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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3020\2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3020/2017, avente a oggetto “solo danni a cose”, promossa da:
L' n persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Vittoria (P.I. Controparte_1
), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni MAIORANA e P.IVA_1
Alberto SEGGIO, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_2
con sede in San Gregorio di Catania (P.I. , domiciliato come in atti;
CP_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino FRANCONE, giusta procura in atti.
CONVENUTO
Contro
pagina 1 di 10 (CF ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_4 C.F._1
Vittoria in Viale della Resistenza n.76
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, premesso che in data 16.05.2016 il veicolo Mercedes CLA targato ER910TZ, di proprietà dell'attrice e condotto da si Parte_1
scontrava sulla ex S.P. 17 Vittoria-Scoglitti in prossimità della rotonda per C.da Zafaglione-Gela con l'autovettura modello Volkswagen golf, immatricolata in Germania e priva di copertura assicurativa, di proprietà di e condotta dallo stesso, l a domandato di ritenere Controparte_4 Controparte_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa Controparte_4
e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283,comma 2 lett. b e d-ter del d.lgs. n. 209/2005,
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danni e per le causali descritte in narrativa, della complessiva somma di € 29.400,00 o di quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Parte attrice ha all'uopo esposto: in via preliminare, l'ammissibilità della domanda e la piena legittimazione passiva della convenuta –quale soggetto territorialmente Controparte_2
designato dal Fondo di Garanzia-, posto che nel momento in cui si è verificato il sinistro il veicolo
Volkswagen golf, di proprietà e condotto da era privo di copertura assicurativa oltre Controparte_4
ad avere targa radiata. In ordine all'an ha affermato che il sinistro occorso è stato causato unicamente pagina 2 di 10 per colpa di il quale, non arrestandosi al segnale di Stop, ha urtato contro il veicolo Controparte_4
dell'attrice, arrecando i danni lamentati. Invece, con riferimento al quantum, tenuto conto che la riparazione dell'autovettura sarebbe risultata antieconomica (a causa dell'elevato costo dei pezzi di ricambio) l'attrice ha domandato il risarcimento del danno in misura pari al valore del veicolo al momento del sinistro, quantificato nella somma € 26.500,00, a cui aggiungere il danno di € 1.500,00
per spese FRAM e di € 1.400,00 per fermo tecnico.
Instauratosi il contradditorio, la ha chiesto di dichiarare Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva quale impresa designata dal FGVS nel presente giudizio e,
conseguentemente, rigettare la domanda attorea;
in subordine, rigettare la domanda attorea, in quanto vi
è la responsabilità concorrente del conducente dell'auto della società attrice ed in ordine al quantum,
posto che le somme richieste sono manifestamente errate, eccessive ed infondate, con riduzione della richiesta di risarcimento dei danni al mezzo in ragione della reale entità dei danni stessi e dell'effettivo e concreto danno economico sopportato dalla società attrice.
A tal fine la convenuta ha dedotto: che in capo alla sussiste un difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, atteso che parte attrice non ha fornito prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 283 lett. b) del d.lgs. n. 209/2005. Sul punto, ha evidenziato che in atti non risulta provato che il veicolo di al momento del sinistro fosse sprovvisto di copertura assicurativa sia Controparte_4
italiana che estera. Nel merito della domanda, ha eccepito che il verificarsi del sinistro in data
16.05.2016 non fosse interamente ascrivibile alla condotta colposa di in quanto nella Controparte_4
causazione del medesimo ha concorso anche il veicolo di proprietà di parte attrice e, per l'appunto, se quest'ultimo avesse attraversato il crocevia ad una velocità moderata, l'urto non avrebbe causati i danni lamentati. Per quanto attiene al quantum, ha rilevato che lo stesso appare eccessivo ed esorbitante,
eccependo altresì che le spese richieste a titolo di FRAM erano prive di prova oltre ad essere eccessive ed evitabili.
La causa è stata istruita mediante CTU tecnica e prove testimoniali e, fatte precisare le conclusioni, è
pagina 3 di 10 stata trattenuta in decisione.
****
Ciò premesso, la domanda dell'attrice è in parte fondata e va accolta.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che, sebbene Controparte_4
ritualmente citato con atto di citazione notificato in data 12.07.2017, non si è costituito in giudizio.
Va poi dichiarata la legittimazione sostanziale della convenuta -in Controparte_2
applicazione dell'art. 283, comma 1 lett b) e d) ter c.d.a.- atteso che, all'esito dell'esame della documentazione in atti, risulta che il veicolo di proprietà e condotto da al momento Controparte_4
del verificarsi del sinistro, era privo di copertura assicurativa sia estera che italiana oltre ad avere targa radiata. Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da controparte, in quanto la stessa risulta smentita dalla documentazione in atti (rilievi delle forze dell'ordine intervenute, successivi riscontri forniti da parte attrice).
Per il resto, la domanda attorea è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'istruttoria in atti è emerso che in data 16.05.2016 l'autovettura di -condotta da Controparte_4
esso stesso- all'altezza di Contrada Zafaglione nella ex SP 17, non arrestandosi al segnale di stop,
urtava il veicolo di parte attrice che percorreva la ex SP 17 con direzione da Scoglitti verso Vittoria, il quale in seguito all'urto finiva la sua corsa abbattendo prima un lampione della pubblica illuminazione e poi una porzione di muro perimetrale di un'abitazione privata.
Tale dinamica è stata ricostruita in base alle risultanze della prova testimoniale resa da soggetto che ha assistito direttamente al fatto e, altresì, dal rapporto dei vigili urbani del Comando del Comune di
Vittoria che pur non godendo della fede privilegiata tipica degli atti redatti da un pubblico ufficiale -in quanto gli agenti della Polizia Municipale non hanno personalmente assistito all'incidente ma ne hanno ricostruito la dinamica in base alle indagini effettuate successivamente al verificarsi del sinistro- può
essere liberamente apprezzato dal giudice unitamente alle altre circostanze. Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “è principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008,
pagina 4 di 10 n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della
polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le
altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese
da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e
apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(Cass. n. 9037 del 2019); ancora nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova,
fino a querela di falso, "solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli
segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri
accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca
che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 2008, n. 22662 del 2008)” (Cass.
n. 32821/2021).
Ciò posto, il testimone di parte attrice , il quale al momento del sinistro si trovava Testimone_1
dietro la vettura Mercedes cla, interrogato sulla domanda “Vero o no che, il sig. Controparte_4
percorreva, alla guida dell'autovettura Volkswagen Golf targata GEES1996, la strada Zafaglione con direzione Lucarella e, immettendosi, nella suddetta rotonda, ometteva di rispettare il segnale di stop e,
quindi, di dare la precedenza al sig. , che alla guida dell'autovettura Mercedes CLA Controparte_5
targata ER910TZ, percorreva la ex S.P. 17 con direzione da Scoglitti verso Vittoria, lo speronava facendolo andare fuori strada e lo mandava a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione a un muro di cinta di un'abitazione”, ha riposto “ Sì, è vero” e sull'articolato “Vero o no che, a seguito dell'impatto fra i due mezzi, dell'autovettura Mercedes cla targata er910tz, riportava danni sia a tutta la parte anteriore, letteralmente distrutta, che, parzialmente a quella posteriore per l'impatto contro un palo della pubblica illuminazione ed un muro di cinta di un'abitazione?” ha risposto “Sì, è vero”.
Tali dichiarazioni vanno lette anche alla luce del fatto che convenuto contumace, Controparte_4
pagina 5 di 10 non si è presentato all'udienza fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale. A tale riguardo,
la condivisibile giurisprudenza di legittimità afferma: “In tema di prove e, in particolare, di
interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta
all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice
di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo,
di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una
valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione
logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione,
denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.” (Cass. n. 41643/2021).
Orbene, considerate le risultanze delle prove testimoniali e le altre circostanze emerse in giudizio, si possono ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. Ulteriormente, si osserva che dalla relazione effettuata dal CTU ing. -le cui conclusioni vanno condivise essendo Persona_1
logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'esame dei luoghi documentato da fotografie e rilievi tecnici- emerge che “il , invece, percorrendo, la rotatoria di cui sopra pur CP_4
vedendo approssimarsi all'incrocio la Mercedes bianca, non arrestava la marcia alla “STOP”, ma
anzi proseguiva anch'esso la sua corsa” (cfr. perizia Ctu).
In base alla dinamica del sinistro sopra descritta, si può senz'altro affermare la sussistenza della responsabilità di , non essendosi egli arrestato al segnale di Stop e, dunque, senza dare la CP_4
precedenza al veicolo Mercedes cla che percorreva la strada SP 17 in direzione Vittoria, causandone lo scontro.
Deve, però, altrettanto rilevarsi che nemmeno il comportamento del conducente della cla può CP_6
essere considerato esente da colpa, non avendo quest'ultimo fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c. La giurisprudenza di legittimità è
costante nell'affermare che “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di
responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa
pagina 6 di 10 concorrente sancito dall'art 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro
conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza
ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave,
come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice
dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla
situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso”
(in termini Cass., Sez. III, 5.3.2000 n.5671). In particolare, “il solo fatto che un conducente goda del
diritto di precedenza non lo esonera dall'obbligo previsto dall'art. 102 cod. strada abrogato (e,
attualmente, dagli art. 140, 141, comma 3, 145, comma 1, del nuovo cod. strada D.Lgs. 30 aprile 1992
n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in
relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della
strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” (Cass., Sez. n.8744 del 2000).
Dalla relazione peritale a firma dell'Ing. si rileva che il veicolo Mercedes cla non ha Persona_1
avuto un comportamento prudente in relazione alla velocità tenuta in prossimità del crocevia;
infatti,
posto che il limite di velocità “imposto dalla segnaletica verticale è da ritenersi pari a 60 km/h con le
limitazioni dell'art. 141 cds” (cfr. relazione ctu), il succitato veicolo procedeva in direzione di marcia
Scoglitti- Vittoria ad una velocità di marcia pari e superiore approssimativamente a 80 km/h.
Tutto quanto posto, parte attrice non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che tenesse una velocità adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, tale da consentire di arrestare tempestivamente il suo veicolo o di porre in essere altre manovre idonee ad evitare l'impatto.
Alla luce di quanto dedotto, ritiene questo Giudice che la prevalente responsabilità del sinistro ricada sul conducente dell'automobile che non si è arrestata al segnale di Stop rispetto al conducente della
Mercedes cla che non ha rispettato le norme sulla regolazione della velocità. Pertanto, nella graduazione delle responsabilità può ritenersi che la condotta colposa del veicolo di parte attrice abbia concorso a causare l'evento nella misura del 20%.
pagina 7 di 10 Venendo alla quantificazione del danno, considerato l'elevato costo dei mezzi di ricambio (cfr.
preventivi e relazione ctu) e, quindi, che la spesa da sostenere per eseguire le riparazioni sul veicolo
Mercedes cla risulta di gran lunga superiore al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro -
come anche asserito dall'attrice- la quale ha riconosciuto un valore di € 26.500,00, solo di poco inferiore a quello ritenuto congruo in sede di CTU e pari a € 27.000,00 (cfr. art. 112 c.p.c. per cui il
Giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda), lo stesso va riconosciuto quale
“risarcimento per equivalente”, con “corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del
bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di
mercato del veicolo (Cass. n. 24718 del 2013, n. 21012 del 2010 e n. 2402 del 1998)”.
Dovendosi dunque procedere alla liquidazione per equivalente, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al mezzo è pari a € 21.500,00 (pari alla differenza tra il valore del veicolo al momento del sinistro e il valore del relitto, stimato in € 5.000,00 dalla stessa convenuta in sede stragiudiziale).
A tale importo non può aggiungersi il danno da cd. "fermo tecnico", consistente nel pregiudizio di natura patrimoniale subito a causa dell'impossibilità di utilizzo del veicolo per tutto il periodo di tempo necessario per la sua riparazione. Sul punto, si richiama un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa"
ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il
noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile dedurre alla
stregua del ragionamento presuntivo” (Cass. n. 27389 del 2022).
Tali principi trovano inoltre applicazione anche con riguardo al danno da F.R.A.M., atteso che anche tale pregiudizio patrimoniale, traducendosi in un esborso sostenuto dal danneggiato, deve essere da quest'ultimo dimostrato (Sent. n. 3421del 2023 del Tribunale Salerno).
Nella fattispecie, l'attore non ha fornito alcuna prova a sostegno né del danno da fermo tecnico e né del danno FRAM, pertanto, tale richiesta è priva di accoglimento.
pagina 8 di 10 In conclusione, l' ha diritto al risarcimento nella misura dell'80 %, in Controparte_1
considerazione del suo grado di colpa che comporta la diminuzione del risarcimento ai sensi degli art. 1227 c.c. per un importo totale di € 17.200,00 (80% di € 21.500,00), il quale deve essere devalutato fino al momento del fatto (16.05.2016) e rivalutato anno per anno, su tale rivalutazione dovendosi poi calcolare gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno in conseguenza del sinistro stradale.
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 (tariffa media per tutte le fasi), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico dei convenuti e mentre in considerazione del Controparte_2 Controparte_4
tenore delle doglianze e delle peculiarità emerse dall'espletata istruttoria, non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono poste a carico della
[...]
di in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3020/2017 R.G.
1) dichiara la contumacia di Controparte_4
2) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto:
3) dichiara che la responsabilità del sinistro stradale del 16.05.2016 è ascrivibile a CP_4 per 80% e alla per il 20%;
[...] Controparte_1
4) condanna la e in solido, a corrispondere Controparte_2 Controparte_4 alla la somma di € 17.200,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte Controparte_1
motiva;
5) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in
€ 5.077,00 oltre iva e cpa. e spese generali al 15%;
pagina 9 di 10 6) pone le spese di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Ragusa, li 31.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3020/2017, avente a oggetto “solo danni a cose”, promossa da:
L' n persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Vittoria (P.I. Controparte_1
), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni MAIORANA e P.IVA_1
Alberto SEGGIO, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_2
con sede in San Gregorio di Catania (P.I. , domiciliato come in atti;
CP_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino FRANCONE, giusta procura in atti.
CONVENUTO
Contro
pagina 1 di 10 (CF ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_4 C.F._1
Vittoria in Viale della Resistenza n.76
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, premesso che in data 16.05.2016 il veicolo Mercedes CLA targato ER910TZ, di proprietà dell'attrice e condotto da si Parte_1
scontrava sulla ex S.P. 17 Vittoria-Scoglitti in prossimità della rotonda per C.da Zafaglione-Gela con l'autovettura modello Volkswagen golf, immatricolata in Germania e priva di copertura assicurativa, di proprietà di e condotta dallo stesso, l a domandato di ritenere Controparte_4 Controparte_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa Controparte_4
e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283,comma 2 lett. b e d-ter del d.lgs. n. 209/2005,
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danni e per le causali descritte in narrativa, della complessiva somma di € 29.400,00 o di quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Parte attrice ha all'uopo esposto: in via preliminare, l'ammissibilità della domanda e la piena legittimazione passiva della convenuta –quale soggetto territorialmente Controparte_2
designato dal Fondo di Garanzia-, posto che nel momento in cui si è verificato il sinistro il veicolo
Volkswagen golf, di proprietà e condotto da era privo di copertura assicurativa oltre Controparte_4
ad avere targa radiata. In ordine all'an ha affermato che il sinistro occorso è stato causato unicamente pagina 2 di 10 per colpa di il quale, non arrestandosi al segnale di Stop, ha urtato contro il veicolo Controparte_4
dell'attrice, arrecando i danni lamentati. Invece, con riferimento al quantum, tenuto conto che la riparazione dell'autovettura sarebbe risultata antieconomica (a causa dell'elevato costo dei pezzi di ricambio) l'attrice ha domandato il risarcimento del danno in misura pari al valore del veicolo al momento del sinistro, quantificato nella somma € 26.500,00, a cui aggiungere il danno di € 1.500,00
per spese FRAM e di € 1.400,00 per fermo tecnico.
