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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5465 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 1322 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2025, avente ad oggetto “Contratto di fornitura con la P.A., pagamento, cessione del credito”, avverso la sentenza n. 7713/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 6.9.2024, non notificata, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 co. 2, c.p.c., all'udienza in trattazione scritta del 5.11.2025
TRA
(c.f.: ), già con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, Via Scarampo n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f.
. C.F._1
Appellante
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in Portici (NA), Via De Nittis, CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
n. 8 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f.: ) P.IVA_3 presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 è domiciliata per legge).
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in qualità di Parte_2 cessionaria di crediti, ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l'
[...]
di Portici, per ottenere l'accertamento dei Controparte_1 seguenti diritti di credito e il conseguente pagamento in suo favore, da parte dell'istituto scolastico:
- l'importo di € 7.317,34 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale indicata nella fattura n.
109155/2016, riportata nelle “Note Debito”, emessa da AN S.c.p.a. e ceduta alla Part mediante contratto di cessione dei crediti redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato alla parte convenuta;
- degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, oggetto della predetta
Nota Debito, che alla data di notifica dell'atto di citazione si assumono scaduti da oltre sei mesi (art. 1283 c.c.), nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- di € 40 ex art. 6, co. 2, DLgs 231/02 (€ 40 per ciascuna delle n. 1 fattura il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota
Debito).
In via subordinata, parte attrice ha chiesto al giudice di prime cure di accertare il proprio diritto al pagamento, da parte dell'istituto scolastico convenuto, di ogni diversa somma ritenuta dovuta per interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, del credito principale;
altresì per gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito. Part In via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di rigetto delle precedenti domande, ha richiesto l'attribuzione di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in ogni caso con la condanna di parte convenuta alle spese.
________________________________________________________________________________ 1322/2025 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 2
Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Con comparsa depositata in data 2.4.2021, si è costituito l Controparte_1
di Portici che ha eccepito, preliminarmente, l'inefficacia della
[...] cessione del credito per violazione degli artt. 69 e 70 r.d. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art. 9, allegato e, della l. 20 marzo 1865, n. 2248, dunque il difetto di legittimazione attiva della società attrice e, gradatamente, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria di parte attrice;
ha concluso per il rigetto della domanda della banca.
2. La motivazioni della pronuncia impugnata
Con sentenza n. 7713/2024, pubblicata in data 6.9.2024, il Tribunale di Napoli ha Part respinto la domanda di poiché “non supportata da adeguata documentazione” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata), ovvero per mancata produzione del “contratto di prestazione di servizi (contratto di appalto), sotteso alla fattura suindicata, stipulato tra la AN e l'Istituto convenuto”.
Il giudice di prime cure, premesso che i contratti con la Pubblica Amministrazione sono assoggettati alla forma scritta ad substantiam, la cui omissione determina la nullità insanabile dell'atto negoziale, che l'onus probandi in questione non è surrogabile da comportamenti concludenti, che la prova del vincolo contrattuale è ammissibile unicamente in via documentale, ha rilevato che, nel caso di specie, “priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del
CI (codice identificativo gara) nella fattura emessa dalla società cedente AN, in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale, che di per sé non garantisce alcuna corrispondenza tra il CI indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Pertanto, accertata la nullità del contratto, il giudice ha ritenuto priva di fondamento la pretesa accessoria (gli interessi) che in esso trova il suo titolo. Per le medesime ragioni ha, altresì, ritenuto infondata la connessa domanda di pagamento degli interessi anatocistici e di pagamento della somma di euro 40,00, ex art.6, comma 2, D.Lgs.
n.231/2002 (risarcimento delle spese di recupero).
Il Tribunale ha, infine, respinto la domanda subordinata di riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento, poiché inamissibile per eccessiva genericità (essendosi Part la limitata a formulare la stessa soltanto in sede di conclusioni senza però nulla
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Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
allegare nel corpo dell'atto di citazione) e, in ogni caso, infondata poiché priva del requisito di sussidierietà.
3. Motivi di appello e difese di controparte. Part Avverso detta decisione ha proposto appello con atto di citazione notificato in data
6.3.2025, per i motivi di seguito riportati.
3.1. Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che il contratto tra la società fornitrice cedente i crediti (AN) e l'Istituto scolastico avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam. Ha richiamato, a sostegno, la disciplina eurounitaria e, in particolare, le direttive sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, recepite in italia con D. Lgs n. 231/02 e D. Lgs n. 192/12, chiedendo, altresì, il rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla questione della necessità della forma scritta nei contratti tra p.a. e imprese.
3.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha criticato la decisione di prime cure nella parte in cui ritiene che la prova del contratto tra la società fornitrice AN e l' CP_1 possa fornirsi esclusivamente mediante la sua produzione in giudizio e non anche con equipollenti, ivi inclusi comportamenti concludenti ed il riconoscimento, proveniente dalla controparte, della sua esistenza. Part 3.3. Con il terzo motivo si duole del punto di decisione che la condanna a rifondere onorari e spese di lite.
3.4. Con comparsa di costituzione in appello, l'istituto scolastico appellato ha chiesto a codesta Corte il rigetto del gravame perché manifestamente infondato e la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese di lite.
3.5. Svolgimento del processo in appello
Fissata la comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore per il 23.7.2025, poi rinviata d'ufficio al 24.9.2025 e svolta in trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5.11.2025, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di scritti difensivi finali.
All'esito della successiva trattazione scritta, con ordinanza in data 5.11.2025 il
Consigliere Istruttore, lette le note scritte contenenti soltanto le istanze e le conclusioni dei difensori delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa ex art. 350, co. 2,
c.p.c., alla decisione del collegio, che ha deliberato di pronunciare la presente sentenza.
________________________________________________________________________________ 1322/2025 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 4
Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato
4.1. Esame del primo e secondo motivo
I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro connessione, sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito esposte.
Rilievo assorbente assume, nella definizione della controversia in esame, il mancato deposito della copia del contratto scritto tra la società cedente AN e l'istituto scolastico di Portici, avente ad oggetto le prestazioni riportate nella fattura Parte_3 depositata e per il cui tardivo pagamento sarebbero maturati gli interessi rivendicati.
Come rilevato dal giudice di prime cure, infatti, parte attrice – odierna appellante – non ha fornito la prova del titolo da cui scaturisce il diritto di credito, che deve avere forma scritta ad substantiam; né lo stesso è stato depositato nel presente giudizio di appello.
Anzi, dall'esame dei motivi di impugnazione, risulta chiaramente che l'appellante invoca la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti, ovvero:
l'esistenza del rapporto desumibile dalla mancata contestazione in giudizio,
i comportamenti stragiudiziali dell'Istituto scolastico, tra cui il pagamento delle prestazioni rese nel corso del rapporto,
l'indicazione del codice identificativo gara nella fattura emessa dalla società cedente
AN.
A fronte della linea difensiva di occorre, invece, ribadire che gli accordi Pt_3 negoziali stipulati con la pubblica amministrazione devono essere dimostrati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
Il Collegio, in punto di necessità della forma scritta del contratto, ritiene di richiamare il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (già fatto proprio con pronunce di questa Corte di analogo tenore), la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici, in virtù di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti
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Parte_3 Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., da ultimo, ex multis Cass sez. I, ord. n. 11521 del 2.05.2025 est. , secondo cui “ove la legge richieda la predetta forma a pena di nullità, CP_2 alla mancata produzione in giudizio del documento recante la manifestazione della volontà negoziale non può supplire la confessione della controparte (sia essa resa in giudizio, spontaneamente o provocata mediante interrogatorio formale, o in via stragiudiziale), né il deposito di una scrittura che la contenga”, ma vds anche Cass.,
Sez. I, 25/01/2022 ivi citata);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cf. Cass. SS.UU., sent. n. 9775 del
25.03.2022 est. , in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. n. 3543 del 6.2.2023, CP_2 est. Mercolino);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, co. 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta
"ad substantiam", atteso che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale, né le presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cf. Cass. ord. n. 25999 del 17.10.2018, est.
); CP_2
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n.
19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
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“ Parte_3 Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”).
Correttamente, dunque il Tribunale di Napoli ha escluso la possibilità di condannare Part l' al pagamento, in favore della cessionaria degli interessi sui Controparte_3 crediti pecuniari, documentati dalla fattura depositata relativa alle prestazioni rese dalla
AN (società cedente) in favore dell'Istituto appellato e pagati tardivamente, in mancanza di prova della sottoscrizione di un contratto scritto tra la società cedente e la pubblica amministrazione ceduta.
