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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
All'udienza del 30.9.2025 nelle cause civili RIUNITE di II grado iscritte ai nn. R.G. 422/2022 (portante) e 426/2022 (riunito) vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 CP_1 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 [...]
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , ,
[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21 [...]
, , , , CP_22 Controparte_23 CP_24 Controparte_25
, , , Controparte_26 Controparte_27 Controparte_28 [...]
, (deceduto), , , Pt_14 Parte_15 CP_29 Parte_16
Controparte_30
(avv. STARNA BARBARA e avv. DI GIACOMO SABINA)
Appellanti nel giudizio n. 422-22
e
Controparte_31 (avv.ti MARAZZA MARCO, DI PEIO FILIPPO, , DE FEO Controparte_32 DOMENICO, RICCI SANTE)
Appellata nel giudizio n. 422-22
Appellante e appellata incidentale nel giudizio n. 426-22
nonché
Parte_7 Parte_5 Parte_3 Parte_10
CP_13 Parte_9 Parte_13 CP_7
Controparte_3 Controparte_21 CP_24 Controparte_15
Parte_4 Controparte_23 Controparte_30 CP_22 [...]
Pt_11 CP_8 Parte_1 CP_5 Controparte_28 , , Parte_15 Controparte_33 Controparte_27 Parte_6 CP_26
,
[...] Parte_2 Parte_14 CP_12 Controparte_25
, CP_29 Parte_16 Controparte_14 Controparte_4 CP_9
,
[...] CP_1 Parte_8 Parte_12 CP_6
CP_18 Controparte_20 CP_19 Controparte_16
n.q. di erede di Controparte_17 Controparte_2 CP_34 Persona_1 (Avv. Barbara Starna e avv. Sabina Di Giacomo)
Appellati nel giudizio n. 426/22
nonchè
CP_35 CP_36 Pt_5 Parte_17 Parte_18 [...]
, Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Pt_23
[...] Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 [...]
Pt_28 Parte_29 CP_37 (Avv. Barbara Starna e avv. Sabina Di Giacomo)
Appellati/appellanti incidentali nel giudizio n. 426/22
nonchè
, , CP_38 Controparte_39 Controparte_40 CP_41
, , ,
[...] CP_42 CP_43 CP_44 CP_45
, , , ,
[...] CP_46 CP_47 CP_48 CP_49
, ,
[...] Controparte_50 Controparte_51
Appellati nel giudizio 426-22 /contumaci
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 352/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in funzione di Giudice del Lavoro in data 10.6.2021 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.12.2016 presso il Tribunale di Civitavecchia, Giudice del Lavoro, Parte_1 CP_38 Parte_2 CP_30
, , , ,
[...] Parte_16 Parte_4 Controparte_39 Controparte_40 Pt_30
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_41 CP_42
, ,
[...] Persona_1 Parte_8 CP_44 Parte_9 [...]
, Pt_10 CP_43 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , CP_1 Controparte_2 Parte_22 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_45 CP_8 [...]
, , CP_46 Controparte_33 CP_12 Parte_26 Parte_27 Parte_17 , , , ,
[...] Parte_24 CP_13 Controparte_14 CP_35 CP_37
, Controparte_52 CP_47 Controparte_15 Parte_21
, , Controparte_16 Parte_18 Parte_20 Controparte_53 Parte_19
, , , , , CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, Parte_25 Controparte_23 CP_24 CP_48 CP_49
, , , , , Controparte_25 Controparte_26 Controparte_50 Controparte_51 Controparte_27
, e Controparte_28 Parte_14 Parte_23 Parte_15 CP_29 hanno esposto di aver lavorato alle dipendenze della dal Controparte_54 13 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014 con mansioni di comandanti, piloti, assistenti di volo.
Hanno chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della modalità di calcolo della retribuzione spettante per ogni giorno di ferie (così come stabilita dalla contrattazione collettiva per ogni Sezione del personale navigante) nella parte in cui prevede, in ritenuta violazione dell'art. 141, comma 2 CE, nonché delle Direttive comunitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, che per la sua determinazione debbano essere considerati nella base di calcolo soltanto lo stipendio base e l'indennità di
[...] Garantita (IVMG) e non anche l'indennità di Volo Oraria Integrativa (IVO) prevista CP_55 dal ccnl Trasporto in vigore dal luglio 2014 e quantificata dai ricorrenti considerando la media del volato annuale e parametrata a 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie.
2.- Per l'effetto hanno invocato la condanna di al pagamento delle differenze retributive CP_54 risultanti dall'applicazione della richiesta modalità di calcolo ovvero nella misura risultante
“all'esito della CTU contabile o comunque delle somme ritenute di giustizia” (pag. 18 del ricorso).
3.- La società resistente, nel costituirsi in giudizio, premesso in via generale che le comunicazioni di messa in mora inviate alla non avevano efficacia interruttiva della prescrizione per CP_54 generica indicazione delle pretese, ha preliminarmente eccepito:
- la prescrizione annuale ex art. 2955 n. 2 c.c., trattandosi di rivendicazioni che i ricorrenti correlavano alla retribuzione mensile, di talché, trattandosi di richieste avanzate nel dicembre 2014 (almeno per talune posizioni), poteva essere valutata la fondatezza delle stesse solo per il mese di dicembre 2014;
- la mancanza di diffida per alcuni ricorrenti, con conseguente prescrizione maturata con riferimento al primo atto interruttivo (il ricorso giudiziale notificato il 26.6.2017);
- in subordine la prescrizione quinquennale.
4.- Ha sostenuto la conformità della contrattazione collettiva applicata ai dipendenti della resistente ai principi e alla normativa di matrice comunitaria.
5.- Ha sostenuto di aver applicato l'istituto della “perequazione ore volo” alla retribuzione del personale in ferie, assicurando non solo la normale retribuzione durante le ferie, ma qualsiasi decremento della stessa garantendo al personale un'equa distribuzione dell'attività di volo.
6.- Ha dedotto l'irrilevanza della sentenza della Corte di Giustizia 155/10 pronunciata in analoga fattispecie relativa al personale di volo della IS AI (c.d. sentenza Williams).
7.- ha rilevato che per espressa volontà delle parti l'indennità di volo oraria e le altre diarie ”non concorrono alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti” (articolo 29 CCL Cai e 23/26 del CCNL Trasporto).
8.- Ha sottolineato la notevole incidenza della IVMG - Indennità di volo minima garantita sulla retribuzione ordinaria.
9. Ha eccepito in diritto l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate in ricorso nella parte in cui era chiesto al giudice di accertare la illegittimità e contrarietà delle norme contrattuali Cai in materia di calcolo della retribuzione feriale rispetto alla normativa comunitaria, la quale ultima non fornisce indicazioni, né in merito alla retribuzione dei lavoratori in ferie, né in merito ai metodi di calcolo (limitandosi la stessa a stabilire che le ferie devono essere retribuite).
9.1- La valutazione del giudice doveva essere limitata a verificare che, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali nazionali, la retribuzione dei ricorrenti nel periodo feriale fosse “in linea di principio tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
9.2.- E comunque l'eventuale contrasto tra la normativa interna di uno Stato membro e la disciplina comunitaria non dava luogo all'invalidità o illegittimità delle norme interne.
10. - Ha rilevato che i ricorrenti, pur avendo invocato la sentenza della Corte di Giustizia 155/10, non avevano chiesto al giudice adìto una interpretazione delle norme contrattuali interne.
11. Ha dedotto l'inesistenza del principio di “onnicomprensività della retribuzione” (l'inclusione nella retribuzione di ogni compenso avente carattere di continuità obbligatorietà e determinatezza e non avente valore di regola generale nell'ordinamento).
12. Ha contestato, in subordine, la quantificazione delle pretese differenze retributive come indicate nei conteggi allegati al ricorso, fondati su parametri arbitrariamente individuati e privi di oggettivo riscontro.
13. Nelle note conclusionali parte ricorrente ha dedotto:
• che le richieste economiche fondate sulle buste paga di gennaio 2015 erano riferite alle retribuzioni maturate il mese di dicembre 2014, periodo in cui, come ammesso da parte resistente, i lavoratori erano ancora alle dipendenze della resistente (i trasferimenti a SAI sono divenuti effettivi dal 16 gennaio 2016);
• che la documentazione era idonea a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione per tutti i ricorrenti;
• che era infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2955 c.c. dovendo applicarsi nel caso di specie l'art. 937 cod. nav., secondo cui «I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto»;
• che l'IVO sarebbe un elemento strettamente connesso all'attività svolta dal personale navigante e direttamente correlato al tempo trascorso in volo;
• che il dedotto meccanismo di “perequazione” non dava luogo ad una retribuzione equa e sufficiente delle ferie, inducendo il lavoratore a lavorare di più per compensare quanto perso durante il periodo di ferie;
• che l'assenza del principio di onnicomprensività della retribuzione feriale non esclude che la contrattazione collettiva incontri un limite imprescindibile nella determinazione della retribuzione feriale, oltre che nelle norme comunitarie richiamate anche nell'art. 36 Cost.;
• che la Corte di Cassazione, con sent. n. 13425 del 17.5.2019, aveva applicato i principi elaborati dalla Corte di Giustizia in un caso analogo, relativo al computo nella retribuzione del periodo di ferie di una indennità correlata alle ore di navigazione per i lavoratori marittimi;
• che era corretto il criterio di calcolo dell'indennità formulato in atti.
14. La società resistente ha replicato, nelle proprie note conclusionali, che l'art. 937 cod. nav. era inapplicabile proprio in ragione della prosecuzione del rapporto di lavoro con SAI (tale norma si applicherebbe solo dal momento della cessazione del rapporto, mentre nel corso del rapporto rimarrebbero validi gli ordinari termini di prescrizione civilistici).
Contr 14.1 In aggiunta a quanto già dedotto, e dopo l'espletamento di una CTU contabile, la ha ulteriormente:
- chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc stante la pendenza in Cassazione di un giudizio ex art. 420-bis cpc per l'accertamento pregiudiziale dell'efficacia, validità ed interpretazione delle medesime clausole contrattuali in esame nel presente procedimento.
- eccepito la carenza di legittimazione passiva;
- chiesto al Tribunale di:
rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali, laddove sia al contempo prevista una quota di indennità fissa, legata alle stesse mansioni e riconosciuta ai lavoratori a titolo di retribuzione anche feriale”;
in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di validità degli artt. 7 della Direttiva 2003/88/CE e 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo se essi violino gli artt. 5 TUE, 152, 153 e 155 TFUE per il fatto che travalicano i limiti della competenza attribuita all'Unione europea in materia di condizioni di lavoro;
in ulteriore subordine, sollevare un incidente di costituzionalità degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e Per_2 altri c. IS AI plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41 Cost.
-dedotto che la domanda non andrebbe collocata nell'ambito di operatività dell'art. 36 Cost., poiché il concetto di retribuzione proporzionata e sufficiente andrebbe riferito al solo assetto retributivo di base, nell'ambito del quale non rientrerebbe l'IVO. Il concetto di retribuzione minima non troverebbe neanche un parametro nel diritto comunitario, tanto che la Corte di Giustizia avrebbe dichiarato la propria assenza di giurisdizione in materia di retribuzione. L'art. 7 della Direttiva 88/2003 agirebbe su un piano diverso, mirando invece a garantire l'irrinunciabilità delle ferie annuali retribuite per almeno 4 settimane.
- rilevato, posta l'indennità di volo come un unico istituto, che le parti sociali avrebbero considerato tale voce ai fini delle ferie, pur prevedendone l'inclusione solo di una parte (quella fissa). La loro scelta, pertanto, non sarebbe censurabile poiché terrebbe comunque conto dell'emolumento legato alle mansioni di volo. - rilevato che la CTU espletata era basata su una richiesta del tutto generica dei ricorrenti e, come tale, inammissibile. Inoltre, in relazione alle causali di assenza esaminate dal CTU, ha contestato che lo stesso abbia inserito anche il codice “SD” (Solidarietà Difensiva”) malgrado tale codice non fosse stato indicato dal Giudice.
15. I ricorrenti, oltre a riportarsi alle proprie difese e a dedurre la tardività ed infondatezza dell'eccezione di inscindibilità delle clausole del contratto collettivo, con riferimento ai criteri indicati nel quesito al CTU, hanno contestato il criterio del quesito formulato dal giudice, in particolare l'esclusione dal calcolo di un intero anno in assenza anche di una sola busta paga, l'esclusione dei giorni di riposo dalle cause di assenza computabili e la mancata sottrazione di altre cause di assenza, la parametrazione dell'indennità di volo su 365 giorni anche per il personale navigante che opera in regime di part time verticale.
15. Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, superando le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione e, nel merito, dichiarando la nullità delle censurate clausole contrattuali “nella parte in cui escludono l'Indennità di Volo Oraria Integrativa dal calcolo della retribuzione da corrispondersi ai lavoratori per il periodo di quattro settimane di ferie ogni anno di lavoro effettivo”, tuttavia riconoscendo le differenze retributive solo in favore di taluni ricorrenti (e in misura inferiore al richiesto) e rigettando in toto le domande di altri ( Parte_3
e ) per mancata allegazione di tutte le buste paga, necessarie Controparte_9 Controparte_17 all'accertamento peritale siccome demandato al CTU.
16. Con ricorso del 21.2.2022 hanno interposto appello avverso detta sentenza (R.G. 422/2022) i lavoratori indicati in epigrafe (non tutti gli originari ricorrenti), chiedendone la parziale riforma con accoglimento integrale delle originarie domande di condanna.
17. La censura dei lavoratori investe la pronuncia nella parte in cui esclude l'applicazione della direttiva comunitaria al periodo eccedente il periodo minimo previsto dalla normativa stessa, nonché nella parte in cui determina i parametri e criteri di calcolo della retribuzione dovuta per le ferie, nonché le modalità di inclusione e/o esclusione di alcune voci retributive, oltre che nella parte in cui le domande di condanna vengono escluse in toto o parzialmente.
18. La società appellata resiste al gravame chiedendone il rigetto ove non inammissibile per violazione dell'art. 434 cpc.
Contr 19. Avverso la stessa sentenza ha interposto separato appello la on ricorso del 22.2.2022 (R.G. 426/22), articolando undici motivi:
1) Pendenza in cassazione di un giudizio ex art. 420-bis cpc per l'accertamento pregiudiziale dell'efficacia, validità ed interpretazione dell'art. 10 del Ccnl trasporto.
Contr 2) Inammissibilità della domanda spiegata dai lavoratori nei confronti di carente di legittimazione passiva.
3) Erronea interpretazione dell'art. 937 cod. nav. e, in subordine, questione di legittimità costituzionale del predetto articolo per violazione dell'art. 3 Cost. - Intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.
4) Erronea interpretazione delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE (in particolare dell'art. 3 della 2000/79 e dell'art. 7 della 2003/88, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia n. 155/10 del 15.9.2011, e altri/IS AI plc) e della normativa interna (art. 4, d.lgs. Per_2 185/2005 e art. 10 d.lgs. n. 66/2003) e conseguente erronea dichiarazione di invalidità delle norme Contr della contrattazione collettiva applicata da n materia di calcolo della retribuzione feriale con riferimento al periodo minimo di quattro settimane di ferie per ogni anno di lavoro: il fatto considerato nella sentenza Williams e la regolamentazione interna delle ferie retribuite (stabilita nella dichiarazione di Intenti tra la IS AI ed i sindacati inglesi) erano del tutto diversi dalla situazione italiana;
la legislazione inglese non disponeva alcun rinvio alla contrattazione collettiva. La , compresa nella retribuzione feriale del personale navigante, aveva una Pt_31 incidenza significativa sullo stipendio tabellare, in misura quasi coincidente con quella dell'IVO, e ciò era stato specificamente considerato dalle parti sociali. Non era possibile ipotizzare il riconoscimento dell'IVO prescindendo dall'effettivo svolgimento della prestazione.
5) Questione pregiudiziale di interpretazione. Censura della sentenza del primo giudice laddove rigetta la questione affermando la sufficiente chiarezza delle pronunce della nell'indicare: CP_56
- che nella retribuzione delle ferie va compreso qualsiasi emolumento a prescindere dalla sua natura fissa o variabile, purchè funzionalmente collegato alle mansioni e allo status del lavoratore;
- che l'accertamento in concreto è demandato alla giudice nazionale dalla CGUE;
- che la questione era stata già affrontata dalla Corte di Giustizia nel caso Per_2
Violazione dell'art. 267 TFUE con conseguente violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79.
6) In subordine. Questione pregiudiziale di validità delle Direttive menzionate. Censura della sentenza del primo giudice laddove ritiene che siccome le direttive europee intervengono unicamente sulla definizione della retribuzione feriale, per gli Stati non derivano “vincoli a una retribuzione minima armonizzata”. Se esiste cioè una definizione europea di retribuzione feriale, esiste a monte una definizione europea di retribuzione, cosicchè le Direttive, lette come vorrebbe la sentenza Williams, postulerebbero una nozione armonizzata di retribuzione, travalicando i limiti delle loro competenze.
7) Violazione ed errata applicazione dell'art. 36, commi 1 e 3, Cost., e delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE (in particolare dell'art. 3 della 2000/79 e dell'art. 7 della 2003/88, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia n. 155/10 del 15.9.2011) e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. Dall'esame della normativa europea e nazionale non emerge che la retribuzione debba includere qualsivoglia pagamento a titolo di indennità che sia collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare.
8) Omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento da parte dei lavoratori dei periodi di ferie.
9) Omessa considerazione della natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive dichiarate nulle dal Tribunale.
10) Ancora in subordine. Illegittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali. Illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. IS AI plc, causa C- Per_2
155/10. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41 Cost. 11) In via di estremo subordine. Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine all'errato criterio di determinazione delle differenze retributive. Conseguente erronea ammissione della CTU.
19. Gli appellati (solo in parte rimasti contumaci) si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame, del quale hanno chiesto il rigetto.
Taluni di essi ( , , CP_35 Controparte_53 Parte_17 [...]
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , Parte_22 Parte_23 Parte_24 Pt_25
, , , ,
[...] Parte_26 Parte_32 Parte_28 Parte_29
) hanno altresì spiegato appello incidentale per la parziale riforma della sentenza, CP_37 sulla base degli stessi motivi fondanti l'appello principale nel procedimento R.G. n. 422/2022.
20. In data 9.1.2025 è stata disposta la riunione del giudizio n. 426/22 R.G. a quello rubricato al n. 422/22 trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza.
Contr Il prof. Avv. Luciani ha rinunciato al mandato conferito da er sopravvenuta incompatibilità, essendo stato eletto giudice della Corte costituzionale in data 13 febbraio 2025.
All'esito dell'udienza del 30.9.2025 la causa, previo espletamento di una nuova CTU contabile per il calcolo delle differenze retributive (affidata al dr. , stata decisa come da Persona_3 dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
21. Il Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha in primo luogo esaminato l'eccezione di carenza di Contr legittimazione passiva sollevata da ed ha ritenuto l'eccezione infondata, avendo la CP_54 conferito l'azienda ad comprensiva dei rapporti di lavoro dei ricorrenti a far Controparte_57 data dal 31.12.2014, ed avendo in quell'occasione previsto una clausola con la quale la cessionaria si era impegnata: “ad adempiere correttamente e tempestivamente alle passività e a eseguire correttamente e tempestivamente tutti i rapporti contrattuali (ed i relativi obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri) facenti parte del Ramo d'Azienda e, in ogni caso, a tenere la Conferente integralmente manlevata e indenne rispetto a qualsiasi onere, perdita, costo o altro danno derivante, in relazione a tali obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell'alienante dell'azienda per i debiti anteriori al trasferimento ovvero comunque la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla Conferente responsabilità o garanzie relative a passività ricomprese nel Ramo d'Azienda o comunque facenti capo a società controllate della Conferente le cui partecipazioni formino oggetto di conferimento alla Conferitaria”: la clausola non conteneva alcun elemento dal quale desumere la volontà dei lavoratori – per il tramite delle organizzazioni sindacali – di rinunciare al regime di solidarietà previsto per legge in caso di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.), presupponendo anzi il mantenimento dell'operatività di tale regime.
22. Quanto al termine di prescrizione applicabile, era infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla resistente ai sensi dell'art. 2955, n. 2, c.c., poiché incompatibile con la contestazione del diritto di credito operata dalla società, essendo consolidato l'orientamento della Co
secondo cui il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, con conseguente operatività dell'art. 2959 c.c., che prevede il rigetto dell'eccezione di prescrizione “se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è estinta” (Cass. 16 febbraio 2016, n. 2977). 22.1 Trovava invece applicazione l'art. 937 codice della navigazione, secondo il quale «i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto», la cui conformità ai dettami della carta costituzionale era stata affermata con sentenza n. 354 del 2006 in riferimento all'art. 3 Cost., sia riguardo alla mancata previsione della decorrenza del termine in corso di rapporto del personale di volo assistito da stabilità reale, sia alla previsione del termine biennale: conformità, secondo i giudici costituzionali, fondata sulla peculiarità del rapporto di lavoro del personale di volo, le cui prestazioni sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e di residenza del dipendente. La Corte Cost. aveva inoltre riconosciuto la specialità del regime prescrizionale nel rapporto di lavoro de quo ed affermato che
“in presenza di una autonoma ratio giustificatrice del regime differenziato di decorrenza della prescrizione, la posizione di soggezione del datore di lavoro rispetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il suo diritto di difesa.”.
22.2 Poiché pertanto, afferma il giudice di primo grado, il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della “cessazione o risoluzione del contratto” (o dello sbarco successivo a Contr tale evento), ed essendo pacifico che per tutti i ricorrenti il rapporto di lavoro instaurato con ra proseguito (ed ancora in essere nelle more del giudizio) alle dipendenze di Controparte_57 quale cessionaria d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., alcuna prescrizione poteva essere maturata, a prescindere dall'invio delle comunicazioni di messa in mora.
Contr 22.3 Né poteva condividersi la deduzione della secondo cui il rapporto con la cedente era cessato alla data del trasferimento d'azienda per effetto della cancellazione dei dipendenti dai turni Contr di volo dell'inserimento degli stessi nei turni SAI, circostanza che la società configura quale Contr
“sbarco” definitivo del personale di volo comportante la risoluzione di tutti rapporti con la cedente (unica interpretazione che non assoggetterebbe il creditore a vincoli perpetui), con conseguente estinzione, al momento della notifica del ricorso introduttivo nel 2017, dei crediti non diffidati: il Tribunale ha infatti ritenuto tale ricostruzione non in linea con la disciplina prevista dall'art. 2112 c.c., di derivazione anche euronitaria, circa la conservazione dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento d'azienda, applicabile al rapporto di lavoro dei naviganti in difetto di deroga da parte della normativa speciale, e circa l'obbligo solidale di cedente e cessionario per tutti i crediti del lavoratore al momento del trasferimento. Con l'inammissibile conseguenza, peraltro, di una diversa decorrenza del termine prescrizionale per il cedente (dal momento del trasferimento d'azienda) e per il cessionario (dalla effettiva cessazione del rapporto).
22.4 Né, infine, poteva farsi riferimento all'assenza di metus del lavoratore nei confronti del cedente successiva alla perdita, da parte di questo, della qualità di datore di lavoro, poiché, secondo la Corte Costituzionale n. 354/2006, non era il metus a giustificare la non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto del personale di volo, bensì la peculiarità del rapporto medesimo, che certamente non viene meno a seguito del trasferimento di azienda.
23. Nel merito, confrontando le clausole della contrattazione collettiva con le fonti sovranazionali in materia di retribuzione delle ferie, il Tribunale ha osservato che:
-le clausole del contratto contenute nel CCAL CAI applicato fino al 2014 e nel CCNL ASSAEREO applicato successivamente, censurate dai ricorrenti in relazione alla retribuzione dei periodi di ferie dei comandanti, piloti e degli assistenti di volo, prevedono che durante il periodo di ferie la Società corrisponda la normale retribuzione mensile, composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita;
- la Direttiva 88/2003 CE, all'art. 7 (inderogabile ex art. 17 stessa Direttiva), stabilisce che: a. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
b. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro;
- l'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005, di attuazione della Direttiva 2000/79/CE per lo specifico settore del personale di volo prevedeva che “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”;
- la Corte di Giustizia si era espressa sulla nozione di “ferie annuali retribuite” e sull'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione di personale di volo ( e altri
contro
IS AI plc, causa C-155/10, sentenza del 15.9.2011), in Per_2 particolare sulla questione pregiudiziale della proporzione tra retribuzione delle ferie e retribuzione ordinaria ai sensi del diritto dell'Unione, sul computo di eventuali emolumenti supplementari spettanti al lavoratore per contratto collettivo in ragione di particolari attività, su eventuali limitazioni dell'orario di lavoro concordate in sede contrattuale, affermando che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione;
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea;
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali;
e) il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto.
- pertanto, l'articolazione dell'Indennità di volo in due componenti, una fissa (IVMG, che dipende dalle ore di volo effettuabili) e una variabile (IVO che dipende dalle ore di volo effettuate), non consente automaticamente di ritenere soddisfatti i criteri enunciati dalla Corte di Giustizia includendo solo una delle due parti: l'indennità di volo giornaliera è invero, sì, variabile, ma intrinsecamente legata alle mansioni svolte dai ricorrenti nel senso evidenziato dalla Corte di Giustizia, e non è destinata a coprire spese occasionali o accessorie “che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”, essendo invece caratterizzata dal nesso funzionale con le mansioni al quale la Corte di Giustizia riconduce l'inclusione dell'emolumento nel calcolo della retribuzione per il periodo di ferie previsto dalle Direttive;
- se pure l'indennità di volo fosse da ritenere un “unicum”, a maggior ragione non troverebbe giustificazione l'esclusione solo di una sua parte dalla retribuzione delle ferie previste dalle Direttive, posto che (soprattutto) tale parte è intrinsecamente connessa allo svolgimento delle mansioni: la Corte di Giustizia ha imposto di considerare “qualsiasi incomodo” correlato allo svolgimento delle mansioni, a prescindere dal fatto che ne siano compresi altri, o che tale incomodo rappresenti un'articolazione di una voce più ampia;
- alla luce della chiara pronuncia della CGUE non sussistevano i presupposti per formulare la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia (se la disciplina comunitaria osti ad una normativa interna che consenta all'autonomia collettiva di prevedere per le medesime mansioni una indennità fissa ed una indennità variabile, e permetta di includere solo la prima nella retribuzione delle ferie);
- così come infondata era la questione pregiudiziale di validità degli artt. 7 della Direttiva 2003/88/CE e 3 della Direttiva 2000/79/CE sotto il profilo di una inammissibile introduzione di una
“nozione armonizzata di retribuzione”, imponendone l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali e realizzando una illegittima espansione della competenza europea in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri: invero, assicurare l'effettivo godimento del periodo di ferie da parte dei lavoratori negli Stati Membri rientra nella competenza e negli scopi dell'Unione Europea, con particolare riferimento ai lavoratori del settore dell'aviazione civile data la necessità di assicurare la loro sicurezza salute anche tenuto conto della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni in questione, ed in ragione delle caratteristiche del mercato in tale settore.
- era poi irrilevante il meccanismo di perequazione ore di volo (secondo cui nel mese nel quale il navigante ha fruito delle ferie gli sono assegnate – nei giorni in cui non è in ferie - delle ore di volo che renderebbero ininfluente l'assenza ai fini della media di volo mensile), poiché esso non esclude che i giorni di ferie fruiti siano comunque retribuiti in misura inferiore ai parametri indicati dalla Corte di Giustizia;
- era irrilevante, nell'implementazione del diritto dell'Unione, l'esistenza o meno di un principio di
“onnicomprensività della retribuzione” dal momento che la Corte di Giustizia non dice cosa deve essere compreso nella base retributiva, ma afferma che la pienezza della fruizione del diritto passa dalla corresponsione di una retribuzione paragonabile a quella che il lavoratore percepisce quando lavora;
- tali principi erano stati affermati dalla Cassazione nelle sentenze n. 13425 e n. 13427 del 7.3.2019 in tema di una particolare indennità del personale marittimo diretta a compensare i disagi connessi alla navigazione dello Stretto di SI (non di lungo corso), che il CCNL escludeva dalla base di calcolo per la determinazione della retribuzione degli istituti indiretti;
- i criteri che ricostruiscono la nozione europea di retribuzione dovuta nel periodo di ferie non erano tuttavia applicabili ai periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto ai quali continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nei limiti imposti dalla legge e nel rispetto dell'art. 36 cost. (possibilità, per il personale di volo, avvalorata anche dall'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 nella parte in cui prevede che “il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o (cioè in assenza di norme imperative applicabili) dai contratti collettivi di lavoro applicati”): l'art. 36 della Costituzione prevede, cioè, che la retribuzione minima sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e che sia sufficiente ad una vita dignitosa, ma non obbliga a considerare in essa tutte le voci previste dal contratto collettivo, come l'IVO, a prescindere dalla loro consistenza (occorrendo a tal fine tener conto di parametri ulteriori ed oggettivi quali il costo della vita, la retribuzione per lavori analoghi);
- dunque le Direttive della Corte di Giustizia riguardano solo le ferie (nel periodo minimo di 4 settimane) e non offrono parametri per valutare la proporzionalità e sufficienza della retribuzione minima ai sensi dell'art. 36 Cost., la cui individuazione è rimessa alla scelta di ciascuno Stato Membro (di tal chè, se i contratti collettivi in esame avessero incluso l'IVO nella retribuzione delle prime quattro settimane di ferie ma l'avessero esclusa per i successivi, mantenendo la retribuzione di base, non avrebbero violato alcuna norma imperativa, tantomeno di rango costituzionale);
- su tale ulteriore aspetto l'allegazione non era sufficientemente specifica, né erano emersi nel giudizio elementi o parametri che portassero a ritenere che la retribuzione di base, unita all'indennità di volo minima garantita IVMG, fossero quantificati in maniera irrisoria, tanto da non assicurare al lavoratore e la sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
- perciò le clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto tra i ricorrenti e CAI, nell'escludere l'IVO dalla retribuzione del periodo di ferie di quattro settimane, non sono risultate conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, ma non per questo anche violative dell'art. 36 cost., nemmeno risultando presente nel nostro ordinamento un principio generalizzato di onnicomprensività della retribuzione, che opera solamente in settori specifici, ove espressamente previsto dalla legge (es. dirigenza pubblica, ex art. 24 c.3 d.lgs. n. 165/2001) o dai contratti collettivi.
Posti questi principi, il Tribunale ha quantificato le differenze retributive dovute nei giorni di ferie fruite dai ricorrenti indicati in dispositivo (per un massimo di 28 giorni di ferie per ogni anno di lavoro effettivo), escludendole in toto per i lavoratori mancanti di tutte le buste paga.
24. Per ragioni di ordine logico va esaminato in via prioritaria l'appello proposto dalla
[...] (pur osservando fin d'ora che l'appello proposto dai lavoratori non è inammissibile ex art. CP_54 434 c.p.c., risultando ivi ampiamente richiamate le statuizioni oggetto di cesura e articolate le modifiche proposte nonché le circostanze determinanti i vizi lamentati).
25. Riguardo all'appello CAI va in primo luogo dato atto che con sentenza n. 20216/22 del 23.6.2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza n. 175/21 del Tribunale di Civitavecchia ex art. 420 bis cpc, che aveva dichiarato la nullità delle clausole collettive contenute nel ccnl Trasporto Aereo che escludevano l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale navigante, e la loro sostituzione di diritto con le norme imperative che impongono la retribuzione nei giorni di ferie tenendo conto anche della indennità di volo integrativa: con ciò deve ritenersi superata la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 295 cpc, la cui reiezione da parte del primo giudice è oggetto del primo motivo di appello.
26. Con il secondo motivo di appello la società lamenta la mancata considerazione che la CP_57 con la cessione del ramo d'azienda del 22.12.2014, si era accollata le obbligazioni di CAI sorte anteriormente al contratto di cessione;
i creditori (lavoratori) avevano partecipato, per il tramite delle organizzazioni sindacali, al conferimento d'azienda ex art. 47 comma 4 bis L. 428/90 e al Contr contratto di cessione, condividendone il contenuto, così liberando il debitore originario e perfezionando la fattispecie dell'accollo liberatorio di cui all'art. 1273 comma 2 c.c..
Questa Corte ritiene che, se pure l'eccezione di carenza di legittimazione passiva non sia stata Contr sollevata dalla in primo grado, e se pure la Corte concorda con la società appellante nel configurare tale eccezione come una mera difesa (e non come un'eccezione in senso stretto), in quanto tale passibile di essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SSUU n. 2951/2016, Cass. n. 12729/2016), l'eccezione è nel merito infondata.
Si legge nel contratto di “Conferimento del ramo d'azienda” del 22.12.2014 che vengono trasferiti a SAI anche i debiti relativi al personale e, sotto la voce rapporti contrattuali, che trasmigrano i
“rapporti di lavoro subordinato in essere tra la conferente e i dipendenti trasferiti, con i relativi crediti, debiti, passività e obbligazioni….”. La censura mossa dall'appellante fa leva sul disposto dell'art. 1273 comma 2 c.c., che disciplina l'istituto dell'accollo liberatorio. Il rilievo non può condividersi, posto che l'accollo liberatorio presuppone che il debitore originario (qui CAI) sia liberato dall'obbligazione “se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”, mentre nella fattispecie non risulta alcuna partecipazione/adesione dei lavoratori al suddetto contratto stipulato tra e né CP_54 CP_57 la procedura dell'art. 47, comma 4 bis, che coinvolge i lavoratori per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, comporta alcuna possibilità delle OOSS di intervenire sulle modalità di cessione dell'azienda (avendo tale procedura funzione essenzialmente informativa dei lavoratori circa i motivi del trasferimento, le conseguenze giuridiche economiche e sociali per i lavoratori ed eventuali misure predisposte nei loro confronti), tanto meno sul versante liberatorio delle precedenti obbligazioni di lavoro contratte dal cedente. La procedura è, peraltro, intervenuta il 16.12.2014, cioè prima del contratto di cessione che ha disciplinato i rapporti obbligatori tra le parti, senza che risulti se ed in quali termini la stessa abbia condizionato le sorti delle obbligazioni di poi regolate nel contratto. Né vi sono elementi per escludere l'operatività della regola della solidarietà passiva di cedente e cessionario ex art. 2112 c.c., per cui il lavoratore (creditore) conserva tutti i diritti in essere all'atto del trasferimento e dunque non perde (ma rafforza con il vincolo solidale) il diritto di azionare le proprie pretese nei confronti del debitore originario, che pertanto, sul terreno processuale, mantiene la legittimazione dal lato passivo.
Contr 27. Con il terzo motivo la nell'ottica dell'applicabilità della prescrizione ordinaria decorrente in corso di rapporto, censura l'applicazione al caso in esame del regime prescrizionale speciale di cui all'art. 937 del codice della navigazione (“i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”), deducendone la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. e chiedendo che questa Corte sollevi la relativa questione sul rilievo del differente, e più vantaggioso, trattamento riservato ai lavoratori del settore aereo (per cui il termine di prescrizione inizia a decorrere a rapporto cessato) rispetto ai dipendenti Contr di imprese in grado, al pari di di garantire la stabilità reale del posto di lavoro, ma per i quali la prescrizione decorre in costanza di rapporto e vale la regola di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui il dies a quo del termine prescrizionale coincide con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
con la paradossale conseguenza, laddove - come in questo caso - sia dedotto un trasferimento d'azienda, che il termine inizi a decorrere solo alla fine del rapporto di lavoro con il cessionario, in tesi coincidente con la “fine carriera” del dipendente trasferito;
senza – oltretutto – considerare che oggigiorno non sono ravvisabili in capo al personale navigante, rispetto agli altri lavoratori, quelle più gravi difficoltà di far valere le proprie ragioni durante lo svolgimento del rapporto (che consentivano di posporre la decorrenza della prescrizione alla cessazione dello stesso), stante il progresso informatico intervenuto nel campo delle comunicazioni ed essendo oggi il lavoro aeronautico caratterizzato dalla brevità dei voli e dal frequente rientro nello scalo di arruolamento per il recupero delle energie, con conseguente possibilità per il lavoratore di investire il tempo di recupero anche nel consulto con un legale per assumere ponderate determinazioni sull'invio di atti interruttivi.
La censura non ha pregio.
Premesso che analoga questione (in tema di navigazione marittima) era stata rigettata dai giudici costituzionali con sentenza n. 354 del 2006, che avevano ritenuto ragionevole l'imprescrittibilità in corso di rapporto nonostante lo stesso fosse assistito da stabilità reale, e ciò in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa (che si svolge lontano dal foro competente), sulla specifica questione riguardante il personale di volo è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2023 del 23.5.2023, depositata il 13/07/2023 e pubblicata in G.U. 19/07/2023 n. 29, nel Contr procedimento vertente tra dipendenti del personale aereo e la che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 937, primo comma, Codice della navigazione, affermando quanto segue:
1.– Con ordinanza del 17 maggio 2022 (reg. ord. n. 138 del 2022) il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 937, primo comma, cod. nav., laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, per irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo è assistito da stabilità reale.
2.– Giova premettere che, con la sentenza n. 63 del 1966, questa Corte aveva stabilito il principio fondamentale che la prescrizione dei soli crediti retributivi di cui agli artt. 2948, numeri 4) e 5), 2955, numero 2), e 2956, numero 1), cod. civ. decorresse per tutti i rapporti di lavoro privato dalla fine del rapporto, in quanto la mancata rivendicazione di un diritto retributivo avrebbe comportato una implicita rinuncia, in violazione dell'art. 36 Cost. 3.– Successivamente all'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, con la sentenza n. 174 del 1972 questa Corte aveva precisato che, per i rapporti cui si applicava la reintegrazione prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi conservasse la sua normale decorrenza anche durante il rapporto di lavoro. Tale sentenza aveva, così, limitato il principio fissato dalla sentenza n. 63 del 1966 in considerazione della sopravvenuta insussistenza del metus del licenziamento potendo il lavoratore fare ormai affidamento sulla tutela reale prevista dallo statuto dei lavoratori, che, di fatto, equiparava la tutela per il licenziamento illegittimo del lavoratore privato a quella prevista per i pubblici dipendenti. 4.– I ricorrenti nel giudizio a quo, costituiti nel presente giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità della questione perché già decisa con sentenza n. 354 del 2006. I ricorrenti nel giudizio principale hanno anche eccepito il difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che ormai anche nel rapporto di lavoro ordinario la prescrizione decorre dalla fine del rapporto. Infatti, a seguito della legge n. 92 del 2012, con l'attenuazione delle tutele in caso di licenziamento, rivivrebbe il decisum della sentenza n. 63 del 1966, secondo la quale la prescrizione dei crediti retributivi decorreva dalla fine del rapporto, e non più in corso di rapporto come aveva previsto la sentenza n. 174 del 1972. In questo senso ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 26246 del 2022, che ha rilevato il venir meno, ad opera della legge n. 92 del 2012, dell'obbligatoria e piena reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo e ha dunque affermato la conseguente decorrenza della prescrizione di tutti i crediti retributivi dei lavoratori comuni dalla cessazione del rapporto di lavoro, non più assistito da quella tutela reale che la citata sentenza n. 174 del 1972 aveva individuato come giustificazione della decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto. Quali ulteriori eccezioni di inammissibilità, i ricorrenti hanno dedotto l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in relazione alla disciplina dei riposi e delle ferie del personale di volo;
inoltre, la mancata considerazione della nuova disciplina normativa dei licenziamenti derivanti dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, oltre a determinare l'irrilevanza, comporterebbe anche l'inammissibilità della questione per erroneità del presupposto interpretativo costituito dalla persistenza delle diverse tutele, reale e meramente risarcitoria, a fronte di un licenziamento illegittimo.
5.– Le eccezioni di inammissibilità non sono fondate;
quanto alla prima, va detto che la riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate non ne comporta l'inammissibilità (ex plurimis, sentenza n. 160 del 2019; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162, n. 138 e n. 91 del 2017, n. 290 del 2016). Quanto alla rilevanza, il giudice a quo ha adeguatamente argomentato sulla necessità di fare applicazione della norma denunciata, stante che comunque una parte del rapporto di lavoro è certamente precedente la legge n. 92 del 2012. Attengono poi al merito, in quanto, nella prospettazione del giudice a quo, incidenti sull'irragionevolezza della norma censurata, le considerazioni relative all'attuale disciplina normativa dei licenziamenti e al regime giuridico dei riposi e delle ferie del personale di volo.
6.– La questione non è fondata.
7.– L'art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno «dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro». Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni.
8.– La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966.
……..
…….. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori. Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. 11.– La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di , secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di CP_54 trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”.
In applicazione dei condivisibili e reiterati principi (in tema di specialità del rapporto di lavoro) espressi dalla Corte Costituzionale, ed essendo proseguito il rapporto di lavoro di tutti i ricorrenti, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze della cessionaria non può che convenirsi con il Controparte_57 primo giudice in merito al mancato decorso del termine prescrizionale (breve) previsto dalla normativa speciale applicabile, restando perciò superata, dal punto di vista sostanziale, ogni questione relativa alla validità ed esistenza di atti interruttivi, e sotto il profilo processuale, la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 937 c.n. avanzata dall'appellante.
Contr 28. Con il quarto motivo la affronta il merito della interpretazione delle norme contrattuali sulla determinazione dell'elemento retributivo de quo, con particolare riferimento all'applicabilità dei principi della sentenza della CGUE sulla “IS AI”.
La vicenda è stata già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 4032/2021 del 15/11/2021, che si condivide e che merita di essere richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. (altre sentenze di questa Corte si sono successivamente pronunciate nello stesso senso, tra le ultime Sez. III n. 2499/2025): anche il quel caso il ricorrente aveva “…..lamentato l'illegittimità della previsione contrattuale in forza della quale durante il periodo di ferie la società corrisponde al personale navigante tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita (ossia le “voci fisse”), senza dunque includere, in violazione del disposto dell'art. 141, n. 2, CE e in contrasto con quanto
“espressamente sancito a livello comunitario in occasione di una causa promossa da alcuni piloti nei confronti della IS AI (causa C-155/10)”, n. 3465/2017, tutti i compensi supplementari comunque percepiti in costanza di rapporto, ossia le “voci variabili che costituiscono la retribuzione mensile del personale navigante e direttamente connesse all'attività di volo, imprescindibile nella particolare prestazione di lavoro offerta dal personale navigante” (e, in particolare, l'indennità di volo oraria, cd. IVO), che lo stesso ricorrente ha nella specie quantificato considerando la media del volato relativo ai 5 mesi immediatamente precedenti al periodo di ferie fruite.
Al riguardo deve evidenziarsi che la S.C., con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 (nonché con successive pronunce di senso conforme, tra cui l'ordinanza n. 22401 del 15.10.2020), chiamata a verificare la validità di un accordo aziendale in forza del quale la “indennità di navigazione Stretto di SI” non poteva essere considerata quale componente della retribuzione ad alcun effetto (con conseguente esclusione dalla base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale), ha di recente affermato il principio secondo il quale, “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore”.
Queste, in sintesi, le ragioni poste a fondamento della decisione testé richiamata: - il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, Cost.; art. 2109, comma 2, c.c.; art. 10 d.lgs. n. 66/2003) sia in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE; art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati);
- il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_4 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata);
- più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- CP_59
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24);
- per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_5
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali
[...] retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58); CP_59
- l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60); Persona_6 Persona_7
- maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione Per_2 delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione;
- in tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare: che, «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); che pertanto Per_2 «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); che, all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25); che vanno parimenti mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28);
- il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30); - alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti AI in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e altri cit,) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C-385/17);
- questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata); - in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere dunque interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione;
- è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_2 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Orbene, alla luce di tali cogenti principi di diritto – di recente recepiti anche dalla prima giurisprudenza di merito che si è espressa sul punto (si vedano per tutte: Trib. Milano, sentenza n. 1703/2018 in causa n. 5682/2017 RG, in relazione alle voci “incentivo per attività di scorta” e
“incentivo per attività di riserva” spettanti ai capitreno ai sensi del contratto aziendale;
Trib. Milano, sentenza n. 971 del 15.4.2019 in causa n. 5681/2017 RG, in relazione alle voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” spettanti ai macchinisti) – risulta agevole affermare che l'omesso inserimento, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondere a un comandante di aeromobile durante il periodo di ferie, dell'indennità di volo oraria dallo stesso percepita durante l'espletamento della propria ordinaria prestazione lavorativa si pone in contrasto con la citata nozione europea di “retribuzione”, essendo l'attività di volo intrinsecamente connessa all'espletamento delle mansioni di comandante di aeromobile ed essendo l'indennità di volo oraria corrisposta proprio in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa. Si tratta, pertanto, di voci retributive assimilabili a quelle “integrazioni collegate … alle qualifiche professionali” che la Corte di Giustizia impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
A ciò si aggiunga, sotto altro profilo, che è incontroverso tra le parti (avendolo parte ricorrente sostenuto senza che parte convenuta lo smentisse) che l'indennità in esame ha sempre avuto, nel periodo oggetto di domanda, un'incidenza media di sicura rilevanza sull'importo complessivo della retribuzione mensile del lavoratore, con la conseguenza che la mancata percezione della stessa risulta senza dubbio idonea a incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie”.
Sullo stesso tema è poi intervenuta, come ricordato in apertura, la sentenza della Corte di Cassazione n. 20216 del 2022, ex 420 bis c.p.c., a riaffermare la nullità dell'art. 10 CCNL Trasporto Aereo nella parte in cui non prevede che la base di calcolo della retribuzione da corrispondere al personale di volo dell'aviazione civile sia calcolata tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa, ciò “nel periodo minimo di ferie annualmente previsto per legge” (4 settimane), non potendosi tale computo riferire anche agli ulteriori giorni di ferie (fino a un massimo di 7) che la contrattazione collettiva riconosce al personale di volo, e per i quali si
“riestende” (rispetto alla regolamentazione del diritto dell'Unione) la possibilità da parte della contrattazione collettiva di prevedere una riduzione della base stipendiale, sempre nel rispetto della garanzia costituzionale del trattamento economico sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Nel caso ivi esaminato il lavoratore contestava il mancato inserimento dell'indennità integrativa nella retribuzione per le ferie ed il Tribunale, nella sentenza resa ex art. 420 bis c.p.c., osservava che entrambe le voci di indennità di volo (IVMG e IVO) avevano natura retributiva, ma che «l'indennità integrativa era quella che incideva in modo significativo sul complesso della retribuzione mensile» del personale di volo, circa nella misura del 30%. Ricordava il Tribunale che né l'art. 36 cost., né l'art. 2109 c.c. e neppure le direttive in tema di ferie (2000/79 e 2003/88), recavano previsioni specifiche sulla misura della retribuzione dovuta nel corso del periodo di ferie ed esaminava quindi la giurisprudenza della Corte europea, avendo come riferimento la pronuncia del 15 settembre 2011, la quale aveva affermato che la Per_2 retribuzione doveva essere corrisposta con modalità tali da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
verificava - nell'attività interpretativa normalmente delegata al giudice nazionale dalla Corte di giustizia - che le previsioni contrattuali sulla esclusione della IVO dalla base di calcolo della retribuzione feriale contrastavano con l'art. 4 del d.lgs. 185/2055, che recepisce la Direttiva 2000/79/CE «relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile» (dove si prevede che «1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro»), poiché rendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro. Conclusione che il Tribunale estendeva anche ai giorni di ferie oltre le quattro settimane previste dalla norma nazionale, pena lo svuotamento delle finalità dell'istituto. Lo stesso 36 Cost. garantiva che la retribuzione doveva essere proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato, sicché l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 4 del d.lgs. 185/2005 confermava l'assunto per cui la retribuzione effettiva andasse utilizzata anche per retribuire i giorni di ferie e rendeva del tutto infondata la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale svolta dal datore di lavoro in relazione alla norma indicata (e all'art. 10 del d.lgs. 66 del 2003, punto o). Ritenute parimenti irrilevanti le richieste di rimessione alla Corte di giustizia finalizzate all'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79 (considerate le pronunce dalla Corte stessa già rese in tema), il Tribunale dichiarava perciò «la nullità delle clausole collettive, contenute nel Ccnl trasporto aereo, che escludevano l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale viaggiante».
Co Gli argomenti venivano in parte condivisi dalla , nei seguenti termini.
I giudici di legittimità ricordano che l'indennità di volo è regolata legislativamente dall'art. 903 del codice della navigazione, secondo il quale al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi” e viene disciplinata dall'art. 26 del CCNL il quale prevede che «Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVGM), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e 8 (Piloti) allegate (....). Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A, Al, A2 e 8, B1, B2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti».
Quindi la contrattazione collettiva disciplina l'indennità di volo prevista dalla legge in misura forfettizzata fissa e garantita (IVMG) calibrata sull'anzianità di servizio e in misura variabile secondo le ore di volo effettivamente svolte nel mese (IVO).
La Corte, in ciò convergendo con il Tribunale, richiama i principi espressi dalla sentenza Williams, e già più volte ripresi dalla Suprema Corte. Richiama, in aggiunta, anche la più recente pronuncia della CGUE DS c/ Koch del 13.1.2022, la quale prevede che l'art. 7, par. 1, della Direttiva 2003/88/CE, letto alla luce dell'art.31, par. 2, della CDFUE, va interpretato nel senso che osta a una disposizione di un contratto collettivo tedesco in base alla quale, per stabilire se sia stata raggiunta la soglia di ore mensili lavorate oltre le quali il lavoratore ha diritto a un aumento per il lavoro straordinario, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore nello stesso mese non siano prese in considerazione come ore di lavoro prestate per raggiungere la soglia fissata.
Ne deduce che ogni comportamento anche solo potenzialmente dissuasivo alla fruizione da parte del lavoratore del congedo annuale retribuito è incompatibile con lo scopo della Direttiva, che garantisce il pieno diritto al godimento del periodo feriale, precisando che:
- il diritto alle ferie annuali ha la finalità di consentire il riposo e la distensione dopo lo svolgimento della prestazione;
- il riposo deve essere effettivo nell'interesse della sicurezza e della salute del lavoratore;
-ogni azione o omissione del datore di lavoro che risulti finalizzata a limitare l'effettiva fruizione del riposo è incompatibile con l'obiettivo del diritto alle ferie annuali retribuite. Condivide altresì l'osservazione del Tribunale secondo cui l'incidenza di circa il 30% dell'indennità integrativa sull'ordinario trattamento economico del personale di volo comportava che il mancato computo di quella voce sulla determinazione del trattamento retributivo feriale poteva costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto «con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
Come accennato, la Corte legge tuttavia il contenuto della Direttiva nel senso che gli Stati membri sono liberi di disciplinare con modalità diverse i giorni di ferie aggiuntivi a quelli fissati dalla Direttiva, stabilendo che per questi «la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili», fornendo così un'interpretazione divergente da quella del Tribunale, secondo il quale, al contrario, se le parti sociali avevano ritenuto di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori con un più ampio periodo di riposo rispetto a quello ordinario stabilito dalla Direttiva, non vi era ragione per non applicare i medesimi principi anche riguardo alla retribuzione.
La Cassazione spiega questo passaggio con la sovrapposizione del diritto dell'Unione al livello del sistema giuridico europeo, sistemi che però rimangono tra loro distinti, sicché quello nazionale opera senza vincoli occupando tutti gli spazi lasciati liberi dal primo;
ne consegue che il perimetro segnato dalle Direttive non vincola il legislatore nazionale oltre quanto espressamente da queste disposto, facendo salva la previsione della norma interna di affidare alla contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 4 d. lgs. 185- 2005, la possibilità di determinare in via autonoma la retribuzione dovuta per i periodi feriali, determinazione «peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002)”.
La Cassazione osserva inoltre che per i giorni eccedenti quelli indicati dalla Direttiva, non vi è prova che la misura ridotta della retribuzione rispetto a quella normalmente percepita «non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa». Ciò in considerazione della brevità del periodo feriale aggiuntivo, nonché in quanto il primo giudice ha limitato la sua indagine all'intero periodo feriale, «mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti».
29. Analogamente la Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n.20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva 20038/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della possibile (ossia potenziale) mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del CCNL (Cass. Ord. n. 3006/2024).
30. Questo Collegio condivide e fa propri gli autorevoli insegnamenti della Suprema Corte in merito all'interpretazione dei principi espressi nelle Direttive, anche alla luce della giurisprudenza Contr della CGUE, da cui scaturisce l'infondatezza degli argomenti spesi dall'appellante sulla non computabilità dell'IVO nella base di calcolo della retribuzione in periodo feriale del personale di volo.
31. La SC affronta poi, nella medesima pronuncia del 2022 ex art. 420 bis, il tema delle questioni pregiudiziali comunitarie nonché della violazione ed errata applicazione dell'art. 36, commi 1 e 3, Cost., e delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE (in particolare dell'art. 3 della 2000/79 e dell'art. 7 della 2003/88, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia n. 155/10 del 15.9.2011) e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., poste dalla società ricorrente in Cassazione ed oggetto anche del presente giudizio (motivi quinto, sesto e settimo dell'appello CAI).
Esaminando in primo luogo le questioni di pregiudizialità comunitaria, si osserva che la prima riguarda la compatibilità della norma contrattuale con le Direttive in tema di ferie, la seconda la valutazione circa l'applicabilità dei principi stabiliti dalla sentenza Williams oltre il caso specifico ivi deciso, con conseguente imposizione di una «nozione armonizzata di retribuzione, imponendone di conseguenza l'integrale corresponsione per il periodo di ferie» andando «ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione».
Co La sentenza della si diffonde preliminarmente sul rito, affermando che l'obbligo di rimessione, per costante giurisprudenza sia della Cassazione che della non consegue automaticamente CP_56 alla richiesta, ma ricorre solo quando la questione controversa ha «rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del 2007)» e comunque non è dato quando sulla questione proposta vi sia già una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ovvero sia già stata decisa una analoga questione giuridica, come stabilito nella sentenza caso Cilfit C-283/81 del 6.10.1982. CP_56
Ciò premesso, la SC ritiene che non sussistano i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo
“ 41 ……sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse 15 RG 12420/2021 dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo.
42. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
43. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già rìtenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021).
44. Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale.
Né sussistono i presupposti per rimettere la questione pregiudiziale di validità delle Direttive:
45. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre 16 RG 12420/2021 una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente.
46. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punti 37 e 38).
47. Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68).
48. Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C- 570/16, punto 83).
49. La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020, Controparte_60
e , cause 17 RG 12420/2021 C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504,
[...] Controparte_61 punto 54 e la giurisprudenza ivi citata)".
Contr I relativi motivi di appello della anno pertanto respinti.
32. Con l'ottavo motivo la società lamenta che il Tribunale aveva tralasciato di considerare la mancanza del presupposto stesso della pretesa creditoria, atteso che tutti i lavoratori avevano, in media, goduto delle ferie nel periodo di riferimento (2009-2014), circostanza emersa anche dalla CTU, dunque per essi non configurandosi alcun serio pericolo di rinuncia alle ferie annuali.
La censura non può condividersi, sol che si consideri che l'effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, determinato dalla riduzione retributiva da mancato inserimento dell'IVO nel computo della retribuzione feriale, deve essere riguardato ex ante, nella sua potenzialità dissuasiva, effetto che la mostra di voler scongiurare proprio tramite l'inclusione dell'indennità in parola nel calcolo CP_56 della retribuzione feriale;
non si chiede, cioè, che il lavoratore sia effettivamente dissuaso dal richiedere le ferie, le quali, piuttosto, secondo i principi della CGUE, devono essere non solo liberamente fruite, ma anche correttamente retribuite perché il lavoratore non vi rinunci.
D'altra parte, il requisito della mancata fruizione non è mai individuato come indispensabile per determinare la retribuzione, non vertendosi in tema di retribuzione di giorni di ferie lavorati. Da notare, peraltro, che - come si evince dalle stesse tabelle del CTU riportate nell'atto di appello -, una buona parte dei lavoratori risulta non aver fruito delle ferie nel 2010-2011 (del resto la stessa appellante parla di giorni di ferie “mediamente” fruiti da tutti i lavoratori).
32.1 Non risponde poi al vero che il primo giudice non abbia pronunciato sul punto, avendo, al contrario, evidenziato che “… il diritto alle ferie annuali retribuite previsto dalle Direttive si articola in due aspetti fondamentali e complementari: fruizione del riposo e retribuzione. La circostanza che i ricorrenti abbiano effettivamente fruito delle ferie, e quindi non siano stati dissuasi dal godimento del riposo, è unicamente indicativo del fatto che l'esercizio del diritto non sia stato loro impedito sotto un primo aspetto – quello della fruizione – ma non permette di ritenerli soddisfatti sotto il secondo aspetto – quello della retribuzione. 58. Sebbene, infatti, la retribuzione del periodo di ferie debba essere paragonabile a quella del periodo di lavoro effettivo anche nell'ottica di evitare che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del riposo, necessario a tutelare la sua salute, nella sentenza Williams e a. vs IS AI plc la Corte di Giustizia ha richiamato le indicazioni dell'Avvocato Generale secondo cui “un'indennità finanziaria concessa a titolo di retribuzione delle ferie non soddisfa le prescrizioni di diritto dell'Unione laddove essa sia determinata ad un livello appena sufficiente ad assicurare che non ci sia alcun serio pericolo che il lavoratore non prenda le sue ferie annuali.” Solo il mantenimento della retribuzione “ordinaria” è stato ritenuto idoneo a proteggere efficacemente la funzione ricreativa delle ferie annuali previste dall'art. 7 della direttiva 2003/88. 59. Ne deriva che, per la Corte di Giustizia, l'effettiva fruizione non è sufficiente, e non è sufficiente ai fini delle Direttive l'esclusione del rischio che il lavoratore non rinunzi alle ferie”.
Contr 33. Con il nono motivo di appello la censura la sentenza del primo giudice laddove, nel dichiarare la nullità delle clausole del contratto collettivo che non includevano l'IVO nel computo della retribuzione del giorno di ferie, non considera la loro inscindibilità e interdipendenza con il resto del corpus negoziale, rilevando che le parti non sarebbero addivenute alla stipula del contratto senza quelle clausole secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., alterandosi altresì l'equilibrio tra le reciproche rinunce e concessioni.
La censura è infondata.
L'appellante, nel dolersi della mancata valutazione della essenzialità delle clausole del contratto collettivo affette da nullità, promuove, in sostanza, l'applicazione dell'art. 1419 comma 1 c.c., secondo il quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. Tuttavia, la citata disposizione codicistica, che regola l'incidenza sul contratto della singola parte colpita da nullità, va coordinata con il successivo secondo comma, per cui “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative". Nel caso di specie, trattandosi di previsioni contrattuali regolanti un aspetto tipico del rapporto di lavoro, quale la retribuzione dei giorni di ferie, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina, la sostituzione della clausola contrastante avviene automaticamente (“di diritto”), senza necessità della valutazione di essenzialità della clausola medesima (v. Cass. Sez III del 23 agosto 2018, n. 20974).
Va peraltro osservato che l'appellante, nell'affermare la inscindibilità della clausole contrattuali e la volontà delle parti di non sottoscrivere il contratto in assenza di quelle dichiarate nulle, si limita ad una asserzione di principio, senza indicare quali altre previsioni del contratto collettivo perderebbero la loro funzione senza quelle denunciate di nullità, e mancando anche di specificare in cosa si sostanzierebbe la dedotta alterazione degli equilibri contrattuali fondati sul sistema delle reciproche rinunce e concessioni, tale da incidere sulla complessiva funzionalità dell'accordo.
34. Con il decimo motivo l'appellante si duole, in subordine, della ritenuta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005 (attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE) ove interpretati nel senso che gli stessi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell' art. 2 L. 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare le suddette Direttive nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con riferimento al caso del Regno Unito, il tutto in violazione degli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41 Cost.
E' dedotta in particolare la lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto sotto il profilo del ragionevole affidamento nella stabilità della contrattazione collettiva (le disposizioni legislative introdotte nell'ordinamento nazionale non prevedevano il principio di paragonabilità della retribuzione feriale, introdotta solo con la giurisprudenza della Cassazione nel 2019 con le sentenze 13425 e 13427 del 2019) e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e delle iniziativa economica privata. Co La , nella citata sentenza del 2022, ha respinto entrambe le richieste anche in quella sede formulate dalla società, reputandole manifestamente infondate, per le seguenti, condivisibili, ragioni:
“34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
Deve pertanto ritenersi infondato, in applicazione dei suddetti principi, anche il decimo motivo di Contr appello proposto da
35. Una volta stabilito che l'indennità di volo integrativa (IVO) va compresa nella base di calcolo per determinare la retribuzione dei giorni di ferie, e che i periodi di ferie da considerare nel suddetto computo sono quelli non ricompresi in quelli regolati dalla contrattazione collettiva oltre i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione (da cui l'infondatezza della censura sulla mancata estensione di tale computo ai giorni feriali eccedenti, formulata dai lavoratori sia con l'appello principale che con quello incidentale), va determinata in concreto la misura della retribuzione dovuta. Come visto, sul punto della quantificazione è stato formulato appello sia da parte della società (undicesimo motivo) che dei lavoratori (questi ultimi con gravame in via principale ed in via incidentale), criticando, ogni parte per suo conto, la correttezza del criterio di calcolo adottato dal Giudice e indicato al CTU.
35.1 Il Tribunale aveva ritenuto di non poter adottare il criterio proposto dai ricorrenti per il calcolo dell'IVO per ciascun anno solare (2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie, ottenute dalla media del volato effettivo di tutto il personale navigante in un anno), ed ha adottato il diverso criterio di dividere il totale dell'IVO percepita dal singolo dipendente nell'anno solare (periodo ritenuto rappresentativo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia) per il numero di giorni di effettiva presenza, risultanti dalla sottrazione tra 365 e i giorni di assenza a vario titolo dal servizio, sulla scorta delle buste paga in atti (quanto alle ore di volo, alla percezione dell'IVO e ai giorni di ferie) ovvero anche sulla scorta delle tabelle allegate al ricorso, in assenza delle buste paga (quanto alle ferie).
In particolare il giudice escludeva che il CTU procedesse a qualsivoglia calcolo retributivo per le posizioni dei lavoratori che non avevano prodotto buste paga ed escludeva l'intera annualità per quei lavoratori che ne avevano omesso la produzione anche solo per un mese, posto che in tali casi la media annuale non poteva in nuce essere calcolata;
nemmeno poteva essere oggetto di non contestazione la mancanza delle buste paga rilevata dal CTU, non ravvisandosi nel processo alcun onere di contestare l'omesso deposito di documenti. Non erano poi esercitabili i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c., non potendo questi essere utilizzati per sopperire alle maturate decadenze della parte.
