Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1088/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 22/05/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1088/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenio Costa,
- opponente -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_1 fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Virginia Maria Santoro, P.IVA_1
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
Sono presenti l'Avv. Mario Meo, in sostituzione dell'Avv. Eugenio Costa, nell'interesse di e l'Avv. Pina Rita Bruno, in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Elena Virginia Maria Santoro, nell'interesse della convenuta.
L'Avv. Mario Meo, insiste, preliminarmente, nell'ammissione dei mezzi di prova richiesti. L'Avv. Pina Rita Bruno si oppone e, in subordine, si riporta a sua volta alle richieste istruttorie già formulate in atti.
Le parti, dunque, precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali.
Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha interposto opposizione preventiva al precetto Parte_1 notificatogli il 20 settembre 2024 ad istanza di con il quale Controparte_1 gli è stato intimato il pagamento di € 14.363,40 in virtù del decreto ingiuntivo n.
4816/2014, emesso il 5 febbraio 2014 dal Tribunale di Milano, deducendo l'estinzione dell'altrui pretesa creditoria per decorso del termine decennale di prescrizione ordinaria, considerato che – in relazione alle difese svolte dall'opposta – il precedente atto di precetto notificatogli il 14 marzo 2016 non avrebbe l'efficacia interruttiva prescritta dall'art. 2943 c.c. in quanto: (a) non è stata provata la consegna della comunicazione ex art. 7, comma 4, legge 20 novembre 1982, n. 890; (b) la relativa notifica è stata effettuata presso un indirizzo diverso da quello di dimora, nelle mani di familiare non convivente;
(c) non vi è prova del ricevimento della comunicazione di avvenuta notifica.
La causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue. 2. – L'eccezione di estinzione del diritto per cui è stata minacciata l'espropriazione è infondata.
Premesso che in questa sede rilevano soltanto eventuali fatti estintivi maturati dopo la formazione del titolo giudiziale (d.i. non opposto n. 4816/2014 emesso il
5 febbraio 2014 dal Tribunale di Milano), la creditrice ha documentato – agli effetti di cui all'art. 2943 del codice civile – l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, costituito da un atto di precetto, notificato il 14 marzo 2016 e consegnato, per la precisione, a mani di padre dell'odierno Controparte_2
opponente.
2.1. – ha ricevuto materialmente l'atto e ha dichiarato al Controparte_2 soggetto incaricato del recapito del precetto di essere «addetto alla casa» e non anche di essere convivente con il figlio. Basta esaminare la copia della ricevuta di consegna (pagina 3 dell'allegato 3 della comparsa di costituzione e risposta) per rendersi conto del travisamento dei fatti e dell'inconsistenza della tesi difensiva dell'opponente, secondo cui il padre avrebbe detto di essere un familiare convivente.
La notifica deve perciò ritenersi perfezionata. L'art. 7, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, non richiede che la persona addetta alla casa conviva con il destinatario.
A nulla vale la produzione del certificato storico di residenza del 16 gennaio
2025, allegato alle memorie ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., giacché «In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure
l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica» (Cass. Civ., Sez. V, ord. 23 novembre 2018, n. 30393).
Resta fermo che, peraltro, laddove l'atto da notificare sia stato consegnato – come nella fattispecie – ad un familiare, la notifica si perfeziona comunque, a prescindere da un rapporto stabile di convivenza, essendo a tal fine sufficiente, a mente dello stesso art. 7, comma 2, cit., che la persona di famiglia conviva «anche temporaneamente».
In ogni caso, già la consegna ad una persona di famiglia trovata presso l'indirizzo del destinatario – e al riguardo, non ha detto Controparte_2 che il figlio fosse residente altrove (cfr. infra, § 2.3) – lascia presumere, a prescindere dalla convivenza, che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza di quest'ultimo (cfr. Cass. Civ., sez. I, ord. 28 aprile 2021, n. 11228). Del resto, «la convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare ed abbia preso in consegna tale atto, onde non è sufficiente neppure la mancata indicazione di «convivente» sull'avviso di ricevimento per desumere la nullità della notifica, restando ogni indagine circa l'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza e rilevando in via esclusiva la prova dell'insussistenza, neanche temporanea, della medesima convivenza tra familiare consegnatario della copia e destinatario della notifica, che quest'ultimo ha l'onere di fornire (Cass. 19 marzo 1993, n.3261; Cass. 10 marzo 1994, n. 2348)» (Cass. Civ., sez.
I, sent. 22 novembre 2006, n. 24852).
Tanto è più che sufficiente a rendere operativa la presunzione di conoscenza posta a fondamento dell'art. 1335 c.c. che si applica anche agli atti unilaterali, per espressa previsione di cui all'art. 1334 c.c., quali sono gli atti di messa in mora, tra cui le intimazioni di pagamento e, così, il precetto (cfr. artt. 1219 c.c. e 480, comma 1, c.p.c.).
Per cui, anche a voler considerare la distinta ipotesi secondo cui l'atto sarebbe stato consegnato a quale familiare (sia pur Controparte_2 temporaneamente) convivente, in ogni caso deve ritenersi che il precetto sia ritualmente pervenuto nella sfera di conoscibilità di D'altra Parte_1
parte, la presenza fisica di in quella abitazione e la Controparte_2
consegna del precetto al medesimo sono circostanze che possono essere contestate solo a mezzo di querela di falso (cfr. artt. 2700 c.c. e 221 ss. c.p.c.). La circostanza di cui al punto 3 del capitolato di prova della memoria di parte ricorrente del 24 gennaio 2025 è, per tali motivi, inammissibile, oltreché irrilevante ai fini della decisione.
2.2. – Il superiore profilo appare assorbente rispetto alla dedotta assenza della prova del ricevimento della comunicazione di avvenuta notifica (c.a.n.).
In ogni caso, la doglianza è comunque infondata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass. 10554/15, Cass. 12438/16)» (Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 12 luglio 2018, n. 18472). La ratio giustificativa della previsione legislativa riposa nella circostanza che «le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario» (Cass. Civ., sez. III, sent. 22 maggio 2015, n.
10554).
L'insegnamento richiamato trova conforto nell'argomento a contrario, posto che «il legislatore richiede espressamente l'avviso di ricevimento quando si tratti della notifica a mezzo posta dell'atto e non della comunicazione della notizia che la notificazione dell'atto è stata effettuata ad altra persona. […] In definitiva, la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario» (ibidem).
Dall'esame dell'avviso di consegna relativo all'atto di precetto notificato all'istante il 14 marzo 2016, si evince chiaramente l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
2.3. – Per quanto riguarda, infine, l'erroneità dell'indirizzo presso cui è stata la consegna, che secondo l'opponente non sarebbe coincidente con l'effettiva residenza all'epoca della notifica, si osserva che l'iscrizione di un soggetto nel registro anagrafico della popolazione residente e l'indicazione del relativo indirizzo costituiscono prova del fatto oggetto di certazione. Tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità, sia pur nell'ambito delle imposte dirette (ma la ratio decidendi si presta ad essere generalizzata), ha affermato che non può assumere rilevanza il trasferimento della residenza all'estero fino a quando non risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe (cfr. Cass. Civ., sez. VI-5, ord.
25 giugno 2018, n. 16634).
La ragione è chiara. Ogni soggetto è tenuto a dichiarare la propria residenza anche per consentire di essere raggiunto dai propri creditori (nel caso citato, lo
Stato), in virtù del principio generale di autoresponsabilità. Non è possibile sfuggire ai propri obblighi semplicemente (e banalmente) omettendo di comunicare il cambio di residenza per poi contestare la validità delle notifiche di cui si è destinatari.
Tra l'altro, nella fattispecie, l'atto risulta essere stato consegnato ad una persona di famiglia trovata presso l'indirizzo di residenza di Parte_1
ossia il padre di quest'ultimo, il quale ha ricevuto l'atto quale mero addetto alla casa, senza proferire alcunché circa l'eventuale diversa dimora abituale del figlio.
Della presenza del padre presso l'indirizzo in contestazione non è stata fornita altra e diversa giustificazione rispetto a quella risultante dagli atti. La ricezione del precetto e la dichiarazione del padre del ricorrente sono elementi indiziari gravi e precisi – oltreché concordanti con le risultanze anagrafiche – circa l'attualità della residenza (anche effettiva) del debitore presso l'immobile in Monforte San
Giorgio, via Costa Gullo n. 15. Il loro insieme costituisce, perciò, prova presuntiva, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. del collegamento fisico, in termini di residenza civilistica, tra il destinatario dell'intimazione ed il luogo presso cui è avvenuta la consegna.
Del resto, deve ritenersi che l'affidamento del creditore in ordine all'interruzione della prescrizione, per effetto di quanto formalmente risultante dall'anagrafe e dalla relata di notifica debba essere comunque tutelato. Per tale motivo l'art. 44, comma 1, c.c. stabilisce, perentoriamente, che «il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge».
Certamente è più meritevole di tutela la posizione di costui rispetto all'aspettativa di colui che – secondo la prospettazione difensiva – avrebbe mutato residenza senza comunicarlo al Comune, in chiara violazione dell'art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, commettendo un illecito sanzionato con la pena pecuniaria amministrativa dall'art. 11, comma 1, del medesimo testo normativo.
È ovvio che nessuno può trarre vantaggio da un illecito o dal proprio inadempimento rispetto all'obbligo di cui all'art. 2 appena richiamato. Fermo restando che il tempo trascorso dal cambio residenza – che sarebbe avvenuto addirittura nel 1999, ossia oltre 16 anni prima della notifica del precetto – non appare compatibile con l'effettivo mutamento della dimora abituale. A maggior ragione tenuto conto che «La presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva riguardo alla residenza di una persona fisica (luogo in cui essa ha la dimora abituale), basandosi sul particolare meccanismo approntato dal legislatore al fine di garantire che il dato reale continui a corrispondere a quello formale (artt. 43, 44 cod. civ. e 31 disp. att.; artt. 2 e 11 legge 24 dicembre 1954 n. 1228; art. 5, 11 e 13 d.P.R. 31 gennaio 1958 n.
136; d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), benché non abbia valo re assoluto ("iuris et de iure"), deve considerarsi munita di una particolare resistenza».
La prova del trasferimento di residenza, peraltro, è soggetta a precisi limiti di forma, la cui osservanza «è necessaria» anche per la giurisprudenza di legittimità, non potendo altrimenti essere opposto ai terzi di buona fede (Cass. Civ., sez. II, sent. 22 gennaio 2008, n. 1280). L'art. 31 disp. att. c.p.c. stabilisce che, infatti, «Il trasferimento della residenza di prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenze». Da ciò deriva l'inammissibilità delle circostanze di cui ai punti 1 e 2 del capitolato di prova orale articolato nell'interesse del ricorrente.
La prova orale non potrebbe comunque essere disposta in quanto le circostanze addotte, anche ove confermate, non sarebbero decisive ai fini della decisione.
Se l'opponente avesse allegato e chiesto di dimostrare per testimoni che si fosse trasferito poco prima rispetto alla data della notifica, sia del decreto ingiuntivo che del precetto, ovvero se lo stesso avesse allegato e documentato di aver effettivamente perso o ceduto ad altri (indicandone la causa) il godimento di quel bene, ossia di aver troncato la relazione di disponibilità con l'abitazione presso cui è stata eseguita la notifica del precetto (circostanza evidentemente incompatibile con la perduranza della residenza), allora la prospettazione dei fatti
– sebbene non giustificata sul piano giuridico – sarebbe stata comunque verosimile e positivamente apprezzabile anche ai fini dell'ammissione della prova orale diretta a contestare le superiori presunzioni. Ma siccome si è chiesto di dimostrare per testimoni un fatto che, da un lato, non appare verosimile (salvo che l'opponente non abbia dolosamente omesso di comunicare la variazione di residenza per poi eccepire – così come accaduto – la nullità delle notificazioni effettuate presso quella anagrafica;
ma in tal caso sarebbe ingiustificabile), e che, dall'altro, è evidentemente contraddetto, oltreché dalla certificazione anagrafica, da quanto affermato proprio dal padre dello stesso opponente nel momento in cui ha ricevuto, nel 2016, l'atto di precetto, non è necessario ammettere la testimonianza richiesta. Le dichiarazioni dei testimoni sarebbero comunque soggette al prudente apprezzamento del giudice (cfr. art. 116 c.p.c.) e nel bilanciamento con gli ulteriori elementi di prova acquisiti, si darebbe prevalenza a quelle di natura documentale, in quanto logicamente coerenti e non ragionevolmente contestate. Tra l'altro, al di là della previsione di cui all'art. 44, comma 1, c.c. e dei limiti in materia di prova dettati dall'art. 31 disp. att. c.c., non sarebbe in tutti i modi logicamente possibile dimostrare per testimoni che «a seguito del trasferimento a Messina del sig. l'immobile sito in Monforte San Parte_1
Giorgio (ME), vico Costa Gullo n. 15, è rimasto disabitato fino al 2017» se dall'avviso di ricevimento allegato al precetto – facente, sul punto, piena prova fino a querela di falso – risulta invece, per tabulas, esattamente l'opposto. A riprova, peraltro, della paradossalità delle allegazioni difensive, che certamente non possono essere cavalcate dall'opponente per sottrarsi al proprio obbligo.
È chiaro che, infine, non è stata mai posta in dubbio, invece, la buona fede della creditrice o della sua dante causa, né è stato chiesto di dimostrare che quest'ultima fosse in mala fede, ossia a conoscenza della residenza effettiva ove mai diversa da quella anagrafica.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00 (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1088/2024 R.G.A.C., rigetta l'opposizione e condanna
[...] al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali che Parte_1
liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti