Art. 167.
(Classificazione delle navi).
Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti.
Tali leggi e regolamenti determinano altresi' le categorie di navi per le quali la classificazione e' obbligatoria.
(Classificazione delle navi).
Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti.
Tali leggi e regolamenti determinano altresi' le categorie di navi per le quali la classificazione e' obbligatoria.