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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6757 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11594/2024
TRA
difeso dall'avv. PANNONE STEFANO Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dal funzionario DE CESARE VANDA;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/05/24 il ricorrente in epigrafe lamenta che in data 20/02/24 l' liquidava il solo importo di € 7307,28, a CP_1 fronte di un credito complessivo, comprensivo degli interessi, pari ad €
7627,76.
Tanto premesso, chiede la condanna dell' al pagamento di € 320,48 a CP_1 titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di indennità di accompagnamento riconosciuta al ricorrente, per il periodo dal 01/10/21 al
31/03/24, a seguito di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., resa in data 13/02/24.
L' si costituisce eccependo l'incompetenza per materia stante la CP_1 competenza del Giudice di Pace, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, atteso che gli interessi legali da corrispondere sugli importi dovuti a titolo di provvidenze economiche maturerebbero a partire dal 120 giorno successivo alla data di notifica del decreto di omologa, e non dalla data in cui si è presentata domanda amministrativa.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia ex art. 7 comma 3 n.
3-bis c.p.c., atteso che la controversia non ha ad oggetto gli interessi legali su prestazione assistenziale, bensì la differenza residua dell'importo dovuto a titolo di capitale, tenuto conto che, in assenza di accordo, il pagamento effettuato deve essere
1 prioritariamente imputato agli interessi (art. 1194 c.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Assume rilievo la questione del termine da cui decorrono gli interessi legali sulle prestazioni di invalidità civile, con particolare riguardo all'ipotesi in cui l'accertamento del diritto sia passato attraverso il necessario procedimento di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
Sostiene, in proposito, l' che in tale fattispecie gli interessi legali CP_1 decorrerebbero dal 120° giorno successivo alla notificazione del decreto di omologa. Rileva infatti: «La norma di cui all'art. 445 bis c.p.c. co. 5 prevede che il decreto di omologa sia notificato agli enti competenti, che provvedono “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni. Ne consegue che da tale data sorge l'obbligo del pagamento della sorta capitale, salvo che l' non richieda alla CP_2 parte avente diritto eventuali integrazioni alla documentazione in suo possesso, sospendendo il termine (si allega per pronta evidenza Pt_2
Hermes n. 6119/2014 della Direzione Centrale con validità generale indicante le norme da seguire in tema del calcolo degli interessi).
Ebbene, nel caso che ci occupa il decreto di omologa rg. 19077/21 depositato in data 13/02/2024 è stato immediatamente inoltrato all' Ufficio competente per la liquidazione, il quale in data 20/02/2024 ha predisposto ed inviato all'avente diritto la comunicazione di liquidazione della prestazione, nella specie l'indennità di accompagnamento (si allega modello
TE08).
In data 02/04/2024 le somme sono state incassate senza riserva (rata corrente + arretrati come omologato dal Giudice). Tutto è avvenuto, quindi, ben prima dei 120gg. prescritti dalla legge ed addirittura a meno di 45 gg. aveva già provveduto alla liquidazione della prestazione».
In contrario, il diritto (oltre che alla prestazione assistenziale) agli interessi legali, sussiste già dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero «nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza». Ed ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità (per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 17111 del 03/12/2002).
Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e merita di essere ribadito anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 445 bis c.p.c che ha introdotto una riforma processuale senza incidere sui principi che regolano la materia.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che «gli
2 enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento».
Tale disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario.
Come si è detto l'art. 445 bis c.p.c., si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Pertanto, la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza.
Sostiene, infatti, la Cassazione che principi generali dell'ordinamento si muovono nel senso che la tutela assistenziale matura nel momento in cui si determina la situazione di inabilità e di mancanza di mezzi di sostentamento, con la conseguenza che la regola che differisce il trattamento assistenziale al primo giorno del mese successivo a quello della maturazione delle condizioni non può essere estesa al di là dei casi in cui è stata espressamente enunciata e che il principio generale è invece
3 quello della retrodatazione degli effetti al momento di maturazione delle condizioni sanitarie e socio-economiche richieste dalla legge (Cass. Sent.
Nr. 25204/2015).
Ciò premesso, va rilevato che gli interessi legali vanno calcolati, nel caso in esame, secondo il principio appena enunciato, dal centoventesimo giorno successivo al riconoscimento del diritto, e non dal termine indicato dall' . CP_1
I conteggi elaborati dalla parte ricorrente possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.
Il ricorso va pertanto accolto con la condanna dell' al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, della somma di € 320,48, oltre agli interessi legali maturati su tale importo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei limiti della somma attribuita ai sensi dell'art. 152 dacpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
320,48, oltre interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 320,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 30/09/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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