Per completezza, si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio (ivi incluso quello che mostra il codice identificativo gara), né dai comportamenti processuali dell'Istituto scolastico appellato, non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, una condotta concludente idonea a conseguire gli effetti di un contratto scritto vincolante per la pubblica amministrazione.
4.1. Non ha nessun rilievo sul thema decidendum, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, trattandosi di disciplina esclusivamente dedicata alle modalità di addebito degli interessi nel caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, nulla affermando riguardo alla forma dei contratti conclusi con la P.A. Invero, tale disciplina può venire in rilievo solo dopo che un contratto sia validamente concluso, perché volta a regolare la fase patologica dell'inadempimento. Per la fase antecedente, e quindi quella relativa alla stipula, non può che trovare applicazione la disciplina interna (r.d. 2440/1923, artt. 16 e 17), che non si pone dunque in contrasto con la disciplina eurounitaria, essendo volta alla regolamentazione di una fase contrattuale differente. Ne consegue che la richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta infondata.
Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Invero, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale sia finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso;
mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere
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dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA..
4.2. Esame del terzo motivo
Il rigetto dei primi due motivi di appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata, assorbono l'esame del terzo motivo, con cui è censurato il punto di motivazione che dispone la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per tutte le ragioni illustrate l'appello è respinto.
§§§
5. Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione delle stesse in favore dell'appellato Parte_1 [...]
negli importi liquidati in dispositivo, Controparte_4 sulla base dei parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014 come modificata dal D.M. 147/2022, tenendo conto per il valore della controversia della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da 5.200,00 ed 26.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellante va dunque condannato a pagare in favore dell' appellato la CP_1 complessiva somma, a titolo di onorario, di euro 1.983,00 di cui:
- euro 567,00 per la fase di studio,
- euro 460,50 per la fase introduttiva,
- euro di 955,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7713/2024, pubblicata in Parte_1 data 6.9.2024, nei confronti dell' di Controparte_1
Portici, così provvede:
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Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di Controparte_5 giudizio, che liquida in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
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Parte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 1322 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2025, avente ad oggetto “Contratto di fornitura con la P.A., pagamento, cessione del credito”, avverso la sentenza n. 7713/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 6.9.2024, non notificata, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 co. 2, c.p.c., all'udienza in trattazione scritta del 5.11.2025
TRA
(c.f.: ), già con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, Via Scarampo n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f.
. C.F._1
Appellante
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in Portici (NA), Via De Nittis, CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
n. 8 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f.: ) P.IVA_3 presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 è domiciliata per legge).
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in qualità di Parte_2 cessionaria di crediti, ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l'
[...]
di Portici, per ottenere l'accertamento dei Controparte_1 seguenti diritti di credito e il conseguente pagamento in suo favore, da parte dell'istituto scolastico:
- l'importo di € 7.317,34 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale indicata nella fattura n.
109155/2016, riportata nelle “Note Debito”, emessa da AN S.c.p.a. e ceduta alla Part mediante contratto di cessione dei crediti redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato alla parte convenuta;
- degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, oggetto della predetta
Nota Debito, che alla data di notifica dell'atto di citazione si assumono scaduti da oltre sei mesi (art. 1283 c.c.), nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- di € 40 ex art. 6, co. 2, DLgs 231/02 (€ 40 per ciascuna delle n. 1 fattura il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota
Debito).
In via subordinata, parte attrice ha chiesto al giudice di prime cure di accertare il proprio diritto al pagamento, da parte dell'istituto scolastico convenuto, di ogni diversa somma ritenuta dovuta per interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, del credito principale;
altresì per gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito. Part In via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di rigetto delle precedenti domande, ha richiesto l'attribuzione di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in ogni caso con la condanna di parte convenuta alle spese.
________________________________________________________________________________ 1322/2025 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 2
Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Con comparsa depositata in data 2.4.2021, si è costituito l Controparte_1
di Portici che ha eccepito, preliminarmente, l'inefficacia della
[...] cessione del credito per violazione degli artt. 69 e 70 r.d. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art. 9, allegato e, della l. 20 marzo 1865, n. 2248, dunque il difetto di legittimazione attiva della società attrice e, gradatamente, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria di parte attrice;
ha concluso per il rigetto della domanda della banca.
2. La motivazioni della pronuncia impugnata
Con sentenza n. 7713/2024, pubblicata in data 6.9.2024, il Tribunale di Napoli ha Part respinto la domanda di poiché “non supportata da adeguata documentazione” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata), ovvero per mancata produzione del “contratto di prestazione di servizi (contratto di appalto), sotteso alla fattura suindicata, stipulato tra la AN e l'Istituto convenuto”.
Il giudice di prime cure, premesso che i contratti con la Pubblica Amministrazione sono assoggettati alla forma scritta ad substantiam, la cui omissione determina la nullità insanabile dell'atto negoziale, che l'onus probandi in questione non è surrogabile da comportamenti concludenti, che la prova del vincolo contrattuale è ammissibile unicamente in via documentale, ha rilevato che, nel caso di specie, “priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del
CI (codice identificativo gara) nella fattura emessa dalla società cedente AN, in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale, che di per sé non garantisce alcuna corrispondenza tra il CI indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Pertanto, accertata la nullità del contratto, il giudice ha ritenuto priva di fondamento la pretesa accessoria (gli interessi) che in esso trova il suo titolo. Per le medesime ragioni ha, altresì, ritenuto infondata la connessa domanda di pagamento degli interessi anatocistici e di pagamento della somma di euro 40,00, ex art.6, comma 2, D.Lgs.
n.231/2002 (risarcimento delle spese di recupero).
Il Tribunale ha, infine, respinto la domanda subordinata di riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento, poiché inamissibile per eccessiva genericità (essendosi Part la limitata a formulare la stessa soltanto in sede di conclusioni senza però nulla
________________________________________________________________________________ 1322/2025 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 3
Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
allegare nel corpo dell'atto di citazione) e, in ogni caso, infondata poiché priva del requisito di sussidierietà.
3. Motivi di appello e difese di controparte. Part Avverso detta decisione ha proposto appello con atto di citazione notificato in data
6.3.2025, per i motivi di seguito riportati.
3.1. Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che il contratto tra la società fornitrice cedente i crediti (AN) e l'Istituto scolastico avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam. Ha richiamato, a sostegno, la disciplina eurounitaria e, in particolare, le direttive sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, recepite in italia con D. Lgs n. 231/02 e D. Lgs n. 192/12, chiedendo, altresì, il rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla questione della necessità della forma scritta nei contratti tra p.a. e imprese.
3.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha criticato la decisione di prime cure nella parte in cui ritiene che la prova del contratto tra la società fornitrice AN e l' CP_1 possa fornirsi esclusivamente mediante la sua produzione in giudizio e non anche con equipollenti, ivi inclusi comportamenti concludenti ed il riconoscimento, proveniente dalla controparte, della sua esistenza. Part 3.3. Con il terzo motivo si duole del punto di decisione che la condanna a rifondere onorari e spese di lite.
3.4. Con comparsa di costituzione in appello, l'istituto scolastico appellato ha chiesto a codesta Corte il rigetto del gravame perché manifestamente infondato e la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese di lite.
3.5. Svolgimento del processo in appello
Fissata la comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore per il 23.7.2025, poi rinviata d'ufficio al 24.9.2025 e svolta in trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5.11.2025, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di scritti difensivi finali.
All'esito della successiva trattazione scritta, con ordinanza in data 5.11.2025 il
Consigliere Istruttore, lette le note scritte contenenti soltanto le istanze e le conclusioni dei difensori delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa ex art. 350, co. 2,
c.p.c., alla decisione del collegio, che ha deliberato di pronunciare la presente sentenza.
________________________________________________________________________________ 1322/2025 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 4
Parte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato
4.1. Esame del primo e secondo motivo
I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro connessione, sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito esposte.
Rilievo assorbente assume, nella definizione della controversia in esame, il mancato deposito della copia del contratto scritto tra la società cedente AN e l'istituto scolastico di Portici, avente ad oggetto le prestazioni riportate nella fattura Parte_3 depositata e per il cui tardivo pagamento sarebbero maturati gli interessi rivendicati.
Come rilevato dal giudice di prime cure, infatti, parte attrice – odierna appellante – non ha fornito la prova del titolo da cui scaturisce il diritto di credito, che deve avere forma scritta ad substantiam; né lo stesso è stato depositato nel presente giudizio di appello.
