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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 702/2022 avente per oggetto “Bancari-Opposizione decreto ingiuntivo ”, discussa oralmente e decisa ex art. 281-sexies c.pc. all'udienza del 17.6.2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Pierluigi Masciullo, mandato in atti
ATTORE/OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Costantini e Giovan Battista Santangelo, mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
1 Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa riportandosi alle conclusioni riportate a verbale.
FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In diritto
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il
Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo. Se l'opposizione a decreto ingiuntivo presenta anche una domanda riconvenzionale, allora sarà soggetta all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
In fatto.
2 Il Tribunale di Lecce in data 02.12.2021, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2678/2021 con il quale veniva ingiunto ad : “di pagare, in solido, alla parte ricorrente per la causali di cui al ricorso, Parte_1 entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 7176,39; 2. Gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge».”
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il il quale chiedeva “a) in via Pt_1 preliminare, dichiarare improcedibile il giudizio monitorio n. 9194/2021 R.G. per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria;
b) sempre in via preliminare, dichiarare la società riva Controparte_2 di legittimazione attiva per le motivazioni su esposte;
c) dichiarare priva di efficacia la cessione del credito intervenuta fra la società e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto Controparte_2 Controparte_3 giuridico il decreto ingiuntivo n. 2678/2021 del 02.12.2021 emesso dal Tribunale di Lecce e notificato in data 11.12.2021; d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio contestando ogni dedotto nell'atto di Controparte_2 opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò detto occorre fare le considerazioni che seguono.
Sono da considerarsi circostanze pacifiche:
- L'opponente non contesta di aver sottoscritto un contratto di apertura di conto corrente 000105199850 presso la filiale di Casarano di in data 13.4.2018. CP_3
- Né ha contestato la lista movimenti allegata al fascicolo monitorio o il saldi risultante dall'estratto conto (si veda produzione fasc. monitorio).
Inoltre non ha provato l'adempimento, che per costante giurisprudenza rientrava tra i propri oneri probatori.
Nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, per costante orientamento giurisprudenziale, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento ... omissis …" (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 25 ottobre 2007 n. 22361).
Invero, ciò che l'opponente ha eccepito, oltre al mancato esperimento della mediazione obbligatoria (superata dal termine concesso in udienza dal Giudice) è stata la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione del credito. Tale ultima circostanza si è tuttavia rivelata con corrispondente al vero atteso che la cessione non solo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.12.2019, ma è stata anche comunicata con racc. A/R del 7.9.2021 direttamente al Sig. (come da raccomandata in atti). Pt_1
Parte opposta ha inoltre prodotto in allegato alla comparsa di costituzione l'atto di cessione e un estratto dei crediti ceduti autenticato dal Notaio CP_4
3 Tardiva è da considerarsi infine la richiesta di declaratoria di responsabilità contrattuale dell'Istituto di credito opposto per la violazione delle disposizioni di legge contenute negli artt. 1175 e 1176 Cod. Civ., nonché dell'art. 124 bis T.U.B., in quanto formulata per la prima volta con le note conclusionali.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale decidendo nella causa in oggetto;
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.2678/2021;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.700,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge.
Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Lecce, 17.6.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
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