Instauratosi il contradditorio, la ha chiesto di dichiarare Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva quale impresa designata dal FGVS nel presente giudizio e,
conseguentemente, rigettare la domanda attorea;
in subordine, rigettare la domanda attorea, in quanto vi
è la responsabilità concorrente del conducente dell'auto della società attrice ed in ordine al quantum,
posto che le somme richieste sono manifestamente errate, eccessive ed infondate, con riduzione della richiesta di risarcimento dei danni al mezzo in ragione della reale entità dei danni stessi e dell'effettivo e concreto danno economico sopportato dalla società attrice.
A tal fine la convenuta ha dedotto: che in capo alla sussiste un difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, atteso che parte attrice non ha fornito prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 283 lett. b) del d.lgs. n. 209/2005. Sul punto, ha evidenziato che in atti non risulta provato che il veicolo di al momento del sinistro fosse sprovvisto di copertura assicurativa sia Controparte_4
italiana che estera. Nel merito della domanda, ha eccepito che il verificarsi del sinistro in data
16.05.2016 non fosse interamente ascrivibile alla condotta colposa di in quanto nella Controparte_4
causazione del medesimo ha concorso anche il veicolo di proprietà di parte attrice e, per l'appunto, se quest'ultimo avesse attraversato il crocevia ad una velocità moderata, l'urto non avrebbe causati i danni lamentati. Per quanto attiene al quantum, ha rilevato che lo stesso appare eccessivo ed esorbitante,
eccependo altresì che le spese richieste a titolo di FRAM erano prive di prova oltre ad essere eccessive ed evitabili.
La causa è stata istruita mediante CTU tecnica e prove testimoniali e, fatte precisare le conclusioni, è
pagina 3 di 10 stata trattenuta in decisione.
****
Ciò premesso, la domanda dell'attrice è in parte fondata e va accolta.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che, sebbene Controparte_4
ritualmente citato con atto di citazione notificato in data 12.07.2017, non si è costituito in giudizio.
Va poi dichiarata la legittimazione sostanziale della convenuta -in Controparte_2
applicazione dell'art. 283, comma 1 lett b) e d) ter c.d.a.- atteso che, all'esito dell'esame della documentazione in atti, risulta che il veicolo di proprietà e condotto da al momento Controparte_4
del verificarsi del sinistro, era privo di copertura assicurativa sia estera che italiana oltre ad avere targa radiata. Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da controparte, in quanto la stessa risulta smentita dalla documentazione in atti (rilievi delle forze dell'ordine intervenute, successivi riscontri forniti da parte attrice).
Per il resto, la domanda attorea è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'istruttoria in atti è emerso che in data 16.05.2016 l'autovettura di -condotta da Controparte_4
esso stesso- all'altezza di Contrada Zafaglione nella ex SP 17, non arrestandosi al segnale di stop,
urtava il veicolo di parte attrice che percorreva la ex SP 17 con direzione da Scoglitti verso Vittoria, il quale in seguito all'urto finiva la sua corsa abbattendo prima un lampione della pubblica illuminazione e poi una porzione di muro perimetrale di un'abitazione privata.
Tale dinamica è stata ricostruita in base alle risultanze della prova testimoniale resa da soggetto che ha assistito direttamente al fatto e, altresì, dal rapporto dei vigili urbani del Comando del Comune di
Vittoria che pur non godendo della fede privilegiata tipica degli atti redatti da un pubblico ufficiale -in quanto gli agenti della Polizia Municipale non hanno personalmente assistito all'incidente ma ne hanno ricostruito la dinamica in base alle indagini effettuate successivamente al verificarsi del sinistro- può
essere liberamente apprezzato dal giudice unitamente alle altre circostanze. Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “è principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008,
pagina 4 di 10 n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della
polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le
altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese
da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e
apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(Cass. n. 9037 del 2019); ancora nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova,
fino a querela di falso, "solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli
segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri
accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca
che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 2008, n. 22662 del 2008)” (Cass.
n. 32821/2021).
Ciò posto, il testimone di parte attrice , il quale al momento del sinistro si trovava Testimone_1
dietro la vettura Mercedes cla, interrogato sulla domanda “Vero o no che, il sig. Controparte_4
percorreva, alla guida dell'autovettura Volkswagen Golf targata GEES1996, la strada Zafaglione con direzione Lucarella e, immettendosi, nella suddetta rotonda, ometteva di rispettare il segnale di stop e,
quindi, di dare la precedenza al sig. , che alla guida dell'autovettura Mercedes CLA Controparte_5
targata ER910TZ, percorreva la ex S.P. 17 con direzione da Scoglitti verso Vittoria, lo speronava facendolo andare fuori strada e lo mandava a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione a un muro di cinta di un'abitazione”, ha riposto “ Sì, è vero” e sull'articolato “Vero o no che, a seguito dell'impatto fra i due mezzi, dell'autovettura Mercedes cla targata er910tz, riportava danni sia a tutta la parte anteriore, letteralmente distrutta, che, parzialmente a quella posteriore per l'impatto contro un palo della pubblica illuminazione ed un muro di cinta di un'abitazione?” ha risposto “Sì, è vero”.
Tali dichiarazioni vanno lette anche alla luce del fatto che convenuto contumace, Controparte_4
pagina 5 di 10 non si è presentato all'udienza fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale. A tale riguardo,
la condivisibile giurisprudenza di legittimità afferma: “In tema di prove e, in particolare, di
interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta
all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice
di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo,
di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una
valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione
logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione,
denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.” (Cass. n. 41643/2021).
Orbene, considerate le risultanze delle prove testimoniali e le altre circostanze emerse in giudizio, si possono ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. Ulteriormente, si osserva che dalla relazione effettuata dal CTU ing. -le cui conclusioni vanno condivise essendo Persona_1
logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'esame dei luoghi documentato da fotografie e rilievi tecnici- emerge che “il , invece, percorrendo, la rotatoria di cui sopra pur CP_4
vedendo approssimarsi all'incrocio la Mercedes bianca, non arrestava la marcia alla “STOP”, ma
anzi proseguiva anch'esso la sua corsa” (cfr. perizia Ctu).
In base alla dinamica del sinistro sopra descritta, si può senz'altro affermare la sussistenza della responsabilità di , non essendosi egli arrestato al segnale di Stop e, dunque, senza dare la CP_4
precedenza al veicolo Mercedes cla che percorreva la strada SP 17 in direzione Vittoria, causandone lo scontro.
Deve, però, altrettanto rilevarsi che nemmeno il comportamento del conducente della cla può CP_6
essere considerato esente da colpa, non avendo quest'ultimo fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c. La giurisprudenza di legittimità è
costante nell'affermare che “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di
responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa
pagina 6 di 10 concorrente sancito dall'art 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro
conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza
ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave,
come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice
dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla
situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso”
(in termini Cass., Sez. III, 5.3.2000 n.5671). In particolare, “il solo fatto che un conducente goda del
diritto di precedenza non lo esonera dall'obbligo previsto dall'art. 102 cod. strada abrogato (e,
attualmente, dagli art. 140, 141, comma 3, 145, comma 1, del nuovo cod. strada D.Lgs. 30 aprile 1992
n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in
relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della
strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” (Cass., Sez. n.8744 del 2000).
Dalla relazione peritale a firma dell'Ing. si rileva che il veicolo Mercedes cla non ha Persona_1
avuto un comportamento prudente in relazione alla velocità tenuta in prossimità del crocevia;
infatti,
posto che il limite di velocità “imposto dalla segnaletica verticale è da ritenersi pari a 60 km/h con le
limitazioni dell'art. 141 cds” (cfr. relazione ctu), il succitato veicolo procedeva in direzione di marcia
Scoglitti- Vittoria ad una velocità di marcia pari e superiore approssimativamente a 80 km/h.
Tutto quanto posto, parte attrice non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che tenesse una velocità adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, tale da consentire di arrestare tempestivamente il suo veicolo o di porre in essere altre manovre idonee ad evitare l'impatto.
Alla luce di quanto dedotto, ritiene questo Giudice che la prevalente responsabilità del sinistro ricada sul conducente dell'automobile che non si è arrestata al segnale di Stop rispetto al conducente della
Mercedes cla che non ha rispettato le norme sulla regolazione della velocità. Pertanto, nella graduazione delle responsabilità può ritenersi che la condotta colposa del veicolo di parte attrice abbia concorso a causare l'evento nella misura del 20%.
pagina 7 di 10 Venendo alla quantificazione del danno, considerato l'elevato costo dei mezzi di ricambio (cfr.
preventivi e relazione ctu) e, quindi, che la spesa da sostenere per eseguire le riparazioni sul veicolo
Mercedes cla risulta di gran lunga superiore al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro -
come anche asserito dall'attrice- la quale ha riconosciuto un valore di € 26.500,00, solo di poco inferiore a quello ritenuto congruo in sede di CTU e pari a € 27.000,00 (cfr. art. 112 c.p.c. per cui il
Giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda), lo stesso va riconosciuto quale
“risarcimento per equivalente”, con “corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del
bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di
mercato del veicolo (Cass. n. 24718 del 2013, n. 21012 del 2010 e n. 2402 del 1998)”.
Dovendosi dunque procedere alla liquidazione per equivalente, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al mezzo è pari a € 21.500,00 (pari alla differenza tra il valore del veicolo al momento del sinistro e il valore del relitto, stimato in € 5.000,00 dalla stessa convenuta in sede stragiudiziale).
A tale importo non può aggiungersi il danno da cd. "fermo tecnico", consistente nel pregiudizio di natura patrimoniale subito a causa dell'impossibilità di utilizzo del veicolo per tutto il periodo di tempo necessario per la sua riparazione. Sul punto, si richiama un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa"
ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il
noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile dedurre alla
stregua del ragionamento presuntivo” (Cass. n. 27389 del 2022).
Tali principi trovano inoltre applicazione anche con riguardo al danno da F.R.A.M., atteso che anche tale pregiudizio patrimoniale, traducendosi in un esborso sostenuto dal danneggiato, deve essere da quest'ultimo dimostrato (Sent. n. 3421del 2023 del Tribunale Salerno).
Nella fattispecie, l'attore non ha fornito alcuna prova a sostegno né del danno da fermo tecnico e né del danno FRAM, pertanto, tale richiesta è priva di accoglimento.
pagina 8 di 10 In conclusione, l' ha diritto al risarcimento nella misura dell'80 %, in Controparte_1
considerazione del suo grado di colpa che comporta la diminuzione del risarcimento ai sensi degli art. 1227 c.c. per un importo totale di € 17.200,00 (80% di € 21.500,00), il quale deve essere devalutato fino al momento del fatto (16.05.2016) e rivalutato anno per anno, su tale rivalutazione dovendosi poi calcolare gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno in conseguenza del sinistro stradale.
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 (tariffa media per tutte le fasi), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico dei convenuti e mentre in considerazione del Controparte_2 Controparte_4
tenore delle doglianze e delle peculiarità emerse dall'espletata istruttoria, non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono poste a carico della
[...]
di in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3020/2017 R.G.
1) dichiara la contumacia di Controparte_4
2) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto:
3) dichiara che la responsabilità del sinistro stradale del 16.05.2016 è ascrivibile a CP_4 per 80% e alla per il 20%;
[...] Controparte_1
4) condanna la e in solido, a corrispondere Controparte_2 Controparte_4 alla la somma di € 17.200,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte Controparte_1
motiva;
5) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in
€ 5.077,00 oltre iva e cpa. e spese generali al 15%;
pagina 9 di 10 6) pone le spese di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Ragusa, li 31.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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