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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11976/24 avente ad oggetto: locazione promossa da
(C.S.D.) (C.F. e Parte_1 P.IVA_1
P.IVA con l'avv. Sergio Gentile che la rappresenta e difende come da P.IVA_2
procura alle liti in atti unitamente e disgiuntamente all'avv Mangino Mario;
PARTE RICORRENTE
Contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Serena CP_1 C.F._1
Sasanelli per procura in atti
E contro
( C.F. ), res in Torino via Courmayeur n. 8 Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: restituzione immobile concesso in godimento a titolo di contratto di accoglienza.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Come da ricorso introduttivo
Parte resistente:
Come da comparsa di costituzione RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 447 c.p.c., depositato in data 5.7.2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio i convenuti domandando al Tribunale di dichiararli tenuti e condannarli all'immediata restituzione e al rilascio dell'immobile sito in Torino via
Courmayeur n. 8 libero da persone e cose in favore della parte ricorrente.
A tal fine esponeva di aver concesso ai convenuti in godimento, in virtù di una serie di contratti di “accoglienza”, nell'ambito di un progetto di corridoi umanitaria favore di rifugiati, per lo più l'ultimo dei quali stipulato in data 24.7.2022 (doc.3) con Per_1 scadenza al 24.10.2022, l'immobile in oggetto;
che alla scadenza nonostante le richieste avanzate da parte ricorrente, da ultimo con comunicazione del 18.4.2023 (doc.4), i convenuti non avevano rilasciato l'immobile; che, a far data dal 24.10.2022, sino a tutt'oggi, i signori e stiano detenendo sine titulo l'immobile in questione. CP_2 CP_1
Concludeva, pertanto richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio la sola sig.ra la quale non contestava le CP_1
allegazioni avversarie ma evidenziava che il rilascio spontaneo veniva rifiutato in quanto avrebbe implicato un trasferimento in altra abitazione, sita fuori Torino, ad una distanza da
Torino che avrebbe causato notevoli difficoltà alla figlia convivente a sottoporsi alle cure pressoché giornaliere per la nefropatia, con necessario percorso di dialisi presso l'ospedale torinese San Giovanni Bosco. Chiedeva pertanto, in caso di accoglimento di concedere un termine congruo per il rilascio.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, la parte convenuta sig non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la CP_2 contumacia.
Senza necessità di svolgere l'attività istruttoria, all'udienza del 11.4.2025, le parti discutevano la causa che veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata.
L'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di “accoglienza” risulta documentalmente provata.
E' agli atti, prodotto dall'attore quale doc. 3, la serie di contratti, denominati accordi di ospitalità temporanea, che tra il 23.7.2018 e il 23.10.2022 le parti hanno concluso e che hanno visto la ricorrente concedere ai convenuti la detenzione dell'immobile di Torino via Courmayeur n. 8 in esecuzione di un progetto di accoglienza che rientra nel più ampio
Progetto dei Corridoi umanitari gestito da a favore di rifugiati (per la maggior parte Pt_2 di nazionalità siriana, provenienti dal Libano, fuggiti dalla guerra).
La domanda è formulata quale richiesta di rilascio per l'illegittima occupazione a seguito della scadenza del termine indicato in contratto: infatti la ricorrente agisce nei confronti dei sig.ri e per ottenere la restituzione dell'immobile, eccependo CP_2 CP_1
l'assenza di titolo che ne legittimi l'occupazione.
È allora obbligo precisare che: “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo”. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17941 del 24/07/2013).
L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito).
Il proprietario che chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene che gli sia stato preventivamente trasmesso in forza di negozi
(validi o non validi), deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo e il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio di parte ricorrente risulta assolto con la prova documentale dell'esistenza di un originario contratto con il quale la detenzione dell'immobile è stata concessa ai convenuti a far data dal 23.7.2018 e fino al 23.10.2022
(doc.ti 3).
Da quella data, o meglio dal 24.10.2022, i convenuti detengono l'immobile senza che siano a ciò legittimati da alcun titolo. Pur costituendosi essi non hanno contestato la ricostruzione avversarie e non hanno potuto giustificare la detenzione dell'immobile con un titolo in forza del quale continuano a detenere l'appartamento.
La volontà del ricorrente di rientrare nel possesso del proprio bene si rinviene nei tentativi, risultati vani, di ottenerne dai convenuti il rilascio spontaneo (doc.4).
La domanda è quindi fondata e va accolta. Si ritiene applicabile in via analogica l'art 56 l.n. 392/78 e, pertanto, tenuto conto delle condizioni personali dei convenuti (in particolare della figlia conveniente) comparate con quelle del concedente (ente di gestione delle opere diaconali, con oggetto sociale la promozione di servizi di accoglienza alle persone disagiate), nonché della ragione per cui viene disposto il rilascio e del lungo periodo di tempo trascorso dalla fine del rapporto
(23.10.2022) si fissa il termine per il rilascio al 31 luglio 2025.
3. Spese di lite sono regolate in applicazione del principio della soccombenza (art. 91
c.p.c.) e sono liquidate ex d.m. n. 147/22 (per cause di valore indeterminabile complessità bassa) ai valori minimi, stante la semplicità della questione, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'occupazione senza titolo da parte dei resistenti
[...]
e dell'immobile sito in Torino via Courmayeur n. 8 e per CP_2 CP_1
l'effetto;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte resistente e al Controparte_2 CP_1
rilascio del predetto immobile libero da persone e cose in favore della parte ricorrente;
3) Fissa per il rilascio la data del 31.7.2025;
4) Dichiara tenuta e condanna parte resistente e in Controparte_2 CP_1
solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali che liquida per intero in euro 545,00 per esposti ed euro 2906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva ed euro 1453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta;
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 11.4.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris