Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 10/11/2022, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01160/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Caroli Casavola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di CE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CE, domiciliata in CE, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di CE prot. -OMISSIS- del 14.7.2022, notificato al ricorrente a mani dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in data 16.7.2022, con cui, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, si fa divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, quand'anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di CE;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per il ricorrente l’avv.to G. Caroli Casavola.
Considerato che il ricorso, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, appare infondato, atteso che:
- la valutazione del Prefetto, ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, nell'imporre il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è ampiamente discrezionale - stante l’interesse all'incolumità delle persone coinvolte e alla sicurezza pubblica - ed investe un giudizio non già di pericolosità sociale, ma meramente prognostico fondato sulla carenza della completa affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi;
- nella specie, le ragioni addotte dall’Autorità prefettizia di CE (sottoposizione agli arresti domiciliari e detenzione abusiva di armi) non escludono la ragionevolezza del giudizio prognostico (espresso dalla medesima Prefettura) in ordine all’inaffidabilità dell’odierno ricorrente (che, peraltro, nonostante la comunicazione della P.A. di avvio del procedimento amministrativo in questione, non ha inteso partecipare al procedimento medesimo) alla detenzione delle armi e delle munizioni, nonostante l’avvenuta sostituzione della misura cautelare suddetta con quella dell’obbligo di presentazione alla P.G. con frequenza quotidiana, in virtù della ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Venezia; del pari irrilevante è la dedotta successiva cessazione di tale obbligo a far data dal 18.7.2022 e, quindi, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, ut supra indicato, risultando il complesso degli elementi raccolti dall’Amministrazione resistente sufficienti - e compiutamente indicati - al fine di ragionevolmente dubitare della completa affidabilità/sicurezza nell’uso delle armi da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CE - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in CE nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.