Articolo 2959 del Codice civile
Articolo 2958Articolo 2960
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19 aprile 1942
Art. 2959.

(Ammissioni di colui che oppone la prescrizione).

L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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