(Prescrizione di sei mesi).
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
[…] Per l'oggetto del presente scritto non è possibile entrare nel merito della ratio sottesa alla previsione normativa degli specifici rapporti economici destinatari delle prescrizioni presuntive e alla relativa durata, rispettivamente di 6 mesi (art. 2954 c.c.), un anno (art. 2954 c.c.) e tre anni (art. 2954 c.c.), individuati come detto con elencazione tassativa perché oggetto di normativa speciale. […]
Leggi di più…[…] Difatti la ragione basilare della decisione in oggetto riconduce alla portata della dichiarazione di fallimento nei confronti della sfera giuridico-patrimoniale del debitore/fallito e dunque di ogni rapporto giuridico dello stesso con terzi creditori (comprese le categorie di diritti di cui agli artt. 2954-2956 c.c.): al riguardo le disposizioni degli artt.44, […] in materia di prescrizioni presuntive il Giudice di Legittimità rileva che la revocabilità delle transazioni del fallito impedisce certamente la formazione del fenomeno presuntivo posto alla base della funzione giuridica tipica delle particolari fattispecie di prescrizione di cui agli artt. 2954 – 2956 c.c.. 4. […] (p.9). ‘‘Le prescrizioni presuntive di cui agli artt.2954 ss. c.c. sono fenomeni di natura probatoria, […]
Leggi di più…[…] La prescrizione presuntiva invece, disciplinata dagli artt. 2954 c.c. e seguenti, non è una vera e propria prescrizione stricto sensu ma una presunzione giuridica di estinzione dei diritti decorso un determinato e breve lasso temporale, riguardante generalmente crediti di modesta entità in un contesto di vita quotidiana. […]
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