Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 24307/2021 R.G.A.C.
Tribunale di NA
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/03/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di NA, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gelsomina D'Antonio (C.F.:
[...]
ed Armando Vitiello (C.F. ) in virtù di procura in C.F._1 C.F._2
atti, tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente
- Opponente
E
(già già P. IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Via Riviera di Chiaia n. 276, Pt_1
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pansini (c.f. ), che la rappresen- C.F._3
ta e difende giusta procura in atti.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Sono presenti i difensori delle parti che si riportano alle difese e conclusioni in atti. In particolare il difensore dell' in risposta ai chiarimenti sollecitati dal Giudice con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, esibisce due note a firma del Direttore
Responsabile DS 33 Dott. Giuseppe Guadagno;
con la prima (prot. Generale Parte_1
n.0074890/u del 4 marzo 2025) ha richiamato, a fondamento delle decurtazioni
[...]
operate, la documentazione già prodotta ed, in particolare, la nota n. 68780 del 2018, il
DCA 84 del 13 ottobre 2018 e la nota prot. n.210030 del 16 settembre 2021; con la seconda nota ( prot. Generale n.0075256/u del 4 marzo 2025) ha Parte_1
1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24307/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Gelsomina D'Antonio (C.F.:
ed Armando Vitiello (C.F. ) in virtù di C.F._4 C.F._2
procura in atti, tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente
- Opponente
E
(già già P. IVA , in Controparte_1 Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Via Riviera di Chiaia n. 276, Pt_1
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pansini (c.f. ), che la rappresen- C.F._3
ta e difende giusta procura in atti.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso monitorio ritualmente depositato ha chiesto ingiungersi CP_2
all' di pagare, immediatamente, alla ricorrente, la somma di € Parte_1
2.839.260,32, oltre interessi maturati, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle richiamate fatture al saldo, come espressamente previsto dall'art. 7, sesto comma, del contratto stipulato tra le parti, nonché spese della procedura monitoria.
A sostegno del ricorso ha dedotto di essere accreditata con il Servizio Sanitario Na- zionale per la branca, tra le altre, di medicina nucleare, compresa nella macroarea della specialistica ambulatoriale e di avere sottoscritto con l' il contratto Parte_1
di specialistica per l'annualità 2019, eseguendo correttamente le prestazioni di medici- na nucleare e sostenendone i relativi costi in termini di apparecchiature, materiali e personale.
Ha, quindi, richiamato le seguenti fatture:
• n. 142 del 4 giugno 2019 di € 1.239.915,13, relativa al mese di maggio 2019, ricevu- ta dall' il 10 giugno 2019, per cui non ha incassato alcuna somma;
• n. 170 del 3 luglio 2019 di € 881.373,73, relativa al mese di giugno 2019, ricevuta dall' il 9 luglio 2019, per cui ha incassato gli acconti di € 340.256,62 il 3 ottobre 2019 ed € 37.806,29 il 21 ottobre 2019, onde residua la somma di € 503.310,82;
• n. 174 del 5 agosto 2019 di € 1.347.524,63, relativa al mese di luglio 2019, ricevuta dall' l'8 agosto 2019, per cui ha incassato gli acconti di € 226.341,23 il 3 ottobre 2019 ed € 25.149,03 il 27 novembre 2019, onde residua la somma di € 1.096.034,37.
Ha, inoltre, dedotto che, unitamente ai predetti documenti fiscali (riportati negli estratti autentici delle scritture contabili che si depositano), venivano trasmessi all' i riepiloghi mensili delle prestazioni rese, senza ricevere alcuna contestazione sulla loro qualità da parte dell'ente.
In data 22 luglio 2021 veniva emesso da questo Giudice Il decreto ingiuntivo n°
5892/2021, con cui veniva integralmente accolta la richiesta del ricorrente.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11 ottobre 2021, l' Parte_1
(sin d'ora “ ) ha inteso proporre opposizione avverso il predetto decreto
[...] Pt_2
ingiuntivo (notificato in data 1 settembre 2021).
3
I motivi di opposizione possono così sintetizzarsi:
➢ intervenuto pagamento delle fatture n.170 e n. 174 del 2019 nei termini di legge, come attestato dalle relazioni prot. n. 206049 del 10.09 del direttore uoc g.e.f., con i relativi mandati di pagamento quietanzati nn. 2718657- 2720211 – 2718615 e
2722601 dell'anno 2019, pagamenti per complessivi € 604.404,14 all'esito della liquidazione determinata dal Direttore Responsabile del , de- Parte_3
putato al controllo tecnico e amministrativo necessario all'erogazione di prestazio- ni assistenziali remunerate a tariffa e a carico dell'erario;
➢ insussistenza del credito come attestato nella nota prot. n. 206049 del 10.09.2021, in atti depositata, a firma del Responsabile della Uoc Gestione Economico Finan- ziaria dell' in cui si legge “…la fattura n. 142 del 04/06/2019 di € 1.239.915,13, allo stato, non risulta liquidata …. dal distretto sanitario competente;
la fattura n.
170 del 03/07/2019 di € 881.373,73 è stata pagata parzialmente per € 378.062,9, con i mandati di pagamento n. 2718657 del 01/10/2019 e n. 2720211 del
17/10/2019; il residuo richiesto di € 503.310,82, allo stato, non risulta liquidato
….la fattura n. 174 del 05/08/2019 di € 1.347.524,63 è stata pagata parzialmente per € 226.341,23 con i mandati di pagamento n. 2718615 del 01/10/2019 e n.
2722601 del 22/11/2019; il residuo richiesto di € 1.096.034,37, allo stato, non risul- ta liquidato dal distretto competente”. A conforto viene richiamata anche la nota prot. n. 210030 del 16.09.2021, in atti depositata, a firma del Responsabile del Di- stretto Sanitario 33: “…si trasmettono i seguenti documenti: contratto anno 2019; nota n. 68780/2018 del 21/11/2018 avente ad oggetto: Decreto del Commissario ad Acta n. 84 del 31/10/2018 con relative addebiti; nota n. 49898 del 30/05/2019 avente ad oggetto: Macroarea Specialistica Ambulatoriale Esterna. I trimestre
2019. Applicazione su base trimestrale divieti previsti dall'art. 8 comma 2 del De- creto del Commissario ad Acta n. 84 del 31/10/2018, con relativi addebiti. Nota di addebito prot. 9191 del 18/12/2018; Nota di addebito prot. 4384 del 11/06/2019;
Nota di addebito prot. 5345 del 12/07/2019; Nota di addebito prot. 5346 del
12/07/2019; Nota di addebito prot. 5347 del 12/07/2019; Nota di addebito prot.
6265 del 03/09/2019; Nota di addebito prot. 6262 del 03/09/2019; n. 2 ricevute di
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avvenuta consegna PEC.” In breve l'opposta ritiene che le differenze economiche richieste non siano esigibili in quanto facenti riferimento a importi superiori ai limiti contrattualmente stabiliti e sottoscritti dalla Società stessa, come da art.5 bis, art 6, art. 7 ed art. 8 del contratto tra e l' centro firma- CP_2 Parte_1
to in data 20 febbraio 2020, che regola per l'esercizio 2019 il volume e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica, relativamente alla branca di Medicina
Nucleare;
➢ mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del credito azionato ed al mancato superamento del tetto di spesa e al rispetto della Com, nel- le annualità oggetto del preteso pagamento e nello specifico l'applicazione su base trimestrale dei divieti previsti dall'art. 8 comma 2 del Decreto del Commissario ad
Acta n. 84 del 31.12.2018 e sue clausole accettate contrattualmente;
Si è costituita (poi trasformatasi in sin d'ora “la struttura sanitaria”) CP_3
lamentando sotto tutti i profili l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 maggio 2024 la causa è stata riservata in decisione, salvo essere rimessa sul ruolo e rinviata all'odierna udienza per i richiesti chiarimenti e per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c..
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Va, in primo luogo, rigettata e stigmatizzata la confusa eccezione di pagamento sol- levata dall' n sede di atto introduttivo.
Invero, come opportunamente evidenziato dall'opposta in comparsa di costituzione
“sia gli importi degli acconti pagati, che quelli dei corrispettivi residui non liquidati, coincidono esattamente con quanto dedotto da nel ricorso monitorio”. CP_2
Occorre, pertanto, passare ad esaminare i motivi addotti dall' a sostegno del di- niego di pagamento delle somme azionate in sede monitoria, motivi rappresentati nella nota prot. n. 210030 del 16.09.2021 a firma del Responsabile del Distretto Sanitario 33
(allegato presente nella produzione di parte opponente), contenente, in realtà, il mero richiamo al contratto intercorrente tra le parti per l'anno 2019 ed ad una pluralità di ulteriori note di ADDEBITO emesse nel 2018 e nel 2019, i cui contenuti andranno
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ulteriormente esaminati.
Anche in tal caso va stigmatizzata la genericità dell'attività difensiva svolta dalla difesa dell' consistita, in ultima istanza, in un mero rinvio alla corposa documenta- zione trasmessa dagli uffici amministrativi in assenza di qualsivoglia vaglio critico ovvero ricostruzione delle ragioni concretamente addotte dall'ente a sostegno del diniego di pagamento.
Trattasi di una condotta processuale che ha reso estremamente difficoltosa, per questo Giudice, la ricostruzione delle ragioni addotte a sostegno del diniego.
Ad ogni buon conto occorre prendere le mosse dalla nota n.0068780/2018 del 21 novembre 2018 con cui il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo dell' rammentano al Direttore Responsabile del Distretto Sanitario (nel cui ambito rientra la struttura sanitaria opposta) il contenuto del Decreto del Commissario ad Acta n.84 del 31 ottobre 2018, ovvero la conferma del divieto di incrementare del 10% il valore medio delle prestazioni per branca e per diverse tipologie funzionali per branca.
In particolare viene evidenziato come, dalle rilevazioni contabili, fosse emerso il superamento di tale limite da parte di nel corso dei primi 3 trimestri dell'anno
2018; il destinatario della nota viene, pertanto, sollecitato ad “addebitare, sulla prima liquidazione possibile, l'importo indicato nella colonna sforamento case mix 10%”, ciò stimolando l'emissione di corrispondenti note di credito.
Nella tabella allegata viene indicato l'importo di euro 4.500.388,31 quale “addebito over case mix 10%”, somma rispetto alla quale si è imposto il recupero secondo le modalità sopra delineate.
A tale atto fanno seguito una serie di note di addebito, pure prodotte, emesse tra il
19 dicembre 2018 ed il 3 settembre 2019, che paiono dar conto delle iniziative assunte dal Direttore Responsabile del , in ottemperanza alla sollecitazione Parte_3
di cui sopra, volte al recupero degli sforamenti sopra delineati.
Vi è una prima nota del 18 dicembre 2018, indirizzata al Direttore UOC Gef con cui si dà conto di una decurtazione di euro 1.500.388,31 operato sui corrispettivi maturati per le prestazioni erogate nel mese di ottobre 2018 (prestazioni non costituenti oggetto del nostro giudizio).
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In un ulteriore nota dell'11 giugno 2019, oltre a richiamarsi la decurtazione di cui sopra, si dà conto di ulteriori decurtazioni operate per lo stesso motivo sui corrispettivi maturati per le prestazioni rese nel mese di gennaio 2019 (euro 1.485.481,49) e di aprile 2019 (euro 1.115.634,50); la nota si conclude con l'invito ad emettere corrispon- dente nota di credito per il mese di aprile 2019 e con l'individuazione degli importi ancora da recuperare (euro 398.883,96) e da addebitare sulle successive liquidazioni.
Il 12 luglio 2019 risultano essere state emesse 3 note (n.5345, n.5346 e n.5347), tutte indirizzate ad , con cui:
➢ si preannunzia una decurtazione di euro 398.883,96 sui corrispettivi maturati per il mese di maggio 2019, quale saldo delle somme a recuperarsi in base al- la nota n.0068780/2018 del 21 novembre 2018 (nota 5346); si stimola l'emissione di una corrispondente nota di credito;
➢ si prevede l'addebito di euro 14.715,39 sui corrispettivi maturati per il mese di maggio 2019 per il recupero dello sforamento case mix 10% per il primo trimestre 2019 (nota 5345); si stimola l'emissione di una corrispondente nota di credito;
➢ si prevede l'addebito di euro 826.313,78 sui corrispettivi maturati per il mese di maggio 2019 per il recupero dello sforamento case mix 10% per il primo trimestre 2019 (nota 5347); si stimola l'emissione di una corrispondente nota di credito;
Il 03 settembre 2019 risultano essere state emesse 2 note (n.6265, n.6262), tutte indirizzate ad , con cui:
➢ si preannunzia una decurtazione di euro 503.308,82 sui corrispettivi maturati per il mese di giugno 2019, per il recupero dello sforamento case mix 10% per il primo trimestre 2019 (nota 6265), ciò a completamento dell'iniziativa di recupero di cui alla nota 5347; si stimola l'emissione di una corrispondente nota di credito;
a tal riguardo si segnala come il suddetto importo sia sostan- zialmente corrispondente all'importo ingiunto a titolo di residuo dovuto in base alla fattura n.170 relativa alle prestazioni giugno 2019;
➢ si preannunzia una decurtazione di euro 1.096.034,37 sui corrispettivi matu-
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rati per il mese di luglio 2019, per il recupero dello sforamento case mix 10% per il secondo trimestre 2019 (nota 6262); si stimola l'emissione di una corri- spondente nota di credito;
a tal riguardo si segnala come il suddetto importo sia sostanzialmente corrispondente all'importo ingiunto a titolo di residuo dovuto in base alla fattura n.174 relativa alle prestazioni luglio 2019.
Va, infine, rilevato come la somma delle decurtazioni sopra individuate, ad operarsi sui corrispettivi maturati per le prestazioni rese nel mese di maggio 2019 (euro
826.313,78+ euro 14.715,39+euro 398.883,96) è pari ad euro 1.239.913,13, ovvero un importo di fatto corrispondente a quello recato dalla fattura n. 142 del 4 giugno 2019 di
€ 1.239.915,13, relativa al mese di maggio 2019, posta a base dell'emesso decreto ingiuntivo
In breve può affermarsi che il mancato pagamento dei corrispettivi oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo è stata motivata dall' in ragione di Parte_1
decurtazioni volte al recupero, in conformità alle pattuizioni contrattuali, di sforamenti denominati “case mix 10%”, sforamenti verificatisi nei primi tre trimestri del 2018 nonché nei primi due trimestri 2019, il tutto nei termini sopra evidenziati.
All'esito di tale faticosa ricostruzione, possono valutarsi gli argomenti addotti dalle parti a sostegno della legittimità o meno di tali decurtazioni.
L'opposta, in comparsa di costituzione (cfr. pag.8), ha in primo luogo segnalato che
“l' non ha esposto le ragioni giustificative degli addebiti formulati Parte_1
nei confronti di limitandosi a indicare i relativi importi, fermo restando che CP_2
essi sono del tutto illegittimi, arbitrari ed erronei”.
Parte opposta, alle pagg. 12 e ss. della comparsa di costituzione, opera una ricostru- zione delle vicende che portarono alla individuazione del “divieto di superare di oltre il
10% il valore medio delle prestazioni (cioè, il valore medio che, in relazione a una certa branca, scaturisce dal rapporto tra il fatturato complessivo relativo al volume delle prestazioni erogate in una specifica annualità e il numero complessivo di prestazioni effettuate da tutte le strutture accreditate afferenti a detta branca)”.
Ha, in particolare, richiamato il decreto n. 89/2016 del Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano che, nel prevedere detto divieto, faceva
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salva la possibilità di sottoporre all'attenzione del tavolo tecnico “adeguate motivazio- ni”, il cui accoglimento consentiva di superare tale limite.
Si legge in comparsa che “con il DCA n. 89/2016, inoltre, è stato posto a carico delle
l'obbligo di effettuare un monitoraggio bimestrale e comunicare, preventi- Parte_4
vamente, alle strutture private accreditate il superamento del valore medio.
Tali previsioni sono state riportate anche nei contratti stipulati tra l' Parte_1
e le singole strutture private accreditate. Ebbene, per le annualità
[...] CP_2
2012, 2013, 2014 e 2015, ha inviato al tavolo tecnico le proprie giustificazioni relative al superamento del 10% del valore medio, che sono sempre state accolte, seppure in via tacita, dall'organo competente (tant'è che la predetta società ha sempre ricevuto il pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni rese oltre il limite del 10%). In sostanza l' ha riconosciuto, sia pure implicitamente, che Parte_1 CP_2
non ha mai selezionato in maniera opportunistica l'attività diagnostica, ma è
[...]
costretta a erogare (in via pressoché esclusiva) prestazioni il cui costo corrisponde a tariffe più alte, notevolmente superiori al case mix della branca di riferimento, in virtù della dotazione tecnologica e organizzativa posseduta, comprensiva di apparecchiature di ultima generazione, che permettono di erogare prestazioni quantitativamente e, soprattutto, qualitativamente superiori rispetto alla media, peraltro, entro i limiti della
COM riconosciuta dalla stessa azienda sanitaria opponente”.
A questo punto parte opposta passa ad analizzare e criticare i contenuti del Decreto del Commissario ad Acta n.84 del 31 ottobre 2018, le cui previsioni sono state espres- samente poste dall' fondamento delle operate decurtazioni.
La struttura sanitaria assume che “Il Commissario ad acta, tuttavia, con decreto n.
84/2018, pubblicato sul n. 80 del 5 novembre 2018 [impugnato da CP_4 CP_2
dinanzi al TAR PA NA, il cui giudizio (RG n. 47/2019) è stato riservato in decisione], ha stravolto completamente le regole del gioco a sfavore delle strutture private accreditate, modificando le condizioni di erogazione delle prestazioni che le stesse amministrazioni avevano chiesto di osservare.
In particolare, nella “sezione III” del DCA n. 84/2018 e nei relativi schemi di contratto allegati, per tutte le branche della specialistica ambulatoriale, è stato stabilito che, “al
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fine di evitare comportamenti opportunistici”, devono essere applicati rigorosamente:
- il divieto di incrementare del 10% la produzione rispetto all'anno precedente;
- il divieto di superare del 10% il valore medio delle prestazioni.
Con il suddetto DCA n. 84/2018, è stato specificato ulteriormente che:
- il divieto di superare del 10% il valore medio delle prestazioni è inderogabile;
- costituisce giustificato motivo di deroga al limite dell'incremento della produzione della singola struttura solo la comprovata interruzione dell'attività nell'esercizio prece- dente per un periodo superiore a un mese (non derivante dall'esaurimento del tetto di spesa);
- eventuali altre situazioni particolari, se ritenute dalla meritevoli di apprezza- mento, dovranno formare oggetto di una delibera del Direttore Generale dell' di proposta di deroga, da sottoporre all'approvazione della Regione.
In sostanza, il divieto di superare del 10% il valore medio delle prestazioni non è più derogabile come, invece, prevedeva il DCA n. 89/2016, al cui rispetto erano stati espres- samente chiamate le strutture sanitarie private accreditate all'inizio dell'anno 2018”.
Ha, inoltre, chiarito che “l' on delibera n. 142 del 31 gennaio Parte_1
2019, ha prorogato all'annualità 2019 le (illegittime) condizioni dettate con DCA n.
84/2018, senza, peraltro, alcun provvedimento in tale senso da parte del Commissario ad acta”.
A tal punto parte opposta ha chiarito di aver impugnato le predette note di addebito innanzi al GA.
La ricostruzione prosegue mediante il richiamo al decreto n. 10 del 17 gennaio 2020 adottato dal Commissario ad acta che, con riferimento alla radiodiagnostica, ha reitera- to pressoché integralmente (fatta salva una variazione del limite di spesa tra l'
[...]
e l' ) le disposizioni di cui al DCA n. 84/2018. CP_5 Parte_1
Anche tale decreto è stato impugnato dalla struttura sanitaria innanzi al GA nella parte in cui ha ribadito le disposizioni del DCA n. 84/2018.
Parte opposta ha, quindi, dedotto che “le citate detrazioni sono state effettuate sull'applicazione provvisoria del DCA n. 84/2018, peraltro, illegittimo per le ragioni esposte da anche dinanzi al GA. CP_2
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Tuttavia, il contratto sottoscritto per l'anno 2019 (depositato anche dall' , che richiama espressamente il DCA n. 10/2020, riporta chiaramente (all'art. 6, comma 4, pagina 6) che il calcolo del valore medio deve essere effettuato separando le PET dalle altre prestazioni.
Pertanto, le detrazioni disposte dall'ente (in virtù della delibera 142/2019, superata dal DCA 10/2020) sono assolutamente illegittime, tanto che per gli altri trimestri del
2019 e per l'anno 2020, nonostante la medesima normativa, non sono state effettuate decurtazioni”.
Con la memoria di cui all'art.183 6° comma 1° termine c.p.c. depositata il 09 giugno
2022 la struttura sanitaria ha depositato e richiamato la sentenza del TAR PA
NA (sentenza n.3461 del 20 maggio 2022), con cui venivano accolti il ricorso e i motivi aggiunti proposti da annullando i “provvedimenti impugnati CP_1 CP_2
con cui si accerta lo sforamento del 10% e le conseguenti note di credito”.
A dire dell'opposta “i provvedimenti (indicati anche da nella com- Controparte_2
parsa di costituzione) depositati dall' nel presente giudizio per Parte_1
cercare, invano, di contestare la domanda monitoria dell'opposta, essendo stati annulla- ti dal GA, non esistono più, onde il diritto di credito di cui si discute è certo, liquido ed esigibile, oltre che non contestato, non solo per quanto dedotto nei pregressi atti difensivi, ma anche per tale ulteriore motivo”.
All'esito della richiesta di chiarimenti avanzata da questo Giudice, parte opposta ha documentato il passaggio in giudicato della predetta sentenza (cfr. deposito del 20 gennaio 2023) ed ha invocato l'efficacia di detto giudicato nel presente contenzioso.
Di contro l' a totalmente omesso di svolgere difese in ordine all'incidenza di detta sentenza rispetto alla definizione del presente giudizio.
Ciò premesso, occorre svolgere alcune considerazioni di carattere generale rispetto ai fatti di causa.
Occorre in primo luogo intendersi sul concetto di decurtazioni operate dall'
Con tale espressione, come chiarito dalla difesa dell' all'odierna udienza, quest'ultima intende richiamare un fatto estintivo della pretesa creditoria della struttura sanitaria, rappresentato dalla compensazione del credito di quest'ultima
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(maturato per le prestazioni rese nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019) con un controcredito asseritamente vantato dall' nei confronti di detta struttura, ovvero il diritto al recupero e/o restituzione delle somme pagate in eccesso in altri periodi
(primi tre trimestri 2018 e primo trimestre 2018) stante la violazione, in tali periodi, del
“divieto di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni (cioè, il valore medio che, in relazione a una certa branca, scaturisce dal rapporto tra il fatturato complessivo relativo al volume delle prestazioni erogate in una specifica annualità e il numero complessivo di prestazioni effettuate da tutte le strutture accreditate afferenti a detta branca)”.
Va, in primo luogo, evidenziato come l'aver dedotto un fatto estintivo (quale la com- pensazione) integra condotta processuale incompatibile con la contestazione dei fatti costitutivi dei crediti asseritamente compensati (corrispettivi per prestazioni erogate nei mesi maggio, giugno e luglio 2019).
Occorre muovere da tale considerazione per ritenere inaccoglibili e non esaminabili tutte le difese svolte dall' volte essenzialmente a genericamente contestare il difetto di prova dei fatti costitutivi degli azionati crediti.
Affermata la non contestazione dell'esistenza dei crediti per corrispettivi azionati in sede monitoria, questo Giudice deve interrogarsi sul se siano stati o meno assolti gli oneri di allegazione e probatori gravanti sull'opponente
Invero colui che intende avvalersi di un fatto estintivo, quale la compensazione, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del proprio controcredito.
Già muovendo da tale elementare considerazione, può stigmatizzarsi l'assoluta ca- renza dell'attività deduttiva e probatoria svolta dall' nel presente giudizio, ove ha apoditticamente richiamato ed invocato presunti controcrediti (posti a fondamento delle invocate decurtazioni), senza specificamente allegare i fatti costitutivi degli stessi.
La mancata attuazione di tale onere (di allegazione e di prova) è risultato ancor più grave all'esito dell'atteggiamento processuale di controparte, la quale, in comparsa di costituzione, ha specificamente contestato l'esistenza di detti controcrediti, assolvendo all'onere imposto dall'art.115 c.p.c..
Invero le predette note di addebito appaiono totalmente prive di qualsivoglia evi-
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denziazione degli elementi valorizzati al fine di addivenire alla cifre ivi individuate; ciò dicasi, in particolar modo, per le decurtazioni operate in relazione a presunti sforamenti realizzati nei primi due trimestri del 2019; per gli sforamenti relativi ai primi tre trime- stri del 2018 l'unico conteggio depositato è la tabella allegata alla nota
n.0068780/2018 del 21 novembre 2018, senza ulteriori esplicitazioni dei criteri di calcolo.
Sebbene tali carenze deduttive e probatorie appaiono già di per sé idonee a suppor- tare il rigetto della formulata eccezione di compensazione, occorre valutare anche quanto statuito dal Tar PA con la prodotta sentenza n.3461 del 20 maggio 2022.
Si riporta il testo della motivazione di detta sentenza nei limiti di quanto rilevante per la questione in esame (soddisfacimento dell'onere deduttivo e probatorio in ordine alla determinazione dei crediti restitutori per violazione del divieto del superamento di spesa): “sono, invece, fondati i motivi di ricorso con cui la ricorrente contesta il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e i criteri di calcolo degli applicativi del d.c.a n. 84 del
2018 e delle relative note di credito con cui l' ha chiesto alla società ricorrente di restituire le somme in eccedenza, per sforamento del predetto limite del 10 %.
In particolare, la ricorrente deduce, sia nel ricorso introduttivo che nei tre ricorsi per motivi aggiunti, che l' avrebbe dovuto comunicare: (a) il numero complessivo delle prestazioni riconosciute come retribuibili da : (b) il numero complessivo delle prestazioni erogate dalle altre strutture rientranti nelle branche di medicina nucleare e radiodiagnostica, compresi i dati della produzione;
(c) le modalità di calcolo delle prestazioni;
(d) il fatturato complessivo delle rispettive branche di riferimento;
(e) i dati dei monitoraggi eseguiti nel primo trimestre 2019.
I provvedimenti impugnati con cui si accerta lo sforamento del 10 % e le conseguenti note di credito sono in effetti privi di un'adeguata motivazione che consenta di com- prendere il percorso seguito dall'amministrazione per giungere a importi peraltro particolarmente ingenti.
Sul punto, peraltro, lo stesso Commissario ad acta, costituitosi in giudizio, ha rimesso all' la competenza a chiarire tali profili, compito che nemmeno in giudizio l' ha svolto. Tutti i predetti provvedimenti vanno, pertanto, annullati, con conseguente
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obbligo dell'amministrazione, di rideterminarsi: nel fare ciò l'amministrazione dovrà rendere evidenti i criteri di calcolo adottati, anche in relazione alle doglianze articolate dalla ricorrente con gli odierni ricorsi”.
È, quindi, evidente che anche il Tar, nella richiamata sentenza, ha espressamente stigmatizzato e disposto la caducazione delle note di addebito sopra richiamate, eviden- ziando, appunto, quanto riscontrato anche da questo Giudice, ovvero un'assoluta indeterminatezza ed incertezza in ordine ai dati, ai valori ed ai criteri di calcolo assunti a base delle somme oggetto di recupero e poste a compensazione dei crediti vantati dalla struttura sanitaria.
L' oltre ad omettere qualsivoglia difesa sul punto, ha finanche omesso di chiarire e dedurre se tale statuizione del Tar PA sia stata ottemperata, avuto particolare riguardo alle rideterminazioni a compiersi.
Ciò si traduce, come anticipato, nell'affermazione di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio gravante sull' in ordine al dedotto fatto estintivo e, conseguentemente, al rigetto della proposta opposizione.
Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'invocata condanna per responsabilità pro- cessuale aggravata, stante la complessità delle questioni affrontate e la sopravvenienza, in corso di causa, della statuizione del TAR PA sopra richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta dall' , in persona del l.r.p.t., Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 5892/2021, che va, pertanto, dichiarato esecu- tivo;
➢ condanna l'opponente al pagamento in favore di parte op- Parte_1
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posta delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro Controparte_1
32.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misu- ra del 15%, iva e cpa come per legge.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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