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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18522/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18522/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAVIT SALVATORE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 40/4 20121 MILANO presso il difensore avv.
FAVIT SALVATORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ORSENIGO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. ORSENIGO ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 22/01/2025 per parte attrice e
13/01/2025 per parte convenuta e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un allagamento verificatosi in data 03/03/2020 al piano interrato dello stabile, che addebita ad un “possibile cedimento di condutture condominiali di acque nere”. Parte attrice richiama la corrispondenza intercorsa con il e gli accertamenti compiuti dalla compagnia assicuratrice CP_1 del , ritenendo pacifica la responsabilità del condominio per l'evento. Deduce di CP_1 CP_2 aver subito un danno al locale al piano interrato, utilizzato come archivio e quantifica il danno al contenuto del locale in Euro 14.950 oltre Iva, essendo stato già liquidato dall'assicurazione del il danno alle strutture murarie. CP_1
Il , costituendosi, contesta la responsabilità affermando che l'allagamento sarebbe stato CP_1 determinato da un rigurgito del sistema fognario dipendente da un possibile otturamento verificatosi in corrispondenza dell'illegittimo innesto delle condutture dell'esercizio commerciale di parrucchiere nel condotto fognario ovvero per la mancata installazione di valvole di non ritorno. CP_3 Addebita quindi l'allagamento (con conseguente percolazione nel locale cantina/archivio dell'attore) alla mancata tenuta idraulica degli innesti e delle congiunzioni fra condotti ovvero per tracimazione nei locali interrati di proprietà della Fa inoltre rilevare che lo stesso sistema di smaltimento CP_4 delle acque nei giorni 2 e 3 marzo 2020 è stato sottoposto ad una straordinaria sollecitazione in considerazione dei forti nubifragi abbattutisi sulla città di IL , tanto è vero che l'intero mese di marzo 2020 ha fatto registrare una pioggia cumulata di 71.1 mm, al di sopra della media CLINO di 59.1 mm e più della metà di tale quantitativo (precisamente 45.2 mm) è caduta il giorno 2 nell'arco di poche ore.
Parte attrice fa rilevare che le contestazioni in ordine alla responsabilità sono emerse solo con comparsa di costituzione nel presente giudizio, mentre in tutta la corrispondenza precedente vi era stato riconoscimento da parte del della propria responsabilità in ordine all'evento. CP_1
In ogni caso, si rileva che nel presente giudizio la responsabilità del convenuto risulta CP_1 provata.
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto di cui all'art. 2051 c.c., azione di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che consente di ritenere trattasi di rischio da custodia (e non di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(e non di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso essendo possibile valutare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa pagina 2 di 4 stessa;
diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio.
La causa dell'allagamento emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta in atti. A pag. 2 della relazione di (sub doc. 7 attoreo) si legge “A seguito dell'intervento di ditte specializzate CP_2 veniva accertato che il riversamento di acqua era causato da rigurgito del sistema fognario.”. La relazione prende come riferimento la fattura della ditta IS (doc. 6 convenuta), che riporta “uscita per perdita in cantina. Trovato fogna intasata. Chiamato spurghi e provveduto alla pulizia del sifone centrale” e la relazione di (doc. 7) convenuta che reca “l'intervento è stato effettuato a Parte_2 causa della fuoriuscita di liquami nella zona fognaria per occlusione della tubazione”. Pt_3
Dall'istruttoria orale non sono emersi elementi aggiuntivi rispetto alla documentazione in atti. La circostanza per cui l'ostruzione del condotto fognario si sarebbe verificata in corrispondenza dell'allaccio della fognatura condominiale con le condutture dell'esercizio commerciale di proprietà di a causa di una inadeguata modifica degli impianti da parte di quest'ultima, non ha CP_4 trovato riscontro nell'istruttoria. Il teste della società di spurghi intervenuta non aveva Tes_1 eseguito personalmente l'intervento e non era pertanto in grado di riferire altro circa il punto o la causa dell'ostruzione. Il teste ing. (la cui relazione è in atti) che ha rilevato un improprio allaccio Tes_2 degli impianti privati alla fognatura condominiale, ha eseguito il suo sopralluogo oltre un anno dopo l'evento e nulla ha potuto evidenziare circa la relazione tra tale modifica e il sinistro de quo. Nulla è stato articolato sulla questione dei nubifragi rappresentata in comparsa.
Applicando i principi sopra-citati sugli oneri probatori gravanti sulle parti al caso in esame, deve ritenersi che non vi sia alcun dubbio sul fatto che il convenuto fosse custode dell'impianto CP_1 fognario condominiale, parte comune ex art. 1117, I comma, n. 3 c.c.. Ne consegue che il dovrà rispondere, quale custode, per tutti i danni derivanti e dipendenti da beni e/o parti CP_1 comuni tanto per carenza di manutenzione quanto in virtù del dovere di vigilanza sulle stesse, proprio in quanto la responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ. ha natura oggettiva, in ragione del potere sulla cosa e la disponibilità della stessa unitamente al connesso obbligo di intervento.
La prova del nesso causale tra il rigurgito fognario e l'allagamento de quo emerge documentalmente (e non è comunque oggetto di contestazione).
Per liberarsi dalla responsabilità il convenuto avrebbe dovuto provare il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo.
Tuttavia, la circostanza invocata, per cui l'ostruzione di sarebbe verificata per fatto della è CP_4 rimasta sfornita di prova.
Va pertanto affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto. CP_1
Rispetto al quantum del risarcimento, va ricordato che nel presente giudizio i danni lamentati sono solo quelli al contenuto dei locali, essendo già stati risarciti dall'assicurazione i danni alle CP_3 parti murarie.
L'attore ha provato, anche a mezzo di testimoni, che il locale cantina veniva utilizzato come archivio dal Notaio e che in occasione dell'allagamento de quo si danneggiarono numerosi documenti.
La teste impiegata del notaio all'epoca dei fatti ha infatti riferito: “Posso dire che un giorno Tes_3 entrai e trovai tutti i faldoni bagnati ed era bagnato anche il pavimento a.d.r. i faldoni erano sia su
pagina 3 di 4 mensole che per terra a.d.r. erano bagnati anche i faldoni sulle mensole a.d.r. ricordo i faldoni per terra completamente sfasciati e quelli sopra che erano intrisi d'acqua. Ricordo una zona in particolare. Poi l'umidità ha rovinato anche il resto perché anche gli altri faldoni erano rovinati e spiegazzati. A.d.r. erano tantissimi faldoni, ma non so dire quanti. Direi più di cinquanta. A.d.r. i faldoni contenevano tutti i documenti raccolti antecedentemente alla stipula di un atto. non CP_5 contenevano gli originali degli atti che venivano archiviati da un'altra parte nello studio del notaio. A.d.r. c'erano anche documenti di contabilità o fatturazione, ma non conosco il dettaglio perché era una parte di cui non mi occupavo. A.d.r. non so se vi fosse la documentazione relativa al versamento delle imposte sugli atti.”
Anche il teste , perito che fece gli accertamenti per l'assicurazione condominiale, ha Tes_4 confermato di aver visionato e fotografato (vedi relazione sub doc, 7 attoreo) i faldoni deteriorati.
Parte attrice ha prodotto per la quantificazione del danno un preventivo di 14.950 Euro della ditta Benpower s.r.l. (doc. 6 attoreo) che viene richiamato anche nella relazione di (doc. 7 attoreo) CP_2 che interpellò la stessa ditta. Tale preventivo, oltre ad apparire congruo in relazione alle quotazioni di mercato, non risulta specificamente contestato da parte convenuta e può essere pertanto assunto come base per la liquidazione del risarcimento.
Tuttavia, deve ritenersi che sussista un concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c. 1 c.c., che determina una riduzione dell'ammontare del risarcimento dovuto.
Infatti, l'utilizzo di un locale per sua natura umido come una cantina, richiede per la conservazione di materiali deperibili come i documenti, adeguate cautele (a maggior ragione perché il locale era già stato oggetto di infiltrazioni per altra causa nel 2018). Emerge dalle fotografie prodotte ed è stato confermato dall'istruttoria che i documenti fossero conservati in parte in scaffali aperti, in parte anche in faldoni appoggiati a terra. Nessuna protezione o chiusura per gli scaffali, nessun contenitore in plastica. Tutte cautele che avrebbero potuto limitare il danno alla documentazione. La misura della colpa dell'attore viene stabilita nel 30%. Ragion per cui il risarcimento viene stabilito nella misura di Euro 10.465,00.
Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto (03.03.2020) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95).
In ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attore le spese processuali. Le stesse vengono liquidate al valore medio in base al DM 55/2014 sullo scaglione da 5.201,00 a Euro 26.000, in base a quanto liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità del convenuto per il sinistro de quo, per le causali di cui in CP_1 motivazione, condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attore di Euro 10.465,00, somma da devalutarsi alla data del 03.03.2020 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di parte attrice che liquida in Euro 264,00 per spese, e Euro 5.077,00, oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato. Ai compensi andrà sommato il 15% per le spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014.
IL, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18522/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAVIT SALVATORE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 40/4 20121 MILANO presso il difensore avv.
FAVIT SALVATORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ORSENIGO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. ORSENIGO ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 22/01/2025 per parte attrice e
13/01/2025 per parte convenuta e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un allagamento verificatosi in data 03/03/2020 al piano interrato dello stabile, che addebita ad un “possibile cedimento di condutture condominiali di acque nere”. Parte attrice richiama la corrispondenza intercorsa con il e gli accertamenti compiuti dalla compagnia assicuratrice CP_1 del , ritenendo pacifica la responsabilità del condominio per l'evento. Deduce di CP_1 CP_2 aver subito un danno al locale al piano interrato, utilizzato come archivio e quantifica il danno al contenuto del locale in Euro 14.950 oltre Iva, essendo stato già liquidato dall'assicurazione del il danno alle strutture murarie. CP_1
Il , costituendosi, contesta la responsabilità affermando che l'allagamento sarebbe stato CP_1 determinato da un rigurgito del sistema fognario dipendente da un possibile otturamento verificatosi in corrispondenza dell'illegittimo innesto delle condutture dell'esercizio commerciale di parrucchiere nel condotto fognario ovvero per la mancata installazione di valvole di non ritorno. CP_3 Addebita quindi l'allagamento (con conseguente percolazione nel locale cantina/archivio dell'attore) alla mancata tenuta idraulica degli innesti e delle congiunzioni fra condotti ovvero per tracimazione nei locali interrati di proprietà della Fa inoltre rilevare che lo stesso sistema di smaltimento CP_4 delle acque nei giorni 2 e 3 marzo 2020 è stato sottoposto ad una straordinaria sollecitazione in considerazione dei forti nubifragi abbattutisi sulla città di IL , tanto è vero che l'intero mese di marzo 2020 ha fatto registrare una pioggia cumulata di 71.1 mm, al di sopra della media CLINO di 59.1 mm e più della metà di tale quantitativo (precisamente 45.2 mm) è caduta il giorno 2 nell'arco di poche ore.
Parte attrice fa rilevare che le contestazioni in ordine alla responsabilità sono emerse solo con comparsa di costituzione nel presente giudizio, mentre in tutta la corrispondenza precedente vi era stato riconoscimento da parte del della propria responsabilità in ordine all'evento. CP_1
In ogni caso, si rileva che nel presente giudizio la responsabilità del convenuto risulta CP_1 provata.
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto di cui all'art. 2051 c.c., azione di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che consente di ritenere trattasi di rischio da custodia (e non di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(e non di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso essendo possibile valutare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa pagina 2 di 4 stessa;
diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio.
La causa dell'allagamento emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta in atti. A pag. 2 della relazione di (sub doc. 7 attoreo) si legge “A seguito dell'intervento di ditte specializzate CP_2 veniva accertato che il riversamento di acqua era causato da rigurgito del sistema fognario.”. La relazione prende come riferimento la fattura della ditta IS (doc. 6 convenuta), che riporta “uscita per perdita in cantina. Trovato fogna intasata. Chiamato spurghi e provveduto alla pulizia del sifone centrale” e la relazione di (doc. 7) convenuta che reca “l'intervento è stato effettuato a Parte_2 causa della fuoriuscita di liquami nella zona fognaria per occlusione della tubazione”. Pt_3
Dall'istruttoria orale non sono emersi elementi aggiuntivi rispetto alla documentazione in atti. La circostanza per cui l'ostruzione del condotto fognario si sarebbe verificata in corrispondenza dell'allaccio della fognatura condominiale con le condutture dell'esercizio commerciale di proprietà di a causa di una inadeguata modifica degli impianti da parte di quest'ultima, non ha CP_4 trovato riscontro nell'istruttoria. Il teste della società di spurghi intervenuta non aveva Tes_1 eseguito personalmente l'intervento e non era pertanto in grado di riferire altro circa il punto o la causa dell'ostruzione. Il teste ing. (la cui relazione è in atti) che ha rilevato un improprio allaccio Tes_2 degli impianti privati alla fognatura condominiale, ha eseguito il suo sopralluogo oltre un anno dopo l'evento e nulla ha potuto evidenziare circa la relazione tra tale modifica e il sinistro de quo. Nulla è stato articolato sulla questione dei nubifragi rappresentata in comparsa.
