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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
n. 2176/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 19 febbraio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. BRANDALESE, in sostituzione dell'avv. ROSSI Parte_1
TOMMASO,
per L Controparte_1
l'avv. CAVALLINI MARINA,
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Brandalese precisa le conclusioni come da ricorso.
L'avv. Cavallini precisa le conclusioni come da memoria difensiva ex art. 416 cpc contenente domanda riconvenzionale.
Entrambi i procuratori si riportano a quanto dedotto in atti e insistono per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura del dispositivo della decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2176/2023 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente-
con il patrocinio dell'avv. ROSSI TOMMASO
contro
CO
(C.F. )
[...] P.IVA_1
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI
MARINA
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 19.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447bis cpc ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
(in Controparte_3
seguito anche “ ) esponendo: CP_2
- di essere assegnatario di un alloggio di edilizia economica e popolare di proprietà di in forza di atto n. 277, pos. inq. 1-1-510 del 29.03.1988; CP_2
pagina 2 di 11 - di avere in data 10.12.2020 ricevuto da un “consuntivo per l'esecuzione CP_2
di lavori di competenza dell'utente” (prot. 12446) in cui è stato addebitato il costo della sostituzione della caldaia per complessivi € 749,55, imputato a seguito di una omessa manutenzione annuale della caldaia nei cinque anni precedenti, come previsto dalla L.R. Veneto n. 39/2017 - Allegato A del D.G.R. n. 1175 del 07.08.2018, somma calcolata su di un importo pari al 35% dell'asserito costo totale di fattura n. 45 del
06.12.2020 della Ditta Termoidraulica CH IO;
- l'illegittimità ed erroneità della richiesta di pagamento avanzata da per carenza CP_2
di prova della debenza della somma atteso che non avrebbe mai CP_2
prodotto o documentato l'importo richiesto se non limitandosi a dedurre un mero consuntivo sulla scorta del fatto che “è prassi dell'Azienda non emettere fatture relative ai singoli interventi”;
- che la resistente non ha fornito la prova di aver effettivamente corrisposto quanto richiesto al alla ditta CH IO che ha provveduto alla sostituzione Pt_1
della caldaia;
- l'infondatezza dell'addebito essendo contestata la violazione di un obbligo normativo contenuto nella L.R. Veneto n. 39/2017 - Allegato A del D.G.R. n. 1175 del
07.08.2018, entrata in vigore successivamente alla ipotizzata omessa manutenzione periodica della caldaia per gli anni 2016 e 2017 e pertanto normativa non applicabile retroattivamente rilevando altresì che la predetta normativa farebbe riferimento ad una manutenzione periodica e non ad una manutenzione annuale;
- la mancanza di prova che la sostituzione della caldaia si sia resa necessaria a causa dell'asserita omessa manutenzione allegando il “perfetto funzionamento” al momento della sostituzione, precisando che la sostituzione da parte di sarebbe avvenuta CP_2
non per mancato funzionamento bensì per vetustà, prevedendo la legge regionale la sostituzione della caldaia da parte dell'ente proprietario oltre i 15 anni dalla data di prima accensione perché considerata vetusta, ed avendo la caldaia presente pagina 3 di 11 nell'immobile condotto da oltre 22 anni, con prima accensione in data Parte_1
28.11.1998, e pertanto sussistendo un obbligo dell'Ente proprietario di sostituire la caldaia a proprie spese;
- la non debenza degli interessi calcolati sull'asserito ritardo nel pagamento del costo della caldaia e pari a € 8,89 (bollettino 14.06.2023) ed € 17,63 (bollettino 18.09.2023),
già corrisposti dal ricorrente unitamente ai canoni locativi e la richiesta di restituzione.
La ricorrente ha concluso chiedendo di “In via principale e nel merito: per i motivi di cui
in narrativa, accertare e dichiarare che non è debitore e nulla deve ad Parte_1
in conseguenza Controparte_1
della sostituzione della caldaia avvenuta presso l'immobile detenuto in locazione e sito ad
Adria (RO), via S. Allende, 13 di cui al consuntivo per l'esecuzione di lavori datato
10.12.2020 prot. n. 12446, essendo il predetto intervento di sostituzione integralmente a
carico dell'Ente Proprietario, nonché agli interessi correlati e illegittimamente addebitati.
Conseguentemente accertare e dichiarare che ha corrisposto interessi Parte_1
legali non dovuti pari a € 26,52 – e per l'effetto condannare
[...]
a corrispondere a € Controparte_1 Parte_1
26,52, o quella diversa che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si è costituita l' resistendo alla Controparte_1
domanda e deducendo:
- che la richiesta di , formulata esclusivamente in via stragiudiziale, si basa CP_2
sulla applicazione di quanto stabilito della L.R. Veneto n. 39/2017 - allegato A del
D.G.R. n. 1175 del 7.9.2018, regolamento relativo ai diritti e doveri degli assegnatari che, in relazione alla sostituzione degli impianti autonomi di riscaldamento, prevede che l'Ente proprietario si riservi di valutare l'effettuazione degli interventi di propria competenza e, in caso di valutazione positiva circa l'opportunità di sostituzione dell'impianto, verifichi che l'inquilino abbia provveduto alla annuale manutenzione pagina 4 di 11 della caldaia nei 5 anni precedenti ed in caso di inottemperanza, imputerà allo stesso il pagamento di una quota pari al 35% del costo del solo apparecchio, oltre ad IVA;
- che il parametro temporale minimo di riferimento di per la sostituzione CP_2
delle caldaie consiste nel decorso di 15 anni dalla prima accensione ma “è discrezione di nell'ambito della propria programmazione aziendale, optare per la riparazione CP_2
o, in alternativa, per la sostituzione dell'impianto, previa, in ogni caso, verifica dell'avvenuta regolare manutenzione annuale, ai sensi di legge” e anche successivamente al decorso dei 15 anni, è “consuetudine dell' procedere alla CP_1
riparazione degli impianti, che, se manutenuti a regola d'arte, possono essere utilizzati per ben oltre 20 anni (soprattutto nei casi di caldaie risalenti agli anni '90)”;
- che, nel caso in cui la riparazione risulti antieconomica ed eccessivamente onerosa,
oppure i ricambi non siano più disponibili, l'Azienda procederà alla sostituzione, che sarà a proprio carico quando la manutenzione annuale sia stata puntualmente eseguita,
parzialmente (nella misura del 35%) a carico dell'inquilino, nel caso in cui lo stesso non vi abbia provveduto;
- che il non è in possesso delle certificazioni di manutenzione relative agli anni Pt_1
2016 e 2017, avendo provveduto all'incombente sono nel 2015, 2018 e nel 2019;
- che, in relazione agli obblighi di manutenzione annuale degli impianti di riscaldamento autonomi per annualità precedenti all'allegato A del DGR 1175/2018, l'onere a carico degli inquilini è previsto nella comunicazione agli inquilini in data 8.10.1995 da parte dell'Ufficio Manutenzione di Ater, in applicazione all'art. 31 della Legge n. 10 del
1991 e D.P.R. 412/93 art. 11 ed altresì nella Delibera del C.d.A. di Ater Rovigo n. 5 del
25.10.2012 – Verbale n. 617;
- che prima della n. 39/2017 - allegato A del D.G.R. n. 1175 del 7.9.2018, Parte_2
che prevede la verifica di regolare manutenzione della caldaia nei 5 anni precedenti, i regolamenti aziendali precedenti “prevedevano che la manutenzione fosse eseguita ogni anno dalla decorrenza del contratto di locazione e subordinavano la riparazione o pagina 5 di 11 la sostituzione della caldaia da parte dell'Azienda, alla verifica che l'assegnatario avesse adempiuto alla manutenzione ogni anno o non solo gli ultimi 5”;
- che il ha commesso una ulteriore violazione, in riferimento al Regolamento sul Pt_1
controllo e la manutenzione degli impianti di climatizzazione (D.P.R. 74/2013), in cui è
previsto il controllo dei fumi ogni due anni, avendo il ricorrente omesso la predetta manutenzione per due anni consecutivi (2016 e 2017) e quindi “sarebbe passibile di sanzione amministrativa”;
- formulando domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 681,41, oltre
IVA, per un totale di € 749,55, a titolo quota parte di competenza dell'assegnatario e corrispondente al 35% del solo costo della caldaia al netto dello sconto offerto dalla
Ditta in appalto per la sostituzione della caldaia;
- chiedendo la condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art 96 cpc.
Ater Rovigo, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - NEL
MERITO: rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto,
IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che il sig. è debitore Parte_1
di per l'importo di € 749,55 e, conseguentemente condannare parte ricorrente CP_2
a corrispondere ad la somma di € 749,55, oltre ad interessi come per legge. CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Condannare inoltre il
sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” Parte_1
da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
La causa è stata istruita in via documentale, non avendo le parti formulato istanze di prova costituenda, quindi discussa e decisa all'udienza del 19.2.2025.
Preliminarmente occorre precisare e qualificare la natura dell'azione proposta da Pt_1
come un'azione di accertamento negativo del credito vantato da nei
[...] CP_2
suoi confronti in relazione alla sostituzione della caldaia posta all'interno dell'alloggio assegnato in locazione, pari a € 749,55, iva compresa, quale quota del 35% del costo della pagina 6 di 11 nuova caldaia, e di ripetizione di indebito della somma versata a titolo di interessi sull'importo preteso da CP_2
Inquadrata la natura dell'azione esperita, in punto di riparto dell'onere di allegazione e prova, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero
“accertamento negativo” del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tuttavia, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte,
ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. ord.
20.9.2023 n. 26916; Cass. 15.2.2007 n. 3374).
La domanda di accertamento negativo formulata da è fondata e merita Parte_1
accoglimento.
La pretesa di trae origine dal consuntivo per l'esecuzione di lavori di competenza CP_2
dell'utente datata 10.12.2020 prot. n. 12446, con cui ha contestato al CP_2
l'omessa manutenzione della caldaia nelle cinque annualità precedenti, come Pt_1
previsto dalla L.R. Veneto 39/2017 Allegato A del D.G.R. n. 1175 del 07.08.2018, con conseguente imputabilità allo stesso dell'intervento di sostituzione integrale della caldaia nell'immobile assegnato nella misura del 35% del costo dell'apparecchiatura.
Con riferimento alla sostituzione della caldaia il ha sostanzialmente rappresentato la Pt_1
pagina 7 di 11 mancanza di prova della debenza della somma sotto il profilo della omessa documentazione relativa all'importo richiesto, la inammissibile applicazione di una norma entrata in vigore successivamente alla omissione contestata, il difetto di prova che la sostituzione della caldaia si sia resa necessaria a causa della asserita omessa manutenzione della caldaia e l'obbligo di di provvedere alla sostituzione della caldaia con spese CP_2
integralmente a suo carico trattandosi di caldaia “vetusta” ai sensi del regolamento.
In ordine agli obblighi di manutenzione della caldaia in capo al si osserva quanto Pt_1
segue.
Il contratto di locazione è stato sottoscritto dal in data 29.3.1988 e l'allegato Pt_1
“regolamento degli assegnatari degli alloggi in locazione” (doc. 1 ricorrente),
relativamente agli oneri di manutenzione della caldaia all'interno della casa locata posti a carico degli assegnatari (lettera H del Regolamento) prevede al punto 9 “la pulizia della canna fumaria e delle canne di esalazione vapori”.
Risulta altresì che con comunicazione agli inquilini datata 8.9.1995 da parte dell'
[...]
in applicazione all'art. 31 della Legge n. 10 del 1991 e D.P.R. Controparte_4
412/93 art. 11, sono stati descritti gli obblighi di manutenzione degli impianti di riscaldamento autonomo a carico degli inquilini e precisamente la stipula di un contratto con una ditta in possesso dei requisiti di legge per la “pulizia annuale della caldaia”, la
“compilazione del libretto di impianto in cui dovranno essere riportati tutti gli interventi effettuati nonché i dati delle prove di combustione” e “le prove di combustione da effettuare almeno ogni due anni”. È inoltre precisato che “l'onere per la riparazione o sostituzione della caldaia da parte dell' sarà assunto solo dopo che l'assegnatario CP_1
avrà dimostrato di aver ottemperato alle prescrizioni sopra riportate nonché di aver fatto svolgere idonea manutenzione documentata con ricevute fiscali”.
Per quanto di interesse, il Regolamento relativo ai diritti e doveri degli assegnatari di cui all'allegato A del DGR n. 1175 del 7 agosto 2018 alla legge Regionale Veneto 39/2017 che parte convenuta ha posto a sostegno della propria pretesa (doc. 1 Ater) relativamente agli pagina 8 di 11 (7/r) “impianti autonomi e di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria” al punto
1 pone a carico dell'assegnatario la “pulizia periodica della caldaia per tutta la durata della locazione” fatta eseguire da un centro di assistenza tecnico abilitato. “Se l'inquilino non provvede alla regolare manutenzione degli impianti, (manutenzione ordinaria e prova di combustione) le spese relative alla sostituzione della caldaia saranno addebitate nella misura del 35% del costo della stessa all'inquilino medesimo”.
In ordine agli oneri a carico dell'Ente Proprietario, in riferimento agli impianti autonomi di riscaldamento, al punto 3 è previsto che “oltre i 15 anni a decorrere dalla data di prima accensione la sostituzione della caldaia per vetustà dell'apparecchio. L'ente proprietario,
previa verifica della regolarità contabile e della presenza di morosità in capo all'assegnatario si riserva di valutare l'effettuazione degli interventi di propria competenza” (punto 3).
Dalla lettura del regolamento emerge che oltre i 15 anni la caldaia viene considerata vetusta ed è sostituita dall'ente proprietario previa verifica della regolarità contabile e della morosità dell'inquilino utente, non richiedendo espressamente tale intervento a carico dell'ente la verifica della manutenzione annuale. CP_2
Orbene, la caldaia oggetto di causa, marca modello Rendimax 30 CEPS, matricola CP_5
9710L30713, è stata installata nel 1998 e la prima accensione è avvenuta il 28.11.1998
come da certificato di avvenuta manutenzione (doc. 4 ricorrente) da cui risulta l'esecuzione della manutenzione in data 7.11.2015, 7.11.2018 e 18.11.2019.
Ricorrono pertanto i presupposti previsti dal Regolamento per la sostituzione della caldaia con spese a carico esclusivo dell'ente proprietario, essendo decorsi oltre 15 anni dalla prima accensione e non sussistendo alcuna violazione della regolarità contabile ed una morosità in capo all'assegnatario, oggetto di previa verifica da parte dell'Ente medesimo.
La allegata facoltà discrezionale di nell'ambito della propria programmazione CP_2
aziendale, di optare per la riparazione o, in alternativa, la sostituzione dell'impianto in presenza di caldaia con prima accensione oltre i 15 anni non risulta dimostrata pagina 9 di 11 documentalmente e comunque contrasta con le specifiche disposizioni previste dal regolamento in tema di impianti autonomi di riscaldamento.
Inoltre, va rilevato che, come dedotto dal non risulta documentato il costo della Pt_1
caldaia installata nel suo alloggio con impossibilità di verificare la correttezza dell'importo percentuale posto a carico dell'assegnatario odierno ricorrente.
Infatti, in relazione al predetto intervento afferma che la spesa posta a suo CP_2
carico è stata pari al 65% del costo della caldaia, oltre al lavaggio impianti, valvole termostatiche ed oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 2.811,68 IVA esclusa (€
684,41 + € 2.811,68 = € 3.493,09 iva esclusa), riportando nel consuntivo del 10.12.2020
inviato al che il prezzo della caldaia è di € 3.493,08 iva esclusa, producendo a tal Pt_1
fine la fattura n. 45 del 6.12.2022 di € 22.028,55 (doc. 3 e precisando che “il prezzo CP_2
della caldaia pagato da è ricompreso nella fattura n. 45 del 6.12.2020 che la ditta CP_2
CH IO ha emesso a conclusione degli interventi commissionati da
[...]
”. CP_2
La fattura prodotta non appare sufficiente a dimostrare il costo della caldaia sostituita in €
3.493,09 iva esclusa contenendo una descrizione generica dell'oggetto (“lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi sul patrimonio locato di proprietà aziendale nel corso dell'es. 2020, tra cui sostituzione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione”) da cui non è desumibile l'intervento di sostituzione de quo ed altresì indicando un importo evidentemente “cumulativo” di € 22.028,56 da cui non può chiaramente ritenersi ricompreso quello relativo alla caldaia del Pt_1
In conclusione, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento negativo formulata e pertanto non dovuta dal medesimo ad la somma di € 749,55 Parte_1 CP_2
oggetto di causa.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da . CP_2
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata da
[...]
non può essere accolta, non rilevandosi alcuna attività o difesa in giudizio con CP_2
pagina 10 di 11 mala fede o colpa grave da parte del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come CP_2
da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) secondo i valori medi con esclusione della fase istruttoria non celebrata.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. Accoglie la domanda formulata da e accerta e dichiara non dovute Parte_1
da parte del ricorrente alla convenuta Parte_1 CO
la somma di € 749,55 oggetto di causa e di cui al
[...]
“consuntivo per l'esecuzione di lavori di competenza dell'utente” del 10.12.2020;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da CO
;
[...]
3. rigetta la domanda di CO
formulata ex art. 96 cpc;
4. condanna l , in persona CO
del legale rappresentante p.t., a rifondere a le spese di lite, che Parte_1
liquida in € 43,00 per anticipazioni e € 562,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 c.p.c.
