Art. 152. (poteri di controllo e sostitutivi) 1. ((l'ente di governo dell'ambito)) ha facolta' di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ((l'ente di governo dell'ambito)) interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalita' a suo carico, nonche' il potere di risoluzione e di revoca, ((l'ente di governo dell'ambito)) , previa diffida, puo' sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora ((l'ente di governo dell'ambito)) non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. ((l'ente di governo dell'ambito)) con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ((l'ente di governo dell'ambito)) interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalita' a suo carico, nonche' il potere di risoluzione e di revoca, ((l'ente di governo dell'ambito)) , previa diffida, puo' sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora ((l'ente di governo dell'ambito)) non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. ((l'ente di governo dell'ambito)) con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.