Applicando i principi sopra-citati sugli oneri probatori gravanti sulle parti al caso in esame, deve ritenersi che non vi sia alcun dubbio sul fatto che il convenuto fosse custode dell'impianto CP_1 fognario condominiale, parte comune ex art. 1117, I comma, n. 3 c.c.. Ne consegue che il dovrà rispondere, quale custode, per tutti i danni derivanti e dipendenti da beni e/o parti CP_1 comuni tanto per carenza di manutenzione quanto in virtù del dovere di vigilanza sulle stesse, proprio in quanto la responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ. ha natura oggettiva, in ragione del potere sulla cosa e la disponibilità della stessa unitamente al connesso obbligo di intervento.
La prova del nesso causale tra il rigurgito fognario e l'allagamento de quo emerge documentalmente (e non è comunque oggetto di contestazione).
Per liberarsi dalla responsabilità il convenuto avrebbe dovuto provare il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo.
Tuttavia, la circostanza invocata, per cui l'ostruzione di sarebbe verificata per fatto della è CP_4 rimasta sfornita di prova.
Va pertanto affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto. CP_1
Rispetto al quantum del risarcimento, va ricordato che nel presente giudizio i danni lamentati sono solo quelli al contenuto dei locali, essendo già stati risarciti dall'assicurazione i danni alle CP_3 parti murarie.
L'attore ha provato, anche a mezzo di testimoni, che il locale cantina veniva utilizzato come archivio dal Notaio e che in occasione dell'allagamento de quo si danneggiarono numerosi documenti.
La teste impiegata del notaio all'epoca dei fatti ha infatti riferito: “Posso dire che un giorno Tes_3 entrai e trovai tutti i faldoni bagnati ed era bagnato anche il pavimento a.d.r. i faldoni erano sia su
pagina 3 di 4 mensole che per terra a.d.r. erano bagnati anche i faldoni sulle mensole a.d.r. ricordo i faldoni per terra completamente sfasciati e quelli sopra che erano intrisi d'acqua. Ricordo una zona in particolare. Poi l'umidità ha rovinato anche il resto perché anche gli altri faldoni erano rovinati e spiegazzati. A.d.r. erano tantissimi faldoni, ma non so dire quanti. Direi più di cinquanta. A.d.r. i faldoni contenevano tutti i documenti raccolti antecedentemente alla stipula di un atto. non CP_5 contenevano gli originali degli atti che venivano archiviati da un'altra parte nello studio del notaio. A.d.r. c'erano anche documenti di contabilità o fatturazione, ma non conosco il dettaglio perché era una parte di cui non mi occupavo. A.d.r. non so se vi fosse la documentazione relativa al versamento delle imposte sugli atti.”
Anche il teste , perito che fece gli accertamenti per l'assicurazione condominiale, ha Tes_4 confermato di aver visionato e fotografato (vedi relazione sub doc, 7 attoreo) i faldoni deteriorati.
Parte attrice ha prodotto per la quantificazione del danno un preventivo di 14.950 Euro della ditta Benpower s.r.l. (doc. 6 attoreo) che viene richiamato anche nella relazione di (doc. 7 attoreo) CP_2 che interpellò la stessa ditta. Tale preventivo, oltre ad apparire congruo in relazione alle quotazioni di mercato, non risulta specificamente contestato da parte convenuta e può essere pertanto assunto come base per la liquidazione del risarcimento.
Tuttavia, deve ritenersi che sussista un concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c. 1 c.c., che determina una riduzione dell'ammontare del risarcimento dovuto.
Infatti, l'utilizzo di un locale per sua natura umido come una cantina, richiede per la conservazione di materiali deperibili come i documenti, adeguate cautele (a maggior ragione perché il locale era già stato oggetto di infiltrazioni per altra causa nel 2018). Emerge dalle fotografie prodotte ed è stato confermato dall'istruttoria che i documenti fossero conservati in parte in scaffali aperti, in parte anche in faldoni appoggiati a terra. Nessuna protezione o chiusura per gli scaffali, nessun contenitore in plastica. Tutte cautele che avrebbero potuto limitare il danno alla documentazione. La misura della colpa dell'attore viene stabilita nel 30%. Ragion per cui il risarcimento viene stabilito nella misura di Euro 10.465,00.
Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto (03.03.2020) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95).
In ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attore le spese processuali. Le stesse vengono liquidate al valore medio in base al DM 55/2014 sullo scaglione da 5.201,00 a Euro 26.000, in base a quanto liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità del convenuto per il sinistro de quo, per le causali di cui in CP_1 motivazione, condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attore di Euro 10.465,00, somma da devalutarsi alla data del 03.03.2020 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di parte attrice che liquida in Euro 264,00 per spese, e Euro 5.077,00, oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato. Ai compensi andrà sommato il 15% per le spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014.
IL, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 4 di 4