Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480 , recante misure urgenti per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione nel mese di novembre 1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1996, n. 101, e 29 aprile 1996, n. 238 , recanti disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1996, n. 101, e 29 aprile 1996, n. 238 , recanti disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.