Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/02/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5331/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5331/2024 R.G. promossa da:
, nato l'[...] a [...] e residente in [...]
della Libertà n. 33/E (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Enrico Perale (pec: ed elettivamente domiciliato Email_1
presso lo studio di quest'ultimo – sito in Mira (Ve), via Alfieri n. 4/3 – come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, nata a [...], il [...], residente in [...] Controparte_1
via Boschi n.6/D (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano C.F._2
Beda (pec: ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
-resistente-
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Miranese n. 128 int. 6 (C.F.: ); C.F._3
-resistente-
, nato in [...] il [...], residente in [...]
Boschi n. 6/D (C.F.: ); C.F._4
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO,
– interveniente necessario-
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: rassegnate all'udienza del 9.07.2024 (e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. rispettivamente in data
26.01.2025 e 29.01.2025) che di seguito si riproducono: “1) revoca del contributo al mantenimento per la LI , con decorrenza dalla odierna udienza;
2) CP_2
mantenimento del contributo al mantenimento del figli maggiorenne ma non CP_3
economicamente autosufficiente nella misura stabilita con la sentenza di divorzio.
Impregiudicate tutte le ulteriori questioni di dare e avere tra le parti conseguenti alla sentenza di divorzio”.
Conclusioni del pubblico ministero: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, chiedeva di disporre la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1759/2021 del 7.09.2021
(pubblicata in data 14.9.2021), nei seguenti termini:
- revoca dell'assegno di mantenimento di € 700,00 in favore della LI : CP_2
- revoca dell'obbligo del padre di contribuire alle spese straordinarie della medesima, così come determinate nella sentenza di divorzio;
- riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura CP_3 di € 300,00 mensili, o la riduzione alla somma ritenuta di giustizia, oltre al contributo del
50% relative alle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , contestando la chiesta riduzione Controparte_1
dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e rimettendosi alla CP_3
decisione del Tribunale sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della LI . CP_2
Le altre parti resistenti e , pur regolarmente citate, non si CP_3 CP_2 costituivano.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 9.07.2024, dichiarata la contumacia di e , le parti raggiungevano un accordo, precisando, dunque, CP_2 CP_3
congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto nel processo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza n. 1759/2021 del 7.09.2021 (pubblicata in data 14.09.2021) resa dal Tribunale di
Venezia.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1759/2021 del 7.09.2021 (pubblicata in data 14.9.2021), vengano modificate nei seguenti termini:
“1) revocarsi il contributo al mantenimento per la LI , con decorrenza CP_2
dall'udienza del 9.07.2024;
2) mantenimento del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma CP_3
non economicamente autosufficiente nella misura stabilita con la sentenza di divorzio. Impregiudicate tutte le ulteriori questioni di dare e avere tra le parti conseguenti alla sentenza di divorzio”.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 31.01.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero