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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 279 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo, elettivamente domiciliato Pt_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Alessi presso il Controparte_1 cui studio sito in Partinico (PA) nella Via J. F. Kennedy n. 334 è elettivamente domiciliato appellato E CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Danila De Santis TE presso il cui studio in Salerno via Gen. Adalgiso Amendola n.56 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza di discussione del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.114/2023, emessa in data 9.2.2023, il Tribunale G.L. di Trapani, in accoglimento del ricorso proposto da annullò “l'intimazione Controparte_1 opposta, nonché i relativi avvisi di addebito presupposti”. In particolare, il primo Giudice ritenne che la prova della notifica degli avvisi di addebito n.59920150000184828 (per un importo di €2.688,87) e n.59920160002691763 (per un importo di €7.427,92), sottesi all'intimazione di pagamento n.2992022900129302000 notificata il 22.4.2022, fosse “insufficiente, essendo stati prodotti dall' documenti informatici in formato “.xml” e non le ricevute di avvenuta consegna in formato Pt_1 completo contenente” i “documenti informatici notificati”. Osservò che l' aveva “depositato telematicamente un documento informatico, file Pt_1
“.xml”, diverso da quello idoneo a fornire la prova di notifica dell'atto, in quanto dal documento prodotto non” era “comunque possibile verificare l'atto (avviso) che si assume trasmesso”. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1
Cancelleria il 3.4.2023. A sostegno del gravame, l'Istituto rileva che “la notifica pec degli avvisi di addebito NON è soggetta agli artt. 3 bis e 9 legge 53/1994, che regola le notifiche pec di atti giudiziari
Pag.1 effettuate dagli Avvocati (e non è questo il caso), ma bensì esclusivamente dal citato art. 30 d.l. 78/2010”. Osserva che “trova anche applicazione l'art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge (omissis...) Non si applica l'art. 149-bis c.p.c.". Ritiene, dunque, che la disciplina vada “individuata nel codice amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005, c.d. CAD) e nel DPR 68/2005, regolamento dell'uso della PEC per gli atti diversi da quelli processuali”. Che, in “base a tale regolamento la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 art. 6 comma 1, per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 dello stesso D.P.R.”. Deduce, che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certificazione ed il messaggio originale consegnati al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto firmata dal gestore Pec del mittente”. Che, “in particolare i dati di certificazione (costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del mittente) sono inseriti all'interno di un file in formato XML ed invece il messaggio originale è inserito all'interno di un file in formato EML contenente il messaggio inviato ed i relativi allegati”. Soggiunge, quanto al contenuto della ricevuta di consegna, che l'art. 6 comma 4 del DPR n.68/2005 stabilisce che: “La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”; che, dunque, la “ricevuta di consegna può contenere la copia completa;
il regolamento non dice deve contenere”. Deduce, inoltre, che le “modalità di rilascio ed il concreto contenuto delle ricevute di consegna pec sono … specificate dall'art. 1, lett. h-i-m-l, DPCM 2.11.2005 (GU n.266 del 15-11- 2005). Osserva che la differenza tra le due ricevute di consegna consiste nel fatto “che la ricevuta breve (e ancor più quella sintetica) sono di minore immediata intellegibilità rispetto alla ricevuta completa, perché non contengono anche l'atto spedito nella sua integrità (e, per converso, sono di più facile conservazione perché più leggere e meno ingombranti) e perché sostituiscono gli allegati con i relativi hash crittografici per ridurre le dimensioni della ricevuta”. Che, tuttavia, “conservando e producendo in giudizio il documento allegato alla pec, in formato immodificabile, e la ricevuta di consegna, breve o sintetica, ma che consenta comunque di identificare il documento come quello allegato alla pec, la prova della consegna deve ritenersi assolta”. Soggiunge che, in ogni caso, “a fronte della allegazione e prova della notifica degli avvisi di addebito in formato .xml, costituenti quanto meno principio di prova della circostanza della ricezione degli avvisi di addebito, il Giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi previsti dall'art. 210 c.p.c.” e “ordinare - nei confronti di Aruba PEC s.p.a., gestore dell'account di posta elettronica certificata del destinatario delle pec - l'esibizione della ricevuta completa di consegna del messaggio PEC di notifica dell'avviso di addebito nonché ricevute di accettazione, in formato .eml o .msg, nei confronti del gestore PEC da cui ha inviato le pec di notifica (Telecom Italia Trust Technologies S.r.l)”. Pt_1
Ripropone, infine, ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni formulate in primo grado. Si è costituita in giudizio l' con memoria del TE
15.9.2023 ribadendo il proprio dife do, nel merito, di
Pag.2 aver “provveduto nell'invio dell'avviso di pagamento, ovvero atti che preannunciassero l'inizio dell'esecuzione o, comunque funzionali ad interrompere il maturare degli effetti prescrizionali”. Che in ogni caso, “si dovrebbe … pervenire alla conclusione che i ruoli de quibus non sono stati attinti da prescrizione neppure quinquennale, in quanto ritualmente notificati nelle date indicate nelle rispettive copie di estratto di ruolo, come certamente verrà a provare l'Ente Impositore, in forza di una lettura combinata sia all'articolo 437, comma 2, del Codice di procedura civile …. che dell'ordinanza n. 26257 del 28.09.2021 con cui la Cassazione ha affermato che, nel rito del lavoro, è possibile ammettere nuovi documenti in appello nel caso in cui gli stessi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa)”. Sostiene che “la prescrizione non è maturata, atteso che vi sono stati interventi normativi che hanno temporalmente sospeso il decorso dei termini prescrizionali quinquennali e, precisamente …con decorrenza 8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, come successivamente integrato e modificato”. Che “al fine del corretto computo per la tempestività della notifica esattoriale è necessario conteggiare la sospensione straordinaria emergenziale come riferibile ai termini processuali strictu sensu (e, quindi, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, rispetto ai quali, come ha precisato il legislatore, sono stati conseguentemente sospesi i termini di durata massima), nonché la sospensione legale della riscossione che ha riguardato in modo assoluto la sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell' a far data dall'08.03.2020” TE
