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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8853/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSSI RITA Parte_1 C.F._1
e
AN ON (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati GIURIATO C.F._2 LINDA e LI CALZI ROBERTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 16/07/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
658/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
pagina 1 di 4
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (nata a Parte_1
ROMA il 12/09/1975) e AN ON (nato a [...] il [...] celebrato a ASSEMINI
(CA) il 01/05/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ASSEMINI (CA) al n.5 parte II serie A anno 2004;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) assegna la casa coniugale sita a Pegola di Malalbergo (BO), Via Longarone 1/ 1, alla sig.ra Pt_1
che continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori e Alla scadenza del contratto nel Per_1 Per_2
2025, la Sig.ra si obbliga ad intestare la locazione della casa familiare direttamente a sé essendo Pt_1
all'attualità unico conduttore il Sig. CO;
2) affida in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori. La responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dei figli saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza dei figli presso di sé;
3) dispone che il Sig. CO potrà tenere con se i figli secondo i seguenti tempi e modalità:
considerato che il sig. CO svolge un lavoro su turni di 7 giorni su 7 e h 24, un weekend al mese (l'unico disponibile in base si suoi turni lavorativi), dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00;
nei due giorni di riposo settimanale con il pernottamento nel giorno entrante e nel giorno uscente:
pagina 2 di 4 vacanze natalizie: il 24 dicembre, giorno del suo compleanno: le giornate di Natale e di Santo
Stefano e il 31 dicembre e il giorno di Capodanno vengono alternati di anno in anno tra i genitori. Per i restanti giorni delle vacanze natalizie viene seguito il calendario ordinario:
vacanze pasquali: tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasque e il Lunedi dell'Angelo con la madre;
vacanze estive: per l'estate 2024 e l'estate 2025 due settimane non consecutive.
Dall'estate 2026 due settimane anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
4) dispone che il sig. CO versi a titolo di assegno di mantenimento per i figli l'importo pari nel complesso ad euro 400,00-(200,00- curo per ciascun figlio) mensili, oltre adeguamento ISTAT annuale, con bonifico sul conto corrente indicato dalla madre entro il giorno 11 di ogni mese;
5) dispone che le spese straordinarie per i figli verranno sostenute al 60% a carico del sig. CO e al
40 % a carico della sig.ra secondo quanto previsto, anche per le modalità del rimborso, dal Pt_1
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, adottato ed applicato dal
Tribunale di Bologna, che integralmente si richiama;
6) dispone che l'assegno unico universale e, più in generale, gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e/o da enti pubblici e/o privati nell'Interesse dei figli spetteranno al 100% alla madre;
7) prende atto che, a seguito dei postumi derivanti dall'incidente stradale occorso alla famiglia Pt_2
nell'aprile 2022, il figlio minore percepisce mensilmente una pensione d'invalidità
[...] Per_2
civile che viene versata su un libretto di deposito a risparmio rilasciato a fronte del contratto di deposito a risparmio nominativo n. 040004359 presso BCC EMILBANCA Agenzia n.40- Altedo (BO) a lui intestato. Inoltre, in data 21/06/2023 ha percepito un acconto sulla liquidazione dei danni Per_2
subiti a seguito del suddetto incidente stradale pari ad euro 25.000,00. Pertanto, dispone che i genitori dovranno previamente concordare tutte le spese per che verranno sostenute con il denaro di Per_2
medesimo. Sempre in data 21/06/2023 i genitori hanno depositato in un libretto a risparmio n. Per_2
005382/47 la somma di euro 25.000,00 anche per la figlia presso EmilBanca a titolo di danno Per_1
parentale per la morte della nonna paterna;
8) prende atto che le parti concordano a che l'auto Dacia tg. GB342VL rimanga in uso e nella disponibilità del marito, mentre l'auto CS tg. DF806KL rimanga in uso e nella disponibilità della moglie;
9) prende atto che le parti si danno reciprocamente alto di essere economicamente indipendenti, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
I0) dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
pagina 3 di 4 6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Assemini (CA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _16.7.2025_
