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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/09/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3947/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 23.9.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 23.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 3947/2018
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Matteis, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Acerra (NA), alla Via Soriano n. 5, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Controparte_1 CP_2
Gaglione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco, alla Via G. Carducci n. 5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 23.9.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che conveniva in giudizio il (nel prosieguo Parte_1 Controparte_1
semplicemente , innanzi al Tribunale di Nola, onde ottenere il risarcimento dei danni dalla CP_1
stessa patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.12.2016, alle ore 17.10 circa, in Acerra
(NA), alla Via Del Pennino, allorché ella, in qualità di pedone, mentre era intenta ad attraversare la suddetta strada, rovinava al suolo a causa dello spostamento di un sanpietrino adiacente ad un tombino.
Per effetto della caduta, l'istante riportava lesioni ed era costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura “Villa dei Fiori” di Acerra, ove le veniva diagnosticata la “lussazione della falange intermedia del V raggio ridotta in maniera incrutenta con prognosi di giorni 7 s.c”.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda attorea, per tutte le ragioni esposte nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Istruita mediante escussione testimoniale e nomina di C.T.U. medico-legale, la causa all'odierna udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c., giunge alla decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice esperito il tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, come documentato in atti (si cfr. invito datato 08.5.2017, in all. n. 2 nella produzione di parte attrice).
Sempre in via preliminare, il Tribunale dichiara infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto. È noto che, secondo l'orientamento consolidato dei giudici di legittimità, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le
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richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11751 del 15.05.2013).
Ebbene, considerato che parte attrice procedeva ad una prospettazione dei fatti di causa e dell'oggetto della domanda tali da consentire al convenuto di replicare con diffuse ed argomentate controdeduzioni,
(così come è avvenuto), l'atto di citazione non può ritenersi affetto da quella assoluta incertezza (cfr. art. 164, co. 4, c.p.c.) in grado, essa sola, di determinarne la nullità, con conseguente rigetto della proposta eccezione.
Passando al merito della res controversa, in base alla prospettazione attorea, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c., pur avendo l'istante invocato anche il disposto dell'art. 2043 c.c.
Occorre a tal proposito segnalare che, almeno fino al 1997, l'indirizzo prevalente della Suprema Corte era nel senso di ritenere che l'art. 2051 c.c. contemplasse una presunzione di colpa tuttavia superabile con la prova del caso fortuito (id est dell'assenza di colpa), prova incombente, in coerenza con i principi di cui all'art. 2697 c.c., sul danneggiante – convenuto, in considerazione del fatto che sul custode, e quindi sul soggetto avente il governo o il controllo della res, incombe il dovere di adottare ogni cautela e misura atte ad evitare che i pericoli connessi alla cosa stessa si traducano in danni a terzi (si cfr. Cass., sez. I, 01.3.1995, n. 2301 e Cass., sez. III, 13.05.1997, n. 4196).
A partire, invece, dagli inizi del 1998, la giurisprudenza prevalente non esita - seguendo la dottrina maggioritaria, che in materia parla di rischi da custodia e non di colpa nella custodia - ad inscrivere la responsabilità in esame, non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa, ma nel novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra res e danno, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c., da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa stessa (si cfr. Cass., sez. III, 20.5.1998, n. 5031; Cass., sez. III, 12.5.1999, n. 4689; Cass., sez. III, 17.01.2001, n. 584 e Cass.,
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sez. III, n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003).
In altre parole, alla luce della richiamata evoluzione giurisprudenziale, nell'ipotesi regolata dall'art. 2051
c.c. viene delineata la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza sulle stesse, per i danni che tali cose arrechino ai terzi
(proprio in tema, si cfr. Cass. sent. n. 16422/2011).
La giurisprudenza ha così chiarito la portata oggettiva della responsabilità di cui qui si discute, giungendo alla conclusione per cui la norma in parola individua un criterio d'imputazione che prescinde da connotati di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cass., sez. III, 13.09.2018, n. 22288), operando il caso fortuito
(rappresentato da un fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità) quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (si cfr. Cass., 01.02.2018, n. 2477; Cass. n. 6340/88;
Cass. n. 4257/90; si cfr. anche Cass. n. 4070/98, che precisa come sull'attore gravi il solo onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa).
In questo senso, si cfr. la sentenza n. 19154/2012 della S.C., che ha sancito che: «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso» (si cfr. in argomento anche:
Cass., 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811. Da ultimo, in tema di caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva del custode, si cfr. Cass., sez. III, 29.5.2018, n. 13392).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, con la conseguenza per cui, in
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definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (si cfr.
Cass., 07.7.2010, n. 16029; Cass., 19.02.2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, poiché corollario della regola sancita dall'art. 2051 c.c. è quella dettata dall'art. 1227, comma 1, c.c.
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e all'esclusione di ogni responsabilità del custode (si cfr. Cass.,
24.02.2011, n. 4476; Cass., 19.02.2008, n. 4279 cit.).
