Articolo 937 del Codice della navigazione
Articolo 936Articolo 930
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21 aprile 1942
Art. 937.
(Prescrizione).

I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.

La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta dell'aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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