(Prescrizione di sei mesi).
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
[…] Per l'oggetto del presente scritto non è possibile entrare nel merito della ratio sottesa alla previsione normativa degli specifici rapporti economici destinatari delle prescrizioni presuntive e alla relativa durata, rispettivamente di 6 mesi (art. 2954 c.c.), un anno (art. 2954 c.c.) e tre anni (art. 2954 c.c.), individuati come detto con elencazione tassativa perché oggetto di normativa speciale. […]
Leggi di più…[…] Difatti la ragione basilare della decisione in oggetto riconduce alla portata della dichiarazione di fallimento nei confronti della sfera giuridico-patrimoniale del debitore/fallito e dunque di ogni rapporto giuridico dello stesso con terzi creditori (comprese le categorie di diritti di cui agli artt. 2954-2956 c.c.): al riguardo le disposizioni degli artt.44, […] in materia di prescrizioni presuntive il Giudice di Legittimità rileva che la revocabilità delle transazioni del fallito impedisce certamente la formazione del fenomeno presuntivo posto alla base della funzione giuridica tipica delle particolari fattispecie di prescrizione di cui agli artt. 2954 – 2956 c.c.. 4. […] (p.9). ‘‘Le prescrizioni presuntive di cui agli artt.2954 ss. c.c. sono fenomeni di natura probatoria, […]
Leggi di più…(massima n. 1) La presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisca da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 n. 2, c.c. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento.
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