Soggiunge che “l'art bilisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, (…omissis…) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Si è pure costituito in giudizio l' con memoria del 31.12.2024, insistendo CP_1 nella propria posizione processuale. Ritiene che “L'ente previdenziale non ha provato la regolare notifica atteso che non è stata prodotta agli atti alcuna reale prova della consegna, ma soltanto dei file .xml che attestano una data di consegna, senza però indicare cosa sia stato effettivamente consegnato”. Precisa che con “il documento allegato non sono state prodotte le ricevute di consegna in formato .eml, file che contengono singoli messaggi di posta elettronica completi di formattazione del testo, immagini ed eventuali allegati, in modo da documentare che l'iscrizione ipotecaria era davvero allegata alla mail con valore legale”; che “l' per superare l'onere della prova avrebbe dovuto depositare in Pt_1
Giudizio un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal gestore di posta elettronica, cosa che non ha fatto”; che i “documenti allegati dall' non sono utilizzabili poiché depositati in Pt_1 formati del tutto errati ( l' infatti, ha depositato file in .xml, inidonei a dimostrare l'avvenuta Pt_1 notifica degli atti che, nel c otifica a mezzo pec, la relativa prova in giudizio va fornita mediante il deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014: più precisamente, vanno prodotti in giudizio i file in formato eml oppure msg, risultando invece inidonei i file in formato pdf ed illeggibili quelli in formato xml)”. Afferma, in altri termini, che se “risulta ammissibile la produzione di una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, che può far fede in luogo dell'originale fino alla specifica contestazione della stessa, così non è, e non può essere, per il deposito di un documento che non sia la conforme copia dell'originale del messaggio corredato da ogni dato d'invio, ma un pacchetto di dati del tutto generico”.
Pag.3 Onerato l' “di depositare la busta telematica relativa alla notifica dei due avvisi di Pt_1 addebito oggetto di impugnazione” (cfr. verbale ud. 9.1.2025), all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato. Per come correttamente osservato dal primo Giudice, deve escludersi che sussista la prova del rituale perfezionamento della notifica dei due avvisi di addebito oggetto di causa asseritamente inviati a mezzo PEC in data 30.5.2015 e 18.11.2016 (cfr. doc. fascicolo diparte . Pt_1 La documentazione offerta dall' (che non ha nemmeno ottemperato Pt_1 all'onere, impostogli da questa Corte za del 9.1.2015, di produrre la busta telematica contenente i due avvisi di addebito opposti), infatti, non risulta idonea a dimostrare l'esistenza stessa e il perfezionamento della consegna telematica, non emergendo ciò dai files in formato .xml, già prodotti in prime cure, giacchè privi di specifico riferimento al documento che si intende con essi recapitato e in ogni caso, di per sé, privi di efficacia dimostrativa circa l'esistenza stessa di una consegna al destinatario. In altri termini, ciò che l' ha depositato è rappresentato dalle copie in Pt_1 formato pdf degli avvisi di addebito riguardanti le richieste di pagamento dei contributi e dai files di notifica in formato xml che (per come affermato da questa Corte in caso analogo con sentenza n.956/2024) non possono considerarsi idonei a provare l'avvenuta notifica;
da essi infatti risulta soltanto la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario, ma non la sussistenza di un documento allegato, informazione che si sarebbe potuta ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato .eml o .msg, non prodotta in atti. Il difetto di prova di siffatte notifiche non esime, tuttavia, questa Corte dal compito di entrare nel merito della pretesa creditoria e di accertare l'eventuale prescrizione delle somme in contestazione o, in alternativa, della persistenza della pretesa creditoria. Un tanto lo si afferma in ossequio all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “…L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.” (Cass. Ord. n. 1558/2020) Orbene, per quel che riguarda l'avviso di addebito 59920150000184828, avente ad oggetto contributi IVS per il periodo 1/2014-6/2014, è appena il caso di osservare che il termine prescrizionale si è perfezionato al massimo a luglio 2019, talchè neanche l'intimazione di pagamento notificata via PEC dall' in Controparte_3 data 7.11.2019 può ritenersi idoneo atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale. Quanto all'avviso di addebito 59920160002691763 (non presente nell'intimazione di pagamento sopra citata del 7.11.2019), avente ad oggetto contributi IVS per i periodi 10/2014-12/2014, 1/2015-3/2015 e 4/2015-6/2015 valga quanto segue. Per il primo periodo, il fenomeno estintivo quinquennale risulta essersi perfezionato a gennaio 2020. Per gli altri due periodi la prescrizione si sarebbe astrattamente perfezionata, rispettivamente, ad aprile e a luglio 2020.
Pag.4 Tuttavia, anche considerando il periodo di sospensione dettato dalla normativa emergenziale COVID-19 (che l' in memoria di prime cure ha quantificato in Pt_1 complessivi 309 giorni ossia fin .2021), va da sé che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta del 22.4.2022 il residuo arco temporale quinquennale rimasto sospeso era ormai spirato in data antecedente alla notifica di tal ultimo atto. Per le ragioni svolte, la sentenza impugnata deve essere confermata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come da dispositivo in favore dell' CP_1
Considerata la posizione proces sunta dall' TE
, se ne ritiene invece, conforme a giustizia l'integrale compensazione.
[...]
e, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.114/2023 emessa dal Tribunale di Trapani. Condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Pt_1 favore di che liquida in complessivi euro 1.984,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' . Controparte_3
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 29 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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