Rovigo, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 11 di 11
SEZIONE CIVILE
n. 2176/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 19 febbraio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. BRANDALESE, in sostituzione dell'avv. ROSSI Parte_1
TOMMASO,
per L Controparte_1
l'avv. CAVALLINI MARINA,
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Brandalese precisa le conclusioni come da ricorso.
L'avv. Cavallini precisa le conclusioni come da memoria difensiva ex art. 416 cpc contenente domanda riconvenzionale.
Entrambi i procuratori si riportano a quanto dedotto in atti e insistono per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura del dispositivo della decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2176/2023 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente-
con il patrocinio dell'avv. ROSSI TOMMASO
contro
CO
(C.F. )
[...] P.IVA_1
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI
MARINA
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 19.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447bis cpc ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
(in Controparte_3
seguito anche “ ) esponendo: CP_2
- di essere assegnatario di un alloggio di edilizia economica e popolare di proprietà di in forza di atto n. 277, pos. inq. 1-1-510 del 29.03.1988; CP_2
pagina 2 di 11 - di avere in data 10.12.2020 ricevuto da un “consuntivo per l'esecuzione CP_2
di lavori di competenza dell'utente” (prot. 12446) in cui è stato addebitato il costo della sostituzione della caldaia per complessivi € 749,55, imputato a seguito di una omessa manutenzione annuale della caldaia nei cinque anni precedenti, come previsto dalla L.R. Veneto n. 39/2017 - Allegato A del D.G.R. n. 1175 del 07.08.2018, somma calcolata su di un importo pari al 35% dell'asserito costo totale di fattura n. 45 del
06.12.2020 della Ditta Termoidraulica CH IO;
- l'illegittimità ed erroneità della richiesta di pagamento avanzata da per carenza CP_2
di prova della debenza della somma atteso che non avrebbe mai CP_2
prodotto o documentato l'importo richiesto se non limitandosi a dedurre un mero consuntivo sulla scorta del fatto che “è prassi dell'Azienda non emettere fatture relative ai singoli interventi”;
- che la resistente non ha fornito la prova di aver effettivamente corrisposto quanto richiesto al alla ditta CH IO che ha provveduto alla sostituzione Pt_1
della caldaia;
- l'infondatezza dell'addebito essendo contestata la violazione di un obbligo normativo contenuto nella L.R. Veneto n. 39/2017 - Allegato A del D.G.R. n. 1175 del
07.08.2018, entrata in vigore successivamente alla ipotizzata omessa manutenzione periodica della caldaia per gli anni 2016 e 2017 e pertanto normativa non applicabile retroattivamente rilevando altresì che la predetta normativa farebbe riferimento ad una manutenzione periodica e non ad una manutenzione annuale;
- la mancanza di prova che la sostituzione della caldaia si sia resa necessaria a causa dell'asserita omessa manutenzione allegando il “perfetto funzionamento” al momento della sostituzione, precisando che la sostituzione da parte di sarebbe avvenuta CP_2
non per mancato funzionamento bensì per vetustà, prevedendo la legge regionale la sostituzione della caldaia da parte dell'ente proprietario oltre i 15 anni dalla data di prima accensione perché considerata vetusta, ed avendo la caldaia presente pagina 3 di 11 nell'immobile condotto da oltre 22 anni, con prima accensione in data Parte_1
28.11.1998, e pertanto sussistendo un obbligo dell'Ente proprietario di sostituire la caldaia a proprie spese;
- la non debenza degli interessi calcolati sull'asserito ritardo nel pagamento del costo della caldaia e pari a € 8,89 (bollettino 14.06.2023) ed € 17,63 (bollettino 18.09.2023),
già corrisposti dal ricorrente unitamente ai canoni locativi e la richiesta di restituzione.
La ricorrente ha concluso chiedendo di “In via principale e nel merito: per i motivi di cui
in narrativa, accertare e dichiarare che non è debitore e nulla deve ad Parte_1
in conseguenza Controparte_1
della sostituzione della caldaia avvenuta presso l'immobile detenuto in locazione e sito ad
Adria (RO), via S. Allende, 13 di cui al consuntivo per l'esecuzione di lavori datato
10.12.2020 prot. n. 12446, essendo il predetto intervento di sostituzione integralmente a
carico dell'Ente Proprietario, nonché agli interessi correlati e illegittimamente addebitati.
