,00, quando, dopo cena, la riporterà alla madre.
Qualora nel fine settimana in cui la minore sta con il padre, quest'ultimo abbia impegni lavorativi improcrastinabili per cui non può tenere con sé la bambina una parte della domenica, la minore starà con i nonni paterni e ove gli stessi non possano tenere la bambina gli stessi la riaccompagneranno dalla mamma la domenica mattina. Ove ci sia l'indisponibilità dei nonni, il padre, previo congruo preavviso riporterà, la bambina dalla mamma il sabato sera, dopo cena, entro le ore 21,00. La minore trascorrerà, sempre salvo diverso accordo, nell'alternanza dei genitori negli anni, il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'uno e il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, considerata l'età attuale della minore, durante il periodo estivo avrà diritto a tenere con sé la figlia minore per due settimane, non consecutive, con pernotto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la madre trascorrerà con la minore la prima
Pagina 7 settimana di luglio e la seconda settimana di agosto mentre il padre trascorrerà con la minore la seconda settimana di luglio e la prima settimana di agosto.
Si ritiene, inoltre, alla luce della conflittualità, che pare, in qualche misura, ancora in essere tra i genitori, a tutela della minore, di disporre che prosegua per almeno sei mesi il monitoraggio del
Servizio Sociale del Comune di Fondi (LT) sul nucleo familiare con obbligo di relazionare al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di IN, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza e, immediatamente, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma ove vengano ravvisati elementi di pregiudizio per la minore.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MINORE.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali eSIenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, ha posto a carico a carico del padre, genitore non collocatario, un assegno a titolo di mantenimento della prole di €
400,00 mensili oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di IN (ha previsto, altresì, a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 300,00 mensili).
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, si osserva quanto segue.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha allegato di lavorare come fisioterapista presso l'Istituto
Fisioterapico di Riabilitazione “Clara Franceschini” in Sabaudia loc. Selvapiana, con uno stipendio mensile di circa € 1.600,00 mensili. In sede di udienza presidenziale del 24 settembre 2020 ha ammesso di esercitare attività privata, ricavandone circa 8.000,00/9.000,00 annuali.
Ha prodotto, per quel che più rileva, in allegato al ricorso introduttivo, il modello Persone fisiche
2017 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2016, ha dichiarato un reddito imponibile di €
21.692,00 con imposta netta di € 1.247,00 e modello Persone fisiche 2018 da cui risulta che,
Pagina 8 nell'anno di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di € 22.912,00 con imposta netta di
€ 1.729,00.
Su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 18 giugno 2021, modello Persone fisiche 2019 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 23.683,00 con imposta netta di € 2.009,00 e modello Persone fisiche 2021 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 22.048,00 con imposta netta di € 1.791,00; non ha, tuttavia, prodotto la dichiarazione dei redditi 2020 inerente al periodo di imposta 2019. Nel modello Persone Fisiche 2018 ha dichiarato € 7.522,00 per compensi da lavoratore autonomo, nel modello Persone Fisiche 2019 ha dichiarato € 3.611,00 per compensi da lavoratore autonomo;
nel modello Persone Fisiche 2021 ha dichiarato € 1.991,00 per compensi da lavoratore autonomo.
Quanto alle spese mensili, il ricorrente ha dedotto di essere gravato dalle rate del mutuo per la casa coniugale, acquistata in comproprietà con la moglie, di € 690,00 mensili e ha prodotto contratto di compravendita della casa coniugale e contratto di mutuo del 18 settembre 2012, da cui risulta che le parti hanno assunto un finanziamento per l'importo di € 140.000,00 da rimborsare in ventiquattro anni (v. ricorso introduttivo e allegati allo stesso). Anche parte resistente in sede di memoria di costituzione, pag. 2, ha confermato l'importo della rata mensile di € 690,00 e il fatto che è pagata dal ricorrente.
In allegato alla nota di deposito del 18 giugno 2021 il ricorrente ha depositato l'offerta di Fiditalia datata 8 aprile 2019 e indirizzata alla , quale debitore – cliente e con coobbligato il Pt_2 ricorrente medesimo, per un finanziamento di € 13.500,00 da rimborsare con sessanta rate d'importo mensile di € 271,00, che dagli estratti depositati risultano essere state pagate dal ricorrente. Trattasi di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura intestata alla resistente, tuttavia, ad oggi, essendo trascorsi più di cinque anni da tale proposta, deve ritenersi che tale obbligazione sia venuto meno.
Nella nota scritta in sostituzione della prima udienza davanti al G.I., il ricorrente ha dedotto di pagare le utenze per la casa coniugale, essendosi rifiutata la resistente di provvedere alle relative volture, circostanza che è stata confermata dalla resistente che, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha dedotto di non aver provveduto alla voltura perché non economicamente in grado di far fronte al loro pagamento.
Su ordine di esibizione del G.I. ha prodotto, infine, gli estratti del c.c. acceso presso Intesa Sanpaolo
a lui intestato, con saldo al 31 dicembre 2020 di € 25.886,34, dal cui esame risultano, per quel che più rileva, gli accrediti degli stipendi, operazioni di versamenti su conto corrente (si veda il versamento di € 1.666,50 in data 7 gennaio 2020 e il versamento di € 1.650,00 in data 29 dicembre
Pagina 9 2020), i pagamenti delle rate del mutuo, delle utenze, delle rate del finanziamento contratto per l'acquisto dell'automobile per la resistente e i pagamenti mensili a titolo di mantenimento della figlia e della moglie.
Deve osservarsi, tuttavia, che il ricorrente non ha ottemperato correttamente all'ordine di esibizione avendo omesso di depositare gli estratti conto relativi al primo e al quarto trimestre 2019, al secondo trimestre 2020 (del quarto trimestre 2019 e del secondo trimestre 2020 ha prodotto una mera lista movimenti) e ai primi due trimestri 2021 (o, almeno, sino alla data dell'ordine di esibizione che è del 4 maggio 2021), nonché, come già rilevato, la dichiarazione dei redditi 2020 inerente al periodo di imposta 2019, sicché la lacunosità della documentazione prodotta in relazione all'ordine di esibizione, unitamente al fatto che gli importi dei compensi dichiarati come percepiti per l'attività da lavoratore autonomo nei modelli persone fisiche sopra indicati sono molto contenuti, anche rispetto all'attività di due pomeriggi a settimana confessata in sede di interrogatorio formale (mentre la resistente deduce un impegno molto maggiore nell'attività privata), inducono il Tribunale a ritenere, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., che il ricorrente benefici di redditi maggiori di quelli dichiarati.
La resistente, invece, sin dalla memoria di costituzione, ha rappresentato di essere affetta da sclerosi multipla dal 2011, anno in cui le è stata diagnosticata la malattia, e di percepire una pensione di invalidità di € 800,00 che impiega interamente per l'acquisto di medicinali oltre che per le attività fisioterapiche riabilitative che svolge a casa privatamente e presso una struttura privata.
Ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 1° giugno 2016 da cui risulta che è stata dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e alcuni giustificativi di spese mediche sostenute.
Ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione del G.I., ha prodotto gli estratti conto inerenti al
2019, gli estratto conto inerenti al 2020, ad eccezione del trimestre ottobre – dicembre 2021, nonché
l'estratto del primo trimestre 2021, con lista movimenti dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021, del c.c. Intesa Sanpaolo a lei intestato con saldo al 31 maggio 2021 di € 6.381,30, dal cui esame risultano, per quel che maggiormente rileva, gli accrediti della pensione INPS, gli accrediti a titolo di mantenimento da parte del coniuge e i pagamenti in favore di di € 61,00 Controparte_3
(v. allegati alle note di deposito del 18 giugno 2021).
Non è, invece, utilizzabile ai fini della decisione il documento prodotto in allegato alla nota di deposito del 21 novembre 2022 dal difensore di parte resistente, che il difensore ha dedotto di non aver depositato unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per mero errore in quanto,
Pagina 10 depositato oltre le preclusioni istruttorie. Peraltro, trattasi di documento privo di SInificato probatorio, privo di data certa e non sottoscritto.
Tutto ciò premesso, alla luce delle condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle maggiori disponibilità economiche del ricorrente, del periodo di frequentazione padre-figlia rispetto a quello in cui la minore è collocata dalla madre, delle eSIenze della minore connesse all'età, del fatto che il ricorrente paghi in via esclusiva il mutuo della casa coniugale assegnata al resistente, abbia pagato le rate per il finanziamento dell'autovettura intestata alla resistente (tuttavia, ormai, da ritenersi estinto, come sopra esposto) e anche le bollette relative alla casa coniugale, il Collegio reputa congruo confermare a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia minore l'importo di € 400,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di IN, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
IN e dal Presidente del C.O.A. di IN, il quale prevede che debbano essere intese: “A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto
Pagina 11 per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se conSIliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e CP_4
visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva
o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo
l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.”.
4. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Pagina 12 Il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Va assegnata la casa coniugale alla resistente, genitore presso cui è prevalentemente collocata la figlia minore delle parti.
5. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DALLA RESISTENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della resistente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Ritiene il Tribunale che la resistente abbia dimostrato di non avere redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'entità della pensione percepita alla luce del suo stato di salute in rapporto ai redditi e all'attività lavorativa espletata dal ricorrente e considerato che, dall'istruttoria effettuata e dalla documentazione in atti, si evince come, durante il matrimonio, la resistente abbia senz'altro beneficiato del supporto economico del marito, sicché si reputa congruo confermare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della moglie pari ad € 300,00.
6. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 13 Il Tribunale di IN, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3674 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio religioso in Fondi (LT), in data 4 agosto 2012 matrimonio trascritto al
Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 59, parte II, serie A, anno 2012, in regime di separazione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fondi (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Affida la figlia minore delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
4. Dispone il monitoraggio per almeno sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza da parte del Servizio Sociale del Comune di Fondi (LT), che dovrà, al termine dei sei mesi di monitoraggio, relazionare al G.T. presso il Tribunale di IN e, immediatamente, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ove vengano ravvisati elementi di pregiudizio per la minore.
5. Dispone che il ricorrente, entro il 5 di ogni mese, versi alla resistente a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di € 400,00, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e che siano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia come indicate in parte motiva.
6. Assegna la casa coniugale a parte resistente.
7. Dispone che il ricorrente, entro il 5 di ogni mese, versi alla resistente un assegno di mantenimento di € 300,00 con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione secondo gli indici Istat
a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza.
8. Compensa integralmente le spese di lite.
9. Pone a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo ciascuno le spese di c.t.u. come liquidate con contestuale decreto.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla cancelleria di Volontaria Giurisdizione per l'apertura della vigilanza presso il G.T. del Tribunale di IN.
Così deciso nella camera di conSIlio del 30 maggio 2025.
SI COMUNICHI ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI FONDI (LT).
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Pagina 14 Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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