Anzi, dall'esame dei motivi di impugnazione, risulta chiaramente che l'appellante invoca la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti, ovvero:
l'esistenza del rapporto desumibile dalla mancata contestazione in giudizio,
i comportamenti stragiudiziali dell'Istituto scolastico, tra cui il pagamento delle prestazioni rese nel corso del rapporto,
l'indicazione del codice identificativo gara nella fattura emessa dalla società cedente
AN.
A fronte della linea difensiva di occorre, invece, ribadire che gli accordi Pt_3 negoziali stipulati con la pubblica amministrazione devono essere dimostrati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
Il Collegio, in punto di necessità della forma scritta del contratto, ritiene di richiamare il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (già fatto proprio con pronunce di questa Corte di analogo tenore), la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici, in virtù di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti
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nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., da ultimo, ex multis Cass sez. I, ord. n. 11521 del 2.05.2025 est. , secondo cui “ove la legge richieda la predetta forma a pena di nullità, CP_2 alla mancata produzione in giudizio del documento recante la manifestazione della volontà negoziale non può supplire la confessione della controparte (sia essa resa in giudizio, spontaneamente o provocata mediante interrogatorio formale, o in via stragiudiziale), né il deposito di una scrittura che la contenga”, ma vds anche Cass.,
Sez. I, 25/01/2022 ivi citata);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cf. Cass. SS.UU., sent. n. 9775 del
25.03.2022 est. , in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. n. 3543 del 6.2.2023, CP_2 est. Mercolino);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, co. 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta
"ad substantiam", atteso che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale, né le presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cf. Cass. ord. n. 25999 del 17.10.2018, est.
); CP_2
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n.
19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
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le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”).
Correttamente, dunque il Tribunale di Napoli ha escluso la possibilità di condannare Part l' al pagamento, in favore della cessionaria degli interessi sui Controparte_3 crediti pecuniari, documentati dalla fattura depositata relativa alle prestazioni rese dalla
AN (società cedente) in favore dell'Istituto appellato e pagati tardivamente, in mancanza di prova della sottoscrizione di un contratto scritto tra la società cedente e la pubblica amministrazione ceduta.
Per completezza, si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio (ivi incluso quello che mostra il codice identificativo gara), né dai comportamenti processuali dell'Istituto scolastico appellato, non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, una condotta concludente idonea a conseguire gli effetti di un contratto scritto vincolante per la pubblica amministrazione.
4.1. Non ha nessun rilievo sul thema decidendum, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, trattandosi di disciplina esclusivamente dedicata alle modalità di addebito degli interessi nel caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, nulla affermando riguardo alla forma dei contratti conclusi con la P.A. Invero, tale disciplina può venire in rilievo solo dopo che un contratto sia validamente concluso, perché volta a regolare la fase patologica dell'inadempimento. Per la fase antecedente, e quindi quella relativa alla stipula, non può che trovare applicazione la disciplina interna (r.d. 2440/1923, artt. 16 e 17), che non si pone dunque in contrasto con la disciplina eurounitaria, essendo volta alla regolamentazione di una fase contrattuale differente. Ne consegue che la richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta infondata.
Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Invero, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale sia finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso;
mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere
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dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA..
4.2. Esame del terzo motivo
Il rigetto dei primi due motivi di appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata, assorbono l'esame del terzo motivo, con cui è censurato il punto di motivazione che dispone la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per tutte le ragioni illustrate l'appello è respinto.
§§§
5. Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione delle stesse in favore dell'appellato Parte_1 [...]
negli importi liquidati in dispositivo, Controparte_4 sulla base dei parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014 come modificata dal D.M. 147/2022, tenendo conto per il valore della controversia della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da 5.200,00 ed 26.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellante va dunque condannato a pagare in favore dell' appellato la CP_1 complessiva somma, a titolo di onorario, di euro 1.983,00 di cui:
- euro 567,00 per la fase di studio,
- euro 460,50 per la fase introduttiva,
- euro di 955,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7713/2024, pubblicata in Parte_1 data 6.9.2024, nei confronti dell' di Controparte_1
Portici, così provvede:
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1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di Controparte_5 giudizio, che liquida in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
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