Il Tribunale precisava di avere sottratto, ai fini del calcolo di cui sopra, le assenze annuali per ferie, malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altro, trattandosi di periodi in cui la retribuzione viene calcolata secondo propri, specifici parametri e non concorre alla determinazione della “retribuzione ordinaria” del periodo di servizio alla quale la retribuzione nel periodo di ferie minimo deve essere paragonabile.
Al contrario, non venivano sottratti i giorni di riposo perché l'ordinario svolgimento del rapporto regolato dalle norme e dai contratti collettivi implica di per sé che si alternino giorni di volo e giorni di riposo, da considerarsi di lavoro effettivo rimanendo il lavoratore disponibile a chiamata.
Non vi era allegazione e prova di ulteriori eventi limitativi del periodo lavorato (non evincendosi ciò semplicemente dalle buste paga richiedendosi un approfondimento sulla natura dell'evento che ha determinato la sospensione del servizio), mentre erano irrilevanti alcune cause di sospensione della prestazione lavorativa (per aspettativa, godimento di permessi, solidarietà espansiva o difensiva) in mancanza della puntuale deduzione, anche in sede di note critiche alla CTU, dell'effettiva ricorrenza di tali ipotesi negli anni per i quali era stata svolta la domanda e prodotte tutte le buste paga e dell'effettiva incidenza di tali voci nel computo della retribuzione o nella quantificazione del periodo di lavoro effettivo.
Irrilevante era altresì la questione relativa ai lavoratori con orario part-time, stante la generica deduzione sulla riduzione del normale orario lavorativo e per la mancata allegazione dei contratti a tempo parziale.
36. La società lamenta, in primis, che il Tribunale, dopo aver escluso la validità del criterio di quantificazione posto a base delle domande - specifiche - di condanna, avrebbe dovuto ipso iure rigettarle, e non sostituire il criterio di calcolo proposto dai ricorrenti con altro, affatto diverso, ritenuto corretto;
né affidare al CTU l'indagine sulla determinazione del dovuto sulla base di un criterio diverso da quello cristallizzato nella domanda. Lamenta poi l'erroneità del criterio di calcolo adottato dal Giudice ritenendo più corretto e meno discriminatorio non sottrarre ai 365 giorni le assenze del lavoratore, peraltro non imputabili al datore di lavoro (osservando a titolo esemplificativo che, applicando il criterio indicato in sentenza, il navigante assentatosi in aspettativa per un periodo di 6 mesi percepirebbe la medesima IVO di chi invece ha reso le sue prestazioni integralmente, volando per l'intero anno).
37. I lavoratori, dal canto loro, lamentano che il primo giudice aveva erroneamente escluso la validità del loro criterio di calcolo (che parte dal dato medio di riferimento di 650 ore di volo annuali effettive per ciascun dipendente;
dalla media annuale si ricava poi la media mensile, e da questa la media giornaliera, ossia 650 ore medie volate annuali /11mesi lavorativi, tenuto conto del mese di ferie in cui non si vola, con il risultato di 59 ore mensili;
le 59 ore medie volate mensili vengono divise per 20, ossia il numero dei giorni di volo impiegabili come da contratto, individuandosi così 2,95 ore di volo medie per giornata di servizio, arrotondate per difetto a 2,5 ore). Tale modalità di calcolo era infatti, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, del tutto conforme ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia, avendo alla base un parametro di lavoro medio effettivo mensile, il volato in un periodo di riferimento (l'anno solare) sufficientemente rappresentativo, e portando ad un risultato “standardizzato” di più agevole applicazione pratica, consentendo al datore di lavoro di quantificare il dovuto per ferie mese per mese e non a consuntivo delle ferie fruite nell'anno. In ogni caso il Tribunale aveva errato nel ravvisare il difetto di allegazione documentale nelle domande di condanna formulate da lavoratori di cui non risultavano in atti le busta paga, le quali erano state tutte prodotte con l'atto introduttivo, circostanza immediatamente evidenziata dalla difesa, che aveva tempestivamente chiesto di poter ridepositare i documenti andati smarriti ovvero, in subordine, la produzione ex art. 421 bis cpc, tenuto conto che l'esigenza di esaminare tutte le buste paga era derivata proprio e soltanto dalla diversa modalità di calcolo decisa dal Giudice che, anziché essere diretta alla individuazione di un valore medio di riferimento utilizzabile per tutti i lavoratori, puntava alla determinazione di un valore medio dell'IVO riferibile al singolo lavoratore. In subordine, i calcoli anche per le posizioni connotate dalla rilevata carenza documentale potevano essere eseguiti sulla base delle ore di volo effettuate in un anno come risultanti dai prospetti allegati al ricorso, che non erano stati contestati e che il giudice già aveva ritenuto di poter considerare ai fini della indicazione delle ferie. In ulteriore subordine, i conteggi potevano essere elaborati considerando le mensilità per le quali difettava parte della produzione documentale come interamente lavorate “in servizio”. In ogni caso dovevano scomputarsi dai 365 di servizio una serie di assenze che immotivatamente il giudice non aveva sottratto, e risultanti dalla contrattazione collettiva (quali i riposi, le assenze per aspettativa per titoli diversi da quelli individuati dal giudice, i permessi ex legge 104 o per gravi motivi familiari, i permessi donazione sangue, le assenze per riduzione dell'orario lavorativo in presenza di solidarietà, tutti istituti puntualmente riferiti da parte ricorrente ai singoli lavoratori); così come si imponeva una riparametrazione del Part time verticale, individuato dal CTU nel proprio elaborato ma non considerato nel calcolo poiché fuori quesito;
il giudice ne giustificava la esclusione con la mancata specifica allegazione degli orari e dei contratti, mentre il regime di part time era stato chiaramente indicato nelle buste paga nonché nei fogli riepilogativi dell'attività, oltre che correttamente rilevato dallo stesso ausiliario del giudice.
38. Così riassunta la posizione delle parti sul tema del criterio applicabile, osserva preliminarmente Contr la Corte che è infondata la parte del motivo di appello in cui ontesta l'ammissione stessa della CTU: spetta invero al giudice individuare le norme di diritto applicabili alla fattispecie in applicazione il principio iura novit curia, con i soli limiti del rispetto di petitum e causa petendi: nel caso che occupa il Tribunale si è limitato ad inquadrare giuridicamente le allegazioni dei lavoratori, che, sia pure sulla base di calcoli ritenuti errati, avevano con chiarezza lamentato l'insufficienza della retribuzione percepita nel periodo di ferie.
38.1 Ciò detto, la modalità di calcolo della retribuzione del singolo giorno di ferie (che, come visto, deve escludere i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane, per i quali la normativa Europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili), deve necessariamente raccordarsi con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza dovendo perciò il Per_2 giudice nazionale individuare un criterio che consenta di inserire l'IVO nella base di calcolo della suddetta retribuzione rispettando il principio per cui la stessa deve essere quantomeno paragonabile a quella che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno di ferie avesse lavorato, senza essere spinto a non fruire delle ferie per non subire una perdita economica.
E' un dato di fatto che nella sentenza di cui sopra la CGUE non offre alcuna modalità di calcolo predeterminata: invero “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze Robinson-Steele e a., punto 58 e Schultz-Hoff, punto 60)”.
Si vedano sul punto anche le conclusioni assunte dall' Avvocato Generale, in cui si evidenzia tale mancanza di predeterminazione delle modalità di calcolo:
“82. Come ho rilevato in premessa, nella nozione di «retribuzione ordinaria» è presente anche un elemento temporale. Come «ordinario», nel senso normale della parola, può essere designato solo ciò che è esistito per un determinato periodo e successivamente può essere assunto come riferimento ai fini di un confronto. Tale espressione implica, in sostanza, come giustamente osservano la Commissione (82) e i ricorrenti nella causa principale (83), il livellamento di una retribuzione di per sé variabile ad intervalli regolari ad un importo consistente in un guadagno medio. Ai fini dell'individuazione di una «retribuzione ordinaria» è necessario, come giustamente segnalato dalle parti del procedimento, che sussista un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo. Nella causa principale esistono diverse alternative quanto alla scelta di tale periodo. Ci si può basare sul preciso periodo in cui il lavoratore è stato in ferie e calcolare un ipotetico guadagno medio oppure su un periodo precedente in cui il lavoratore è stato ininterrottamente in servizio e calcolare un guadagno medio. Entrambe le alternative sono menzionate nella quarta questione pregiudiziale. Ma sarebbe ugualmente plausibile calcolare un livello uniforme di retribuzione delle ferie per ciascuna categoria di piloti. Nessuna delle opzioni in questione sembra preferibile dal punto di vista pratico dato che entrambe presentano vantaggi e inconvenienti. Ad esempio, la prima opzione ha l'inconveniente che non sarà sempre possibile determinare con sicurezza quali compiti avrebbe prevedibilmente svolto nel periodo in questione il pilota che si trova in ferie, tenuto conto del fatto che, in base alla situazione concreta, si potrebbe pensare che detto compito avrebbe potuto essere svolto, in linea di principio, anche da un altro pilota (84). La seconda opzione, da parte sua, potrebbe creare difficoltà nel caso di nuovi assunti, in quanto non sussisterebbe alcun periodo di riferimento reale al quale ricorrere (85). A prescindere da ciò, come i ricorrenti nella causa principale hanno fatto notare (86), potrebbe non esserci in pratica alcuna significativa differenza quantitativa tra gli importi calcolati in base alla prima e alla seconda opzione. 83. Ad un'analisi più attenta della problematica proposta si manifesta con chiarezza che i vantaggi e gli inconvenienti di ciascuna opzione, approfonditamente esposti dalle parti nella causa principale, concernono prevalentemente l'aspetto pratico dell'attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite. In altre parole, ciò che costituisce propriamente l'oggetto della questione è quale opzione risulti più adatta ad attuare efficacemente il diritto conferito dalle norme dell'Unione. La Corte di giustizia è tuttavia chiamata, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, a stabilire, in via interpretativa, quali requisiti giuridicamente vincolanti il diritto dell'Unione imponga alla normativa nazionale di trasposizione (87) e, nell'ambito della cooperazione giudiziaria, a pronunciarsi sulle questioni giuridiche ad essa sottoposte dal giudice nazionale. In tale contesto, la Corte di giustizia dovrebbe affermare, nella presente causa, che il diritto dell'Unione, come giustamente osservato pure dalla convenuta nella causa principale (88), non impone in concreto alcuna opzione. 84. In mancanza di prescrizioni più precise sul piano del diritto dell'Unione, va ritenuto che la competenza per stabilire il periodo di riferimento in questione e per calcolare la relativa retribuzione media si colloca a livello degli Stati membri, ove risultano rilevanti, nel caso di specie, in forza dell'art. 3 dell'accordo europeo ovvero dell'art. 7 della direttiva 2003/88, «le legislazioni e/o le prassi nazionali».
