Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1481-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 20 maggio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 1481/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
Emanuele Gualniera, per e e l'avv. Eli- Controparte_1 CP_2
sabetta Rita Saladino, in sostituzione dell'avv. Nissim, per CP_3
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, e, in particolare, l'avv. Saladino delle note conclusi-
ve, e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Gualniera chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:05, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1481/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( , CP_2 C.F._1
e
( , entrambi rappresentati e Controparte_1 C.F._2
difesi dall'avv. Emanuele Gualniera ( per Email_1
procure in calce all'atto di citazione;
- attori -
E
, in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Nis-
sim ( per procura in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
e
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Sezione Terza Civile
( ), nato a [...] il 18 giugno Controparte_5 C.F._3
1977 e residente a [...]5;
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_5
1) condanna e la Controparte_5 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in solido tra loro, in favore di della Controparte_1
somma di € 45.863,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese del giudizio tra le parti e condanna e Controparte_5 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da parte attrice nella misura dei restanti 2/3, che si distraggono in favore dell'Avv. Emanuele Gualniera e si liquidano in complessivi €
2.902,66, di cui € 363,33 per esborsi ed € 2.539,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%
del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e , Controparte_5 Controparte_4
in solido tra loro.
- 3 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, e hanno chiesto la con- CP_2 Controparte_1
danna solidale di e Controparte_5 Controparte_4
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – “entro
[...]
la somma netta di € 52.000” – conseguenti ad un sinistro verificatosi in via Fichidindia a Palermo, intorno alle ore 15:00 del 30 novembre 2020,
tra il ciclomotore Honda SH 150, targato DJ73315, condotto dall'attore
(e di proprietà di e l'autovettura AT Controparte_1 CP_2
ND, targata PA976567, condotta e di proprietà di e Controparte_5
assicurata con la . A tal fine gli at- Controparte_4
tori rappresentano che quel giorno “il sig. alla guida Controparte_1
dell'Honda SH 150 … procedeva regolarmente lungo la Via Fichidindia, al-
lorquando giunto all'altezza del civ. 35/A veniva colpito dalla vettura AT
ND … in particolare, accadeva che il conducente/proprietario (Sig.
[...]
) effettuava un'i prudente manovra di inversione a “U”, cagio- CP_5
nando la caduta del motociclo per terra unitamente al centauro”, riportando lesioni personali e danni al mezzo [cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2].
❖❖❖
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di Castel-
lana OL (regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di CP_2
e alle luce della richiesta stragiudiziale ritual-
[...] Controparte_1
mente inoltrata alla compagnia convenuta, nonché del verificarsi della
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condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con mo-
dificaz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in ar-
gomento [cfr. produzione di parte attrice].
Va a tal proposito preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta di improcedibilità e impropo-
nibilità dell'azione per violazione degli art. 145 e 148, Codice delle Assicu-
razioni per incompletezza dell'istanza di risarcimento.
Sul punto deve invero rilevarsi che una richiesta di risarcimento “in-
completa non rend[e] improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore
della r.c.a. non ne chieda l'integrazione; e ciò per due ragioni … La prima
ragione è che l'intera procedura di cui all'art. 148 cod. ass. è governata dai
princìpi di correttezza e buona fede, e sarebbe contrario a tali princìpi am-
mettere che l'assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio
(l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non
richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale) … la seconda ragione
è che se l'assicuratore non chiede l'integrazione documentale, non opera …
il beneficio della sospensione dei termini per formulare l'offerta” (Cass. civ.,
III, 9/12/2022 n. 32919; Cass. civ., III, Ord. 25/7/2024 n. 20802).
Pertanto, conclude la Corte “una volta che sia inutilmente scaduto il
termine previsto dall'art. 148 D.L.vo n. 209/2005 assegnato
all'assicuratore per richiedere l'integrazione della documentazione già in-
viata dal danneggiato (ossia una volta che l'assicuratore abbia lasciato
scadere tale termine senza inoltrare alcuna richiesta di integrazione della
documentazione già inviata dal danneggiato), la domanda giudiziale di
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quest'ultimo deve ritenersi proponibile, dovendo ritenersi del tutto parados-
sale (oltreché contrario ai principi di correttezza e buona fede che presiedo-
no allo svolgimento delle relazioni tra le parti nel periodo anteriore
all'eventuale esercizio dell'azione giudiziaria) consentire all'assicuratore di
ricavare dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integra-
zione della documentazione già ricevuta) il vantaggio della persistente im-
proponibilità della domanda risarcitoria” (Cass. civ. 32919/2022 e Cass.
civ. 20802/2024, cit.).
Orbene nella fattispecie, a fronte della richiesta di risarcimento inoltra-
ta dagli attori in data 21 settembre 2021, la Controparte_4
ha omesso qualsiasi richiesta di integrazione ex art. 148,
[...]
comma 5, C.d.A. e/o contestazione per la (constatata) incompletezza della documentazione. Ne deriva che essendo decorso infruttuosamente il ter-
mine di cui all'art. 148, comma 5, c.d.a. la domanda risarcitoria formula-
ta dagli attori deve ritenersi proponibile in rito.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
❖
Ancora infondata è l'eccezione di parte convenuta di “nullità dell'atto
introduttivo del presente giudizio ai sensi dell'art. 163 n. 3,4,5 c.p.c, essen-
do, i fatti posti a fondamento della domanda, narrati in modo assolutamen-
te generico, e tale da non consentire alla concludente di spiegare adegua-
tamente le proprie difese”.
Sul punto è opportuno evidenziare che secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del
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tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tut-
to l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda e che tale verifica va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “asso-
lutamente” incerto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22/5/2012, n. 8077). Circo-
stanza che alla luce delle allegazioni di parte attrice e della documenta-
zione in atti (rapporto di incidente stradale, relazione medica, perizia tec-
nica sul mezzo) non può dirsi sussistente.
L'eccezione non può, pertanto, trovare accoglimento.
❖❖❖
Tanto premesso, nel merito può dirsi provato il fatto storico allegato da parte attrice, la cui verificazione secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste
[...]
(da considerarsi attendibile in quanto privo di alcun rapporto di Tes_1
parentela o dipendenza con le parti in causa) che ha confermato che “era
novembre del 2020, verso le 14:00/15:00, percorrevo da solo in macchina
la Via Fichidindia a Palermo. Davanti a me percorreva la medesima strada
un motociclo (un SH di colore bianco) condotto da un ragazzo. Improvvisa-
mente una AT ND accostata a destra della medesima Via Fichidindia
eseguiva, senza inserire l'indicatore di direzione, un'inversione a U per im-
mettersi nella corsia opposta. In questa manovra il motociclo condotto dal
signor colpiva in pieno la macchina al centro del suo lato sini- CP_1
stro. Il ragazzo cadeva a terra mentre il motociclo rimaneva appoggiato alla
ND. Mi sono fermato per dare aiuto al conducente del motociclo. Si è
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fermato anche il conducente della ND per assicurarsi delle condizioni
del motociclista e scusandosi per l'accaduto. Sul posto è arrivata subito an-
che la madre che ha chiamato il 118. Quando sono andato via, dopo avere
lasciato i miei recapiti alla madre del ragazzo, non era arrivata né la Polizia
né il 118. Il signor lamentava dolori alla gamba sinistra. Il mo- CP_1
tociclo presentava lo scudo e il parafango anteriore spaccati e il lato sinistro
graffiato. Riconosco i luoghi e i mezzi raffigurati nelle fotografie che mi ven-
gono esibite” [cfr. verbale di udienza del 10 novembre 2023].
Tali circostanze hanno trovato ulteriore conferma nel rapporto di Pt_1
[...
in atti che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
“fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presen-
za, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali
di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in
seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico,
ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da
una specifica prova contraria” (Cass. civ. n. 22662/2008).
Nella fattispecie in esame, il rapporto di incidente stradale (n.
2157/2020) redatto dalla Polizia Municipale di Palermo U.O. Infortunisti-
ca stradale redatto il 30 novembre 2020 contiene il seguente resoconto della dinamica del sinistro: “… alla guida Controparte_5
dell'autovettura AT ND targata PA976567, come dallo stesso dichiara-
to, nell'immettersi nel flusso veicolare dopo una sosta lungo il margine de-
stro di via Fichidindia altezza civico 35 A, intraprendeva manovra di inver-
sione di marcia spostandosi verso il centro carreggiata. Durante tale mano-
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vra si poneva sulla direttrice di marcia del motociclo Honda SH targato
DJ73315, condotto da che percorreva via Fichidindia con Controparte_1
direzione di marcia da via della Conciliazione e diretto verso via natale Car-
ta. L'urto tra i due veicoli si concretizzava tra la fincata sinistra
dell'autovettura e la parte anteriore del motociclo. Per quanto sopra la re-
sponsabilità è da ricercarsi nella condotta di guida del in viola- CP_5
zione dell'art. 154/1 e 8 C.d.S.” [cfr. produzione parte attrice e convenuta].
