CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 5352/2023
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 09:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROPRIO E N Q DI GENITORE Parte_1
Avv. RETROSI ANGELO;
Avv. Stefano Paliccia in sost.
IN PROPRIO E N Q DI GENITORE Parte_2
Avv./Avv RETROSI ANGELO;
Parte_3
Avv./Avv.ti RETROSI ANGELO;
Parte_4
Avv./Avv.ti RETROSI ANGELO;
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti CALABRO' DAVIDE;
Avv. Felletti in sost.
Controparte_2
Avv./Avv.ti ; Controparte_3 2
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Claudio Danilo Gallinaro
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna D'Avino
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza dell'8 maggio 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
2 3
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 5352/2023
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 937/23 il Tribunale di Frosinone ha respinto la domanda formulata in prosecuzione da e in Parte_1 Parte_2
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Per_1
nonché da e tutti eredi di
[...] Pt_3 Parte_4 Persona_2
(deceduto per cause indipendenti in corso di causa), il quale aveva agito nei confronti del per ottenere la condanna al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 756.708,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti per essere caduto in un fosso non visibile a causa delle buche e delle disconnessioni presenti sulla strada, che stava per percorrendo a bordo della propria carrozzina per disabili, e ha disposto la compensazione delle spese di lite anche in relazione alla posizione della chiamata in causa dal Parte_5
CP_1
e in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà genitoriale sulla minore e Persona_1 Pt_3 [...]
hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno chiesto Pt_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già
3 4
chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto iii) del presente atto;
3) nel merito: a) riformare integralmente la sentenza n. 937/23, pronunciata dal Tribunale di
Frosinone il 19.09.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 242/2018;
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti, con separate comparse, il e la Controparte_1 Parte_5
che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese del grado.
All'udienza del 27 giugno 2024 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria, essendo la pronuncia gravata priva di capi condannatori.
La causa è stata rinviata per discussione orale all'udienza dell'8 maggio 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che - secondo la prospettazione Persona_2
contenuta nell'atto di citazione - mentre percorreva Via Colle del Visco
a bordo della propria carrozzina per disabili ha perso il controllo del mezzo, a causa delle buche presenti sulla strada, ed è caduto nel fosso adiacente, riportando plurime fratture femorali.
Il Tribunale ha respinto la domanda, poi coltivata dagli eredi a seguito dell'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'attore per causa non dipendente dall'evento lesivo oggetto di causa,
4 5
sul presupposto che dall'istruttoria espletata era emersa l'insussistenza del nesso causale tra la caduta e le condizioni della strada.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate è fondata, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio non è rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, la parte appellante si è limitata ad eccepire la carente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e a richiamare genericamente le previsioni in tema di obblighi di custodia, lamentando l'erronea valutazione delle deposizioni assunte nel corso del giudizio di primo grado, senza confutare in modo adeguato il percorso argomentativo svolto dal Tribunale;
le conclusioni rassegnate in sede d'impugnazione appaiono, inoltre, incomplete, mancando la richiesta di condanna del al risarcimento del danno e difettando, CP_1
quantomeno, il richiamo alle domande formulate in primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le censure svolte dagli eredi di l'appello non è fondato e deve essere Persona_2
respinto.
La prima doglianza, con la quale la parte appellante lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., va disattesa in quanto con la pronuncia gravata il Tribunale, che tra l'altro ha premesso che la motivazione sarebbe stata espressa in termini concisi, ha affrontato in modo compiuto le questioni sottoposte al suo esame, esprimendo chiaramente le ragioni della decisione.
La seconda censura, relativa all'erronea valutazione delle norme in tema di custodia e delle risultanze istruttorie, è del pari infondata.
Secondo quanto emerge dagli atti, l'incidente si è verificato nei pressi dell'abitazione di che stava percorrendo la strada a Persona_2
bordo della propria carrozzina, essendo invalido al 100%, ed è caduto nel fosso ubicato sul lato delimitato da paletti.
5 6
Al momento del fatto l'attore era solo, cosicché l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare l'effettiva dinamica del sinistro né di individuare il punto effettivo in cui si è verificata la caduta.
Come correttamente affermato dal Tribunale, dalle fotografie allegate dal che tutti i testi escussi hanno riconosciuto come Per_2
corrispondenti allo stato dei luoghi, emerge che la porzione di strada ove
è accaduto l'evento è asfaltata e in condizioni di normalità; solo sul lato opposto al canale, si nota qualche disconnessione, comunque, perfettamente visibile e di certo nota all'attore che viveva a pochi metri di distanza.
Al riguardo, va innanzitutto richiamato il costante orientamento della
Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova
- gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. 20986/23 proprio in tema di caduta di un uomo in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta); e ancora “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa
e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. 12760/24).
6 7
Anche a voler superare le pur dirimenti considerazioni che precedono, la conoscenza dello stato dei luoghi e l'utilizzo della carrozzina avrebbero dovuto indurre l'attore all'uso della dovuta attenzione in ossequio al “principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21).
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, quindi, in ogni caso interrotto dal comportamento incauto tenuto dal
Per_2
Né possono ravvisarsi profili di responsabilità in capo al CP_1
con riferimento alla violazione dell'art. 2043 c.c., attesa la piena visibilità dello stato dei luoghi e l'assenza di insidiosità o anomalie della strada.
Da ultimo, la parte appellante richiede l'ammissione di mezzi di prova, senza specificare a quali richieste istruttorie di riferisca, cosicché la questione non è suscettibile di esame da parte della Corte.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate,
7 8
nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi €
12.033,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del l'8 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
8
Sezione V civile
R.G. 5352/2023
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 09:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROPRIO E N Q DI GENITORE Parte_1
Avv. RETROSI ANGELO;
Avv. Stefano Paliccia in sost.