39. Tanto premesso, appare preferibile l'adozione del criterio prospettato dai lavoratori, il quale:
- perviene ad un risultato che prende in considerazione un dato medio retributivo come richiesto dalla Corte di Giustizia (derivante dalla media delle ore effettive di volo in periodo precedente alla fruizione delle ferie, ossia il c.d. volato medio delle 650 ore annuali per gli esponenti di tutto il personale navigante);
-esprime un valore retributivo medio, che accosta la retribuzione del giorno di ferie a quella del giorno lavorato, attraverso le ripartizioni temporali operate nel descritto sistema di calcolo (divisione della media annuale in media mensile, divisa a sua volta in giorni impiegabili in un mese, da contratto e normativa nazionale);
- è applicato su un periodo di tempo rappresentativo (l'anno solare), come ancora richiesto dalla però con una maggiore aderenza rispetto al criterio di calcolo adottato dal giudice di prime CP_56 cure allo spirito dei principi di diritto espressi dalla Corte dell'unione in termini di una sua migliore spendibilità nella dinamica retributiva del dipendente, che è in grado di quantificare ex ante la retribuzione del giorno di ferie sulla scorta di un criterio standardizzato, senza attendere il termine dell'anno solare perché il datore di lavoro provveda, a consuntivo, a determinarne il valore (evenienza inevitabile in caso di applicazione del criterio adottato dal Tribunale, che presuppone la conoscenza del percepito IVO annuale prima di poter procedere ad individuare una media ritagliata sul singolo lavoratore);
-con conseguente maggiore funzionalità del criterio esposto dai lavoratori rispetto all'esigenza di retribuire i giorni di ferie secondo il principio di non dissuasività dall'esercizio del diritto alla fruizione degli stessi, come raccomandato dalla Corte di Giustizia.
Detto criterio, del resto, a riprova della sua razionalità, aveva già ricevuto l'avallo della contrattazione collettiva quantomeno sino al 2009, essendo pacifico che il contratto di lavoro applicato da TA Linee EE IA PA (sino al conferimento dell'intero asset aziendale in Contr nel 2009), prevedeva lo stesso criterio, dunque l'attribuzione al personale navigante di 2,5 ore di volo per ciascun giorno di ferie.
Altre Sezioni di questa stessa Corte hanno ritenuto di adottare, e fornire al CTU, il medesimo criterio di calcolo (cfr. Sez. III n.2499/2025: “Ritiene questa Corte che, dovendo quantificare un ammontare retributivo ragguagliabile (e non identico) alla media della retribuzione percepita nei periodi lavorati, occorra un criterio standardizzato e forfettario, applicabile ad una platea indefinita di lavoratori e soprattutto che conduca a risultati determinabili a priori, sin dall'immissione in servizio del lavoratore e questo per garantire il rispetto dei principi della certezza del diritto. A questa stregua il criterio di cui alla sentenza gravata, che si basa sulle caratteristiche dell'attività prestata nel passato da ciascun lavoratore non può essere condiviso. Fra l'altro, come meglio si dirà a proposito delle altre censure mosse al quantum debeatur da tutte le parti costituite nel gravame, il criterio proposto, proprio in quanto maggiormente standardizzato, consente di prescindere dalla corretta individuazione dei periodi di assenza da espungere per individuare il “lavorato” da porre a base dei calcoli (V. anche Sez. III n. 2872/2025).
Una volta individuato il criterio delle 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie, per stabilire il valore economico da attribuire alle 2,5 ore di IVO non si è peraltro ritenuto di recepire come validi i conteggi allegati al ricorso ed elaborati sulla base del predetto criterio, quantomeno atteso il mancato scomputo delle 4 settimane di cui si è detto, rendendosi quindi necessario e prudenziale procedere all'espletamento di una CTU tecnico contabile con il conferimento del seguente mandato: il CTU “….determini le differenze retributive eventualmente spettanti ai lavoratori, a titolo di retribuzione dei giorni di ferie, in relazione al periodo dicembre 2010 – gennaio 2015, calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita (IVMG) e sull'indennità di volo oraria integrativa (IVO), nella misura forfettaria di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie, limitatamente a n. 4 settimane l'anno (periodo minimo di ferie previsto per legge).
Peraltro, atteso che l'equiparazione con la retribuzione percepita non può che essere tendenziale, dovendo avvenire in termini di paragonabilità, non può accedersi alla proposta dei lavoratori di graduare il valore dell'IVO in base alle caratteristiche del concreto rapporto di lavoro, nel periodo in contestazione, per mansione e quantità di ore mensili volate.
Il criterio è certo destinato a ridurre l'ammontare delle pretese dei lavoratori più anziani, con mansioni più qualificate e che volano di più, ma non per questo, anche in difetto di argomentazioni specifiche di segno contrario, l'adottato criterio può dirsi inidoneo allo scopo perseguito di non disincentivare l'esercizio del diritto alle ferie e, di contro, consente una standardizzazione ex ante e quella tempestività dei calcoli e dei pagamenti che costituisce interesse degli stessi lavoratori, anche per il futuro.
Quanto alla censura della CAI per aver sottratto dal “lavorato” il periodo di assenza per legittime causali e quanto alla correlata richiesta dei lavoratori di aggiungere altre causali quali le assenze per part time verticale, permessi ex legge 104 per gravi motivi familiari, donazione sangue, si osserva che il criterio adottato da questo Collegio assorbe le censure dei lavoratori e comporta l'accoglimento in parte qua del gravame CAI, la quale ha condivisibilmente osservato che sottrarre l'una o l'altra causa di legittima assenza per determinare il valore medio dell'IVO per ciascun lavoratore implica che ove, a parità di condizioni contrattuali, il navigante si assenti per aspettativa per un periodo di sei mesi, questo finirebbe per percepire durante il periodo minimo di ferie la Part medesima di chi invece ha reso le sue prestazioni integralmente volando per l'intero anno. Oltre ad essere tutto ciò in distonia con il criterio standardizzato che la Corte ha inteso adottare.
Merita infine evidenziare che sulla base del richiesto (ed espletato) accertamento peritale e della tipologia di criterio di calcolo adottato, perdono rilievo e rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni mosse - in subordine - dai lavoratori in merito alle vicende della mancanza in atti delle buste paga, alle carenze istruttorie già denunciate dalla difesa in primo grado, al mancato esercizio di poteri officiosi per colmare le lacune documentali emerse solo dal modus operandi prescelto dal giudice in sede di accertamento peritale. 40. Venendo dunque all'esame della disposta CTU, questa Corte ne condivide gli esiti e ritiene di poterla porre a fondamento della presente decisione in quanto basata sull'esame di tutta la documentazione alla luce della normativa applicabile e delle indicazioni del quesito, nonché immune da errori di mero calcolo al netto di quelli evidenziati dalle stesse parti e corretti in sede di interlocuzione con i consulenti di parte.
Rispetto alle problematiche emerse durante le operazioni peritali e alla integrale ricezione degli esiti della CTU, deve evidenziarsi che il consulente dà atto di avere condiviso le incongruenze nei conteggi evidenziate dal ct di parte dei lavoratori e di averle recepite in tabella. Si osserva e condivide che il CTU abbia inserito le ore di volo mensili discendenti dai giorni di ferie fruiti nelle relative fasce IVO orarie previste contrattualmente, senza pertanto collocare tali ore tutte nel primo scaglione come richiesto dal consulente di parte CAI e senza collocarle in aggiunta alle ore già volate come domandato dal CTP dei lavoratori.
Tuttavia, l'esito della CTU non va riferito ai lavoratori che in questo grado sono rimasti contumaci, nei cui confronti la sentenza di primo grado è divenuta cosa giudicata. Quanto ad e Parte_3 il ctu non ha rilevato l'esistenza di differenze retributive. CP_17
Conclusivamente, in parziale accoglimento di tutti gli appelli ed in parziale riforma della sentenza Contr gravata, confermata nel resto, la eve essere condannata a corrispondere ai lavoratori di cui in dispositivo le somme per ciascuno di essi indicate, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione al saldo.
Le spese del doppio grado, stante il complessivo esito della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e complessità delle questioni, nonché della obiettiva incertezza della lite, ancora in essere alla data deposito degli originari ricorsi, dati i recenti, plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità.
Le spese della CTU di secondo grado, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della Contr società come anche disposto in prime cure.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento di tutti gli appelli ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto,
1.Condanna a corrispondere ai seguenti Controparte_54 lavoratori le somme per ciascuno indicate, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione al saldo:
€ 7.702,38 Parte_7
€ 7.116,10 Parte_5
€ 7.053,95 CP_35
€ 6.734,10 Parte_10
€ 11.377,70 Controparte_53
€ 8.344,18 CP_13
€ 16.528,83 Parte_17
€ 8.184,23 Parte_9
€ 11.202,48 Parte_13
€ 6.995,80 CP_7
€ 12.575,33 Controparte_3 € 8.141,00 Controparte_21
€ 8.050,93 CP_24
€ 11.902,83 Controparte_15
€ 12.857,00 Parte_4
€ 3.409,15 Controparte_23
€ 12.266,40 Controparte_30 DA € 13.193,95 Parte_18
€ 16.423,28 Parte_19
€ 2.827,55 CP_22
€ 8.498,15 Parte_11
€ 8.370,63 CP_8
€ 14.255,43 Parte_1
€ 11.164,18 CP_5
€ 13.715,50 Controparte_28
€ 7.274,28 Parte_20
€ 12.401,63 Parte_21
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[...]
€ 7.987,70 Parte_34
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€ 7.141,00 Controparte_25
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€ 6.689,50 Parte_16
€ 15.182,68 Controparte_14
€ 7.799,83 Controparte_4
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€ 7.434,13 Parte_32
€ 15.806,00 Parte_8
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€ 6.082,63 CP_6
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€ 5.759,23 Controparte_20
€ 16.497,68 CP_19
€ 15.415,40 Controparte_16
€ 12.103,88 Controparte_2
€ 9.818,20 Parte_29
€ 13.313,68 CP_37 2. Rigetta nel resto gli appelli.
3. Compensa integralmente le spese del doppio grado.
4. Pone le spese di CTU a carico della società CP_54
Roma, 30/09/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
liquidate con separato decreto.
Il Presidente
dott. Alberto Celeste