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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1767/2024 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. INDELICATO AGATA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 01/12/1988 (CF: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. ZAPPALA' FERDINANDO MAURIZIO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2024, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 04.09.2015 in Parte_1 Controparte_1
Misterbianco (CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2015, parte II serie A, numero 46.
Dalla coppia sono nati tre figli: UR il 06/01/2015, il 26/01/2017 ed il Per_1 Per_2
15/11/2019.
Con ricorso depositato il 20.2.2024, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
marito con addebito e disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale;
di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, mediante il versamento di € 1.050,00 mensili, oltre alle spese straordinarie;
ha altresì chiesto di porre a carico del marito un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento per la moglie.
Si è costituito in giudizio in data 21.10.2024, il quale non si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione e affidamento condiviso dei figli, dichiarandosi disposto a versare a titolo di mantenimento per i tre minori una somma mensile pari ad € 700,00 – con previsione della percezione dell'assegno unico in pari misura da entrambe le parti –, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto il rigetto della richiesta di addebito e di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 20.11.2024, i procuratori e le parti stesse presenti, su invito del Giudice Delegato, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni alle quali pronunciare la separazione che di seguito si riportano:
“1) Affidamento condiviso dei minori con permanenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale alla quale rimane assegnata.
2) Tempi di permanenza come indicati in ricorso.
3) Assegno di mantenimento a carico del padre di € 550,00 mensili oltre rivalutazione Istat a partire dal secondo anno.
4) Spese straordinarie al 50% tra i genitori come da linee guida del Tribunale di Catania, che le parti dichiarano di conoscere.
5) Assegno unico universale interamente chiesto dalla madre e versato alla stessa, come già concordato.
6) Rinuncia al reciproco mantenimento tra i coniugi.
7) Consenso al rilascio del passaporto per i coniugi.
8) Compensazione delle spese legali.”
La causa è stata rimessa al Collegio, previa trasmissione al PM, sulla scorta dell'accordo sottoscritto congiuntamente dalle parti e depositato in atti.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento della prole minorenne, che sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre alla quale, conseguentemente, va assegnata la casa coniugale. Con riguardo al diritto-dovere di visita del padre, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo, pertanto il padre potrà tenere con sé i figli, in mancanza di diverso accordo, secondo il seguente calendario: il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla sera alle 20, provvedendo al pranzo e alla cena;
durante il periodo estivo dalle 12:00 fino alla sera;
due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica alternandoli con la madre;
per le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi;
per il periodo delle vacanze natalizie per sette giorni;
per Pasqua per tre giorni;
per le feste segnate in rosso, con l'uno e l'altro genitore, alternandole. Va disposto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che contribuisca al Controparte_1
mantenimento dei tre figli , e , attraverso il Persona_3 Persona_4 Persona_5
versamento di un assegno mensile di mantenimento di complessivi € 550,00, da versare in favore di entro giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese Parte_1
straordinarie. Il Collegio prende atto della volontà delle parti che il c.d. assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla madre. L'accordo raggiunto dalle parti può, dunque, essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole minorenne.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Misterbianco (CT) in data 04/09/2015, Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2015, numero 46, parte II, serie A;
- affida i figli UR, e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_1 Per_2
cui è assegnata la casa familiare, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- onera di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno di Controparte_1
complessivi € 550,00 entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da accordo;
- compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Misterbianco (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1767/2024 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. INDELICATO AGATA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 01/12/1988 (CF: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. ZAPPALA' FERDINANDO MAURIZIO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2024, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 04.09.2015 in Parte_1 Controparte_1
Misterbianco (CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2015, parte II serie A, numero 46.
Dalla coppia sono nati tre figli: UR il 06/01/2015, il 26/01/2017 ed il Per_1 Per_2
15/11/2019.
Con ricorso depositato il 20.2.2024, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
marito con addebito e disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale;
di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, mediante il versamento di € 1.050,00 mensili, oltre alle spese straordinarie;
ha altresì chiesto di porre a carico del marito un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento per la moglie.
Si è costituito in giudizio in data 21.10.2024, il quale non si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione e affidamento condiviso dei figli, dichiarandosi disposto a versare a titolo di mantenimento per i tre minori una somma mensile pari ad € 700,00 – con previsione della percezione dell'assegno unico in pari misura da entrambe le parti –, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto il rigetto della richiesta di addebito e di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 20.11.2024, i procuratori e le parti stesse presenti, su invito del Giudice Delegato, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni alle quali pronunciare la separazione che di seguito si riportano:
“1) Affidamento condiviso dei minori con permanenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale alla quale rimane assegnata.
2) Tempi di permanenza come indicati in ricorso.
3) Assegno di mantenimento a carico del padre di € 550,00 mensili oltre rivalutazione Istat a partire dal secondo anno.
4) Spese straordinarie al 50% tra i genitori come da linee guida del Tribunale di Catania, che le parti dichiarano di conoscere.
5) Assegno unico universale interamente chiesto dalla madre e versato alla stessa, come già concordato.
6) Rinuncia al reciproco mantenimento tra i coniugi.
7) Consenso al rilascio del passaporto per i coniugi.
8) Compensazione delle spese legali.”
La causa è stata rimessa al Collegio, previa trasmissione al PM, sulla scorta dell'accordo sottoscritto congiuntamente dalle parti e depositato in atti.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento della prole minorenne, che sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre alla quale, conseguentemente, va assegnata la casa coniugale. Con riguardo al diritto-dovere di visita del padre, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo, pertanto il padre potrà tenere con sé i figli, in mancanza di diverso accordo, secondo il seguente calendario: il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla sera alle 20, provvedendo al pranzo e alla cena;
durante il periodo estivo dalle 12:00 fino alla sera;
due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica alternandoli con la madre;
per le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi;
per il periodo delle vacanze natalizie per sette giorni;
per Pasqua per tre giorni;
per le feste segnate in rosso, con l'uno e l'altro genitore, alternandole. Va disposto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che contribuisca al Controparte_1
mantenimento dei tre figli , e , attraverso il Persona_3 Persona_4 Persona_5
versamento di un assegno mensile di mantenimento di complessivi € 550,00, da versare in favore di entro giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese Parte_1
straordinarie. Il Collegio prende atto della volontà delle parti che il c.d. assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla madre. L'accordo raggiunto dalle parti può, dunque, essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole minorenne.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Misterbianco (CT) in data 04/09/2015, Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2015, numero 46, parte II, serie A;
- affida i figli UR, e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_1 Per_2
cui è assegnata la casa familiare, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- onera di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno di Controparte_1
complessivi € 550,00 entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da accordo;
- compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Misterbianco (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco