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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 760/2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Email_1 C.F._1 dall'avvocato Luca Marchi ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso all'indirizzo PEC come da procura in atti. Email_2
- parte appellante in riassunzione - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Vincenzo Santoro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ovada, Via San Paolo n. 11, come da procura in atti.
- parte appellata in riassunzione -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 10430/2024 del 21.02.2024, pubblicata il 17.04.2024 con cui è stata riformata la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1235/2020 del
14.12.2020, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in applicazione della predetta decisione della Corte di Cassazione,
- Rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto e per l'effetto.
1 - Accertare il diritto di credito dell'Avv. Mauceri nei confronti del sig. Controparte_1 nella complessiva somma di € 6.645,51 per compensi professionali e spese indicati in narrativa e per l'effetto
- Condannare il sig. a pagare all'Avv. RA Mauceri la somma a Controparte_1 saldo di € 4.579,68, o la diversa maggiore o minore somma in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Cassazione Seconda sezione civile nella sentenza n. 10430/2024, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì della domanda fino al saldo effettivo.
- In ogni caso in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 10430/2024 adottare le conseguenti statuizioni di fatto e di diritto.
In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese, compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio compreso il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed alla
Corte d'Appello di Torino.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto nel merito:
In parziale riforma della Sentenza n. 486/2019 pubblicata in data 20 giugno 2019 dal
Tribunale di Alessandria in persona della D.ssa Francesca Ballesi nell'ambito della causa con r.g. 961/2018 per. n. 1215/2019 e conseguentemente:
In via principale:
- rigettare integralmente le pretese avanzate con il revocato decreto ingiuntivo n. 134/2018 ed accolte solo parzialmente a seguito della causa 961/18 con l'impugnata sentenza n.
486/2019 pubblicata in data 20 giugno 2019, segnatamente:
A) dichiarare totalmente infondata, per quanto di ragione e di diritto, la pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo n. 134/2018 poi opposto e parzialmente riconosciuta con la
Sentenza n. 486/2019 pubblicata in data 20 giugno 2019 dal Tribunale di Alessandria;
in via subordinata:
- rideterminare in misura sicuramente inferiore l'importo riconosciuto con la Sentenza appellata in ragione dei motivi, segnatamente:
E) rideterminare l'importo riconosciuto all'appellato con la Sentenza n. 486/2019 pubblicata in data 20 giugno 2019 dal Tribunale di Alessandria nella parte in cui ha parzialmente riconosciuto i compensi per l'attività professionale prestata in violazione del
2 D.M. 585/94, rideterminandoli, in misura sicuramente inferiore, in ragione del Decreto da ultimo citato;
In ogni caso:
- condannare l'avv. RA Mauceri alla restituzione dell'importo pari ad € 5.943,02 – cinquemilanovecentoquarantatre/02 (doc. 3 fasc. App.) versatogli dal Dott. in CP_1
esecuzione della Sentenza Appellata n. 486/2019 e pubblicata in data 20 giugno 2019, oltre interessi dalla data di ricezione all'effettivo saldo e/o della diversa somma ritenuta dalle S.S.V.V. Ill.me.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari – oltre accessori di leggete – di tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Signor CP_1
conveniva in giudizio RA Mauceri dinanzi al Tribunale di Alessandria,
[...]
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 134/2018 e, in subordine, la rideterminazione del dovuto al legale ricorrente. In particolare, il tutto traeva origine dal decreto ingiuntivo n. 134/2018, con il quale era stato ingiunto di pagare in favore dell'avv. RA Mauceri, la somma di € 9.240,94 oltre interessi legali come da domanda, a titolo di competenze professionali per l'attività prestata dal legale nel giudizio dinanzi al TAR Lazio n. 16820/1996 RG, finalizzato ad ottenere l'immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria presso l'Università di Genova e nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avente ad oggetto l'impugnativa dell'ordinanza di sospensiva n. 1486/1996, poi rigettata.
L'opponente esponeva in fatto che:
(i) nel 1996, in uno con altri studenti, conferiva mandato all'avv. Mauceri per essere assistito in un procedimento giurisdizionale davanti al TAR del Lazio per ottenere l'immatricolazione al corso di Laurea di Specializzazione in odontoiatria presso l'Università di Genova;
(ii) l'avv. Mauceri redigeva il ricorso introduttivo ed il TAR del Lazio, all'esito della Camera di
Consiglio celebratesi in data 18/12/1996, accoglieva la domanda di sospensione;
(iii) con missiva del 16.1.1996, inviata il 16.1.1997 al Rettore dell'Università di Genova e all'avv. Mauceri, aveva informato i destinatari della sua volontà di rinunciare agli effetti dell'ordinanza con la quale il TAR Lazio aveva disposto l'iscrizione con riserva al I anno del corso in odontoiatria e che quindi nessun mandato difensivo era stato sottoscritto in favore del legale convenuto per l'attività successiva a detta data;
3 (iv) in data 13 gennaio 1997 l'Amministrazione Universitaria proponeva ricorso in appello al
Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del Tar Lazio e, nonostante la missiva di cui sopra, l'avv. Mauceri si costituiva in giudizio in forza della procura rilasciata per il ricorso innanzi al TAR.
L'opponente eccepiva la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. e la prescrizione decennale, ritenendo che il termine di decorrenza della stessa fosse da individuare nella data del 16.01.1997.
Si costituiva ritualmente il creditore opposto contestando le allegazioni e le domande avversarie, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, evidenziava che:
(i) con la missiva ricevuta in data 17.01.1997 (pervenuta peraltro dopo che l'Università aveva proposto appello al CdS), aveva comunicato la sua volontà di CP_1 rinunciare agli effetti dell'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva disposto l'iscrizione con riserva al I anno del corso di odontoiatria “fatti salvi gli effetti del ricorso pendente davanti a detto TAR”, non risultava, quindi, la revoca del mandato conferitogli;
(ii) costituendosi davanti al Consiglio di Stato, avendo un incarico per i due gradi di giudizio, non solo aveva evitato la condanna alle spese del giudizio cautelare ma soprattutto aveva mantenuto il provvedimento cautelare che, conseguita la laurea in medicina, avrebbe potuto utilizzare (come in effetti chiedeva di utilizzare);
(iii) successivamente il TAR del Lazio e altri TAR sollevarono la questione di illegittimità costituzionale del cd. numero chiuso. La Corte dichiarò la legittimità del numero chiuso ma nel contempo sollecitò il legislatore ad intervenire in materia con una normativa organica. L'avv. Mauceri si impegnò per ottenere una sanatoria per tutti i ricorrenti;
(iv) approvata la legge di sanatoria, chiese all'Università di Genova CP_1
l'applicazione della legge di sanatoria, sulla base dell'ordinanza cautelare del TAR, ottenuta nel 1996. E' pertanto evidente che con la missiva del 16.01.1997 CP_1 non solo non aveva inteso revocare il mandato professionale ma non aveva nemmeno rinunciato agli effetti dell'ordinanza;
(v) il ricorso rimaneva pendente e nell'interesse di il creditore opposto si CP_1 adoperò affinchè il giudizio non venisse esaminato nel merito (per la concreta possibilità di condanna alle spese), ma che si concludesse con la perenzione e compensazione delle spese con DD 9785/2009 del 7.10.2009, data in cui si doveva considerare concluso l'incarico professionale.
4 La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 486/2019, pubblicata il 20.06.2019, il Tribunale di Alessandria revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava a Controparte_1 corrispondere all'avv. RA Mauceri il complessivo importo di € 4.448,29 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condannava, altresì, l'attore opponente a rifondere al convenuto opposto la metà delle spese di lite, misura della metà liquidata in
€ 1.000. oltre 15%, IVA e CPA, dichiarando compensate le spese di lite per la restante metà.
Il Tribunale, in merito all'eccezione di prescrizione presuntiva, la rigettava in quanto eccezione che non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo ma sulla presunzione che, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente,
l'eccezione di prescrizione dev'essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, considerandosi sintomatica del mancato pagamento la circostanza, come nel caso di specie, che l'obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito, essendo detta situazione incompatibile con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.
Rigettava l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale, sostenendo che il dies a quo non poteva, infatti, essere individuato nella missiva ricevuta il 17.01.1997 essendo in essa stati “fatti salvi gli effetti del ricorso pendente davanti a detto TAR”, pertanto, il dies
a quo del termine di prescrizione non poteva che essere individuato nel momento in cui il giudizio di primo grado si concludeva, ovvero con il deposito del decreto decisorio, avvenuto il 7.10.2009, con il quale il ricorso veniva dichiarato perento.
Evidenziava, inoltre, che la missiva del 17.01.1997 non poteva essere intesa come revoca al mandato difensivo per l'attività ancora da svolgere, nel giudizio pendente davanti al TAR Lazio, di conseguenza, le spettanze professionali di detta fase dovevano essere corrisposte dall'opponente nella misura indicata nella parcella munita di parere di congruità dell'ordine professionale pari ad € 6.514,12 e che a detto importo doveva essere detratto l'acconto versato da pari a 2.065,83, così che il residuo CP_1 importo dovuto risultava di € 4.448,29 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dalla suddetta missiva si doveva però intendere che avesse manifestato un CP_1 disinteresse ad avvalersi degli effetti derivanti dall'ordinanza di sospensiva, con la conseguenza che il legale avrebbe dovuto sincerarsi della volontà del suo assistito di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.
Il giudizio di appello
5 L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, impugnava la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Alessandria chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza appellata nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione di prescrizione estintiva, avendo individuato in maniera errata il dies a quo. In particolare, rilevava che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, anche in caso di prescrizioni estintive, troverebbe applicazione l'art. 2957, comma II, a mente del quale in relazione agli affari non terminati, il termine di prescrizione decorre dall'ultima prestazione. Nel caso di specie, il difensore avrebbe in autonomia scelto di non coltivare il procedimento di merito e di lasciare decorrere il tempo necessario per la perenzione del ricorso, con conseguente estinzione di quel giudizio per inattività delle parti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamentava che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che con missiva 02.01.1997 l'avv. Mauceri aveva quantificato il saldo delle sue competenze in £ 4.000.000. L'appellante osservava che dal contenuto della lettera risulterebbe che l'importo richiesto fosse a definizione di tutta l'attività effettivamente prestata e che l'importo era già stato corrisposto, con la conseguenza che null'altro fosse dovuto.
Con il terzo motivo di appello, lamentava che l'avv. Mauceri sostanzialmente avrebbe svolto un'azione collettiva, rappresentando plurimi soggetti contemporaneamente.
Con il quarto motivo d'appello, l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale nulla avesse statuito in ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata nei confronti dell'avv. Mauceri, pur ricorrendone i presupposti. In particolare,
l'avv. Mauceri: richiedeva compensi professionali pur avendo emesso una fattura a saldo;
agiva davanti al Consiglio di Stato in assenza di una nomina ad hoc;
taceva di aver predisposto ricorsi collettivi. Elementi dai quali avrebbe dovuto trarsi la prova quanto meno della colpa grave.
Si costituiva in giudizio l'avv. Mauceri instando per la reiezione del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello, rilevava che la stessa “apparente” inerzia nel procedimento di merito davanti al TAR avrebbe costituito espletamento dell'incarico difensivo. Tutta l'attività difensionale svolta, fino a quella che ha poi portato
6 all'estinzione per perenzione, sarebbe stata posta in essere nell'esercizio del mandato professionale, non poteva quindi sostenersi che l'attività non era stata portata a termine.
Quanto al secondo motivo d'appello, l'appellato osservava che la semplice lettura del documento indicato (doc. 8), rendeva evidente che la richiesta si riferiva all'attività difensionale espletata fino a quel momento, non essendo ancora esaurito l'incarico.
Quanto al terzo motivo d'appello, l'appellato osservava che la semplice lettura del ricorso redatto nell'interesse del cliente rendeva evidente che fosse stato predisposto un ricorso individuale e non collettivo. Sarebbe invece irrilevante che l'avv. Mauceri abbia difeso in separati e autonomi ricorsi più clienti aventi posizioni simili.
Quanto al quarto motivo d'appello, l'appellato osservava che in difetto di soccombenza totale non si può essere condannati ex art. 96 c.p.c. In ogni caso difetterebbe la prova del danno e pertanto mancherebbero gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c.
La sentenza della Corte d'Appello
Con la sentenza n. 1235/2020, pubblicata il 14.12.2020, la Corte d'Appello di Torino accoglieva parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 486/2019 del
Tribunale di Alessandria condannava al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. Mauceri che liquidava, al netto delle prestazioni già saldate, in € 230,00 per onorari, € 212,00 per diritti, € 10,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario al
12,5%, CPA e IVA, oltre interessai legali dalla domanda al saldo. Compensava tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio in ragione dei 2/3 e condannava a rimborsare all'avv. Mauceri il residuo 1/3 delle spese di lite Controparte_1 del grado liquidate, già nella misura di 1/3, in € 210,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Compensava tra le parti le spese di lite del giudizio di appello in ragione dei 2/3 e condannava a rimborsare all'avv. Mauceri il Controparte_1 residuo 1/3 delle spese di lite del grado liquidate, già nella misura di 1/3, in € 157,00 per competenze oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
La Corte d'Appello riteneva infondato il motivo inerente all'eccezione di prescrizione, in quanto basato sull'erroneo assunto che l'attività “formalmente” omissiva del difensore sia sostanzialmente equivalente all'abbandono della difesa e/o che possa essere qualificata alla stregua di un affare non terminato ex art. 2957 c.c.
Essendo pacifico ed incontrovertibile, per assenza di specifica impugnazione, che l'incarico conferito all'avv. Mauceri non era stato oggetto di revoca con lettera del
16.01.1997, la tesi difensiva di parte appellante secondo cui il mancato svolgimento di
7 atti di impulso da parte del difensore poteva integrare un “abbandono della difesa” veniva ritenuta infondata. Doveva pertanto trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di revoca o di altra causa di estinzione “anticipata” del mandato, il termine di prescrizione del diritto al compenso dell'avvocato inizia a decorrere dalla data di definizione del giudizio di merito, quand'anche venga in rilievo l'estinzione per inattività delle parti e/o la perenzione.
Con riferimento all'eccezione relativa al saldo delle competenze professionali, la Corte osservava che dal tenore della missiva (doc. 8) risultava chiaro che la richiesta di pagamento si riferisse non ad un acconto ma al saldo dell'attività svolta fino a quel momento, ovvero sino alla notificazione dell'ordinanza del TAR all'Università degli Studi di Genova. Era pacifico che il saldo delle competenze maturate fino a quella data era stato corrisposto e che era stato in allora quantificato in £ 4.000.000 (pari agli attuali
2.065,83). A fronte del pagamento a saldo nulla era più dovuto per l'attività svolta fino a quel momento. Residuava quindi la successiva attività informativa, la corrispondenza intrattenuta con il cliente, nonché la fase finale della perenzione del ricorso.
Relativamente a tale ultima parte, la notula contemplava € 212,00 per diritti, € 10,00 per spese imponibili ed € 460,00 per consultazioni con il cliente. Tenuto conto del fatto che risultavano scambi epistolari-informativi anche successivi all'ordinanza TAR, l'attività ancora passibile di liquidazione veniva equitativamente determinata nella misura del
50% di quanto richiesto per “consultazioni con il cliente” ovverosia in € 230,00.
La Corte riteneva infondato il motivo relativo all'eccezione dei ricorsi collettivi, in quanto non sarebbe possibile affermare che le posizioni dei vari clienti dell'avv. Mauceri siano esattamente sovrapponibili e tali da poter giustificare un'unica liquidazione da ripartirsi pro quota tra i vari clienti e/o una riduzione del compenso dovuto da ciascun cliente.
Riteneva, altresì, manifestamento infondato la doglianza relativa alla domanda di condanna per lite temeraria;
la condanna per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., invero, postula che la parte che ha agito in giudizio sia totalmente soccombente, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, neanche all'esito dell'appello.
Il ricorso in Cassazione
L'avv. Mauceri proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza della Corte di appello di Torino n. 1235/2020 per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2233 e 2234 c.c., nonché dell'art. 5 comma 3 del DM 127/2004 lamentando che la Corte d'Appello avesse ritenuto integralmente corrisposto il compenso per l'attività svolta precedentemente alla
8 comunicazione della missiva del 02.01.1997, in virtù del semplice riferimento alla richiesta di pagamento del saldo, trascurando che la prestazione professionale ha carattere inscindibile e va sempre valutata unitariamente.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 91 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e ss., 2233, 2234, e art. 5 comma 3 D.M. 127/2004 per aver la
Corte d'Appello distinto le prestazioni della parte iniziale dell'attività professionale da quella successiva sulla base della richiesta di pagamento a saldo. Secondo il ricorrente,
l'attività professionale era successivamente continuata non solo con la consultazione del cliente, ma con una complessa attività sfociata in un provvedimento di rigetto dell'impugnazione del provvedimento di sospensiva del diniego di iscrizione universitaria, adottato dal Consiglio di Stato.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 24 della L. 794/1942, nonché degli artt. 2233 c.c. e 4 dei D.D.M.M. 127/2004 e 585/1994 assumendo che la
Corte avrebbe dovuto comunque valutare se gli importi pretesi non ledessero i principi di inderogabilità dei minimi, dovendo in tal caso procedere alla liquidazione per tutte le attività, in applicazione della tariffa professionale.
Si costituiva in giudizio con controricorso il dott. chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
L'ordinanza di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10430/2024, depositata il 17.04.2024, accoglieva integralmente il ricorso dell'avv. Mauceri cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
La Corte di Cassazione, in particolare, riteneva che non fosse ammissibile frazionare l'unitarietà della prestazione professionale, occorrendo invece procedere ad un esame globale e complessivo dell'attività svolta. Trattandosi, peraltro, di prestazione svolta nel vigore del D.M. 127/2004, riteneva che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se le somme richieste fossero inferiori ai minimi tariffari inderogabili, anche a fronte di pagamenti a saldo.
La liquidazione doveva tener conto dell'unitarietà dell'incarico, individuando, per gli onorari, l'importo congruo tra il minimo e il massimo, alla luce dell'intero sviluppo del processo, dell'impegno complessivo e dei risultati conseguiti, come prescritto dall'art. 5, comma terzo, del D.M. 127/2004.
L'atto di citazione in riassunzione
9 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 20.06.2024,
l'Avv. Mauceri conveniva in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Torino CP_1
, chiedendo che venisse rigettato l'appello proposto da quest'ultimo, accertato
[...] il diritto di credito dell'Avv. Mauceri nella complessiva somma di € 6.645,51 per compensi professionali e per l'effetto che il dott. venisse condannato a CP_1 pagare la somma a saldo di € 4.579,68, o la diversa maggior o minor somma in applicazione dei principi di diritto dettati dalla Corte di Cassazione II Sezione civile nella sentenza n. 10430/2024, oltre interessi ex art. 1284 co 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare Controparte_1
totalmente infondata la pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo n. 134/2018 poi opposto e parzialmente riconosciuta con la sentenza n. 486/2019 pubblicata in data
20.06.2019 dal Tribunale di Alessandria;
in via subordinata rideterminare in misura sicuramente inferiore l'importo riconosciuto con la sentenza n. 486/2019 del Tribunale di
Alessandria in ragione del D.M. 585/94.
In ogni caso chiedeva alla Corte di condannare l'avv. Mauceri alla restituzione dell'importo pari a € 5.943,02 versato dal dott. in esecuzione della sentenza CP_1
appellata n. 586/2019 del Tribunale di Alessandria oltre interessi dalla data di ricezione all'effettivo saldo e/o della diversa somma ritenuta dalla Corte.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in questa sede deve essere accertato se le somme richieste dall'avvocato Mauceri a titolo di compenso per le attività giudiziali fossero inferiori ai minimi tariffari inderogabili vigenti al momento della liquidazione, così come indicati dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
La Corte di Cassazione ha altresì statuito che la liquidazione deve tenere conto sia dell'unitarietà dell'incarico svolto dal legale, sia dell'impegno complessivo profuso e dei risultati conseguiti, al fine di individuare la corretta somma degli onorari in un congruo importo ricompreso tra i valori minimi e massimi, così come prescritto dall'art. 5, comma
3, D.M. 127/2004.
Ciò premesso, la decisione sulla presente vertenza si attiene ai principi di diritto indicati dall'ordinanza di Cassazione, considerato che tutte le motivazioni ed eccezioni sollevate dalla controparte non sono, in questa sede, più oggetto di esame e decisione. CP_1
10 Nel merito, la Corte ha esaminato la parcella depositata dall'avvocato Mauceri, nonché la liquidazione della stessa effettuata dalla Commissione Liquidazione Compensi
Professionali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 11.10.2017, la quale ha liquidato la somma complessiva di € 7.420,96, di cui € 6.850,03 per onorari di
Avvocato ed € 570,93 per diritti di Procuratore, “tenuto conto del valore della pratica nonché delle prestazioni professionali indicate, viste le disposizioni di legge in punto di liquidazione degli onorari di Avvocato e dei diritti di Procuratore, ed in particolare il D.M.
585/1994 ed il D.M. 127/2004 da applicare ratione temporis”.
Sulla base del tariffario forense del 2004, al punto III “Cause avanti agli organi di
Giustizia Amministrativa di primo grado”, è possibile rilevare che gli importi richiesti dall'avvocato Mauceri risultano conformi a quanto indicato dal decreto ministeriale, non essendo inferiori ai minimi inderogabili.
Al fine di accertare il diritto di credito di parte appellante è necessario, tuttavia, considerare quanto indicato nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, in quanto l'avvocato Mauceri domanda l'accertamento del diritto di credito per importo pari ad € 6.645,51, salvo chiedere la condanna del signor al pagamento di € CP_1
4.579,68, confermando così come, nelle more, la somma sia stata parzialmente saldata.
È pacifico, infatti, la corresponsione dell'acconto delle spese legali da parte del signor
, pari a Lire 4.000,00, idoneo a ridurre la pretesa creditoria alla cifra indicata CP_1
dalla parte appellante.
Tutto ciò premesso, parte appellata in riassunzione deve essere condannata al pagamento di € 4.579,68, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1 c.c., dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo, al netto della somma già versata a titolo di acconto.
La Corte rileva, infine, come nel caso di specie non sia possibile operare la rivalutazione monetaria della somma oggetto di condanna così come richiesto da parte appellante, in quanto la vertenza riguarda debiti di valuta e non debiti di valore, per i quali opera la rivalutazione.
Spese legali
La Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha, altresì, rimesso alla scrivente Corte
d'Appello la decisione circa la spese di legittimità.
La Corte, tenuto conto del fatto che la richiesta iniziale presentata con il decreto ingiuntivo n. 134/2018 era pari ad € 9.240,94 e che la somma liquidata al - lordo di
11 quanto già corrisposto nelle more dalla parte appellata - è pari ad € 6.645,51, ritiene sussistere giusti motivi per compensare nella misura di 1/3 le spese di tutti i gradi di giudizio e porre i restanti 2/3 a carico della parte soccombente signor . CP_1
Si precisa che le spese di lite, per tutti i gradi di giudizio, vengono liquidate nello scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in riferimento ai minimi tariffari, attesa la vicinanza dell'importo liquidato al valore minimo dello scaglione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da RA Mauceri, nei confronti di : Controparte_1
a) accerta il diritto di credito come richiesto dalla parte appellante avvocato Mauceri;
b) condanna parte appellata al pagamento di € 4.579,68, oltre Controparte_1 interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
c) compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura di 1/3;
d) condanna parte appellata soccombente al pagamento delle Controparte_1 spese di tutti i gradi di giudizio nella misura di 2/3 a favore di parte appellante RA
Mauceri, liquidate - per tale quota - per il primo grado in complessivi € 1.693,33, di cui €
306,66 per fase di studio, € 259,33 per fase introduttiva, € 560,00 per fase istruttoria ed
€ 567,33 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; per il secondo grado in complessivi € 1.322,66, di cui € 378,00 per fase di studio, € 307,33 per fase introduttiva ed € 637,33 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; per il ricorso in Corte di Cassazione in complessivi € 1.027,33, di cui € 425,33 per fase di studio, € 378,00 per fase introduttiva ed € 224,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; per il ricorso in Corte d'Appello in riassunzione in complessivi € 1.322,66, di cui € 378,00 per fase di studio, € 307,33 per fase introduttiva ed € 637,33 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del
15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 03.10.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 760/2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Email_1 C.F._1 dall'avvocato Luca Marchi ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso all'indirizzo PEC come da procura in atti. Email_2
- parte appellante in riassunzione - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Vincenzo Santoro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ovada, Via San Paolo n. 11, come da procura in atti.
- parte appellata in riassunzione -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 10430/2024 del 21.02.2024, pubblicata il 17.04.2024 con cui è stata riformata la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1235/2020 del
14.12.2020, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in applicazione della predetta decisione della Corte di Cassazione,
- Rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto e per l'effetto.
1 - Accertare il diritto di credito dell'Avv. Mauceri nei confronti del sig. Controparte_1 nella complessiva somma di € 6.645,51 per compensi professionali e spese indicati in narrativa e per l'effetto
- Condannare il sig. a pagare all'Avv. RA Mauceri la somma a Controparte_1 saldo di € 4.579,68, o la diversa maggiore o minore somma in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Cassazione Seconda sezione civile nella sentenza n. 10430/2024, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì della domanda fino al saldo effettivo.
- In ogni caso in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 10430/2024 adottare le conseguenti statuizioni di fatto e di diritto.
In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese, compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio compreso il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed alla
Corte d'Appello di Torino.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto nel merito:
In parziale riforma della Sentenza n. 486/2019 pubblicata in data 20 giugno 2019 dal
Tribunale di Alessandria in persona della D.ssa Francesca Ballesi nell'ambito della causa con r.g. 961/2018 per. n. 1215/2019 e conseguentemente:
In via principale:
- rigettare integralmente le pretese avanzate con il revocato decreto ingiuntivo n. 134/2018 ed accolte solo parzialmente a seguito della causa 961/18 con l'impugnata sentenza n.
486/2019 pubblicata in data 20 giugno 2019, segnatamente:
A) dichiarare totalmente infondata, per quanto di ragione e di diritto, la pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo n. 134/2018 poi opposto e parzialmente riconosciuta con la
Sentenza n. 486/2019 pubblicata in data 20 giugno 2019 dal Tribunale di Alessandria;
in via subordinata:
- rideterminare in misura sicuramente inferiore l'importo riconosciuto con la Sentenza appellata in ragione dei motivi, segnatamente:
E) rideterminare l'importo riconosciuto all'appellato con la Sentenza n. 486/2019 pubblicata in data 20 giugno 2019 dal Tribunale di Alessandria nella parte in cui ha parzialmente riconosciuto i compensi per l'attività professionale prestata in violazione del
2 D.M. 585/94, rideterminandoli, in misura sicuramente inferiore, in ragione del Decreto da ultimo citato;
In ogni caso:
- condannare l'avv. RA Mauceri alla restituzione dell'importo pari ad € 5.943,02 – cinquemilanovecentoquarantatre/02 (doc. 3 fasc. App.) versatogli dal Dott. in CP_1
esecuzione della Sentenza Appellata n. 486/2019 e pubblicata in data 20 giugno 2019, oltre interessi dalla data di ricezione all'effettivo saldo e/o della diversa somma ritenuta dalle S.S.V.V. Ill.me.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari – oltre accessori di leggete – di tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Signor CP_1
conveniva in giudizio RA Mauceri dinanzi al Tribunale di Alessandria,
[...]
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 134/2018 e, in subordine, la rideterminazione del dovuto al legale ricorrente. In particolare, il tutto traeva origine dal decreto ingiuntivo n. 134/2018, con il quale era stato ingiunto di pagare in favore dell'avv. RA Mauceri, la somma di € 9.240,94 oltre interessi legali come da domanda, a titolo di competenze professionali per l'attività prestata dal legale nel giudizio dinanzi al TAR Lazio n. 16820/1996 RG, finalizzato ad ottenere l'immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria presso l'Università di Genova e nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avente ad oggetto l'impugnativa dell'ordinanza di sospensiva n. 1486/1996, poi rigettata.
L'opponente esponeva in fatto che:
(i) nel 1996, in uno con altri studenti, conferiva mandato all'avv. Mauceri per essere assistito in un procedimento giurisdizionale davanti al TAR del Lazio per ottenere l'immatricolazione al corso di Laurea di Specializzazione in odontoiatria presso l'Università di Genova;
(ii) l'avv. Mauceri redigeva il ricorso introduttivo ed il TAR del Lazio, all'esito della Camera di
Consiglio celebratesi in data 18/12/1996, accoglieva la domanda di sospensione;
(iii) con missiva del 16.1.1996, inviata il 16.1.1997 al Rettore dell'Università di Genova e all'avv. Mauceri, aveva informato i destinatari della sua volontà di rinunciare agli effetti dell'ordinanza con la quale il TAR Lazio aveva disposto l'iscrizione con riserva al I anno del corso in odontoiatria e che quindi nessun mandato difensivo era stato sottoscritto in favore del legale convenuto per l'attività successiva a detta data;
3 (iv) in data 13 gennaio 1997 l'Amministrazione Universitaria proponeva ricorso in appello al
Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del Tar Lazio e, nonostante la missiva di cui sopra, l'avv. Mauceri si costituiva in giudizio in forza della procura rilasciata per il ricorso innanzi al TAR.
L'opponente eccepiva la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. e la prescrizione decennale, ritenendo che il termine di decorrenza della stessa fosse da individuare nella data del 16.01.1997.
Si costituiva ritualmente il creditore opposto contestando le allegazioni e le domande avversarie, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, evidenziava che:
(i) con la missiva ricevuta in data 17.01.1997 (pervenuta peraltro dopo che l'Università aveva proposto appello al CdS), aveva comunicato la sua volontà di CP_1 rinunciare agli effetti dell'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva disposto l'iscrizione con riserva al I anno del corso di odontoiatria “fatti salvi gli effetti del ricorso pendente davanti a detto TAR”, non risultava, quindi, la revoca del mandato conferitogli;
(ii) costituendosi davanti al Consiglio di Stato, avendo un incarico per i due gradi di giudizio, non solo aveva evitato la condanna alle spese del giudizio cautelare ma soprattutto aveva mantenuto il provvedimento cautelare che, conseguita la laurea in medicina, avrebbe potuto utilizzare (come in effetti chiedeva di utilizzare);
(iii) successivamente il TAR del Lazio e altri TAR sollevarono la questione di illegittimità costituzionale del cd. numero chiuso. La Corte dichiarò la legittimità del numero chiuso ma nel contempo sollecitò il legislatore ad intervenire in materia con una normativa organica. L'avv. Mauceri si impegnò per ottenere una sanatoria per tutti i ricorrenti;
(iv) approvata la legge di sanatoria, chiese all'Università di Genova CP_1
l'applicazione della legge di sanatoria, sulla base dell'ordinanza cautelare del TAR, ottenuta nel 1996. E' pertanto evidente che con la missiva del 16.01.1997 CP_1 non solo non aveva inteso revocare il mandato professionale ma non aveva nemmeno rinunciato agli effetti dell'ordinanza;
(v) il ricorso rimaneva pendente e nell'interesse di il creditore opposto si CP_1 adoperò affinchè il giudizio non venisse esaminato nel merito (per la concreta possibilità di condanna alle spese), ma che si concludesse con la perenzione e compensazione delle spese con DD 9785/2009 del 7.10.2009, data in cui si doveva considerare concluso l'incarico professionale.
4 La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 486/2019, pubblicata il 20.06.2019, il Tribunale di Alessandria revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava a Controparte_1 corrispondere all'avv. RA Mauceri il complessivo importo di € 4.448,29 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condannava, altresì, l'attore opponente a rifondere al convenuto opposto la metà delle spese di lite, misura della metà liquidata in
€ 1.000. oltre 15%, IVA e CPA, dichiarando compensate le spese di lite per la restante metà.
Il Tribunale, in merito all'eccezione di prescrizione presuntiva, la rigettava in quanto eccezione che non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo ma sulla presunzione che, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente,
l'eccezione di prescrizione dev'essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, considerandosi sintomatica del mancato pagamento la circostanza, come nel caso di specie, che l'obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito, essendo detta situazione incompatibile con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.
Rigettava l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale, sostenendo che il dies a quo non poteva, infatti, essere individuato nella missiva ricevuta il 17.01.1997 essendo in essa stati “fatti salvi gli effetti del ricorso pendente davanti a detto TAR”, pertanto, il dies
a quo del termine di prescrizione non poteva che essere individuato nel momento in cui il giudizio di primo grado si concludeva, ovvero con il deposito del decreto decisorio, avvenuto il 7.10.2009, con il quale il ricorso veniva dichiarato perento.
Evidenziava, inoltre, che la missiva del 17.01.1997 non poteva essere intesa come revoca al mandato difensivo per l'attività ancora da svolgere, nel giudizio pendente davanti al TAR Lazio, di conseguenza, le spettanze professionali di detta fase dovevano essere corrisposte dall'opponente nella misura indicata nella parcella munita di parere di congruità dell'ordine professionale pari ad € 6.514,12 e che a detto importo doveva essere detratto l'acconto versato da pari a 2.065,83, così che il residuo CP_1 importo dovuto risultava di € 4.448,29 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dalla suddetta missiva si doveva però intendere che avesse manifestato un CP_1 disinteresse ad avvalersi degli effetti derivanti dall'ordinanza di sospensiva, con la conseguenza che il legale avrebbe dovuto sincerarsi della volontà del suo assistito di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.
Il giudizio di appello
5 L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, impugnava la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Alessandria chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza appellata nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione di prescrizione estintiva, avendo individuato in maniera errata il dies a quo. In particolare, rilevava che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, anche in caso di prescrizioni estintive, troverebbe applicazione l'art. 2957, comma II, a mente del quale in relazione agli affari non terminati, il termine di prescrizione decorre dall'ultima prestazione. Nel caso di specie, il difensore avrebbe in autonomia scelto di non coltivare il procedimento di merito e di lasciare decorrere il tempo necessario per la perenzione del ricorso, con conseguente estinzione di quel giudizio per inattività delle parti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamentava che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che con missiva 02.01.1997 l'avv. Mauceri aveva quantificato il saldo delle sue competenze in £ 4.000.000. L'appellante osservava che dal contenuto della lettera risulterebbe che l'importo richiesto fosse a definizione di tutta l'attività effettivamente prestata e che l'importo era già stato corrisposto, con la conseguenza che null'altro fosse dovuto.
Con il terzo motivo di appello, lamentava che l'avv. Mauceri sostanzialmente avrebbe svolto un'azione collettiva, rappresentando plurimi soggetti contemporaneamente.
Con il quarto motivo d'appello, l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale nulla avesse statuito in ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata nei confronti dell'avv. Mauceri, pur ricorrendone i presupposti. In particolare,
l'avv. Mauceri: richiedeva compensi professionali pur avendo emesso una fattura a saldo;
agiva davanti al Consiglio di Stato in assenza di una nomina ad hoc;
taceva di aver predisposto ricorsi collettivi. Elementi dai quali avrebbe dovuto trarsi la prova quanto meno della colpa grave.
Si costituiva in giudizio l'avv. Mauceri instando per la reiezione del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello, rilevava che la stessa “apparente” inerzia nel procedimento di merito davanti al TAR avrebbe costituito espletamento dell'incarico difensivo. Tutta l'attività difensionale svolta, fino a quella che ha poi portato
6 all'estinzione per perenzione, sarebbe stata posta in essere nell'esercizio del mandato professionale, non poteva quindi sostenersi che l'attività non era stata portata a termine.
Quanto al secondo motivo d'appello, l'appellato osservava che la semplice lettura del documento indicato (doc. 8), rendeva evidente che la richiesta si riferiva all'attività difensionale espletata fino a quel momento, non essendo ancora esaurito l'incarico.
Quanto al terzo motivo d'appello, l'appellato osservava che la semplice lettura del ricorso redatto nell'interesse del cliente rendeva evidente che fosse stato predisposto un ricorso individuale e non collettivo. Sarebbe invece irrilevante che l'avv. Mauceri abbia difeso in separati e autonomi ricorsi più clienti aventi posizioni simili.
Quanto al quarto motivo d'appello, l'appellato osservava che in difetto di soccombenza totale non si può essere condannati ex art. 96 c.p.c. In ogni caso difetterebbe la prova del danno e pertanto mancherebbero gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c.
La sentenza della Corte d'Appello
Con la sentenza n. 1235/2020, pubblicata il 14.12.2020, la Corte d'Appello di Torino accoglieva parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 486/2019 del
Tribunale di Alessandria condannava al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. Mauceri che liquidava, al netto delle prestazioni già saldate, in € 230,00 per onorari, € 212,00 per diritti, € 10,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario al
12,5%, CPA e IVA, oltre interessai legali dalla domanda al saldo. Compensava tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio in ragione dei 2/3 e condannava a rimborsare all'avv. Mauceri il residuo 1/3 delle spese di lite Controparte_1 del grado liquidate, già nella misura di 1/3, in € 210,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Compensava tra le parti le spese di lite del giudizio di appello in ragione dei 2/3 e condannava a rimborsare all'avv. Mauceri il Controparte_1 residuo 1/3 delle spese di lite del grado liquidate, già nella misura di 1/3, in € 157,00 per competenze oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
La Corte d'Appello riteneva infondato il motivo inerente all'eccezione di prescrizione, in quanto basato sull'erroneo assunto che l'attività “formalmente” omissiva del difensore sia sostanzialmente equivalente all'abbandono della difesa e/o che possa essere qualificata alla stregua di un affare non terminato ex art. 2957 c.c.
Essendo pacifico ed incontrovertibile, per assenza di specifica impugnazione, che l'incarico conferito all'avv. Mauceri non era stato oggetto di revoca con lettera del
16.01.1997, la tesi difensiva di parte appellante secondo cui il mancato svolgimento di
7 atti di impulso da parte del difensore poteva integrare un “abbandono della difesa” veniva ritenuta infondata. Doveva pertanto trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di revoca o di altra causa di estinzione “anticipata” del mandato, il termine di prescrizione del diritto al compenso dell'avvocato inizia a decorrere dalla data di definizione del giudizio di merito, quand'anche venga in rilievo l'estinzione per inattività delle parti e/o la perenzione.
Con riferimento all'eccezione relativa al saldo delle competenze professionali, la Corte osservava che dal tenore della missiva (doc. 8) risultava chiaro che la richiesta di pagamento si riferisse non ad un acconto ma al saldo dell'attività svolta fino a quel momento, ovvero sino alla notificazione dell'ordinanza del TAR all'Università degli Studi di Genova. Era pacifico che il saldo delle competenze maturate fino a quella data era stato corrisposto e che era stato in allora quantificato in £ 4.000.000 (pari agli attuali
2.065,83). A fronte del pagamento a saldo nulla era più dovuto per l'attività svolta fino a quel momento. Residuava quindi la successiva attività informativa, la corrispondenza intrattenuta con il cliente, nonché la fase finale della perenzione del ricorso.
Relativamente a tale ultima parte, la notula contemplava € 212,00 per diritti, € 10,00 per spese imponibili ed € 460,00 per consultazioni con il cliente. Tenuto conto del fatto che risultavano scambi epistolari-informativi anche successivi all'ordinanza TAR, l'attività ancora passibile di liquidazione veniva equitativamente determinata nella misura del
50% di quanto richiesto per “consultazioni con il cliente” ovverosia in € 230,00.
La Corte riteneva infondato il motivo relativo all'eccezione dei ricorsi collettivi, in quanto non sarebbe possibile affermare che le posizioni dei vari clienti dell'avv. Mauceri siano esattamente sovrapponibili e tali da poter giustificare un'unica liquidazione da ripartirsi pro quota tra i vari clienti e/o una riduzione del compenso dovuto da ciascun cliente.
Riteneva, altresì, manifestamento infondato la doglianza relativa alla domanda di condanna per lite temeraria;
la condanna per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., invero, postula che la parte che ha agito in giudizio sia totalmente soccombente, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, neanche all'esito dell'appello.
Il ricorso in Cassazione
L'avv. Mauceri proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza della Corte di appello di Torino n. 1235/2020 per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2233 e 2234 c.c., nonché dell'art. 5 comma 3 del DM 127/2004 lamentando che la Corte d'Appello avesse ritenuto integralmente corrisposto il compenso per l'attività svolta precedentemente alla
8 comunicazione della missiva del 02.01.1997, in virtù del semplice riferimento alla richiesta di pagamento del saldo, trascurando che la prestazione professionale ha carattere inscindibile e va sempre valutata unitariamente.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 91 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e ss., 2233, 2234, e art. 5 comma 3 D.M. 127/2004 per aver la
Corte d'Appello distinto le prestazioni della parte iniziale dell'attività professionale da quella successiva sulla base della richiesta di pagamento a saldo. Secondo il ricorrente,
l'attività professionale era successivamente continuata non solo con la consultazione del cliente, ma con una complessa attività sfociata in un provvedimento di rigetto dell'impugnazione del provvedimento di sospensiva del diniego di iscrizione universitaria, adottato dal Consiglio di Stato.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 24 della L. 794/1942, nonché degli artt. 2233 c.c. e 4 dei D.D.M.M. 127/2004 e 585/1994 assumendo che la
Corte avrebbe dovuto comunque valutare se gli importi pretesi non ledessero i principi di inderogabilità dei minimi, dovendo in tal caso procedere alla liquidazione per tutte le attività, in applicazione della tariffa professionale.
Si costituiva in giudizio con controricorso il dott. chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
L'ordinanza di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10430/2024, depositata il 17.04.2024, accoglieva integralmente il ricorso dell'avv. Mauceri cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
La Corte di Cassazione, in particolare, riteneva che non fosse ammissibile frazionare l'unitarietà della prestazione professionale, occorrendo invece procedere ad un esame globale e complessivo dell'attività svolta. Trattandosi, peraltro, di prestazione svolta nel vigore del D.M. 127/2004, riteneva che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se le somme richieste fossero inferiori ai minimi tariffari inderogabili, anche a fronte di pagamenti a saldo.
La liquidazione doveva tener conto dell'unitarietà dell'incarico, individuando, per gli onorari, l'importo congruo tra il minimo e il massimo, alla luce dell'intero sviluppo del processo, dell'impegno complessivo e dei risultati conseguiti, come prescritto dall'art. 5, comma terzo, del D.M. 127/2004.
L'atto di citazione in riassunzione
9 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 20.06.2024,
l'Avv. Mauceri conveniva in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Torino CP_1
, chiedendo che venisse rigettato l'appello proposto da quest'ultimo, accertato
[...] il diritto di credito dell'Avv. Mauceri nella complessiva somma di € 6.645,51 per compensi professionali e per l'effetto che il dott. venisse condannato a CP_1 pagare la somma a saldo di € 4.579,68, o la diversa maggior o minor somma in applicazione dei principi di diritto dettati dalla Corte di Cassazione II Sezione civile nella sentenza n. 10430/2024, oltre interessi ex art. 1284 co 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare Controparte_1
totalmente infondata la pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo n. 134/2018 poi opposto e parzialmente riconosciuta con la sentenza n. 486/2019 pubblicata in data
20.06.2019 dal Tribunale di Alessandria;
in via subordinata rideterminare in misura sicuramente inferiore l'importo riconosciuto con la sentenza n. 486/2019 del Tribunale di
Alessandria in ragione del D.M. 585/94.
In ogni caso chiedeva alla Corte di condannare l'avv. Mauceri alla restituzione dell'importo pari a € 5.943,02 versato dal dott. in esecuzione della sentenza CP_1
appellata n. 586/2019 del Tribunale di Alessandria oltre interessi dalla data di ricezione all'effettivo saldo e/o della diversa somma ritenuta dalla Corte.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in questa sede deve essere accertato se le somme richieste dall'avvocato Mauceri a titolo di compenso per le attività giudiziali fossero inferiori ai minimi tariffari inderogabili vigenti al momento della liquidazione, così come indicati dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
La Corte di Cassazione ha altresì statuito che la liquidazione deve tenere conto sia dell'unitarietà dell'incarico svolto dal legale, sia dell'impegno complessivo profuso e dei risultati conseguiti, al fine di individuare la corretta somma degli onorari in un congruo importo ricompreso tra i valori minimi e massimi, così come prescritto dall'art. 5, comma
3, D.M. 127/2004.
Ciò premesso, la decisione sulla presente vertenza si attiene ai principi di diritto indicati dall'ordinanza di Cassazione, considerato che tutte le motivazioni ed eccezioni sollevate dalla controparte non sono, in questa sede, più oggetto di esame e decisione. CP_1
10 Nel merito, la Corte ha esaminato la parcella depositata dall'avvocato Mauceri, nonché la liquidazione della stessa effettuata dalla Commissione Liquidazione Compensi
Professionali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 11.10.2017, la quale ha liquidato la somma complessiva di € 7.420,96, di cui € 6.850,03 per onorari di
Avvocato ed € 570,93 per diritti di Procuratore, “tenuto conto del valore della pratica nonché delle prestazioni professionali indicate, viste le disposizioni di legge in punto di liquidazione degli onorari di Avvocato e dei diritti di Procuratore, ed in particolare il D.M.
585/1994 ed il D.M. 127/2004 da applicare ratione temporis”.
Sulla base del tariffario forense del 2004, al punto III “Cause avanti agli organi di
Giustizia Amministrativa di primo grado”, è possibile rilevare che gli importi richiesti dall'avvocato Mauceri risultano conformi a quanto indicato dal decreto ministeriale, non essendo inferiori ai minimi inderogabili.
Al fine di accertare il diritto di credito di parte appellante è necessario, tuttavia, considerare quanto indicato nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, in quanto l'avvocato Mauceri domanda l'accertamento del diritto di credito per importo pari ad € 6.645,51, salvo chiedere la condanna del signor al pagamento di € CP_1
4.579,68, confermando così come, nelle more, la somma sia stata parzialmente saldata.
È pacifico, infatti, la corresponsione dell'acconto delle spese legali da parte del signor
, pari a Lire 4.000,00, idoneo a ridurre la pretesa creditoria alla cifra indicata CP_1
dalla parte appellante.
Tutto ciò premesso, parte appellata in riassunzione deve essere condannata al pagamento di € 4.579,68, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1 c.c., dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo, al netto della somma già versata a titolo di acconto.
La Corte rileva, infine, come nel caso di specie non sia possibile operare la rivalutazione monetaria della somma oggetto di condanna così come richiesto da parte appellante, in quanto la vertenza riguarda debiti di valuta e non debiti di valore, per i quali opera la rivalutazione.
Spese legali
La Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha, altresì, rimesso alla scrivente Corte
d'Appello la decisione circa la spese di legittimità.
La Corte, tenuto conto del fatto che la richiesta iniziale presentata con il decreto ingiuntivo n. 134/2018 era pari ad € 9.240,94 e che la somma liquidata al - lordo di
11 quanto già corrisposto nelle more dalla parte appellata - è pari ad € 6.645,51, ritiene sussistere giusti motivi per compensare nella misura di 1/3 le spese di tutti i gradi di giudizio e porre i restanti 2/3 a carico della parte soccombente signor . CP_1
Si precisa che le spese di lite, per tutti i gradi di giudizio, vengono liquidate nello scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in riferimento ai minimi tariffari, attesa la vicinanza dell'importo liquidato al valore minimo dello scaglione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da RA Mauceri, nei confronti di : Controparte_1
a) accerta il diritto di credito come richiesto dalla parte appellante avvocato Mauceri;
b) condanna parte appellata al pagamento di € 4.579,68, oltre Controparte_1 interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
c) compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura di 1/3;
d) condanna parte appellata soccombente al pagamento delle Controparte_1 spese di tutti i gradi di giudizio nella misura di 2/3 a favore di parte appellante RA
Mauceri, liquidate - per tale quota - per il primo grado in complessivi € 1.693,33, di cui €
306,66 per fase di studio, € 259,33 per fase introduttiva, € 560,00 per fase istruttoria ed
€ 567,33 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; per il secondo grado in complessivi € 1.322,66, di cui € 378,00 per fase di studio, € 307,33 per fase introduttiva ed € 637,33 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; per il ricorso in Corte di Cassazione in complessivi € 1.027,33, di cui € 425,33 per fase di studio, € 378,00 per fase introduttiva ed € 224,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; per il ricorso in Corte d'Appello in riassunzione in complessivi € 1.322,66, di cui € 378,00 per fase di studio, € 307,33 per fase introduttiva ed € 637,33 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del
15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 03.10.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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