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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Marco Giacomo FERRUCCI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 214/2022 R.G. proposta a seguito di rinvio della Cassazione penale disposto con sentenza n. 8490 del 14/03/2022, avente ad oggetto : risarcimento danni da responsabilità medica
T R A
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Lino Parte_1 C.F._1
Inforzato in virtù di procura allegata alla citazione in riassunzione - PEC:
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE Email_1
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(c.f. ed (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti allegata alla C.F._3 comparsa di costituzione nel presente giudizio di riassunzione dall' avv. Angelo Giustino
PEC: t APPELLATI IN RIASSUNZIONE Email_2
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._4 Controparte_4
) rappresentati e difesi anche disgiuntamente giusta mandato C.F._5 allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di riassunzione dagli avv. ti
Carmine Biasiello ed Elena Bianchi – PEC: Email_3
APPELLATI IN RIASSUNZIONE Email_4
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito sintetizzate: avv. Inforzato per appellante in riassunzione accogliere la domanda dell'istante odierna, già parte civile negli espletati precedenti gradi di giudizio del procedimento penale di che trattasi, in questa sede quale parte riassumente il procedimento;
statuirsi condanna in via concorsuale ovvero in via solidale di integrale risarcimento di tutti i gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, costituiti dalla sofferenza patita in conseguenza della morte del proprio congiunto e dalla perdita definitiva del rapporto parentale, da lesione dell'integrità psicofisica ovvero danno biologico, morale, esistenziale, da danno patito dal proprio dante causa durante il lungo periodo connotato da grave malattia, lesioni e sofferenze precedente l'exitus, da danno cd. tanatologico, diretto o di riflesso, cagionati dai predetti sanitari a Pt_1
, figlia di
[...] CP_5 da liquidarsi, compresi i danni di cui alle spese vive e per il consulente di parte, in ogni caso quantificabile nella somma prudenzialmente stabilita di € 300.000,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore risultante di giustizia oltre interessi e rivalutazioni;
con condanna al pagamento delle spese e dei compensi legali di costituzione e difesa della parte civile, relativi al triplo grado di giudizio;
avv. Giustino per appellati in riassunzione ed CP_1 CP_2
2 dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione poiché il Supremo consesso, con la sentenza n.8490/2022, annullava la pronuncia resa in sede penale dalla Corte di Appello di Campobasso n.115/2021 ed in maniera vincolante e con effetto preclusivo fissava i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio demandando al giudice di secondo grado, in sede civile, unicamente la quantificazione delle spese del giudizio di legittimità; rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla sig.ra non risultando provato Pt_1 il nesso causale tra infezione tetanica ed exitus del paziente per c.i.d. conclamata;
rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento dei danni nei confronti dei dottori
e e rigettare la richiesta di risarcimento del danno CP_1 Controparte_2 parentale, del danno tanatologico, dei danni patrimoniali;
condannare la sig.ra al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in attribuzione al sottoscritto difensore e delle spese del giudizio di legittimità; avv.ti Biasiello e per appellati in riassunzione e CP_3 CP_3 CP_4 dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità ed inammissibilità della pretesa avanzata dalla
per indeterminatezza, genericità, infondatezza della domanda;
Parte_1 in ogni caso, rigettare la richiesta risarcitoria di parte attrice, con vittoria di spese di lite di questa fase, nonché della fase svoltasi innanzi la Suprema Corte di Cassazione sez. penale, che ha annullato la sentenza della Corte di Appello penale di Campobasso, con distrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- , medico dell'unità operativa del pronto soccorso dell'Ospedale di Controparte_2
Venafro, nonché e quali medici in servizio CP_3 CP_1 Controparte_4 presso l' del medesimo nosocomio, sono stati imputati Controparte_6 del reato di cui agli artt. 113, 589, co.1, c.p. per avere cagionato, in cooperazione tra loro, la morte di (n. il 3/02/1928), ricoverato il 19/05/2011 a seguito CP_5 dell'avulsione subtotale del quinto dito della mano destra conseguente ad un infortunio agricolo, per colpa generica e specifica consistita nel non aver somministrato il trattamento consigliato dalla profilassi antitetanica postesposizione, al fine di contrastare
3 la tossina del tetano, responsabile del decesso del paziente avvenuto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Isernia il 25/07/2011.
Il giudizio penale si è concluso in primo grado con la sentenza n. 434/2019 del Tribunale di Isernia che ha assolto gli imputati ai sensi dell'art. 530, co.2, c.p.p. ”per non aver commesso il fatto”, avendo concluso che "non vi erano certezze in ordine alle cause che avevano determinato il decesso del per CID conclamata ed acidosi metabolica, Pt_1 risultando solo possibile che la malattia tetanica, ove effettivamente presente, potesse considerarsi causa determinante del decesso ".
Su appello del P.M. e della parte civile la Corte di appello di Parte_1
Campobasso, con sentenza n. 115/2021, ha riformato la decisione dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione;
ha poi valorizzato gli esiti della perizia medico legale assunta in incidente probatorio, ritenendo sussistente il nesso causale tra l'accertata omissione da parte dei medici ospedalieri di Venafro della profilassi antitetanica in ambito di grave traumatismo da lavoro agricolo e l'insorgere dell'infezione tetanica accertata dopo qualche giorno dai sanitari dell'Ospedale di Isernia, e la morte, condannando gli stessi al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con concessione di una provvisionale di 10.000,00 euro.
La Corte di Cassazione - sez. penale n. 8490 del 14/03/2022:
a) ha respinto i ricorsi dei sanitari avverso la sentenza della corte di appello, relativi all'omessa pronuncia di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado;
b) ha accolto il motivo con cui i medesimi ricorrenti lamentavano la violazione di legge
(art. 603, co.
3-bis, c.p.p.) per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento all'assunzione testimoniale del perito che aveva redatto l'elaborato peritale in sede di incidente probatorio, le cui conclusioni erano state poste a base della decisione impugnata: ha ritenuto necessario, per la riforma della pronuncia assolutoria penale, che il giudice di appello rinnovi l'istruttoria o metta in rilievo elementi istruttori trascurati dal
4 giudice di primo grado operando una diversa valutazione avente forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio;
c) ha annullato la sentenza impugnata rinviando al giudice civile competente in grado di appello, disponendo che questi avrebbe dovuto provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con citazione in riassunzione spedita per la notifica il 13/06/2022, la già costituita parte civile appellante ha convenuto dinanzi a questa Corte Parte_1 CP_1
, e chiedendone la condanna -in
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 via concorsuale o solidale- accertatane la responsabilità colposa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della morte del proprio congiunto, iure proprio (per perdita del rapporto parentale, biologico, morale, esistenziale) e iure hereditatis (per danno patito dal proprio dante causa durante il periodo di malattia e sofferenze precedente la morte e per danno tanatologico) da liquidarsi in 300.000,00 euro ovvero in quella diversa di giustizia, con vittoria di spese di giudizio;
il tutto sulla base degli atti relativi al procedimento penale ed in subordine previa rinnovazione dell'istruttoria mediante ctu ed ascolto di testi.
Si sono costituiti gli appellati in riassunzione chiedendo di dichiarare improponibile o inammissibile la domanda, per plurime ragioni, o di rigettarla comunque nel merito, e formulando a propria volta istanze di prova in via subordinata.
La Corte, disattese le istanze preliminari ed istruttorie delle parti, si è riservata per la decisione con ordinanza del 12/09/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- In via preliminare, gli appellati in riassunzione e sostengono CP_2 CP_1
l'inammissibilità della domanda proposta dalla , in base alla formulazione della Pt_1 decisione della Cassazione rescindente n. 8490/2022 (“annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente in grado di appello cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità) e del corrispondente punto
5 motivazionale -“In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice civile competente in grado di appello che dovrà provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità”-.
L'oggetto del giudizio di rinvio demandato a questa corte quale giudice civile di secondo grado consisterebbe di conseguenza unicamente nella quantificazione delle spese del giudizio di legittimità.
L'assunto non può essere condiviso.
L'unica ipotesi di annullamento con rinvio al giudice civile all'esito del giudizio di cassazione penale è quella, prospettata dalla parte riassumente, prevista dall'art. 622 c.p.p.
(annullamento della sentenza ai soli effetti civili), a norma del quale: “Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello”.
La designazione del giudice di rinvio, operata dalla Corte di Cassazione a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, attribuisce al detto giudice una competenza funzionale "ratione materiae" che non può essere modificata dal giudice del rinvio, né può dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte di Cassazione -potendo al più essere corretta da quest'ultima, su istanza della parte interessata, solo se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione di un diverso giudice di rinvio- (Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 8491 del 08/04/2009; Cass. civ. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6603 del 20/03/2014; Cass. 2016/n. 340; Cass. 2018/n. 11614;
Cass. 2025/n. 6116 sul tema specifico del rinvio a giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.c.).
Ne deriva che, attesa l'espressa ed inequivoca indicazione contenuta nella specie sia nella parte motiva che in quella dispositiva della pronuncia della Cassazione penale:
6 - all'annullamento delle statuizioni riguardanti l'azione civile ha fatto seguito il rinvio a questa Corte quale “giudice civile competente in grado di appello” ai sensi dell'art. 622
c.p.p., senza che possa rilevare in contrario l'intervenuto annullamento della sentenza n.
115/2021 della Corte di Appello di Campobasso anche agli effetti penali, stante la vincolatività della pronuncia della S.C.;
- un rinvio dinanzi al giudice civile di appello al solo fine di provvedere sulle spese della fase di legittimità svolta in sede penale sarebbe del tutto avulso dalle previsioni normative circa i presupposti dell'annullamento con rinvio all'esito del giudizio penale di cassazione.
3.-- In ordine alle richieste preliminari di rito ed alle istanze istruttorie delle parti, le sez. penali riunite della Cassazione, con la sentenza n. 22065 - dep. il 04/06/2021:
a) hanno composto il contrasto sorto sull'individuazione del giudice cui rimettere gli atti in caso di accoglimento del ricorso dell'imputato ai soli effetti civili: “in caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di Cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello";
b) hanno definito l'ambito e le caratteristiche del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.: il giudice civile non è vincolato nella ricostruzione del fatto a quanto accertato dal giudice penale, non essendo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; con riferimento alle regole processuali, il giudizio in questione deve essere considerato
“come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili”, con la conseguente applicazione dello statuto processual-civilistico”: trova pertanto applicazione la libera valutazione delle prove acquisite nella fase penale, aventi efficacia di argomento di prova ex art. 116 c.p.c., nonchè il canone probatorio del "più che probabile che non" e non
7 quello dell'alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale, la non applicazione dello statuto della prova penale -con conseguente impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto dannoso sulla testimonianza della parte civile, preclusa in ambito civilistico dall'art. 246 c.p.c.-, l'impraticabilità in sede di rinvio della rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3 bis, connessa alla regola di giudizio - prerogativa qualificante del processo penale - della prova necessariamente certa, dimostrativa "al di là di ogni ragionevole dubbio" della colpevolezza dell'imputato potendo pervenirsi a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio (cfr. anche Cass. 12/06/2019, n. 15859: cfr. anche Cass.
25/11/2021, n. 36638), e dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo (non del reato, ma) dell'illecito civile ex art. 2043 c.c. (v. Cass. civ. n. 16916 del 25/06/2019; Cass. civile n. 27016/2022).
In base a tali principi, come già precisato con l'ordinanza del 28/04/2023, non è ostativo alla presente decisione il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, eccepito dagli appellati e CP_3 CP_4
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 11/08/2021, n. 22736: in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2).
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. non è ammissibile la richiesta di chiamata di terzi in garanzia, al cui fine gli stessi suddetti appellati hanno chiesto provvedersi ai sensi dell'art. 269 c.p.c. (in appello essendo ammissibile solo l'intervento ex art. 344 c.p.c.).
Non è peraltro normativamente prevista nel giudizio civile ex art. 392 c.p.c. la possibilità di concessione di provvisionale da parte del giudice “con ordinanza immediatamente esecutiva”, come chiesto dalla parte appellante in riassunzione : Parte_1 nell'ambito dei giudizi per risarcimento danni opera al più l'art. 278, co.2, c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di condannare al pagamento di una provvisionale in occasione della pronuncia di sentenza di condanna generica.
8 Sulla scorta pertanto della disamina, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dei fascicoli del procedimento penale di primo grado e di appello, ed in particolare della relazione del perito nominato in fase di incidente probatorio e del verbale del suo esame, nonché della relazione tecnica di parte e dei risultati delle deposizioni testimoniali rese in dibattimento dai consulenti di parte e dai testimoni, non ricorre l'esigenza di disporre consulenza medica d'ufficio, né di procedere all'assunzione di prove testimoniali, risultando in atti elementi sufficienti alla decisione.
4.-- Va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_1 sollevata in comparsa conclusionale, quale mera difesa in ordine a questione esaminabile anche d'ufficio, dagli appellati e CP_3 CP_4
L'appellante in riassunzione ha più volte dichiarato nel corso del procedimento penale, senza alcuna contestazione in proposito, di agire quale figlia ed erede del defunto CP_5
si vedano l'atto di costituzione di parte civile in fase di indagini preliminari e le
[...] conclusioni rassegnate in tale veste sia in primo grado che in appello, il cui contenuto è riprodotto anche nel corpo della citazione in riassunzione introduttiva del presente giudizio;
la difesa della parte civile ha inoltre prodotto all'udienza dibattimentale di primo grado del 2/07/2019 lo stato di famiglia originario storico rilasciato dal Comune di
Venafro, attestante che gli altri componenti del nucleo sono la coniuge del defunto ed i tre figli e (v. produzione Persona_1 Pt_1 Per_2 Persona_3 documentale allegata al verbale di udienza).
La domanda della quale parte civile è riferita a danni subiti iure proprio, per i Pt_1 quali la sua legittimazione attiva è pacifica, nonché a danni patiti iure hereditario, relativamente ai quali si configura l'accettazione tacita dell'eredità paterna agli effetti dell'art. 476 c.c., la quale ricorre allorchè il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr. Cass. 26/06/2018, n. 16814; Cass. 11/01/2021 n. 210;
Cass.11/03/2025 n. 6499: “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del
9 certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”).
Va aggiunto che, a differenza dei debiti, i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (artt. 752, 757 c.c. ) sicché anche senza il consenso espresso, che può presumersi, degli altri coeredi, ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri (Cass. 30/9/2011, n. 20046; 24/8/2012, n. 14629; 20/11/2017 n. 27417;
6/05/2020 n. 8508).
5.1-- Passando all'esame della sussistenza dei presupposti della richiesta risarcitoria, non
è controversa la qualificazione della domanda proposta dalla in termini di Pt_1 risarcimento ex art. 2043 c.c., con i conseguenti oneri probatori in ordine alla sussistenza del danno, del nesso causale e della colpevolezza.
La disamina dei risultati dell'istruttoria penale svoltasi in fase di indagini preliminari e dibattimentale di primo grado induce a concludere per la riferibilità causale della morte di alla condotta omissiva colposa dei medici dell'ospedale di Venafro che lo CP_5 hanno avuto in cura in occasione del primo ricovero.
5.2-- Quanto alla prova del danno e del nesso causale: la relazione medico legale redatta in sede di incidente probatorio dal perito dr. Per_4
(proc. 488/2012 R.G. Gip), confermata dettagliatamente in sede di esame dinanzi
[...] al Gip di Isernia all'udienza del 14/12/2012, ha premesso l'esaustivo inquadramento della
10 malattia del tetano, specificando che il batterio clostridium tetani penetra nell'uomo attraverso ferite profonde, soprattutto se lacero-contuse e contaminate da terriccio, frammenti di legno e metallo, e che il periodo di incubazione della malattia (dalla ferita alle prime manifestazioni della malattia) dura dai 4 ai 15 giorni.
Le prime manifestazioni consistono nella comparsa di contratture toniche (trisma tetanico, ovvero fauci serrate e incapacità di aprire la bocca), spasmo della muscolatura facciale
(cd. “riso sardonico”), contratture dolorose cervicali e del tronco con iperestensione e tipico atteggiamento posturale (opistotono), intensissimi spasmi toracei e laringei, insufficienza respiratoria, aritmia, con crisi sempre più frequenti e durature.
Più breve è il tempo (onset) fra la prima manifestazione della malattia e le crisi spastiche accessionali, più la forma di tetano è grave -le forme lievi vengono individuate da un onset superiore alle 72 ore-.
In caso di media o elevata gravità, il paziente deve essere intubato, ed in caso di prevedibile intubazione prolungata va praticata tracheostomia, con possibile ventilazione meccanica ed utilizzo di analgesici narcotici;
possono aversi ipertensione e tachicardia, e le possibilità di recupero completo sono maggiori nei pazienti non anziani ed in buona salute.
Le misure relative al tetano di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n.16 dell'11/11/1996 consistono nella prevenzione mediante vaccinazione e nell'immunoprofilassi in caso di ferite contaminate con terriccio o sporcizia: toilette chirurgica e copertura antibiotica, nonchè (per i soggetti che non abbiano ricevuto il vaccino o con richiamo da oltre 10 anni, o di cui non sia possibile definire lo stato vaccinale) contemporanea somministrazione di immunoglobuline e della prima dose di vaccino, la prima delle quali richiede l'acquisizione del consenso informato del paziente trattandosi di emoderivato.
Il perito ha quindi ricostruito l'iter del ricovero di : CP_5
- il 19/05/2011 il paziente fu condotto al pronto soccorso presso l'ospedale “SS.
Rosario” di Venafro a seguito di un infortunio verificatosi nel corso della sua attività di
11 agricoltore (con diagnosi di avulsione subtotale del quinto dito della mano destra), e sottoposto ad immediata consulenza ortopedica (la quale riscontrava una ferita profonda da taglio con abbondante sanguinamento e amputazione subtotale del dito);
- lo stesso giorno il fu ricoverato presso il reparto di ortopedia e Pt_1 traumatologia, con annotazione in NA : “riferisce di essersi procurato una ferita profonda da taglio…con la lama falciante del trattore”, esecuzione di esami ematochimici e di elettroforesi proteica, esame della mano destra e rx del torace
(“broncopatia cronica enfisematosa;
ombra cardiovascolare nei limiti della norma;
non apprezzabili alterazioni ossee a focolaio al quinto dito della mano esaminata contenuta in stecca di Zimmer”), esecuzione di lavaggi di H2O2 e pulizia della mano, ripristino dell'asse vascolare del dito e sutura della ferita, terapia mediante copertura antibiotica ed ossigenoterapia per 15 ore al giorno;
- il 24/05/2011 venne dimesso con prescrizione di assunzione domiciliare di antibiotici ed antinfiammatori ed alla visita di controllo del 26/05/2011 si praticò la medicazione rinviando a nuovo controllo per il 31/05.
Nelle more, però, il 27/05/2011 il venne ricoverato presso il reparto di Pt_1 neurofisiopatologia dell'ospedale di Isernia “F. Veneziale” per sospetto ictus cerebrale, essendosi manifestati in tale data nuovi sintomi (marcata rigidità nucale, disfagia, difficoltà nella masticazione, disartria); la cartella infermieristica dello stesso giorno descrive il paziente come vigile, orientato, parzialmente collaborante;
- il 28/05/2011 si registra nel diario clinico episodio di irrigidimento, trisma mandibolare, nonché -essendo stato escluso l'ictus dagli esami eseguiti- richiesta di urgente consulenza rianimatoria in considerazione di sospetta infezione tetanica e trasferimento nella stessa data presso il reparto di rianimazione;
- dal 29/05 il venne sedato, curarizzato ed intubato, continuando a Pt_1 presentare rigidità nucale;
contattato il centro antiveleni di Milano, gli fu praticata terapia con immunoglobuline antitetaniche;
il paziente era soggetto a violente scosse tonico cloniche in caso di sospensione della sedazione;
12 - il 31/05/2011 si notificò la malattia di tetano alla U.O. Controparte_7 dell'ospedale di Isernia, con annotazione di mancata vaccinazione;
- il 7/06/2011 fu praticata tracheostomia e nei giorni successivi si registrarono condizioni stazionarie nella sua gravità, finchè dal 17/06 in poi il paziente non ebbe scosse cloniche ed il suo stato viene descritto come stato di coma o soporoso;
- il 24/07/2011 la situazione peggiorò improvvisamente (“improvviso scadimento delle condizioni…ipoglicemia…a sx, sede apicale, esteso addensamento parenchimale a carattere tendenzialmente flogistico…notevole aumento transaminasi e disordini della coagulazione (sofferenza acuta epatica…quadro di CID conclamato”) ed alle 10.23 del
25/07/2011 il decedette per arresto cardiaco, essendo risultate inefficaci le Pt_1 misure rianimatorie.
Tenuto conto di tali premesse e dati clinici, la dr. ha ritenuto che: Per_4
- contrasse una forma lieve di tetano (data la lunghezza dell'onset di CP_5
8 gg.: contagio del 10/5 e prime manifestazioni 27/05), il cui mancato e tempestivo trattamento determinò tuttavia lo sviluppo della malattia in tutta la gravità riscontrata in occasione del ricovero presso il nosocomio di Isernia, allorchè i sintomi erano conclamati;
- la morte per arresto cardiaco in un quadro di CID – coagulazione intravasale disseminata (dipendente dall'attivazione della reazione a cascata della coagulazione con formazione di microtrombi e fenomeni emorragici)-, forte acidosi metabolica ed ipotensione arteriosa, sopraggiunse per più fattori, alcuni dei quali legati alle condizioni patologiche preesistenti (insufficienza respiratoria da broncopatia cronica ostruttiva e quadro di cuore polmonare, curate con medicinali ed ossigenoterapia) ed altri legati alla malattia tetanica;
- a tale ultimo proposito, le caratteristiche cliniche della malattia tetanica conclamata, in associazione all'aggressività dei presidi terapeutici che la stessa ha imposto (tracheotomia, ventilazione meccanica, sedazione farmacologica, trasfusioni ematiche, cateterizzazioni, prolungata e massiccia terapia farmacologica) concorsero in maniera considerevole all'evoluzione sfavorevole della vicenda;
13 - in riscontro alle osservazioni del dr. consulente di parte Persona_5 dell'imputato è da escludere la necessità dell'esame autoptico al fine della CP_1 conferma della diagnosi di tetano, emergente dalle rilevazioni cliniche, sufficientemente indicative (attesa anche la particolarità della sintomatologia di questa malattia): “…il trisma è detto proprio tetanico, perché è l'unica patologia che si manifesti in questo modo all'esordio”, nonché dal racconto anamnestico del che aveva riferito ai medici Pt_1 di essersi ferito con la lama di un trattore mentre stava lavorando la terra, quindi lo strumento era sicuramente sporco;
esclusa dagli esami l'origine cerebrale dello stato di paresi, nei primi giorni di giugno ogni volta che si provava a sospendere la sedazione si presentavano le scosse tonico cloniche tetaniche, il che “è un classico proprio del tetano”; ulteriore conferma si trae dal fatto che la somministrazione di immunoglobuline nel corso del secondo ricovero ha fatto sì che le contrazioni scomparissero;
- in sede di esame, in riscontro alle domande della difesa degli imputati circa la riscontrabilità di almeno due degli indici del tetano riportati dalla Commissione europea in data 28/04/2008 -contrazioni muscolari dolorose, spasmi facciali (trisma), spasmi spesso con neopistotono-, la dr. ha ribadito che tali indici erano tutti presenti;
Per_4 la scomparsa delle clonie nel periodo dal 17 al 22 giugno non è inoltre in sé indicativa della scomparsa del tetano, che “non è solo clonie…possono comparire complicazioni a livello infettivo, a livello polmonare, a livello urinario…fenomeni trombotici”;
- in tal senso si veda anche la deposizione del teste medico neurologo Tes_1 presso l'ospedale di Isernia -udienza dibattimentale del 12/07/2016 dinanzi al Tribunale penale di Isernia-, il quale ha riferito di avere escluso il sospetto ictus a fronte dei sintomi di disfagia, disartria, trisma mandibolare: “Feci il punto sull'anamnestica. Il signore si era tagliato con una barra falciante circa 10 giorni prima. E insomma, tutto si trovava, perché si poteva sospettare il tetano...chiamai il Venafro, reparto di ortopedia…mi fu detto che non era stata fatta la terapia antitetanica…feci fare una elettromiografia dei muscoli del collo… era patognomonica per sindrome tetanica in quanto mostrava la contrazione dei muscoli del collo… credo che i colleghi [dell'ospedale di Isernia] abbiano
14 fatto un trattamento con immunoglobuline endovena ad alta dose, perché anche loro avevano questo sospetto”;
- per il perito è dunque plausibile che il tempestivo ed adeguato trattamento dell'infezione tetanica avrebbe scongiurato la comparsa della malattia in tutta la sua espressività clinica, avrebbe evitato al trattamenti clinico-farmacologici così Pt_1 aggressivi e, di conseguenza, avrebbe scongiurato il rompersi dell'equilibrio psico fisico dell'anziano paziente -v. anche verbale di esame, in cui il perito conferma che in caso di somministrazione della terapia da parte dell'ospedale di Venafro, già in pronto soccorso ma anche in reparto, la prognosi sarebbe stata favorevole in quanto non si sarebbe avuta la malattia conclamata e la necessità delle descritte terapie aggressive-.
Si richiama quanto già esposto al par. n.3 circa il criterio civilistico ispirato alla regola della normalità causale o del “più probabile che non” (cfr. Cass. Sez. un., n.577/'08; Cass.
n.975/'09; n.15993/2011; n.17143/2012; n.4792/2013; n. 24073/2017), a differenza della regola operante nel processo penale della prova "oltre il ragionevole dubbio" o della
“elevata credibilità razionale” (cfr. da ultimo Cass. pen. 2021/n. 30229) riguardo alla sussistenza del nesso causale - sul piano controfattuale - fra il comportamento omissivo addebitato e l'evento morte/lesioni.
Secondo i principi da tempo affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
16/10/2007, n. 21619; Cass. 2016/n. 11789; Cass. 2018/n.4024), la causalità civile
"ordinaria", quale criterio di analisi del nesso di causa, si attesta sul versante della probabilità relativa (o "variabile") ed è caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale.
Dovendo operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico, il giudice non è vincolato ad una formula peritale e non può trasformare il processo civile (e la verifica processuale in ordine all'esistenza del nesso di causa) in una questione di verifica (solo) scientifica demandabile tout court al consulente tecnico: può pertanto ritenersi da parte del giudice civile "più probabile che non" l'esistenza del nesso di causa tra il comportamento omissivo del sanitario e le lesioni subite dal danneggiato,
15 anche ove i consulenti tecnici si siano espressi in termini possibilistici senza percentualizzare la eventuale migliore riuscita del trattamento omesso;
nella specie, il contesto del quadro clinico individuato e le suesposte precisazioni fornite in sede di esame da parte della dr. confermano la ricorrenza del nesso causale, senza che ciò Per_4 possa mettersi in dubbio per la definizione da parte dello stesso perito dell'efficacia della profilassi antitetanica come “plausibile”.
Avuto riguardo alle tesi difensive degli appellati circa le preesistenti condizioni di salute del paziente, si aggiunge che in caso di errore medico innestatosi su di una situazione patologica già in corso, la S.C. esclude la comparabilità tra causa umana imputabile e causa naturale non imputabile, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può configurarsi solo tra comportamenti umani colpevoli (precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p.).
In particolare, la preesistente malattia unicamente "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale, e della stessa non va tenuto conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, nè nella liquidazione del danno;
viceversa, la menomazione "concorrente" (in cui gli effetti invalidanti sono meno gravi se isolata e più gravi se associata ad altra menomazione), ferma restandone l'ininfluenza sulla determinazione del grado percentuale di invalidità, può rilevare ai soli fini della liquidazione del risarcimento del danno in base ai principi di cui all'art. 1223 e ss. c.c. “ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario, ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata”, sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo, con apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 21/07/2011, n. 15991; Cass. civ.
Sez. III, 29/02/2016, n. 3893; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 20/11/2017, n. 27524; Cass. civ.
Sez. III Sent., 21/08/2018, n. 20829; Cass. civ. III-Sent. n. 10812 del 18/04/2019).
16 Quanto appena esposto deve in ogni caso escludersi -anche ove la malattia preesistente possa definirsi "concorrente"-, “in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale”, in cui lo stato antecedente deve considerarsi pertanto di piena validità (cfr. Cass. civ. sez. III,
29/11/2022 n. 35025): ciò è quanto si riscontra pacificamente nel caso concreto, in cui, come più volte rilevato in atti e dato atto dalle pronunce adottate in sede penale, la patologia cronica respiratoria da cui era affetto il non gli impediva di dedicarsi Pt_1 all'attività agricola, tanto da avere subito l'infortunio mentre lavorava la terra guidando un trattore.
5.3-- In ordine alla imputabilità del danno ai sanitari, con la sua relazione, il perito :
- ha valutato come adeguate le terapie prestate dal presidio ospedaliero di Isernia;
- ha precisato che sarebbe stato invece doveroso da parte dei medici del pronto soccorso e del reparto di ortopedia di Venafro procedere alla contemporanea somministrazione, in siti di inoculo diversi, di immunoglobuline specifiche e di una o più dosi di vaccino antitetanico, tenuto conto che si trattava di soggetto ultraottantenne (quasi certamente non vaccinato contro il tetano, giacchè il relativo obbligo è previsto dal 1968 per i soli neonati) che aveva una profonda ferita da taglio con esposizione dei piani sottostanti, per di più provocata dalla lama di un trattore mentre il lavorava la Pt_1 terra;
- ha rilevato che nessuna di tali procedure era stata attuata presso il presidio di
Venafro, dove ci si era limitati a pulire e disinfettare la ferita, impostare terapia antibiotica e trattare la lesione chirurgicamente;
- ha dato atto che la cartella clinica dello stesso ospedale di Venafro non evidenziava alcun rifiuto del consenso da parte del paziente alla profilassi con emoderivati, né comunque che tale profilassi gli fosse stata proposta (sul punto, si veda anche la deposizione del teste già menzionato: “avevo visto il verbale di pronto Tes_1 soccorso dove non c'era menzione di trattamento antitetanico…mi mancava il passaggio
17 nel reparto…allora mi sono sincerato di chiamare. Ho parlato con il collega ortopedico, uno dei colleghi…mi ha confermato che questo non era stato fatto”);
- ha chiarito che, pur dovendo provvedersi all'immunoprofilassi antitetanica “il prima possibile”, non esiste un tempo specifico entro il quale la stessa debba essere eseguita (e dopo il quale la stessa sia inutile), ed anzi nell'ipotesi di forme di tetano che si manifestano a distanza di tempo dal contagio la profilassi può efficacemente effettuarsi a distanza di vari giorni;
- anche in base a tale considerazione, ha individuato elementi di responsabilità professionale di tipo omissivo sia nei confronti dei sanitari del pronto soccorso che di quelli del reparto di ortopedia, non essendo state somministrate al le terapie Pt_1 opportune con tempestività ed adeguatezza: di norma, infatti, la profilassi antitetanica
[prescritta sin dal 1996, come sopra ricordato] è praticata dai primi sanitari che entrano in contatto con l'assistito che ne necessiti (medici di pronto soccorso, di guardia o curanti), ma non è scusabile la sua mancata esecuzione da parte del personale medico del reparto
(per di più dello stesso nosocomio) che prenda in cura il paziente subito dopo il passaggio in pronto soccorso, il quale avrebbe dovuto comunque controllare la relativa annotazione in cartella, e provvedere in caso di precedente mancanza.
Ciascuno degli appellati nega proprie responsabilità: (medico in Controparte_2 servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Venafro) in considerazione della estrema brevità della permanenza del paziente presso il P.S., in occasione della quale era stata acquisita immediata consulenza ortopedica e disposto l'intervento; Controparte_4
(chirurgo ortopedico che eseguì l'intervento) in quanto riponente legittimo affidamento nell'operato del medico del pronto soccorso;
(primario della UOC di CP_3 ortopedia) essendo in congedo per ferie nel periodo del ricovero del che non Pt_1 aveva neppure visitato;
(medico del reparto di ortopedia) perchè non CP_1 presente in reparto al momento del ricovero dello stesso Pt_1
L'attività medico-chirurgica può comportare il lavoro in "equipe" o più in generale la cooperazione multidisciplinare: oltre alla cooperazione sincronica fra medici e medici e/o
18 ausiliari che agiscono contestualmente per la cura di un paziente, in cui i contributi si integrano a vicenda ed in un unico contesto temporale in vista del conseguimento del risultato sperato, la cooperazione terapeutica può infatti dipanarsi attraverso atti medici successivi, affidati anche a sanitari dotati della medesima o di differenti specializzazioni: in questo secondo caso l'unitario percorso diagnostico o terapeutico si sviluppa attraverso una serie di attività tecnico-scientifiche di competenza di sanitari diversi, funzionalmente o temporalmente successive.
In entrambi i casi opera il principio di affidamento, quale limite in concreto all'obbligo di diligenza gravante su ogni titolare della posizione di garanzia, essendo opportuno che ogni compartecipe abbia la possibilità di concentrarsi sui compiti affidatigli, confidando sulla professionalità degli altri, della cui condotta colposa non può essere chiamato di norma a rispondere.
Tuttavia, sia nel caso di cooperazione diacronica che sincronica, in base ai tradizionali principi in tema di posizione di garanzia e di colpa, il sanitario non può invocare il principio di affidamento, per violazione del dovere di controllo, quando la condotta colposa del collega si concretizzi nella inosservanza delle leges artis, che costituiscono il bagaglio professionale di ciascun medico, con la conseguente prevedibilità e rilevabilità dell'errore altrui anche da parte di un medico non specialista nel settore, in condizione, per tale motivo, di controllare la correttezza.
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità (anche in campo penale) ritiene l'errore altrui correttamente addebitato al sanitario, ove rientri nel bagaglio di conoscenze di qualsivoglia sanitario medio, o nello specifico settore in cui anche egli è specializzato
(Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 22007, ud. del 23/01/2018; Sez. 4 - , Sentenza n. 49774 ud. del 21/11/2019; Cass. pen. sez. 4 - , Sentenza n. 30626 ud. del 12/02/2019).
Nella fattispecie, il caso di una ferita come quella subita dal con abbondante Pt_1 sanguinamento, mentre puliva una lama falciante sporca di terra (come riferito dallo stesso personalmente) comportava la necessità di somministrazione della profilassi antitetanica, o di assicurarsi che lo stesso fosse vaccinato.
19 Tanto rientrava indubbiamente nel comune bagaglio di conoscenze di ciascuno dei sanitari che lo ebbero a vario titolo in cura presso il nosocomio di Venafro: in primo luogo del medico del pronto soccorso (il quale effettua di norma la profilassi antitetanica, CP_2 quale primo sanitario che entra in contatto con il paziente) ma anche del chirurgo
[...]
attesa peraltro nel caso la mancanza di qualsiasi annotazione in cartella clinica in CP_4 merito e le note circostanze dell'infortunio (v. testimonianza all'ud. dibattimentale di primo grado del 5/07/2017 dell'infermiera della sala operatoria la Controparte_8 quale ha ricordato che il era arrivato con i vestiti che indossava per lavorare la Pt_1 terra e non era in condizioni di essere operato in sala operatoria, per cui fu allestito un campo sterile in reparto).
Altrettanto va detto per i medici del reparto di ortopedia, senza che tanto possa escludersi per la loro mancata presenza il 19/05/2011, giorno del ricovero, protrattosi fino al
24/06/2011 senza che il medico del reparto notasse la mancata menzione CP_1 della profilassi antitetanica (che, come già esposto, non deve eseguirsi in un tempo minimo, benchè il prima possibile) o si informasse presso i colleghi del medesimo ospedale, attivandosi in caso di riscontro negativo -si rimanda alla deposizione del teste a maggior ragione, tanto deve ritenersi per il primario del reparto e tanto Tes_1 CP_3 non già in termini di responsabilità oggettiva, ma in ragione della sua presenza in reparto dal 22 al 24/06/2011, documentata dal prospetto delle presenze prodotto dallo stesso appellato, oltre che confermata dall'infermiere il quale all'udienza Persona_6 dibattimentale di primo grado del 5/07/2017 ha dichiarato che il primario si assentò per un convegno il 19, 20 e 21 giugno 2011.
Gli appellati devono pertanto essere ritenuti responsabili in eguale misura ed in via solidale fra loro del danno causato.
6.-- La quantificazione del danno
ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 subiti per la perdita del congiunto iure proprio (perdita rapporto parentale, biologico, morale, esistenziale e patrimoniale) e iure hereditatis (per la malattia, lesioni e sofferenza
20 precedenti la morte e per danno tanatologico) da liquidarsi in 300.000,00 euro oltre interessi e rivalutazione, ovvero in quella diversa di giustizia.
Come dedotto dagli appellati, quanto al danno subito in proprio dall'appellante è da escludere la risarcibilità dell'asserito pregiudizio biologico subito da , Parte_1 attesa la carenza di qualsiasi allegazione e prova in merito.
L'istanza di pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute nel giudizio penale quale parte civile, avanzata dalla stessa appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, deve più propriamente qualificarsi quale richiesta di rimborso delle spese per le precedenti fasi del giudizio (come peraltro ribadito dalla stessa appellante nelle richieste conclusive), da esaminarsi pertanto in sede di liquidazione ex art. 91 e ss. cpc.
E' invece riconoscibile, per il minor tempo vissuto con il genitore, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, inteso quale comprensivo del cd. “danno esistenziale” e del danno morale soggettivo per la sofferenza patita per la perdita del congiunto: in linea con l'orientamento della S.C. affermatosi a partire dalla pronuncia della Cassazione SS.UU. n. 26972/2008, tali pregiudizi sono considerati aspetti di un'unica sofferenza morale, che deve essere ristorata integralmente ed unitariamente, onde evitare un'inammissibile duplicazione risarcitoria (Cass. civ. sez. lav., 18.01.2011, n.
1072; Cass. SS.UU., 14.01.2009, n. 557).
Secondo le indicazioni della S.C., il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto con il congiunto (Cass. 28/09/2018, n. 23469); esso
“può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” -Cass. Sez. 3, ordinanza n. 4571 del 2023;
Cass. 30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass. 24/04/2019, n.11212; Cass.,
19/09/2023, n. 26851-.
21 La Cassazione, con sentenze n. 10579 del 2021, n. 26300 del 2021 e n. 33005 del 2021, ha indicato i criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: adozione del criterio "a punto variabile"; estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
modularità; elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra cui, indefettibili, sono l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela ed eventuale convivenza) e dei relativi punteggi.
Ricordato il principio secondo cui il giudice di appello è tenuto ad applicare la tabella vigente al momento della decisione (Cass. 2012/n.7272; Cass. 2016/n. 21245), le ultime tabelle milanesi, rielaborate nel mese di giugno 2024, conformemente ai requisiti individuati dalla Cassazione, prevedono l'assegnazione dei punti sulla base di una ripartizione in funzione di cinque parametri (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti e qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta): nella specie, non è documentata la convivenza
(contestata dagli appellati) della figlia -n. il 22/02/1949- con l'anziano genitore - Pt_1
n. il 3/02/1928- all'epoca dell'incidente da questi subito e del suo ricovero;
non è invece in discussione la solidità del nucleo familiare, da valutare fra il criterio minimo ed il medio (in mancanza di allegazioni specifiche in proposito) e la presenza nello stesso, all'epoca, della coniuge e di altri due figli (rispettivamente dell'età di 85, 58 e 52 anni), come da stato di famiglia in atti già citato.
Ne deriva un danno pari a 158.396,00 euro;
detto importo, rapportato all'epoca dell'evento (25/07/2011) mediante devalutazione, è pari a 125.412,51 euro;
applicati su tale valore gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno dal 25/07/2011 sino all'attualità (Cass. sez. un. 1995/n.1712), si perviene al risarcimento di 184.848,00 euro, sul quale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo.
Riconosciuto il suddetto danno da perdita anticipata della vita come danno parentale spettante "iure proprio" all'erede, non spetta invece alla il chiesto risarcimento Pt_1 iure hereditatis del danno tanatologico dalla perdita della vita da parte del defunto e
22 (Cass. sez. un. 22/7/2015 n. 15350; Cass., 19/09/2023, n. 26851, cit.): la morte non rappresenta infatti la massima lesione possibile del bene “salute”, ma è lesione di un bene giuridico diverso e autonomo, cioè il bene “vita” e non può configurare una perdita - e, cioè, una diminuzione o privazione di un valore personale - a carico della vittima, ormai non più in vita, onde è da escludere che un diritto al risarcimento del cosiddetto danno biologico da morte entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi (Corte Costituzionale 24/10/1994 n. 372; Cass. Civ. S.U. n.
26973 del 2008).
L'appellante ha chiesto tuttavia anche il risarcimento dei danni subiti dal de cuius per la malattia, lesioni e sofferenza precedenti la morte: secondo i principi affermati dalle sez. unite del 2015/n. 15350, cit. (v. anche Cass. 2023/n. 16272; Cass. n. 7923 del
23/03/2024), spetta come danno trasmissibile agli eredi il danno biologico terminale (pregiudizio alla salute subito nel periodo intercorrente tra le lesioni e il decesso), indipendentemente dallo stato di coscienza della vittima, purchè ci sia un apprezzabile lasso di tempo tra lesioni e morte (generalmente, almeno 24 ore: Cass. sez. 3, ordinanza n. 18056 del 05/07/2019); la relativa liquidazione avviene calcolando il danno da inabilità temporanea totale, opportunamente personalizzato considerando la massima intensità del pregiudizio che culmina con la morte.
Da tale danno si distingue il cd. danno catastrofale (costituente la componente morale del danno terminale e consistente nella sofferenza psichica patita dalla vittima lucidamente consapevole dell'imminenza della propria morte): esso richiede necessariamente lo stato di coscienza della vittima, è risarcibile anche per brevi periodi di sopravvivenza e viene liquidato in via equitativa.
Nella specie, non risultano idonei elementi dai quali desumere che , CP_5 durante il secondo ricovero ospedaliero, abbia avuto consapevolezza della gravità delle sue condizioni di salute e dell'imminenza della morte: dalla cartella clinica, come riportato al par. 5.2, emerge che il paziente, nel periodo dal 28/05/2011 al 25/07/2011,
23 allorchè il tetano risultò conclamato e fu trasferito al reparto di rianimazione, era sedato ed intubato, in stato di coma o soporoso.
Va pertanto riconosciuto alla a titolo ereditario, il solo danno biologico Pt_1 terminale subito dal genitore nel suddetto periodo, pari all'inabilità temporanea totale secondo le tabelle milanesi aggiornate al 2024, nel valore massimo di 173,00 euro al giorno x 59 gg., per un totale di 10.207,00 euro, che devalutato all'epoca della morte è pari a 8.082,00 euro, ed applicati su tale valore gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno dal 25/07/2011 sino all'attualità a 11.912,00 euro, sul quale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo.
In totale sono dunque dovuti dagli appellati in solido all'appellante 196.760,00 euro oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo.
7.-- Alla soluzione adottata consegue la condanna solidale degli stessi appellati a rimborsare alla parte appellante le spese legali relative alle fasi di merito e di legittimità del giudizio penale comprensivo della fase di legittimità, nonché al presente giudizio di riassunzione (Cass. sez.3 -, sentenza n. 1570 del 19/01/2023), liquidate in dispositivo in base ai parametri fra minimi e medi di cui ai DD.MM. n.55/2014 e 147/2022 vigenti pro tempore, in ragione del valore di cui alla somma riconosciuta e dell'attività svolta, con la chiesta maggiorazione ex artt. 12 e 4 del D.M. n. 55/2014 per il numero delle controparti.
Non può invece riconoscersi il chiesto rimborso del compenso per consulenza tecnica di parte che si assume svolta dal dr. non risultando in atti non solo la Persona_7 prova del relativo esborso, ma neppure la produzione di una relazione da parte del professionista o l'indicazione di un compenso pattuito (Cass. 2003/n.2605): la sentenza penale di primo grado dà peraltro atto che lo stesso, escusso quale teste in dibattimento, precisò di non avere redatto una consulenza, ma di essersi limitato al consulto della documentazione in atti;
né tanto giustificherebbe una liquidazione equitativa, che richiede l'impossibilità di fornire la prova da parte del richiedente.
P. Q. M.
La Corte
24 pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con citazione del 13/06/2022 da nei confronti di , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
a seguito di rinvio della Cassazione penale disposto con sentenza n. 8490 del CP_4
14/03/2022, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da , e per Parte_1
l'effetto condanna in solido , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 al risarcimento dei danni subiti dalla iure proprio e iure hereditatis, a
[...] Pt_1 causa del decesso del genitore , liquidati complessivamente in 196.760,00 CP_5 euro (comprensivi di rivalutazione ed interessi all'attualità), oltre agli interessi su tale importo dalla presente decisione al saldo;
2) condanna in solido , e CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
a rimborsare a le spese sostenute quale parte civile nel procedimento Parte_1 penale, che liquida per il giudizio dinanzi al tribunale in € 3.848,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, per il giudizio dinanzi alla corte di appello in € 3.037,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva
e Cpa, e per la fase di legittimità in € 6.784,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare alla stessa le spese del Pt_1 presente giudizio, liquidate in € 16.108,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 26 giugno 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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