Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 453/2022 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 618 del 24.2.2022
Oggetto: differenze retributive (per c.d. tempo tuta) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere
dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di lavoro / pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 453.2022 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Elisabetta Parte 1
Mariano e Cosimo Summa, domiciliatari
APPELLATO
contro
,in persona del dir. gen. p.t., rappresentata e difesa, Controparte 1
per procura in atti, dall'avv. Maria Cristina Basurto, domiciliataria;
APPELLATA
All'udienza del 14.3.20225 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
La sentenza indicata in epigrafe, per quel che qui rileva, che ha rigettato la domanda della dipendente di condanna del datore di lavoro al pagamento diParte_2
€ 6.328,08, a titolo di tempo di vestizione/svestizione, è stata appellata dalla soccombente, con ricorso del 27.7.22, lamentando l'erroneità del decisum.
quindici minuti prevede..." ritenendo ininfluente la considerazione della dipendente circa il fatto che tale accavallamento nulla aveva a che vedere con i tempi di vestizione/svestizione essendo previsto per il c.d. scambio di consegne. Ha, conclusivamente, suffragato la propria motivazione considerando che l'art 27 del CCNL del 21.5.2018 aveva previsto il c.d. tempo tuta all'interno del predetto accavallamento di turno.
I motivi di gravame si possono sintetizzare come segue: 1) il giudice non avrebbe considerato che "..l'obbligo di indossare la divisa in un settore quale è quello sanitario è un obbligo che trova la sua fonte nella stessa attività medico sanitaria..."; 2) le previsioni negoziali, antecedenti il CCNL del 201
8 - pacificamente non applicabile nel caso di specie trattandosi di credito per un periodo anteriore contemplavano la retribuzione, con il sistema dell'accavallamento di 15 minuti fra turno smontante e montante, del solo passaggio di consegne non certamente del c.d. tempo tuta;
quest'ultimo era da considerare "...operazione... vincolata nel senso che il lavoratore deve necessariamente eseguirla presso la sede aziendale, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario a svolgerla deve essere retribuito..."
L'appellante ha chiesto pertanto la totale riforma della sentenza con condanna dell' al pagamento di € 9492,12 e pagamento delle spese del doppio grado. ha chiesto il rigetto La Parte 3 tempestivamente costituitasi in giudizio, dell'appello per sua infondatezza, con il favore delle spese
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data pubblica lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Preliminarmente non può trovare ingresso nel presente procedimento la domanda di condanna al pagamento di € 9.492,12, così come formulata in atto d'appello, poiché in violazione del divieto di introduzione di nuove domande, giusta la previsione dell'art comma 2 cpc;
la parte nel pregresso grado ha chiesto la condanna di controparte ad 437,
un importo sensibilmente inferiore.
Ciò posto, si rileva che controversia, analoga alla presente, è già stata decisa da questa
Corte, nel senso dell'infondatezza del diritto azionato, con sentenza del
22.1.2021 Pt 4
Quanto al primo motivo di gravame esso è del tutto inconferente e con le ragioni espresse nella decisione e con la prospettazione dei fatti di causa.
Il giudice non ha motivato il rigetto ritenendo che non ci fosse la dimostrazione un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima ( e dopo) della timbratura del cartellino, ma ha illustrato “lo stato dell'arte" circa la tematica del c.d. tempo tuta tant'è che la stessa ricorrente ha dedotto (cfr capitolo di prova articolato in ricorso "..vero il cartellino da sempre viene timbrato presso l'apposito apparecchio prima di recarsi negli spogliatoi..") che il tempo occorrente alla vestizione viene effettuato all'interno del tempo di rilevazione della presenza;
tale circostanza non è mai stata contestata dall e deve ritenersi pacifica. Il tema controverso non è se l' abbia esercitato il potere di autodirezione ( non contestato e dunque ammesso) - considerando le attività di vestizione/svestizione come attinenti a comportamenti integrativi della obbligazione principale, e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, con conseguente remunerazione a fronte di un obbligo imposto da superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti la gestione di un pubblico servizio e la incolumità del personale quanto se l'attività di cui si discute sia stata o meno remunerata ed in cheaddetto
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termini. La e così il giudice, ritiene che ciò sia avvenuto con la previsione, all'interno dell'orario di lavoro, del riconoscimento, retribuito, del c.d. tempo di scambio di consegne (di 15 minuti) la dipendente è di contrario avviso, ritenendo che debba distinguersi, soprattutto nel silenzio dell'assetto negoziale, fra il c.d tempo tuta e lo scambio di consegne.
Come chiarito da Ord. Cass. 25.7.24 n. 20787 "..si è ritenuto che il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione, sicché va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica
....(Cass. 22 novembre 2017 n. 27779); non è dunque legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che in ipotesi lasci fuori dei tempi di lavoro...il tempo tuta o il tempo di passaggio di consegne ed è chiaro che i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta individuano due momenti autonomi della prestazione…………..la Corte d'appello non si è discostata...da tali principi in quanto essa non ha negato, ma ha anzi affermato le remunerazione di quei tempi....nel fare ciò ha considerato...quindici minuti complessivi e comprensivi sia dei tempi di vestizione svestizione, sia del cambio di consegne...ferma la distinzione concettuale tra i due tempi di lavoro, non può considerarsi in sé illegittima la loro regolazione unitaria in un unico tempo a forfait che li comprenda entrambi, anche perché si tratta di tempi tra loro contigui reciprocamente interferenti e misurabili solo in via di approssimazione che...è ragionevole possano essere ricomprese in un'unica misura onnicomprensiva, dovendosi evitare anche il rischio che, attraverso segmentazioni logiche si finiscano per moltiplicare i tempi di lavoro senza reale coerenza con la realtà fattuale.....neppure può dirsi che vi sia una contraddizione insanabile nella motivazione della Corte territoriale;
è vero che essa ha ritenuto dapprima che la vestizione/svestizione avvengono in ambito ospedaliero prima e dopo la prestazione lavorativa tipica e quindi prima e dopo anche il cambio di consegne da effettuare in reparto, ma ciò attiene all'ambito della distinzione formale tra i due tempi, mentre i quindici minuti attengono all'ambito dei tempi complessivamente necessari per l'una e l'altra operazione ed in tal senso – privo di
- contraddittorietà va inteso l'asse decisionale della Corte di merito;
quanto alla lettura in quel senso dei
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regolamenti....è indubbio che essa vada al di là del dato testuale;
va però rilevato che quel dato testuale
è anch'esso espressione di una valutazione a forfait e non precisa, in quanto una prevsione rigorosa avrebbe dovuto calcolare sia in uscita che in entrata....essendo il cambio di consegne evidentemente attività reciproca e sovrapposta di chi monta e chi smonta.....è proprio il fatto che le parti sociali abbiano inteso....esprimere in quella misura quanto necessario per quelle due operazioni preparatorie, tra loro contigue e routinarie, a far ritenere complessivamente logica l'operazione ermeneutica svolta dalla
Corte territoriale...."
Questa Corte condivide totalmente l'approdo cui è giunto il giudice di legittimità, sul quale ci si è soffermati, e che risulta perfettamente sovrapponibile all'odierna controversia.
Le spese di giudizio, considerato il recente e specifico precedente della Corte di
Cassazione, sono da compensare
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 27.7.2022 da
Parte 1 nei confronti dell' Parte 3 avverso la sentenza del 24.2.2022 n.
618 del Tribunale di Lecce così provvede: rigetta l'appello
Dichiara compensate le spese di questo grado
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 14.3.2025
Il Presidente
Gennaro LOMBARDI