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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della causa, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2834/2022 R.g. Lavoro
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Alloccati e dall'avv. Vincenzo Ferraiuolo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2022 il ricorrente esponeva di essere Collaboratore Scolastico assunto alle dipendenze del con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed CP_1 economica dal 01.09.2014; di aver prestato, prima di allora, la propria attività lavorativa in qualità di
A.T.A. (collaboratore Amministrativo, tecnico e ausiliario) in forza di vari contratti a tempo determinato stipulati con il a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 e, tuttavia, è stato CP_1 collocato nella fascia stipendiale 9-14 solo a far data dal 31.07.2018.
Contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuata dal in applicazione della CP_1
Pag. 1 di 10 disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D. Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo “pre ruolo" presso scuole statali (lavoro con contratti a tempo determinato), in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato
La parte ricorrente conveniva pertanto in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il CP_2 diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e segnatamente dall'anno scolastico
2006/2007 sino all'immissione in ruolo e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a collocare il ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate, quantificate in complessivi €
693,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori antistatari.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il contestava la fondatezza dell'avverso CP_1 ricorso, chiedendone il rigetto. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo compito delle istituzioni scolastiche la valutazione dello stato giuridico ed economico del personale, nonché la prescrizione dei crediti rivendicati.
Letti gli atti, atteso il carattere documentale, la causa viene decisa in data odierna all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, occorre evidenziare che sussiste senz'altro la legittimazione passiva del , CP_1 atteso che il diritto per cui si controverte attiene all'individuazione della fascia di inquadramento stipendiale della ricorrente con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue che la causa petendi nel presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è titolare, quindi, sia del rapporto di lavoro che CP_1 del rapporto debitorio/creditorio.
Venendo al merito, giova rammentare che questo Tribunale (cfr. sentenza n. 1446/2021) si è già pronunciato di recente su caso analogo con motivazione che si condivide pienamente.
Peraltro anche la Suprema Corte, in recenti arresti (cfr. sentenza n. 31150/2019), è intervenuta sull'argomento delineando con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA (al quale appartiene la ricorrente), in sede di "ricostruzione di carriera", alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato ("in ruolo").
Le rivendicazioni avanzate dalla ricorrente derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte
Pag. 2 di 10 normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che "la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. 4. ...
Va detto che già con il D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo."
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del D.P.R. 420/1974 e poi dalla legge n.
463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge
19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il D.Lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è
Pag. 3 di 10 riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.".
Il successivo art. 570 aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo."
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse
Pag. 4 di 10 continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del D.Lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n.
370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. ... La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale
ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Pag. 5 di 10 La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che... per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della
Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute" (Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n.
2924/2020).
Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, "perché la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 AD Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36)" (Cass. n. 31150/2019, cit.). Per_1
Quindi secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana). Persona_2
Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una "discriminazione alla rovescia", cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato (si
Pag. 6 di 10 tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17, . Per_3
Il tema, tuttavia, potrebbe semmai riguardare il personale docente, ma non quello ATA, a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n. 124/1999
Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine
(valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato
(interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, "(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere Per_3 fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi"
e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli... inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter)" (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Nè parte convenuta ha specificamente dedotto o allegato alcuna concreta ragione atta a smentire la
Pag. 7 di 10 piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, allorchè assunto con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, AD
Santana, punti da 49 a 56).
La Suprema Corte ha così riassunto (nel principio di diritto di seguito enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: "L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Tanto chiarito, nella fattispecie de qua, appare pacifico che la ricostruzione di carriera della ricorrente sia stata effettuata in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i menzionati criteri
"limitativi", da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata clausola 4, poiché (anche) in relazione alla parte ricorrente, non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento (avendo il omesso specifiche CP_2 deduzioni e allegazioni in proposito).
Correttamente, invece, il non non ne ha tenuto conto ai fini della progressione di carriera CP_1 dell'anno 2013.
Dal computo dell'anzianità di servizio va, invero, escluso il periodo lavorato nell'anno 2013. Ai sensi dell'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010: "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti." L'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, ha
Pag. 8 di 10 poi previsto che "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre
2013." Successivamente il Decreto interministeriale n. 3 del 14.1.2011 e il CCNL del COMPARTO
SCUOLA 13.3.2013 hanno consentito di recuperare, al fine della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi retributivi, gli anni dal 2010 al 2012, per cui resta escluso solo l'anno 2013.
Ad ogni modo, al ricorrente, in virtù dei principi di diritto suesposti, deve riconoscersi il diritto alla ricostruzione della carriera tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre ruolo ai fini giuridici ed economici, indicati in ricorso e riportati nel decreto di ricostruzione di carriera in base al servizio effettivo prestato, con condanna del a corrispondere le differenze retributive maturate per CP_1 effetto dell'anzianità.
A questo punto, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal
, il quale ha allegato che parte ricorrente può pretendere solo le differenze retributive maturate CP_1
a partire dall'anno 2017. Ed invero, l'istante, già nel ricorso introduttivo, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere retribuito secondo la posizione stipendiale 9-14 nel periodo intercorrente dal
01.02.2018 al 31.07.2018. L'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata.
In ordine al quantum, appare corretta, dacché immune da vizi, la quantificazione al riguardo effettuata in ricorso e sulla quale il non ha mosso alcuna specifica censura, di talché spetta al CP_1 ricorrente a titolo di differenze la somma complessiva di € 693,42.
Spetta, altresì, al ricorrente il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. n. 16036/2010).
Le spese di lite tra la parte ricorrente e il seguono la regola della soccombenza e si CP_1 liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) accertato il servizio prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dichiara il diritto del ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato indicati nel decreto di ricostruzione della carriera e, pertanto, condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente le CP_1 differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, e pari a complessivi € 693,42 (per il
Pag. 9 di 10 periodo dal 01.02.2018 al 31.07.2018), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
2) condanna altresì il al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 952,00, oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 03.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Viola
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