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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 1355/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, ( in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
( ) con sede in Roma via dei Gelsi 143, CodiceFiscale_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Edmondo Tomaselli ( ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Piemonte
39/A, p.e.c. ; appellante Email_1
e
( , e ( Controparte_1 C.F._4 Parte_2 [...]
, res.ti in Roma in via dei Faggi 43, ed elettivamente domiciliate C.F._5
presso lo studio dell'Avv. Paolo Pericoli ( ) in Roma alla via C.F._6
Pinerolo 22, che le rappresenta e difende procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, p.e.c. ; appellate Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e per la parte appellata quelle formulate nella memoria di costituzione e per entrambe quelle formulate all'udienza di conclusione e discussione, ex art 127 ter c.p.c., del 16.04.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 17373/2020 nel procedimento Rg. 48533/19 avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento per canoni locativi il Tribunale di
Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale … definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria pretesa, istanza, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: 1) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, improcedibile l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale;
2) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'assorbimento nella pronuncia di rito di cui al punto 1) di ogni altra domanda e/o eccezione sollevata dalle parti in via comprimaria od in via subordinata;
3) dichiara, per l'effetto, esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto (n. 12068/2019, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. n. 68110/2018 notificatogli in data
13.06.2019); 4) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di opposizione tra tutte le parti costituite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e le comunicazioni di competenza. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, e dell'art. 429 c.p.c. Roma lì, 11/11/2020 “
Il procedimento di primo grado aveva il seguente svolgimento: “ Con ricorso depositato in data 15/7/2019 il sig. in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare della ASD C100 BoXinG Combat ha proposto opposizione avverso il
pag. 2/8 decreto ingiuntivo n. 12068/2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 68110/2018 notificatogli in data 13.6.2019 con cui è stato ingiunto di pagare alle ricorrenti entro 40 giorni dalla notifica la somma di euro
18.154,50 oltre interessi e spese della fase monitoria liquidate in euro 830,00 per compenso ed euro 145,50 per esborsi oltre spese generali IVA E CPA .
Il sig. nella qualità di conduttore di detto immobile, nella proposta Pt_1
opposizione sosteneva non essere dovute le somme ingiunte in quanto l'immobile locato, sarebbe risultato affetto da alcuni vizi che avrebbero inciso negativamente sull'attività della Associazione Sportiva e per l'effetto chiedeva in via riconvenzionale che il Tribunale adito disponesse una riduzione del canone e la condanna delle locatrici alla restituzione della somma di € 20.000,00 pari al 40% del canone pattuito.
Instauratosi il contraddittorio dinanzi il Tribunale di Roma all'udienza del
03/02/2020, constatata l'impossibilità di procedere all'obbligatorio tentativo di conciliazione per assenza del sig. o di un suo procuratore, disponeva che le Pt_1 parti procedessero ad instaurare l'obbligatorio tentativo di mediazione entro i successivi quindici giorni e rinviava il giudizio per la discussione all'udienza del
11/11/2020.
Nessuna delle parti costituite procedeva ad instaurare detto tentativo di mediazione. All'udienza fissata per la discussione del 11/11/2020 esaurita la discussione orale e le conclusioni della sola parte opponente presente ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art, 429 c.p.c.” .
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso in appello depositato , in proprio e n.q., in data Parte_1
30/12/2021, ha impugnato la sentenza indicata contestando l'operato del
Tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art.5 del DLGV 4.3.2010 n. 28
pag. 3/8 per avere identificato la parte opponente come quella tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria invece della parte opposta e ne chiedeva pertanto la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano e deducendo che in virtù Controparte_2 Parte_2
del nuovo orientamento delle SS.UU. della Cassazione 19596/20 riformasse la sentenza gravata con compensazione delle spese di lite.
Con decreto del 17.03.2021 veniva fissata l'udienza del 15/09/2021per la trattazione e con ordinanza del 30.09.2021 veniva riassegnata dalla terza alla settima sezione e veniva fissata la nuova udienza di discussione del 16. 02.2022 successivamente rinviata all'udienza di discussione del 16.04.2025.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza indicata del 16.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
Sugli indicati motivi la Corte così ragiona.
In fatto alla prima udienza il Tribunale assegnava alla creditrice termine di giorni
15 per introdurre la mediazione obbligatoria ex artt. 5 e 5bis d.lgs. 28/2010.
Successivamente, veniva dato atto che la procedura non era stata esperita e veniva, quindi, fissata la discussione orale.
Il Tribunale in motivazione ha ritenuto riportandosi all'arresto della Cassazione del 2015 n. 24619 che ha ritenuto che l'onere di attivare la procedura di mediazione gravava sull'opponente che non presentando alcun'istanza, ai sensi dell'art. 5 bis D.lgs. 28/2010 ha reso improcedibile l'opposizione con la conferma dell'opposto decreto ed ha ritenuto l'inapplicabilità della sentenza della Cassazione a S.S.U.U. n.19596/2020 poiché a febbraio 2020 vigeva l'orientamento precedente.
pag. 4/8 Osserva la Corte che il Giudice è tenuto a prendere decisioni basate sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua sentenza.
Questo significa che le leggi e i fatti rilevanti per il caso devono essere valutati come sono nel momento in cui il Giudice emette la sua decisione e motivandola può discostarsi dall'orientamento segnalato dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tuttavia, le soluzioni interpretative stabilite dalle SS.UU. hanno una autorevole prevalenza per i giudici che si trovano a affrontare casi simili, come nel caso in esame.
Osserva il Collegio che con la norma introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella prospettiva della prevenzione e del superamento dei contrasti, quindi del rafforzamento della funzione nomofilattica assegnata dall'articolo 65 della legge di ordinamento giudiziario alla Corte di Cassazione e, in particolare, della garanzia della uniforme interpretazione e applicazione del diritto oggettivo è stato previsto il vincolo di coerenza nei rapporti tra le Sezioni Semplici e le
Sezioni Unite.
Il meccanismo introdotto implica, per la sezione semplice, un vincolo negativo a non adottare l'interpretazione contrastante con quella già espressa dalle sezioni unite: se giunge a un convincimento diverso da quello affermato dalle sezioni unite in una vicenda processuale simile e non intende, pertanto, aderire al precedente, la sezione semplice dovrà reinvestire queste ultime mediante ordinanza motivata, volta a provocarne un mutamento.
Le Sezioni Unite, a seguito dell'Ordinanza Interlocutoria del 12.7.2019 n.18741 che portava all'interesse della Corte il conflitto d'interpretazione con la sentenza
24269/2015 in quanto entrambe le tesi, secondo la Terza Sezione, costituiscono la «proiezione di principi costituzionali». Quella di cui alla sentenza n. 24629 del
2015 si fonda sulla convinzione per cui, essendo l'opponente la parte che pag. 5/8 intende percorrere la c.d. via lunga in luogo di quella breve, è su di lui che deve gravare l'onere suddetto. L'altra tesi, invece, si fonda sull'affermazione, più volte compiuta dalla giurisprudenza costituzionale, per cui «l'accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 della Costituzione».
Come riportato dalla Cassazione circa la rilevanza della questione “È certo, però, che l'impostazione data dalla sentenza n. 24629 del 2015 non ha raccolto
l'unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili. E così, mentre una parte di essi si è allineata alle indicazioni provenienti dalla sentenza suindicata, un'altra parte ha dichiarato di non condividere tale impostazione, adottando perciò la soluzione contraria e ponendo l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto. Non sono mancate, poi, soluzioni intermedie, come quella di chi ha proposto che l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione debba gravare sulla parte opponente o su quella opposta a seconda che il decreto ingiuntivo abbia ottenuto, o meno, la provvisoria esecutività; oppure quella di altri uffici che hanno ritenuto che l'onere possa essere posto a carico dell'opponente solo se questi abbia proposto domanda riconvenzionale”.
A febbraio 2020 all'atto dell'invito del Tribunale ad effettuare la mediazione obbligatoria ed a novembre 2020 la Cassazione era già stata investita della conflittualità esistente ed all'atto della decisione da parte del Tribunale di Roma, sentenza gravata, le Sezioni Unite avevano espresso il loro indirizzo al quale uniformarsi.
Le Sezioni Unite con la sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, hanno successivamente chiarito che l'onere di conformazione deve intendersi riferito
«all'applicazione del solo principio di diritto posto a fondamento del decisum delle
pag. 6/8 sezioni unite e che costituisce la “ratio decidendi” della fattispecie concreta, senza estendersi a tutte le ulteriori argomentazioni svolte in guisa di obiter dictum o comunque contenute nella parte motiva della sentenza».
Ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento della Cassazione a SS.UU. n.19596:
“ Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le parti inoltre hanno difatti richiesto entrambe in applicazione dell'indicato orientamento della Cassazione a SS.UU. la riforma della sentenza di primo grado;
il motivo d'appello va quindi accolto con l'ulteriore corollario della riforma integrale dell'indicata sentenza e dichiarata in applicazione dell'art.
5-bis d.lgs. 28/2010, l'improcedibilità̀ della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, nonché la revoca del decreto opposto emesso dal
Tribunale di Roma n. 12068/2019.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
In ordine all'attribuzione delle spese di lite, atteso l'accoglimento, e la richiesta da parte delle appellate di compensazione, per il mutato orientamento della
Cassazione, ritiene la Corte di riportarsi all'art. 92 c.p.c. ed all'orientamento della
Cassazione, Ordinanza n.11861 del 12.4.2022. Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II
pag. 7/8 comma, come risultante dalle modifiche del D.L.132/2014 “ Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero” (Cass. 3977/2020).
La Corte ritiene di compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di titolare della ASD C100 BoXinG Parte_1
Combat nei confronti di e avverso la Controparte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Roma n. 17373/2020 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'appellata sentenza dichiara l'improcedibilità̀ della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto la revoca del decreto opposto emesso dal Tribunale di Roma n. 12068/2019.
2) Dichiara compensate le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 16/04/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 1355/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, ( in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
( ) con sede in Roma via dei Gelsi 143, CodiceFiscale_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Edmondo Tomaselli ( ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Piemonte
39/A, p.e.c. ; appellante Email_1
e
( , e ( Controparte_1 C.F._4 Parte_2 [...]
, res.ti in Roma in via dei Faggi 43, ed elettivamente domiciliate C.F._5
presso lo studio dell'Avv. Paolo Pericoli ( ) in Roma alla via C.F._6
Pinerolo 22, che le rappresenta e difende procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, p.e.c. ; appellate Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e per la parte appellata quelle formulate nella memoria di costituzione e per entrambe quelle formulate all'udienza di conclusione e discussione, ex art 127 ter c.p.c., del 16.04.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 17373/2020 nel procedimento Rg. 48533/19 avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento per canoni locativi il Tribunale di
Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale … definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria pretesa, istanza, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: 1) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, improcedibile l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale;
2) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'assorbimento nella pronuncia di rito di cui al punto 1) di ogni altra domanda e/o eccezione sollevata dalle parti in via comprimaria od in via subordinata;
3) dichiara, per l'effetto, esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto (n. 12068/2019, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. n. 68110/2018 notificatogli in data
13.06.2019); 4) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di opposizione tra tutte le parti costituite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e le comunicazioni di competenza. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, e dell'art. 429 c.p.c. Roma lì, 11/11/2020 “
Il procedimento di primo grado aveva il seguente svolgimento: “ Con ricorso depositato in data 15/7/2019 il sig. in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare della ASD C100 BoXinG Combat ha proposto opposizione avverso il
pag. 2/8 decreto ingiuntivo n. 12068/2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 68110/2018 notificatogli in data 13.6.2019 con cui è stato ingiunto di pagare alle ricorrenti entro 40 giorni dalla notifica la somma di euro
18.154,50 oltre interessi e spese della fase monitoria liquidate in euro 830,00 per compenso ed euro 145,50 per esborsi oltre spese generali IVA E CPA .
Il sig. nella qualità di conduttore di detto immobile, nella proposta Pt_1
opposizione sosteneva non essere dovute le somme ingiunte in quanto l'immobile locato, sarebbe risultato affetto da alcuni vizi che avrebbero inciso negativamente sull'attività della Associazione Sportiva e per l'effetto chiedeva in via riconvenzionale che il Tribunale adito disponesse una riduzione del canone e la condanna delle locatrici alla restituzione della somma di € 20.000,00 pari al 40% del canone pattuito.
Instauratosi il contraddittorio dinanzi il Tribunale di Roma all'udienza del
03/02/2020, constatata l'impossibilità di procedere all'obbligatorio tentativo di conciliazione per assenza del sig. o di un suo procuratore, disponeva che le Pt_1 parti procedessero ad instaurare l'obbligatorio tentativo di mediazione entro i successivi quindici giorni e rinviava il giudizio per la discussione all'udienza del
11/11/2020.
Nessuna delle parti costituite procedeva ad instaurare detto tentativo di mediazione. All'udienza fissata per la discussione del 11/11/2020 esaurita la discussione orale e le conclusioni della sola parte opponente presente ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art, 429 c.p.c.” .
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso in appello depositato , in proprio e n.q., in data Parte_1
30/12/2021, ha impugnato la sentenza indicata contestando l'operato del
Tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art.5 del DLGV 4.3.2010 n. 28
pag. 3/8 per avere identificato la parte opponente come quella tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria invece della parte opposta e ne chiedeva pertanto la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano e deducendo che in virtù Controparte_2 Parte_2
del nuovo orientamento delle SS.UU. della Cassazione 19596/20 riformasse la sentenza gravata con compensazione delle spese di lite.
Con decreto del 17.03.2021 veniva fissata l'udienza del 15/09/2021per la trattazione e con ordinanza del 30.09.2021 veniva riassegnata dalla terza alla settima sezione e veniva fissata la nuova udienza di discussione del 16. 02.2022 successivamente rinviata all'udienza di discussione del 16.04.2025.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza indicata del 16.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
Sugli indicati motivi la Corte così ragiona.
In fatto alla prima udienza il Tribunale assegnava alla creditrice termine di giorni
15 per introdurre la mediazione obbligatoria ex artt. 5 e 5bis d.lgs. 28/2010.
Successivamente, veniva dato atto che la procedura non era stata esperita e veniva, quindi, fissata la discussione orale.
Il Tribunale in motivazione ha ritenuto riportandosi all'arresto della Cassazione del 2015 n. 24619 che ha ritenuto che l'onere di attivare la procedura di mediazione gravava sull'opponente che non presentando alcun'istanza, ai sensi dell'art. 5 bis D.lgs. 28/2010 ha reso improcedibile l'opposizione con la conferma dell'opposto decreto ed ha ritenuto l'inapplicabilità della sentenza della Cassazione a S.S.U.U. n.19596/2020 poiché a febbraio 2020 vigeva l'orientamento precedente.
pag. 4/8 Osserva la Corte che il Giudice è tenuto a prendere decisioni basate sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua sentenza.
Questo significa che le leggi e i fatti rilevanti per il caso devono essere valutati come sono nel momento in cui il Giudice emette la sua decisione e motivandola può discostarsi dall'orientamento segnalato dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tuttavia, le soluzioni interpretative stabilite dalle SS.UU. hanno una autorevole prevalenza per i giudici che si trovano a affrontare casi simili, come nel caso in esame.
Osserva il Collegio che con la norma introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella prospettiva della prevenzione e del superamento dei contrasti, quindi del rafforzamento della funzione nomofilattica assegnata dall'articolo 65 della legge di ordinamento giudiziario alla Corte di Cassazione e, in particolare, della garanzia della uniforme interpretazione e applicazione del diritto oggettivo è stato previsto il vincolo di coerenza nei rapporti tra le Sezioni Semplici e le
Sezioni Unite.
Il meccanismo introdotto implica, per la sezione semplice, un vincolo negativo a non adottare l'interpretazione contrastante con quella già espressa dalle sezioni unite: se giunge a un convincimento diverso da quello affermato dalle sezioni unite in una vicenda processuale simile e non intende, pertanto, aderire al precedente, la sezione semplice dovrà reinvestire queste ultime mediante ordinanza motivata, volta a provocarne un mutamento.
Le Sezioni Unite, a seguito dell'Ordinanza Interlocutoria del 12.7.2019 n.18741 che portava all'interesse della Corte il conflitto d'interpretazione con la sentenza
24269/2015 in quanto entrambe le tesi, secondo la Terza Sezione, costituiscono la «proiezione di principi costituzionali». Quella di cui alla sentenza n. 24629 del
2015 si fonda sulla convinzione per cui, essendo l'opponente la parte che pag. 5/8 intende percorrere la c.d. via lunga in luogo di quella breve, è su di lui che deve gravare l'onere suddetto. L'altra tesi, invece, si fonda sull'affermazione, più volte compiuta dalla giurisprudenza costituzionale, per cui «l'accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 della Costituzione».
Come riportato dalla Cassazione circa la rilevanza della questione “È certo, però, che l'impostazione data dalla sentenza n. 24629 del 2015 non ha raccolto
l'unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali si sono divisi su posizione tra loro inconciliabili. E così, mentre una parte di essi si è allineata alle indicazioni provenienti dalla sentenza suindicata, un'altra parte ha dichiarato di non condividere tale impostazione, adottando perciò la soluzione contraria e ponendo l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto. Non sono mancate, poi, soluzioni intermedie, come quella di chi ha proposto che l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione debba gravare sulla parte opponente o su quella opposta a seconda che il decreto ingiuntivo abbia ottenuto, o meno, la provvisoria esecutività; oppure quella di altri uffici che hanno ritenuto che l'onere possa essere posto a carico dell'opponente solo se questi abbia proposto domanda riconvenzionale”.
A febbraio 2020 all'atto dell'invito del Tribunale ad effettuare la mediazione obbligatoria ed a novembre 2020 la Cassazione era già stata investita della conflittualità esistente ed all'atto della decisione da parte del Tribunale di Roma, sentenza gravata, le Sezioni Unite avevano espresso il loro indirizzo al quale uniformarsi.
Le Sezioni Unite con la sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, hanno successivamente chiarito che l'onere di conformazione deve intendersi riferito
«all'applicazione del solo principio di diritto posto a fondamento del decisum delle
pag. 6/8 sezioni unite e che costituisce la “ratio decidendi” della fattispecie concreta, senza estendersi a tutte le ulteriori argomentazioni svolte in guisa di obiter dictum o comunque contenute nella parte motiva della sentenza».
Ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento della Cassazione a SS.UU. n.19596:
“ Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le parti inoltre hanno difatti richiesto entrambe in applicazione dell'indicato orientamento della Cassazione a SS.UU. la riforma della sentenza di primo grado;
il motivo d'appello va quindi accolto con l'ulteriore corollario della riforma integrale dell'indicata sentenza e dichiarata in applicazione dell'art.
5-bis d.lgs. 28/2010, l'improcedibilità̀ della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, nonché la revoca del decreto opposto emesso dal
Tribunale di Roma n. 12068/2019.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
In ordine all'attribuzione delle spese di lite, atteso l'accoglimento, e la richiesta da parte delle appellate di compensazione, per il mutato orientamento della
Cassazione, ritiene la Corte di riportarsi all'art. 92 c.p.c. ed all'orientamento della
Cassazione, Ordinanza n.11861 del 12.4.2022. Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II
pag. 7/8 comma, come risultante dalle modifiche del D.L.132/2014 “ Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero” (Cass. 3977/2020).
La Corte ritiene di compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di titolare della ASD C100 BoXinG Parte_1
Combat nei confronti di e avverso la Controparte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Roma n. 17373/2020 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'appellata sentenza dichiara l'improcedibilità̀ della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto la revoca del decreto opposto emesso dal Tribunale di Roma n. 12068/2019.
2) Dichiara compensate le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 16/04/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 8/8