Conseguentemente accertare e dichiarare che ha corrisposto interessi Parte_1
legali non dovuti pari a € 26,52 – e per l'effetto condannare
[...]
a corrispondere a € Controparte_1 Parte_1
26,52, o quella diversa che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si è costituita l' resistendo alla Controparte_1
domanda e deducendo:
- che la richiesta di , formulata esclusivamente in via stragiudiziale, si basa CP_2
sulla applicazione di quanto stabilito della L.R. Veneto n. 39/2017 - allegato A del
D.G.R. n. 1175 del 7.9.2018, regolamento relativo ai diritti e doveri degli assegnatari che, in relazione alla sostituzione degli impianti autonomi di riscaldamento, prevede che l'Ente proprietario si riservi di valutare l'effettuazione degli interventi di propria competenza e, in caso di valutazione positiva circa l'opportunità di sostituzione dell'impianto, verifichi che l'inquilino abbia provveduto alla annuale manutenzione pagina 4 di 11 della caldaia nei 5 anni precedenti ed in caso di inottemperanza, imputerà allo stesso il pagamento di una quota pari al 35% del costo del solo apparecchio, oltre ad IVA;
- che il parametro temporale minimo di riferimento di per la sostituzione CP_2
delle caldaie consiste nel decorso di 15 anni dalla prima accensione ma “è discrezione di nell'ambito della propria programmazione aziendale, optare per la riparazione CP_2
o, in alternativa, per la sostituzione dell'impianto, previa, in ogni caso, verifica dell'avvenuta regolare manutenzione annuale, ai sensi di legge” e anche successivamente al decorso dei 15 anni, è “consuetudine dell' procedere alla CP_1
riparazione degli impianti, che, se manutenuti a regola d'arte, possono essere utilizzati per ben oltre 20 anni (soprattutto nei casi di caldaie risalenti agli anni '90)”;
- che, nel caso in cui la riparazione risulti antieconomica ed eccessivamente onerosa,
oppure i ricambi non siano più disponibili, l'Azienda procederà alla sostituzione, che sarà a proprio carico quando la manutenzione annuale sia stata puntualmente eseguita,
parzialmente (nella misura del 35%) a carico dell'inquilino, nel caso in cui lo stesso non vi abbia provveduto;
- che il non è in possesso delle certificazioni di manutenzione relative agli anni Pt_1
2016 e 2017, avendo provveduto all'incombente sono nel 2015, 2018 e nel 2019;
- che, in relazione agli obblighi di manutenzione annuale degli impianti di riscaldamento autonomi per annualità precedenti all'allegato A del DGR 1175/2018, l'onere a carico degli inquilini è previsto nella comunicazione agli inquilini in data 8.10.1995 da parte dell'Ufficio Manutenzione di Ater, in applicazione all'art. 31 della Legge n. 10 del
1991 e D.P.R. 412/93 art. 11 ed altresì nella Delibera del C.d.A. di Ater Rovigo n. 5 del
25.10.2012 – Verbale n. 617;
- che prima della n. 39/2017 - allegato A del D.G.R. n. 1175 del 7.9.2018, Parte_2
che prevede la verifica di regolare manutenzione della caldaia nei 5 anni precedenti, i regolamenti aziendali precedenti “prevedevano che la manutenzione fosse eseguita ogni anno dalla decorrenza del contratto di locazione e subordinavano la riparazione o pagina 5 di 11 la sostituzione della caldaia da parte dell'Azienda, alla verifica che l'assegnatario avesse adempiuto alla manutenzione ogni anno o non solo gli ultimi 5”;
- che il ha commesso una ulteriore violazione, in riferimento al Regolamento sul Pt_1
controllo e la manutenzione degli impianti di climatizzazione (D.P.R. 74/2013), in cui è
previsto il controllo dei fumi ogni due anni, avendo il ricorrente omesso la predetta manutenzione per due anni consecutivi (2016 e 2017) e quindi “sarebbe passibile di sanzione amministrativa”;
- formulando domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 681,41, oltre
IVA, per un totale di € 749,55, a titolo quota parte di competenza dell'assegnatario e corrispondente al 35% del solo costo della caldaia al netto dello sconto offerto dalla
Ditta in appalto per la sostituzione della caldaia;
- chiedendo la condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art 96 cpc.
Ater Rovigo, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - NEL
MERITO: rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto,
IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che il sig. è debitore Parte_1
di per l'importo di € 749,55 e, conseguentemente condannare parte ricorrente CP_2
a corrispondere ad la somma di € 749,55, oltre ad interessi come per legge. CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Condannare inoltre il
sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” Parte_1
da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
La causa è stata istruita in via documentale, non avendo le parti formulato istanze di prova costituenda, quindi discussa e decisa all'udienza del 19.2.2025.
Preliminarmente occorre precisare e qualificare la natura dell'azione proposta da Pt_1
come un'azione di accertamento negativo del credito vantato da nei
[...] CP_2
suoi confronti in relazione alla sostituzione della caldaia posta all'interno dell'alloggio assegnato in locazione, pari a € 749,55, iva compresa, quale quota del 35% del costo della pagina 6 di 11 nuova caldaia, e di ripetizione di indebito della somma versata a titolo di interessi sull'importo preteso da CP_2
Inquadrata la natura dell'azione esperita, in punto di riparto dell'onere di allegazione e prova, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero
“accertamento negativo” del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tuttavia, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte,
ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. ord.
20.9.2023 n. 26916; Cass. 15.2.2007 n. 3374).
La domanda di accertamento negativo formulata da è fondata e merita Parte_1
accoglimento.
La pretesa di trae origine dal consuntivo per l'esecuzione di lavori di competenza CP_2
dell'utente datata 10.12.2020 prot. n. 12446, con cui ha contestato al CP_2
l'omessa manutenzione della caldaia nelle cinque annualità precedenti, come Pt_1
previsto dalla L.R. Veneto 39/2017 Allegato A del D.G.R. n. 1175 del 07.08.2018, con conseguente imputabilità allo stesso dell'intervento di sostituzione integrale della caldaia nell'immobile assegnato nella misura del 35% del costo dell'apparecchiatura.
Con riferimento alla sostituzione della caldaia il ha sostanzialmente rappresentato la Pt_1
pagina 7 di 11 mancanza di prova della debenza della somma sotto il profilo della omessa documentazione relativa all'importo richiesto, la inammissibile applicazione di una norma entrata in vigore successivamente alla omissione contestata, il difetto di prova che la sostituzione della caldaia si sia resa necessaria a causa della asserita omessa manutenzione della caldaia e l'obbligo di di provvedere alla sostituzione della caldaia con spese CP_2
integralmente a suo carico trattandosi di caldaia “vetusta” ai sensi del regolamento.
In ordine agli obblighi di manutenzione della caldaia in capo al si osserva quanto Pt_1
segue.
Il contratto di locazione è stato sottoscritto dal in data 29.3.1988 e l'allegato Pt_1
“regolamento degli assegnatari degli alloggi in locazione” (doc. 1 ricorrente),
relativamente agli oneri di manutenzione della caldaia all'interno della casa locata posti a carico degli assegnatari (lettera H del Regolamento) prevede al punto 9 “la pulizia della canna fumaria e delle canne di esalazione vapori”.
Risulta altresì che con comunicazione agli inquilini datata 8.9.1995 da parte dell'
[...]
in applicazione all'art. 31 della Legge n. 10 del 1991 e D.P.R. Controparte_4
412/93 art. 11, sono stati descritti gli obblighi di manutenzione degli impianti di riscaldamento autonomo a carico degli inquilini e precisamente la stipula di un contratto con una ditta in possesso dei requisiti di legge per la “pulizia annuale della caldaia”, la
“compilazione del libretto di impianto in cui dovranno essere riportati tutti gli interventi effettuati nonché i dati delle prove di combustione” e “le prove di combustione da effettuare almeno ogni due anni”. È inoltre precisato che “l'onere per la riparazione o sostituzione della caldaia da parte dell' sarà assunto solo dopo che l'assegnatario CP_1
avrà dimostrato di aver ottemperato alle prescrizioni sopra riportate nonché di aver fatto svolgere idonea manutenzione documentata con ricevute fiscali”.
Per quanto di interesse, il Regolamento relativo ai diritti e doveri degli assegnatari di cui all'allegato A del DGR n. 1175 del 7 agosto 2018 alla legge Regionale Veneto 39/2017 che parte convenuta ha posto a sostegno della propria pretesa (doc. 1 Ater) relativamente agli pagina 8 di 11 (7/r) “impianti autonomi e di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria” al punto
1 pone a carico dell'assegnatario la “pulizia periodica della caldaia per tutta la durata della locazione” fatta eseguire da un centro di assistenza tecnico abilitato. “Se l'inquilino non provvede alla regolare manutenzione degli impianti, (manutenzione ordinaria e prova di combustione) le spese relative alla sostituzione della caldaia saranno addebitate nella misura del 35% del costo della stessa all'inquilino medesimo”.
In ordine agli oneri a carico dell'Ente Proprietario, in riferimento agli impianti autonomi di riscaldamento, al punto 3 è previsto che “oltre i 15 anni a decorrere dalla data di prima accensione la sostituzione della caldaia per vetustà dell'apparecchio. L'ente proprietario,
previa verifica della regolarità contabile e della presenza di morosità in capo all'assegnatario si riserva di valutare l'effettuazione degli interventi di propria competenza” (punto 3).
Dalla lettura del regolamento emerge che oltre i 15 anni la caldaia viene considerata vetusta ed è sostituita dall'ente proprietario previa verifica della regolarità contabile e della morosità dell'inquilino utente, non richiedendo espressamente tale intervento a carico dell'ente la verifica della manutenzione annuale. CP_2
Orbene, la caldaia oggetto di causa, marca modello Rendimax 30 CEPS, matricola CP_5
9710L30713, è stata installata nel 1998 e la prima accensione è avvenuta il 28.11.1998
come da certificato di avvenuta manutenzione (doc. 4 ricorrente) da cui risulta l'esecuzione della manutenzione in data 7.11.2015, 7.11.2018 e 18.11.2019.
Ricorrono pertanto i presupposti previsti dal Regolamento per la sostituzione della caldaia con spese a carico esclusivo dell'ente proprietario, essendo decorsi oltre 15 anni dalla prima accensione e non sussistendo alcuna violazione della regolarità contabile ed una morosità in capo all'assegnatario, oggetto di previa verifica da parte dell'Ente medesimo.
La allegata facoltà discrezionale di nell'ambito della propria programmazione CP_2
aziendale, di optare per la riparazione o, in alternativa, la sostituzione dell'impianto in presenza di caldaia con prima accensione oltre i 15 anni non risulta dimostrata pagina 9 di 11 documentalmente e comunque contrasta con le specifiche disposizioni previste dal regolamento in tema di impianti autonomi di riscaldamento.
Inoltre, va rilevato che, come dedotto dal non risulta documentato il costo della Pt_1
caldaia installata nel suo alloggio con impossibilità di verificare la correttezza dell'importo percentuale posto a carico dell'assegnatario odierno ricorrente.
Infatti, in relazione al predetto intervento afferma che la spesa posta a suo CP_2
carico è stata pari al 65% del costo della caldaia, oltre al lavaggio impianti, valvole termostatiche ed oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 2.811,68 IVA esclusa (€
684,41 + € 2.811,68 = € 3.493,09 iva esclusa), riportando nel consuntivo del 10.12.2020
inviato al che il prezzo della caldaia è di € 3.493,08 iva esclusa, producendo a tal Pt_1
fine la fattura n. 45 del 6.12.2022 di € 22.028,55 (doc. 3 e precisando che “il prezzo CP_2
della caldaia pagato da è ricompreso nella fattura n. 45 del 6.12.2020 che la ditta CP_2
CH IO ha emesso a conclusione degli interventi commissionati da
[...]
”. CP_2
La fattura prodotta non appare sufficiente a dimostrare il costo della caldaia sostituita in €
3.493,09 iva esclusa contenendo una descrizione generica dell'oggetto (“lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi sul patrimonio locato di proprietà aziendale nel corso dell'es. 2020, tra cui sostituzione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione”) da cui non è desumibile l'intervento di sostituzione de quo ed altresì indicando un importo evidentemente “cumulativo” di € 22.028,56 da cui non può chiaramente ritenersi ricompreso quello relativo alla caldaia del Pt_1
In conclusione, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento negativo formulata e pertanto non dovuta dal medesimo ad la somma di € 749,55 Parte_1 CP_2
oggetto di causa.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da . CP_2
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata da
[...]
non può essere accolta, non rilevandosi alcuna attività o difesa in giudizio con CP_2
pagina 10 di 11 mala fede o colpa grave da parte del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come CP_2
da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) secondo i valori medi con esclusione della fase istruttoria non celebrata.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. Accoglie la domanda formulata da e accerta e dichiara non dovute Parte_1
da parte del ricorrente alla convenuta Parte_1 CO
la somma di € 749,55 oggetto di causa e di cui al
[...]
“consuntivo per l'esecuzione di lavori di competenza dell'utente” del 10.12.2020;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da CO
;
[...]
3. rigetta la domanda di CO
formulata ex art. 96 cpc;
4. condanna l , in persona CO
del legale rappresentante p.t., a rifondere a le spese di lite, che Parte_1
liquida in € 43,00 per anticipazioni e € 562,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 c.p.c.
Rovigo, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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