Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 agosto 2024, iscritta al n. 2114 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Sestri Levante (Ge) alla Piazza Ponte Santo Stefano n. 2 presso lo studio dell'avv. Roberta Caprioli, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11 agosto 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Celleno (Vt), parte II, serie A, n. 5, anno 2007).
Al riguardo hanno premesso che: (i) dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 23 luglio 2009, e a Viterbo il 18 agosto 2016; (ii) sono Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 258/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 31 ottobre 2024; (iii) la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Celleno.
2) Confermare le statuizioni della separazione relativamente all'abitazione già coniugale sita in Bagnoregio Località Trucinano n. 3, che resta definitivamente nella esclusiva disponibilità del proprietario e relativamente alla Parte_2
residenza di in Bagnoregio, Via Porta Vecchia n. 3, ove Parte_1
risiederà con entrambi i figli.
3) PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI: confermare integralmente il Piano Genitoriale indicato in separazione.
[I Genitori si impegnano alla più ampia e leale collaborazione nell'interesse dei figli. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
rapporti con entrambe le linee parentali. I figli manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione materna ed i genitori concordano che i figli siano collocati in modo paritario tra di loro, stabilendo il seguente regime: -Lunedì, Martedì e
Mercoledì i figli sono collocati presso l'abitazione della mamma in via Porta
Vecchia n.3; -Giovedì, Venerdì e Sabato i figli sono collocati presso l'abitazione del papà in Loc. Trucinano n. 3; -le Domeniche, pernotto compreso, i figli le trascorreranno secondo il rito dell'alternanza con ciascun genitore;
durante le vacanze di Natale e Pasqua: il giorno di Natale e Santo Stefano nonché la notte di
San Silvestro e Capodanno saranno suddivisi tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza ed allo stesso modo si seguirà il criterio dell'alternanza per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; per quanto possibile i periodi di fermo scolastico in queste festività verranno suddivise tra i genitori in maniera paritaria.
Le altre festività durante l'anno, ivi compreso il giorno del compleanno di ciascun figlio, verranno trascorsi con il genitore con cui in quel momento il figlio si troverà.
Ciascun genitore comunica all'altro il periodo delle proprie ferie entro la fine del mese di aprile di ogni anno. I genitori concordano che durante la pausa estiva i figli trascorrano con ciascuno dei genitori un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, ferma la libertà per i figli in questo periodo –se non sono in luogo di villeggiatura- di recarsi a trovare l'altro genitore ogni volta che lo vogliano. In questo periodo di 15 giorni ciascun genitore potrà trascorrere coi figli le proprie ferie anche in luogo diverso dall'abitazione di residenza. Nella gestione abituale dei figli i due genitori possono ricorrere all'ausilio del nonno paterno Sig nelle Persona_3
ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili ed improvvisi, il genitore che dovrebbe prendere in custodia i figli non possa prendersene cura, il compito passa prioritariamente all'altro; nel caso di impossibilità di entrambi, i genitori si rivolgeranno al nonno ed allo zio paterno, e cioè ed a Persona_3
che potranno occuparsi dei nipoti anche ospitandoli le rispettive Persona_4
proprie abitazioni.]
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4) Quanto all'assegno divorzile per la moglie, fino a quando la stessa non sarà del tutto autonomamente indipendente, e quanto al contributo al mantenimento ordinario dei figli, tenuto conto che l'Assegno Unico per i figli verrà percepito per intero dalla sola Signora confermare la somma di € 200,00 Parte_1
per la moglie fino a che la stessa non sarà pienamente autosufficiente sotto il profilo economico, € 350,00 per , € 250,00 per , importi da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, che verserà a Parte_2 [...]
entro il giorno 1^ di ogni mese. Parte_1
5) Quanto alle spese straordinarie mediche, scolastiche sportive e ludiche per i figli confermare le statuizioni previste in separazione. Per_1 Per_2
[Le spese straordinarie mediche, scolastiche sportive e ludiche per i figli e Per_1
saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
per quanto Per_2
riguarda la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate, si rinvia al relativo Protocollo sottoscritto l'11.09.2018 in uso presso il
Tribunale di Viterbo. Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo. Nel caso in cui l'importo delle stesse sia già conosciuto da uno dei genitori, potrà essere chiesto anticipatamente l'esborso pro quota all'altro genitore. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF nella misura del 50% per ciascuno dei genitori, così come nella stessa misura gli stessi beneficeranno anche degli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da Enti Pubblici e/o privati per spese scolastiche e/o sanitarie dei figli.]
6) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
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2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Celleno per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
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