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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 18074/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Guido Battiato
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Mauro Ariè
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
visto il verbale di udienza del 29.1.25 e le note scritte depositate in data 3.2.2025;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni, giusta adesione alla proposta conciliativa del G.D. del 29.1.25 ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
le Per_1 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
2. la figlia risiederà in via prevalente presso il padre mentre l'altro genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia 3. La casa familiare sita in Via Baveno 91 rimane assegnata al padre con quanto in essa contenuto, e l'altro genitore se ne è già allontanato, asportando i propri beni ed effetti personali.
4. madre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento della figlia un assegno mensile Per_1 di euro 300,00 a decorrere dal mese di febbraio 2025, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori.”; ritenuta la sussistenza di giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 13.9.2003 in
Cerveteri (Roma), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cerveteri, atto n. 124 parte 2 serie A - anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) spese compensate.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 5.2.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi