Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 20/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 519/2022 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F. ) elettivamente a Parte_1 C.F._1
Sulmona (AQ), alla Piazza Venezuela n.14 presso lo studio dell'Avv.
Valentino Zurlo che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del Direttore pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Castel di Sangro alla Via Porta Napoli, 46, rappresentata e difesa come da procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Alessandra Buzzelli;
-CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio l' di Avezzano-L'Aquila-Sulmona dinanzi il CP_2
Tribunale di Sulmona per accertare la responsabilità extracontrattuale del
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convenuto per i danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data
30.5.2018 e per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti quantificati in € 16.324,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro.
A sostegno della citata azione l'attrice ha dedotto che:
- in data 30.05.2018, alle ore 11,00 circa, la sig.ra , mentre si Parte_1 apprestava ad entrare nella struttura che ospita il Distretto Sanitario di Base ubicato in Castelvecchio Subequo, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra a causa della pavimentazione sconnessa presente nell'area antistante all'ingresso;
- nell'immediatezza dell'evento veniva soccorsa dalle persone presenti e dal medico in servizio presso l'indicata struttura e, stante il forte dolore al polso destro, veniva accompagnata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Sulmona era dimessa con la seguente diagnosi: “frattura composta polso dx” con prognosi di giorni 30 s.c.;
- l'esame radiologico aveva accertato la “frattura metafisaria composta del radio dx” per la quale veniva applicato alla attrice un apparecchio gessato da rimuoversi dopo 30 giorni;
- alla visita ortopedica di controllo del 02.07.18, dopo la rimozione del gesso, alla sig.ra era prescritto un ciclo di magnetoterapia Parte_1
per il polso e la mano
- destra, avendo la medesima lamentato una “dolenza diffusa” e disposto un nuovo controllo a trenta giorni;
- alla ulteriore visita del 13.08.18 era accertata una riduzione della flessibilità del “ROM” e la permanenza di una “dolenzia diffusa del polso” da trattarsi farmacologicamente per circa dieci giorni;
- l'attrice si sottoponeva in data 29.07.20 a nuova visita ortopedica a seguito della quale, accertata una “artrosi post - traumatica polso destro in esiti di frattura”, era prescritta “fisiokinesiterapia di
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mobilizzazioni assistite di polso e mano a destra per una decina di sedute” con “controllo clinico a giudizio del al persistere dei Parte_2 sintomi dopo ciclo Fisiokinesiterapia”;
- nonostante la guarigione clinica, l'attrice presenta i seguenti postumi invalidanti: “dolorabilità ai movimenti attivi e passivi dell'arto superiore dx spesso con impotenza funzionale, parestesia, edema, deviazione della mano e difficoltà dei movimenti”
- il danno biologico può essere così determinato: invalidità permanente 7%, invalidità temporanea giorni 80, di cui 30 al 100%,
30 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%;
- il danno subito dall'attrice può essere valutato nel seguente modo: €
8.056,00 per invalidità permanente ed € 8.268,00 per invalidità temporanea, per un totale complessivo di € 16.324,00;
- il sinistro è imputabile all'esclusiva responsabilità dell' quale Pt_3
ente proprietario del luogo dove è avvenuto il sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. omettendo una corretta manutenzione dei luoghi;
- nonostante la rituale richiesta di ristoro l'ente dava risposta negativa.
Con comparsa del 17.12.2022 si costituiva in giudizio l' Controparte_3
la quale deduceva l'infondatezza della domanda attrice
[...] evidenziando non solo la mancanza di prova circa la dinamica dei fatti, ma comunque l'assenza di responsabilità dell'ente per la determinazione dei danni.
La causa veniva dunque istruita mediante l'acquisizione di documenti,
l'escussione di testi e l'espletamento di una consulenza tecnica medico- legale per l'accertamento dei danni subiti dall'attrice.
Assegnata la causa alla scrivente solo in data 20.11.2024, all'udienza del
28.1.2025 la causa veniva dunque trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
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Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del convenuto ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dall'attrice a seguito della caduta avvenuta in data 30.05.2018, alle ore 11,00 circa, la sig.ra , mentre si apprestava ad entrare nella Parte_1
struttura che ospita il Distretto Sanitario di Base ubicato in Castelvecchio
Subequo a causa della pavimentazione sconnessa.
Com'è noto, secondo l'orientamento della giurisprudenza progressivamente consolidato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla cosa ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (C., ord., 1765/2016, secondo cui, una volta accertata l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode, per sottrarsi alla responsabilità, provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato, che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo;
C. 10860/2012; C. 993/2009; C. 5741/2009).
A chi agisce per il ristoro dei danni, pertanto, basta la prova del nesso causale tra l'evento e la cosa oggetto di custodia, mentre il custode deve provare il caso fortuito.
In via generale la giurisprudenza sul tema ha ritenuto applicabile l'art. 2051
c.c. nell'ipotesi di danno causato da beni in custodia, precisando però alcuni principi specifici nell'ipotesi in cui il custode fosse una pubblica amministrazione.
Invero, nei suddetti precedenti si afferma: a) “la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa;
in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni
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e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22 aprile 2010; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19 giugno 2015); b) "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione
(nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n.
20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez. 3,
Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez. 3,
Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre
2011).
Altra parte della giurisprudenza, invece, ha ricondotto l'ipotesi dei danni riportati dagli utenti della rete stradale pubblica, a causa delle condizioni del manto stradale, all'ipotesi dell'art. 2043 c.c. dando rilievo all'elemento della "insidia o del trabocchetto". In queste ipotesi il danneggiato non deve provare tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. ed, in modo particolare, il comportamento colposo della P.A., per non aver tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia: l'utente deve soltanto dimostrare che l'evento di danno si è verificato a causa di una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal requisito oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell'imprevedibilità ( Cass. 9631/2018; Cass. 11250/2002; Cass.
16179/2001), mentre la concreta possibilità per l'utente danneggiato di
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percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. 12174/2016). In tal modo, possono essere addossati al custode pubblico solo i rischi di cui lo stesso è tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, mentre costituisce caso fortuito il fattore di pericolo imprevedibile ed inevitabile, creato occasionalmente da terzi, ove la P.A. dimostri di non averlo potuto tempestivamente eliminare, neppure in base ad un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione (Cass.
12449/2008) e costituiscono caso fortuito anche i danni riconducibili agli stessi utenti o ad una repentina non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (Cass. 20427/2008). In materia di responsabilità per danni da cose in custodia, la P.A. resta liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 19/04/2018, n. 9631).
Dunque, agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada ed il caso fortuito è configurabile in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo
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strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763.
Analogamente, Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).
In particolare, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. E
l'ente proprietario, non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e/o manutenzione della strada ma in maniera improvvisa atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode (cfr. Cass. civ. 25 luglio 2008 n. 20427).
Orbene, sulla base di tali principi può essere analizzata la fattispecie in esame.
Nel caso di specie, l'attrice, nell'introdurre il presente giudizio, ha rappresentato che, in data 30.5.2018, alle ore 11.00 circa, si recava presso la struttura che ospita il Distretto Sanitario di Base ubicato in Castelvecchio
Subequo quando “perdeva l'equilibrio e cadeva a terra” a causa della pavimentazione sconnessa presente nell'area di ingresso della predetta struttura.
Orbene, in primo luogo, occorre evidenziare non solo che già nell'atto introduttivo la descrizione della dinamica del fatto appariva lacunosa, ma anche che l'istruttoria espletata non ha consentito di affermare con certezza quale sia stata l'effettiva causa della caduta e se la presunta buca presente sulla pavimentazione fosse visibile ed evitabile.
Anzi, gli elementi raccolti appaiono contraddittori e confusi.
Invero, occorre fare le seguenti considerazioni:
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- nell'atto introduttivo parte attrice non indica la sussistenza di particolari condizioni metereologiche che potessero inficiare la visibilità della presunta insidia;
- nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice non indica in maniera precisa quale sarebbe stata l'insidia che l'avrebbe fatta cadere né la descrive in maniera compiuta riferendosi genericamente a “pavimentazione sconnessa” né descrive se la buca si trovasse al centro dell'ingresso o più spostata. E' chiaro che tale lacuna rende davvero difficile anche per l'amministrazione difendersi e dimostrare l'inesistenza di tale buca o avvallamento o la possibilità di evitarla con la normale diligenza;
- l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare l'effettiva dinamica del sinistro.
Invero, l'unico teste che ha visto effettivamente la sig.ra Parte_1
cadere è il quale conferma che la donna è caduta Testimone_1 all'esterno della porta di accesso al Distretto Sanitario di base per poi precisare: “Io ero seduto dentro al distretto in attesa del mio turno ed ho visto cadere la signora cadere. Preciso che io ero seduto di fronte Parte_1 alla porta in vetro di accesso al distretto, a circa 3/ metri di distanza dalla stessa e, dalla mia posizione ho visto cadere la predetta sig.ra che Parte_1 mi sono poi prodigato per aiutarla a rialzare da terra insieme ad un altro signore anch'egli presente nel distretto”.
Seppure il testimone conferma la caduta della donna prima di entrare nella struttura, afferma comunque di trovarsi a circa tre metri di distanza allorché la vedeva cadere e, dunque, può solo aver fatto una supposizione sulla presunta ragione che avrebbe portato alla caduta della donna (si evidenzia, inoltre, che nemmeno il teste descrive la buca, la sua dimensione e il suo posizionamento). Tes_1
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L'altra teste è intervenuta solo quando la Testimone_2
donna era già a terra quindi nulla può riferire sulla dinamica e la causa della caduta;
- manca la prova sia di quale sia stata l'effettiva insidia che avrebbe determinato la caduta sia se la stessa si trovasse in una posizione in cui non era evitabile e visibile. Infatti, se è vero che entrambi i testi presenti hanno confermato che mancavano, sulla pavimentazione all'ingresso della struttura, delle mattonelle nella pavimentazione, entrambi hanno ammesso che il dislivello che si era creato per mancanza della mattonella era comunque visibile (cfr. verbale
19.6.2023);
- le foto fornite non forniscono chiarimenti certi. Infatti, seppure i testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi, le foto comunque non sono datate quindi non si può sapere quando effettivamente siano state scattate, del resto la danneggiata non allertava nemmeno i vigili urbani o altre autorità al fine di accertare le condizioni della strada al momento del sinistro.
Anche superando tali questioni, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento anche sotto altro profilo.
Deve preliminarmente osservarsi che in alcuni casi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento che in realtà è provocato da una causa estranea alla cosa e che ben può essere lo stesso comportamento del danneggiato. In tali casi si verifica il cosiddetto fortuito incidentale che è idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, deve essere adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità.
Quanto più la cosa è priva di una intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più
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incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.
Un comportamento imprudente che arriva ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr. Cass. n. 993/09, n. 4279/08, n. 20317/05 e n. 2563/07 ma v. anche Cass. 24419/09).
Nel caso in esame non si comprende come attribuire alcuna responsabilità Contr dell'evento al custode della cosa, ossia all' convenuta.
Invero, come sopra esposto, dall'istruttoria espletata non è emerso quale fosse l'insidia sul percorso della donna, che tale presunta buca non fosse effettivamente visibile o che si trovasse in un punto in cui l'attrice avrebbe dovuto per forza transitare.
Sul punto la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che, la mancata osservanza da parte della danneggiata anche del minimale precetto di diligenza consistente nel guardare per terra, unitamente alle particolari circostanze di stato e luogo dell'evento, sono state ritenute circostanze idonee ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/02/2016) 22-03-2016, n. 5622).
Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2014, n. 25214, e
5 febbraio 2013, n. 2660). E' stato parimenti affermato, con le ordinanze 1 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la
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cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
3, Ord., (ud. 14/06/2022) 20-09-2022, n. 27445 sempre in un caso di caduta per un gradino).
Per detti motivi, deve escludersi la responsabilità del convenuto ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. posto che non vi è la prova del nesso eziologico tra cosa e evento e che, in ogni caso, risulta provato che l'evento è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore o, comunque, per un comportamento imprudente della danneggiata.
Va inoltre escluso che la fattispecie possa rientrare nell'ambito dell'art. 2043
c.c. condividendosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051
c.c., per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di "caso fortuito", ciò riverbera necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il "fortuito", dovuto per imprudenza dello stesso danneggiato e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sè, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p..” (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2020) 13-05-
2020, n. 8879).
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Ciò posto, va integralmente rigettata la domanda di parte attrice.
Le spese di lite e di CTU, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della che liquida Controparte_4 complessivamente in € 2.500 per compensi (scaglione sino a €
26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate), oltre iva, c.p.a.
e spese forfettarie come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di CTU Parte_1 liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Sulmona in data 20.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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