In definitiva ed in sintesi, alla luce dei principi pretori appena richiamati, per potersi invocare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l'oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (ossia dovuto ad agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico, salva la valutazione del giudice se la cosa sia potenzialmente lesiva e, perciò, se l'evento verificatosi ne sia conseguenza normale. Posto, dunque, che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, una volta assolto a tale onere, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di controllo, avente impulso causale
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autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 6677/11, n.
8005/10), nonché dell'eventuale concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo.
Facendo applicazione dei principi appena richiamati, ritiene questo Giudice che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno lamentato dall'attrice, mentre nessun elemento di prova è stato offerto dal convenuto onde dimostrare che tale episodio abbia assunto il carattere del fortuito, né sono emersi profili di colpa addebitabili all'attrice, non avendo il convenuto provato che l'attrice abbia tenuto un CP_1
comportamento imprudente, che abbia potuto influire sul dinamismo causale del danno, al punto da interrompere il nesso eziologico tra la res ed il danno.
Invero, nel caso di specie non vi è dubbio sulla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa di proprietà del ed il conseguente evento dannoso occorso all'attrice. Infatti, alla stregua dell'istruttoria CP_1
svolta ed in particolare dall'esame delle dichiarazioni dei testi attorei presenti sui luoghi al momento del sinistro nonché dal certificato medico del Pronto Soccorso (laddove si riporta il riferimento a “caduta accidentale a causa di un tombino rialzato nei pressi della farmacia Pisani ad Acerra”, qualificazione del fatto non incompatibile con la dinamica descritta dall'attrice), emerge che mentre la in qualità di pedone Pt_1
attraversava Via Pisani, a causa dell'instabilità di un sanpietrino adiacente ad un tombino, cadeva e riportava un trauma alla mano sinistra.
Ebbene, giova osservare che le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente, nonché la dinamica del sinistro, così come esposti e descritti nell'atto di citazione, hanno trovato piena conferma nelle deposizioni rese dai due testimoni escussi, della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare in mancanza di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario.
Infatti, il primo teste di parte attrice, , escusso all'udienza del 27.4.2021, riferiva: “ricordo Testimone_1
che era inizio dicembre 2016, verso le 17:00-17:15, ed io mi trovavo a Via del Pennino in Acerra;
preciso che mi trovavo a piedi e vidi la sig.ra che camminava con un'amica: venivano dal lato sinistro al lato destro, sulle strisce Pt_1
pedonali, andando verso la farmacia Pisani, dunque attraversando la strada carrabile, nei pressi di un negozio di tendaggi
e della farmacia Pisani, e venivano verso la mia direzione. Io, infatti, ero fermo fumando una sigaretta, poiché doveva
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andare al supermercato MD lì vicino. Mentre attraversavano, la è caduta a causa dello spostamento di un Pt_1
sanpietrino, che faceva da cornice ad un tombino posto prima del marciapiede. Il sanpietrino si spostò sotto il peso della
in particolare dicendo che si spostò intendo dire che il sanpietrino ha traballato. La sede stradale sul posto era Pt_1
integra, non vi erano sanpietrini spostati e non si vedeva che quel sanpietrino era traballante. La a causa di ciò, Pt_1
cadde e andò a finire col lato sinistro a terra. Io mi avvicinai per aiutarla, non riuscii a prenderla prima che cadesse ma mi sono avvicinato dopo per farla alzare. Io e l'amica infatti la alzammo e lei urlava per dolori al braccio ed alla mano sinistra, non so dire se riuscisse a camminare perché la reggeva l'amica e io presi la mia auto, che era parcheggiata fuori all'MD, e la portai al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, insieme all'amica. L'aspettai una decina di minuti, poi è sopraggiunta anche la figlia e io lasciai il mio numero alla figlia ed all'amica e me ne andai”.
Anche il secondo teste di parte attrice, escussa alla medesima udienza, Testimone_2
dichiarava: “Io ero con l'attrice, era inizio di dicembre del 2016, verso le 17:00-17:30, e stavamo andando, a piedi, alla farmacia Pisani che si trovava sul lato destro di Via del Pennino. Noi stavano attraversando la strada, sulle strisce pedonali, la davanti a me ed io dietro, lei aveva appoggiato il piede sinistro su un sanpietrino che fa da cornice al Pt_1
tombino che si trova tra il marciapiede e la strada carrabile e cadde sul suo lato sinistro, perché il sanpietrino si mosse.
C'era un ragazzo vicino al negozio che vende tende che mi aiutò a soccorrerla, l'abbiamo alzata da terra insieme perché io da sola non ce la facevo e con l'auto del ragazzo la portammo in clinica. Il ragazzo non lo conoscevamo, lo conoscemmo in quell'occasione. Quindi lui ci accompagnò alla clinica Villa dei Fiori ad Acerra e aspettò, poi mi lasciò il recapito perché ci raggiunse la figlia della (…) Il ragazzo era a piedi e aveva l'auto parcheggiata nei paraggi”. Pt_1
Finanche i rilievi fotografici depositati da parte attrice (in all. alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) confermano la imprevedibilità ed inevitabilità dell'insidia rappresentata dal manto stradale instabile.
Dunque, appare evidente l'esclusiva responsabilità del convenuto per l'incidente occorso CP_1
all'attrice, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Esso, infatti, quale custode della strada ove è avvenuto il sinistro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché la cosa in custodia non arrechi pregiudizio ad alcuno ed è, pertanto, responsabile dei danni da questi cagionati per omessa vigilanza o manutenzione, salva la prova contraria del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e sempreché si fornisca da parte del danneggiato la prova del nesso causale fra cosa in custodia e danno subito, dimostrando che l'evento si
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è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (si cfr. Cass. 13.02.2002 n. 2075).
Alla luce di tale quadro probatorio, non avendo il convenuto fornito alcuna prova contraria, in termini di caso fortuito o di forza maggiore, come era suo preciso onere in virtù della presunzione di colpa di cui all'art. 2051 c.c., l'evento dannoso deve considerarsi direttamente ascrivibile ad una responsabilità del che ha colposamente omesso di adempiere agli obblighi di vigilanza e manutenzione CP_1
scaturenti dalla sua veste di custode della res, e che avrebbe imposto la sostituzione ovvero la adeguata riparazione o, quanto meno, il controllo della pavimentazione stradale.
Deve essere, pertanto, liquidato il danno biologico, alla luce delle lesioni desumibili non solo dalla documentazione allegata ma altresì dalla relazione del CTU dott. (si cfr. relazione Persona_1
peritale depositata in data 13.10.2022), cui questa giudicante ritiene di aderire per la completezza e correttezza degli accertamenti compiuti, la coerenza logica e l'adeguatezza scientifica delle valutazioni medico-legali espresse, nonché la congruenza delle stesse alla certificazione medica versata in atti dall'attrice.
In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere calcolato sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quale parametro nazionale per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona (Cassazione civile sez.
III, 25.02.2014, n. 4447; tra le ultime, si cfr. Cassazione civile sez. VI, 23.6.2022, n. 20292).
Pertanto, in conseguenza del sinistro, all'attualità ivi compreso il danno emergente, sulla scorta della
C.T.U. medico-legale depositata in data 13.10.2022, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (54 anni), i danni subiti dalla possono stimarsi nella misura che segue, già calcolata Pt_1
all'attualità: € 1.393,28 per 1 punto percentuale di danno biologico;
€ 603,75 per 7 giorni di ITP al 75%;
€ 862,50 per 15 giorni di ITP al 50%; € 431,25 per 15 giorni di ITP al 25%.
Il danno non patrimoniale da liquidarsi in favore dell'attrice, calcolato all'attualità, ammonta quindi complessivamente ad € 3.290,78.
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Le spese mediche vanno rimborsate nei limiti di quanto comprovato e, quindi, nell'importo di € 156,30, essendo esse state reputate congrue dal CTU (cfr. pag. 9 della relazione peritale), per un totale di danno risarcibile pari ad € 3.447,08.
Al suddetto importo, vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante, trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento della Suprema Corte, attribuendo sulla somma sopra quantificata gli interessi legali dall'1.01.2022 al saldo, individuata come data intermedia (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante: si cfr.no sentenze Cass. n. 25571/2011 e n. 3931/2010, nonché ord. Cass. n. 7267/2018, secondo cui: «In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato»).
Alla luce del noto arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non è invece possibile riconoscere il danno morale, estetico o alla vita di relazione come voce autonoma di danno giuridicamente risarcibile, separata e sganciata dal danno biologico. Essi vanno considerati, infatti, laddove in concreto configurabili, come componenti accessorie del danno biologico e da invalidità temporanea di cui può tenersi conto nella quantificazione degli stessi attraverso un aumento in termini percentuali del valore di base (aumento del valore di base che per l'appunto, nel caso di specie, è stato stimato nel 1%).
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Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate a suo carico ed in favore di come in dispositivo, in base al decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. Parte_1
55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, ai valori minimi, tenuto conto dell'effettivo valore, svolgimento del processo, del comportamento processuale delle parti, nonché degli esiti complessivi dell'istruttoria, con attribuzione all'avv. Antonio De Matteis dichiaratosi antistatario (si cfr. conclusioni atto di citazione).
Infine, le spese di C.T.U., liquidate come da decreti emessi in corso di causa, vanno poste per l'intero a definitivo carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 Controparte_1
in persona del pro tempore, al pagamento, in favore di per le causali di cui in CP_2 Parte_1
motivazione, dell'importo di € 3.447,08, oltre interessi legali dall'1.01.2022 e sino al soddisfo.
2. Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio in favore di che liquida in € 2.552,00 per compenso Parte_1
ed in € 135,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione, all'avv. Antonio De Matteis.
3. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero, a carico del
, in persona del Sindaco pro tempore. CP_1 CP_1
Così deciso in Nola, il 23.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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