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8853/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSSI RITA Parte_1 C.F._1
e
AN ON (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati GIURIATO C.F._2 LINDA e LI CALZI ROBERTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 16/07/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
658/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
pagina 1 di 4
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (nata a Parte_1
ROMA il 12/09/1975) e AN ON (nato a [...] il [...] celebrato a ASSEMINI
(CA) il 01/05/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ASSEMINI (CA) al n.5 parte II serie A anno 2004;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) assegna la casa coniugale sita a Pegola di Malalbergo (BO), Via Longarone 1/ 1, alla sig.ra Pt_1
che continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori e Alla scadenza del contratto nel Per_1 Per_2
2025, la Sig.ra si obbliga ad intestare la locazione della casa familiare direttamente a sé essendo Pt_1
all'attualità unico conduttore il Sig. CO;
2) affida in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori. La responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dei figli saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza dei figli presso di sé;
3) dispone che il Sig. CO potrà tenere con se i figli secondo i seguenti tempi e modalità:
considerato che il sig. CO svolge un lavoro su turni di 7 giorni su 7 e h 24, un weekend al mese (l'unico disponibile in base si suoi turni lavorativi), dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00;
nei due giorni di riposo settimanale con il pernottamento nel giorno entrante e nel giorno uscente:
pagina 2 di 4 vacanze natalizie: il 24 dicembre, giorno del suo compleanno: le giornate di Natale e di Santo
Stefano e il 31 dicembre e il giorno di Capodanno vengono alternati di anno in anno tra i genitori. Per i restanti giorni delle vacanze natalizie viene seguito il calendario ordinario:
vacanze pasquali: tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasque e il Lunedi dell'Angelo con la madre;
vacanze estive: per l'estate 2024 e l'estate 2025 due settimane non consecutive.
Dall'estate 2026 due settimane anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
4) dispone che il sig. CO versi a titolo di assegno di mantenimento per i figli l'importo pari nel complesso ad euro 400,00-(200,00- curo per ciascun figlio) mensili, oltre adeguamento ISTAT annuale, con bonifico sul conto corrente indicato dalla madre entro il giorno 11 di ogni mese;
5) dispone che le spese straordinarie per i figli verranno sostenute al 60% a carico del sig. CO e al
40 % a carico della sig.ra secondo quanto previsto, anche per le modalità del rimborso, dal Pt_1
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, adottato ed applicato dal
Tribunale di Bologna, che integralmente si richiama;
6) dispone che l'assegno unico universale e, più in generale, gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e/o da enti pubblici e/o privati nell'Interesse dei figli spetteranno al 100% alla madre;
7) prende atto che, a seguito dei postumi derivanti dall'incidente stradale occorso alla famiglia Pt_2
nell'aprile 2022, il figlio minore percepisce mensilmente una pensione d'invalidità
[...] Per_2
civile che viene versata su un libretto di deposito a risparmio rilasciato a fronte del contratto di deposito a risparmio nominativo n. 040004359 presso BCC EMILBANCA Agenzia n.40- Altedo (BO) a lui intestato. Inoltre, in data 21/06/2023 ha percepito un acconto sulla liquidazione dei danni Per_2
subiti a seguito del suddetto incidente stradale pari ad euro 25.000,00. Pertanto, dispone che i genitori dovranno previamente concordare tutte le spese per che verranno sostenute con il denaro di Per_2
medesimo. Sempre in data 21/06/2023 i genitori hanno depositato in un libretto a risparmio n. Per_2
005382/47 la somma di euro 25.000,00 anche per la figlia presso EmilBanca a titolo di danno Per_1
parentale per la morte della nonna paterna;
8) prende atto che le parti concordano a che l'auto Dacia tg. GB342VL rimanga in uso e nella disponibilità del marito, mentre l'auto CS tg. DF806KL rimanga in uso e nella disponibilità della moglie;
9) prende atto che le parti si danno reciprocamente alto di essere economicamente indipendenti, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
I0) dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
pagina 3 di 4 6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Assemini (CA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _16.7.2025_
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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