IN PROPRIO E N Q DI GENITORE Parte_2
Avv./Avv RETROSI ANGELO;
Parte_3
Avv./Avv.ti RETROSI ANGELO;
Parte_4
Avv./Avv.ti RETROSI ANGELO;
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti CALABRO' DAVIDE;
Avv. Felletti in sost.
Controparte_2
Avv./Avv.ti ; Controparte_3 2
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Claudio Danilo Gallinaro
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna D'Avino
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza dell'8 maggio 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
2 3
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 5352/2023
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 937/23 il Tribunale di Frosinone ha respinto la domanda formulata in prosecuzione da e in Parte_1 Parte_2
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Per_1
nonché da e tutti eredi di
[...] Pt_3 Parte_4 Persona_2
(deceduto per cause indipendenti in corso di causa), il quale aveva agito nei confronti del per ottenere la condanna al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 756.708,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti per essere caduto in un fosso non visibile a causa delle buche e delle disconnessioni presenti sulla strada, che stava per percorrendo a bordo della propria carrozzina per disabili, e ha disposto la compensazione delle spese di lite anche in relazione alla posizione della chiamata in causa dal Parte_5
CP_1
e in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà genitoriale sulla minore e Persona_1 Pt_3 [...]
hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno chiesto Pt_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già
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chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto iii) del presente atto;
3) nel merito: a) riformare integralmente la sentenza n. 937/23, pronunciata dal Tribunale di
Frosinone il 19.09.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 242/2018;
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti, con separate comparse, il e la Controparte_1 Parte_5
che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese del grado.
All'udienza del 27 giugno 2024 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria, essendo la pronuncia gravata priva di capi condannatori.
La causa è stata rinviata per discussione orale all'udienza dell'8 maggio 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che - secondo la prospettazione Persona_2
contenuta nell'atto di citazione - mentre percorreva Via Colle del Visco
a bordo della propria carrozzina per disabili ha perso il controllo del mezzo, a causa delle buche presenti sulla strada, ed è caduto nel fosso adiacente, riportando plurime fratture femorali.
Il Tribunale ha respinto la domanda, poi coltivata dagli eredi a seguito dell'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'attore per causa non dipendente dall'evento lesivo oggetto di causa,
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sul presupposto che dall'istruttoria espletata era emersa l'insussistenza del nesso causale tra la caduta e le condizioni della strada.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate è fondata, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio non è rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, la parte appellante si è limitata ad eccepire la carente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e a richiamare genericamente le previsioni in tema di obblighi di custodia, lamentando l'erronea valutazione delle deposizioni assunte nel corso del giudizio di primo grado, senza confutare in modo adeguato il percorso argomentativo svolto dal Tribunale;
le conclusioni rassegnate in sede d'impugnazione appaiono, inoltre, incomplete, mancando la richiesta di condanna del al risarcimento del danno e difettando, CP_1
quantomeno, il richiamo alle domande formulate in primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le censure svolte dagli eredi di l'appello non è fondato e deve essere Persona_2
respinto.
La prima doglianza, con la quale la parte appellante lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., va disattesa in quanto con la pronuncia gravata il Tribunale, che tra l'altro ha premesso che la motivazione sarebbe stata espressa in termini concisi, ha affrontato in modo compiuto le questioni sottoposte al suo esame, esprimendo chiaramente le ragioni della decisione.
La seconda censura, relativa all'erronea valutazione delle norme in tema di custodia e delle risultanze istruttorie, è del pari infondata.
Secondo quanto emerge dagli atti, l'incidente si è verificato nei pressi dell'abitazione di che stava percorrendo la strada a Persona_2
bordo della propria carrozzina, essendo invalido al 100%, ed è caduto nel fosso ubicato sul lato delimitato da paletti.
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Al momento del fatto l'attore era solo, cosicché l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare l'effettiva dinamica del sinistro né di individuare il punto effettivo in cui si è verificata la caduta.
Come correttamente affermato dal Tribunale, dalle fotografie allegate dal che tutti i testi escussi hanno riconosciuto come Per_2
corrispondenti allo stato dei luoghi, emerge che la porzione di strada ove
è accaduto l'evento è asfaltata e in condizioni di normalità; solo sul lato opposto al canale, si nota qualche disconnessione, comunque, perfettamente visibile e di certo nota all'attore che viveva a pochi metri di distanza.
Al riguardo, va innanzitutto richiamato il costante orientamento della
Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova
- gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. 20986/23 proprio in tema di caduta di un uomo in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta); e ancora “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa
e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. 12760/24).
6 7
Anche a voler superare le pur dirimenti considerazioni che precedono, la conoscenza dello stato dei luoghi e l'utilizzo della carrozzina avrebbero dovuto indurre l'attore all'uso della dovuta attenzione in ossequio al “principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21).
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, quindi, in ogni caso interrotto dal comportamento incauto tenuto dal
Per_2
Né possono ravvisarsi profili di responsabilità in capo al CP_1
con riferimento alla violazione dell'art. 2043 c.c., attesa la piena visibilità dello stato dei luoghi e l'assenza di insidiosità o anomalie della strada.
Da ultimo, la parte appellante richiede l'ammissione di mezzi di prova, senza specificare a quali richieste istruttorie di riferisca, cosicché la questione non è suscettibile di esame da parte della Corte.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate,
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nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi €
12.033,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del l'8 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
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