Posto che la suddetta ricostruzione non risulta intaccata da alcun elemento probatorio di segno contrario deve reputarsi – sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sopra enunciato – che l'incidente si sia verificato con le modalità descritte nel rapporto della Polizia Municipa-
le, in base alle quali va ravvisata una responsabilità esclusiva in capo a
(alla guida dell'autovettura AT ND targata Controparte_5
PA976567, autore di una condotta in aperta violazione dell'art. 154 cod.
strada (D.Lgs 285/1992), che impone a colui il quale intenda immettersi nel flusso della circolazione, cambiare direzione o corsia, invertire il senso di marcia, fare retromarcia, voltare a destra o a sinistra ovvero impegnare un'altra strada, di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza perico-
lo o intralcio agli altri utenti della strada (tenendo conto di posizione, di-
stanza e direzione di essi), di segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione e comunque, nelle manovre di immissione nel flusso della cir-
colazione, di dare la precedenza ai veicoli in marcia normale (cfr., al ri-
guardo Cass. civ. n. 8245/1987: “In tema di circolazione stradale, il con-
ducente il quale, … in generale, partendo da fermo, intende immettersi nel
flusso della circolazione, è tenuto […] ad assicurarsi che la manovra sia
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possibile, ad effettuare la prescritta segnalazione luminosa e a dare, in
ogni caso, la precedenza agli altri veicoli in movimento, senza che questi ul-
timi siano costretti a ricorrere a manovre di fortuna”).
Non è invece riscontrabile, nel caso di specie, un concorrente compor-
tamento colposo dell'attore, posto che la causazione del sinistro va ricon-
dotta – alla luce di quanto riportato dalla Polizia Municipale – esclusiva-
mente alla condotta posta in essere da (che “avrebbe po- Controparte_5
tuto e dovuto accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungessero altri
veicoli e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi della manovra”
(Cass. pen., IV, 16/3/2020, n. 10134).
Va rilevato, in proposito, che “in tema di responsabilità da sinistro
stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno
dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabi-
lità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di di-
mostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova libera-
toria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessa-
riamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver ar-
recato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indi-
rettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico
esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”
(Cass. civ. n. 9550/2009; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n.
5226/2006 e n. 8622/1990).
Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta:
l'impossibilità oggettiva, per il conducente dell'autovettura AT ND
targata PA976567 di evitare l'impatto non è in alcun modo desumibile
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dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta.
E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., il suddetto conducente va dichiarato re-
sponsabile dell'infortunio occorso a in data 30 novem- Controparte_1
bre 2020; responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non essendo ravvi-
sabile alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attore.
Irrilevante è invero a tal fine l'eccezione di parte convenuta relativa all'assenza di “idonea patente di guida”. Infatti, la patente di guida non influenza il concorso di causa, rilevando soltanto in termini di sanzioni
(peraltro, nella fattispecie, elevate dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro) o revisione della stessa.
Peraltro, posto che “in tema di concorso del fatto colposo del danneggia-
to nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. –
applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche
nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-
danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento
usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante
che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (Cass. civ. n.
4954/2007), va evidenziato che, nella fattispecie, non è stata fornita la prova che il possesso dell'idonea patente di guida da parte di CP_1
avrebbe ridotto, o addirittura eliso, i danni subiti dall'attore (cfr.
[...]
Cass. civ. n. 4993/2004).
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda proposta da parte attrice.
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A tal riguardo si osserva che il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio
– le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti (e sul punto non contestate dalla parti), questo giudice ritiene di condividere – ha ac-
certato la compatibilità eziologica tra l'evento in questione e le lesioni
(“frattura completa e scomposta del terzo distale della tibia e della diafisi
distale del perone di sinistra”) refertate all'attore presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Civico “Di Cristina e Benfratelli” di Palermo [relazione del C.T.U.
dott. , pag. 6]. Persona_1
Risulta pertanto integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur,
la domanda avanzata nei confronti del convenuto , pro- Controparte_5
prietario e conducente dell'autovettura AT ND targata PA976567, che
- attesa la sua responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente de
quo - deve essere condannato a risarcire i danni sofferti dagli attori in conseguenza dell'incidente del 30 novembre 2020.
Al risarcimento dei danni medesimi va condannata, in solido, anche la
, data la pacifica esistenza di un Controparte_4
valido rapporto assicurativo relativo al veicolo in questione.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a
[...]
una inabilità temporanea assoluta di 14 giorni, una inabi- Parte_2
lità temporanea relativa di ulteriori 70 giorni (di cui 20 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 30 giorni al 50% e 20 giorni al 25%) e, infine, un danno biologico permanente, comprensivo dell'interferente pregiudizio di natura estetica, pari al 12% dell'integrità psico-fisica totale, come accerta-
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to in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [relazione cit., pag. 6].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da
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una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
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le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano (il cui utilizzo è stato generalizzato, in materia di cd. “macro-permanenti”, da Cass. civ. nn.
12408 e 14402/2011), spetta a a titolo di danno non Controparte_1
patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del
12% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (19 anni), la somma di €
39.862,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
3.650,39, da moltiplicare per il grado di invalidità (12) e per il coefficiente
(0,910) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene invece di potere accogliere un'autonoma voce di risarci-
mento per il danno morale. Invero “Il giudice che determini l'entità del
danno servendosi delle tabelle milanesi (il cui valore del punto comprenda
la liquidazione del danno morale) ha in realtà già tenuto - sia pur implici-
tamente - conto, avuto riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del
danno biologico che del danno morale (ex multis cfr. da ultimo Cass.
17/02/2023, n. 5119).
Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e non in astratto la ri-
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correnza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al
tipo di lesioni, "attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di si-
gnificativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di de-
bordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente
tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale
accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle con-
seguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, se-
condo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le
conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misura-
bili sul terreno del c.d. danno morale" (cfr. Cass. 03/03/2023, n. 6444)”
(Cass. civ., III, Ord. 20/7/2023, n. 21630).
Nel caso in esame, invero, l'attore non ha dato prova di alcun elemento da cui presumere la presenza di “fatti lesivi di significativa ed elevata gra-
vità [idonei] a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devasta-
zione della vita psicologica individuale" tali da giustificare il riconoscimen-
to anche di un'autonoma ed ulteriore voce di risarcimento per danno mo-
rale, come, peraltro, accertato anche dal nominato Consulente tecnico d'ufficio che ha precisato che “Gli esiti della lesione riportata non incidono
sulla sfera individuale, sulla sfera di relazione e sull'espletamento delle at-
tività quotidiane. Non vi è, in atto, necessità di praticare alcuna terapia” [cfr.
relazione peritale cit., pag. 7].
Occorre, peraltro, ulteriormente considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla soffe-
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renza soggettiva.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.635,00 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 45.497,00, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore CP_1
in conseguenza dell'incidente.
[...]
Deve essere, inoltre, accordata a quale ristoro del Controparte_1
danno patrimoniale, la somma di € 366,00 per le spese relative alla rela-
zione peritale di parte [cfr. produzione allegata all'atto di citazione], che il C.T.U.
ha riconosciuto congrue [cfr. relazione peritale cit., pag. 7].
A tal proposito va infatti rilevato che la giurisprudenza è ormai conso-
lidata nel ritenere risarcibili tutte le spese sostenute dall'assicurato in conseguenza del danno, comprese quindi anche quelle relative al perito di parte (Cass. civ., n. 26729/2024), a meno che il giudice non le ritenga ec-
cessive o superflue.
Non può invece essere accordato all'attrice (proprieta- CP_2
ria del motociclo Honda SH 150, targato DJ73315) il risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo in conseguenza del sinistro del 30
novembre 2020, atteso che la richiesta risarcitoria è rimasta priva di vali-
do supporto probatorio, essendosi parte attrice limitata ad affermare che
“la sig.ra subiva pregiudizi patrimoniali per € 2.014,12 Parte_3
(danni al mezzo). Tuttavia, poiché la riparazione risulterebbe antieconomi-
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Sezione Terza Civile
ca, il danno al mezzo nel suo complesso può essere quantificato nella misu-
ra di € 1.200, di cui € 900 per valore del mezzo al momento dell'evento, €
300 per c.d. F.R.A.M.”.
Va a tal proposito rilevato che il risarcimento per equivalente di cui all'art. 2058, comma 2, c.p.c. (pari alla somma corrispondente al valore commerciale del veicolo) si applica ove il ripristino in forma specifica ri-
sulti eccessivamente oneroso per il debitore. Non basta, però, una sempli-
ce riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equiva-
lente, ma è necessaria una locupletazione del danneggiato (Cass. civ., III,
Ord. 20/4/2023 n. 10686).
Pertanto, il risarcimento per equivalente potrà essere disposto solo quando le riparazioni comportino una sproporzione sensibile che deter-
mini un arricchimento ingiustificato (aumentando il valore del veicolo in-
cidentato rispetto a quello ante sinistro). Il giudice pertanto dovrà effet-
tuare tale verifica di eccessiva onerosità tenendo in considerazione non soltanto l'entità dei costi, ma anche valutando se la reintegrazione in for-
ma specifica comporti o meno una locupletazione (Cass. civ., Ord.
10686/2023, cit.).
Orbene, nella fattispecie in esame parte attrice non ha fornito sul pun-
to alcuna prova avendo omesso di indicare qualsiasi elemento (stato del motociclo, danni subiti, loro esatta e precisa quantificazione) che possa permettere una simile valutazione.
Non si ritiene, ancora, di potere riconoscere il chiesto rimborso spese per l'assistenza relativa alla fase stragiudiziale.
A tal proposito rileva che “il rimborso delle spese di assistenza stragiu-
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Sezione Terza Civile
diziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa … dovendo …
formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei
confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei con-
fronti delle nuove domande” (Cass. Civ., Sez. VI, 13/03/2017, n. 6422;
Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990).
Il che porta con sé che la necessità che tale voce di danno sia, oltre che tempestivamente, anche adeguatamente provata e che la stessa venga al-
tresì sottoposta al vaglio liquidativo del giudice secondo le previsioni di cui agli articoli 1223 e ss. C.C.
A tal fine la prima caratteristica che sembra dover possedere un'attività di assistenza stragiudiziale per poter essere oggetto di valuta-
zione nel processo sembra essere quella dell'autonomia rispetto alle tipi-
che attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso.
In questo senso, la Suprema Corte ha affermato che non sono attività
stragiudiziali “quelle attività professionali che, sebbene non esplicate da-
vanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e
ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del
procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituir-
ne il naturale completamento” (ex plurimis, Cass. Civ., II, 12/6/2008, n.
15814).
L'ulteriore criterio di risarcibilità consiste nella utilità/non superfluità
dell'attività stragiudiziale svolta, criterio da valutarsi “ex ante, cioè in vista
di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del
giudizio”. Ciò comporta “che la corrispondente spesa sostenuta non è con-
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Sezione Terza Civile
figurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul
danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta
definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare
il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici
di qualche complessità”. (Cass. Civ., SS.UU., 16990/2017, cit.).
Ora, considerato che nel caso di specie, alla luce di quanto sopra espo-
sto, l'attività stragiudiziale svolta non riveste, affatto, il carattere dell'autonoma rilevanza e ciò in considerazione del fatto che risultano versate agli atti soltanto le lettere di costituzione in mora e non vi è prova che l'attore abbia corrisposto agli avvocati alcun compenso a titolo di ono-
rari, nessuna somma può essere riconosciuta a parte attrice in ragione del titolo predetto oltre al compenso del procuratore costituito che viene determinato in questa sede.
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa del sinistro del 30 novembre Controparte_1
2020, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad €
45.497,00 per il danno non patrimoniale e ad € 366,00 per il danno di natura patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimonia-
le) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i cal-
coli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli in-
teressi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono cal-
colarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e
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Sezione Terza Civile
via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
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tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento devono essere condan- Controparte_1
nati e , in solido Controparte_5 Controparte_4
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tra loro – ammonta ad € 45.863,00, oltre interessi, da calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno solidalmente con-
dannati i convenuti – devono poi riconoscersi interessi, al tasso legale,
dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore di-
venta debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Va da ultimo osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la
possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione
delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata
sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in
ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allor-
ché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia mera-
mente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”
(Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n.
281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€
45.863,00) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 52.000,00), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il e Controparte_5 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pa-
[...]
gamento, in solido tra loro dei restanti 2/3 che devono essere distratti in
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Sezione Terza Civile
favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
26.001 a € 52.000,00), i parametri i parametri minimi in considerazione del grado di difficoltà della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del suddetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore –
vanno poste, in via definitiva, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 20 maggio 2025
Il G.O.P.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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