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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 305/2021 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Manuela Marilli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro nato a [...] in data [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento necessario del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 12.12.2020, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 24.9.2012 (matrimonio annotato nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Ariccia al n. 30, P.1, anno 2012), ha dedotto che dall'unione non sono nati figli;
che il marito da molti anni si è allontanato dalla casa dove viveva con l'istante in Ariccia Via A. De Gasperi n. 8 non lasciando alcuna notizia di sè e che la residenza dello stesso le è sconosciuta;
che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, aggravata anche dall'allontanamento dall'abitazione da parte del marito. Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con ordine di trascrizione al competente Ufficio di Stato civile, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) ciascuno di coniugi provvederà al proprio mantenimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio”. Il resistente non si è costituito in giudizio. All'udienza presidenziale del 24.3.2022 è comparsa personalmente , la quale si è riportata Parte_1 al ricorso;
nessuno è comparso per il resistente;
il Presidente, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione il cui esito era da ritenersi negativo, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, e fissato i termini della fase istruttoria.
Depositata la memoria integrativa da parte della ricorrente, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.9.2022, ha disposto il rinnovo della notifica al resistente. Dopo vari rinvii pagina 1 di 2 disposti per tale incombente, il Giudice, attesi i numerosi tentativi di notifica non andati a buon fine, con ordinanza dell'11.12.2024 ha autorizzato la ricorrente a procedere alla notifica ex art. 142 c.p.c.. Espletato tale incombente, all'udienza del 10.2.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
il Tribunale ha autorizzato il deposito telematico dell'atto notificato e rimesso la causa al Collegio.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non costituito sebbene ritualmente citato (cfr. atto notificato ex art. 142 c.p.c. depositato telematicamente 11.2.2025). La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151 c.c.. L'esame degli atti, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, la condotta processuale delle parti (da un lato, la domanda della ricorrente e, dell'altro, il disinteresse al giudizio del resistente, rimasto contumace) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione spirituale e materiale che costituisce il fondamento del matrimonio, sicché
è da ritenersi impossibile il ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile.
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, nulla deve disporsi in difetto di specifiche domande. In assenza di figli, nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale dalla quale il resistente si è già allontanato e per la quale valgono le ordinarie regole civilistiche.
Le spese di lite seguono il principio di causalità e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi (fasi di studio, introduttiva e trattazione) per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità – tenuto conto della natura contumaciale del giudizio- con distrazione a favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, in contraddittorio delle parti:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] in data [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Ariccia in data 24.9.2012 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di
Ariccia al n.30, P.1, anno 2012);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia di provvedere alle incombenze di legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate nella somma di euro Controparte_1 2.356,00 oltre accessori, da distrarsi a favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente.
Velletri, lì 10.03.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Angelo Baffa
Il Presidente
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 305/2021 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Manuela Marilli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro nato a [...] in data [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento necessario del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 12.12.2020, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 24.9.2012 (matrimonio annotato nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Ariccia al n. 30, P.1, anno 2012), ha dedotto che dall'unione non sono nati figli;
che il marito da molti anni si è allontanato dalla casa dove viveva con l'istante in Ariccia Via A. De Gasperi n. 8 non lasciando alcuna notizia di sè e che la residenza dello stesso le è sconosciuta;
che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, aggravata anche dall'allontanamento dall'abitazione da parte del marito. Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con ordine di trascrizione al competente Ufficio di Stato civile, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) ciascuno di coniugi provvederà al proprio mantenimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio”. Il resistente non si è costituito in giudizio. All'udienza presidenziale del 24.3.2022 è comparsa personalmente , la quale si è riportata Parte_1 al ricorso;
nessuno è comparso per il resistente;
il Presidente, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione il cui esito era da ritenersi negativo, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, e fissato i termini della fase istruttoria.
Depositata la memoria integrativa da parte della ricorrente, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.9.2022, ha disposto il rinnovo della notifica al resistente. Dopo vari rinvii pagina 1 di 2 disposti per tale incombente, il Giudice, attesi i numerosi tentativi di notifica non andati a buon fine, con ordinanza dell'11.12.2024 ha autorizzato la ricorrente a procedere alla notifica ex art. 142 c.p.c.. Espletato tale incombente, all'udienza del 10.2.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
il Tribunale ha autorizzato il deposito telematico dell'atto notificato e rimesso la causa al Collegio.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non costituito sebbene ritualmente citato (cfr. atto notificato ex art. 142 c.p.c. depositato telematicamente 11.2.2025). La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151 c.c.. L'esame degli atti, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, la condotta processuale delle parti (da un lato, la domanda della ricorrente e, dell'altro, il disinteresse al giudizio del resistente, rimasto contumace) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione spirituale e materiale che costituisce il fondamento del matrimonio, sicché
è da ritenersi impossibile il ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile.
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, nulla deve disporsi in difetto di specifiche domande. In assenza di figli, nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale dalla quale il resistente si è già allontanato e per la quale valgono le ordinarie regole civilistiche.
Le spese di lite seguono il principio di causalità e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi (fasi di studio, introduttiva e trattazione) per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità – tenuto conto della natura contumaciale del giudizio- con distrazione a favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, in contraddittorio delle parti:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] in data [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Ariccia in data 24.9.2012 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di
Ariccia al n.30, P.1, anno 2012);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ariccia di provvedere alle incombenze di legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate nella somma di euro Controparte_1 2.356,00 oltre accessori, da distrarsi a favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente.
Velletri, lì 10.03.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Angelo Baffa
Il Presidente
Dott. Marco Valecchi
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