(Ammissioni di colui che oppone la prescrizione).
L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.
(massima n. 1) L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare accoglimento nel caso in cui il debitore ammetta di non avere corrisposto direttamente al professionista il compenso dovuto, ma di essersi affidato a terzi delegati per il pagamento; l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.
Leggi di più…(massima n. 1) La proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia. in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 2959 c.c., l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta soltanto il rigetto dell'eccezione anzidetta, ma non già l'incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di legittimazione passiva del debitore convenuto in giudizio, da questi sollevata in via principale rispetto all'ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva del debito controverso).
Leggi di più…(massima n. 1) A norma dell'art. 2959 c.c., la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. […]
Leggi di più…[…] Si è anche precisato – con riferimento al dato testuale di cui agli artt. 2959 e 2960 c.c. – che la presunzione riguarda non il pagamento, ma la estinzione della obbligazione[3]. […] Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile[9]. […]
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