TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/10/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI LI NN
E
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
DI LI NN
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 11/09/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 6, anno 1988), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del
15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 07/05/1991). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come confermate all'udienza del 15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, tenuto altresì conto della maggiore età dei figli.
Stante l'espressa richiesta delle parti e le antinomie venutesi a creare in seguito dell'abrogazione dell'art. 708 c.p.c. e all'introduzione del nuovo Titolo IV bis c.p.c., recante ”norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, occorre dare atto che la previsione di cui all'art. 191 c.c. (secondo cui
“nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”) deve oggi essere letta, in ragione della sostituzione dell'udienza presidenziale con l'udienza dinanzi al Collegio o al giudice delegato di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., come segue: “nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il Collegio o al giudice delegato autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Collegio o al giudice delegato, purché omologato”.
Nel caso di specie, dunque, tale data deve essere individuata in quella dell'udienza del 15.7.2025, di comparizione dinanzi al giudice delegato, il cui verbale è sostituito dalle note sottoscritte personalmente dalle parti stesse, depositate ex art 473 bis 51, comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 6, anno 1988), contratto tra e , Parte_1 Parte_2 in data 11/09/1988;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, dando atto che la comunione legale tra i coniugi si è sciolta ex art. 191 c.c. in data
15.7.2025.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI LI NN
E
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
DI LI NN
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 11/09/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 6, anno 1988), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del
15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 07/05/1991). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come confermate all'udienza del 15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, tenuto altresì conto della maggiore età dei figli.
Stante l'espressa richiesta delle parti e le antinomie venutesi a creare in seguito dell'abrogazione dell'art. 708 c.p.c. e all'introduzione del nuovo Titolo IV bis c.p.c., recante ”norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, occorre dare atto che la previsione di cui all'art. 191 c.c. (secondo cui
“nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”) deve oggi essere letta, in ragione della sostituzione dell'udienza presidenziale con l'udienza dinanzi al Collegio o al giudice delegato di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., come segue: “nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il Collegio o al giudice delegato autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Collegio o al giudice delegato, purché omologato”.
Nel caso di specie, dunque, tale data deve essere individuata in quella dell'udienza del 15.7.2025, di comparizione dinanzi al giudice delegato, il cui verbale è sostituito dalle note sottoscritte personalmente dalle parti stesse, depositate ex art 473 bis 51, comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 6, anno 1988), contratto tra e , Parte_1 Parte_2 in data 11/09/1988;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, dando atto che la comunione legale tra i coniugi si è sciolta ex art. 191 c.c. in data
15.7.2025.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti