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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. 285/2022
PROMOSSA DA
, e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avvocati Emanuele Bernardini e Daniele Migliorati, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Via del Sole 8
CONTRO
, e per essa la mandataria in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Baglioni 24, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 404/2022, emessa e pubblicata il 17 Marzo 2022 dal Tribunale di Perugia, in persona della Dr.ssa Giulia Maria Lignani, nel giudizio n. 5735/2019, la quale ha respinto l'opposizione a precetto avanzata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, condannandoli in solido alla refusione delle spese di lite.
[...]
CONCLUSIONI
Appellanti. Note: in via principale: annullare e/o riformare la sentenza n. 404/2022 resa dal
Tribunale Civile di Perugia in data 17.3.2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in relazione all atto di precetto notificato in data 22.7.2019 , se del caso previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia, ai sensi degli artt. 33 e 36 D.Lgs. n. 206/2005, ovvero degli artt. 1186, 1322, 1325,
1343, 1344, 1418 e 1461 c.c. e 40, comma 2 D.Lgs. n. 385/1993 , delle clausole contenute nell'ultimo inciso dell'art. 3 del contratto di mutuo in data 13.6.2013 e nell'art. 7 lett. b), c) e g)
1 del capitolato delle condizioni generali del contratto ai privati”, l insussistenza di un inadempimento rilevante alla luce delle disposizioni contrattuali e di legge, l illegittimità in ogni caso della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo e/o di decadenza dal beneficio del termine, ed infine l'insussistenza del diritto già di e ora di e Controparte_3 Controparte_4
per esse di a procedere in via esecutiva nei confronti di e CP_5 Parte_2
; nel merito, sempre in via principale: Parte_3
- annullare e/o riformare la sentenza n. 404/2022 resa dal Tribunale Ci vile di Perugia in data
17.3.2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in relazione all'atto di precetto notificato in data 30.9.2019, caso previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia, ai sensi degli artt. 33 e 36
D.Lgs. n. 206/2005, ovvero degli artt. 1186, 1322, 1325, 1343, 1344, 1418 e 1461 c.c. e 40, comma 2 D.Lgs. n. 385/1993, delle clausole contenute nell ultimo inciso dell art. 3 del contratto di mutuo in data 13.6.2013 e nell'art. 7 lett. b), c) e g) del capitolato delle condizioni generali del contratto ai privati, l insussistenza di un inadempimento rilevante alla luce delle disposizioni contrattuali e di legge, l illegittimità in ogni caso della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo e/o di decadenza dal beneficio del term ine, ed infine l insussistenza del diritto già di
e ora di e per esse di a procedere in via Controparte_3 Controparte_4 CP_5 esecutiva nei confronti di Parte_1
In via istruttoria:
- qualora il Collegio ne ravvisi l'opportunità, ordinare a l esibizione, ai sensi Controparte_3
degli artt. 119 D.Lgs. n. 385/1993 e 210 c.p.c., di tutte le quietanze relative al pagamento delle rate del mutuo n. 4296601 per atto pubblico a rogito Notaio Dott. di Perugia Persona_1
in data 13.6.2013, rep. n. 75937, racc. n. 22536 , nonché la documentazione attestante il trasferimento dell'ordine di addebito permanente dal c/c n. 0000005078668 al c/c n. CP_3
n. 000004451460 , effettuato in data 14.03.2018 per il tramite della Controparte_3
funzionaria sig.ra presso la filiale di Perugia, Via XX Settembre. CP_6 Controparte_3
Appellata. Note: L'Avv. Luca Patalini per e per essa la sua mandataria Controparte_4
, si riporta alla comparsa di costituzione ed insiste per l'accoglimento delle CP_5
conclusioni ivi articolate. Si oppone a quanto ex adverso esposto, dedotto e richiesto, anche in via istruttoria, perché inammissibile e comunque infondato, compreso quanto dedotto da controparte nelle note di trattazione, e chiede la concessione dei termini per comparse e memorie ex art. 190 c.p.c..
2 SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione agli atti di precetto notificati per conto della Parte_3
il 22.07.2019 dalla a e per CP_3 CP_2 Parte_2 Parte_3
l'importo di euro 100.991,90, e il 30.09.2019 dalla a CP_5 Parte_1
Allegavano che con atto pubblico a rogito Notaio di Perugia del 13.6.2013, rep. Per_1
75937, aveva stipulato con un mutuo fondiario ipotecario Parte_1 CP_3
ex art. 38 D.Lgs. n. 385/1993 per complessivi € 180.000,00, da restituirsi in 252 rate mensili con preammortamento. Al momento della sottoscrizione veniva erogato l'importo di euro
80.000,00. Il successivo 29.7.2014 veniva erogata la somma di euro 40.000,00, e veniva convenuta la riduzione dell'importo originario a euro 120.000,00, da restituire in 252 rate mensili, con decorrenza dal 01.08.2014.
Il mutuo era stato garantito dal rilascio di ipoteca di I° grado sui beni siti in Comune di Bastia
RA (PG), Via Berlino n. 20, distinti al foglio 13, part. lla 2596 sub 1, 2, 3, 4 e 2597, nonché al al foglio 13, part. lle 2596 e 2597, di proprietà, in ragione di ½ ciascuna, della mutuataria
[...]
e di terza datrice di ipoteca e fidejussore. Il credito Parte_1 Parte_2 restitutorio era stato inoltre garantito anche da con fideiussione. Parte_3
A seguito della instaurazione di altre procedure esecutive immobiliari davanti al Tribunale di
Perugia nei confronti di (R.G.Es. n. 409/2017) e del fideiussore Parte_2 Parte_3
(R.G.Es. n. 173/2019), , dopo essere intervenuta nella n. 409/2017, aveva
[...] CP_3
notificato i due atti di precetto opposti.
In quello del 22.7.2019, diretto a e , la dichiarava Parte_2 Parte_3 CP_2 che a seguito del prolungato inadempimento aveva inviato ai debitori lettera raccomandata,
Pt_ con la quale veniva risolto il contratto de quo e dichiarata la decadenza dal beneficio del richiedendo la restituzione di complessivi € 100.991,90.
[...]
Nell'atto di precetto del 30.9.2019 alla debitrice principale , la Parte_1 CP_5
(nuova denominazione della ) comunicava la decadenza dal beneficio del termine CP_2
della debitrice, nonché la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento ai sensi dell'art. 40, co. 2 del D.Lgs. 385/93, intimando il pagamento di euro 102.207,04.
L'opposizione sosteneva l'assenza del diritto della banca di procedere forzatamente in quanto:
1) La dichiarazione di risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine menzionata nel precetto 22.7.2019 erano illegittime per l'assenza della relativa comunicazione mediante raccomandata, e in quanto l'atto era stato notificato esclusivamente ai garanti. L'art. 3 7 del contratto di mutuo, contenente la clausola risolutiva espressa e la facoltà della banca di dichiarare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, era nullo in quanto vessatorio rispetto al D.Lgs. n. 206 del 2005. Inoltre non sussistevano i presupposti per la risoluzione, in quanto le rate non pagate dalla debitrice erano due, e al momento della notificazione dell'atto di precetto non erano maturati i termini previsti dall'art. 40 c. 2 TUB dall'art. 40 c. 2 TUB, norma imperativa e inderogabile. Neppure sussistevano i requisiti previsti dall'art. 1186 c. 2
c.c..
2) Medesimo era il ragionamento circa l'atto di precetto del 30.09.2019, alla data di notifica del quale erano scadute cinque rate del piano di ammortamento, senza tuttavia la maturazione dei termini di cui all'art. 40 c. 2 TUB.
Nell'opposizione, iscritta a ruolo il 6.11.2019 con il n. 5735/2019 per l'udienza del 12.2.2020, il
11.2.2020, si costituiva in giudizio la , mandataria della ,, ribadendo la CP_5 CP_3
decadenza dal beneficio del termine e la dichiarazione di risoluzione del contratto. Insisteva per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi e nel merito dell'opposizione.
Dopo il rigetto della istanza di sospensione, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 n., il giudizio veniva istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti. Con ordinanza in data
8.7.2020, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza del
28.10.2021 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata al 17.3.2022.
Nelle more, in data 19.1.2022 si costituiva in giudizio, quale cessionaria del credito portato da contratto di mutuo, tramite la mandataria Controparte_4 CP_5
All'esito della discussione della causa e della precisazione delle conclusioni, con sentenza n.
404/2022 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Secondo il Tribunale, malgrado la banca non avesse comunicato con raccomandata la decadenza dei debitori dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto, la volontà di avvalersi di tali rimedi era stata comunque esternata negli atti di precetto.
Inoltre le clausole di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto non contrastavano con norme imperative, né erano vessatorie rispetto agli artt. 33 e 36 del Codice del consumo.
Ricorrevano quindi i presupposti per la operatività della clausola risolutiva espressa, costituiti dal mancato pagamento di almeno due rate e dalla presenza di procedure esecutive contro i garanti, senza necessità di verificare il pregiudizio concreto del credito.
4 e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello, fondato sui seguenti motivi:
1. Omessa pronuncia motivazione insufficiente e/o contraddittoria violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 1175, 1186, 1218, 1375, 1453 , 1455 e 1456 c.c., dell'art. 40, comma 2 D.Lgs. N. 385/1993 e degli artt. 3 e 7 del capitolato delle condizioni generali del contratto a privati facente parte del contratto di mutuo.
2. Omessa pronuncia e la insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Sulla violazione
e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 1186, 1343, 1344 e 1418 c.c., dell art. 40, comma 2
d.lgs. N. 385/1993, degli artt. 33, comma 2 lett. T ), 35 e 36, commi 1 e 3 d.lgs. n. 206/2005 e dell art. 7, lett. B) e c) del capitolato delle condizioni generali del contratto a privati facente parte del contratto di mutuo.
3.Omessa pronuncia motivazione insufficiente e/o contraddittoria violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 1175, 1186, 1322, 1325 , 1366, 1370, 1375 e 14 61 c.c., degli artt. 33, comma 2 lett. t), 35 e 36, commi 1 e 3 D.Lgs. n. 206/2005 e dell art. 7, lett. G ) del capitolato delle condizioni generali del contratto a privati ” facente parte del contratto di mutuo si è costituita eccependo la novità e la inammissibilità del primo motivo di CP_7
appello, e la infondatezza del secondo e del terzo.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza telematica del 21.03.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e quindi non suscettibile di accoglimento, nei termini e per le ragioni in appresso.
1. Il primo motivo. Sull'omessa pronuncia, la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione. Sulla violazione, falsa, errata applicazione degli artt. 1175, 1186, 1218, 1375,
1453, 1455 e 1456 c.c., dell'art. 40, comma 2 D.Lgs. N. 385/1993 e degli artt. 3 e 7 del capitolato delle condizioni generali del capitolato delle condizioni del contratto di mutuo.
Il primo motivo censura la sentenza in quanto ha imputato ad il Parte_1 mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario scadute il 30.05.2019 e 30.06.2019, con conseguente applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del capitolato.
5 Ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo, il pagamento della 240 mensilità doveva avvenire con addebito automatico dal conto corrente n. 0000005078668 intestato a e Parte_3
, presso l'Agenzia di Perugia Via XX Settembre di Parte_2 Controparte_3
Successivamente, il 14.3.2018, la mutuataria e i garanti avrebbero disposto, presso la Filiale di Perugia Via XX Settembre, lo spostamento dell'addebito dal c/c n. Controparte_3
0000005078668 al n. 000004451460 della intestato a Controparte_3 Parte_1
e . Pt_2
Dopo tale disposizione le rate dalla 45, scaduta il 30.3.2018, fino alla 58, scaduta il 30.4.2019, sono state addebitate su quest'ultimo conto e regolarmente pagate.
Poichè le appellanti non avrebbero mai revocato l'ordine di addebito, il mancato pagamento delle rate scadute in data 30.5.2019 e 30.6.2019 sarebbe imputabile esclusivamente alla la quale, unilateralmente e senza preavviso, avrebbe interrotto l'addebito. Controparte_3
Non potrebbe d'altro canto trovare applicazione neppure l'art. 3 del Contratto di mutuo, secondo cui in caso di impossibilità di addebito della rata sul conto, la parte mutuataria sarebbe obbligata al pagamento entro il giorno successivo alla data di scadenza della rata.
Tale clausola sarebbe infatti vessatoria per contrasto con l'art. 33 c. 2 lett. b) D. lgs. n.
206/2005, secondo cui si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.
Ne deriverebbero la nullità/inefficacia rilevabile d'ufficio della clausola, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 206/2005, e quindi l'assenza del diritto della banca di dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo e la decadenza dal beneficio del termine.
Il motivo è inammissibile, in quanto prospettato tardivamente per la prima volta in appello e comunque infondato, in quanto non provato.
1.1 La prospettata interruzione dell'addebito da parte della banca, sostanziandosi nella mancata cooperazione del creditore all'adempimento del debitore, costituisce una eccezione di merito in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e quindi soggetta al regime delle preclusioni processuali ordinarie.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (Cass. Civ. n. 12415 del 16/06/2016; Cass. Civ. L. n. 3477 del
07/03/2003). Pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda
6 proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (Cass. Civ. n. 17441 del 28/06/2019; Cass. Civ. n. 3477 del 07/03/2003).
Ne deriva che i fatti giuridici esistenti e deducibili al momento in cui viene proposta l'opposizione identificano la domanda ad essa sottesa. E poichè la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio, è di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione, l'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve, proprio per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova (Cass. Civ. Ordinanza n. 1328 del 20/01/2011).
Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, ne' il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17441 del 28/06/2019; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3477 del 07/03/2003).
1.2 Infondata, ancorchè ammissibile, è invece la asserita nullità dell'art. 3 del capitolato. Si tratta di una eccezione in senso lato e quindi tempestiva, in quanto, essendo il contratto stato acquisito in primo grado, il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Cass. Civ. n. 19161 del
15/09/2020).
Tuttavia anche a una lettura epidermica emerge come la clausola non determini alcuna limitazione o esclusione delle azioni o dei diritti del consumatore nei confronti della banca, mirando esclusivamente a salvaguardare il diritto del mutuante alla restituzione delle rate di mutuo, con una modalità alternativa che impone alla parte mutuataria, in caso di blocco dell'addebito, l'adozione di specifiche modalità di offerta delle rate di mutuo.
2. Il secondo e il terzo motivo. Sull'omessa pronuncia, la insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e sulla violazione, falsa ed errata applicazione: 1) degli artt. 1186, 1343,
1344 e 1418 c.c., dell'art. 40 c. 2 d.lgs. 385/1993, degli artt. 33, comma 2 lett. t), 35 e 36, commi 1 e 3 d.lgs. 206/2005 e dell'art. 7, lett. b) e c) del capitolato delle condizioni generali
7 del contratto di mutuo;
2) degli degli artt. 1175, 1186, 1322, 1325 , 1366, 1370, 1375 e 1461
c.c., degli artt. 33, comma 2 lett. t), 35 e 36, commi 1 e 3 D.Lgs. 206/2005 e dell art. 7, lett. g ) del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo.
Il secondo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi connessi alla interpretazione dell'art. 7 lettere b) c) e g) del Capitolato allegato al contratto di mutuo, e dell'art. 40 c. 2 TUB.
L'art. 7 del capitolato prevede in particolare quanto segue: “La banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:
a) non sia stata prodotta la documentazione prevista nel contratto di finanziamento:
b) ricorra l'ipotesi di ritardato pagamento ai sensi dell'art. 40 secondo comma del D.Lgs. n.
385/1993;
c) la Parte finanziata non abbia provveduto al rimborso del finanziamento, ovvero all'integrale pagamento anche di una sola rata del medesimo ed alla corresponsione di quant'altro dovuto alla Banca a qualsivoglia titolo in dipendenza del finanziamento (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte etc.);
d) il contratto di assicurazione contro i danni ai beni costituiti in garanzia venisse risolto e non fosse possibile, per qualsiasi causa, stipularne un altro con una Compagnia di gradimento della banca;
e) ricorra l'ipotesi di cui al penultimo comma del precedente art. 6;
f) la Parte finanziata e il Garante avessero taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca ovvero l'esistenza di usi civici, misure sanzionatorie o di altri vincoli o pesi che menomassero le garanzie;
g) fossero promossi a carico della Parte finanziata e del Garante atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad esempio, protesti, apertura di procedure concorsuali etc.) vi fosse pericolo di pregiudizi al credito e alle garanzie;
h) risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dalla Parte finanziata alla Banca, sia in fase di concessione del finanziamento sia successivamente, non rispondono a verità;
i) la Parte finanziata non provveda puntualmente al rimborso degli oneri di qualsiasi tipo, anche tributari, comunque derivanti dal finanziamento od alla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico della Parte finanziata stessa, anche se assolti dalla Banca;
8 j) la Parte finanziata non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 4 lett. A), b), c) d), h),
i, del presente capitolato.
In tali casi la ha diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire CP_8 senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Rimangono ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.
L'art. 40 c. 2 TUB stabilisce quanto segue: [...] 2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
2.1 Tanto premesso, il secondo motivo, che aggredisce gli art. 7 b) (asseritamente inapplicabile alla vicenda che occupa) e c) (asseritamente nullo), critica la sentenza in quanto:
a) ha ritenuto sussistenti i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine e per la clausola risolutiva, in assenza dei requisiti di cui all'art. 1186 e 1456 c.c.;
b) ha a torto escluso che gli artt. 7 b) e c) del capitolato siano vessatori e violino norme imperative, quali gli artt. 33 comma 2 lett. b) e 36 D.Lgs. n. 206/2005, e l'art. 40 TUB, ritenuta erroneamente regola dispositiva, derogabile dalle parti.
Secondo gli appellanti l'inadempimento di al pagamento delle rate di Parte_1
mutuo del 30.5.2019 e 30.06.2019 non rientrerebbe nell'art. 40 c. 2 TUB, richiamato dall'art. 7 lett. b) del capitolato.
Infatti, alla data di notifica del secondo atto di precetto, per le rate scadute il 30.5.2019 e
30.6.2019 non erano ancora decorsi i termini per configurare l'ipotesi di cui all'art. 40 c. 2 TUB, secondo cui il ritardato pagamento matura tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Inoltre le rate non pagate erano cinque, e non sette come previsto dall'art. 40 comma 2 TUB..
Pertanto la banca non poteva dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c.
o la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..
Sarebbe invece affetto da nullità l'art. 7 lett. c) del capitolato, che riferisce la clausola risolutiva o la decadenza dal beneficio del termine all'ipotesi in cui la mutuataria non provveda al rimborso del finanziamento, o all'integrale pagamento anche di una sola rata e alla corresponsione di quanto dovuto alla Banca a qualsivoglia titolo in dipendenza del finanziamento. A fronte della inderogabilità dell'art. 40 c. 2 TUB, affermata anche da precedenti di merito (Trib. Taranto 12.7.2018 e Trib. Salerno 4.2.2011), l'art. 7 lett c) del
9 capitolato introduce un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto, senza una previa trattativa. Di conseguenza esso sarebbe nullo o inefficace, in quanto vessatorio ex artt. 33 c. 2 lett. t) e 36 D.Lgs. n. 206/2005, sancendo a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale verso terzi.
Inoltre l'art. 7 lett. c) del capitolato introdurrebbe una ipotesi di decadenza dal beneficio del termine derogante all'art. 1186 c.c., in quanto qualunque inadempimento configurerebbe insolvenza. Al contrario l'art. 1186 c.c. consente tale rimedio solo se il debitore è divenuto insolvente, ha diminuito per fatto proprio le garanzie date, o non ha dato le garanzie promesse.
Anche in questo caso, in base all'art. 36 c. 2 del Codice del consumo, la clausola deve ritenersi vessatoria fino a prova contraria, in quanto avente per oggetto o per effetto di sancire a carico del consumatore decadenze, e quindi affetta da nullità o inefficacia rilevabile d'ufficio.
Il motivo non ha fondamento.
2.1.1 Iniziando da quest'ultimo profilo di critica, è opportuno precisare che l'art. 7 non deroga all'art. 1186 c.c.. La clausola prevede infatti che La banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora […]. La decadenza dal beneficio del termine resta quindi testualmente ancorata esclusivamente alle tre ipotesi previste dalla norma (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie per fatto proprio o mancata dazione delle garanzie) ed è circoscritta alla debitrice principale, senza deroghe e senza estensione ai fideiussori.
In concreto, la dichiarazione di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, richiamata negli atti di precetto e nella comparsa di costituzione in giudizio, non avrebbe avuto in ogni caso effetto:
a) nei confronti della debitrice principale, per l'assenza con riguardo ad essa del presupposto della compromissione patrimoniale (insolvenza, riduzione delle garanzie per fatto proprio del debitore o mancata dazione di garanzie);
b) nei confronti dei garanti e , in quanto l'art. 7 è diretto Parte_2 Parte_3
esclusivamente alla debitrice principale.
2.1.2 Il tema centrale si sposta quindi sulla clausola risolutiva espressa, nelle due diverse ipotesi declinate dall'art. 7 lett. b) e c) del capitolato.
10 Al momento della notificazione dell'atto di precetto del 22.7.2019 a e Parte_2
, e di quello del 30.09.2010 a , è del tutto evidente Parte_3 Parte_1 che:
a) non potevano dirsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 7 lett. b) del capitolato, richiamante testualmente l'art. 40 comma 2 TUB,, con conseguente inapplicabilità della clausola. Non era stato infatti raggiunto il numero di sette rate pagate con il ritardo qualificato grave, vale a dire tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della singola rata.
b) non sussistevano neppure i presupposti previsti dall'art. 7 lett. c) (che la Parte finanziata non abbia provveduto al rimborso del finanziamento, ovvero all'integrale pagamento anche di una sola rata del medesimo ed alla corresponsione di quant'altro dovuto alla Banca a qualsivoglia titolo in dipendenza del finanziamento (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte etc.). Infatti, poichè le due rate erano scadute il
30.05.2019 e il 30.06.2019, i centottanta giorni di cui all'art. 40 c. 2 TUB sarebbero maturati il il
30 Novembre 2019 e il 30 Dicembre 2019, mentre i due atti di precetto sono stati notificati in epoca anteriore (22.7.2019 e 30.09.2019) a tali date. Quindi, non essendo stato superato il centottantesimo giorno dalla scadenza delle singole rate, al momento della notificazione del precetto il grave ritardo non si era ancora trasformato in inadempimento assoluto.
2.1.3 Stante tuttavia il persistere dell'inadempimento della debitrice principale e dei garanti, che non hanno sanato la morosità, il termine dilatorio di centottanta giorni di cui all'art. 40 c. 2
TUB risultava ampiamente superato al momento della costituzione nel giudizio di primo grado della , avvenuta l'11.2.2020, il che ha determinato la formazione dell'inadempimento CP_5
assoluto della debitrice e dei garanti.
In tale contesto processuale la banca, costituendosi in giudizio, ha dichiarato legittimamente di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 7 del capitolato a causa dell'inadempimento al pagamento delle rate, che erano peraltro divenute cinque.
A questo proposito il Collegio osserva che l'art. 7 lett. c) del capitolato deve essere coordinato con le scansioni temporali previste dall'art. 40 c. 2 TUB, sia per quanto attiene alla graduazione della gravità del ritardo nel pagamento (a seconda che avvenga entro il trentesimo giorno, tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza, sia per quanto riguarda il momento della maturazione dell'inadempimento assoluto, che avviene dopo il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Occorre infatti dare seguito al principio espresso di recente dalla S. C. nella pronuncia n. 14702 del 27.5.2024, secondo cui l'art. 40 comma 2 TUB risulta diretto a graduare la rilevanza del
11 mancato rispetto del termine di scadenza sul piano della possibilità per il creditore di farne discendere la risoluzione del rapporto. Più specificamente, questa previsione stabilisce che il pagamento tardivo che rimanga contenuto entro i trenta giorni (si potrebbe parlare di ritardo minimo) – fermo, ovviamente, l'obbligo del debitore di corrispondere gli interessi moratori maturati – non legittima in alcun caso la banca a sciogliersi dal contratto, mentre il pagamento tardivo che avvenga dopo detto momento ma prima del centottantesimo giorno (ritardo grave) consente di ottenere tale risultato solo quando si ripeta per almeno sette rate. Benché la norma non ne faccia espressa menzione, se ne desume, implicitamente, che quando il ritardo si protragga oltre (ritardo gravissimo), esso supera la soglia di rilevanza minima richiesta perché la banca possa invocare la risoluzione a prescindere dal numero di volte in cui lo stesso si è verificato (motivazione pag. 11-12).
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
2.2 Il terzo motivo critica la applicazione dell'art. 7 lett. g) delle condizioni generali di contratto, ai sensi del quale la banca può dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo e/o la decadenza dal beneficio del termine, qualora fossero promossi a carico della Parte finanziata e del Garante atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad esempio protesti, apertura di procedure concorsuali etc.) vi fosse pericolo di pregiudizi al credito e alle garanzie.
La clausola valorizza la pendenza delle procedure esecutive nei confronti dei garanti Parte_2
.
[...] Parte_3
Osservano gli appellanti che in primo luogo negli atti di precetto del 22.7.2019 (notificato ai garanti) e del 30.09.2019 (notificato alla debitrice principale) non v'è menzione della pendenza di procedure esecutive, richiamata dalla banca per la prima volta nel giudizio di primo grado, allo scopo di modificare le ragioni del ricorso ai rimedi della decadenza o della clausola risolutiva.
Inoltre non sussisterebbe un concreto pregiudizio del credito e delle garanzie, in quanto: a) vanta una ipoteca di primo grado su una parte dei beni oggetto della procedura n. R. CP_3
E. Imm. 409/2017, in cui è intervenuta il 25.1.2018. b) tali beni, stimati dal CTU euro
197.560,00, sono sufficienti alla soddisfazione del credito c) la dichiarazione di risoluzione del contratto e la richiesta di pagamento dell'intero sono sopraggiunte il 22.7.2019 e il 30.09.2019, quando l'ammortamento procedeva regolarmente d) non è chiaro quale pregiudizio abbia risentito dalla procedura esecutiva R.G.Es. Imm. n. 173/2019 nei confronti del Controparte_3
garante , che non ha rilasciato garanzie reali. Parte_3
12 Gli appellanti obbiettano che in base a una interpretazione secondo buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., solo in presenza di un effettivo pericolo di pregiudizio del credito e delle garanzie i procedimenti cautelari o esecutivi potrebbero fondare la risoluzione o decadenza dal beneficio del termine;
che l'art. 1370 c.c. e l'art. 35 c. 2 D. Lgs
206/2005 prevedono che le clausole dubbie devono interpretarsi a favore del contraente debole e contro il predisponente;
che in assenza di concreto pericolo di compromissione della garanzia, la clausola determina un rilevante squilibrio tra i diritti del contraente forte e gli obblighi del consumatore.
Conclusivamente, anche in questo caso, in base all'art. 36 c. 2 del Codice del consumo, la clausola dovrebbe ritenersi vessatoria fino a prova contraria, in quanto avente per oggetto o per effetto quello di sancire a carico del consumatore decadenze, al che conseguirebbe la sanzione della nullità o inefficacia.
Il motivo è infondato.
2.2.1 La sopravvenienza delle procedure esecutive di terzi a carico di beni oggetto della garanzia ipotecaria rilasciata da , e del fideiussore non è Parte_2 Parte_3 stata contestata (ex art. 115 c.p.c.) da parte opponente, ed è quindi pacifica.
Le procedure esecutive di cui si controverte sono le seguenti:
a) la n. 409/2017 R.G. Es. Imm., promossa dalla Parte_5
contro , riguardante anche gli immobili su cui ha
[...] Parte_2 CP_3
iscritto ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento erogato alla Sig.ra Parte_1
che sono di proprietà per ½ di e per ½ della mutuataria
[...] Parte_2 [...]
nella quale la Banca è intervenuta è intervenuta (all. 10 banca). Parte_1
b) La n. 173/2019 R.Es. Imm. promossa contro il fideiussore . Parte_3
c) Infine, come risulta dai documenti 9 e 10 prodotti dagli appellanti, il 17.06.2019, prima della notificazione dell'atto di precetto, e hanno richiesto la Parte_2 Parte_3
nomina del gestore davanti all'Organismo di composizione della crisi, la quale costituisce una modalità di liquidazione giudiziale del patrimonio del consumatore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 14 del 2019.
L'intervento della banca nella procedura n. 409/2017 si è reso necessario al fine di mantenere il privilegio. Infatti, in caso contrario, il ricavato della vendita coattiva dei beni di Parte_1 sarebbe stato assegnato alla stessa, in quanto non sottoposta ad esecuzione da
[...]
parte della con evidente pregiudizio del Parte_5
credito.
13 Non risponde a vero che nel momento in cui la banca ha dichiarato di risolvere il contratto e chiesto il pagamento dell'intero in date 22.7.2019 e 30.09.2019, l'ammortamento procedesse regolarmente, in quanto era già morosa, ancorché non fossero Parte_1 maturati i termini dell'art. 40 c. 2 TUB.
2.2.2 Circa le modalità di esternazione della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva e delle ragioni sottese, la giurisprudenza dominante ritiene che la dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. è atto negoziale recettizio non sottoposto ad oneri di forma, se non quello mutuato dalla forma contrattuale (vincolata) del contratto di riferimento. Inoltre la dichiarazione non deve essere necessariamente formulata in un atto stragiudiziale, potendo essere manifestata anche in giudizio (Cass. Civ. n. 5455 del 18.6.1997), o nell'atto introduttivo dello stesso, quale lo stesso atto di citazione o altro atto processuale equiparato (Cass. Civ. n.
9275 del 04/05/2005).
Ne discende che nel momento in cui viene formulata, la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa non deve neppure enucleare le ragioni per le quali il contraente adempiente intende risolvere il contratto.
Nel caso di specie gli atti di precetto, pur non contenendo un espresso riferimento alla pendenza di procedure esecutive, hanno manifestato il chiaro intento della banca di risolvere il contratto di mutuo.
Tale volontà è stata poi legittimamente ribadita dalla banca nel primo grado di giudizio, anche con riferimento alle esecuzioni pendenti nei confronti della terza datrice di ipoteca, Parte_2
, e del fideiussore .
[...] Parte_3
Le procedure esecutive e la procedura da sovraindebitamento integrano inequivamente la condizione prevista dalla lettera g) dell'art. 7 del capitolato delle condizioni generali contratto di mutuo, che riconosce alla banca di comunicare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. qualora “fossero promossi a carico della Parte finanziata e del atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad esempio, protesti, apertura di procedure concorsuali etc.) vi fosse pericolo di pregiudizi al credito e alle garanzie”.
2.2.3 Privi di fondamento sono del resto gli assunti inerenti l'assenza di pregiudizio del credito e delle garanzie, dovuti alla presenza dell'ipoteca di primo grado a favore della banca e al valore di stima attribuito dal CTU, pari a euro 197.560,00.
In primo luogo la clausola risolutiva espressa contiene già una valutazione anticipata circa la gravità dell'inadempimento o dell'evento futuro predeterminati ai fini della demolizione del
14 contratto. L'inadempimento di quella specifica prestazione o l'avveramento di quel determinato evento precludono quindi ogni ulteriore indagine sulla loro gravità, anche alla stregua di ulteriori elementi oggettivamente esistenti.
Volendo ricondurre la pattuizione alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., è noto che con tale rimedio le parti prevedono lo scioglimento del contratto ove una data obbligazione non venga adempiuta, o lo sia con modalità diverse da quelle convenute.
Sicchè la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 20854 del 02/10/2014). Essa esclude pertanto una ulteriore valutazione della gravità dell'inadempimento da parte del giudice giudice (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019), in quanto tale valutazione è stata già effettuata anticipatamente dalle parti, non incidendo invece sugli altri principi concernenti la risoluzione dei contratti (Cass. Civ. n.
36918 del 26/11/2021; Conformi Cass. 6344/80; Cass. 5357/80; Cass. 543/79).
Alla stessa conclusione, in termini di piena validità, si perverrebbe tuttavia anche considerandola come una condizione risolutiva, come sembra più corretto.
Infatti la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto ad un evento futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", indipendentemente da una valutazione della sua gravità.
Com'è noto, l'articolo 1353 c.c., il quale sottopone a un avvenimento futuro e incerto l'efficacia o la risoluzione del contratto, prevedendo tale condizione nell'interesse di tutte le parti o di una sola parte, è una tipica manifestazione dell'autonomia negoziale, che inserisce un elemento di potestatività nel sinallagma (Cass. sez. 17 novembre 2017 n. 27320, per cui "le parti, nell'ambito della loro autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà). Sulla stessa linea si era già posta Cass. sez. 2, 10 aprile 2012 n. 5692, secondo cui la parte contraente, nel cui interesse è posta la condizione, ha la facoltà di rinunziarvi sia prima, sia dopo l'avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà (in argomento si vedano anche Cass. sez. 2, 5 agosto 2011 n. 17059,
Cass. sez. 2, 27 novembre 1992 n. 12708 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1982 n. 934).
Pertanto, poichè nel caso che occupa assume rilevanza esclusivamente la pendenza delle procedure esecutive nei confronti dei fideiussori, al giudice è preclusa la valorizzazione della
15 presenza dell'ipoteca o del valore di stima attribuito dal CTU al fine di ridurre la gravità dell'evento dedotto quale causa di risoluzione.
In secondo luogo, il valore di stima attribuito al bene dal CTU non è predittivo dell'esito positivo della vendita e della effettiva possibilità per il creditore di soddisfare con il ricavato le proprie pretese, potendo essere smentito da eventuali riduzioni del presso nel corso degli esperimenti d'asta.
Appare infine palese che la richiesta di nomina del gestore davanti all'Organismo di composizione della crisi, dal D. Lgs. n. 14 del 2019, costituisce un chiaro sintomo di insolvenza e di pericolo per gli interessi creditori della banca.
2.2.4 Si tratta in conclusione di clausola pienamente valida, pattuita tra le parti nel libero esercizio della loro autonomia privata e meritevole di tutela, posto che preserva, in forza della comune volontà delle parti, l'interesse della mutuante a pretendere l'immediata restituzione del capitale prestato, in dipendenza di fatti sopravvenuti nel corso del rapporto, pericolosi per la garanzia del proprio credito restitutorio.
Essa non ha pertanto carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, comma 2, c.c., in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (Cass. Civ. n. 23065 del 11 novembre 2016; Cass. Civ. n. 17603 del
05/07/2018).
2.3 La vessatorietà delle clausole di cui all'art. 7 lett. b, c) e g) deve essere esclusa anche con riferimento all'art. 33 c. 1 e 2 del Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005.
L'art. 33 c. 1 definisce genericamente vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, considerata la natura del bene o servizio oggetto del contratto, nonché le circostanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o il contenuto di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art 34 c. II).
Il Codice del Consumo specifica successivamente due tipologie di clausole vessatorie: quelle previste nell'art. 33 c. 2, rientranti nella lista c.d. "grigia" che si presumono vessatorie fino a prova contraria;
e quelle previste nell'art. 36 c. 2, rientranti nella lista c.d. "nera", da considerarsi sempre vessatorie e quindi nulle.
Le clausole in questione non rientrano nella lista c.d. "nera", ma neanche nella lista c.d.
"grigia", relativa alle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, in quanto non determinano alcuno squilibrio significativo giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti.
16 Esse infatti prevedono la risoluzione automatica del contratto nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle rate tenendo conto della scansione prevista dall'art. 40 c. 2
TUB, sia nel caso in cui determinati eventi mettano in pericolo le garanzie, con inadempimento all'obbligo di conservare il bene offerto in garanzia libero da pesi e vincoli, quale è appunto il sopravvenuto pignoramento.
Quindi esse si limitano a garantire il soggetto mutuante, in caso di finanziamento a lungo termine, quale è quello oggetto di causa, dalle conseguenze negative derivanti dall'inadempimento o dalla perdita della garanzia concessa dal mutuatario o dai garanti.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere respinto. Vengono respinte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti in soli- do, stante la identità di interessi articolati nella difesa.
I compensi professionali sono commisurati allo scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 a euro 260.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 404/2022 del
Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla refusione in favore della convenuta appellata delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro euro 7.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
17 18
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. 285/2022
PROMOSSA DA
, e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avvocati Emanuele Bernardini e Daniele Migliorati, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Via del Sole 8
CONTRO
, e per essa la mandataria in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Baglioni 24, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 404/2022, emessa e pubblicata il 17 Marzo 2022 dal Tribunale di Perugia, in persona della Dr.ssa Giulia Maria Lignani, nel giudizio n. 5735/2019, la quale ha respinto l'opposizione a precetto avanzata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, condannandoli in solido alla refusione delle spese di lite.
[...]
CONCLUSIONI
Appellanti. Note: in via principale: annullare e/o riformare la sentenza n. 404/2022 resa dal
Tribunale Civile di Perugia in data 17.3.2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in relazione all atto di precetto notificato in data 22.7.2019 , se del caso previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia, ai sensi degli artt. 33 e 36 D.Lgs. n. 206/2005, ovvero degli artt. 1186, 1322, 1325,
1343, 1344, 1418 e 1461 c.c. e 40, comma 2 D.Lgs. n. 385/1993 , delle clausole contenute nell'ultimo inciso dell'art. 3 del contratto di mutuo in data 13.6.2013 e nell'art. 7 lett. b), c) e g)
1 del capitolato delle condizioni generali del contratto ai privati”, l insussistenza di un inadempimento rilevante alla luce delle disposizioni contrattuali e di legge, l illegittimità in ogni caso della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo e/o di decadenza dal beneficio del termine, ed infine l'insussistenza del diritto già di e ora di e Controparte_3 Controparte_4
per esse di a procedere in via esecutiva nei confronti di e CP_5 Parte_2
; nel merito, sempre in via principale: Parte_3
- annullare e/o riformare la sentenza n. 404/2022 resa dal Tribunale Ci vile di Perugia in data
17.3.2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in relazione all'atto di precetto notificato in data 30.9.2019, caso previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia, ai sensi degli artt. 33 e 36
D.Lgs. n. 206/2005, ovvero degli artt. 1186, 1322, 1325, 1343, 1344, 1418 e 1461 c.c. e 40, comma 2 D.Lgs. n. 385/1993, delle clausole contenute nell ultimo inciso dell art. 3 del contratto di mutuo in data 13.6.2013 e nell'art. 7 lett. b), c) e g) del capitolato delle condizioni generali del contratto ai privati, l insussistenza di un inadempimento rilevante alla luce delle disposizioni contrattuali e di legge, l illegittimità in ogni caso della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo e/o di decadenza dal beneficio del term ine, ed infine l insussistenza del diritto già di
e ora di e per esse di a procedere in via Controparte_3 Controparte_4 CP_5 esecutiva nei confronti di Parte_1
In via istruttoria:
- qualora il Collegio ne ravvisi l'opportunità, ordinare a l esibizione, ai sensi Controparte_3
degli artt. 119 D.Lgs. n. 385/1993 e 210 c.p.c., di tutte le quietanze relative al pagamento delle rate del mutuo n. 4296601 per atto pubblico a rogito Notaio Dott. di Perugia Persona_1
in data 13.6.2013, rep. n. 75937, racc. n. 22536 , nonché la documentazione attestante il trasferimento dell'ordine di addebito permanente dal c/c n. 0000005078668 al c/c n. CP_3
n. 000004451460 , effettuato in data 14.03.2018 per il tramite della Controparte_3
funzionaria sig.ra presso la filiale di Perugia, Via XX Settembre. CP_6 Controparte_3
Appellata. Note: L'Avv. Luca Patalini per e per essa la sua mandataria Controparte_4
, si riporta alla comparsa di costituzione ed insiste per l'accoglimento delle CP_5
conclusioni ivi articolate. Si oppone a quanto ex adverso esposto, dedotto e richiesto, anche in via istruttoria, perché inammissibile e comunque infondato, compreso quanto dedotto da controparte nelle note di trattazione, e chiede la concessione dei termini per comparse e memorie ex art. 190 c.p.c..
2 SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione agli atti di precetto notificati per conto della Parte_3
il 22.07.2019 dalla a e per CP_3 CP_2 Parte_2 Parte_3
l'importo di euro 100.991,90, e il 30.09.2019 dalla a CP_5 Parte_1
Allegavano che con atto pubblico a rogito Notaio di Perugia del 13.6.2013, rep. Per_1
75937, aveva stipulato con un mutuo fondiario ipotecario Parte_1 CP_3
ex art. 38 D.Lgs. n. 385/1993 per complessivi € 180.000,00, da restituirsi in 252 rate mensili con preammortamento. Al momento della sottoscrizione veniva erogato l'importo di euro
80.000,00. Il successivo 29.7.2014 veniva erogata la somma di euro 40.000,00, e veniva convenuta la riduzione dell'importo originario a euro 120.000,00, da restituire in 252 rate mensili, con decorrenza dal 01.08.2014.
Il mutuo era stato garantito dal rilascio di ipoteca di I° grado sui beni siti in Comune di Bastia
RA (PG), Via Berlino n. 20, distinti al foglio 13, part. lla 2596 sub 1, 2, 3, 4 e 2597, nonché al al foglio 13, part. lle 2596 e 2597, di proprietà, in ragione di ½ ciascuna, della mutuataria
[...]
e di terza datrice di ipoteca e fidejussore. Il credito Parte_1 Parte_2 restitutorio era stato inoltre garantito anche da con fideiussione. Parte_3
A seguito della instaurazione di altre procedure esecutive immobiliari davanti al Tribunale di
Perugia nei confronti di (R.G.Es. n. 409/2017) e del fideiussore Parte_2 Parte_3
(R.G.Es. n. 173/2019), , dopo essere intervenuta nella n. 409/2017, aveva
[...] CP_3
notificato i due atti di precetto opposti.
In quello del 22.7.2019, diretto a e , la dichiarava Parte_2 Parte_3 CP_2 che a seguito del prolungato inadempimento aveva inviato ai debitori lettera raccomandata,
Pt_ con la quale veniva risolto il contratto de quo e dichiarata la decadenza dal beneficio del richiedendo la restituzione di complessivi € 100.991,90.
[...]
Nell'atto di precetto del 30.9.2019 alla debitrice principale , la Parte_1 CP_5
(nuova denominazione della ) comunicava la decadenza dal beneficio del termine CP_2
della debitrice, nonché la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento ai sensi dell'art. 40, co. 2 del D.Lgs. 385/93, intimando il pagamento di euro 102.207,04.
L'opposizione sosteneva l'assenza del diritto della banca di procedere forzatamente in quanto:
1) La dichiarazione di risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine menzionata nel precetto 22.7.2019 erano illegittime per l'assenza della relativa comunicazione mediante raccomandata, e in quanto l'atto era stato notificato esclusivamente ai garanti. L'art. 3 7 del contratto di mutuo, contenente la clausola risolutiva espressa e la facoltà della banca di dichiarare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, era nullo in quanto vessatorio rispetto al D.Lgs. n. 206 del 2005. Inoltre non sussistevano i presupposti per la risoluzione, in quanto le rate non pagate dalla debitrice erano due, e al momento della notificazione dell'atto di precetto non erano maturati i termini previsti dall'art. 40 c. 2 TUB dall'art. 40 c. 2 TUB, norma imperativa e inderogabile. Neppure sussistevano i requisiti previsti dall'art. 1186 c. 2
c.c..
2) Medesimo era il ragionamento circa l'atto di precetto del 30.09.2019, alla data di notifica del quale erano scadute cinque rate del piano di ammortamento, senza tuttavia la maturazione dei termini di cui all'art. 40 c. 2 TUB.
Nell'opposizione, iscritta a ruolo il 6.11.2019 con il n. 5735/2019 per l'udienza del 12.2.2020, il
11.2.2020, si costituiva in giudizio la , mandataria della ,, ribadendo la CP_5 CP_3
decadenza dal beneficio del termine e la dichiarazione di risoluzione del contratto. Insisteva per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi e nel merito dell'opposizione.
Dopo il rigetto della istanza di sospensione, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 n., il giudizio veniva istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti. Con ordinanza in data
8.7.2020, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza del
28.10.2021 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata al 17.3.2022.
Nelle more, in data 19.1.2022 si costituiva in giudizio, quale cessionaria del credito portato da contratto di mutuo, tramite la mandataria Controparte_4 CP_5
All'esito della discussione della causa e della precisazione delle conclusioni, con sentenza n.
404/2022 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Secondo il Tribunale, malgrado la banca non avesse comunicato con raccomandata la decadenza dei debitori dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto, la volontà di avvalersi di tali rimedi era stata comunque esternata negli atti di precetto.
Inoltre le clausole di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto non contrastavano con norme imperative, né erano vessatorie rispetto agli artt. 33 e 36 del Codice del consumo.
Ricorrevano quindi i presupposti per la operatività della clausola risolutiva espressa, costituiti dal mancato pagamento di almeno due rate e dalla presenza di procedure esecutive contro i garanti, senza necessità di verificare il pregiudizio concreto del credito.
4 e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello, fondato sui seguenti motivi:
1. Omessa pronuncia motivazione insufficiente e/o contraddittoria violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 1175, 1186, 1218, 1375, 1453 , 1455 e 1456 c.c., dell'art. 40, comma 2 D.Lgs. N. 385/1993 e degli artt. 3 e 7 del capitolato delle condizioni generali del contratto a privati facente parte del contratto di mutuo.
2. Omessa pronuncia e la insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Sulla violazione
e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 1186, 1343, 1344 e 1418 c.c., dell art. 40, comma 2
d.lgs. N. 385/1993, degli artt. 33, comma 2 lett. T ), 35 e 36, commi 1 e 3 d.lgs. n. 206/2005 e dell art. 7, lett. B) e c) del capitolato delle condizioni generali del contratto a privati facente parte del contratto di mutuo.
3.Omessa pronuncia motivazione insufficiente e/o contraddittoria violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 1175, 1186, 1322, 1325 , 1366, 1370, 1375 e 14 61 c.c., degli artt. 33, comma 2 lett. t), 35 e 36, commi 1 e 3 D.Lgs. n. 206/2005 e dell art. 7, lett. G ) del capitolato delle condizioni generali del contratto a privati ” facente parte del contratto di mutuo si è costituita eccependo la novità e la inammissibilità del primo motivo di CP_7
appello, e la infondatezza del secondo e del terzo.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza telematica del 21.03.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e quindi non suscettibile di accoglimento, nei termini e per le ragioni in appresso.
1. Il primo motivo. Sull'omessa pronuncia, la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione. Sulla violazione, falsa, errata applicazione degli artt. 1175, 1186, 1218, 1375,
1453, 1455 e 1456 c.c., dell'art. 40, comma 2 D.Lgs. N. 385/1993 e degli artt. 3 e 7 del capitolato delle condizioni generali del capitolato delle condizioni del contratto di mutuo.
Il primo motivo censura la sentenza in quanto ha imputato ad il Parte_1 mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario scadute il 30.05.2019 e 30.06.2019, con conseguente applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del capitolato.
5 Ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo, il pagamento della 240 mensilità doveva avvenire con addebito automatico dal conto corrente n. 0000005078668 intestato a e Parte_3
, presso l'Agenzia di Perugia Via XX Settembre di Parte_2 Controparte_3
Successivamente, il 14.3.2018, la mutuataria e i garanti avrebbero disposto, presso la Filiale di Perugia Via XX Settembre, lo spostamento dell'addebito dal c/c n. Controparte_3
0000005078668 al n. 000004451460 della intestato a Controparte_3 Parte_1
e . Pt_2
Dopo tale disposizione le rate dalla 45, scaduta il 30.3.2018, fino alla 58, scaduta il 30.4.2019, sono state addebitate su quest'ultimo conto e regolarmente pagate.
Poichè le appellanti non avrebbero mai revocato l'ordine di addebito, il mancato pagamento delle rate scadute in data 30.5.2019 e 30.6.2019 sarebbe imputabile esclusivamente alla la quale, unilateralmente e senza preavviso, avrebbe interrotto l'addebito. Controparte_3
Non potrebbe d'altro canto trovare applicazione neppure l'art. 3 del Contratto di mutuo, secondo cui in caso di impossibilità di addebito della rata sul conto, la parte mutuataria sarebbe obbligata al pagamento entro il giorno successivo alla data di scadenza della rata.
Tale clausola sarebbe infatti vessatoria per contrasto con l'art. 33 c. 2 lett. b) D. lgs. n.
206/2005, secondo cui si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.
Ne deriverebbero la nullità/inefficacia rilevabile d'ufficio della clausola, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 206/2005, e quindi l'assenza del diritto della banca di dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo e la decadenza dal beneficio del termine.
Il motivo è inammissibile, in quanto prospettato tardivamente per la prima volta in appello e comunque infondato, in quanto non provato.
1.1 La prospettata interruzione dell'addebito da parte della banca, sostanziandosi nella mancata cooperazione del creditore all'adempimento del debitore, costituisce una eccezione di merito in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e quindi soggetta al regime delle preclusioni processuali ordinarie.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (Cass. Civ. n. 12415 del 16/06/2016; Cass. Civ. L. n. 3477 del
07/03/2003). Pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda
6 proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (Cass. Civ. n. 17441 del 28/06/2019; Cass. Civ. n. 3477 del 07/03/2003).
Ne deriva che i fatti giuridici esistenti e deducibili al momento in cui viene proposta l'opposizione identificano la domanda ad essa sottesa. E poichè la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio, è di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione, l'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve, proprio per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova (Cass. Civ. Ordinanza n. 1328 del 20/01/2011).
Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, ne' il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17441 del 28/06/2019; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3477 del 07/03/2003).
1.2 Infondata, ancorchè ammissibile, è invece la asserita nullità dell'art. 3 del capitolato. Si tratta di una eccezione in senso lato e quindi tempestiva, in quanto, essendo il contratto stato acquisito in primo grado, il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Cass. Civ. n. 19161 del
15/09/2020).
Tuttavia anche a una lettura epidermica emerge come la clausola non determini alcuna limitazione o esclusione delle azioni o dei diritti del consumatore nei confronti della banca, mirando esclusivamente a salvaguardare il diritto del mutuante alla restituzione delle rate di mutuo, con una modalità alternativa che impone alla parte mutuataria, in caso di blocco dell'addebito, l'adozione di specifiche modalità di offerta delle rate di mutuo.
2. Il secondo e il terzo motivo. Sull'omessa pronuncia, la insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e sulla violazione, falsa ed errata applicazione: 1) degli artt. 1186, 1343,
1344 e 1418 c.c., dell'art. 40 c. 2 d.lgs. 385/1993, degli artt. 33, comma 2 lett. t), 35 e 36, commi 1 e 3 d.lgs. 206/2005 e dell'art. 7, lett. b) e c) del capitolato delle condizioni generali
7 del contratto di mutuo;
2) degli degli artt. 1175, 1186, 1322, 1325 , 1366, 1370, 1375 e 1461
c.c., degli artt. 33, comma 2 lett. t), 35 e 36, commi 1 e 3 D.Lgs. 206/2005 e dell art. 7, lett. g ) del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo.
Il secondo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi connessi alla interpretazione dell'art. 7 lettere b) c) e g) del Capitolato allegato al contratto di mutuo, e dell'art. 40 c. 2 TUB.
L'art. 7 del capitolato prevede in particolare quanto segue: “La banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:
a) non sia stata prodotta la documentazione prevista nel contratto di finanziamento:
b) ricorra l'ipotesi di ritardato pagamento ai sensi dell'art. 40 secondo comma del D.Lgs. n.
385/1993;
c) la Parte finanziata non abbia provveduto al rimborso del finanziamento, ovvero all'integrale pagamento anche di una sola rata del medesimo ed alla corresponsione di quant'altro dovuto alla Banca a qualsivoglia titolo in dipendenza del finanziamento (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte etc.);
d) il contratto di assicurazione contro i danni ai beni costituiti in garanzia venisse risolto e non fosse possibile, per qualsiasi causa, stipularne un altro con una Compagnia di gradimento della banca;
e) ricorra l'ipotesi di cui al penultimo comma del precedente art. 6;
f) la Parte finanziata e il Garante avessero taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca ovvero l'esistenza di usi civici, misure sanzionatorie o di altri vincoli o pesi che menomassero le garanzie;
g) fossero promossi a carico della Parte finanziata e del Garante atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad esempio, protesti, apertura di procedure concorsuali etc.) vi fosse pericolo di pregiudizi al credito e alle garanzie;
h) risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dalla Parte finanziata alla Banca, sia in fase di concessione del finanziamento sia successivamente, non rispondono a verità;
i) la Parte finanziata non provveda puntualmente al rimborso degli oneri di qualsiasi tipo, anche tributari, comunque derivanti dal finanziamento od alla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico della Parte finanziata stessa, anche se assolti dalla Banca;
8 j) la Parte finanziata non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 4 lett. A), b), c) d), h),
i, del presente capitolato.
In tali casi la ha diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire CP_8 senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Rimangono ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.
L'art. 40 c. 2 TUB stabilisce quanto segue: [...] 2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
2.1 Tanto premesso, il secondo motivo, che aggredisce gli art. 7 b) (asseritamente inapplicabile alla vicenda che occupa) e c) (asseritamente nullo), critica la sentenza in quanto:
a) ha ritenuto sussistenti i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine e per la clausola risolutiva, in assenza dei requisiti di cui all'art. 1186 e 1456 c.c.;
b) ha a torto escluso che gli artt. 7 b) e c) del capitolato siano vessatori e violino norme imperative, quali gli artt. 33 comma 2 lett. b) e 36 D.Lgs. n. 206/2005, e l'art. 40 TUB, ritenuta erroneamente regola dispositiva, derogabile dalle parti.
Secondo gli appellanti l'inadempimento di al pagamento delle rate di Parte_1
mutuo del 30.5.2019 e 30.06.2019 non rientrerebbe nell'art. 40 c. 2 TUB, richiamato dall'art. 7 lett. b) del capitolato.
Infatti, alla data di notifica del secondo atto di precetto, per le rate scadute il 30.5.2019 e
30.6.2019 non erano ancora decorsi i termini per configurare l'ipotesi di cui all'art. 40 c. 2 TUB, secondo cui il ritardato pagamento matura tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Inoltre le rate non pagate erano cinque, e non sette come previsto dall'art. 40 comma 2 TUB..
Pertanto la banca non poteva dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c.
o la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..
Sarebbe invece affetto da nullità l'art. 7 lett. c) del capitolato, che riferisce la clausola risolutiva o la decadenza dal beneficio del termine all'ipotesi in cui la mutuataria non provveda al rimborso del finanziamento, o all'integrale pagamento anche di una sola rata e alla corresponsione di quanto dovuto alla Banca a qualsivoglia titolo in dipendenza del finanziamento. A fronte della inderogabilità dell'art. 40 c. 2 TUB, affermata anche da precedenti di merito (Trib. Taranto 12.7.2018 e Trib. Salerno 4.2.2011), l'art. 7 lett c) del
9 capitolato introduce un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto, senza una previa trattativa. Di conseguenza esso sarebbe nullo o inefficace, in quanto vessatorio ex artt. 33 c. 2 lett. t) e 36 D.Lgs. n. 206/2005, sancendo a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale verso terzi.
Inoltre l'art. 7 lett. c) del capitolato introdurrebbe una ipotesi di decadenza dal beneficio del termine derogante all'art. 1186 c.c., in quanto qualunque inadempimento configurerebbe insolvenza. Al contrario l'art. 1186 c.c. consente tale rimedio solo se il debitore è divenuto insolvente, ha diminuito per fatto proprio le garanzie date, o non ha dato le garanzie promesse.
Anche in questo caso, in base all'art. 36 c. 2 del Codice del consumo, la clausola deve ritenersi vessatoria fino a prova contraria, in quanto avente per oggetto o per effetto di sancire a carico del consumatore decadenze, e quindi affetta da nullità o inefficacia rilevabile d'ufficio.
Il motivo non ha fondamento.
2.1.1 Iniziando da quest'ultimo profilo di critica, è opportuno precisare che l'art. 7 non deroga all'art. 1186 c.c.. La clausola prevede infatti che La banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora […]. La decadenza dal beneficio del termine resta quindi testualmente ancorata esclusivamente alle tre ipotesi previste dalla norma (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie per fatto proprio o mancata dazione delle garanzie) ed è circoscritta alla debitrice principale, senza deroghe e senza estensione ai fideiussori.
In concreto, la dichiarazione di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, richiamata negli atti di precetto e nella comparsa di costituzione in giudizio, non avrebbe avuto in ogni caso effetto:
a) nei confronti della debitrice principale, per l'assenza con riguardo ad essa del presupposto della compromissione patrimoniale (insolvenza, riduzione delle garanzie per fatto proprio del debitore o mancata dazione di garanzie);
b) nei confronti dei garanti e , in quanto l'art. 7 è diretto Parte_2 Parte_3
esclusivamente alla debitrice principale.
2.1.2 Il tema centrale si sposta quindi sulla clausola risolutiva espressa, nelle due diverse ipotesi declinate dall'art. 7 lett. b) e c) del capitolato.
10 Al momento della notificazione dell'atto di precetto del 22.7.2019 a e Parte_2
, e di quello del 30.09.2010 a , è del tutto evidente Parte_3 Parte_1 che:
a) non potevano dirsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 7 lett. b) del capitolato, richiamante testualmente l'art. 40 comma 2 TUB,, con conseguente inapplicabilità della clausola. Non era stato infatti raggiunto il numero di sette rate pagate con il ritardo qualificato grave, vale a dire tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della singola rata.
b) non sussistevano neppure i presupposti previsti dall'art. 7 lett. c) (che la Parte finanziata non abbia provveduto al rimborso del finanziamento, ovvero all'integrale pagamento anche di una sola rata del medesimo ed alla corresponsione di quant'altro dovuto alla Banca a qualsivoglia titolo in dipendenza del finanziamento (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte etc.). Infatti, poichè le due rate erano scadute il
30.05.2019 e il 30.06.2019, i centottanta giorni di cui all'art. 40 c. 2 TUB sarebbero maturati il il
30 Novembre 2019 e il 30 Dicembre 2019, mentre i due atti di precetto sono stati notificati in epoca anteriore (22.7.2019 e 30.09.2019) a tali date. Quindi, non essendo stato superato il centottantesimo giorno dalla scadenza delle singole rate, al momento della notificazione del precetto il grave ritardo non si era ancora trasformato in inadempimento assoluto.
2.1.3 Stante tuttavia il persistere dell'inadempimento della debitrice principale e dei garanti, che non hanno sanato la morosità, il termine dilatorio di centottanta giorni di cui all'art. 40 c. 2
TUB risultava ampiamente superato al momento della costituzione nel giudizio di primo grado della , avvenuta l'11.2.2020, il che ha determinato la formazione dell'inadempimento CP_5
assoluto della debitrice e dei garanti.
In tale contesto processuale la banca, costituendosi in giudizio, ha dichiarato legittimamente di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 7 del capitolato a causa dell'inadempimento al pagamento delle rate, che erano peraltro divenute cinque.
A questo proposito il Collegio osserva che l'art. 7 lett. c) del capitolato deve essere coordinato con le scansioni temporali previste dall'art. 40 c. 2 TUB, sia per quanto attiene alla graduazione della gravità del ritardo nel pagamento (a seconda che avvenga entro il trentesimo giorno, tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza, sia per quanto riguarda il momento della maturazione dell'inadempimento assoluto, che avviene dopo il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Occorre infatti dare seguito al principio espresso di recente dalla S. C. nella pronuncia n. 14702 del 27.5.2024, secondo cui l'art. 40 comma 2 TUB risulta diretto a graduare la rilevanza del
11 mancato rispetto del termine di scadenza sul piano della possibilità per il creditore di farne discendere la risoluzione del rapporto. Più specificamente, questa previsione stabilisce che il pagamento tardivo che rimanga contenuto entro i trenta giorni (si potrebbe parlare di ritardo minimo) – fermo, ovviamente, l'obbligo del debitore di corrispondere gli interessi moratori maturati – non legittima in alcun caso la banca a sciogliersi dal contratto, mentre il pagamento tardivo che avvenga dopo detto momento ma prima del centottantesimo giorno (ritardo grave) consente di ottenere tale risultato solo quando si ripeta per almeno sette rate. Benché la norma non ne faccia espressa menzione, se ne desume, implicitamente, che quando il ritardo si protragga oltre (ritardo gravissimo), esso supera la soglia di rilevanza minima richiesta perché la banca possa invocare la risoluzione a prescindere dal numero di volte in cui lo stesso si è verificato (motivazione pag. 11-12).
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
2.2 Il terzo motivo critica la applicazione dell'art. 7 lett. g) delle condizioni generali di contratto, ai sensi del quale la banca può dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo e/o la decadenza dal beneficio del termine, qualora fossero promossi a carico della Parte finanziata e del Garante atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad esempio protesti, apertura di procedure concorsuali etc.) vi fosse pericolo di pregiudizi al credito e alle garanzie.
La clausola valorizza la pendenza delle procedure esecutive nei confronti dei garanti Parte_2
.
[...] Parte_3
Osservano gli appellanti che in primo luogo negli atti di precetto del 22.7.2019 (notificato ai garanti) e del 30.09.2019 (notificato alla debitrice principale) non v'è menzione della pendenza di procedure esecutive, richiamata dalla banca per la prima volta nel giudizio di primo grado, allo scopo di modificare le ragioni del ricorso ai rimedi della decadenza o della clausola risolutiva.
Inoltre non sussisterebbe un concreto pregiudizio del credito e delle garanzie, in quanto: a) vanta una ipoteca di primo grado su una parte dei beni oggetto della procedura n. R. CP_3
E. Imm. 409/2017, in cui è intervenuta il 25.1.2018. b) tali beni, stimati dal CTU euro
197.560,00, sono sufficienti alla soddisfazione del credito c) la dichiarazione di risoluzione del contratto e la richiesta di pagamento dell'intero sono sopraggiunte il 22.7.2019 e il 30.09.2019, quando l'ammortamento procedeva regolarmente d) non è chiaro quale pregiudizio abbia risentito dalla procedura esecutiva R.G.Es. Imm. n. 173/2019 nei confronti del Controparte_3
garante , che non ha rilasciato garanzie reali. Parte_3
12 Gli appellanti obbiettano che in base a una interpretazione secondo buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., solo in presenza di un effettivo pericolo di pregiudizio del credito e delle garanzie i procedimenti cautelari o esecutivi potrebbero fondare la risoluzione o decadenza dal beneficio del termine;
che l'art. 1370 c.c. e l'art. 35 c. 2 D. Lgs
206/2005 prevedono che le clausole dubbie devono interpretarsi a favore del contraente debole e contro il predisponente;
che in assenza di concreto pericolo di compromissione della garanzia, la clausola determina un rilevante squilibrio tra i diritti del contraente forte e gli obblighi del consumatore.
Conclusivamente, anche in questo caso, in base all'art. 36 c. 2 del Codice del consumo, la clausola dovrebbe ritenersi vessatoria fino a prova contraria, in quanto avente per oggetto o per effetto quello di sancire a carico del consumatore decadenze, al che conseguirebbe la sanzione della nullità o inefficacia.
Il motivo è infondato.
2.2.1 La sopravvenienza delle procedure esecutive di terzi a carico di beni oggetto della garanzia ipotecaria rilasciata da , e del fideiussore non è Parte_2 Parte_3 stata contestata (ex art. 115 c.p.c.) da parte opponente, ed è quindi pacifica.
Le procedure esecutive di cui si controverte sono le seguenti:
a) la n. 409/2017 R.G. Es. Imm., promossa dalla Parte_5
contro , riguardante anche gli immobili su cui ha
[...] Parte_2 CP_3
iscritto ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento erogato alla Sig.ra Parte_1
che sono di proprietà per ½ di e per ½ della mutuataria
[...] Parte_2 [...]
nella quale la Banca è intervenuta è intervenuta (all. 10 banca). Parte_1
b) La n. 173/2019 R.Es. Imm. promossa contro il fideiussore . Parte_3
c) Infine, come risulta dai documenti 9 e 10 prodotti dagli appellanti, il 17.06.2019, prima della notificazione dell'atto di precetto, e hanno richiesto la Parte_2 Parte_3
nomina del gestore davanti all'Organismo di composizione della crisi, la quale costituisce una modalità di liquidazione giudiziale del patrimonio del consumatore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 14 del 2019.
L'intervento della banca nella procedura n. 409/2017 si è reso necessario al fine di mantenere il privilegio. Infatti, in caso contrario, il ricavato della vendita coattiva dei beni di Parte_1 sarebbe stato assegnato alla stessa, in quanto non sottoposta ad esecuzione da
[...]
parte della con evidente pregiudizio del Parte_5
credito.
13 Non risponde a vero che nel momento in cui la banca ha dichiarato di risolvere il contratto e chiesto il pagamento dell'intero in date 22.7.2019 e 30.09.2019, l'ammortamento procedesse regolarmente, in quanto era già morosa, ancorché non fossero Parte_1 maturati i termini dell'art. 40 c. 2 TUB.
2.2.2 Circa le modalità di esternazione della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva e delle ragioni sottese, la giurisprudenza dominante ritiene che la dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. è atto negoziale recettizio non sottoposto ad oneri di forma, se non quello mutuato dalla forma contrattuale (vincolata) del contratto di riferimento. Inoltre la dichiarazione non deve essere necessariamente formulata in un atto stragiudiziale, potendo essere manifestata anche in giudizio (Cass. Civ. n. 5455 del 18.6.1997), o nell'atto introduttivo dello stesso, quale lo stesso atto di citazione o altro atto processuale equiparato (Cass. Civ. n.
9275 del 04/05/2005).
Ne discende che nel momento in cui viene formulata, la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa non deve neppure enucleare le ragioni per le quali il contraente adempiente intende risolvere il contratto.
Nel caso di specie gli atti di precetto, pur non contenendo un espresso riferimento alla pendenza di procedure esecutive, hanno manifestato il chiaro intento della banca di risolvere il contratto di mutuo.
Tale volontà è stata poi legittimamente ribadita dalla banca nel primo grado di giudizio, anche con riferimento alle esecuzioni pendenti nei confronti della terza datrice di ipoteca, Parte_2
, e del fideiussore .
[...] Parte_3
Le procedure esecutive e la procedura da sovraindebitamento integrano inequivamente la condizione prevista dalla lettera g) dell'art. 7 del capitolato delle condizioni generali contratto di mutuo, che riconosce alla banca di comunicare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. qualora “fossero promossi a carico della Parte finanziata e del atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad esempio, protesti, apertura di procedure concorsuali etc.) vi fosse pericolo di pregiudizi al credito e alle garanzie”.
2.2.3 Privi di fondamento sono del resto gli assunti inerenti l'assenza di pregiudizio del credito e delle garanzie, dovuti alla presenza dell'ipoteca di primo grado a favore della banca e al valore di stima attribuito dal CTU, pari a euro 197.560,00.
In primo luogo la clausola risolutiva espressa contiene già una valutazione anticipata circa la gravità dell'inadempimento o dell'evento futuro predeterminati ai fini della demolizione del
14 contratto. L'inadempimento di quella specifica prestazione o l'avveramento di quel determinato evento precludono quindi ogni ulteriore indagine sulla loro gravità, anche alla stregua di ulteriori elementi oggettivamente esistenti.
Volendo ricondurre la pattuizione alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., è noto che con tale rimedio le parti prevedono lo scioglimento del contratto ove una data obbligazione non venga adempiuta, o lo sia con modalità diverse da quelle convenute.
Sicchè la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 20854 del 02/10/2014). Essa esclude pertanto una ulteriore valutazione della gravità dell'inadempimento da parte del giudice giudice (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019), in quanto tale valutazione è stata già effettuata anticipatamente dalle parti, non incidendo invece sugli altri principi concernenti la risoluzione dei contratti (Cass. Civ. n.
36918 del 26/11/2021; Conformi Cass. 6344/80; Cass. 5357/80; Cass. 543/79).
Alla stessa conclusione, in termini di piena validità, si perverrebbe tuttavia anche considerandola come una condizione risolutiva, come sembra più corretto.
Infatti la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto ad un evento futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", indipendentemente da una valutazione della sua gravità.
Com'è noto, l'articolo 1353 c.c., il quale sottopone a un avvenimento futuro e incerto l'efficacia o la risoluzione del contratto, prevedendo tale condizione nell'interesse di tutte le parti o di una sola parte, è una tipica manifestazione dell'autonomia negoziale, che inserisce un elemento di potestatività nel sinallagma (Cass. sez. 17 novembre 2017 n. 27320, per cui "le parti, nell'ambito della loro autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà). Sulla stessa linea si era già posta Cass. sez. 2, 10 aprile 2012 n. 5692, secondo cui la parte contraente, nel cui interesse è posta la condizione, ha la facoltà di rinunziarvi sia prima, sia dopo l'avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà (in argomento si vedano anche Cass. sez. 2, 5 agosto 2011 n. 17059,
Cass. sez. 2, 27 novembre 1992 n. 12708 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1982 n. 934).
Pertanto, poichè nel caso che occupa assume rilevanza esclusivamente la pendenza delle procedure esecutive nei confronti dei fideiussori, al giudice è preclusa la valorizzazione della
15 presenza dell'ipoteca o del valore di stima attribuito dal CTU al fine di ridurre la gravità dell'evento dedotto quale causa di risoluzione.
In secondo luogo, il valore di stima attribuito al bene dal CTU non è predittivo dell'esito positivo della vendita e della effettiva possibilità per il creditore di soddisfare con il ricavato le proprie pretese, potendo essere smentito da eventuali riduzioni del presso nel corso degli esperimenti d'asta.
Appare infine palese che la richiesta di nomina del gestore davanti all'Organismo di composizione della crisi, dal D. Lgs. n. 14 del 2019, costituisce un chiaro sintomo di insolvenza e di pericolo per gli interessi creditori della banca.
2.2.4 Si tratta in conclusione di clausola pienamente valida, pattuita tra le parti nel libero esercizio della loro autonomia privata e meritevole di tutela, posto che preserva, in forza della comune volontà delle parti, l'interesse della mutuante a pretendere l'immediata restituzione del capitale prestato, in dipendenza di fatti sopravvenuti nel corso del rapporto, pericolosi per la garanzia del proprio credito restitutorio.
Essa non ha pertanto carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, comma 2, c.c., in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (Cass. Civ. n. 23065 del 11 novembre 2016; Cass. Civ. n. 17603 del
05/07/2018).
2.3 La vessatorietà delle clausole di cui all'art. 7 lett. b, c) e g) deve essere esclusa anche con riferimento all'art. 33 c. 1 e 2 del Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005.
L'art. 33 c. 1 definisce genericamente vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, considerata la natura del bene o servizio oggetto del contratto, nonché le circostanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o il contenuto di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art 34 c. II).
Il Codice del Consumo specifica successivamente due tipologie di clausole vessatorie: quelle previste nell'art. 33 c. 2, rientranti nella lista c.d. "grigia" che si presumono vessatorie fino a prova contraria;
e quelle previste nell'art. 36 c. 2, rientranti nella lista c.d. "nera", da considerarsi sempre vessatorie e quindi nulle.
Le clausole in questione non rientrano nella lista c.d. "nera", ma neanche nella lista c.d.
"grigia", relativa alle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, in quanto non determinano alcuno squilibrio significativo giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti.
16 Esse infatti prevedono la risoluzione automatica del contratto nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle rate tenendo conto della scansione prevista dall'art. 40 c. 2
TUB, sia nel caso in cui determinati eventi mettano in pericolo le garanzie, con inadempimento all'obbligo di conservare il bene offerto in garanzia libero da pesi e vincoli, quale è appunto il sopravvenuto pignoramento.
Quindi esse si limitano a garantire il soggetto mutuante, in caso di finanziamento a lungo termine, quale è quello oggetto di causa, dalle conseguenze negative derivanti dall'inadempimento o dalla perdita della garanzia concessa dal mutuatario o dai garanti.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere respinto. Vengono respinte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti in soli- do, stante la identità di interessi articolati nella difesa.
I compensi professionali sono commisurati allo scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 a euro 260.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 404/2022 del
Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla refusione in favore della convenuta appellata delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro euro 7.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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