TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/07/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1428/2022 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Pecchia ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
nato il [...] in [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sabatino Fusco ed elettivamente domiciliato in Sirignano (Av) alla via Paolo Borsellino n. 15;
RESISTENTE
NONCHÈ
, nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._3
rappresentato dal curatore speciale avv. Nicoletta Grassi ( ), con studio C.F._4
associato in OL alla Via Carlo Poerio, 53, nominato con provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di OL del 16.06.2021 nel procedimento V.G. 769/2021
INTERVENTORE
1/5 Con il parere del P.M. reso il 29.04.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.04.2022 chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge , disponendo in CP_1
suo favore l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo del figlio minore CP_2
e ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento di € 200,00 per sé e di € 200,00 per il figlio. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 13.10.2001 e che dalla loro unione sono nati tre figli,
il 27.02.2002, il 19.06.2003 e il 5.12.2017, ha esposto che l'unione Per_1 Per_2 CP_2
coniugale è venuta meno per incompatibilità caratteriale, per la mancanza di una vera affectio coniugalis e per i comportamenti assunti dal resistente che l'avevano costretta a denunciarlo per maltrattamenti. Con riferimento alla posizione economica di entrambe le parti, la ricorrente ha esposto di essere casalinga, di percepire il reddito di cittadinanza e che il resistente è disoccupato e svolge lavori saltuari.
Con ordinanza presidenIAle del 2.11.2022 è stata assegnata la casa coniugale alla ricorrente e disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre a causa della scarsissima CP_2
presenza del resistente nel contesto genitoriale, con diritto di quest'ultimo, residente in
Germania, di poterlo vedere per almeno tre giorni consecutivi al mese;
un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 200,00 mensili in favore del figlio con spese extra assegno al 50% a carico di ciascun genitore. La richiesta di mantenimento in favore della ricorrente è stata, invece, respinta in assenza di elementi attestanti uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti.
Con memoria difensiva del 27.02.2023 si è costituito in giudizio aderendo alla CP_1
richiesta di separazione personale dalla coniuge. In punto di fatto il resistente ha dedotto di essere stato sempre premuroso e amorevole verso la famiglia, che il tentativo di riconciliarsi con la ricorrente non aveva sortito un buon esito e di essere stato obbligato a trasferirsi in Germania per le condizioni economiche precarie in cui si trovava. Il resistente ha, poi, rappresentato che la ricorrente convive stabilmente con il suo nuovo compagno e con il figlio minore ad CP_2
Avella dal mese di agosto 2021, evidenIAndo che le abitazioni site in Sirignano sono disabitate e prive di arredo. Il resistente ha, infine, evidenIAto che con decreto del 16.06.2021 il Tribunale
2/5 per minorenni di OL lo aveva sospeso, unitamente alla moglie, in maniera provvisoria ed urgente, dalla responsabilità genitoriale sul minore affidato alla IA AT . Persona_3
Con note del 9.1.2024 la ricorrente, invitata a dedurre in merito al provvedimento reso dal
Tribunale per i minorenni, ha prodotto il decreto reso il 06.12.2022 con il quale è stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul minore di entrambi i genitori Controparte_2
ed il contestuale affido alla IA AT . La parte ha, quindi, rinunciato alla Persona_3
richiesta di affido esclusivo del minore e alla richiesta di mantenimento insistendo per la declaratoria della separazione personale dei coniugi per colpa del resistente e per l'assegnazione della casa coniugale.
Disposta con ordinanza del 3.10.2024 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della curatrice speciale del minore, con memoria del 15.01.2025, Grassi Nicoletta, nella predetta qualità, si è costituita chiedendo al Tribunale di confermare il provvedimento emesso dal
Tribunale per i Minorenni di OL il 6.12.2022, successivamente corretto con decreto del
13.02.2023 e, quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sul minore e l'affidamento dello stesso alla IA AT . Controparte_2 Persona_3
All'udienza del 27.01.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e le parti sono state invitate a dedurre in merito al mantenimento del figlio.
Con distinte note scritte per l'udienza del 14.04.2025 le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti dichiarandosi disponibili al versamento della somma di € 125,00 ciascuno per il mantenimento del figlio.
Con comparsa conclusionale del 3.06.2025 il resistente ha reiterato le conclusioni rassegnate in atti mentre alcuna comparsa è stata depositata dalla ricorrente. Nessuna delle parti ha poi depositato memorie di replica.
Ciò premesso, vale rilevare che dall'esame degli atti è emerso che i genitori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale in ragione del complicato quadro familiare e della rilevata inadeguatezza per la crescita del figlio che è stato affidato alla IA AT (cfr. CP_2 Persona_3
provvedimento del Tribunale per i minorenni di OL del 6.12.2022 e del 13.02.2023). In particolare dall'esame del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di OL emerge che entrambi i genitori sono pregiudizievoli per il figlio minore poiché la ricorrente ha un passato di dipendenza ventennale dall'uso di eroina ed è in trattamento con il metadone, mentre il resistente risulta assumere sostanze stupefacenti e avere un carattere violento e connotato da
3/5 rabbia. Inoltre, nel provvedimento emerge anche che entrambi i genitori non hanno effettuato i percorsi prescritti dal Tribunale e che, secondo le relazioni inviate dai servizi sociali, gli stessi non mostrano alcun interesse verso il figlio.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiIAle è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto dalle risultanze processuali risulta comprovata una crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di ricostituire una comunione di intenti e di sentimenti tra le parti.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve, invece, essere rigettata per carenza di prova non avendo la parte reiterato nel corso del giudizio le richieste istruttorie.
Deve essere, altresì, rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale in quanto il figlio minore risulta affidato alla IA AT e in merito deve essere richiamato il provvedimento del Tribunale dei minorenni del 6.12.2022 come corretto il
13.2.2023.
Con riferimento all'assegno di mantenimento in favore del figlio minore deve essere, infine, confermato, in assenza di elementi contrari, l'importo di euro 200,00 già determinato a carico del resistente con l'ordinanza presidenIAle del 2.11.2022 e disposto a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere, a tale titolo, la somma di euro 150,00, oltre adeguamento ISTAT e fermo restando l'obbligo per le parti di contribuire a pagare ciascuno il 50% delle spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie dovute per il figlio.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra la ricorrente e il resistente tenuto conto dell'esito della lite, mentre quelle sostenute dalla curatrice sono poste a carico dei genitori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi sopra generalizzati;
- rigetta le domande di addebito e di assegnazione della casa coniugale formulate dalla ricorrente;
- conferma l'affidamento del minore alla IA AT;
Controparte_2 Persona_3
- pone a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio mediante la corresponsione a , entro il giorno cinque di CP_2 Persona_3
4/5 ogni mese, di un assegno mensile di € 150,00 con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
-pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
mediante la corresponsione a entro il giorno cinque di ogni CP_2 Persona_3
mese, di un assegno mensile di € 200,00 con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
-pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire a pagare ciascuno il 50% delle spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie dovute per il figlio;
- compensa interamente le spese di lite tra il ricorrente e la resistente;
-condanna e al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 Parte_1
curatrice, avv. Grassi, che si liquidano in complessivi euro 1.698,5 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge;
- dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.lsg. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
5/5